CONFERIMENTO DI AZIENDA
|
|
- Enrico Brunetti
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 CONFERIMENTO DI AZIENDA 1. Aspetti civilistici L operazione denominata «conferimento» è altresì indicata con numerosi sinonimi, questo è dovuto al fatto che tale operazione non è stata presa in considerazione dal nostro diritto, che prende in considerazione solo il «conferimento» dei singoli beni. Per conferimento intendiamo «l operazione per cui un azienda oppure un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito vengono conferiti (trasferiti, apportati) ad un ente giuridicamente diverso dall impresa conferente»; come contropartita l impresa riceve, non denaro, ma azioni o quote della società cui ha effettuato l apporto. Il conferimento è dunque un operazione mediante la quale si apportano denaro, crediti o altri beni in natura ad una società (di persone o di capitali), sia essa di nuova costituzione o preesistente. In pratica si scambia l azienda conferita con una partecipazione nella società che riceve il conferimento. Sono coinvolti quindi due distinti soggetti: da una parte il conferente che è la società (o un impresa individuale) che conferisce la propria azienda o ramo d azienda in cambio di azioni o quote della società che la riceve; dall altra parte il conferitario che è la società, già esistente oppure da costituire, che riceve l azienda o ramo d azienda che le viene conferito e che, anziché pagare con denaro l acquisto dell azienda, assegna al conferente un determinato ammontare di azioni o quote della società conferitaria. 1
2 Pertanto, se la società conferitaria è da costituire si avrà che una parte del capitale sarà rappresentato dall azienda conferita mentre l altra parte potrà essere formata da apporti in denaro o d altri beni effettuata da altri soci. Se invece la società conferitaria è già esistente, si dovrà procedere all aumento del capitale sociale da assegnare al soggetto che apporta l azienda (società conferente). In pratica con il conferimento si «stacca» da un impresa, detta conferente, un complesso aziendale funzionante, complesso che viene apportato ad un altra azienda, la conferitaria, già costituita o nata a seguito del conferimento stesso. Generalmente la conferente resta in vita come società finanziaria, gestendo la partecipazione nella società industriale, senza quindi cessare la propria attività come nella scissione. 2. Motivazioni economico-aziendali Le esigenze del mercato richiedono adeguamenti sempre più frequenti della struttura aziendale per cercare una dimensione ottimale. L operazione di conferimento si presta, quindi, allo smembramento di un azienda, conferendo i diversi rami in società che avranno autonoma gestione, oppure essere attuata come strumento per consolidare alleanze, conferendo un ramo di azienda in una società già esistente. Il conferimento d azienda può essere efficacemente utilizzato per il perseguimento di diverse finalità rivolte, ad esempio: al riassetto organizzativo: attraverso l operazione di conferimento è possibile attuare un importante ristrutturazione dell impresa sul piano sia produttivo sia organizzativo rivolto, ad esempio, a superare le crisi evidenziate dall impresa di grandi dimensioni, fortemente integrata e diversificata; infatti, la grande dimensione comporta notevoli problemi a livello organizzativo nel 2
3 coordinare numerose operazioni, funzioni ed aree d affari differenti; diventa così possibile attuare una ristrutturazione aziendale sia sul piano organizzativo che su quello produttivo, riorganizzando le diverse fasi del processo produttivo; alla ristrutturazione finanziaria: il conferimento può essere utilizzato anche come strumento per attribuire una struttura finanziaria autonoma alle diverse aree d affari presenti all interno della stessa impresa; diventa così possibile, ad esempio, separare i settori di attività con un maggiore grado di sviluppo per i quali diventa agevole il ricorso al capitale di credito dagli altri per i quali si renda necessario il ricorso al finanziamento con capitale proprio a causa della difficoltà esistente a reperire capitale di terzi; ad agevolare processi di liquidazione: il conferimento può essere attuato con lo scopo di liquidare parte del patrimonio dell impresa; ciò potrebbe, ad esempio, verificarsi quando all interno della stessa azienda sono presenti business alcuni dei quali redditizi ed altri, invece, fallimentari; separando i settori mediante l operazione di conferimento diventa quindi possibile procedere alla liquidazione di quelli in perdita che potrebbero pertanto essere separati da quelli redditizi; all effettuazione di operazioni di concentrazione di imprese: mediante l operazione di conferimento d azienda è possibile procedere alla concentrazione patrimoniale dovuta all incremento che si verifica in capo alla conferitaria; possono infatti verificarsi dei casi in cui la grande dimensione aziendale rappresenti un vantaggio economico che consente di far fronte, ad esempio, alla concorrenza di altri operatori presenti sul mercato; alle agevolazioni di carattere fiscale volte a favorire fenomeni di riorganizzazione nelle aziende di produzione senza causare rilevanti oneri 3
4 fiscali. Inoltre in periodi di inflazione e in presenza di disposizioni agevolative per queste procedure, si può usufruire di vantaggi fiscali, in quanto con il conferimento si possono rivalutare i beni aziendali senza oneri tributari permettendo all impresa il calcolo di ammortamenti congrui. 3. Disciplina del conferimento e tutela dei terzi Come già è stato accennato, l istituto del conferimento non è espressamente previsto dalla normativa civilistica, ma la dottrina prevalente riconosce che a tale operazione sono applicabili le disposizioni civilistiche che regolano l istituto della cessione d azienda, riferendosi, in particolare, alle norme in materia di responsabilità patrimoniale dei soggetti che partecipano all operazione nei confronti dei creditori ceduti (art c.c.). L ordinamento nazionale prevede solamente l ipotesi di conferimento di beni mentre non è espressamente contemplato il caso di conferimento di azienda. Ciò, forse, perché il conferimento di azienda altro non è che un insieme di negozi giuridici contemplati dall ordinamento, quali il conferimento di beni della conferente e l aumento del capitale della conferitaria. La giurisprudenza quindi ammette che l azienda possa formare oggetto di conferimento in quanto complesso di elementi materiali e immateriali e ritiene che il conferimento d azienda debba essere disciplinato dalle norme previste per i conferimenti in natura. E quindi necessario fare riferimento alle norme generali in materia di conferimento di singoli beni (artt del c.c.) ed in particolare all art del c.c. per quanto riguarda la stima dei conferimenti eseguita al fine di assicurare la garanzia patrimoniale della società di fronte a terzi e garantire i valori per evitare l annacquamento del capitale. 4
