Servizio circolari per la clientela Circolare n. 05 del 16 SETTEMBRE 2015 INDICE
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1 Servizio circolari per la clientela Circolare n. 05 del 16 SETTEMBRE 2015 INDICE 1 LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO 1.1 Disciplina delle mansioni e trasferimento; 1.2 Contratto a progetto; 1.3 Lavoro a tempo determinato; 1.4 Lavoro intermittente; 1.5 Lavoro accessorio; 1.6 Apprendistato; 1.7 Lavoro a tempo parziale; 2 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI - L INPS RIEPILOGA LE NOVITÀ Contratti agevolabili; 2.2 Cumulo con altre agevolazioni; 2.3 De minimis; 3 LICENZIAMENTI 3.1 Comunicazione obbligatoria per conciliazione; 3.2 Comuniczione licenziamento in forma scritta; 4 BUONI PASTO ELETTRONICI
2 1 LA NUOVA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI LAVORO È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.144 del 24 giugno, supplemento ordinario n.34, il D.Lgs. 15 giugno 2015, n.81, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, emanato in attuazione delle disposizioni della legge delega n.183/14 (c.d. Jobs Act). Il provvedimento è in vigore dal 25 giugno Si riepilogano le principali novità del provvedimento. 1.1 Disciplina delle mansioni e del trasferimento Il lavoratore potrà essere adibito a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento e non più solo a mansioni equivalenti. In presenza di processi di riorganizzazione aziendale e nei casi individuati dai Ccnl l impresa potrà adibire il lavoratore a mansioni del livello di inquadramento inferiore, senza modificare però il suo livello di inquadramento e il suo trattamento economico (salvo trattamenti accessori legati alla specifica modalità di svolgimento del lavoro). È inoltre prevista la possibilità di sottoscrivere in sede protetta accordi individuali per la modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, al fine della conservazione dell occupazione, dell acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori le stesse diverranno definitive trascorso il periodo stabilito dai contratti o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi, ma salvo diversa volontà del lavoratore e purché non si sia trattato della sostituzione di altro lavoratore. In tema di trasferimento del lavoratore, confermata la necessità delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive per la sua legittimità, con riguardo alla nullità dei patti contrari, sono state escluse le ipotesi di ricorrenza delle condizioni sopra evidenziate in tema di assegnazione a mansioni del livello inferiore e fatto salvo quanto previsto in tema di patti individuali in sede protetta. 1.2 Contratto a progetto Le disposizioni del decreto Biagi sul lavoro a progetto sono abrogate e, a partire dal 25 giugno 2015, tali contratti non possono più essere attivati, mentre quelli già in essere proseguiranno fino alla loro scadenza. In ogni caso, dal 1 gennaio 2016, ai rapporti di collaborazione che si concretizzino in prestazioni di lavoro continuative ed etero-organizzate dal datore di lavoro si applicheranno le norme del lavoro subordinato; verrà attuato un meccanismo di stabilizzazione dei collaboratori e dei lavoratori autonomi che hanno prestato attività lavorativa a favore dell'impresa; rimarranno invece in essere le collaborazioni regolamentate da accordi collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedono discipline specifiche relative al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore e pochi altri tipi di collaborazioni. 1.3 Lavoro a tempo determinato Non sono state apportate modifiche sostanziali. 1.4 Lavoro intermittente È confermata la modalità di comunicazione preventiva della durata della prestazione mediante posta elettronica o sms.
