PROVINCIA DI CAGLIARI

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1 PROVINCIA DI CAGLIARI REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ (Approvato con Deliberazione C.P. n 13 del 15/02/2010)

2 Provincia di Cagliari Provincia de Casteddu - Regolamento di Contabilità Sommario TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORGANIZZAZIONE CAPO I FINALITÀ E CONTENUTO...5 Art. 1 Finalità e contenuto...5 Art. 2 Responsabilità...5 CAPO II FUNZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO...6 Art. 3 Funzioni del servizio finanziario...6 Art. 4 Funzione di programmazione e bilanci...6 Art. 5 Funzione di rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione...7 Art. 6 Funzione di investimenti e relative fonti di finanziamento...8 Art. 7 Funzione di gestione del bilancio riferita alle entrate...8 Art. 8 Funzione di gestione del bilancio riferita alle spese...9 Art. 9 Funzione di rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti...10 Art. 10 Funzione relativa ai rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili...11 Art. 11 Funzione relativa alla gestione dei rapporti con l organo di revisione economico-finanziaria...11 Art. 12 Funzione relativa alla tenuta del conto del patrimonio e degli inventari...12 Art. 13 Funzione relativa al controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio...12 Art. 14 Funzione relativa alla gestione dei rapporti coi servizi dell Ente...13 TITOLO II PROGRAMMAZIONE E BILANCI...14 CAPO I GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE...14 Art. 15 Strumenti di programmazione finanziaria...14 Art. 16 Il piano generale di sviluppo...14 Art. 17 Il programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale...15 Art. 18 La relazione previsionale e programmatica...15 Art. 19 Bilancio pluriennale di previsione...16 Art. 20 Pubblicità del bilancio di previsione e dei suoi allegati...16 CAPO II SPECIFICITÀ DEI BILANCI...16 Art. 21 Servizi per conto terzi...16 Art. 22 Fondo di riserva...17 Art. 23 Avanzo di amministrazione...17 CAPO III FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE...18 Art. 24 Formazione del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale...18 Art. 25 Procedura di formazione del bilancio annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica...19 Art. 26 Approvazione del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale di previsione e della relazione previsionale e programmatica...20 CAPO IV PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE...20 Art. 27 Il piano esecutivo di gestione...20 Art. 28 Struttura del piano esecutivo di gestione...22 CAPO V VARIAZIONI DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE...22 Art. 29 Variazioni al programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale...22 Art. 30 Variazioni di bilancio...23 Art. 31 Assestamento generale di bilancio...24 Art. 32 Formazione ed approvazione dei provvedimenti di variazione di bilancio...24 Art. 33 Variazioni al piano esecutivo di gestione...25 TITOLO III LA GESTIONE DEL BILANCIO...27 CAPO I PROCEDURE DI ENTRATA...27 Art. 34 Disciplina delle entrate finanziarie...27 Art. 35 Fasi di acquisizione delle entrate...27 Art. 36 Accertamento delle entrate...27 Art. 37 Formazione, sottoscrizione e trasmissione dell ordinativo di incasso...28 Art. 38 Riscossione e versamento delle entrate...28 Art. 39 Vigilanza sulla gestione delle entrate...29 Art. 40 Operazioni di fine esercizio...29 CAPO II PROCEDURE DI SPESA...30 Art. 41 Fasi di gestione della spesa...30

3 Art. 42 Prenotazioni di impegno di spesa...30 Art. 43 L impegno di spesa...31 Art. 44 L impegno di spesa giuridico...31 Art. 45 Procedura per l adozione delle determinazioni di impegno giuridico...32 Art. 46 Impegni automatici...32 Art. 47 Impegni di spesa impropri o contabili...33 Art. 48 Impegni pluriennali...34 Art. 49 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del bilancio...34 Art. 50 Limiti all assunzione di impegni in presenza di debiti fuori bilancio o disavanzo di amministrazione...35 Art. 51 Parere di regolarità contabile e visto di regolarità contabile...35 Art. 52 Inammissibilità ed improcedibilità delle deliberazioni...36 Art. 53 La liquidazione della spesa...37 Art. 54 Formazione e sottoscrizione dei mandati e pagamento delle spese...37 CAPO III SERVIZIO ECONOMATO...38 Art. 55 Servizio di economato...38 Art. 56 Servizio di economato di settore...38 Art. 57 Riscossione e versamento delle entrate da parte dell economo...39 Art. 58 L anticipazione economale...39 Art. 59 Limiti di spesa...40 Art. 60 Pagamenti...41 Art. 61 Rimborsi e rendiconti...41 CAPO IV SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E DEBITI FUORI BILANCIO...42 Art. 62 Salvaguardia degli equilibri di bilancio: verifica, segnalazioni, adozione dei provvedimenti di riequlibrio...42 Art. 63 Riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio...43 Art. 64 Verifica dello stato di attuazione dei programmi...44 TITOLO IV RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE...45 CAPO I SCRITTURE CONTABILI...45 Art. 65 La contabilità patrimoniale...45 Art. 66 La contabilità finanziaria...45 Art. 67 La contabilità economica...46 Art. 68 La contabilità fiscale...46 CAPO II IL RENDICONTO DELLA GESTIONE...46 Art. 69 Rendiconto della gestione...46 Art. 70 Verbale di chiusura...47 Art. 71 Riaccertamento dei residui attivi...47 Art. 72 Riaccertamento dei residui passivi...47 Art. 73 Procedura per la predisposizione e per l approvazione del rendiconto...48 Art. 74 Pubblicità del rendiconto...49 TITOLO V CONTROLLO DI GESTIONE...50 Art. 75 Controllo di gestione...50 Art. 76 Modalità applicative...50 Art. 77 Struttura operativa...51 TITOLO VI SERVIZIO DI TESORERIA...52 Art. 78 Generalità...52 Art. 79 Responsabilità del tesoriere e vigilanza...52 Art. 80 Contabilità del servizio di tesoreria...53 Art. 81 Comunicazione e trasmissione dei documenti...53 Art. 82 Gestione di titoli e valori...54 Art. 83 Procedure per la registrazione delle entrate...54 Art. 84 Verifiche di cassa...54 TITOLO VII REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA...56 CAPO I NOMINA E CESSAZIONE DEI REVISORI...56 Art. 85 Organo di revisione...56 Art. 86 Principi informatori dell attività del collegio dei revisori...56 Art. 87 Elezione dell organo di revisione...57 Art. 88 Cause di incompatibilità e di ineleggibilità...57

