Cordialmente. AXA ASSICURAZIONI E INVESTIMENTI

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1 Con AXA Assistenza Permanente da infortunio ci impegniamo a garantir- Le, in caso di lesioni gravi, una rendita vitalizia semestrale rivalutabile. Secondo la scelta d acquisto effettuata, sulla Sua polizza è stata indicata la rendita vitalizia semestrale assicurata, scelta tra quattro combinazioni di rendita vitalizia semestrale assicurabili. Assistenza Permanente è una valida soluzione assicurativa per chi vuole salvaguardare il reddito della famiglia in caso di invalidità permanente grave da infortunio. Il prodotto prevede una rendita semestrale rivalutabile in caso di grave invalidità per gli infortuni ovunque verificatisi: a casa, al lavoro, in auto, in moto, nel tempo libero, con copertura 24 ore su 24. Le ricordiamo che AXA corrisponderà all Assicurato una rendita vitalizia semestrale rivalutabile in caso di invalidità permanente definitiva non inferiore al 60% della totale, valutata secondo i criteri previsti dalla tabella INAIL (allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124) e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno La informiamo, per maggiore chiarezza, che ogni contratto assicurativo prevede un ambito entro il quale le singole garanzie sono prestate. Infine Le anticipiamo, le principali esclusioni di AXA Assistenza Permanente da infortunio, cioè sono escluse le invalidità permanenti conseguenti o derivanti da: - infortuni derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; - guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri, salvo l uso come passeggero di aerei per trasporto pubblico passeggeri (voli di linea e charter); - guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti (guida senza patente); - pratica di sport considerati ad alto rischio (per ulteriori dettagli si rinvia al punto 8 dell Art. 4 - Esclusioni ); - pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente; - partecipazione a competizioni e relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, di pallavolo, pallacanestro, pallamano, svolte sotto l egida delle competenti Federazioni. Cordialmente. AXA ASSICURAZIONI E INVESTIMENTI

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3 Indice Norme che regolano l assicurazione infortuni pag. 3 Che cosa è assicurato pag. 3 La prestazione pag. 3 Che cosa non è assicurato - Limitazioni pag. 4 Estensioni pag. 5 Che cosa fare in caso di sinistro pag. 6 Norme che regolano l assicurazione in generale pag. 9 Dizionario Pag. 11 Coefficienti di invecchiamento pag. 12 Articoli di legge pag. 16 Elenco delle attività - Professioni pag. 18 Mod Informativa sulla privacy pag. 24 Mod Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 1

4 Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 2

5 Norme che regolano l assicurazione infortuni Che cosa è assicurato Art. 1 Oggetto dell assicurazione L assicurazione vale per gli infortuni che l Assicurato subisca nello svolgimento: a) delle attività professionali principali e secondarie indicate in polizza; b) di ogni altra attività che non abbia carattere di professionalità. L assicurazione vale per gli infortuni subiti dall Assicurato, anche se derivanti da: 1) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; 2) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l Assicurato non vi abbia preso parte attiva; 3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa. Inoltre l assicurazione comprende: 4) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza; 5) l asfissia non dipendente da malattia; 6) l avvelenamento acuto e le lesioni derivanti da ingestione o assorbimento di sostanze; 7) l annegamento, l assideramento, il congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore o di freddo; 8) le affezioni conseguenti a morsi o punture di animali (con esclusione della malaria); 9) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto ai punti 15) e 16) dell Art. 4 - Esclusioni. La prestazione Art. 2 Assistenza Permanente AXA corrisponde all Assicurato la rendita vitalizia semestrale rivalutabile indicata in polizza in caso di invalidità permanente definitiva non inferiore al 60% della totale, valutata secondo i criteri di cui all Art Criteri di indennizzabilità, causata da infortunio professionale od extraprofessionale. Art. 3 Aggiornamento automatico del premio in base all età dell Assicurato L assicurazione è stipulata nella forma Aggiornamento automatico del premio in base all età dell Assicurato. Tale forma prevede alla scadenza di ciascuna annualità il rilascio al Contraente di apposita quietanza con premio aggiornato in base all età a scadenza di ogni Assicurato ed è operante, secondo i coefficienti previsti a pag. 12 e seguenti e fino al compimento del 64 anno di età. La variazione del premio viene determinato per singolo Assicurato applicando al premio il coefficiente previsto dalla tabella in corrispondenza dell età dell Assicurato. Al premio imponibile annuale ottenuto sulla base di quanto sopra indicato, vengono applicate le relative imposte. Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 3

