Codice delle obbligazioni

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1 Disegno (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre , decreta: I 1. Il titolo ventesimosesto del Codice delle obbligazioni 2 è modificato come segue: Capo primo: Disposizioni generali Art. 620 A. Nozione 1 La società anonima è una società di capitali cui partecipano una o più persone o società commerciali. Il capitale azionario è stabilito nello statuto. Per i debiti risponde soltanto il patrimonio sociale. 2 Ciascun azionista partecipa al capitale azionario con almeno un azione. È tenuto soltanto a versare il prezzo d emissione delle sue azioni. Art. 622 cpv. 4 e 5 4 Le azioni hanno un valore nominale superiore a zero centesimi. 5 Se sono emessi titoli, questi devono essere firmati da almeno un membro del consiglio d amministrazione. Art. 623 cpv. 2 2 Per la riunione di azioni quotate in borsa occorre una deliberazione dell assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti emessi e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati. Per le azioni non quotate in borsa occorre il consenso di tutti gli azionisti interessati. 1 FF RS

2 II. Altre disposizioni Art. 627 Non obbligano, se non sono contenute nello statuto, le disposizioni riguardanti: 1. la modificazione dello statuto in deroga alle norme legali; 2. la sottoscrizione delle azioni mediante firma autografa; 3. l attribuzione di quote di utili; 4. le competenze dell assemblea generale relative alla determinazione delle retribuzioni corrisposte ai membri del consiglio d amministrazione e alle persone loro vicine nonché all attribuzione di azioni e opzioni ai collaboratori; 5. l attribuzione d interessi per il periodo d avviamento; 6. i conferimenti in natura, i conferimenti mediante compensazione e l assunzione di beni; 7 la limitazione della durata della società; 8. le pene convenzionali per il caso in cui i conferimenti non siano effettuati tempestivamente; 9. l aumento condizionale del capitale e la forbice di capitale; 10. i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni, come pure i buoni di partecipazione, i buoni di godimento e la concessione di vantaggi speciali; 11. il versamento di acconti sui dividendi; 12. la limitazione della facoltà di trasferire le azioni nominative; 13. la limitazione del diritto di voto degli azionisti; 14. l approvazione di determinate decisioni del consiglio d amministrazione da parte dell assemblea generale; 15. per le azioni non quotate in borsa, la limitazione del diritto degli azionisti di farsi rappresentare nell assemblea generale; 16. la possibilità di svolgere l assemblea generale all estero; 17. l impiego di mezzi di comunicazione elettronici per la convocazione e lo svolgimento dell assemblea generale; 18. i casi, non previsti dalla legge, nei quali l assemblea generale può deliberare solo a maggioranza qualificata; 19. la presenza di rappresentanti di singoli gruppi di azionisti o di una corporazione di diritto pubblico nel consiglio d amministrazione; 20. la procedura decisionale del consiglio d amministrazione, in quanto si deroghi alle disposizioni legali; 21. la facoltà di delegare la gestione a singoli membri del consiglio d amministrazione o a terzi; 1478

3 22. le condizioni alle quali il consiglio d amministrazione è tenuto a convocare l assemblea generale e a proporle misure di risanamento; 23. l organizzazione e le attribuzioni dell ufficio di revisione eccedenti l ambito fissato dalla legge; 24. l impiego del patrimonio della società disciolta, in quanto si deroghi alle disposizioni legali; 25. la possibilità di convertire in una forma diversa azioni emesse sotto una determinata forma, nonché la ripartizione delle spese risultanti, in quanto deroghi alla normativa della legge del 3 sui titoli contabili. Art. 628 Abrogato III. Conferimenti e assunzione di beni 1. Conferimento minimo b. Conferimenti in natura Art. 632, titolo marginale e cpv. 1 1 All atto della costituzione della società i sottoscrittori devono aver liberato almeno il 25 per cento del valore nominale di ogni azione. Art. 633 cpv. 3 (nuovo) 3 Sono considerati conferimenti in denaro i versamenti effettuati in franchi svizzeri o in un altra moneta liberamente convertibile. Art I conferimenti in natura valgono come copertura se: 1. possono essere iscritti negli attivi del bilancio; 2. possono confluire nel patrimonio della società; 3. la società, dal momento della sua notificazione per l iscrizione all ufficio del registro di commercio, può liberamente disporne come proprietaria o, se si tratta di fondi, ottiene il diritto incondizionato di chiederne l iscrizione nel registro fondiario; 4. possono essere realizzati mediante trasferimento a terzi; 5. è stata esibita una relazione sulla costituzione con attestazione di verifica. 2 Il conferimento in natura va stipulato per scritto. Il contratto richiede l atto pubblico se per il trasferimento dell oggetto in questione è prescritta tale forma. 3 RS ; FF