4 Art. 89 Cessazione e decadenza dei revisori...57 Art. 90 Sostituzione del revisore...59 CAPO II FUNZIONI ED ATTIVITÀ DELL ORGANO DI REVISIONE...59 Art. 91 Esercizio della revisione...59 Art. 92 Funzioni, collaborazione e referto al consiglio...60 Art. 93 Parere sul bilancio di previsione e suoi allegati...61 Art. 94 Altri pareri, attestazioni e certificati...61 Art. 95 Modalità di richiesta dei pareri...61 Art. 96 Pareri su richiesta dei consiglieri...61 Art. 97 Pareri su richiesta della giunta...62 Art. 98 Relazione al rendiconto...62 Art. 99 Irregolarità nella gestione...63 TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE...64 Art. 100 Ammortamento di alcuni beni mobili...64 Art. 101 Rinvio a disposizioni legislative...64 Art. 102 Pubblicità del regolamento...64 Art. 103 Entrata in vigore...64 RIFERIMENTI LEGISLATIVI...65

5 TITOLO I PRINCIPI GENERALI E ORGANIZZAZIONE CAPO I FINALITÀ E CONTENUTO Art. 1 Finalità e contenuto 1 1. Il presente regolamento è adottato in riferimento all articolo 152 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull ordinamento degli Enti Locali, di seguito chiamato T.U.E.L.. 2. La Provincia di Cagliari applica i principi contabili stabiliti dal T.U.E.L. con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell Ente, ferme restando le norme previste dall ordinamento degli enti locali per assicurare l unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile. 3. Adegua altresì la propria azione agli indirizzi dei postulati e dei principi contabili approvati dall Osservatorio per la finanza locale e la contabilità degli enti locali, in attuazione dell articolo 154 del T.U.E.L. Art. 2 Responsabilità 1. I soggetti dell'ente cui sono attribuite funzioni e competenze ai termini del presente regolamento che vengono a conoscenza di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente previste dalla legge, devono farne tempestiva denuncia alla competente procura regionale presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, fornendo tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni subiti dall'ente. 1 Articolo 152, c. 1, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n

6 CAPO II FUNZIONI DEL SERVIZIO FINANZIARIO Art. 3 Funzioni del servizio finanziario 1. Il servizio finanziario o di ragioneria è organizzato, ai sensi del regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi e in armonia con quanto previsto dall articolo 153 del T.U.E.L., in modo da garantire l esercizio delle seguenti funzioni di coordinamento e di gestione dell attività finanziaria: a) programmazione delle risorse finanziarie e bilanci; b) rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione; c) investimenti e relative fonti di finanziamento; d) gestione del bilancio riferita alle entrate; e) gestione del bilancio riferita alle spese; f) rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti; g) rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni; h) rapporti con l organo di revisione economico-finanziaria; i) tenuta dello stato patrimoniale e degli inventari; j) controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio; k) rapporti con i servizi dell Ente. Art. 4 Funzione di programmazione e bilanci 1. Le attività relative all esercizio della funzione di programmazione e bilanci sono definite come segue: a) verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale; b) cura dei rapporti con i responsabili dei servizi dell Ente di cui all articolo 165, commi 8 e 9 del T.U.E.L., ai fini del coordinamento dell attività di competenza degli - 6 -

7 stessi, rivolta alla definizione dei programmi, progetti, risorse ed interventi di cui allo schema di bilancio annuale e pluriennale; c) cura dei rapporti con i responsabili dei servizi e con l organo esecutivo per la predisposizione della relazione previsionale e programmatica; d) predisposizione dello schema di bilancio pluriennale e di bilancio annuale di previsione; e) predisposizione degli altri allegati al bilancio di previsione di cui all articolo 172 del T.U.E.L.; f) coordinamento dell attività di definizione degli obiettivi di gestione e delle relative dotazioni finanziarie, da parte dell organo esecutivo, elaborate sulla base delle proposte avanzate dai responsabili dei servizi; g) predisposizione del piano esecutivo di gestione con graduazione delle risorse dell entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli, sulla base dei piani esecutivi predisposti dai responsabili dei servizi, ai fini della definizione dello stesso da parte dell organo esecutivo ai sensi dell articolo 169 del T.U.E.L.; h) istruttoria delle proposte di variazione al bilancio annuale, al bilancio pluriennale e al piano esecutivo di gestione e dei prelevamenti dal fondo di riserva, elaborate d ufficio o su richiesta dei responsabili dei servizi; i) elaborazione della proposta della variazione di assestamento generale di cui all articolo 175, comma 8 del T.U.E.L.; j) attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sugli atti fondamentali di competenza consiliare; k) altre attività riguardanti gli strumenti della programmazione e i bilanci. Art. 5 Funzione di rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione 1. Le attività relative alla funzione di rilevazione e dimostrazione dei risultati di gestione sono definiti come segue: a) predisposizione del rendiconto di gestione, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio; b) predisposizione degli allegati di natura contabile al rendiconto di gestione; - 7 -

