Spunti in relazione a talune modalità operative

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Spunti in relazione a talune modalità operative"

Transcript

1 SOCIETA' QUOTATA E RIDUZIONE SCINDIBILE MEDIANTE ACQUISTO ED ANNULLAMENTO di AZIONI PROPRIE (coerenza sistematica degli indici formanti nella logica della norma) Spunti in relazione a talune modalità operative Con i presenti appunti s'intende verificare la praticabilità, da parte di una s.p.a. quotata, di quella peculiare operazione di riduzione del capitale sociale che si realizza attraverso l'acquisto di azioni proprie e la conseguente riduzione del primo mediante annullamento delle seconde. Il tutto seguendo un iter parzialmente diverso da quello che normalmente l'operatore giuridico in astratto si prefigura ed in concreto pratica 1. Con il tralasciare qualsiasi considerazione sul se le società quotate rappresentino o meno un tipo organizzativo a sé stante 2 e con l'omettere ogni valutazione (colorata da profili schiettamente civilistici) di teoria generale circa l'ammissibilità fenomenica del rapporto giuridico c.d. unisoggettivo 3 (e delle ragioni della mancata operatività del conseguente effetto confusorio) 4, in quanto aspetti che condurrebbero oltremodo distante dall'analisi che muove il presente studio, si ritiene dunque opportuno entrare fin da sùbito in medias res. L'art bis, 1 com. n. 1) c.c. prevede un'ipotesi di riduzione reale (volontaria o facoltativa 5 ) del capitale sociale (e, dunque, non per perdite). L'opinione dominante ante riforma ha ricostruito l'art bis c.c. non come autonoma ipotesi di riduzione del capitale distinta da quella obbligatoria e da quella giustificata dall'esuberanza 6, rappresentando invece essa un'ulteriore modalità di attuazione della medesima riduzione per 1 In tema di azioni proprie cfr., da ultimo, L. Ardizzone, Le azioni proprie, in Commentario alla riforma delle società, diretto da P. Marchetti, L.A. Bianchi, F. Ghezzi, M. Notari, Azioni, sub artt c.c., Milano, 2008, 643 ss.. 2 Nel primo senso la parte minoritaria della dottrina (per la quale l'elemento tecnico della quotazione vale a staccare la persona giuridica dal tipo codicistico ordinario o non quotato), cfr. G. Oppo, Sulla 'tipicità' delle società quotate, Riv. dir. civ., 1999, 483 ss.. Nel secondo senso, invece, l'opinione dominante (v., per tutti, P. Spada, Tipologia delle società e società per azioni quotata, Riv. dir. civ., I, 2000, 211; v. altresì S. Sotgia, Le azioni quotate in borsa, Riv. dir. comm., 1964, 102 ss. (per il qual ultimo a. la contrattazione di borsa non [ ] implica un mutamento nella struttura delle azioni di società : la quotazione [ ] costituisce in sostanza lo strumento per la partecipazione del pubblico alla società [ ] per favorire e facilitare l investimento dei capitali e dei risparmi nell organizzazione dell impresa sociale e rappresenta un elemento estrinseco rispetto al titolo di credito di massa). 3 Sulla scorta della nota tesi pugliattiana, in Diritto Civile, metodo-teoria-pratica, saggi, Milano, 1951, 395 e ss.. 4 Il richiamo è qui, diretto, a P. Ferro-Luzzi, L'<<antropofagia>> societaria; riflessioni sulla natura e sulle vicende delle azioni proprie in portafoglio, Riv. soc., 2001, Parte della dottrina distingue le due ipotesi (v. G. Minniti, Studi su alcuni casi di riduzione di capitale, Vita not., 1987, 886): a) la riduzione volontaria è operazione ampiamente discrezionale nonché atipica che incontra il solo limite del rispetto del capitale minimo di legge (il rischio, alto, è quello di risolversi in un inammissibile anticipata liquidazione del patrimonio sociale: l opposizione dei creditori sarebbe allora strumento rimediale imprescindibile al fine di fondare la legittimità dell operazione stessa arg. ex art. 2280, 1 com. c.c. -); b) la riduzione facoltativa (ossia non imposta dalla legge) è operazione adottata in presenza di perdite (superiori o inferiori al terzo del capitale sociale) ed è funzionale ad equiparare capitale reale e capitale nominale (il quantum della riduzione coinciderà con quello delle perdite registrate). L operazione attua di per se stessa la tutela dei creditori sociali (essendo una riduzione meramente nominale) e non impone quindi l ulteriore tutela di cui all art. 2445, 3 com. c.c. (opposizione). 6 In giurisprudenza: v. Tribunale Genova 10 aprile 1987, in Le società, 1987, 639; Trib. Verona, 28 gennaio 1988, in Giur. comm., 1988, II, 926 e 28 gennaio 1990, in Società, 1990, 682. Ma, contra, v. Trib. Verona 24 aprile 1986 e Trib. Milano 21 settembre 1987, in Giur. comm., 1988, II, 926 ss.. 1