5 La riforma del diritto societario ha mantenuto la struttura normativa del conferimento d azienda non prevedendo disposizioni ad hoc, ma rinviando a disposizioni riguardanti il conferimento di singoli beni. Ha invece operato in maniera innovativa distinguendo fra conferimenti in società per azioni (artt c.c.) e, per via del rinvio di cui all art c.c., in società in accomandita per azioni, e in società a responsabilità limitata (artt c.c.). Quando il conferimento dell azienda (o di un suo ramo) avviene in una società di capitali, la relativa normativa, (a causa della specialità di interessi che tende a tutelare), prevale sul complesso delle norme generali che disciplinano il trasferimento dell azienda in via diretta (artt s.s.) con riferimento: a. alla valutazione dell azienda trasferita; b. all oggetto del trasferimento. A differenza di quanto avviene in caso di cessione d azienda, le parti non sono libere di negoziare e quantificare tra di loro il valore dell azienda conferita: in quest operazione non si tratta di negoziare il prezzo degli interessi degli altri soci e dei terzi circa l integrità del capitale. Nel caso di cessione d azienda, si trasferiscono all acquirente tutti i beni che costituiscono l azienda e tutti i contratti aziendali (è necessaria pattuizione contraria per escludere dal trasferimento alcuni beni e contratti), operando una presunzione di integrale trasferimento dell azienda e dei rapporti che vi fanno capo mentre nel caso di conferimento proprio in funzione dell interesse dei terzi (e non solo delle parti), devono essere determinati i beni ed i rapporti che fanno capo all azienda conferita, dovendosi ritenere che solo quelli che sono oggetto della perizia facciano parte del conferimento. 5
6 La stima dei beni conferiti da parte di un perito nominato dal Tribunale è indispensabile per i soli conferimenti in società di capitali, mentre non è richiesta dalla legge per i conferimenti in società di persone. Per analogia, la perizia si richiede anche quando il conferimento ha per oggetto non il singolo bene, bensì un ramo aziendale od un impresa. Nei conferimenti in società di persone la valutazione dei conferimenti è concordata dai soci e non vi è alcun obbligo di verifica della congruità di tali valori, in quanto le garanzie verso i terzi sono offerte in prima persona dai soci illimitatamente e solidalmente responsabili. E necessario individuare i beni e i diritti conferibili, nonché verificarne l effettiva consistenza, i criteri di valutazione e, ai fini della garanzia, l entità del corrispondente capitale sociale che la conferitaria deve mettere a disposizione della conferente. Si prevede l obbligo di liberare integralmente le quote o azioni corrispondenti ai beni in natura ed ai crediti già al momento della sottoscrizione, ed il divieto di conferire opere e servizi (art comma 3 c.c.). Il legislatore, per eliminare il rischi di inadempimento, ha individuato le fattispecie che non possono essere oggetto di conferimento: non sono quindi conferibili le prestazioni caratterizzate dalla periodicità e dal differimento della attuazione e dal differimento nel tempo dell effetto traslativo. Non sono quindi conferibili i servizi o le prestazioni d opera nelle S.p.A. e nelle S.a.p.a. Non può pertanto sussistere la figura del socio d opera nella S.p.A. e nelle S.a.p.a. cosa che, al contrario, può rilevare nelle società personali e nelle S.r.l. L atto costitutivo delle S.r.l. dovrà indicare «i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura» (art. 2464,primo comma c.c.); l 2464, comma 2, chiarisce che possono «essere conferiti tutti gli elementi 6
7 dell attivo suscettibili di valutazione economica», quindi nella S.r.l. i soci potranno conferire oltre alle prestazioni d opera e di servizi anche ad esempio diritti di brevetto, diritti patrimoniali d autore, diritti su marchi, know how o l avviamento commerciale. Con riferimento alle prestazioni d opera e di servizi, che hanno carattere spiccatamente personale, necessita che il socio conferente congiuntamente alla prestazione d opera o di servizio fornisca alla società polizza assicurativa (fideiussione bancaria, cauzione in denaro ecc.), che garantisca gli obblighi assunti dal socio stesso. Inoltre in tale tipo di società potranno conferirsi, se previsto dalla statuto, prestazioni accessorie. In conseguenza, infatti, del diverso regime di responsabilità tra società di persone e società di capitali, il codice civile disciplina il conferimento in società di capitali, che comporta una tutela del terzo più forte. 4. Aspetti preliminari della procedura di conferimento In questo paragrafo si esaminano gli aspetti procedurali precedenti la stima del perito. Formalmente per l operazione del conferimento d azienda da parte di una società di capitali è necessaria, innanzitutto, una delibera del consiglio di amministrazione o dell organo amministrativo della società conferente che si esprima in merito all opportunità economica di eseguire tale operazione. La convocazione dell assemblea degli azionisti è necessaria solo se il conferimento determini il mutamento dell oggetto sociale. Al ricorrere di tale evenienza, trova attuazione l art c.c., che riserva all assemblea 7
8 straordinaria la competenza esclusiva a deliberare in ordine alle modifiche dello statuto. La delibera del consiglio di amministrazione (o dell assemblea straordinaria) dovrà contenere le motivazioni circa l operazione e la delega al presidente, o ad uno o più amministratori, affinché venga rivolta l istanza di nomina dell esperto, da parte del Tribunale affinché proceda alla valutazione del complesso aziendale da apportare. In questa fase la conferitaria invece, se già costituita, non deve compiere particolari operazioni; sarà sufficiente una delibera del consiglio di amministrazione illustrante i preliminari e i contratti con la controparte relativi al conferimento. Quando il conferimento d azienda viene fatto ad una società già esistente (società conferitaria), quest ultima in contropartita dell azienda o del ramo di azienda ricevuta, deve dare alla società che ha effettuato il conferimento (società conferente) un corrispondente ammontare di azioni o quote che, per valore, sia pari a quello dell azienda ricevuta in conferimento (nel conferimento in società di capitali tale valore dovrà essere una cifra intercorrente tra il valore contabile del patrimonio netto e il valore economico dello stesso sulla base di specifica perizia). La società conferitaria dovrà quindi aumentare il proprio capitale sociale dell importo necessario a compensare il conferimento dell azienda ricevuto, da assegnare alla società conferente e prevedere l esclusione del diritto d opzione, per i vecchi azionisti ai sensi dell art comma 4 c.c. Il sesto comma dell art del c.c. prevede poi che «le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione» che deve essere comunicata al collegio sindacale (o al consiglio di sorveglianza o al soggetto 8