8 c) coordinamento dell attività di predisposizione della relazione al rendiconto della gestione di cui all art. 231 del T.U.E.L. da parte dell organo esecutivo, sulla base delle valutazioni e indicazioni pervenute dai responsabili dei servizi; d) coordinamento dell attività di predisposizione delle analisi, degli indici e dei parametri di efficacia, efficienza ed economicità riferiti ai risultati di esercizio. Art. 6 Funzione di investimenti e relative fonti di finanziamento 1. Le attività inerenti alla funzione di investimenti e relative fonti di finanziamento sono definite come segue: a) cura degli aspetti contabili, finanziari e patrimoniali relativi al programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale; b) adempimenti che costituiscono il presupposto di cui all art. 203, comma 2 del T.U.E.L. ai fini dell adozione delle variazioni al bilancio annuale e pluriennale e delle modifiche alla relazione previsionale e programmatica; c) adempimenti relativi al rilascio delle garanzie di ammortamento dei mutui e del prestiti di cui agli articoli 206 e 207 del T.U.E.L.; d) consulenza finanziaria e contabile in materia di acquisizione delle risorse e fonti di finanziamento previste dalle diverse disposizioni di legge; e) ogni altra attività a contenuto finanziario riferita alle politiche di investimento dell Ente. Art. 7 Funzione di gestione del bilancio riferita alle entrate 1. Le attività relative all esercizio della funzione di gestione del bilancio riferite alle entrate sono definite come segue: a) cura dei rapporti con i responsabili dei servizi operativi e con i responsabili del procedimento di accertamento ai fini dell acquisizione da parte degli stessi delle risorse specifiche riferibili ai servizi e della gestione complessiva delle entrate previste in bilancio; - 8 -

9 b) cura dei rapporti con i responsabili dei servizi di supporto e con i relativi responsabili del procedimento di accertamento, ai fini dell acquisizione delle risorse assegnate alla responsabilità gestionale dei medesimi servizi; c) esercizio delle competenze gestionali in via residuale con riferimento alle entrate indistinte non attribuibili ai servizi operativi o ad altri servizi di supporto; d) esame dell idonea documentazione di cui all articolo 179, comma 2 del T.U.E.L. con la quale si realizza l accertamento delle entrate, ai fini della rilevazione contabile; e) rilevazione contabile degli accertamenti di entrata di cui all articolo 179, comma 1 del T.U.E.L.; f) verifica dello stato di accertamento delle entrate ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio, del rilascio dell attestazione di copertura finanziaria delle spese correlate ad entrate aventi destinazione vincolata e ad ogni altro fine di coordinamento dell attività finanziaria di entrata dell Ente; g) rilevazioni contabili dei residui attivi di esercizio ed altre attività di supporto ai responsabili de servizi e del procedimento che curano la realizzazione dei crediti; h) analisi e rilevazioni contabili di natura economico-patrimoniale riferita alla gestione delle entrate. Art. 8 Funzione di gestione del bilancio riferita alle spese 1. Le attività relative all esercizio della funzione di gestione del bilancio riferita alle spese sono definite come segue: a) attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sul piano esecutivo di gestione, in ordine all affidamento delle dotazioni finanziarie ai responsabili dei servizi, e sulle deliberazioni dell organo esecutivo modificative ed integrative del piano medesimo; b) attività istruttoria per il rilascio del visto di regolarità contabile richiesto dai responsabili dei servizi sulle prenotazioni di impegno; c) attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazioni ai sensi dell articolo 49, comma 1, del T.U.E.L. e per l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni dirigenziali di impegno ai sensi dell articolo 151, comma 4 del T.U.E.L.; - 9 -

10 d) attività istruttoria per il rilascio del parere di regolarità contabile e dell attestazione di copertura finanziaria sugli impegni richiesti per le spese correnti e in conto capitale di cui all articolo 183, commi 3, 5 e 6 del T.U.E.L.; e) cura degli adempimenti relativi ai controlli e riscontri contabili e fiscali sugli atti di impegno delle spese; f) rilevazione delle spese di cui all articolo 183, comma 7 del T.U.E.L. ai fini della formazione dei bilanci; g) rilevazione delle spese di cui all articolo 200 del T.U.E.L. ai fini della copertura nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall organo consiliare, e dell inserimento nei bilanci pluriennali successivi; h) rilevazione contabile degli impegni di spesa di cui all'articolo 183 del T.U.E.L.; i) verifica dello stato degli impegni di spesa ai fini del controllo e della salvaguardia degli equilibri di bilancio e dell attività di coordinamento della gestione finanziaria di spesa dell Ente; j) analisi e rilevazioni contabili di natura economico-patrimoniale riferite alla gestione delle spese. Art. 9 Funzione di rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti 1. Le attività relative all esercizio della funzione di rilevazione contabile delle riscossioni, delle liquidazioni e dei pagamenti sono definite come segue: a) cura degli adempimenti relativi all emissione, controllo e rilevazione degli ordinativi di incasso di cui all articolo 180 del T.U.E.L.; b) cura degli adempimenti relativi al controllo ed alla rilevazione dei versamenti operati ai sensi dell articolo 181 del T.U.E.L.; c) cura degli adempimenti relativi ai controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione delle spese; d) cura degli adempimenti relativi all emissione, ai controlli ed alla contabilizzazione dei mandati di pagamento di cui all articolo 185, commi 3 e 4 del T.U.E.L.; e) verifica dello stato delle riscossioni e dei pagamenti per il controllo ed il coordinamento dei flussi complessivi di cassa del bilancio;