2 esubero 7. Ne è discesa l'applicabilità 8, anche alla fattispecie in oggetto, dell'art c.c. (quale disposizione oggi svincolata dal tradizionale e necessitato presupposto dell'esuberanza 9, benché sia da ritenersi attualmente comunque inammissibile fondare tale operazione su motivazioni sorrette dal mero arbitrio) 10. Infatti l'operazione in esame 11, ritenuta tradizionalmente di potenziale pericolo tanto per i creditori sociali 12 quanto per i soci di minoranza 13, ha da sempre destato in dottrina ed in giurisprudenza (e, prima ancòra, nello stesso legislatore) perplessità e sospetti nei confronti della maggioranza nonché dell'organo di gestione (in quanto considerato diretta emanazione di quella). Ad oggi detta operazione resta dunque contornata, per tutto quanto sopra rilevato, da una serie di cautele sostanziali e procedimentali 14. Nell àmbito della complessa opera di integrazione tra la disciplina speciale offerta dalla c.d. L. Draghi e quella generale propria del codice civile, in riferimento all asimmetria normativa (c.d. scalino 15 ) esistente tra società per azioni quotate (o aperte) ed ordinarie (o chiuse): alla disciplina codicistica deve aggiungersi quella del T.U.F. (D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) che, all art In tal senso, in dottrina, cfr.: F. Galgano, La manovra sulle azioni proprie nel d.p.r. 30/86, in Riv. crit. dir. priv., 1986, 404; F. Corsi, Annullamento di azioni proprie, riduzione di capitale e contestuale aumento, in Giur. comm., 1988, II, 929; F. Fenghi, La riduzione del capitale, Milano, 1974, 114; Bonaccorsi di Patti, in Sandulli-Santoro, La riforma delle società, sub art. 2445, Torino, 2003, 935; A. Tordo, Aumento o riduzione del capitale quando la società ha in portafoglio azioni proprie, in Vita not., 1994, Nonostante nell'operazione di c.d. buy-back (art c.c.) prima viene ridotto il patrimonio (quale conseguenza dell acquisto delle azioni già emesse) e dopo si riduce il capitale (mediante annullamento delle azioni acquistate), mentre ai fini dell art c.c. si prevede che prima venga diminuito il capitale sociale e solo in sèguito vengono distribuite ai soci le relative attività patrimoniali. 9 Contra: F. Platania, in La riforma del diritto societario, Società per azioni (artt c.c.), a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, 527 (per il quale a. la modifica normativa è solo apparente in quanto ancòra oggi la riduzione del capitale può ritenersi legittima solo quando la società sia effettivamente e concretamente sovracapitalizzata ). 10 In tutta sostanza l art bis c.c. non rappresenta un autonomo tipo di meccanismo riduzionale: esso integra le due ipotesi già previste dall art c.c., così contribuendo a delineare quella che a ragione ben può ritenersi la disciplina unitaria di uno stesso fenomeno. 11 Adottabile anche in relazione a particolari categorie azionarie (v. decreti Tribunale Torino 17 dicembre 1999 e Tribunale Milano 9 marzo 2000, entrambi in Giur. it., 2000, 1879). 