9 incaricato del controllo contabile) trenta giorni prima di quello fissato dall assemblea. La relazione degli amministratori deve illustrare le ragioni del conferimento in natura e le modalità di calcolo del prezzo di emissione. «Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni». Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell esperto designato dal Tribunale (art c.c.), devono rimanere depositati presso la sede della società durante i quindici giorni che precedono l assemblea e finché questa non abbia deliberato, i soci possono prenderne visione (art comma 6 c.c.). La disposizione sopra illustrata è motivata dall esigenza di evitare, con il conferimento, l annacquamento del capitale causando un danno ai vecchi soci indennizzati dal sovrapprezzo della perdita del diritto di opzione. Pertanto se la conferitaria ha un valore economico superiore a quello contabile o risultano, dal bilancio, riserve, l aumento di capitale con esclusione del diritto d opzione verrà effettuato con sovrapprezzo. Un problema da esaminare concerne la possibilità di imputare il valore complessivo del conferimento parte a capitale sociale e parte a sovrapprezzo. E necessario prevedere il sovrapprezzo qualora venga deliberato un aumento di capitale a pagamento a cui concorrono solo alcuni e non tutti i soci della società, in questa circostanza il versamento deliberato dovrà essere suddiviso tra quota capitale e quota di sovrapprezzo e ciò con riferimento al valore effettivo della società. Nel caso del conferimento di azienda è evidenti che i nuovi soci (società conferente)cui è destinato l aumento, devono pagare oltre il valore nominale, anche il differenziale economico di valore della azienda in cui il conferimento è operato. 9
10 Il primo comma dell art c.c. per la S.p.A. e per la S.a.p.a. e il primo comma dell art c.c. ammettono la possibilità di suddividere l entità del conferimento tra capitale e sovrapprezzo. Il sovrapprezzo non può essere fissato in modo arbitrario, anche a tutela dei creditori sociali. Il sovrapprezzo concorre a costituire una riserva limitatamente disponibile, distribuibile quando la riserva legale abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale, a differenza dei conferimenti effettuati a titolo di capitale per i quali sussiste un vincolo di indisponibilità da parte dei soci. «Il calcolo del sovrapprezzo presuppone che sia valutata sia la società conferitaria e quindi il valore reale di ciascuna azione della conferitaria che il valore reale del ramo d azienda conferito. Infatti se la conferitaria ha capitale 100 e vale e si stabilisce di aumentare il capitale da 100 a 200 occorrerà che il ramo d azienda ricevuto valga almeno per cui si avrà un aumento di capitale di 100 e un sovrapprezzo di 900». L AUMENTO DI CAPITALE E IL SOVRAPPREZZO Società conferitaria Capitale Valore Valore dei beni conferiti Aumento di capitale Sovrapprezzo Pertanto, volendo generalizzare, avremo: 10
11 capitale sociale conferitaria ante conferimento aumento capitale valore capitale : sociale a favore della = economico della : conferente conferitaria valore effettivo complesso conferito e quindi, ad esempio se i beni conferiti sono valutati avremo: 100 : x = : x = 200 aumento capitale sociale Sovrapprezzo ( ) = Gli amministratori hanno il compito di fissare il prezzo di emissione delle nuove azioni sulla base del valore del patrimonio netto, ai sensi dell art. 2441, comma 6 del c.c.(articolo che tratta il diritto di opzione che viene negato nel caso di conferimenti in natura nel comma 4). Il sovrapprezzo è obbligatorio nell ipotesi di liberazione delle azioni mediante conferimenti e ciò per il fatto che l impossibilità di esercitare il diritto di opzione (per i soci che non effettuano il conferimento) finirebbe, se non rilevasse tale elemento, per alterare la quota reale di partecipazione al capitale economico di ciascun vecchio socio ben oltre quello che è il rapporto concordato. Attraverso il sovrapprezzo invece il legislatore consente appunto ai vecchi soci di mantenere inalterato il valore della propria quota, ovviamente in considerazione dell avvenuto aumento di capitale. A tal fine l art comma 6 del c.c. richiede agli amministratori della società di redigere una relazione che illustri le ragioni dell esclusione del diritto di opzione e i criteri adottati nella determinazione del prezzo di emissione, prezzo che deve essere individuato sulla base del valore del patrimonio netto. 11
12 5. Valutazione dei conferimenti Nell operazione di conferimento in società tra i problemi che si pongono alle parti vi è quello della determinazione del valore da attribuire al conferimento nel rispetto delle disposizioni fiscali, ai fini delle imposte dirette ed indirette, per evitare l insorgere di eventuale contenzioso con l Amministrazione finanziaria in merito agli accertamenti di maggior valore o al disconoscimento dei valori dichiarati. Nel caso del conferimento si presentano aspetti peculiari (rispetto alla semplice cessione) determinati dall assenza di un corrispettivo in denaro e dalla contropartita rappresentata dall assegnazione di quote di partecipazione al capitale sociale (ed eventuale sovrapprezzo) della società conferitaria, proporzionali o meno al valore ad esso attribuito. La valutazione dei conferimenti è essenzialmente necessaria per stabilire le percentuali di riparto dei guadagni e delle perdite dell impresa, che si considerano proporzionali ai conferimenti (art c.c.); in ogni caso, se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, tali percentuali si presumono uguali. Inoltre, si ricorda che se il contratto determina solamente la partecipazione di ciascun socio ai guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite. Le modalità per l attribuzione del valore dei conferimenti sono diverse a seconda che si tratti di: società per azioni: nel caso di conferimento in società per azioni, gli stessi conferimenti devono essere valutati da un perito esterno nominato dal Presidente del Tribunale competente (art.2343 c.c.); 12
13 società a responsabilità limitata: nel caso di società a responsabilità limitata, assume rilievo la semplificazione adottata con l art del c.c. Esso, con riferimento ai conferimenti in natura, snellisce il procedimento di valutazione e non richiede più la nomina del perito da parte del presidente del Tribunale prevedendo che lo stesso sia prescelto tra soggetti iscritti nell albo dei revisori contabili, o di una società di revisione iscritta nell apposito albo speciale. società di persone: in tal caso, la valutazione dei conferimenti è concordata tra i soci e non è previsto alcun obbligo per la verifica della congruità dei valori; ciò in quanto i soci offrono in prima persona la garanzia illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. 6. La relazione di stima Aspetti generali Per i conferimenti diversi dal denaro l art c.c. per le S.p.A. e le S.a.p.a. dispone che le azioni «devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione». Analoga previsione rileva nel caso di aumento di capitale a seguito di conferimento ex art c.c. Ciò significa che il conferimento deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del capitale. Per i conferimenti diversi dal denaro è necessario sottoporre a valutazione tali beni e crediti al fine di garantire il rispetto della regola secondo la quale: «in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all ammontare globale del capitale sociale» «il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all ammontare globale del capitale sociale» (rispettivamente gli art. 2346, comma 5 e 2364, primo comma c.c.). 13
