Camera dei Deputati 3 Commissione in sede legislativa 59

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1 Camera dei Deputati 3 Commissione in sede legislativa 59 La seduta comincia alle (La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente). Seguito della discussione della proposta di legge Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino: Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale (Approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla 7 a Commissione permanente del Senato) ( B). PRESIDENTE. L ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rodeghiero ed altri; Crema ed altri; Ruffino: «Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale», già approvata, in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera nella seduta del 27 settembre 2000 e modificata dalla 7 a Commissione permanente del Senato nella seduta del 22 novembre Ricordo che nella seduta del 19 dicembre 2000 la Commissione ha convenuto sull opportunità di rinviare il seguito della discussione in attesa dell espressione di tutti i pareri da parte delle Commissioni competenti e al fine di procedere ad un ulteriore approfondimento. Do lettura dei pareri pervenuti. La I Commissione affari costituzionali, in data 20 dicembre 2000, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: a) agli articoli 3, 4 e 5 valuti la Commissione l opportunità, al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze, di specificare in maniera univoca le disposizioni relative alle funzioni di realizzazione diretta, da parte delle strutture statali, degli interventi di cui all articolo 2, comma 1; si segnala in particolare l opportunità, per non dar luogo all insorgere di possibili conflitti di competenza, di verificare il coordinamento della disposizione di cui all articolo 4, comma 1, lettera d), che attribuisce direttamente al Ministero per i beni e le attività culturali la realizzazione diretta degli interventi individuati come prioritari, con quella di cui all articolo 5, comma 1, che prevede altresì per il Ministero della difesa analoga facoltà di realizzazione diretta del medesimo tipo di interventi; b) all articolo 4, commi da 2 a 5, relativi al Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale, per evitare che si possano configurare spazi di discrezionalità particolarmente estesi, valuti la Commissione l opportunità di introdurre specifiche disposizioni relative al numero dei componenti e ai requisiti per la loro nomina, considerato che la disciplina della composizione del Comitato non risulta espressamente demandata al decreto ministeriale di cui al comma 3; tale previsione appare tanto più opportuna anche in ragione del fatto che il comma 5 attribuisce direttamente allo stesso Comitato alcuni compiti, spettanti, ai sensi del comma 1, allo stesso Ministero per i beni e le attività culturali; c) all articolo 7, comma 1, alinea e lettera a), valuti la Commissione l esigenza di specificare e coordinare le competenze delle regioni relative alle funzioni di pro-

2 Camera dei Deputati 4 Commissione in sede legislativa 59 mozione e coordinamento degli interventi di cui all articolo 2, comma 1, soprattutto con riferimento alle analoghe funzioni statali previste dall articolo 3, comma 1, lettera a); d) all articolo 9 valuti la Commissione l opportunità di riformulare le disposizioni ivi contenute prevedendo in particolare, per i reperti e i cimeli rinvenuti successivamente all entrata in vigore del provvedimento nonché per gli scambi fra collezionisti e i trasferimenti di proprietà delle raccolte, il solo obbligo della comunicazione al sindaco del comune di residenza; e) all articolo 10 valuti la Commissione l opportunità di evitare ogni possibile configurazione di fattispecie penali o di illeciti amministrativi riferiti al momento in cui il reperto è stato rinvenuto o acquistato, all eventuale trasferimento della proprietà della collezione o dei singoli oggetti, all ingresso in Italia di cimeli e reperti legittimamente acquistati dal cittadino italiano all estero; f) valuti la Commissione l opportunità di chiarire espressamente la non assimilabilità di oggetti non aventi rilevante valore documentale ai beni archeologici e di escludere conseguentemente l