6 Norme che regolano l assicurazione infortuni Che cosa non è assicurato - Limitazioni Art. 4 Esclusioni Sono escluse dall assicurazione le invalidità permanenti conseguenti, derivanti o causati da: 1) infortuni subiti prima della decorrenza della presente polizza; 2) infortuni derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall Assicurato; 3) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; 4) patologie determinate da influenze elettro-magnetiche; 5) abuso di alcoolici o uso, a scopo non terapeutico, di psicofarmaci, stupefacenti, allucinogeni e simili; 6) guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri, salvo l uso come passeggero di aerei per trasporto pubblico passeggeri (si veda quanto previsto dall Art. 8 - Rischio Volo ); 7) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l Assicurato è privo dell abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l Assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo; 8) pratica di: pugilato, kick-boxing, boxe tailandese e simili, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, arti marziali in genere, alpinismo con scalata di difficoltà superiore al 3 grado della scala di Monaco, free climbing, skeleton, velocità pura su sci, sci estremo, football americano, rugby, hockey, discese su rapide con qualsiasi mezzo, regate o traversate in alto mare effettuate solitariamente, bungee jumping, salti dal trampolino con sci od idrosci nonché sci acrobatico, immersioni con autorespiratore, speleologia, sports aerei in genere quali a puro titolo esemplificativo, paracadutismo, parapendio; 9) pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente; 10) uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche, salvo quanto previsto dall Art. 9 - Eventi naturali catastrofici ; 11) guerra o insurrezioni, salvo quanto previsto dall Art Rischio di guerra ; 12) trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); 13) partecipazione a competizioni e relative prove ippiche, calcistiche, ciclistiche, di pallavolo, pallacanestro, pallamano, svolte sotto l egida delle competenti Federazioni; 14) operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; 15) ernie e le rotture sottocutanee di tendini. Sono inoltre esclusi: 16) gli infarti; 17) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella positività H.I.V. e A.I.D.S. e sindromi ad esse correlate. Art. 5 Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sieropositività da H.I.V., da Parkinson, nonché le persone affette dalle seguenti infermità mentali: Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 4

7 Norme che regolano l assicurazione infortuni schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici, altre infermità mentali caratterizzate da sindromi organiche cerebrali. L assicurazione cessa di avere efficacia con il loro manifestarsi. Art. 6 Limite di età - Cessazione dell'assicurazione L'assicurazione cessa ogni suo effetto ad ogni scadenza successiva al compimento del 65 anno di età dell'assicurato. L'eventuale incasso del premio dopo che si sia verificata una delle condizioni sopra previste non costituisce deroga al limite di età ; il premio medesimo verrà restituito da AXA. Estensioni Art. 7 Estensione territoriale L assicurazione vale per il mondo intero. Art. 8 Rischio Volo L assicurazione è estesa agli infortuni che l Assicurato subisca, in qualità di passeggero, durante i viaggi aerei di trasporto pubblico o privato passeggeri su velivoli od elicotteri da chiunque eserciti, esclusi i viaggi effettuati: - su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri; - su aeromobili in esercizio ad aeroclubs; - su apparecchi per il volo da diporto o sportivo. La copertura inizia dal momento in cui l Assicurato sale a bordo dell aeromobile e cessa al momento in cui ne discende. L assicurazione comprende anche gli infortuni cagionati da atti di terrorismo o di pirateria, ai quali l Assicurato non abbia preso parte attiva. La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno. Art. 9 Eventi naturali catastrofici L assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche sempre che l Assicurato sia rimasto vittima degli eventi al di fuori del comune ove è fissata la sua residenza. Art. 10 Rischio di guerra L assicurazione vale anche per gli infortuni derivanti da stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) o di insurrezione popolare, per il periodo massimo di 14 giorni dall inizio delle ostilità o dell insurrezione, se ed in quanto l Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi di cui sopra mentre si trova all estero in un Paese sino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dalla garanzia gli infortuni derivanti dalle predette cause (guerra ed insurrezione popolare) che colpissero l Assicurato nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 5