14 E consentito che venga imputata a capitale solo una parte del valore di apporto ma in ogni caso è necessario che l importo imputato a capitale non sia superiore al valore di perizia del bene conferito. A tutela degli interessi dei terzi che fanno affidamento sul capitale sociale, la legge (artt e 2465 c.c.) impone la redazione di una relazione giurata a cura di un esperto che deve contenere la discrezione dei beni e dei crediti conferiti; l attestazione che il loro valore sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della liberazione del capitale sociale e dell eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione adottati. La risultanza della perizia costituisce un limite massimo non superabile nella determinazione o aumento del capitale sociale. Rispetto alla norma vigente, non è più richiesto all esperto di attestare che il valore attribuito al conferimento non sia inferiore al valore nominale della partecipazione con ciò introducendo la possibilità che non vi sia corrispondenza fra conferimento e il valore della partecipazione. a) La relazione di stima per conferimenti in società di capitali (S.p.A., S.a.p.a.) Per verificare la corrispondenza tra il valore nominale e il valore reale del capitale della conferitaria (se neo costituita, o l aumento del capitale se già esistente), e garantire così l idoneità dello stesso ad assolvere la funzione di garanzia per i creditori, il codice civile ha previsto l obbligatorietà, nel caso di conferimento di azienda o di ramo di azienda in una società di capitali, della stima del bene (azienda, ramo di azienda ecc.) oggetto del conferimento da parte di un terzo (perito) la cui indipendenza è assicurata dalla nomina effettuata dal Tribunale nel cui circondario ha sede la società conferitaria (quella che riceve i beni). La tutela dei terzi nel precedente codice del commercio era di gran lunga inferiore, poiché la valutazione dei beni spettava al conferente e non ad un esperto indipendente, scelto tra i professionisti iscritti in appositi albi (ragionieri o dottori commercialisti) o consulenti tecnici iscritti presso le sedi di Tribunali. 14
15 Con la riforma del diritto societario, ai sensi dell art primo comma c.c. è stabilito che «chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondariato ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti». L art lascia il perito libero per quanto riguarda la scelta dei criteri di valutazione, con l unica avvertenza di indicarli nella propria relazione, demandando agli amministratori la funzione di controllo. Il legislatore quindi ha preferito lasciare un maggior respiro al perito ma indipendentemente dal metodo di valutazione utilizzato tenta di ridurre la possibilità di stime fondate su valutazioni arbitrarie e soggettive e, in particolare evita di far emergere il valore dell avviamento aziendale inteso come differenza tra il valore di apporto del complesso aziendale e la somma algebrica dei valori attivi e passivi accolti nella contabilità dell azienda scorporata. Quindi, anche nel disposto dell art c.c., è presente la preoccupazione del legislatore di tutelare creditori sociali e futuri acquirenti delle azioni della conferitaria e pure della conferente, infatti la verifica della corrispondenza tra il valore nominale e quello reale del capitale sociale della conferitaria non assolve solo la funzione di tutela dei creditori, ma è diretta a proteggere anche gli interessi dei soci della conferente e dei futuri soci che potranno in futuro acquistare partecipazioni nella conferitaria. Eventuali sopravalutazioni del conferimento porterebbero infatti a diluire il peso proporzionalmente delle quote tra i soci e comporterebbero per i futuri soci il versamento di somme maggiori rispetto all effettivo valore. L art secondo comma c.c. precisa le responsabilità del perito, il quale risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all art. 64 c.p.c. il quale prevede, per il consulente che incorre in colpa grave nell esecuzione degli atti che gli sono richiesti, l arresto fino ad un anno e l ammenda fino 15
16 a ,14 euro e l applicazione dell art. 35 c.p. che dispone la sospensione dell esercizio della professione. b) La relazione di stima per conferimenti in S.r.l. Gli adempimenti inerenti la relazione di stima sono diversi nel caso di conferimento in società a responsabilità limitata. Per questo tipo di società è previsto, ai fini della valutazione dei beni, un procedimento più snello, infatti: è abolita la necessità di nomina dell esperto a cura del Tribunale prevedendo che la scelta può essere liberamente operata dal soggetto conferente individuando il perito tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili o in società di revisione iscritta all apposito albo; è abolita la necessità del controllo successivo da parte di amministratori e sindaci sulla perizia. Quanto al contenuto della perizia l art c.c. prevede che la stessa deve indicare: «la descrizione dei beni o crediti conferiti, l indicazione dei criteri di valutazione adottati e l attestazione che il loro valore nominale è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell eventuale sovrapprezzo». La relazione di stima deve inoltre essere allegata all atto costitutivo e l esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi. 7. Aspetti fiscali Sia la Corte di Cassazione (Sentenza 8 giugno 1992, n. 7039) che l Amministrazione societaria (Risoluzione 31 marzo 1999, n ) hanno riconosciuto che il conferimento è un operazione societaria e non un contratto di scambio. Anche se il conferimento è un contratto associativo e non prevede un corrispettivo in denaro, il comma 5 dell art. 9 del testo unico delle imposte sui redditi, DPR n. 917/1986, prevede che, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi i conferimenti di società sono equiparati alle cessioni a titolo oneroso. 16