11 f) verifica dello stato delle riscossioni e dei pagamenti in conto residui anche ai fini del coordinamento dell attività di gestione finanziaria operata dai servizi dell Ente; g) verifica e controllo dello stato di realizzazione dell avanzo di amministrazione accertato ai sensi dell articolo 186 del T.U.E.L.; h) attività di supporto informativo alle funzioni di gestione delle entrate e delle spese per le rilevazioni economico-patrimoniali. Art. 10 Funzione relativa ai rapporti con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili 1. Le attività relative all esercizio della funzione riguardante i rapporto con il servizio di tesoreria e con gli altri agenti contabili interni sono definite come segue: a) cura dei rapporti con il tesoriere per le operazioni di riscossione, ai sensi dell articolo 214 del T.U.E.L; b) adempimenti e rapporti con il tesoriere per l estinzione dei mandati di pagamento, l annotazione della quietanza, gli obblighi connessi con le delegazioni di pagamento di cui agli articoli 206 e 220 del T.U.E.L.; c) adempimenti in ordine alla conservazione e gestione di titoli e valori da parte del tesoriere; d) verifica sull andamento del servizio in ordine all osservanza degli obblighi di legge e di regolamento; e) verifiche, controlli e riscontri in ordine al conto del tesoriere e altri adempimenti di cui all articolo 226 del T.U.E.L.; f) adempimenti relativi all attivazione ed alla gestione delle anticipazioni di tesoreria; g) controllo dell attività dell economo e degli altri agenti contabili, riscontro e altri adempimenti sui conti presentati ai sensi dell articolo 233 del T.U.E.L. Art. 11 Funzione relativa alla gestione dei rapporti con l organo di revisione economico-finanziaria 1. Le attività riguardanti l esercizio della funzione relativa alla gestione dei rapporti con l organo di revisione economico-finanziaria sono definite come segue:

12 a) cura della dotazione dei mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti dell organo di revisione e del supporto tecnico e documentale finalizzato a garantire l adempimento delle funzioni di cui all articolo 239 del T.U.E.L.; b) attività di supporto per garantire all organo di revisione economico-finanziaria il diritto di accesso agli atti e documenti dell Ente e l eventuale partecipazione alle assemblee dell organo consiliare; c) attività di raccordo tra l organo di revisione economico-finanziaria e i servizi finali e di supporto che costituiscono la struttura organizzativa dell Ente; d) attività di raccordo con la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione; e) istruttoria delle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa di cui agli articoli 223 e 224 del T.U.E.L.; f) analisi e conservazione di atti e documenti ed eventuali altri adempimenti connessi con le verifiche di cui all articolo 223, comma 1 del T.U.E.L., della gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili. Art. 12 Funzione relativa alla tenuta del conto del patrimonio e degli inventari 1. Le attività riguardanti l esercizio della funzione relativa alla tenuta del conto del patrimonio e degli inventari sono definite come segue: a) aggiornamento annuale degli inventari e chiusura degli stessi al termine dell esercizio; b) attività di supporto per la valutazione dei beni del demanio e del patrimonio comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie; c) tenuta ed aggiornamento del conto del patrimonio, sia per cause dipendenti dalla gestione del bilancio annuale, sia per cause estranee alla stessa, e relativo raccordo con la funzione di gestione dell entrata e della spesa. Art. 13 Funzione relativa al controllo e salvaguardia degli equilibri di bilancio 1. Le attività riguardanti l esercizio della funzione relativa al controllo ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio sono definite come segue:

13 a) controllo costante e concomitante degli equilibri di bilancio, sia riferiti alla gestione di competenza, sia al conto dei residui; b) istruttoria dei provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio di bilancio inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione; c) istruttoria della documentazione e degli atti che costituiscono presupposto per le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazione del responsabile del servizio finanziario, di cui all articolo 153, comma 6 del T.U.E.L. Art. 14 Funzione relativa alla gestione dei rapporti coi servizi dell Ente 1. Le attività riguardanti l esercizio della funzione relativa alla gestione dei rapporti coi servizi dell Ente sono definite come segue: a) istruttoria dei provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all articolo 194 del T.U.E.L. e per il ripiano dell eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto; b) cura dei rapporti con gli altri servizi presenti nell Ente e realizzazione del controllo interno al servizio finanziario sulle procedure, sui tempi e sui risultati; c) attività di supporto per i servizi dell Ente in materia fiscale ed assolvimento degli obblighi fiscali di competenza; d) consulenza in materia finanziaria e contabile nei confronti degli altri servizi dell Ente

14 TITOLO II PROGRAMMAZIONE E BILANCI CAPO I GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE Art. 15 Strumenti di programmazione finanziaria 1. La Provincia di Cagliari assume il sistema della programmazione, attuazione, controllo e verifica dei risultati come procedura per l'assolvimento dell'attività amministrativa. 2. Sono strumenti della programmazione finanziaria dell Ente i seguenti documenti: a) le linee programmatiche per azioni e progetti di cui all art. 46, comma 3 del T.U.E.L.; b) il piano generale di sviluppo, di cui all articolo 165, comma 7 del T.U.E.L.; c) il programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale, di cui all articolo 172, comma 1, lett. d) del T.U.E.L.; d) la relazione previsionale e programmatica, di cui all articolo 170 del T.U.E.L.; e) il bilancio pluriennale di previsione, di cui all articolo 171 del T.U.E.L.; f) il bilancio annuale di previsione, di cui agli articoli 162 e 165 del T.U.E.L.; g) il piano esecutivo di gestione, di cui all articolo 169 del T.U.E.L. Art. 16 Il piano generale di sviluppo 2 1. Con il piano generale di sviluppo il consiglio, su proposta della giunta, definisce le linee di azione dell Ente nel campo dell organizzazione, dei servizi, degli investimenti e delle risorse, confrontando le linee programmatiche con le reali possibilità operative dell Ente. 2. Il piano generale di sviluppo copre la durata del mandato. È coerente con le linee programmatiche di cui all articolo 46, comma 3 del T.U.E.L. ed è approvato entro il termine previsto per l approvazione del bilancio di previsione. 2 Articolo 165, comma 7, D.Lgs 18/08/2000, n