4 3 È sufficiente un solo atto pubblico anche quando i fondi oggetto del conferimento sono situati in più Cantoni. L atto va steso da un pubblico ufficiale nel luogo di sede della società. 4 Lo statuto deve indicare l oggetto e la stima del conferimento come pure il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite. L assemblea generale può abrogare le relative disposizioni statutarie dopo dieci anni. 5 L oggetto del conferimento in natura e le azioni emesse quale corrispettivo devono essere iscritti nel registro di commercio. c. Assunzione di beni d. Conferimenti mediante compensazione Art. 634a 1 Qualora la società assuma o si proponga di assumere beni da azionisti o da persone loro vicine, lo statuto deve indicare l oggetto di questa assunzione, il nome dell alienante e la controprestazione della società. L oggetto dell assunzione e la controprestazione della società devono essere iscritti nel registro di commercio. 2 Le norme concernenti l assunzione di beni si applicano soltanto ai beni che possono essere oggetto di un conferimento in natura. 3 L assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie concernenti le assunzioni di beni dopo dieci anni. Tali disposizioni possono inoltre essere abrogate se la società rinuncia definitivamente all assunzione di beni. 4 La società può far iscrivere nel registro di commercio altri negozi giuridici. Art. 634b (nuovo) 1 I conferimenti possono essere effettuati anche mediante compensazione. I crediti possono essere compensati soltanto se le prestazioni da cui derivano possono essere oggetto di un conferimento in denaro o in natura. 2 In caso di risanamento, la compensazione di un credito vale come copertura anche se il credito non è più interamente coperto dagli attivi. 3 Lo statuto deve indicare la causa del credito da compensare, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite. 4 La stima del credito e le azioni emesse quale corrispettivo devono essere iscritte nel registro di commercio. 5 L assemblea generale può abrogare le disposizioni statutarie concernenti i conferimenti mediante compensazione dopo dieci anni. 1480

5 e. Conferimenti ulteriori f. Riduzione dell ammontare dei conferimenti effettuati IV. Vantaggi speciali K. Aumento e riduzione del capitale azionario I. Aumento ordinario 1. Deliberazione dell assemblea generale Art. 634c (nuovo) 1 Il consiglio d amministrazione decide se devono essere richiesti conferimenti ulteriori relativi alle azioni non interamente liberate. 2 Il conferimento ulteriore può essere effettuato in denaro, in natura o mediante compensazione. Art. 634d (nuovo) 1 L assemblea generale può ridurre l ammontare dei conferimenti effettuati. Le norme sulla riduzione del capitale azionario si applicano per analogia. 2 L ammontare dei conferimenti effettuati non può essere inferiore al conferimento minimo di cui all articolo 632. Art. 636 (nuovo) 1 Qualora, al momento della costituzione della società, siano pattuiti speciali vantaggi a favore dei promotori o di altre persone, lo statuto deve indicare i nomi dei beneficiari. Deve inoltre indicare con precisione il genere, il contenuto e il valore di siffatti vantaggi. 2 Il genere, il contenuto e il valore dei vantaggi speciali devono essere iscritti nel registro di commercio. Art L aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall assemblea generale. 2 La deliberazione dell assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: 1. l ammontare nominale totale dell aumento e l ammontare dei conferimenti da effettuare; 2. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; 3. il prezzo d emissione o l autorizzazione data al consiglio d amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; 4. la specie dei conferimenti; 5. in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite; 6. in caso di conferimento mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del conferente e le azioni che gli sono attribuite; 1481

6 7. in caso di assunzione di beni, il suo oggetto, il nome dell alienante e la controprestazione della società; 8. in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; 9. ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; 10. ogni limitazione o soppressione del diritto d opzione, come pure l utilizzazione dei diritti d opzione non esercitati o soppressi; 11. le condizioni per l esercizio di diritti d opzione acquistati contrattualmente. 3 Il consiglio d amministrazione deve notificare per l iscrizione all ufficio del registro di commercio l aumento del capitale entro sei mesi dalla deliberazione dell assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade. Art. 651 e 651a Abrogati 2. Sottoscrizione di azioni 3. Prospetto d emissione Art. 652, titolo marginale e cpv. 3 3 La scheda di sottoscrizione che non fissa un termine perde il suo carattere vincolante sei mesi dopo che sia stata firmata. Art. 652a, titolo marginale, cpv. 1 n. 1 3 e 5, nonché cpv. 4 (nuovo) 1 Qualora nuove azioni siano offerte in sottoscrizione pubblica, la società dà in un prospetto d emissione ragguagli su: 1. Concerne soltanto i testi tedesco e francese. 2. Concerne soltanto i testi tedesco e francese. 3. le disposizioni statutarie relative all aumento condizionale del capitale e alla forbice di capitale; 5. l ultimo conto annuale e l ultimo conto di gruppo con la relazione di revisione e, ove questi conti risalgano a più di sei mesi, il bilancio intermedio; 4 Il prospetto d emissione non è necessario se le azioni sono offerte in sottoscrizione esclusivamente a investitori qualificati ai sensi dell articolo 10 capoverso 3 della legge del 23 giugno sugli investimenti collettivi. 4 RS