8 Norme che regolano l assicurazione infortuni Art. 11 Rinuncia al diritto di rivalsa AXA rinuncia, a favore dell Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell art C.C. Cosa fare in caso di sinistro Art. 12 Cosa fare in caso di sinistro In caso di sinistro, l Assicurato, il Contraente devono dare avviso scritto all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA, entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell art C.C. L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art C.C. La denuncia deve contenere l indicazione del luogo, giorno, ora e dinamica dello stesso; L Assicurato, acconsentendo al trattamento dei dati personali, a norma del D.Lgs. n. 196/2003 (cosiddetta Legge sulla Privacy ) e successive modifiche, sciogliendo dal segreto professionale e d ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente, ai quali AXA credesse, in ogni tempo, di rivolgersi per informazioni, deve: - inviare ad AXA informazioni relative al decorso dell infortunio, fornendo anche copia delle cartelle cliniche di eventuali ricoveri ed ogni altro documento atto a contribuire alla valutazione dei postumi invalidanti; - sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti da AXA o suoi incaricati. Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell Assicurato. Art. 13 Criteri di indennizzabilità AXA corrisponde la rendita vitalizia indicata in polizza per le conseguenze dirette causate dal singolo infortunio. Qualora l infortunio riguardi un soggetto già affetto da altre invalidità, preesistenti alla stipula della polizza, la valutazione dell invalidità andrà effettuata in modo autonomo, per le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l infortunio avesse riguardato una persona fisicamente integra e sana: - senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa; - tenendo conto del solo grado di invalidità intervenuta, al netto dell eventuale preesistente. In caso di infortunio, la rendita vitalizia è dovuta se l invalidità stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza di polizza, entro 24 mesi dal giorno dell infortunio stesso. La valutazione dell invalidità permanente viene effettuata in Italia secondo la tabella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000). Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati: - nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate alla tabella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali sopra indicate in proporzione alla funzionalità perduta; Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 6

9 Norme che regolano l assicurazione infortuni - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso; - nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla tabella di cui all allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n e ai criteri sopra riportati, l invalidità viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione. La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori dei criteri previsti dalla tabella di cui sopra, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione. Qualora un adeguato trattamento terapeutico possa modificare positivamente la prognosi dell infortunio oggetto di denuncia e l Assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base del tasso di invalidità permanente che residuerebbe se l Assicurato stesso si sottoponesse a detto trattamento, senza tener conto del maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto. Art. 14 Corresponsione della rendita vitalizia semestrale Riscontrata l operatività della garanzia, ricevuta la documentazione indicata all Art Cosa fare in caso di sinistro, effettuate le verifiche del caso e accertata l invalidità definitiva, AXA ne dà comunicazione scritta all Assicurato. Ricevuta notizia della sua accettazione, AXA al fine di corrispondere la rendita vitalizia semestrale indicata in polizza, emetterà una propria polizza vita a favore dell Assicurato, la cui sottoscrizione determinerà l accensione della medesima. La rendita inizierà ad essere corrisposta dal 180 giorno successivo alla data di effetto della polizza vita e fino a quando l Assicurato sarà in vita. Nella fattispecie, le figure dell Assicurato e Beneficiario della polizza coincidono. Pertanto, il contratto consisterà nell impegno di AXA di corrispondere al Beneficiario-Assicurato la rendita vitalizia semestrale indicata in polizza che si rivaluta annualmente per effetto dei rendimenti finanziari derivanti dalla speciale gestione degli investimenti cui è legata l assicurazione vita. È garantita inoltre una rivalutazione minima calcolata sulla base del tasso di interesse annuo anticipato (tasso tecnico) in vigore al momento della stipulazione della polizza vita. La rendita vitalizia non consente valore di riscatto, è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi. Nel caso in cui l Assicurato muoia prima che l invalidità definitiva sia stata accertata, gli eredi stessi non potranno vantare pretesa alcuna a tale titolo. Art. 15 Cessazione assicurazione L assicurazione si risolve automaticamente dalla successiva scadenza annuale, relativamente al singolo Assicurato, con la corresponsione della rendita vitalizia di cui al precedente articolo. Art. 16 Controversie e arbitrato irrituale - Modalità di valutazione del danno Le controversie di natura medica sull indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo tra le Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 7

10 Norme che regolano l assicurazione infortuni Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l opportunità, l accertamento definitivo dell invalidità permanente ad epoca da definirsi dal collegio stesso. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d ora a qualsiasi impugnativa, salvi i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale stesso. Art. 17 Attività diversa da quella dichiarata Fermo il disposto degli Artt.: 18 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio, 22 - Aggravamento del rischio, 23 - Diminuzione del rischio e 4 - Esclusioni, si stabilisce che qualora l'infortunio si verifichi nello svolgimento di una attività diversa da quella dichiarata: - l'indennizzo sarà corrisposto integralmente se la diversa attività non aggrava il rischio; - l'indennizzo sarà corrisposto nella ridotta misura indicata nella Tabella delle percentuali di indennizzo che segue, se la diversa attività aggrava il rischio: Tabella delle percentuali di indennizzo Attività dichiarata in polizza Attività svolta al momento del sinistro CLASSI A tal fine, per determinare il livello di rischio dell'attività dichiarata in polizza rispetto a quella effettivamente svolta al momento del sinistro, si farà riferimento all'apposito "Elenco delle attività - Professioni" riportato a pag. 18 e seguenti, ove sono indicate le varie attività e le corrispondenti classi di rischio. Per la classificazione di eventuali attività non specificate nell'elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad un'attività elencata. Qualora l'attività effettivamente svolta al momento del sinistro non rientri e non trovi analogia con quelle previste nell'elenco verrà applicato il disposto dell'art Aggravamento del rischio. Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 8