15 3. Il consiglio provvede alla verifica periodica dell attuazione del piano nei modi e nei tempi previsti dallo statuto per la verifica delle linee programmatiche. Art. 17 Il programma triennale dei lavori pubblici e relativo elenco annuale 3 1. Il programma triennale dei lavori pubblici individua gli interventi per lavori ed opere che si intendono realizzare nel triennio. È adottato dal consiglio nei tempi e nei modi previste dalle leggi di settore vigenti, ed è allegato al bilancio annuale di previsione. Le opere sono ripartite per settore di intervento e devono recare l indicazione di priorità generale all interno di ciascun settore e la tipologia di finanziamento. 2. Il programma è formulato in coerenza con il quadro finanziario del triennio di riferimento, sulla base delle risorse certe e/o realisticamente acquisibili definite nel bilancio pluriennale, nel rispetto dei principi di veridicità delle entrate e di compatibilità delle spese. 3. Le previsioni del programma relative al primo anno corrispondono con quelle del bilancio annuale di competenza, alle quali si aggiungono le somme disponibili in conto residui per opere e lavori non ancora realizzati. 4. Lo schema del programma triennale dei lavori pubblici è redatto dal responsabile del programma dei lavori pubblici sulla base delle risorse disponibili, delle indicazioni programmatiche dell amministrazione e delle indicazioni dei responsabili dei servizi competenti. Lo schema è presentato al servizio finanziario per le verifiche di competenza entro i termini indicati nel successivo articolo 24 del presente regolamento. 5. L elenco annuale dei lavori pubblici individua gli interventi che si intendono realizzare nell esercizio di competenza in attuazione del programma triennale dei lavori pubblici. 6. L elenco annuale dei lavori pubblici è formulato in coerenza con il quadro finanziario del bilancio annuale di previsione, è adottato dal consiglio unitamente al programma triennale dei lavori pubblici e costituisce parte integrante del bilancio annuale di previsione, ai sensi dell art. 172, comma 1, lettera d) del T.U.E.L. Art. 18 La relazione previsionale e programmatica 4 1. Al bilancio annuale di previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica, che copre il periodo considerato nel bilancio pluriennale, secondo le modalità e i contenuti previsti dal T.U.E.L. 3 4 Articolo 172, comma 1, lettera b), D.Lgs 18/08/2000, n Articolo 170, D.Lgs 18/08/2000, n

16 Art. 19 Bilancio pluriennale di previsione 5 1. Il bilancio pluriennale è il documento contabile che contiene previsioni di medio periodo, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni. 2. È un bilancio finanziario di competenza, che riveste natura di atto di autorizzazione a riscuotere le entrate e a dar luogo alle spese previste. 3. Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferimento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento relative ad ognuno degli anni considerati. 4. Gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale coincidono con quelli del bilancio di previsione annuale di competenza. Art. 20 Pubblicità del bilancio di previsione e dei suoi allegati 1. Nel rispetto della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione annuale e dei suoi allegati ai sensi dell articolo 162, comma 7 del T.U.E.L., l Ente pubblica sul sito internet della Provincia di Cagliari ( un estratto degli atti approvati riguardanti il bilancio di previsione annuale e pluriennale ed il programma triennale dei lavori pubblici e trasmette copia degli stessi ai Comuni del territorio per l'accessibilità attraverso l'albo pretorio, affinché ne sia consentita la visione ad ogni cittadino. CAPO II SPECIFICITÀ DEI BILANCI Art. 21 Servizi per conto terzi 6 1. Le previsioni del Titolo VI dell entrata e del Titolo IV della spesa del bilancio annuale, articolati in capitoli, sono esclusivamente quelle disposte dalla legge che costituiscono al tempo stesso un credito ed un debito per l Ente. 5 6 Articolo 171, D.Lgs 18/08/2000, n Articolo 168, D.Lgs 18/08/2000, n

17 2. Le previsioni di spesa nei servizi per conto terzi non formano limite per le autorizzazioni di impegno e di pagamento, intendendosi nel corso dell esercizio automaticamente adeguate in aumento nella stessa misura del correlato e compensativo aumento dell entrata. Art. 22 Fondo di riserva 7 1. Il fondo di riserva, iscritto nel bilancio di previsione ai sensi dell articolo 166 del T.U.E.L., è utilizzato, ai sensi dell articolo 176 del T.U.E.L., con deliberazione dell organo esecutivo, su proposta del responsabile del servizio finanziario. 2. Con provvedimento di variazione di bilancio è possibile procedere alla riduzione o integrazione dello stanziamento del fondo, purché per effetto della variazione non si determini una dotazione inferiore o superiore ai limiti di cui all articolo 166, comma 1 del T.U.E.L. 3. È possibile destinare il fondo all integrazione di stanziamenti di spesa corrente, nei casi in cui le dotazioni degli interventi si rivelino insufficienti, nonché all integrazione di stanziamenti di spesa corrente o in conto capitale, al fine di sopperire ad esigenze straordinarie. 4. È consentito l utilizzo del fondo di riserva iscritto nel bilancio pluriennale, nel rispetto della competenza di ciascuno degli anni in cui esso si articola. 5. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1, ai sensi dell'articolo 166, comma 2 del T.U.E.L., sono comunicate, a cura del segretario dell'ente, al presidente del consiglio provinciale almeno una volta all'anno e comunque non oltre il 28 febbraio successivo a quello di riferimento. 6. Alla proposta di approvazione dell'assestamento generale di bilancio è allegata una relazione sui prelevamenti dal fondo di riserva deliberate sino a tale periodo dall'organo esecutivo. 7. Al rendiconto della gestione è allegata l'analisi dei prelevamenti dal fondo di riserva deliberati dall organo esecutivo nell anno cui si riferisce il rendiconto. Art. 23 Avanzo di amministrazione 8 1. Il sede di approvazione del bilancio annuale di previsione può essere applicato, in tutto o in parte, nel rispetto dei vincoli di destinazione, l avanzo di amministrazione ancora disponibile accertato con l approvazione del rendiconto dell ultimo esercizio chiuso. 2. Nei casi in cui il bilancio di previsione sia approvato in data successiva al 31 dicembre, ossia nello stesso anno al quale il bilancio si riferisce, è possibile applicare, in sede di approvazione, 7 8 Articolo 166, comma 2, D.Lgs 18/08/2000, n Articolo 187, comma 3, D.Lgs 18/08/2000, n