17 Prima dell introduzione del D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 sulle riorganizzazioni delle imprese, la «plusvalenza» da conferimento veniva tassata esclusivamente ai sensi dell art. 54 del TUIR, con possibilità di essere diluita in 5 periodi di imposta. Il D.Lgs. n. 358/1997 ha introdotto un regime di neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria, affiancandolo ad altri regimi agevolati di determinazione delle plusvalenze e di applicazione dell imposta sostitutiva. Tali disposizioni hanno ampliato notevolmente le possibilità di «arbitraggi» fiscali in materia di operazioni straordinarie d impresa, e in particolare nel campo dei conferimenti, in quanto accanto alla normativa tributaria sui conferimenti, contenuta nel TUIR, si sono affiancati altri «regimi» alternativi utilizzabili a discrezione del contribuente. L operazione di conferimento è stata da sempre stimolata o frenata dalla possibilità di sottoporre a tassazione le plusvalenze «emergenti» dall operazione stessa. Nei conferimenti le plusvalenze si rilevano nella contabilità della società conferente e derivano dalla differenza tra i valori di bilancio, prima del conferimento, delle attività e passività conferite e il valore «negoziato» in sede di conferimento dei beni stessi. Lo scopo del legislatore era di rimuovere gli ostacoli di carattere fiscale delle riorganizzazioni societarie dettate da fini imprenditoriali. Il D.Lgs. n. 358/1997 conteneva le disposizioni in materia di imposte sui redditi che realizzavano la modifica organica e sistematica delle norme applicabili ai procedimenti di riorganizzazione delle attività produttive. Successivamente, con la Legge n. 80 del 7 aprile 2003 il Governo è stato delegato a riscrivere il sistema fiscale nazionale. La delega per la riforma si riflette anche sulla disciplina delle operazioni di riorganizzazione delle attività produttive tra le quali, appunto, l operazione di conferimento. In attuazione di tale delega, è stato emanato il D.Lgs. n. 344 del 12 dicembre 2003 che: ha apportato modifiche al DPR n. 917/1986, inserendo gli artt. 175 e 176 che disciplinano l operazione di conferimento a decorrere dai periodi d imposta che hanno inizio a partire dal 1 gennaio 2004; 17
18 ha previsto l abrogazione, con decorrenza 1 gennaio 2004, dell imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358/1997, in passato applicabile per ottenere il riconoscimento fiscale dei valori oggetto dell operazione di conferimento. Ne consegue che, per gli atti di conferimento stipulati dal 1 gennaio 2004 non si applicano più le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 358/1997 e quindi non è più possibile beneficiare della tassazione sostitutiva del 19% sulla plusvalenza realizzata. Più in particolare, si potevano distinguere tre modalità di tassazione: 1. a valori fiscalmente riconosciuti; 2. a valori fiscali diversi dai valori civili (solo per i soggetti IRES); 3. a valori storici. Nel regime a valori fiscalmente riconosciuti il conferimento avveniva a saldi chiusi. In pratica si evidenziava il valore netto dei beni conferiti, la plusvalenza generata a seguito dell applicazione di tale regime poteva essere assoggettata ad imposizione ordinaria, ai sensi dell ex. art. 54 del TUIR, oppure all imposta sostitutiva prevista dall art. 1 del medesimo decreto. Nel regime con differenti valori civili e fiscali il soggetto conferitario subentrava nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell attivo e del passivo dell azienda stessa (conferimento a saldi aperti), facendo risultare da un apposito prospetto di riconciliazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, i dati esposti in bilancio ed i valori fiscalmente riconosciuti. Dal punto di vista fiscale detto regime creava un doppio binario. Il conferimento, infatti, veniva effettuato ai valori contabili ed il maggiore valore iscritto in bilancio della società conferitaria non aveva rilevanza fiscale, rimanendo in sospensione d imposta. Infine il regime a valori storici prevedeva che il conferimento avvenisse a saldi aperti, con l iscrizione nel bilancio della conferitaria degli stessi valori presenti nella contabilità della società conferente. 18
19 8. Regimi di tassazione precedenti Per le operazioni di conferimento, nel caso in cui emergesse una plusvalenza imponibile, i regimi di tassazione applicabili erano i seguenti: quello ordinario, secondo il quale le plusvalenze realizzate concorrono alla formazione del reddito di impresa; se l azienda conferita è posseduta da almeno tre anni è possibile rateizzare la plusvalenza in quote costanti in massimo 5 esercizi, sempre che con l operazione di conferimento il conferente non si estingua (art. 86 del TUIR). Tale regime di tassazione può risultare conveniente quando la conferente presenta delle perdite fiscali pregresse tali da «compensare» la plusvalenza, abbinandosi col fatto che la conferitaria può iscrivere dei valori correnti fiscalmente riconosciuti e sui quali potrà quindi calcolare ammortamenti più elevati; quello opzionale, valido solo per i conferimenti effettuati fino al 31 dicembre 2003, applicando l imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. n. 358/1997 con aliquota del 19%. Per usufruire della tassazione separata occorreva farne richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero stati imputabili come componenti del reddito di impresa (art. 17 comma 2 TUIR). Con il provvedimento sulle ristrutturazioni societarie (D.Lgs. 358/97, confermato dal comma 4 dell art. 175 TUIR) il conferimento dell unica impresa individuale in società non è più tassato. In definitiva per l imprenditore individuale esistono tre alternative fiscali per il conferimento d impresa. 9. Regime di tassazione attuale A seguito dell introduzione del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e la conseguente abrogazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 358/1997, il corpus normativo in materia di conferimenti d azienda è collocato all interno del nuovo testo unico delle imposte dirette agli artt. 175 e 176 e quindi per i periodi di imposta che hanno inizio a partire dal 1 gennaio 2004, la disciplina fiscale è contenuta nei sopra citati del TUIR. 19
20 Tali norme hanno recepito le disposizioni sulla neutralità dei conferimenti d azienda già contenute nel medesimo D.Lgs. n. 358/1997. Per effetto di tale disposizione, per ciò che riguarda i conferimenti d azienda, l attuale disciplina fiscale comporta, in sostanza, la neutralità fiscale dell operazione. Il conferimento d azienda non costituisce operazione imponibile ai fini IRAP. La neutralità fiscale viene mantenuta anche se la conferente iscrive nella propria contabilità i beni a valori effettivi di bilancio, segnalando nel prospetto di riconciliazione la differenza tra i valori di bilancio e quelli fiscali. Il conferente, assumendo, quindi, quale valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni l ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell azienda conferita, trasferisce sulle suddette partecipazioni ricevute la plusvalenza latente insita nell azienda conferita. La disciplina in questione, che riguarda i conferimenti neutrali c.d. in doppia sospensione, sarà applicabile anche laddove il solo conferitario rientra tra i soggetti» di cui all art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR «indipendentemente, quindi, dalla natura del soggetto conferente». L art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR individua i seguenti soggetti: a) le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato; b) gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l esercizio di attività commerciali. Pertanto il conferitario dovrà essere necessariamente soggetto IRES, mentre la qualifica di conferente può essere assunta dalla generalità dei contribuenti, allargando, di molto, il campo di utilizzo del conferimento ex art. 176 TUIR. Inoltre, rispetto al passato, non è più richiesto il requisito del possesso, almeno triennale, dell azienda oggetto di conferimento. 20