11 Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 18 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 19 Altre assicurazioni Il Contraente o l Assicurato deve comunicare per iscritto ad AXA l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell art C.C. Tuttavia il Contraente è esonerato dall obbligo di denunciare eventuali assicurazioni infortuni stipulate da altri a favore degli stessi Assicurati abbinate a biglietti di viaggio, conti correnti, carte di credito. Art. 20 Pagamento del premio e decorrenza dell assicurazione L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell art C.C. Art. 21 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 22 Aggravamento del rischio (Vedasi anche Art Attività diversa da quella dichiarata ) Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione ai sensi dell'art.1898c.c. Art. 23 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato, ai sensi dell art 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 24 Proroga dell assicurazione e periodo di assicurazione. In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 9

12 Norme che regolano l assicurazione in generale Art. 25 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato da AXA, quest ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 26 Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art C.C. Art. 27 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 28 Foro competente Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di legge. Art. 29 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 10

13 Dizionario Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza: Assicurato: Assicurazione: Contraente: Indennizzo: Infortunio: Invalidità permanente: Malattia: Parti: Polizza: Premio: Sinistro: AXA: il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione. il contratto di assicurazione. il soggetto che stipula l assicurazione. La rendita vitalizia semestrale dovuta da AXA in caso di sinistro. ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili. l incapacità fisica definitiva ed irrimediabile dell Assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata. ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. il Contraente ed AXA. il documento che prova l assicurazione. la somma dovuta dal Contraente ad AXA. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione. AXA Assicurazioni S.p.A. Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 11

14 Tabelle Coefficienti per l adeguamento automatico del premio Coefficienti di invecchiamento uomini Classe 1- Rendita semestrale (in euro) Età Classe 2 - Rendita semestrale (in euro) 3.000, , , , , , , , ,0000 1,0137 1,0137 1,0137 1,0137 1,0137 1,0137 1, ,0000 1,0110 1,0110 1,0110 1,0110 1,0110 1,0110 1, ,0000 1,0084 1,0084 1,0084 1,0084 1,0084 1,0084 1, ,0000 1,0062 1,0062 1,0062 1,0062 1,0062 1,0062 1, ,0000 1,0041 1,0041 1,0041 1,0041 1,0041 1,0041 1, ,0000 1,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1, ,0000 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0, ,0000 0,9978 0,9978 0,9978 0,9978 0,9978 0,9978 0, ,0000 0,9958 0,9958 0,9958 0,9958 0,9958 0,9958 0, ,0000 0,9938 0,9938 0,9938 0,9938 0,9938 0,9938 0, ,0000 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0, ,0000 0,9906 0,9906 0,9906 0,9906 0,9906 0,9906 0, ,0000 0,9895 0,9895 0,9895 0,9895 0,9895 0,9895 0, ,0000 0,9886 0,9886 0,9886 0,9886 0,9886 0,9886 0, ,0000 0,9880 0,9880 0,9880 0,9880 0,9880 0,9880 0, ,0000 0,9875 0,9875 0,9875 0,9875 0,9875 0,9875 0, ,0000 0,9871 0,9871 0,9871 0,9871 0,9871 0,9871 0, ,0000 0,9869 0,9869 0,9869 0,9869 0,9869 0,9869 0, ,0000 0,9868 0,9868 0,9868 0,9868 0,9868 0,9868 0, ,0000 0,9867 0,9867 0,9867 0,9867 0,9867 0,9867 0, ,0000 0,9866 0,9866 0,9866 0,9866 0,9866 0,9866 0, ,0000 0,9864 0,9864 0,9864 0,9864 0,9864 0,9864 0, ,0000 0,9861 0,9861 0,9861 0,9861 0,9861 0,9861 0, ,0000 0,9855 0,9855 0,9855 0,9855 0,9855 0,9855 0, ,0000 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0, ,0000 0,9843 0,9843 0,9843 0,9843 0,9843 0,9843 0, ,0000 0,9837 0,9837 0,9837 0,9837 0,9837 0,9837 0, ,0000 0,9830 0,9830 0,9830 0,9916 0,9830 0,9830 0, ,0000 0,9822 0,9822 0,9822 1,0000 0,9822 0,9822 0, ,0000 0,9814 0,9814 0,9814 1,0000 0,9814 0,9814 0, ,0000 0,9805 0,9805 0,9805 1,0000 0,9805 0,9805 0, ,0000 0,9801 0,9801 0,9801 1,0000 0,9801 0,9801 0, ,0000 0,9795 0,9795 0,9795 1,0000 0,9795 0,9795 0, ,0000 0,9685 0,9788 0,9788 1,0000 0,9788 0,9788 0, ,0000 1,0000 0,9780 0,9780 1,0000 0,9780 0,9780 0, ,0000 1,0000 0,9771 0,9771 1,0000 0,9771 0,9771 0, ,0000 1,0000 0,9760 0,9760 1,0000 0,9760 0,9760 0, ,0000 1,0000 0,9749 0,9749 1,0000 0,9749 0,9749 0, ,0000 1,0000 0,9738 0,9738 1,0000 0,9738 0,9738 0, ,0000 1,0000 0,9725 0,9725 1,0000 0,9725 0,9725 0, ,0000 1,0000 0,9712 0,9712 1,0000 0,9712 0,9712 0, ,0000 1,0000 0,9697 0,9697 1,0000 0,9697 0,9697 0, ,0000 1,0000 0,9681 0,9681 1,0000 0,9681 0,9681 0, ,0000 1,0000 0,9664 0,9664 1,0000 0,9664 0,9664 0, ,0000 1,0000 0,9782 0,9647 1,0000 0,9981 0,9647 0,9647 Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 12