applicabilità della disciplina speciale a tali beni. La II Commissione giustizia, in data 19 dicembre 2000, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: a) all articolo 9, comma 3, valuti la Commissione di merito l opportunità di introdurre una adeguata sanzione amministrativa a carico di chi non ottempera all obbligo di dare comunicazione circa il possesso di reperti, collezioni o raccolte di reperti mobili e cimeli, di cui all articolo 1, comma 2, lettere d) e f) al comune nel cui territorio questi si trovano, indicandone, se nota, la provenienza; b) all articolo 10 valuti la Commissione di merito l opportunità di ridurre l entità delle sanzioni ivi previste, al fine di renderle adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti illeciti descritti dalla suddetta disposizione. La III Commissione affari esteri, in data 11 gennaio 2001, ha espresso parere favorevole. La IV Commissione difesa, in data 13 dicembre 2000, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: valuti la Commissione l opportunità di: a) al comma 2 dell articolo 2, dopo le parole «nonché le competenze del Ministero della difesa», aggiungere le seguenti «anche definite dalla legge 9 gennaio 1951, n. 204»; b) al comma 3 dell articolo 9, precisare che sono esclusi i cimeli raccolti e custoditi dalle Forze armate e dai corpi armati dello Stato. La V Commissione bilancio e la VI Commissione finanze, in data 19 dicembre 2000, hanno espresso parere favorevole. La VIII Commissione ambiente, in data 19 dicembre 2000, ha espresso parere favorevole con la seguente condizione: all articolo 2, comma 3, siano chiarite le competenze spettanti alle Soprintendenze in ordine alle comunicazioni ed ai progetti presentati, ai sensi del medesimo comma 3, dai soggetti che intendono provvedere agli interventi di manutenzione, restauro, gestione e valorizzazione delle cose di cui all articolo 1 del progetto di legge in esame; e con la seguente osservazione: valuti la Commissione di merito l opportunità di consentire che importanti attività di catalogazione, manutenzione e restauro siano attuate direttamente da soggetti privati, così come attualmente previsto dall articolo 2, comma 1, lettera a), del testo legislativo in esame.

3 Camera dei Deputati 5 Commissione in sede legislativa 59 La Commissione parlamentare per le questioni regionali, in data 19 dicembre 2000, ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione: in relazione a quanto stabilito dall articolo 7, comma 1, lettera c) giusta il quale le regioni «disciplinano con legge l attività della raccolta dei reperti mobili» andrebbe riconosciuto alle regioni stesse, anche attraverso l approvazione di un apposito ordine del giorno, il potere di dare una definizione dell attività di raccolta medesima che comprenda in tale nozione solo quelle fattispecie in cui il rinvenimento concerne cose mobili che hanno un significativo rilievo di testimonianza storica, prevedendo anche le relative procedure di verifica. Il relatore, anche alla luce dei pareri espressi, in particolare di quelli delle Commissioni affari costituzionali e giustizia, nonché al fine di aggiornare le norme sulla copertura finanziaria, ha predisposto alcuni emendamenti (vedi allegato). GIANANTONIO MAZZOCCHIN, Relatore. Al fine di recepire i pareri delle Commissioni competenti, soprattutto quelli delle Commissioni affari costituzionali e giustizia, e di procedere verso una definizione del provvedimento che sia la più completa possibile, ho predisposto alcuni emendamenti che ora intendo illustrare. L emendamento 1.1 è teso ad introdurre una disposizione secondo cui lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato combattentistiche o d arma: si tratta di un aspetto che era già contenuto nella nostra formulazione, che stranamente è poi scomparso e che ritengo debba essere reintrodotto, anche alla luce di un rilievo formulato da una delle Commissioni competenti. L emendamento 1.2 prevede di sostituire al comma 3 dell articolo 1 la parola «valore» con la parola «raggiungimento» riferita all unità nazionale, per dare il senso della continuità del risorgimento italiano, che si conclude storicamente con la prima guerra mondiale. All articolo 9, che è il più delicato e sul quale forse