Lezione 10. Il conferimento: definizione, tipologie, iter procedurale
Lezione 10 Il conferimento: definizione, tipologie, iter procedurale Conferimento È un operazione mediante la quale un soggetto (denominato conferente) trasferisce un azienda oppure un ramo aziendale (vicolo
DettagliIl conferimento. Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008
Il conferimento Università degli Studi di Bergamo Corso di Ragioneria Applicata 21 Febbraio 2008 1 Agenda 21 febbraio: Aspetti generali, legali e valutativi 22 febbraio: Aspetti contabili e fiscali 2 Indice
DettagliCorso di Tecnica Professionale A.A. 2008 / 2009
Corso di Tecnica Professionale A.A. 2008 / 2009 Il conferimento Disciplina fiscale ed opzioni contabili 1 Nell ambito dell imposizione diretta, il regime fiscale cui è soggetta l operazione di conferimento
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI
DettagliCIRCOLARE N. 16/E. Roma, 22 aprile 2005. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 16/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 aprile 2005 OGGETTO: Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 1, comma 376 e comma 428 della Legge
DettagliRIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI. Noventa di Piave - 23 febbraio 2012 Dott. Giorgio Zerio
RIVALUTAZIONE QUOTE SOCIALI Noventa di Piave - 23 febbraio 2012 Dott. Giorgio Zerio Normativa Art.7 co. 2 del DL 13.5.2011 n. 70, convertito nella L.12.7.2011 n. 106: Termine per la rivalutazione delle
DettagliQuale tipo di società scegliere per il proprio business
Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)
DettagliIL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA
IL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI D AZIENDA Il trasferimento dell azienda ed il trattamento fiscale connesso alle molteplici forme che tale operazione può assumere 1 Modalità di passaggio dell azienda:
DettagliOperazioni straordinarie Parte fiscale - Operazioni di conferimento d'azienda Parte Pratica. Dott. Francesco Masci
Operazioni straordinarie Parte fiscale - Operazioni di conferimento d'azienda Parte Pratica Dott. Francesco Masci Definizione Limitazione della nostra trattazione al conferimento d azienda o di ramo d
DettagliCONFERIMENTO D AZIENDA
CONFERIMENTO D AZIENDA Relatore - Dott. Giulio Salvi Università degli Studi di Bergamo 22 Febbraio 2008 1 Studio Legale Tributario in association with Definizione Il conferimento d azienda è un operazione
DettagliRISOLUZIONE N. 163/E
RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 25 novembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.p.A. Con l interpello specificato
DettagliQUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,
Dettagli1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie
Assemblea ordinaria 8 maggio 2012 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione Punto 8 all ordine del giorno Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliMetodologie e determinazioni quantitative d azienda
Metodologie e determinazioni quantitative d azienda Conferimento (Cap. II) aspetti civilistici, economici, contabili e fiscali da G. Savioli (2008), Le operazioni di gestione straordinaria Lezioni della
DettagliPiaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa
Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.
DettagliRISOLUZIONE N. 236/E
RISOLUZIONE N. 236/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 agosto 2009 Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Mancato rinnovo dell opzione per il consolidato
DettagliCESSIONE DELL AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI di Dott. G. Fiore - RE.FI.
CESSIONE DELL AZIENDA ADEMPIMENTI FISCALI E DICHIARAZIONE DEI REDDITI di Dott. G. Fiore - RE.FI. L operazione risulta soggetta all'imposta di registro. Imposta di registro è differenziata a seconda della
Dettagli4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria
Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato
DettagliRISOLUZIONE N. 41/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002
RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 febbraio 2002 Oggetto: Interpello n../2001 - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Deducibilità degli ammortamenti relativi a
DettagliRISOLUZIONE N. 102/E
RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale
DettagliL utilizzo della riserva da rivalutazione
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 92 26.03.2014 L utilizzo della riserva da rivalutazione Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Riserve L'art. 15, comma 18, D.L. 185/2008
DettagliCONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA
CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso
DettagliInformativa n. 25. La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE. dell 8 ottobre 2008
Informativa n. 25 dell 8 ottobre 2008 La proroga al 31.10.2008 della rivalutazione delle partecipazioni non quotate e dei terreni INDICE 1 La proroga della rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni...
DettagliRISOLUZIONE N.126/E QUESITO
RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20
DettagliOGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633
RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre
DettagliINDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre
DettagliNovità in materia di Rimborsi IVA
Circolare 4 del 2 febbraio 2015 Novità in materia di Rimborsi IVA INDICE 1 Premessa...2 2 Ambito applicativo...2 3 Rimborsi di importo fino a 15.000,00 euro...3 4 Rimborsi di importo superiore a 15.000,00
DettagliUNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA FACOLTA DI ECONOMIA
Le problematiche civilistiche e fiscali delle operazioni di finanza strutturata bancaria e dei fondi immobiliari UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PARMA FACOLTA DI ECONOMIA Lezione del 11 febbraio 2014 Lezione
DettagliNota integrativa nel bilancio abbreviato
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma
DettagliCORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE. Onlus ed enti non commerciali.
CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Onlus ed enti non commerciali Domande Frequenti Sommario 1. Ai fini IRES cosa si intende per ente non commerciale?
DettagliSTUDIO ASSOCIATO PAGANI
STUDIO ASSOCIATO PAGANI DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI DEI CONTI Via G. Frua, 24 Sergio Pagani 20146 Milano Paolo D. S. Pagani Tel. +39 (02) 46.07.22 Raffaella Pagani Fax +39 (02) 49.81.537 Ornella
DettagliTOBIN TAX L IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE
TOBIN TAX Riferimenti: - Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 491 e ss. - D.M. 21 febbraio 2013. Con la pubblicazione della L. 24 dicembre 2012, n. 228 (meglio nota come Legge stabilità 2013)
DettagliRISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari
RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota
DettagliCapo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18
DettagliIL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità
IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime
DettagliRegolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare
Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...
DettagliAssemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.
Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive
DettagliRichiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e
Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA RELATIVA ALL AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER COD. CIV., POSTA ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DettagliCopertura delle perdite
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle
DettagliRISOLUZIONE N. 248/E
RISOLUZIONE N. 248/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 giugno 2008 OGGETTO: Interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Prova del valore normale nei trasferimenti immobiliari soggetti
DettagliDL n. 91 del 24.06.2014 entrato in vigore dal 25 giugno
Con il DL n. 91 del 24.06.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno 2014 ed entrato in vigore dal 25 giugno è stata prevista un agevolazione per i soggetti che effettuano investimenti in
DettagliIL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA
IL FOTOVOLTAICO IN AGRICOLTURA La soluzione dell impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica viene presa in considerazione da molte imprese agricole vuoi per la necessità di sostituire
DettagliConcrete Italia s.r.l. REGISTRO REVISORI CONTABILI N. 136021 - D.M. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DEL 12.4.2005 - G.U. N. 35 DEL 3 MAGGIO 2005
DISEGNO DI LEGGE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 15 NOVEMBRE 2007 Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008) RIAPERTURA TERMINI IN MATERIA DI
DettagliProposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti
Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Assemblea ordinaria di Fiera Milano SpA convocata in Rho (MI), presso l Auditorium del Centro Servizi del nuovo Quartiere Fieristico, Strada Statale del
DettagliRISOLUZIONE N. 158/E
RISOLUZIONE N. 158/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 17 aprile 2008 OGGETTO: Interpello articolo 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Cessione di partecipazioni rideterminate da parte dell
DettagliRISOLUZIONE N. 117/E
RISOLUZIONE N. 117/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 novembre 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica Opere ultrannuali Costi relativi ai SAL liquidati in via provvisoria al subappaltatore Articoli 93
DettagliRISOLUZIONE N. 54/E. Roma, 16 marzo 2007. Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l.
RISOLUZIONE N. 54/E Roma, 16 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello DPR 26 ottobre 1972, n. 633 l ALFA S.r.l. La Direzione Regionale ha trasmesso un istanza
DettagliCIRCOLARE N. 62 /E. Roma, 31 dicembre 2003. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
CIRCOLARE N. 62 /E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 31 dicembre 2003 Oggetto: Modificazioni delle disposizioni tributarie riguardanti i contratti assicurativi stipulati con imprese non
DettagliSTUDIO D ALESSIO COMMERCIALISTI
COMMERCIALISTI Genova, 8 ottobre 2010 Circolare Informativa Rivalutazione partecipazioni e terreni 1 SINTESI L art. 2 co. 229 della L. 23.12.2009 n. 191 (Finanziaria 2010) ha nuovamente riaperto i termini
DettagliRelazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:
Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell autorizzazione
DettagliOGGETTO: Semplificati e rivalutazione dei beni d impresa
Ai gentili Associati Loro sedi OGGETTO: Semplificati e rivalutazione dei beni d impresa Gentile Associato, con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterla a conoscenza del fatto che
DettagliNUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE
1 NUOVA DISCIPLINA DEL RIPORTO DELLE PERDITE 2 Decreto legge n. 98/2011 ARTICOLO 23, COMMA 9 DEL DECRETO LEGGE N. 98/2011 HA MODIFICATO LE MODALITA DEL RIPORTO DELLE PERDITE DISCIPLINATA DALL ARTICOLO
DettagliLe norme tributarie disciplinanti la liquidazione
Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione
DettagliCon l interpello specificato in oggetto, concernente l interpretazione dell articolo 109, comma 9, lettera b), del Tuir, è stato esposto il seguente
RISOLUZIONE N. 192/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Disciplina fiscale applicabile al contratto di associazione in partecipazione
Dettagli1. Motivazioni della richiesta
Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi
DettagliLa valutazione delle immobilizzazioni immateriali
CORSO DI CONTABILITA E BILANCIO 2 La valutazione delle immobilizzazioni immateriali Seconda lezione 1 DEFINIZIONE condizioni produttive controllate dall impresa, utili per l esercizio della sua gestione
DettagliRISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015
RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre
DettagliRISOLUZIONE N. 375/E.. Roma 06 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 375/E. Roma 06 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Interpello Alfa S.r.l. - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Trasformazione di azienda speciale in società
DettagliCircolare n. 6. del 21 gennaio 2013 INDICE. Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette
Circolare n. 6 del 21 gennaio 2013 Legge di stabilità 2013 - Novità in materia di altre imposte indirette INDICE 1 Premessa... 2 2 Nuova imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax )... 2 2.1
DettagliRISOLUZIONE N. 301/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,
DettagliRELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971 (COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO) SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE
DettagliASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA
ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 169 Trattamento dei compensi reversibili degli
DettagliRISOLUZIONE N.15/E QUESITO
RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio
DettagliPROGETTO DI FUSIONE (art. 2501-ter C.C.)