15 Tabelle Coefficienti per l adeguamento automatico del premio Coefficienti di invecchiamento uomini Classe 3 - Rendita semestrale (in euro) Età Classe 4 - Rendita semestrale (in euro) 3.000, , , , , , , , ,0137 1,0137 1,0137 1,0137 1,0137 1,0137 1,0137 1, ,0110 1,0110 1,0110 1,0110 1,0110 1,0110 1,0110 1, ,0084 1,0084 1,0084 1,0084 1,0084 1,0084 1,0084 1, ,0062 1,0062 1,0062 1,0062 1,0062 1,0062 1,0062 1, ,0041 1,0041 1,0041 1,0041 1,0041 1,0041 1,0041 1, ,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1, ,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0,9998 0, ,9978 0,9978 0,9978 0,9978 0,9978 0,9978 0,9978 0, ,9958 0,9958 0,9958 0,9958 0,9958 0,9958 0,9958 0, ,9938 0,9938 0,9938 0,9938 0,9938 0,9938 0,9938 0, ,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0, ,9906 0,9906 0,9906 0,9906 0,9906 0,9906 0,9906 0, ,9895 0,9895 0,9895 0,9895 0,9895 0,9895 0,9895 0, ,9886 0,9886 0,9886 0,9886 0,9886 0,9886 0,9886 0, ,9880 0,9880 0,9880 0,9880 0,9880 0,9880 0,9880 0, ,9875 0,9875 0,9875 0,9875 0,9875 0,9875 0,9875 0, ,9871 0,9871 0,9871 0,9871 0,9871 0,9871 0,9871 0, ,9869 0,9869 0,9869 0,9869 0,9869 0,9869 0,9869 0, ,9868 0,9868 0,9868 0,9868 0,9868 0,9868 0,9868 0, ,9867 0,9867 0,9867 0,9867 0,9867 0,9867 0,9867 0, ,9866 0,9866 0,9866 0,9866 0,9866 0,9866 0,9866 0, ,9864 0,9864 0,9864 0,9864 0,9864 0,9864 0,9864 0, ,9861 0,9861 0,9861 0,9861 0,9861 0,9861 0,9861 0, ,9855 0,9855 0,9855 0,9855 0,9855 0,9855 0,9855 0, ,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0,9850 0, ,9843 0,9843 0,9843 0,9843 0,9843 0,9843 0,9843 0, ,9837 0,9837 0,9837 0,9837 0,9837 0,9837 0,9837 0, ,9830 0,9830 0,9830 0,9830 0,9830 0,9830 0,9830 0, ,9822 0,9822 0,9822 0,9822 0,9822 0,9822 0,9822 0, ,9814 0,9814 0,9814 0,9814 0,9814 0,9814 0,9814 0, ,9805 0,9805 0,9805 0,9805 0,9805 0,9805 0,9805 0, ,9801 0,9801 0,9801 0,9801 0,9801 0,9801 0,9801 0, ,9795 0,9795 0,9795 0,9795 0,9795 0,9795 0,9795 0, ,9788 0,9788 0,9788 0,9788 0,9788 0,9788 0,9788 0, ,9780 0,9780 0,9780 0,9780 0,9780 0,9780 0,9780 0, ,9771 0,9771 0,9771 0,9771 0,9771 0,9771 0,9771 0, ,9889 0,9760 0,9760 0,9760 0,9760 0,9760 0,9760 0, ,0000 0,9749 0,9749 0,9749 0,9749 0,9749 0,9749 0, ,0000 0,9738 0,9738 0,9738 0,9738 0,9738 0,9738 0, ,0000 0,9725 0,9725 0,9725 0,9725 0,9725 0,9725 0, ,0000 0,9712 0,9712 0,9712 0,9712 0,9712 0,9712 0, ,0000 0,9697 0,9697 0,9697 0,9697 0,9697 0,9697 0, ,0000 0,9681 0,9681 0,9681 0,9681 0,9681 0,9681 0, ,0000 0,9664 0,9664 0,9664 0,9664 0,9664 0,9664 0, ,0000 0,9647 0,9647 0,9647 0,9813 0,9647 0,9647 0,9647 Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 13