7 4. Diritto d opzione 5. Prestazione dei conferimenti 6. Aumento mediante capitale proprio 7. Relazione sull aumento del capitale 8. Attestazione di verifica 9. Adeguamento dello statuto 10. Iscrizione nel registro di commercio; nullità delle azioni emesse prima dell iscrizione Art. 652b, titolo marginale, nonché cpv. 1 bis, 4 e 5 (nuovi) 1bis Il diritto d opzione è salvaguardato se un istituto sottostante alla legge dell 8 novembre sulle banche o un commerciante di valori mobiliari sottostante alla legge del 24 marzo sulle borse sottoscrive le azioni impegnandosi a offrirne l acquisto agli azionisti in ragione della loro partecipazione anteriore. 4 L esercizio del diritto d opzione non può essere ostacolato in modo incongruo. 5 Il prezzo d emissione delle azioni può essere notevolmente inferiore al loro valore reale soltanto se il diritto d opzione è negoziabile o se tutti gli azionisti approvano il prezzo d emissione. Art. 652c, titolo marginale Art. 652d, titolo marginale e cpv. 2 2 La prova della copertura dell ammontare dell aumento è addotta con il conto annuale nella versione approvata dagli azionisti o, se questo conto risale a più di sei mesi, con un bilancio intermedio verificato. Art. 652e, titolo marginale Art. 652f, titolo marginale Art. 652g, titolo marginale e cpv. 3 3 Abrogato Art. 652h, titolo marginale, nonché cpv. 1 e 2 1 Il consiglio d amministrazione notifica per l iscrizione all ufficio del registro di commercio la modificazione dello statuto e gli accertamenti da lui fatti. 2 Abrogato 5 RS RS

8 II. Aumento condizionale 1. Deliberazione dell assemblea generale Art L assemblea generale può procedere a un aumento condizionale del capitale accordando nello statuto il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione e d opzione) alle persone seguenti: 1. gli azionisti; 2. i titolari di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari; 3. i lavoratori; 4. i membri del consiglio d amministrazione; 5. i creditori. 2 La società può accordare il diritto di acquistare nuove azioni anche agli azionisti, ai titolari di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari, ai lavoratori e ai membri del consiglio d amministrazione di altre società del gruppo. 3 Entro 30 giorni dalla deliberazione dell assemblea generale, il consiglio d amministrazione deve notificarla per l iscrizione all ufficio del registro di commercio; in caso contrario la deliberazione decade. 4 Il capitale azionario aumenta senz altro al momento e nella misura in cui i diritti di conversione o d opzione sono esercitati e in cui gli obblighi di conferimento sono adempiuti in denaro o mediante compensazione. Art. 653b cpv. 1 n. 4 1 Lo statuto deve indicare: 4. la soppressione o la limitazione dei diritti d opzione spettanti agli attuali azionisti in caso di aumento ordinario del capitale, in quanto non siano loro accordati i diritti d opzione ai sensi del presente articolo; 4. Tutela degli azionisti Art. 653c 1 Se nell ambito di un aumento condizionale del capitale sono accordati diritti d opzione agli azionisti, si applicano le disposizioni concernenti il diritto d opzione in caso di aumento ordinario del capitale. 2 Qualora l aumento condizionale del capitale sia connesso con l emissione di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d opzione, agli azionisti deve essere offerta previamente la sottoscrizione di tali obbligazioni nella stessa proporzione della loro partecipazione anteriore. 1484