3 1.5 Lavoro accessorio L importo massimo annuale per il lavoratore è elevato fino a 7.000,00 per anno civile ed è stata reintrodotta la possibilità, entro 3.000,00 per anno civile, di svolgere queste prestazioni per i percettori di prestazioni integrative o di sostegno al reddito. È inoltre introdotto un sistema di tracciabilità, secondo cui il committente imprenditore o professionista potrà acquistare i voucher solo in via telematica, in particolar modo tramite: - la procedura telematica Inps ( c.d. Voucher telematico); - tabaccai che aderiscono alla convenzione Inps Fit e tramite servizio internet banking Intesa San Paolo; - Banche popolari abilitate. I committenti non imprenditori o professionisti possono continuare ad acquistare i buoni, oltre che attraverso i canali sopra descritti, anche presso gli uffici postali di tutto il territorio nazionale. Non possono essere, dunque, acquistati buoni lavoro cartacei presso l Inps, ad eccezione, fino al 31 dicembre 2015, di quelli riferiti alla corresponsione di Voucher per l acquisto di servizi di baby- sitting. E previsto inoltre l obbligo di comunicare, attraverso modalità telematiche, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa. 1.6 Apprendistato È stata revisionata la disciplina dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma, rinominato "apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore" e dell'apprendistato di alta formazione e ricerca. 1.7 Lavoro a tempo parziale Sono stati definiti i limiti e le modalità con cui, in assenza di previsioni nel Ccnl applicato, il datore di lavoro può chiedere al lavoratore lo svolgimento di lavoro supplementare in misura non superiore al 25% dell'orario settimanale concordato e per il quale spetta la maggiorazione del 15% della retribuzione. È consentito il lavoro straordinario. Le parti possono pattuire clausole elastiche per la variazione della collocazione temporale della prestazione nel rispetto dei contratti collettivi. In assenza di contrattazione collettiva si può ricorrere alle commissioni di certificazione, avendo cura di prevedere le condizioni e le modalità per le modifiche, rispettando il limite del 25% della normale prestazione annua per le variazioni in aumento e la maggiorazione retributiva del 15% onnicomprensiva. È inoltre prevista la possibilità, per il lavoratore, di richiedere il passaggio al part-time in caso di necessità di cura connesse a malattie gravi o in alternativa alla fruizione del congedo parentale. 2 PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI L INPS RIEPILOGA LE NOVITÀ 2015 Si informano i Signori Clienti che l Inps, tenuto conto delle numerose e importanti novità 2015 in riferimento al Programma Garanzia Giovani, ha emanato la circolare n.129 del 26 giugno 2015, di riepilogo su tale materia. Nel corso del 2015, nel tentativo di stimolarne l utilizzo e la diffusione, visti gli scarsi risultati registrati nella prima fase di attuazione, sono stati emanati i decreti direttoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 23 gennaio 2015 e del 28 maggio 2015, rettificando il precedente decreto 8 agosto 2014, n Ricordiamo che il bando Garanzia Giovani riconosce incentivi economici per le aziende che assumano a tempo pieno o a tempo parziale, con orario pari o superiore al 60% dell orario normale di lavoro, giovani di età compresa tra i 15 anni e i 29 anni, non occupati e non inseriti in un percorso di studio e formazione, che risultino, al momento dell assunzione, registrati al portale Garanzia Giovani.