18 l avanzo di amministrazione presunto derivante dall esercizio immediatamente precedente. L applicazione dell avanzo avviene nel rispetto dei vincoli di destinazione e nel rispetto dei limiti sanciti dall articolo 187, comma 3 del T.U.E.L. 3. Le obbligazioni giuridiche conseguenti alle procedure espletate per l attivazione delle spese finanziate con l avanzo di amministrazione presunto non avente destinazione vincolata applicato in bilancio possono essere perfezionate solo dopo l approvazione del rendiconto. 4. Le obbligazioni giuridiche conseguenti alle procedure espletate per l attivazione delle spese finanziate con l avanzo di amministrazione presunto avente destinazione vincolata applicato in bilancio possono essere perfezionate anche prima dell approvazione del rendiconto. CAPO III FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE Art. 24 Formazione del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale 1. Ai fini della formazione del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale, i dirigenti responsabili dei servizi formulano le relative proposte e ne danno comunicazione al responsabile del programma dei lavori pubblici entro il 30 giugno di ogni anno. 2. Le proposte di cui al comma precedente, in coerenza con l'elenco annuale dei lavori pubblici, devono essere giustificate tramite schede riassuntive che per ogni singolo intervento indichino: a) finalità dell'investimento; b) analisi di fattibilità; c) ordine di priorità; d) situazione progettuale, caratteristiche tecniche del progetto e tempi di realizzazione; e) oneri e proventi indotti dall'investimento; f) ogni altro elemento utile a valutare i costi e benefici connessi con l'investimento. 3. Entro il 15 settembre il responsabile del programma trasmette la proposta deliberativa di approvazione del relativo schema al servizio finanziario per la verifica della copertura finanziaria

19 4. Il servizio finanziario rilascia il parere contabile di cui al comma precedente entro i successivi quindici giorni. 5. Lo schema è approvato dalla giunta provinciale entro la data del 15 ottobre, salvo diverse disposizioni da parte delle leggi vigenti. Art. 25 Procedura di formazione del bilancio annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica 9 1. Ai fini della formazione del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale di previsione e della relazione previsionale e programmatica, i responsabili dei servizi formulano le relative proposte e ne danno comunicazione al servizio finanziario entro il 30 settembre di ogni anno. Le proposte sono coerenti con le indicazioni concertate con l amministrazione su programmi e risorse. 2. Il direttore generale con la collaborazione del servizio finanziario, espletate le prime operazioni di coordinamento delle proposte e di verifica di compatibilità e coerenza, fornisce ai responsabili dei servizi indicazioni ai fini di un eventuale adeguamento delle proposte formulate. Con la sottoscrizione delle proposte, i responsabili dei servizi rilasciano attestazione di regolarità tecnico-amministrativa. Eventuali rilievi o pareri contrari motivati sono presentati unitamente alle proposte. 3. Entro quindici giorni dalla presentazione delle proposte compatibili e coerenti, sulla base delle stesse e previa verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità della spesa, il servizio finanziario elabora lo schema del bilancio di previsione annuale e pluriennale e della conseguente relazione previsionale e programmatica. Il responsabile del servizio finanziario ne attesta la regolarità contabile. 4. Entro il 20 novembre la giunta approva lo schema del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale di previsione e della relazione previsionale e programmatica e lo trasmette all organo di revisione economico-finanziaria per acquisirne il parere, che sarà reso entro il termine di cui all'articolo 93, comma 2 del presente regolamento. 5. Lo schema del bilancio di previsione e dei relativi allegati approvato dalla giunta è trasmesso entro il 30 novembre al presidente del consiglio provinciale, il quale nei successivi dieci giorni ne cura la trasmissione a tutti i consiglieri provinciali. 6. I termini di cui ai precedenti commi sono finalizzati al rispetto della scadenza per l approvazione consiliare del 31 dicembre di cui all articolo 151 del T.U.E.L. Essi possono pertanto essere adeguati al variare della medesima scadenza di legge. 9 Articolo 174, comma 2, D.Lgs 18/08/2000, n

20 7. Le riunioni del consiglio provinciale e delle commissioni consiliari sono programmate in modo da garantire, per quanto possibile, che nelle sedute dedicate al bilancio di previsione non siano esaminati altri punti all'ordine del giorno. Art. 26 Approvazione del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale di previsione e della relazione previsionale e programmatica Eventuali emendamenti al bilancio annuale di previsione, al bilancio pluriennale di previsione e della relazione previsionale e programmatica da parte dei singoli consiglieri possono essere presentati fino a dieci giorni prima della data fissata per la seduta del consiglio. 2. Gli emendamenti di bilancio sono riferiti congiuntamente agli schemi di bilancio annuale, pluriennale e relazione previsionale e programmatica. 3. Non sono ammissibili emendamenti: a) relativi a graduazioni di spesa attribuite alla competenza dell organo esecutivo e su oggetti specifici che non sono propri dei documenti in approvazione; b) relativi a previsioni di spesa sui quali insistono vincoli di indisponibilità a fronte di impegni legittimamente assunti, nei limiti necessari ad assicurare idoneo finanziamento; c) che non salvaguardino gli equilibri di bilancio. 4. Le proposte di emendamento, al fine di essere poste in discussione ed approvazione, devono riportare il parere di regolarità tecnica, il parere di regolarità contabile e quello dell organo di revisione. 5. Il bilancio di previsione, ancorché contenente la previsione di mutui, è approvato a maggioranza semplice. CAPO IV PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE Art. 27 Il piano esecutivo di gestione Articolo 174, comma 2, D.Lgs 18/08/2000, n Articolo 169, D.Lgs 18/08/2000, n