9 3 Questo diritto preferenziale di sottoscrizione può essere limitato o soppresso: 1. in caso di gravi motivi; o 2. se le azioni sono quotate in borsa e le obbligazioni di prestiti o le obbligazioni similari sono emesse a condizioni eque. 4 La soppressione del diritto d opzione necessaria per procedere a un aumento condizionale del capitale e la limitazione o soppressione del diritto preferenziale di sottoscrizione non devono avvantaggiare o svantaggiare alcuno in modo incongruo. Art. 653d cpv. 1 1 L azionista, il membro del consiglio d amministrazione, il lavoratore o il creditore titolare di un diritto di conversione o d opzione che gli permetta di acquistare azioni non può essere impedito nell esercizio di tale diritto in virtù di una limitazione della trasferibilità delle azioni nominative, a meno che questa riserva non sia stata prevista nello statuto e nel prospetto d emissione. b. Attestazione di verifica c. Adeguamento dello statuto Art. 653f 1 Alla fine di ogni esercizio un perito revisore abilitato verifica se l emissione delle nuove azioni sia avvenuta conformemente alla legge, allo statuto e, qualora fosse necessario, al prospetto d emissione. Il perito revisore attesta per scritto l esito della verifica. 2 Il consiglio d amministrazione può disporre che tale verifica sia eseguita anteriormente. Art. 653g 1 Ricevuta l attestazione di verifica, il consiglio d amministrazione modifica lo statuto e accerta: 1. il numero, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse; 2. se del caso, i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; 3. lo stato del capitale azionario alla fine dell esercizio annuale o al momento della verifica. 2 Le decisioni relative alla modificazione dello statuto e agli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda l aumento del capitale e attesta che sono stati esibiti a lui e al consiglio d amministrazione. 1485

10 7. Abrogazione III. Riduzione del capitale azionario 1. Riduzione ordinaria a. Principi b. Tutela dei creditori Art. 653i 1 Il consiglio d amministrazione abroga o adegua le disposizioni statutarie sull aumento condizionale del capitale se: 1. i diritti di conversione o d opzione sono estinti; 2. non sono stati accordati diritti di conversione o d opzione; 3. tutti i titolari, o parte di essi, hanno rinunciato per scritto all esercizio dei diritti di conversione o d opzione loro accordati. 2 Lo statuto può essere modificato soltanto se un perito revisore abilitato certifica in un attestazione di verifica che è adempiuta una delle condizioni di cui al capoverso 1. 3 La modificazione dello statuto deve risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale accerta nell atto pubblico che l attestazione del revisore contiene le indicazioni richieste. Art. 653j (nuovo) 1 La riduzione del capitale azionario è deliberata dall assemblea generale. Il consiglio d amministrazione prepara e attua la riduzione. 2 La riduzione del capitale può essere attuata mediante riduzione del valore nominale o soppressione di azioni. 3 Il capitale azionario può essere ridotto a una somma inferiore a franchi soltanto se è simultaneamente aumentato sino a concorrenza di almeno franchi. Art. 653k (nuovo) 1 Se il capitale azionario deve essere ridotto, il consiglio d amministrazione informa i creditori, mediante pubblica diffida, che possono produrre i loro crediti ed esigere garanzie. La diffida ai creditori deve essere pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed altresì nella forma prevista dallo statuto. 2 Se i creditori ne fanno richiesta entro un mese dalla terza pubblicazione della diffida nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, la società deve garantire i loro crediti. 3 L obbligo di prestare garanzia si estingue se la società prova che la riduzione del capitale azionario non compromette il soddisfacimento del credito. 4 In luogo della costituzione di garanzie, la società che vi è tenuta può soddisfare il credito, purché non ne risulti un danno per gli altri creditori. 1486

11 Art. 653o (nuovo) 1 Se sono adempiute le condizioni cui è subordinata la riduzione del capitale azionario, il consiglio d amministrazione modifica lo statuto e accerta che la riduzione è stata attuata conformemente a quanto richiec. Bilancio intermedio d. Attestazione di verifica e. Deliberazione dell assemblea generale f. Adeguamento dello statuto; iscrizione nel registro di commercio Art. 653l (nuovo) 1 Se la data di chiusura del bilancio precede di oltre sei mesi quella in cui l assemblea generale delibera la riduzione del capitale, la società deve stilare un bilancio intermedio. 2 Il bilancio intermedio è stilato conformemente alle disposizioni e ai principi relativi ai conti annuali, fatte salve le disposizioni seguenti: 1. non è necessario procedere a un nuovo inventario fisico; 2. le valutazioni contenute nell ultimo bilancio sono modificate soltanto in ragione dei movimenti nelle scritture contabili; vanno tuttavia presi in considerazione gli ammortamenti, le rettifiche di valore e gli accantonamenti per il periodo intermedio, nonché le modifiche sostanziali di valori che non appaiono nelle scritture contabili. Art. 653m (nuovo) 1 Un perito revisore abilitato deve attestare per scritto, fondandosi sul bilancio, che i debiti della società rimarranno interamente coperti dopo la riduzione del capitale azionario. 2 L attestazione di verifica del perito revisore abilitato tiene conto dell esito della diffida ai creditori di cui all articolo 653k. 3 Se l attestazione di verifica è già disponibile quando l assemblea generale delibera sulla riduzione del capitale azionario, il consiglio d amministrazione informa sull esito della verifica. In tal caso, il perito revisore abilitato deve presenziare all assemblea generale, a meno che quest ultima non abbia deciso all unanimità di rinunciare alla sua presenza. Art. 653n (nuovo) La deliberazione dell assemblea generale concernente la riduzione del capitale azionario deve risultare da un atto pubblico e indicare: 1. l ammontare nominale della riduzione; 2. le modalità di riduzione del capitale azionario, specificando segnatamente se si riduce il valore nominale o si sopprimono azioni; 3. la destinazione dei mezzi resisi disponibili a seguito della riduzione del capitale. 1487