12 Tutela di un interesse esterno all ente (e, dunque, indisponibile in quanto facente capo a soggetti terzi estranei alla società nullità della delibera assunta in violazione -). 13 Tutela di un interesse interno alla società (detto interesse, disponibile da parte del socio di minoranza, funge da limite al potere della maggioranza annullabilità della delibera assunta in violazione -). Detto valore potrà essere sacrificato dalla maggioranza solo in presenza di un effettivo e preciso interesse sociale tale da far ritenere dannoso (o, quantomeno, inutile) il mantenere immobilizzate risorse eccessive rispetto agli effettivi bisogni della società stessa. Per altri autori invece, dato il venir meno del requisito dell esubero, i soci di minoranza oggi non vantano più un interesse protetto alla conservazione del livello di capitale fissato contrattualmente (in tal senso cfr. F. Guerrera, in Società di capitali, Commentario a cura di G. Niccolini e A. Stagno d Alcontres, II, Napoli, 2004, 1196; R. Benassi, ult. op. supra cit., 1662 che considera l art cpv. c.c. dettato in attuazione del principio della corretta informazione dei soci al fine di consentire a costoro di esprimere una volontà pienamente consapevole in sede di deliberazione e dettato a garanzia dei principi di esecuzione del contratto sociale secondo correttezza e buona fede oggettiva da parte della maggioranza stessa o, a scelta, al fine di evitare un eccesso di potere o un abuso del diritto di voto in danno della minoranza). Quindi la ratio della norma non potrebbe più oggi ravvisarsi in quella che, prima della riforma, era invece indicata dall opinione prevalente o, comunque, più autorevole: evitare la sottocapitalizzazione a tutela di un interesse di portata generale (v. G. Portale, Capitale sociale e conferimenti nelle società per azioni, in Riv. soc., 1970, 69 ss.). 14 Cfr. G.F. Campobasso, a cura di M. Campobasso, Diritto commerciale Diritto delle società, II, Torino, 2006, La disciplina delle società quotate non deve (né potrebbe) essere sostanzialmente uguale a quella delle altre società, anche in considerazione della diversità di interessi sottesi alle rispettive forme organizzative (così A. Baldini, Società quotate e società diffuse, in Trattato di diritto civile del C.N.N., diretto da P. Perlingieri, V, 10, Napoli, 2005, 1), infatti la quotazione necessita di una particolare disciplina in quanto, in esito ad essa, le azioni abbandonano la sfera limitata dell interesse dei soci e dei creditori sociali per entrare in quella amplissima dell interesse generale riassumibile sotto il concetto (funzionalmente orientato) di sviluppo economico (v. Sotgia, op. cit., 115). Tuttavia dev'essere comunque rispettato, se del caso, il principio generale in forza del quale l operatore deve procedere armonizzando l interpretazione di normative diverse (v. Lazzaro, L interpretazione sistematica della legge, Torino, 1965, 109). 2