i colleghi intenderanno intervenire, avevo cercato una formulazione tesa ad evitare l identificazione di beni mobili di scarsissimo valore materiale con beni archeologici di grande pregio. Propongo pertanto di sostituire integralmente l articolo 9 con la seguente formulazione: «Chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, rinvenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della prima guerra mondiale di notevole valore storico e documentario» (solo quelli, perché gli altri erano esclusi anche dalla precedente formulazione) «è tenuto a farne denuncia, entro trenta giorni» (e non il giorno dopo l entrata in vigore del provvedimento, per evitare che le persone si accalchino in comune) «al sindaco del comune nel cui territorio ha avuto luogo il ritrovamento, indicando la natura e la quantità dei beni ritrovati». Pertanto i rinvenimenti molto significativi devono essere comunicati, in modo che il sindaco ne sia a conoscenza; tuttavia evitiamo di parlare di proprietà, concetto che ha creato allarme e difficoltà. «Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiede reperti mobili o cimeli di notevole valore storico o documentario, ovvero collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli, deve darne comunicazione al sindaco del comune del territorio in cui si trovano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza». Lo scopo è che almeno i rappresentanti delle amministrazioni locali siano a conoscenza dei beni esistenti. Naturalmente in questo modo non si va ad intaccare la proprietà; si tratta solo della possibilità per il sindaco di fruirne eventualmente per il pubblico. «Per agevolare la fruizione pubblica dei beni di cui ai commi 1 e 2,i possessori dei medesimi sono tenuti, su richiesta del sindaco dei comuni interessati, a garantirne l esposizione al pubblico, concedendoli in uso temporaneo a musei e raccolte locali, pubblici o privati».

4 Camera dei Deputati 6 Commissione in sede legislativa 59 Conseguentemente, si propone di sostituire il comma 3 dell articolo 10 con la previsione della sola sanzione amministrativa per chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall articolo 9: si tratta di una somma non esigua, che va da 500 mila lire a 1 milione. L emendamento 11.1 prevede la soppressione del comma 2 dell articolo 11, mentre l emendamento 12.1 contiene un semplice aggiornamento delle date, essendo ormai giunti al CARLO CARLI, Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali. Concordo con le osservazioni espresse dal relatore. FLAVIO RODEGHIERO. Ringrazio il relatore per l attenzione e per le osservazioni espresse nel corso delle precedenti sedute. Certamente è stato compiuto un passo avanti, nel senso che in questo testo i manufatti mobili non sono assimilati ai rinvenimenti di interesse archeologico; questo era l aspetto che destava maggiori preoccupazioni, in quanto una normativa così dettagliata andava a bloccare tanta ricchezza e valorizzazione dei cimeli e dei beni mobili, anche di notevole valore storico, relativi alla prima guerra mondiale. La preoccupazione riguardava non solo i ricercatori, i collezionisti, ma anche coloro i quali coordinano e dirigono musei, quali ad esempio il Museo del risorgimento e della resistenza di Vicenza, che hanno visto arricchire le raccolte grazie alle donazioni di privati e che temevano fughe di patrimoni di questo tipo all estero o l arrivo di una mole di materiale di difficile gestione e di difficile fruizione da parte del pubblico. La soluzione ideale sarebbe rappresentata dalla soppressione dell articolo 9, perché esso in fondo va a toccare un aspetto non attinente alla ratio legis, agli scopi per cui è nata l iniziativa legislativa in questione, tesa alla valorizzazione dei beni immobili, anche se in essa erano citati anche i cimeli ed i reperti mobili, la cui raccolta, peraltro, è già disciplinata in molte parti da regolamenti degli enti territoriali, cioè delle regioni. In subordine, sarebbe opportuno riformulare l emendamento 9.1, nel senso di sopprimere il comma 3 dell emendamento (e quindi la sostituzione del comma 3 dell articolo 10), lasciando inalterati i commi 1 e 2,che mi sembra garantiscano comunque una protezione nel senso di rendere conoscibile