12 sto dalla legge, dallo statuto e dalla deliberazione dell assemblea generale. 2 Le decisioni relative alla modificazione dello statuto e agli accertamenti devono risultare da un atto pubblico. Il pubblico ufficiale menziona i singoli documenti su cui si fonda la riduzione del capitale e attesta che sono stati esibiti a lui e al consiglio d amministrazione. 3 Entro 30 giorni dalla sua decisione, il consiglio d amministrazione deve notificare per l iscrizione all ufficio del registro di commercio la modificazione dello statuto e gli accertamenti da lui fatti. 4 L ufficio del registro di commercio può iscrivere la riduzione del capitale soltanto se l attestazione di verifica contiene quanto richiesto dalla legge e non vi sono formulate riserve. 5 I mezzi resisi disponibili a seguito della riduzione del capitale possono essere distribuiti agli azionisti soltanto dopo l iscrizione della riduzione nel registro di commercio. 2. Riduzione e aumento simultanei a. Principio b. Soppressione delle azioni 3. Riduzione del capitale in caso di bilancio in disavanzo Art. 653p (nuovo) 1 Lo statuto non dev essere adeguato se: 1. l ammontare della riduzione del capitale azionario è simultaneamente e integralmente sostituito con nuovo capitale; 2. l ammontare dei conferimenti effettuati resta invariato; e 3. il numero e il valore nominale delle azioni restano invariati. 2 Le disposizioni concernenti la riduzione ordinaria del capitale non sono in tal caso applicabili. Art. 653q (nuovo) 1 Se, a fini di risanamento, il capitale azionario è ridotto a zero e nuovamente aumentato, i diritti degli azionisti decadono all atto della riduzione. Le azioni emesse devono essere soppresse. 2 All atto dell aumento del capitale azionario, gli azionisti hanno un diritto d opzione di cui non possono essere privati. Art. 653r (nuovo) 1 La diffida ai creditori e la garanzia dei loro crediti possono essere omesse se: 1. il capitale azionario è ridotto per togliere un eccedenza passiva accertata nel bilancio e risultante da perdite; e 2. l ammontare della riduzione non è superiore a tale eccedenza passiva. 1488

13 2 Per il rimanente, si applicano le disposizioni concernenti la riduzione ordinaria del capitale. IV. Forbice di capitale 1. Autorizzazione Art. 653s (nuovo) 1 L assemblea generale può adottare una disposizione statutaria che, per tre anni al massimo, autorizzi il consiglio d amministrazione a modificare il capitale azionario entro una forbice predeterminata. L assemblea generale stabilisce il limite superiore (capitale massimo) e il limite inferiore (capitale di base) entro i quali il consiglio d amministrazione può aumentare o ridurre il capitale azionario. 2 Il capitale massimo non può eccedere di oltre la metà il capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Il capitale di base non può essere inferiore alla metà del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. 3 L assemblea generale può limitare i poteri del consiglio d amministrazione. Può segnatamente prevedere che il consiglio d amministrazione è autorizzato soltanto ad aumentare il capitale azionario o soltanto a ridurlo. 4 L assemblea generale può inoltre adottare una disposizione statutaria che autorizzi il consiglio d amministrazione ad attuare un aumento condizionale del capitale entro la forbice di capitale. 5 Entro 30 giorni dalla deliberazione di autorizzazione dell assemblea generale, il consiglio d amministrazione deve notificarla per l iscrizione all ufficio del registro di commercio; in caso contrario la deliberazione decade. 6 La durata di validità dell autorizzazione decorre dalla deliberazione dell assemblea generale. 7 La deliberazione di autorizzazione deve risultare da un atto pubblico. 2. Basi statutarie Art. 653t (nuovo) 1 Se è introdotta una forbice di capitale, lo statuto deve indicare: 1. il capitale massimo e il capitale di base; 2. la durata di validità e la data di scadenza dell autorizzazione; 3. le restrizioni e le condizioni cui è subordinata l autorizzazione; 4. il numero, il valore nominale e la specie delle azioni, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; 5. il contenuto e il valore dei vantaggi speciali, come pure il nome dei beneficiari; 6. ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; 1489