16 Tabelle Coefficienti per l adeguamento automatico del premio Coefficienti di invecchiamento donne Classe 1- Rendita semestrale (in euro) Età Classe 2 - Rendita semestrale (in euro) 3.000, , , , , , , , ,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0, ,0075 1,0075 1,0075 1,0075 1,0075 1,0075 1,0075 1, ,0059 1,0059 1,0059 1,0059 1,0059 1,0059 1,0059 1, ,0045 1,0045 1,0045 1,0045 1,0045 1,0045 1,0045 1, ,0032 1,0032 1,0032 1,0032 1,0032 1,0032 1,0032 1, ,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1, ,0005 1,0005 1,0005 1,0005 1,0005 1,0005 1,0005 1, ,9991 0,9991 0,9991 0,9991 0,9991 0,9991 0,9991 0, ,9978 0,9978 0,9978 0,9978 0,9978 0,9978 0,9978 0, ,9967 0,9967 0,9967 0,9967 0,9967 0,9967 0,9967 0, ,9958 0,9958 0,9958 0,9958 0,9958 0,9958 0,9958 0, ,9951 0,9951 0,9951 0,9951 0,9951 0,9951 0,9951 0, ,9943 0,9943 0,9943 0,9943 0,9943 0,9943 0,9943 0, ,9935 0,9935 0,9935 0,9935 0,9935 0,9935 0,9935 0, ,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0, ,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0, ,9913 0,9913 0,9913 0,9913 0,9913 0,9913 0,9913 0, ,9907 0,9907 0,9907 0,9907 0,9907 0,9907 0,9907 0, ,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0, ,9895 0,9895 0,9895 0,9895 0,9895 0,9895 0,9895 0, ,9889 0,9889 0,9889 0,9889 0,9889 0,9889 0,9889 0, ,9882 0,9882 0,9882 0,9882 0,9882 0,9882 0,9882 0, ,9875 0,9875 0,9875 0,9875 0,9875 0,9875 0,9875 0, ,9868 0,9868 0,9868 0,9868 0,9868 0,9868 0,9868 0, ,9859 0,9859 0,9859 0,9859 0,9859 0,9859 0,9859 0, ,9851 0,9851 0,9851 0,9851 0,9851 0,9851 0,9851 0, ,9922 0,9841 0,9841 0,9841 0,9841 0,9841 0,9841 0, ,0000 0,9831 0,9831 0,9831 0,9831 0,9831 0,9831 0, ,0000 0,9820 0,9820 0,9820 0,9820 0,9820 0,9820 0, ,0000 0,9810 0,9810 0,9810 0,9810 0,9810 0,9810 0, ,0000 0,9798 0,9798 0,9798 0,9798 0,9798 0,9798 0, ,0000 0,9790 0,9790 0,9790 0,9790 0,9790 0,9790 0, ,0000 0,9781 0,9781 0,9781 0,9781 0,9781 0,9781 0, ,0000 0,9772 0,9772 0,9772 0,9772 0,9772 0,9772 0, ,0000 0,9761 0,9761 0,9761 0,9761 0,9761 0,9761 0, ,0000 0,9751 0,9751 0,9751 0,9751 0,9751 0,9751 0, ,0000 0,9739 0,9739 0,9739 0,9739 0,9739 0,9739 0, ,0000 0,9727 0,9727 0,9727 0,9727 0,9727 0,9727 0, ,0000 0,9714 0,9714 0,9714 0,9882 0,9714 0,9714 0, ,0000 0,9700 0,9700 0,9700 1,0000 0,9700 0,9700 0, ,0000 0,9685 0,9685 0,9685 1,0000 0,9685 0,9685 0, ,0000 0,9671 0,9671 0,9671 1,0000 0,9671 0,9671 0, ,0000 0,9726 0,9655 0,9655 1,0000 0,9655 0,9655 0, ,0000 1,0000 0,9639 0,9639 1,0000 0,9639 0,9639 0, ,0000 1,0000 0,9622 0,9622 1,0000 0,9622 0,9622 0,9622 Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 14