un patrimonio esistente e, dall altra parte, di consentire a coloro che finora, con sforzi economici personali, hanno raccolto e valorizzato un patrimonio che altrimenti sarebbe andato disperso, di poterlo gestire senza alcun obbligo che comporti sanzioni. Osservo peraltro che un passo di un certo rilievo è stato compiuto nel senso di eliminare la sanzione penale, aspetto che aveva destato forti preoccupazioni. La previsione della comunicazione di cui al comma 2 dell articolo 9, in luogo della denuncia, da parte di coloro i quali detengano reperti mobili o cimeli mi sembra che metta costoro al riparo da eventuali problemi con le autorità nel caso in cui, come a tutt oggi avviene, non esista alcuna normazione al riguardo: spesso tra i collezionisti vige la preoccupazione di vedersi imputati di chissà quale reato, anche in assenza di normazione. Quindi l articolo, così come impostato in precedenza, era troppo limitativo, mentre con queste due correzioni mi sembra che rispetti la sostanza che al provvedimento si intendeva dare fin dal momento della presentazione delle proposte di legge. PRESIDENTE. Mi sembra tuttavia (e d altra parte questo è anche il parere della Commissione giustizia) che introdurre delle prescrizioni senza prevedere una sanzione equivalga a non prevedere nulla. MARIO PEZZOLI. Ringrazio il relatore anche per aver prestato attenzione alle osservazioni espresse da molti colleghi nel corso della precedente seduta, tenendo altresì conto delle valutazioni che venivano direttamente da tutti quei collezionisti o da quelle associazioni che si occupano della tutela e della fruizione del patrimonio storico della prima guerra

5 Camera dei Deputati 7 Commissione in sede legislativa 59 mondiale. Ritengo pertanto che la nuova formulazione dell articolo 9 vada incontro alle preoccupazioni provenienti da quanti hanno svolto un ruolo che nel passato lo Stato aveva dimenticato, quello di tutelare un importante patrimonio storico, considerando anche le motivazioni di carattere ideale sottese a tutto questo. Nutro una preoccupazione relativamente all articolo 9, laddove, ai commi 1 e 2, si parla di natura, di quantità dei beni ritrovati e dell indicazione della provenienza. Esistono piccoli collezionisti che entro il termine di trenta giorni possono presentare al comune una nota denunciando i pochi cimeli che possiedono: è facile fare questo tipo di elencazione. Tuttavia (faccio un esempio personale e mi dispiace, ma vorrei dare l idea di questa mia preoccupazione) nel mio collegio, in particolare Cavallino e Treporti, vive il secondo collezionista al mondo di reperti e cimeli della prima guerra mondiale, il quale possiede migliaia e migliaia di reperti. La preoccupazione sua e di altre persone che possiedono collezioni molto ampie è quella di non essere materialmente in grado, a prescindere dal termine dei trenta giorni, di predisporre un elenco preciso di tutti i beni facenti parte della collezione. Inoltre, dato che l articolo 9 fa riferimento non solo ai collezionisti ma a tutti quelli che hanno raccolto nel tempo questo materiale, e visto che essi devono denunciare solo cimeli e reperti di valore storico documentato, mi chiedo come faccia il piccolo collezionista (mi sembra che il collega Rodeghiero avesse usato un temine diverso proprio per distinguere tra collezionista ed altri) a valutare se il reperto di cui è in possesso abbia un valore storico tale da comportare l obbligo di denuncia. Poiché tale obbligo riguarda solamente cimeli o reperti di notevole valore storico o documentario, mi chiedo chi debba stabilire il valore di un determinato cimelio. Certamente il collezionista conosce la provenienza... PRESIDENTE. Il possessore può recarsi dal collezionista, il quale gli fornisce un suggerimento. MARIO PEZZOLI. Ma non esiste sempre un rapporto tra questi soggetti. I collezionisti sono pochi, mentre i raccoglitori di cimeli, anche per passione, sono decine di migliaia. Nel momento in cui prevediamo una sanzione di carattere amministrativo, che è comunque alta, come diceva il relatore, non possiamo tralasciare questo aspetto. Sarebbe quindi opportuno limitare l obbligo di denuncia esclusivamente ai collezionisti, i quali sono in grado di valutare esattamente il