3 sancendo espressamente il rispetto della parità di trattamento tra soci (realizzata anche mediante il meccanismo dell OPA o dell OPS) 16 si limita a disciplinare mere modalità acquisitive delle azioni da parte della stessa società emittente (o di sua controllata), rinviando per il resto interamente alle disposizioni del codice civile (artt ss.). Tanto premesso, per quanto qui interessa, ci si interroga sui seguenti aspetti operativi: a) può la società procedere all acquisto delle azioni proprie avvalendosi di una deliberazione già adottata in precedenza e non sfruttata uno actu per l integrale sua potenzialità acquisitiva? b) dal momento della delibera a quello della sua esecuzione (ossia durante il trascorrere dei novanta giorni previsti dall art c.c. per come decorrenti dall iscrizione della decisione di riduzione nel Registro delle Imprese) è già possibile procedere all acquisto di azioni da parte della stessa società emittente? c) è altresì poi ammissibile programmare una riduzione di capitale secondo modalità scindibili? Quanto al primo interrogativo, relativo alla durata dell efficacia della delibera con cui si decide l operazione, la risposta non può che essere positiva: una volta che si è proceduto all acquisto di una sola parte di quanto deliberato si ritiene possibile procedere ad ulteriori compere, nei limiti del quantum stabilito dalla maggioranza, per addivenire all acquisizione integralmente considerata. Infatti se la relativa delibera concede capienza per procedere all acquisto di azioni a più riprese, ben potrà tale operazione essere frazionata in più tranches sempre in forza dello stesso atto decisionale assunto in precedenza (nonostante la delibera medesima non abbia espressamente previsto, ma nemmeno escluso, l adozione di tale modalità operativa). Fatto ovviamente salvo il caso in cui con la stessa deliberazione si sia specificamente sancito che l acquisto debba avvenire in una dimensione temporale caratterizzata da un unicità di contesto cronologico (togliendo quindi essa stessa, sul punto, ogni fattore di discrezionalità d azione alla determinazione dell organo amministrativo in relazione alle concrete modalità attuative 17 ), ferma comunque restando la possibilità di una successiva ratifica da parte dell assemblea in riferimento alle modalità operative per come adottate nel caso di specie dall organo amministrativo nel dar fondo all operazione de qua. D altronde se l organo amministrativo, nonostante l autorizzazione ricevuta dall assemblea, resta libero di scegliere se acquistare o meno le azioni emesse dalla medesima società (sulla base, per esempio, della valutazione delle attuali condizioni del mercato), sarà anche libero (in mancanza di un preciso schema acquisitivo imposto dall assemblea stessa) di scegliere le specifiche modalità (anche temporali) attraverso le quali procedere all acquisto 18. Quanto detto: anche in ragione della ravvisabile omogeneità tra la funzione concreta e l'astratta natura tipologica dei diversi atti, ciascuno all altro accomunato poiché tutti rientranti sotto la medesima operazione delegata, per come ricondotta ad unità sia dalla fonte decisionale sia dall oggetto 19 deliberato in prospettiva riduzionale. Per argomentare in modo difforme dovrebbe invece rinvenirsi una sorta di implicito (ma anche del tutto inverosimile) divieto, da parte della proprietà, di riduzione per il globale importo deliberato qualora non si proceda all attuazione della delibera attraverso un unico atto (tra l altro: in assoluta mancanza di un qualsivoglia indice di inequivoca concludenza in tal senso). Infine sotto l aspetto strettamente esegetico, ed a conferma di quanto sopra, si osserva altresì come è solo l art c.c. ad imporre all assemblea ordinaria (autorizzante) di fissare anche le modalità 16 Sul punto v. l art. 144 bis, cpv., lett. d) del Reg. Consob n /1999: detta normativa secondaria consente altresì alla società interessata all acquisto di azioni proprie di attribuire ai soci, in proporzione alle partecipazioni possedute dagli stessi, un opzione di vendita (il tutto a maggior duttilità del sistema in tal modo reso, in uno, più competitivo sul piano della comparazione internazionale). Si veda inoltre la disciplina del Reg. CE n. 2273/ Per il principio qui espresso, v. anche, mutatis mutandis, Trib. Verona 27 luglio 1989, in Le società, 1990, 499, con nota di M. Irrera. 18 In tal senso pare anche, tra le righe, M. Cremaschini, nella nota a Trib. Trieste 3 ottobre 1997, in Le società, 1998, Nel caso di specie non si versa, infatti, in un ipotesi di distinti ed autonomi oggetti da deliberare (caso quest ultimo in cui varrebbe invece la regola del divieto di una c.d. delibera implicita, v. Cass. n. 2672/1968). 3