4 Rapporto di lavoro Importo per classe di profilazione 1.bassa 2.media 3.alta 4.molto alta Assunzione a tempo indeterminato, compreso 1.500, , , ,00 l apprendistato professionalizzante Assunzione a tempo determinato di durata superiore o uguale di 12 mesi, anche per effetto di , ,00 proroghe Assunzione a tempo determinato di durata superiore o uguale a 6 mesi e inferiore a 12 mesi, , ,00 anche per effetto di proroghe N.B. In caso di contratti di assunzione part-time (almeno pari al 60% dell orario di lavoro normale), gli importi sono riproporzionati alla percentuale del tempo parziale. L incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal 1 maggio 2014 al 30 giugno I contratti agevolabili La circolare innanzitutto sottolinea come il decreto direttoriale n.11/15 abbia ampliato le tipologie di rapporti incentivabili, estendendo il bonus occupazionale anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante, alla somministrazione nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato, purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Rimane invece esclusa la possibilità di godere del bonus per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi dei contratti a termine. Riguardo all apprendistato, tenuto conto che la contrattazione collettiva può prevedere la possibilità, con riferimento alle attività svolte in cicli stagionali, modalità di svolgimento anche a tempo determinato, sono state emanate particolari istruzioni: - in linea generale, il bonus riconoscibile per l apprendistato corrisponde a quello previsto per i rapporti a tempo indeterminato, qualora il rapporto abbia una durata pari o superiore a 12 mesi; - nelle ipotesi in cui la durata del rapporto inizialmente concordata sia invece inferiore a 12 mesi, l importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto. In riferimento al contratto a termine, il beneficio può essere riconosciuto se la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi, anche nei casi in cui solo con la proroga si superi tale limite (e per il rapporto complessivamente inteso). Se, sempre mediante proroga, si prolunga la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quanto già autorizzato per i primi sei mesi (art.5, co.4, come modificato dal decreto direttoriale n.11/15). Da ultimo, le modifiche 2015 hanno riconosciuto la possibilità di applicare il bonus anche per i giovani assunti in somministrazione. 2.2 Cumulo con altre agevolazioni Il Decreto direttoriale n.11/15 ha stabilito che l incentivo Garanzia Giovani è cumulabile con altri incentivi all assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori; in relazione agli incentivi all assunzioni di natura economica o contributiva aventi carattere selettivo (come, ad esempio, l incentivo per l assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e residenti in aree svantaggiate o occupate in particolari professioni o settori di attività, di cui all art.4, co.8-11, L. n.92/12), il bonus concesso è cumulabile nel limite del 50% dei costi salariali che l azienda avrebbe dovuto sostenere qualora non avesse beneficiato di alcuna agevolazione. Pertanto, la circolare Inps n.129/15 evidenzia la possibilità di fruire per lo stesso lavoratore assunto a tempo indeterminato e iscritto a Garanzia Giovani sia dell esonero contributivo triennale previsto dalla
5 Legge di Stabilità 2015 (limite massimo di 8.060,00 all anno) sia del bonus occupazionale Garanzia Giovani. 2.3 De minimis Infine, la circolare Inps ricorda come il decreto direttoriale n.169/15 abbia previsto che gli incentivi della misura Bonus occupazione possano essere fruiti anche oltre i limiti de minimis, di cui al Regolamento (Ue) n.1407/13, qualora l assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto. 3 LICENZIAMENTI 3.1 Comunicazione obbligatoria per conciliazione Con l entrata in vigore del decreto legislativo sui contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti - il quale ha parzialmente rivisto la disciplina sui licenziamenti ex art.18 Statuto dei Lavoratori ovvero L. n.604/66 - è stata introdotta nel nostro ordinamento una nuova forma di conciliazione, molto rapida. Essa si applica solo ai lavoratori che hanno iniziato il proprio rapporto di lavoro, con l azienda, a far data dal 7 marzo 2015, ovvero in altri casi particolari (ad esempio: a tutti i lavoratori di un azienda che dopo il 7 marzo 2015 abbia superato il limite dei 15 dipendenti; nel caso di conferma di un apprendista, dopo il termine del periodo formativo, avvenuta dopo il 7 marzo 2015). L offerta di conciliazione deve avvenire nel termine di 60 giorni dal licenziamento, ossia entro lo stesso termine lasciato al lavoratore per impugnare, in via stragiudiziale, l atto di recesso datoriale. In sostanza il datore di lavoro, al fine di evitare l impugnazione