17 Tabelle Coefficienti per l adeguamento automatico del premio Coefficienti di invecchiamento donne Classe 3 - Rendita semestrale (in euro) Età Classe 4 - Rendita semestrale (in euro) 3.000, , , , , , , , ,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0, ,0075 1,0075 1,0075 1,0075 1,0075 1,0075 1,0075 1, ,0059 1,0059 1,0059 1,0059 1,0059 1,0059 1,0059 1, ,0045 1,0045 1,0045 1,0045 1,0045 1,0045 1,0045 1, ,0032 1,0032 1,0032 1,0032 1,0032 1,0032 1,0032 1, ,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1,0019 1, ,0005 1,0005 1,0005 1,0005 1,0005 1,0005 1,0005 1, ,9991 0,9991 0,9991 0,9991 0,9991 0,9991 0,9991 0, ,9978 0,9978 0,9978 0,9978 0,9978 0,9978 0,9978 0, ,9967 0,9967 0,9967 0,9967 0,9967 0,9967 0,9967 0, ,9958 0,9958 0,9958 0,9958 0,9958 0,9958 0,9958 0, ,9951 0,9951 0,9951 0,9951 0,9951 0,9951 0,9951 0, ,9943 0,9943 0,9943 0,9943 0,9943 0,9943 0,9943 0, ,9935 0,9935 0,9935 0,9935 0,9935 0,9935 0,9935 0, ,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0,9928 0, ,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0,9920 0, ,9913 0,9913 0,9913 0,9913 0,9913 0,9913 0,9913 0, ,9907 0,9907 0,9907 0,9907 0,9907 0,9907 0,9907 0, ,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0,9901 0, ,9895 0,9895 0,9895 0,9895 0,9895 0,9895 0,9895 0, ,9889 0,9889 0,9889 0,9889 0,9889 0,9889 0,9889 0, ,9882 0,9882 0,9882 0,9882 0,9882 0,9882 0,9882 0, ,9875 0,9875 0,9875 0,9875 0,9875 0,9875 0,9875 0, ,9868 0,9868 0,9868 0,9868 0,9868 0,9868 0,9868 0, ,9859 0,9859 0,9859 0,9859 0,9859 0,9859 0,9859 0, ,9851 0,9851 0,9851 0,9851 0,9851 0,9851 0,9851 0, ,9841 0,9841 0,9841 0,9841 0,9841 0,9841 0,9841 0, ,9831 0,9831 0,9831 0,9831 0,9831 0,9831 0,9831 0, ,9820 0,9820 0,9820 0,9820 0,9820 0,9820 0,9820 0, ,9810 0,9810 0,9810 0,9810 0,9810 0,9810 0,9810 0, ,9798 0,9798 0,9798 0,9798 0,9798 0,9798 0,9798 0, ,9790 0,9790 0,9790 0,9790 0,9790 0,9790 0,9790 0, ,9781 0,9781 0,9781 0,9781 0,9781 0,9781 0,9781 0, ,9772 0,9772 0,9772 0,9772 0,9772 0,9772 0,9772 0, ,9761 0,9761 0,9761 0,9761 0,9761 0,9761 0,9761 0, ,9751 0,9751 0,9751 0,9751 0,9751 0,9751 0,9751 0, ,9739 0,9739 0,9739 0,9739 0,9739 0,9739 0,9739 0, ,9727 0,9727 0,9727 0,9727 0,9727 0,9727 0,9727 0, ,9714 0,9714 0,9714 0,9714 0,9714 0,9714 0,9714 0, ,9700 0,9700 0,9700 0,9700 0,9700 0,9700 0,9700 0, ,9685 0,9685 0,9685 0,9685 0,9685 0,9685 0,9685 0, ,9671 0,9671 0,9671 0,9671 0,9671 0,9671 0,9671 0, ,9655 0,9655 0,9655 0,9655 0,9655 0,9655 0,9655 0, ,9778 0,9639 0,9639 0,9639 0,9639 0,9639 0,9639 0, ,0000 0,9622 0,9622 0,9622 0,9622 0,9622 0,9622 0,9622 Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 15

18 Articoli di legge 1341 C.C. Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell autorità giudiziaria C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell articolo precedente C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell assicurato medesimo. All assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L assicuratore decade dal diritto d impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l impugnazione. L assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell assicuratore le disposizioni degli artt e C.C. Diminuzione del rischio Se il contraente comunica all assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui e stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese. Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 16