PROGETTO DI FUSIONE (art. 2501-ter C.C.) Il Consiglio di amministrazione della Banca di Credito di Impruneta società cooperativa, con sede in Impruneta (FI) e il Consiglio di amministrazione del Credito
DettagliRisoluzione n. 150/E. Roma, 9 luglio 2003
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 150/E Roma, 9 luglio 2003 Oggetto: Depositi a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti aventi ad oggetto quote di fondi comuni di
DettagliRoma, 30 ottobre 2008
RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione
DettagliIL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Aumento capitale sociale della Società Co.Se.A. Ambiente SPA per ingresso nuovo socio e modifiche allo Statuto societario. IL CONSIGLIO COMUNALE DATO ATTO che codesto Comune è socio della società
DettagliI contributi pubblici nello IAS 20
I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,
DettagliOGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.
RISOLUZIONE N. 64/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 febbraio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello - ALFA snc - Somme corrisposte al socio a seguito di recesso. - Trattamento fiscale.
DettagliC i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6
C i r c o l a r e d e l 2 7 M a r z o 2013 P a g. 1 di 6 Circolare Numero 16/2013 Oggetto TOBIN TAX: IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE INTRODOTTA DALLA LEGGE N. 228/2012 Sommario La legge n.228/2012
DettagliCapitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive
Capitolo 2 Le Società Sportive e le Onlus sportive 2.. Le società sportive dilettantistiche La società sportiva dilettantistica è stata istituzionalizzata per la prima volta come società di capitali o
DettagliDL Milleproroghe Principali novità per le aziende
DL Milleproroghe Principali novità per le aziende 11.2015 Marzo Sommario 1. PREMESSA... 2 2. PROROGA PER IL 2015 DEL REGIME DI VANTAGGIO PER L IMPRENDITORIA GIOVANILE... 2 2.1 Limite temporale della proroga...
DettagliSi precisa che alla data del 31 dicembre 2008 la Società non possedeva azioni proprie, né le possiede alla data odierna.
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DADA S.P.A. ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI SUL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO : AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE
DettagliSOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
RISOLUZIONE N. 154/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello art. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 trattamento fiscale dei compensi percepiti in Italia
DettagliRISOLUZIONE N. 46/E. OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente
RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 28 maggio 2010 Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - ART. 51, comma 4, lett. b), Tuir - Prestiti concessi al personale dipendente Con
DettagliFiscal News N. 103. La rilevazione del finanziamento soci. La circolare di aggiornamento professionale 24.03.2015. Premessa
Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 103 24.03.2015 La rilevazione del finanziamento soci Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Sotto il profilo giuridico l ordinamento
DettagliLE OPERAZIONI SUL PATRIMONIO NETTO
Capitolo 10 LE OPERAZIONI SUL PATRIMONIO NETTO a cura di Giuseppe Pogliani 10.1 GLI AUMENTI DI CAPITALE Le imprese, allo scopo di migliorare qualitativamente e rafforzare quantitativamente la loro struttura
Dettagli1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie
3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative
DettagliSignori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * *
Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions s.p.a. del giorno 22 aprile 2010 (prima convocazione o del giorno 23 aprile 2010 (seconda convocazione) Signori Azionisti,
DettagliIstanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,
DettagliDOCUMENTO SUL REGIME FISCALE
DOCUMENTO SUL REGIME FISCALE (A) Regime fiscale applicabile agli iscritti a partire dal 1 gennaio 2007ed ai contributi versati dal 1 gennaio 2007dai lavoratori già iscritti 1. I Contributi 1.1 Il regime
DettagliForma giuridica dell impresa
Forma giuridica dell impresa Quando una impresa si costituisce deve affrontare il problema di quale forma giuridica scegliere: Impresa individuale Società di persone (S.s., S.n.c., S.a.s.) Società di capitali
Dettagli(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su
MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione
DettagliOggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione.
Alle ditte Clienti Loro sedi Collecchio, 15/06/2015 Oggetto: Informativa n. 7. Novità legislative d immediato interesse ed applicazione. La presente per informarvi in merito a:. Regimi agevolati utilizzabili
DettagliLe operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti
Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti 1 Le operazioni sul capitale Il capitale può subire, nel corso della gestione aziendale, variazioni di due tipi: Aumenti di capitale Riduzioni
DettagliImposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi
Imposizione sulle plusvalenze: regimi della dichiarazione, amministrato e gestito. Prof. Stefano Mazzocchi REGIME DELLA DICHIRAZIONE Dal punto di vista soggettivo il regime della dichiarazione, disciplinato
DettagliRISOLUZIONE N. 57/E QUESITO
RISOLUZIONE N. 57/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 giugno 2010 OGGETTO: Consulenza giuridica IRES Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Deducibilità dal reddito d impresa dei corrispettivi
DettagliRISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003
RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
DettagliCITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente
CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per
DettagliCircolare N. 135 del 2 Ottobre 2015
Circolare N. 135 del 2 Ottobre 2015 Brevetti, disegni, modelli, software e marchi detassati con il nuovo patent box Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il Ministero dello Sviluppo
Dettagli2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;
Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,
DettagliRivalutazione di partecipazioni e terreni
Rivalutazione di partecipazioni e terreni Il Legislatore con l art. 1 commi 376 e 428 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
DettagliLeasing secondo lo IAS 17
Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per
DettagliASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1/7 Egregi Consoci, Si ricorda che l art. 23 dello Statuto
DettagliFINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA
FINANZIAMENTO MEDIANTE CAPITALE PROPRIO: LA COSTITUZIONE DI SOCIETA Definizione di SOCIETA : (art.2247 Codice Civile) Con in contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l esercizio
Dettagli1. Motivazioni della richiesta
Relazione illustrativa degli amministratori relativa alla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti Signori Azionisti, il Consiglio
DettagliSAVE S.p.A. (www.veniceairport.it)
SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAVE S.P.A. ( SAVE ) AI SENSI DELL ART. 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ASSEMBLEA ORDINARIA
DettagliCorso Diritto Tributario
Corso Diritto Tributario Il reddito d impresad Lezione 16/ PARTE I Il reddito d impresad L articolo 55 tratta del reddito d impresa d delle persone fisiche (come categoria IRPEG) Le norme sulla determinazione
Dettagli