21 1. Il piano esecutivo di gestione, di seguito denominato P.E.G., è elaborato con riferimento all articolo 169 del T.U.E.L. È riferito ad un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione annuale e redatto con riferimento ai singoli centri di costo, ciascuno dei quali è correlato ad un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui è preposto un responsabile. Ciascun centro di costo è riferito ad un solo servizio tra quelli previsti nei modelli obbligatori per la redazione del bilancio annuale di previsione, approvati con il Decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n Per ciascun centro di costo il P.E.G. individua il dirigente responsabile, determina gli obiettivi da realizzare nel corso degli esercizi finanziari ed il complesso di risorse disponibili per il loro raggiungimento, ivi compreso il complesso delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali. 3. Le risorse finanziarie indicate nel P.E.G. sono determinate con riferimento alla gestione in conto competenza e in conto residui. 4. Gli obiettivi di gestione sono esplicitati in modo da consentire l attivazione delle responsabilità di gestione e di risultato. 5. Il P.E.G. è approvato dall organo esecutivo su proposta del direttore generale, ai sensi dell articolo 108 del T.U.E.L., sulla base del bilancio di previsione annuale, nei tempi previsti dall articolo 169 del T.U.E.L., salvo proroghe concesse in base alla legge, e comunque non oltre trenta giorni dall approvazione del bilancio di previsione da parte dell organo consiliare. 6. La proposta di P.E.G. è formulata, per ciascuna categoria o risorsa e per ciascun servizio, dai rispettivi responsabili, che la presentano al direttore generale. La sottoscrizione delle proposte da parte dei responsabili dei servizi ne attesta la regolarità tecnico-amministrativa. 7. Il direttore generale coordina le proposte dei responsabili dei servizi e le organizza nella proposta di cui all articolo 108, comma 1 del T.U.E.L. 8. Qualora, per particolari dotazioni finanziarie previste nel bilancio di previsione, il P.E.G. non contenga le direttive che consentano l esercizio dei poteri di gestione da parte dei responsabili dei servizi, il piano esecutivo di gestione dovrà essere integrato con appositi atti dell'organo esecutivo. 9. Qualora le risorse attribuite ai centri di costo operativi siano utilizzate tramite l espletamento di procedure e la predisposizione di atti amministrativi da parte di uno o più centri di costo di supporto, il P.E.G. indica separatamente gli obiettivi e le risorse attribuite al centro di costo operativo nonché gli obiettivi e le risorse attribuite al centro di costo di supporto. 10. Nei casi in cui il P.E.G. preveda l impiego di mezzi finanziari da parte dei centri di costo di supporto per la funzionalità complessiva dei centri di costo operativi, le responsabilità di gestione sono così definite:

22 a) il centro di costo di supporto assume la responsabilità nella cura delle procedure di impiego dei mezzi finanziari e degli atti conseguenti a beneficio dei centri di costo operativi e finali; b) il centro di costo operativo assume la responsabilità della definizione delle proposte di impiego dei mezzi finanziari allo stesso affidati con il bilancio di previsione, del controllo del loro utilizzo dopo il perfezionamento delle procedure di impiego da parte dei centri di costo di supporto e del controllo dei risultati in rapporto ai costi sostenuti. 11. Il P.E.G. quindi quantifica l ammontare dei mezzi finanziari attribuiti al centro di costo di supporto che saranno utilizzati per la funzionalità complessiva di uno o più centri di costo operativi al fine di individuare le responsabilità di cui al precedente comma Il P.E.G. definisce gli indicatori atti a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Art. 28 Struttura del piano esecutivo di gestione 1. Il P.E.G. è strutturato in modo tale da assicurare i seguenti collegamenti: a) collegamento con il bilancio di previsione annuale sotto il profilo contabile mediante l individuazione dei capitoli ed eventuali articoli da riaggregare nelle risorse e negli interventi, da attribuire ai centri di costo, ai servizi ed alle funzioni; b) collegamento con la struttura dell Ente sotto il profilo organizzativo mediante il riferimento ai settori ed ai centri di costo; c) collegamento sotto il profilo programmatico mediante la connessione ed il raccordo tra gli obiettivi e le direttive del P.E.G. e i programmi ed eventuali progetti previsti nella relazione previsionale e programmatica; 2. La struttura contabile del P.E.G., ossia la graduazione delle risorse e degli interventi in capitoli, è predisposta dal servizio finanziario con criteri di flessibilità in relazione alle finalità e ai collegamenti indicati nel precedente comma 1. CAPO V VARIAZIONI DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE Art. 29 Variazioni al programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale

23 1. Le variazioni al programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale sono così suddivise: a) variazioni sostanziali; b) variazioni non sostanziali (o adeguamenti). 2. Le variazioni di cui al precedente comma 1 sono proposte all organo deliberante da parte del responsabile del programma triennale dei lavori pubblici. 3. Le variazioni sostanziali sono deliberate dal consiglio provinciale e ricorrono nei seguenti casi: a) inserimento di nuovi progetti di importo superiore a euro ,00 (centomila), non previsti nel programma triennale, qualunque sia la loro fonte di finanziamento; b) variazioni dell importo del progetto previsto nel programma triennale per una percentuale superiore al 50%. 4. Le variazioni non sostanziali (o adeguamenti) sono disposte con deliberazione della giunta provinciale e ricorrono in tutti i casi non previsti nel comma precedente. 5. Le deliberazioni aventi per oggetto le variazioni sostanziali del programma dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale sono pubblicate nei termini di legge previsti per gli atti deliberativi in tema di lavori pubblici. Con la loro pubblicazione si intendono adempiute le misure di pubblicità previste dalla normativa. 6. Sulle proposte di deliberazione di cui al presente articolo il dirigente responsabile del servizio finanziario è tenuto a rilasciare il parere di regolarità contabile ai sensi dell articolo 49, comma 1 del T.U.E.L. Nel parere di regolarità contabile deve essere indicata la copertura finanziaria e la sussistenza o la necessità che venga adottata apposita variazione al bilancio di previsione per la relativa copertura. Art. 30 Variazioni di bilancio Le variazioni di bilancio di cui all articolo 175 del T.U.E.L. sono operate mediante: a) trasferimento di somme da stanziamenti rivelatisi esuberanti per provvedere ad integrare la dotazione di altri stanziamenti deficitari in relazione alle effettive necessità (storno di fondi); b) modifica della struttura del preventivo che si rende necessaria per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate (variazione di bilancio in senso stretto). 12 Articolo 175, D.Lgs 18/08/2000, n

24 2. Con variazione di bilancio si provvede: a) ad apportare i correttivi necessari alla salvaguardia degli equilibri di bilancio; b) all applicazione, ai sensi dell articolo 23 del presente regolamento, dell avanzo di amministrazione presunto derivante dall esercizio immediatamente precedente per la parte non applicata; c) all applicazione dell avanzo di amministrazione disponibile accertato ai sensi dell articolo 186 del T.U.E.L., per la parte non applicata; d) alla copertura totale o parziale del disavanzo di amministrazione accertato; e) al finanziamento dei debiti fuori bilancio, in caso di necessità. Art. 31 Assestamento generale di bilancio L operazione contabile di assestamento generale di bilancio, di cui all articolo 175, comma 8 del T.U.E.L., consiste in una variazione complessa con la quale si provvede ad adeguare le previsioni di competenza alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di impegno, al fine di mantenere l equilibrio di bilancio. 2. Le eventuali proposte di assestamento dei servizi sono trasmesse al servizio finanziario entro il 15 di ottobre. Art. 32 Formazione ed approvazione dei provvedimenti di variazione di bilancio Le variazioni di bilancio sono proposte dai dirigenti responsabili dei servizi nell ambito degli stanziamenti di propria competenza. 2. Allo scopo i soggetti di cui al precedente comma 1 redigono apposita relazione, adeguatamente motivata, con la quale giustificano gli spostamenti di fondi richiesti. La relazione è trasmessa al servizio finanziario per le valutazioni di competenza. 3. Le variazioni proposte dai dirigenti responsabili dei servizi, con la modalità indicate nel precedente comma 1, sono riferite esclusivamente ai fondi di rispettiva competenza. 4. Tutte le variazioni di bilancio, nessuna esclusa, sono proposte all organo competente dal servizio finanziario che vigila sugli equilibri complessivi del bilancio Articolo 175, comma 8, D.Lgs 18/08/2000, n Articolo 177, comma 1, D.Lgs 18/08/2000, n

25 5. La giunta approva la proposta di deliberazione consiliare di variazione al bilancio e contestualmente ne dispone la trasmissione all organo di revisione per l acquisizione del parere, da rendersi nei termini previsti dall'articolo 94 del presente regolamento. Qualora la delibera di variazione sia adottata dalla giunta in via d urgenza coi poteri del consiglio, il parere dell organo di revisione è acquisito sulla proposta di variazione di giunta, previa trasmissione della stessa al collegio dei revisori a cura del servizio finanziario. 6. Le variazioni di bilancio sono apportate con deliberazioni da adottarsi entro il 30 novembre, fermo restando il termine del 31 dicembre di cui all articolo 175, comma 4 del T.U.E.L. per la ratifica. Le eventuali deliberazioni di variazione adottate oltre il termine del 30 novembre sono inefficaci. Art. 33 Variazioni al piano esecutivo di gestione Il dirigente responsabile del centro di costo al quale è attribuita la gestione attuativa del P.E.G., qualora lo ritenga necessario, propone una modifica della dotazione assegnata con le modalità definite nei commi seguenti. 2. La proposta di modifica è corredata da una relazione che illustra dettagliatamente e analiticamente le valutazioni in base alle quali il responsabile del centro di costo richiede la variazione della propria dotazione. 3. La proposta di modifica indica: a) la variazione delle risorse assegnate che si richiede; b) i nuovi obiettivi che si intendono raggiungere con tale variazione; c) i dati finanziari sullo stato degli accertamenti e degli impegni delle risorse e degli interventi attribuiti al responsabile del centro di costo. 4. L organo esecutivo si esprime sulla proposta di modifica entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della proposta medesima. 5. L organo esecutivo può richiedere ulteriori dati ed elementi integrativi di giudizio al responsabile del servizio o al servizio finanziario, fissando il termine entro i quali gli stessi devono essere forniti. 6. L organo esecutivo motiva con propria deliberazione la mancata accettazione o l accettazione con varianti della proposta di modifica della dotazione o degli obiettivi. 15 Articolo 177, comma 1, D.Lgs 18/08/2000, n

26 7. Le proposte di modifica del P.E.G. che comportano anche una variazione al bilancio di previsione sono approvate dalla giunta solo conseguentemente alla necessaria adozione della variazione di bilancio. 8. Le proposte di variazione di P.E.G. a seguito delle variazioni di bilancio sono inoltrate alla giunta su proposta del direttore generale, competente ai sensi dell articolo 108 del T.U.E.L. 9. Le modifiche di P.E.G. relative alla articolazione degli interventi e delle risorse in capitoli che non modificano il bilancio di previsione annuale e la relazione previsionale e programmatica, sono di competenza della giunta provinciale, su proposta dei dirigenti competenti

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