valore del cimelio o del reperto che hanno raccolto o che andranno a raccogliere nel tempo. Comprendo infatti l imbarazzo di quelle decine di migliaia di persone che non hanno conoscenza storica e che si vedranno costrette ad elencare con esattezza i cimeli di notevole valore storico, magari tralasciando nell elenco, in buona fede, altri oggetti ed incorrendo così nella sanzione amministrativa. La riformulazione dell articolo 9 rappresenta già un buon passo avanti, tuttavia faccio presente al relatore queste osservazioni. Per quanto riguarda il comma 3 dell articolo 9, a parte il fatto che la legge parla non di fruizione ma di tutela, per cui è importante che il collezionista o altro tuteli il reperto rinvenuto o del quale è già in possesso conservandolo e dandone comunicazione al sindaco del comune, osservo che molti collezionisti e anche altri possessori sarebbero disponibili a consentire che il comune, lasciando loro la proprietà del bene, possa fruirne per la comunità, nell ambito di musei o di esposizioni particolari. Vorrei dunque che ci si soffermasse maggiormente sul comma 3 dell articolo 9. Quanto agli altri emendamenti presentati dal relatore, preannuncio il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale. FABRIZIO FELICE BRACCO. Condivido tutti gli emendamenti presentati dal relatore, ma ho delle perplessità sul-

6 Camera dei Deputati 8 Commissione in sede legislativa 59 l emendamento 9.1, per le ragioni che avevo già anticipato. Mi sembra che con l introduzione di questa disposizione si corra il rischio di provocare situazioni difformi: non si comprende infatti la ragione per cui si debba tutelare il patrimonio della prima guerra mondiale e non quello, per esempio, della seconda guerra mondiale o delle guerre d Africa o delle guerre risorgimentali (Commenti)... o anche delle guerre puniche, se esiste, ma quello è tutelato in altro modo. Il problema è dato a mio avviso da un eccessivo arbitrio. Ricordo che quando si svolse il lungo e difficile dibattito sul testo unico in materia di beni culturali, noi ci confrontammo con gli stessi esperti proprio sulla definizione degli oggetti, perché se ci si affida all interpretazione arbitraria di chi applica la legge è possibile che un magistrato consideri di particolare valore storico una baionetta mentre un altro non la ritenga tale, per cui il disgraziato che rinviene una baionetta e non la denuncia corre il rischio di essere sottoposto a sanzione. Considero dunque eccessiva questa formulazione, così come mi sembrava eccessivo il testo originario dell articolo 9, tant è vero che nella precedente seduta avevo proposto di sopprimerlo, proprio per il rischio di ingenerare situazioni di confusione. Noi non siamo in grado di definire il notevole valore storico o documentario di un reperto, perché se tale valore è qualificato soltanto dall aggettivo «notevole», esso viene lasciato all arbitrio di chi deve far applicare la legge. Questo è il rischio che corriamo. Pertanto, o siamo nelle condizioni di introdurre una disposizione più dettagliata relativamente ai reperti per i quali è previsto l obbligo di denuncia, oppure risulta estremamente difficile l applicazione di una norma di questo genere, che potrebbe generare ansia eccessiva nei collezionisti e negli appassionati, i quali si troverebbero in una condizione personale di difficoltà temendo di incorrere in particolari sanzioni qualora non riuscissero a fare l inventario completo di tutto il patrimonio di cui dispongono. Mi sembra che il testo che era stato licenziato da questo ramo del Parlamento (non voglio qui difendere il testo della Camera), sia con l indicazione dei beni che prioritariamente dovevano essere tutelati e difesi (tutto il patrimonio immobile, cioè le fortificazioni, i percorsi, i camminamenti), sia con una dichiarazione di volontà di tutelare quel patrimonio laddove veniva individuato, raccolto, collezionato, selezionato, fosse molto più equilibrato e rispondente alle finalità che ci proponiamo. O riusciamo, quindi, a formulare meglio i casi in cui è previsto l obbligo di denuncia, oppure sarebbe preferibile sopprimere l articolo 9 e di conseguenza anche il comma 3 dell articolo 10. Per il resto, sono d accordo su tutti gli altri emendamenti