del licenziamento operato, può offrire al lavoratore, in via conciliativa, un importo pari ad 1 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare. Detto accordo dovrà redigersi in una sede protetta. Nel caso di lavoratori di aziende non rientranti nella disciplina dell art.18, L. n.300/70 (di norma aziende con forza lavoro inferiore ai 15 dipendenti), gli importi da offrire risultano dimezzati, con un importo massimo non superiore a 6 mensilità. Con la recente nota n.2788/15, il Ministero del Lavoro interviene su un nuovo adempimento comunicativo a carico dei datori di lavoro, proprio in relazione a detta procedura conciliativa. Si è voluto infatti monitorare, nel futuro, la tendenza verso tale forma di conciliazione e, per fare questo, si è posto sul datore di lavoro, come detto, un ulteriore onere. Come noto, infatti, nei 5 giorni successivi al licenziamento l azienda deve inviare al Centro per l Impiego competente, a mezzo dei servizi on line, il modello Unilav di cessazione del rapporto. Con questa ulteriore novità, inoltre, l azienda sarà tenuta ad inviare, entro 65 giorni dal licenziamento (60 giorni di procedura più 5 giorni per l adempimento), un ulteriore comunicazione ai servizi per l impiego, dove specificare l avvenuta o meno conciliazione. Tale comunicazione è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro proponga la conciliazione al lavoratore e non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova. Il mancato invio dell ulteriore comunicazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 per ogni lavoratore interessato. 3.2 Comunicazione del licenziamento in forma scritta Si informano i Signori Clienti che la Corte di Cassazione ha emanato, in data 3 giugno 2015, un importante sentenza, la n.11479, relativa alla consegna della lettera di licenziamento a mano. Il licenziamento deve essere formalizzato in un atto scritto, da trasmettersi al lavoratore in varie modalità, tra cui spesso viene utilizzata quella della consegna a mano diretta: in caso di mancata accettazione dell atto, in presenza di testimoni, ne viene data lettura, verbalizzando poi quanto avvenuto, e considerando efficace da tale momento il licenziamento.
6 Nel caso oggetto della sentenza, la Suprema Corte ha ritenuto che la verbalizzazione operata non può provare l esistenza della lettera di licenziamento in forma scritta, ma solo l avvenuto tentativo di consegna. Il requisito di forma, infatti, rende inammissibile la prova per testimoni dell esistenza dell atto ai sensi dell art.2725 cod.civ., norma che esclude tale strumento probatorio in riferimento a contratti o, come in questo caso, ad atti unilaterali di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità, se non nel caso in cui il documento sia andato perduto senza colpa. Essendo un divieto di testimonianza, è rilevabile anche d ufficio in ogni grado e stato del giudizio. La lettera di licenziamento prodotta nel corso del giudizio, con la verbalizzazione dell avvenuta lettura, non risulta di data certa e, secondo il ragionamento della Cassazione, anche questo passaggio non può essere provato dai testimoni, per le ragioni sopra esposte. Come conseguenza, l esclusione della prova testimoniale rende nullo il licenziamento per difetto della forma scritta ex lege e l applicazione della reintegra, sia nel caso di applicazione dell art.18, L. n.300/70, sia del D.Lgs. n.23/15, c.d. tutele crescenti. I principi affermati nella sentenza in commento, pertanto, evidenziano la delicatezza della fase di trasmissione/comunicazione del licenziamento, in quanto, se il datore di lavoro non riesce a provare l esistenza della lettera di licenziamento, questione non semplice stante l inammissibilità della prova testimoniale, rischia di essere considerato nullo con l applicazione della reintegra, sia per l art.18 che per le tutele crescenti. In caso di rifiuto alla trasmissione a mano, pertanto è opportuno procedere con la notifica mediante servizi postali o ufficiali giudiziari. 4 BUONI PASTO ELETTRONICI Si comunica che, a decorrere dal 1 luglio 2015, a mente di quanto indicato dalla L. n.190/14, art.1, co.16 e 17, i buoni pasto elettronici saranno considerati esenti nel limite giornaliero di 7,00, di fatto innalzando il limite di non concorrenza al reddito previsto fino al 30 giugno 2015 in 5,29 giornalieri, sia per i buoni pasto in formato cartaceo sia per quelli in formato elettronico. Pertanto, ai sensi dell art.51, co.2, lett.c), Tuir, a decorrere dal 1 luglio 2015 non concorreranno al reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Con l occasione porgiamo cordiali saluti. STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI Dott. MASSIMO ZANOCCO Dott. MARCO DEPPIERI Dott.ssa LINDA VEDOVATO
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