4 operative connesse all acquisto delle azioni proprie, laddove di tale esigenza non viene fatta parola nel disposto di cui all art bis c.c. che qui interessa. Di tutti, il secondo punto si presenta come quello maggiormente spinoso. Prendendo in considerazione i due possibili angoli visuali adottabili, ossia quello sostanziale e quello procedurale, si ritiene che solo un corretto inquadramento del primo consentirà di poter proseguire l analisi in riferimento alla valutazione della praticabilità del secondo. Sotto l aspetto materiale il primo profilo da tenere in prudente considerazione è quello di accertare se l operazione possa, in qualche modo, correre il rischio di ricadere nell area del reato codificato dagli artt c.c. e 172 T.U.F.. I Giudici di legittimità ritengono che integri un motivo illecito (e dunque anche una causa di illiceità della delibera) l acquisto di azioni proprie compiuto al fine di equilibrare il corso del titolo che abbia subìto flessioni derivanti da errare iniziative speculative. Da ciò si evince dunque che, in presenza di una società sovracapitalizzata o, comunque, in bonis (ed in mancanza di pregresse iniziative da rimediare), l operazione di acquisto effettuata prima del decorso dei novanta giorni utili all opposizione creditoria è mossa da uno scopo pienamente lecito 20 consistente nel calmierare le fluttuazioni del mercato in riferimento alle stesse azioni dell'ente che pone in essere la transazione (i titoli azionari in tal modo non subiranno, medio tempore, uno sbilanciamento nel relativo rendimento): l illiceità sarebbe ravvisabile in un intento speculativo, non essendolo invece in una legittima opera di difesa dello stesso titolo sociale (dovendosi ovviamente ritenere assente anche ogni conflittualità con l interesse sociale: si stabilizzano medio termine le quotazioni e, al più, si neutralizzano eventuali altrui manovre speculative in termini di take over laddove, per argomentare diversamente, dovrebbe potersi sostenere che la società non possa compiere alcuna azione di controllo del valore del titolo sul mercato -). Tale specie di operazione, strettamente connessa al crescente sviluppo del mercato degli strumenti finanziari ed attuattiva dell interesse sociale, mette in luce la forte attenzione che la compagine sociale coinvolta dedica al profilo del valore finanziario del titolo (la società acquista proprie azioni non per trasferirle a terzi ma per ritirarle dalla circolazione), rimanendo invece in secondo piano il differente ed ulteriore aspetto partecipativo 21. Se poi, di fatto, l operazione rispetta anche i limiti posti dall art c.c.: essendo ben possibile una riduzione del capitale con annullamento di azioni proprie già legittimamente acquistate e detenute in portafoglio (caso in cui la società prima acquista le azioni ex 2357 c.c. e solo in un secondo momento annulla detti titoli per ridurre il capitale 22 ), ben sarà possibile addivenire (anche nel caso in oggetto) al considerato acquisto prima della scadenza del termine di opposizione. Nella difficile interazione tra disciplina speciale del T.U.F. e generale del codice civile è doveroso sottolineare, ai fini che qui importano, come la legge Draghi tuteli il risparmio (e, quindi, il corretto funzionamento del mercato) e gli azionisti di minoranza (c.d. risparmiatori, intesi quale figura sociologica più prossima a quella del consumatore contraente debole -). In tal ultima ottica però 20 Così, in dottrina, Dal Martello: nel caso di specie mancano i mezzi fraudolenti atti a cagionare nelle borse di commercio un aumento o una diminuzione del valore delle azioni della società in quanto tali mezzi non possono essere ravvisati nello stesso mero acquisto di azioni proprie. In realtà il motivo di riequilibrare il corso del titolo (o mantenere l equilibrio esistente) assunto dagli amministratori e fatto proprio dall assemblea non può dirsi illecito, anche in quanto ciò vale di per se stesso a realizzare in pieno anche l interesse dei creditori sociali. 21 Certamente l'annullamento di azioni proprie è operazione che, in sè, incide anche sotto l'aspetto del capitale sociale (inteso come posta di bilancio). 22 Per l opinione prevalente anche in tal caso operano le cautele di cui all art c.c. (cfr. R. Nobili e M. S. Spolidoro, La riduzione del capitale, in Trattato Colombo-Portale, 6*, Torino, 1993, 411; nonché S. Landolfi, Riduzione del capitale con azioni proprie, in Vita not., 1995, I, 1170): l operazione così strutturata comporterebbe sempre un pregiudizio poiché si verificherebbe sempre una perdita patrimoniale pari al prezzo ricavabile da una vendita delle azioni proprie (l operazione sarebbe dunque realmente neutra solo in caso di prezzo pari a zero). Contra: Trib. Verona 24 aprile 1986, in Le società, 1986, 1019 (con nota critica di V. Salafia) ed in Giur. comm., 1988, II, 927 (con nota critica di F. Corsi); App. Milano 25 marzo e 5 maggio 1986; App. Milano 21 settembre 1987, in Le società, 1988, 179 (con nota critica di V. Salafia) ed in Giur. comm., 1988, II, 927 (con nota critica di F. Corsi, Annullamento di azioni proprie, riduzione del capitale e contestuale aumento). Per tal'ultimo orientamento l operazione si ridurrebbe ad un mero atto di annullamento contabile (in quanto la società non subisce alcun esborso). 4