predisposti dal relatore. LAMBERTO RIVA. Anch io concordo sugli emendamenti presentati e rilevo l esistenza di un problema all articolo 9, relativamente al modo in cui valutare il notevole valore storico e documentario. Il testo del Senato conteneva un criterio più o meno di questo tipo, anche in ragione della preesistente disponibilità di esemplari identici e simili; ma il problema non è risolto. Ritengo che rispetto al testo del Senato questo sia sostanzialmente corretto, perché in quel caso si trattava di determinare di chi fosse la proprietà, mentre qui la proprietà è completamente eliminata. Considero quindi eccessivo sopprimere l articolo 9. Suggerisco di mantenere il riferimento al rinvenimento di reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della prima guerra mondiale, omettendo il concetto del notevole valore storico o documentario. Naturalmente sono d accordo sul problema evidenziato dal collega Pezzoli: si potrebbe ampliare il termine di cui al comma 2, portandolo da trenta a sessanta giorni. Sull osservazione del collega Pezzoli mi permetto di dire che considero assurdo che chi possiede una raccolta del tipo di quella del suo conoscente non abbia un elenco della raccolta stessa.

7 Camera dei Deputati 9 Commissione in sede legislativa 59 Poiché non si tratta di stabilire il valore, ma semplicemente di specificare quali sono gli oggetti, mi pare che si potrebbe ovviare al problema. Forse si potrebbe abbassare l ammontare della sanzione (che pure è necessaria) di cui al comma 3 dell articolo 10. GIANANTONIO MAZZOCCHIN, Relatore. Sono disponibile a modificare il mio emendamento 9.1 per andare incontro alle osservazioni svolte dai commissari. Onorevole Bracco, sarei anche disposto a sopprimere l articolo 9, non esiste l impossibilità totale di farlo; tuttavia gli argomenti sono due. Il primo riguarda il rinvenimento di oggetti: potremmo sopprimere il comma 1. Il secondo problema è quello della conoscenza delle collezioni: se volessimo affrontarlo, potremmo rendere l articolo il più morbido possibile. Per esempio, per quanto riguarda il termine di cui al comma 2, potremmo prevedere sessanta giorni anziché trenta. Riformulo pertanto il mio emendamento 9.1 nel senso di sopprimere il comma 1, mentre il comma 2 risulterebbe del seguente tenore: «Chiunque possieda o rinvenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della prima guerra mondiale e di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune del territorio in cui si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza allo scopo di agevolarne la fruizione pubblica, anche concedendoli in uso temporaneo a musei e raccolte locali». In questo modo abbiamo anche indicato la ragione della comunicazione al sindaco: è una semplice comunicazione, ai fini di una pubblica fruizione, non obbligatoria. La sanzione prevista possiamo mantenerla oppure eliminarla. Con ciò avremmo previsto un aggravio solo per coloro i quali possiedono piccole collezioni di poco valore, i quali sarebbero tenuti ugualmente a darne comunicazione. FABRIZIO FELICE BRACCO. Mi sembra che questa formulazione vada incontro alle esigenze che sono state evidenziate. MARIO PEZZOLI. Il gruppo di Alleanza nazionale concorda con la nuova proposta del relatore. A questo punto è naturale sopprimere la sanzione di cui al comma 3 dell articolo 10, che non avrebbe più senso. Risponderemmo così anche all osservazione della Commissione giustizia. GIANANTONIO MAZZOCCHIN, Relatore. A questo punto il comma 3 dell articolo 10 verrebbe soppresso e non sostituito. LAMBERTO RIVA. Sarebbe opportuno eliminare l espressione «di notevole valore storico o documentario». GIANANTONIO MAZZOCCHIN, Relatore. In questo modo, il poveretto che possiede 500 schegge si vedrebbe costretto a darne comunicazione, indicando natura e quantità delle stesse. LAMBERTO RIVA. Comunque non è prevista la sanzione. GIANANTONIO MAZZOCCHIN, Relatore. In precedenza avevo dimenticato di precisare che queste osservazioni sono comunque condivise dall omologa Commissione del Senato, che ho contattato ieri e che ha consentito anche sull ipotesi da parte nostra di sopprimere l intero articolo 9. Questo servirebbe solo a salvare e a conoscere le collezioni più o meno significative esistenti, togliendo qualunque problema di tipo sanzionatorio. FLAVIO RODEGHIERO. Dichiaro la posizione favorevole della Lega nord sulla nuova proposta del relatore, che va incontro alle osservazioni espresse. PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