14 7. ogni limitazione o soppressione del diritto d opzione o i gravi motivi per i quali il consiglio d amministrazione può limitare o sopprimere tale diritto, come pure l utilizzazione dei diritti d opzione non esercitati o soppressi; 8. le condizioni per l esercizio di diritti d opzione acquistati contrattualmente. 2 Scaduta la durata di validità dell autorizzazione, il consiglio d amministrazione abroga le disposizioni statutarie relative alla forbice di capitale. 3. Aumento e riduzione del capitale azionario entro la forbice di capitale 4. Aumento o riduzione del capitale azionario da parte dell assemblea generale 5. Tutela dei creditori Art. 653u (nuovo) 1 Il consiglio d amministrazione può aumentare e ridurre il capitale azionario entro i limiti stabiliti dall autorizzazione dell assemblea generale. 2 Se aumenta o riduce il capitale azionario, il consiglio d amministrazione procede, mediante atto pubblico, agli accertamenti occorrenti e alle necessarie modificazioni dello statuto. Emana le disposizioni necessarie in quanto non siano contenute nella deliberazione di autorizzazione dell assemblea generale. 3 Dopo ogni aumento o riduzione del capitale, il consiglio d amministrazione, entro 30 giorni dalla relativa decisione, notifica per l iscrizione all ufficio del registro di commercio il nuovo ammontare del capitale azionario. 4 Per il rimanente, si applicano per analogia le disposizioni concernenti l aumento ordinario o condizionale del capitale o la riduzione del capitale. Art. 653v (nuovo) Se durante la validità dell autorizzazione l assemblea generale aumenta o riduce il capitale azionario emesso, la deliberazione relativa alla forbice di capitale decade. Lo statuto è adeguato di conseguenza. Art. 653w (nuovo) 1 L assemblea generale può prevedere un capitale di base inferiore al capitale azionario iscritto nel registro di commercio soltanto se: 1. i creditori sono stati diffidati a produrre i loro crediti conformemente all articolo 653k; e 2. è stata esibita l attestazione di verifica di cui all articolo 653m. 2 Il capoverso 1 non è applicabile se l introduzione della forbice di capitale è stata decisa all atto della costituzione della società. 1490

15 3 La diffida ai creditori e l attestazione di verifica non sono necessarie se il consiglio d amministrazione riduce il capitale azionario entro la forbice di capitale. 4 Il consiglio d amministrazione può procedere a una riduzione del capitale azionario entro la forbice di capitale soltanto se ciò non compromette il soddisfacimento dei crediti. 6. Attestazione di verifica 7. Indicazioni nell allegato del conto annuale Art. 653x (nuovo) 1 Qualora il capitale azionario sia stato ridotto, alla fine dell esercizio un perito revisore abilitato deve verificare se i debiti della società rimangono interamente coperti. Il perito revisore deve attestare per scritto l esito della sua verifica. 2 Il consiglio d amministrazione deve trasmettere l attestazione di verifica all ufficio del registro di commercio entro tre mesi dalla fine dell esercizio. Art. 653y (nuovo) L allegato del conto annuale deve fornire indicazioni riguardo a ogni aumento e riduzione del capitale azionario attuati dal consiglio d amministrazione. Deve inoltre riprodurre il contenuto dell attestazione di verifica del perito revisore abilitato. Art. 656a cpv. 4 (nuovo) 4 Il capitale di partecipazione può essere creato all atto della costituzione della società, mediante aumento ordinario o condizionale del capitale oppure, sempre che l assemblea generale l abbia previsto, nell ambito della forbice di capitale. II. Capitale di partecipazione e capitale azionario Art. 656b 1 Nelle società i cui buoni di partecipazione sono quotati in borsa l ammontare del capitale di partecipazione può essere stabilito a prescindere da quello del capitale azionario. Nelle altre società il capitale di partecipazione non può eccedere il doppio del capitale azionario. 2 Le disposizioni sul capitale minimo e sui conferimenti minimi totali non sono applicabili. 3 Il capitale di partecipazione va sommato al capitale azionario per: 1. costituire la riserva legale da utili (art. 672); 2. accertare l esistenza di una perdita di capitale ai sensi dell articolo 725; 1491