5 anche gli azionisti di minoranza risultano ottenere, almeno in potenza, un effetto vantaggioso. Si consideri infatti il seguente esempio: società con capitale di euro un milione suddiviso in un milione di azioni da nominali euro uno cadauna; produzione di utili per cinque milioni: cinque euro (a titolo di potenziale dividendo) per azione. Se il capitale viene ridotto di cinquecentomila euro: in presenza di un identica produzione di utili (per cinque milioni di euro), il dividendo sarà raddoppiato (dieci euro per azione). Se quanto fin qui sostenuto è corretto, si può ora passare ad analizzare l aspetto procedurale della vicenda. Il dato positivo recita che la delibera di riduzione ex art c.c. è eseguibile solo dopo il decorso di novanta giorni dalla sua stessa iscrizione nel Registro delle Imprese (in mancanza di opposizione da parte dei creditori sociali), differenziandosi tale aspetto di disciplina da quello delle altre deliberazioni modificative dello statuto che sono invece eseguibili (ex art. 2436, 5 com. c.c.) sùbito dopo la riferita iscrizione. Si evince quindi come la delibera in esame presenti un efficacia differita e condizionata: la sua esecuzione è subordinata alla mancanza di opposizione da parte dei creditori. Risulta qui evidente come, sul punto, la ratio dell'art c.c. sia quella di tendere ad assicurare ai creditori sociali un utilità di risultato, alla cui attuazione non è strumentale un unico ed esclusivo iter procedurale vincolato sotto il profilo strettamente formalistico. L unico vero vincolo che grava medio tempore a carico della società è quello di non sottrarre effettiva sostanza patrimoniale alla soddisfazione dell interesse che connota il ceto creditorio prima che i soggetti ad esso appartenenti possano opporsi all assunta operazione sociale. In una visione eminentemente plastica (poiché finalistica) della complessiva fattispecie procedimentale in esame e nel rispetto del precetto sancito a tutela dei creditori sociali sarà ben possibile all autonomia privata alterare, conformandolo strutturalmente, l ordine cronologico di composizione del procedimento in oggetto qualora ciò avvenga per il perseguimento di interessi leciti e meritevoli di tutela 23. L'iter procedimentale si snoda attraverso un primo atto preparatorio a rilevanza cognitizia: l'avviso di convocazione (indicante la ragione e le modalità della riduzione); il nucleo centrale è poi formato da una fattispecie a formazione progressiva 24 composta dai seguenti elementi: la delibera dell'assemblea straordinaria, l'iscrizione della stessa nel competente Registro delle Imprese (quale formalità a rilevanza almeno parzialmente costitutiva 25 ) ed il decorso dei novanta giorni in assenza di opposizione creditoria (condicio iuris). 23 D altronde, anche in riferimento alla lettera del 3 com. dell art c.c., "L equivoco sorge quando si crede di poter limitare il problema dell intelleggibilità del linguaggio alla connessione sintattica delle parole che lo compongono [ ] la sola analisi logica di un discorso non può esaurirne il significato nella sua totalità" (v. B. Grasso, Appunti sull interpretazione giuridica, Camerino, 1974, 16). 24 Come comprova parte della dottrina quando sostiene che l'inefficacia della delibera è assoluta, con l'unica eccezione (ed ecco l'effetto preliminare o interinale dell'assunta decisione iscritta - da qualificare in termini di obbligo di non alterare la frazione di fattispecie già concretatasi - che lascia spazio alla configurabilità del rilevato fenomeno) che la società non può valersi della sospensione dell'efficacia per porre in essere una successiva delibera incompatibile con la prima (qui certo non può richiamarsi il principio del non ire contra factum proprium tanto perchè la delibera è un atto di volontà e non un fatto in senso stretto, quanto perchè il succitato brocardo esprime un principio generale che non potrebbe essere ora declassato al rango di mera eccezione). Nel senso soprindicato v. Nobili e Spolidoro, op. cit., 235. Sempre la stessa dottrina (cit., 260) precisa come la delibera non ha efficacia (finale) immediata in quanto non è sottoposta ad un termine iniziale di novanta giorni ma alla condizione sospensiva che nessun creditore proponga opposizione (poi vittoriosa) entro il suddetto periodo di tempo. Potrebbe altresì ritenersi possibile che l'effetto acquisitivo sia una modalità integrativa dell'eseguibilità del deliberato e non della sua conseguente esecuzione (l'efficacia preliminare attiene al piano preparatorio dell'attività di approntamento anche detta dell'eseguibilità, laddove l'efficacia finale attiene a quello definitivamente attuativo dell'esecuzione: l'acquisto delle azioni proprie è un evento di per sé del tutto marginale - benchè necessitato in quanto antecedente logico e cronologico - rispetto alla principale vicenda programmata consistente nella riduzione reale di capitale ex art c.c. - così v. E. Sabatelli, Deroghe alla disciplina che regola l'acquisto di azioni proprie, in La seconda direttiva CEE in materia societaria, a cura di L. Buttaro e A. Patroni Griffi, Milano, 1984, 350 e ss. -). 25 Cfr. F. Guerrera, op. cit.,