8 Camera dei Deputati 10 Commissione in sede legislativa 59 Avverto che, qualora approvati in linea di principio, gli emendamenti saranno inviati alle competenti Commissioni per l espressione dei prescritti pareri. Pongo in votazione, in linea di principio, l emendamento 1.1 del relatore, accettato dal Governo. (È approvato). Pongo in votazione l emendamento 1.2 del relatore, accettato dal Governo. (È approvato). Pongo in votazione, in linea di principio, l emendamento 9.1 del relatore (seconda versione), accettato dal Governo. (È approvato). Pongo in votazione, in linea di principio, l emendamento 11.1 del relatore, accettato dal Governo. (È approvato). Pongo in votazione, in linea di principio, l emendamento 12.1 del relatore, accettato dal Governo. (È approvato). Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta. La seduta termina alle IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE DOTT. VINCENZO ARISTA IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO COMMISSIONI DOTT. GUIDO LETTA Licenziato per la stampa dal Servizio Resoconti il 6 marzo STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

9 Camera dei Deputati 11 Commissione in sede legislativa 59 A L L E G A T O

10 Camera dei Deputati 13 Commissione in sede legislativa 59 Patrimonio I guerra mondiale (C B) EMENDAMENTI ART. 1. Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2-bis. Per le finalità di cui al comma 2 lo Stato e le regioni possono avvalersi di associazioni di volontariato combattentistiche o d arma Relatore. Al comma 3 sostituire la parola: valore con la seguente: raggiungimento Relatore. ART Per agevolare la fruizione pubblica dei beni di cui ai commi 1 e 2,i possessori dei medesimi sono tenuti, su richiesta del sindaco dei comuni interessati a garantire l esposizione al pubblico, concedendoli in uso temporaneo a musei e raccolte locali, pubblici o privati. Conseguentemente all articolo 10 sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dall articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 500 mila a lire un milione Relatore. Sostituire l articolo 9 con il seguente: ART Chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, rinvenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della prima guerra mondiale e di notevole valore storico e documentario, è tenuto a farne denuncia, entro 30 giorni, al sindaco del comune nel cui territorio ha avuto luogo il ritrovamento, indicando la natura e la quantità dei beni ritrovati. 2. Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiede reperti mobili o cimeli di notevole valore storico o documentario, ovvero collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune del territorio in cui si trovano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza. Sostituire l articolo 9 con il seguente: ART Chiunque possieda o rinvenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della I guerra mondiale e di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune del territorio in cui si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza allo scopo di agevolarne la fruizione pubblica, anche concedendoli in uso temporaneo a musei e raccolte locali. Conseguentemente all articolo 10 sopprimere il comma (seconda versione) Relatore.

11 Camera dei Deputati 14 Commissione in sede legislativa 59 ART. 11. Sopprimere il comma Relatore. ART. 12. Al comma 1, sostituire le parole: bilancio triennale con le seguenti: bilancio triennale nonché le parole: per l anno 2000 con: per l anno Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: commi 2 e 3 con le seguenti: comma 2 nonché le parole: dal 2000 al 2015 con le seguenti: dal 2001 al 2016 e sostituire le parole: per gli anni 2000, 2001 e 2002 con le seguenti: per gli anni 2001, 2002 e 2003; sostituire inoltre le parole: bilancio triennale con le seguenti: bilancio triennale ed infine le parole: per l anno 2000 con le seguenti: per l anno Relatore.

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