16 3. definire i limiti dell aumento condizionale del capitale (art. 653a); 4. determinare il capitale di base e il capitale massimo della forbice di capitale (art. 653s). 4 Le soglie previste vanno calcolate separatamente per gli azionisti e i partecipanti per quanto concerne: 1. l istituzione di una verifica speciale contro la volontà dell assemblea generale; 2. l azione di scioglimento della società. 5 Le soglie previste vanno calcolate in base: 1. alle azioni emesse, per l acquisto di azioni proprie; 2. ai buoni di partecipazione emessi, per l acquisto di buoni di partecipazione. 6 Le soglie previste vanno calcolate esclusivamente in base al capitale azionario per quanto concerne: 1. il diritto di chiedere la convocazione dell assemblea generale; 2. il diritto di chiedere l iscrizione di oggetti all ordine del giorno dell assemblea generale. Art. 656c cpv. 3 3 Alle stesse condizioni previste per l azionista, il partecipante ha diritto di chiedere l istituzione di una verifica speciale. Se lo statuto non gli accorda diritti più ampi, il partecipante può chiedere per scritto all assemblea generale di ottenere ragguagli, di consultare documenti o di istituire una verifica speciale. 2. Informazione sulle deliberazioni dell assemblea generale N. Azioni proprie I. Limitazione dell acquisto Art. 656d, titolo marginale e cpv. 2 2 Il processo verbale è reso accessibile per via elettronica ai partecipanti entro 20 giorni dall assemblea generale o è inviato gratuitamente a ogni partecipante che ne faccia richiesta. I partecipanti ne sono informati nella comunicazione loro destinata. Art La società può acquistare azioni proprie solo se possiede capitale proprio liberamente disponibile equivalente all ammontare dei mezzi necessari per l acquisto. 2 L acquisto di azioni proprie è limitato al 10 per cento del capitale azionario. 3 Se le azioni sono acquistate nell ambito di una restrizione della trasferibilità o di un azione di scioglimento, il limite massimo è del 1492

17 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale azionario, le azioni proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o soppresse mediante una riduzione del capitale. II. Conseguenze dell acquisto Art. 659a 1 Se la società acquista azioni proprie, il diritto di voto delle stesse e i diritti ad esso inerenti sono sospesi. 2 Il diritto di voto e i diritti ad esso inerenti sono sospesi anche qualora la società alieni azioni proprie e ne convenga il riacquisto o la restituzione. 3 Se il diritto di voto è esercitato in violazione dei capoversi 1 e 2, si applica l articolo 691 capoverso 3. 4 La società è tenuta a dedurre dalle riserve da utili un importo corrispondente al valore d acquisto delle azioni proprie. La presentazione nel bilancio è retta dall articolo 959a capoverso 2 numero 3. Art Abrogati C. Riserve I. Riserva legale da capitale Art Sono assegnati alla riserva legale da capitale: 1. il ricavo proveniente dall emissione di azioni sopra la pari (aggio), dedotte le spese d emissione; 2. i versamenti su azioni effettuati da azionisti decaduti e non rimborsati dalla società, in quanto non sia subita alcuna perdita sulle nuove azioni emesse (utile da decadenza di azionisti); 3. altri conferimenti e versamenti suppletivi effettuati da titolari di titoli di partecipazione; 4. l utile contabile derivante dalla riduzione del capitale, in quanto non venga assorbito dall ammortamento di attivi a rischio o dalla costituzione di riserve per tali attivi. 2 La riserva legale da capitale può essere impiegata soltanto per: 1. sopperire a perdite; 2. prendere misure che permettano all impresa di proseguire le sue attività in caso di cattivo andamento degli affari; 3. evitare la disoccupazione dei dipendenti dell impresa o attenuarne le conseguenze. Art. 671a e 671b Abrogati 1493