6 L'acquisto, l'annullamento delle azioni proprie e la conseguente riduzione del capitale sono normalmente inquadrate nella successiva dimensione esecutiva (ossia al di fuori e dopo il perfezionamento della fattispecie complessa a formazione successiva). Ma in realtà solo l annullamento - e non anche l acquisto - è tecnicamente fase esecutiva in quanto solo annullando si riduce il capitale. Si ritiene che l'acquisto 26 sia stato prudenzialmente posto nell'alveo della fase esecutiva in quanto, con tale termine, il conditor iuris ha voluto in concreto considerare complessivamente la coeva realizzazione del doppio braccio del sinallagma (e cioè: il trasferimento della titolarità delle azioni contro il pagamento pro manibus del prezzo), laddove il materiale versamento della pecunia è certamente momento esecutivo (altrimenti si avrebbe l'incongruenza logica di una fattispecie che si perfeziona solo quando si completa la sua esecuzione 27 ). Anche se si aderisse a quella particolare opinione che, in sede di riduzione volontaria del capitale ex art c.c. e nell adozione di una terminologia che mutua impropriamente quella tipica del rapporto obbligatorio, distingue tra efficacia (giocoforza interinale) della delibera e sua eseguibilità 28 si ritiene ammissibile addivenire medio tempore ad un acquisto di azioni proprie a patto che operi un meccanismo che consenta di farlo risultare inequivocabilmente come posto "a servizio" della successiva riduzione se e come risulterà finalisticamente eseguibile 29 (certamente l acquisto non è un elemento della fase di formazione strutturale dell atto di delibera, ma nemmeno si deve sovrapporre e confondere l efficacia interinale prodotta dalla perfezionata delibera iscritta - e, dunque, la natura degli elementi che possono comporre la conseguente attività di approntamento in punto di eseguibilità - con la sua stessa esecuzione 30 ; con il mero effetto acquisitivo verificatosi ante tempus non si va ad anteporre all interesse creditorio l interesse imprenditoriale della maggioranza ad eseguire immediatamente la modifica deliberata, né viene minimamente inciso l interesse generale alla legalità dell azione sociale: quest ultimo tipo di interesse non è realizzabile solo ritenendo insussistente la invece presente efficacia interinale della deliberazione; al più l efficacia preliminare della delibera è inattuale - poiché ancòra da prodursi - fino al momento della sua stessa iscrizione e non anche nei successivi novanta giorni). Il semplice acquisto di propri titoli azionari in attesa della scadenza del termine per l opposizione dei creditori sociali qualificati 31 è effetto meramente preparatorio che vale ad approntare la successiva ed eventuale riduzione (attuata mediante annullamento dei propri titoli). Deve quindi risultare chiaro come, per il caso d intervenuta (vittoriosa) opposizione dei creditori, il verificatosi acquisto delle azioni proprie viene a caducarsi con efficacia ex tunc (potendosi pure, 26 Nonostante, a rigore, il termine indichi letteralmente solo la modificazione nella titolarità del titolo azionario poiché riferito ad una sola parte negoziale (e cioè: alla società). 27 In tema di fattispecie a formazione progressiva e loro vicende, si vedano le limpide pagine di U. La Porta, Il trasferimento delle aspettative - contributo allo studio delle situazioni soggettive attive, Napoli, Orientamenti del comitato triveneto dei notai in materia di atti societari (aggiornamento a settembre 2005, n. 13), in realtà riprendendo una ricostruzione proposta da G. Scognamiglio, Brevi note sulle deliberazioni in attesa di omologazione, in AA.VV., Impresa e tecniche di documentazione giuridica, Milano, 1990, IV, 233 (contra: G. Zanarone, L invalidità delle deliberazioni assembleari, in Trattato delle società per azioni diretto da G. E. Colombo e G.B. Portale, 3**, Torino, 1993, 340). In base a tale ricostruzione l'efficacia della delibera (seguendo la regola generale di cui all'art. 2436, 5 com. c.c.) si produce sùbito dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese (e quindi lo statuto, anche ai fini della trasparenza, dovrà indicare il capitale nel suo minor importo), mentre il prezzo potrà essere materialmente versato dall'ente ai soci solo dopo lo sterile decorso dei novanta giorni (e, dunque, in mancanza di alcuna opposizione). Contra: Nobili e Spolidoro, op. cit., Contra F. Carbonetti per il quale l'acquisto di azioni proprie può essere attuato solo dopo l'iscrizione della delibera e dopo il decorso del termine di opposizione (v. Commento all'art. 9, in Commento al D.P.R. 10 febbraio 1986 n. 30, in Nuove leggi civili commentate, 1988, 87 ss.). 30 Non può sussistere alcuna (logica e necessitata) coincidenza tra efficacia preliminare dell atto e sua esecuzione (e ciò è tanto più vero quanto più si ponga mente al fatto che la fase preparatoria che conduce all integrazione dell eseguibilità di un atto è necessitato passaggio mediano che presuppone raggiunta una previa efficacia interinale). 31 Ossia: le cui ragioni di credito sono sorte anteriormente al deposito della delibera di riduzione nel Registro delle Imprese. 6