19 Articoli di legge 1898 C.C. Aggravamento del rischio Il contraente ha l obbligo di dare immediato avviso all assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall assicuratore al momento della conclusione del contratto, l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione o l avrebbe consentita per un premio più elevato. L assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell aggravamento del rischio. Il recesso dell assicuratore ha effetto immediato se l aggravamento è tale che l assicuratore non avrebbe consentito l assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l aggravamento del rischio è tale che per l assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l efficacia del recesso, l assicuratore non risponde qualora l aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso C.C. Mancato pagamento del premio Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. ( ) 1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l assicurato omette dolosamente di dare l avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l indennità. Nel caso di sinistro, l assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l ammontare del danno. L assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori C.C. Avviso all assicuratore in caso di sinistro L assicurato deve dare avviso del sinistro all assicuratore o all agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l avviso, se l assicuratore o l agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. ( ) 1915 C.C. Inadempimento dell obbligo di avviso o di salvataggio L assicurato che dolosamente non adempie l obbligo dell avviso o del salvataggio perde il diritto all indennità. Se l assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l assicuratore ha diritto di ridurre l indennità in ragione del pregiudizio sofferto C.C. Diritto di surrogazione dell assicuratore L assicuratore che ha pagato l indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell ammontare di essa, nei diritti dell assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L assicurato è responsabile verso l assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 17

20 Elenco delle attività - Professioni CLASSE 1 Addetto negozio o esercizio commerciale di: 001 abiti, confezioni 004 armeria senza confezionamento di cartucce e munizioni 005 articoli da regalo 006 articoli ed apparecchi fotografici e di ottica 008 articoli in pelle, calzature 009 articoli sportivi 011 cartoleria, libreria 012 casalinghi 015 dischi, musica, strumenti musicali 022 giocattoli 024 merceria, tessuti 027 panetteria, latteria, pasticceria, gelateria: senza produzione 029 pellicce, capi in pelle 031 profumeria 035 tabaccheria 040 Agente di cambio 047 Agricoltore (proprietario, affittuario, ecc.) con mansioni amministrative 050 Agronomo 052 Albergatore senza prestazioni manuali 057 Amministratore di beni propri o altrui 061 Antiquario senza restauro 064 Architetto senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature 065 Archivista 066 Arredatore 073 Autorimessa: esercente senza prestazioni manuali 075 Autotrasportatore: titolare senza prestazioni manuali 081 Benestante 083 Bigliettaio e cassiere di cinema o teatro 084 Biologo 095 Casalinga 100 Clero (appartenente al) 101 Commercialista 105 Consulente del lavoro 112 Dirigente escluso accesso a cantieri, ponteggi, impalcature 113 Disegnatore 115 Disk jockey 131 Farmacista 137 Fotografo solo in studio 138 Fotomodella, indossatrice 139 Geologo 141 Geometra senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature 143 Giornalaio 146 Grafico 158 Imprenditore che non presta opera manuale (purché non rientrante in altra specifica attività con relativo codice rischio) 159 Imprenditore che presta saltuariamente opera manuale (purché non rientrante inaltra specifica attività con relativo codice rischio) 163 Ingegnere senza accesso a cantieri, ponteggi, impalcature 168 Insegnante di materie non sperimentali o di pratica professionale Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 18

21 Elenco delle attività - Professioni 170 Insegnante di musica 174 Interprete 183 Magistrato 190 Mediatore (escluso bestiame) 192 Medico (non radiologo) 198 Notaio 203 Ostetrica 204 Ottico 206 Parrucchiere, barbiere 214 Pittore 228 Scrittore 232 Studente Titolare negozio o esercizio commerciale di: 236 abiti, confezioni 239 armeria senza confezionamento di cartucce e munizioni 240 articoli da regalo 241 articoli ed apparecchi fotografici e di ottica 243 articoli in pelle, calzature 244 articoli sportivi 246 cartoleria, libreria 247 casalinghi 250 dischi, musica, strumenti musicali 257 giocattoli 259 merceria, tessuti 262 panetteria, latteria, pasticceria, gelateria: senza produzione 264 pellicce, capi in pelle 266 profumeria 270 tabaccheria 274 Usciere 278 Vetrinista CLASSE 2 Addetto negozio o esercizio commerciale di: 002 accessori per autoveicoli 003 cartucce e munizioni 007 articoli igienico-sanitari 010 bar, caffè, birreria 013 colori e vernici 014 computers, mobili per ufficio 016 drogheria, vini e liquori 017 elettrodomestici, radio, TV (esclusa posa di antenne) 018 ferramenta 019 fiori e piante 020 frutta e verdura 021 generi alimentari 023 macelleria (esclusa macellazione) 025 mobili 026 oreficeria, orologeria, gioielleria 028 panetteria, latteria, pasticceria, gelateria: con produzione 030 pescheria Assistenza Permanente da infortunio - Ed. 2/ pag. 19

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