18 II. Riserva legale da utili III. Riserve facoltative da utili IV. Compensazione delle perdite II. Acconti sui dividendi Art Il 5 per cento dell utile dell esercizio è assegnato alla riserva legale da utili. Prima di assegnare tale importo alla riserva va coperta l eventuale perdita riportata. 2 La riserva legale da utili è alimentata sino a che abbia raggiunto il 50 per cento del capitale azionario iscritto nel registro di commercio. Nelle società il cui scopo consiste prevalentemente nella partecipazione ad altre imprese (società holding) la riserva legale è alimentata sino a che abbia raggiunto il 20 per cento del capitale azionario iscritto. 3 All impiego della riserva legale da utili si applica l articolo 671 capoverso 2. 4 Il dividendo può essere determinato soltanto dopo che alla riserva legale da utili sia stata assegnata la somma che le è destinata. Art L assemblea generale può prevedere, nello statuto o mediante deliberazione, la costituzione di riserve facoltative da utili. 2 Le riserve facoltative da utili possono essere costituite soltanto se ciò è giustificato per garantire durevolmente la prosperità dell impresa, tenendo conto degli interessi di tutti gli azionisti. 3 Fatto salvo l articolo 674, l assemblea generale decide circa l impiego delle riserve facoltative da utili. 4 Il dividendo può essere determinato soltanto dopo che alle riserve facoltative da utili siano state assegnate le somme loro destinate. Art Le perdite sono compensate con, nell ordine: 1. l utile riportato; 2. le riserve facoltative da utili; 3. la riserva legale da utili; 4. la riserva legale da capitale. 2 Anziché essere compensate con la riserva legale da utili o con la riserva legale da capitale, le perdite rimanenti possono essere riportate in tutto o in parte nel nuovo conto annuale. Art. 675a (nuovo) 1 L assemblea generale può deliberare il versamento di acconti sui dividendi se: 1494

19 1. lo statuto lo prevede; e 2. il bilancio intermedio non risale a oltre sei mesi. 2 Nelle società che eseguono una revisione, il bilancio intermedio dev essere verificato dall ufficio di revisione prima della deliberazione dell assemblea generale. La verifica è effettuata conformemente alle norme concernenti la revisione limitata. 3 Si applicano inoltre le disposizioni relative ai dividendi (art. 660 cpv. 1 e 3, 661, , 675 cpv. 2, 677, 678 e 958e). III. Interessi per il periodo d avviamento IV. Partecipazione agli utili (tantièmes) E. Restituzione di prestazioni I. In genere F. Versamenti degli azionisti I. Oggetto Art. 676, titolo marginale Art. 677, titolo marginale Art Gli azionisti e i membri del consiglio d amministrazione e della direzione, come pure le persone loro vicine, che abbiano riscosso indebitamente dividendi, tantièmes, altre quote di utili o interessi per il periodo d avviamento sono tenuti a restituirli. 2 Essi devono restituire anche le altre prestazioni della società in quanto siano manifestamente sproporzionate rispetto alla loro controprestazione e ai risultati d esercizio della società. 3 Si applica inoltre l articolo Il diritto di chiedere la restituzione spetta alla società e all azionista; la domanda giudiziale di quest ultimo è volta ad una prestazione alla società. 5 L obbligo di restituzione si prescrive in cinque anni dal momento in cui la prestazione è stata ricevuta. Art La società può imporre agli azionisti soltanto gli obblighi previsti dalla legge. 2 Per l acquisto delle azioni non può essere richiesto un importo eccedente quello determinato al momento dell emissione. 3 Gli azionisti non hanno diritto di farsi restituire ciò che hanno versato. 1495

20 Art. 685d cpv. 2 2 La società può inoltre rifiutare l acquirente se, su sua domanda, questi non dichiara espressamente che ha acquistato le azioni in proprio nome e per proprio conto e se non sono stati convenuti il riacquisto o la restituzione delle stesse. Art. 689 cpv. 2 2 Egli può rappresentare personalmente le proprie azioni nell assemblea generale o farle rappresentare da un terzo. Art. 689a cpv. 1 bis e 3 (nuovi) 1bis Il consiglio d amministrazione può stabilire che, in luogo della procura scritta, può essere prodotta una procura elettronica munita di una firma elettronica qualificata. 3 Il possessore di un azione al portatore costituita in pegno, depositata o prestata può esercitare i diritti sociali soltanto se vi è autorizzato mediante una procura scritta dell azionista. Art. 689b cpv. 2 Abrogato b. Nelle società le cui azioni sono quotate in borsa Art. 689c 1 Le società le cui azioni sono quotate in borsa designano uno o più rappresentanti indipendenti prima di ogni assemblea generale. 2 L azionista non può conferire una procura permanente al rappresentante indipendente. 3 Se non ha ricevuto istruzioni riguardo a proposte iscritte all ordine del giorno, il rappresentante indipendente si astiene dal voto. 4 Se nell assemblea generale sono presentate proposte non iscritte all ordine del giorno, il rappresentante indipendente aderisce alle raccomandazioni di voto del consiglio d amministrazione, sempreché l azionista non gli abbia impartito istruzioni diverse per tale evenienza. 5 La rappresentanza istituzionale può essere esercitata soltanto da rappresentanti indipendenti. c. Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa Art. 689d 1 Lo statuto delle società le cui azioni non sono quotate in borsa può prevedere che un azionista possa farsi rappresentare nell assemblea generale soltanto da un altro azionista. 1496

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