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa

Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Piaggio & C. S.p.A. Relazione Illustrativa Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell art.

Dettagli

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria

4 Punto. Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00. Parte ordinaria Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti Unica convocazione: 11 giugno 2014 ore 11,00 Parte ordinaria 4 Punto Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato

Dettagli

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 19/20 APRILE 2013 AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 1/7 Egregi Consoci, Si ricorda che l art. 23 dello Statuto

Dettagli

CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A.

CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA

Dettagli

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A.

Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. Assemblea degli Azionisti di Cembre S.p.A. (28 aprile 2009, I conv. 30 aprile 2009, II conv.) Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 73 e 93 del Regolamento Consob 11971/99 e successive

Dettagli

Copertura delle perdite

Copertura delle perdite Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 107 09.04.2014 Copertura delle perdite Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie Le assemblee delle società di capitali che, nelle

Dettagli

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2008 la Società non possedeva azioni proprie, né le possiede alla data odierna.

Si precisa che alla data del 31 dicembre 2008 la Società non possedeva azioni proprie, né le possiede alla data odierna. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DADA S.P.A. ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI SUL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO : AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO ED ALLA DISPOSIZIONE

Dettagli

1. Motivazioni della richiesta

1. Motivazioni della richiesta Signori Azionisti, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare in merito alla proposta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea del 13 maggio 2013 Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi dell

Dettagli

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti

Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Proposte per l Assemblea ordinaria degli Azionisti Assemblea ordinaria di Fiera Milano SpA convocata in Rho (MI), presso l Auditorium del Centro Servizi del nuovo Quartiere Fieristico, Strada Statale del

Dettagli

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su

(iii) per adempiere alle obbligazioni di consegna delle azioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su MONCLER S.p.A. Sede sociale in Milano, Via Stendhal, n. 47 - capitale sociale euro 50.000.000,00 i.v. Registro delle Imprese di Milano, codice fiscale e partita IVA 04642290961 - REA n 1763158 Relazione

Dettagli

Assemblea degli Azionisti 23 ottobre 2015(prima convocazione) ore 9.00 26 ottobre 2015 (seconda convocazione) ore 9.00

Assemblea degli Azionisti 23 ottobre 2015(prima convocazione) ore 9.00 26 ottobre 2015 (seconda convocazione) ore 9.00 Assemblea degli Azionisti 23 ottobre 2015(prima convocazione) ore 9.00 26 ottobre 2015 (seconda convocazione) ore 9.00 Relazioni degli Amministratori sui punti all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA RELATIVA ALL AUTORIZZAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER COD. CIV., POSTA ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Dettagli

www.capelive.it 25 giugno 2013 (Prima convocazione) 26 giugno 2013 (Seconda convocazione) (redatta ai sensi dell articolo 125-ter TUF)

www.capelive.it 25 giugno 2013 (Prima convocazione) 26 giugno 2013 (Seconda convocazione) (redatta ai sensi dell articolo 125-ter TUF) CAPE LISTED INVESTMENT VEHICLE IN EQUITY S.P.A. www.capelive.it RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE AL QUARTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELLA ASSEMBLEA

Dettagli

1. Motivazioni della richiesta

1. Motivazioni della richiesta Relazione illustrativa degli amministratori relativa alla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti Signori Azionisti, il Consiglio

Dettagli

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti. Signori Azionisti, l ultima autorizzazione all acquisto di azioni proprie, deliberata

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione al compimento di operazioni su azioni proprie 3. Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative

Dettagli

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria

Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Punto 3 all Ordine del Giorno dell Assemblea Ordinaria Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti. 863 Relazione del Consiglio di Gestione sul punto

Dettagli

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo

In caso di adesioni all OPSC per quantitativi di azioni superiori alle azioni oggetto dell Offerta, si farà luogo al riparto secondo il metodo Proposta di autorizzazione all acquisto di azioni ordinarie proprie, ai sensi dell art. 2357 del codice civile, dell art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, con la modalità di

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * *

Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare in merito al seguente ordine del giorno: * * * * * Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions s.p.a. del giorno 22 aprile 2010 (prima convocazione o del giorno 23 aprile 2010 (seconda convocazione) Signori Azionisti,

Dettagli

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie

Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013. Acquisto e disposizione di azioni proprie Camfin S.p.A. Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2013 Acquisto e disposizione di azioni proprie Relazione illustrativa degli Amministratori e proposte di deliberazione CAMFIN Società per Azioni Sede

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2014, in unica convocazione, in merito al punto 6) dell ordine del giorno, concernente la proposta

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 73 E 93 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 11971 (COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO) SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE

Dettagli

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti,

concernente la proposta di autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni Signori Azionisti, Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea in sede ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2013 in merito al punto n. 4) dell ordine del giorno, concernente la proposta di autorizzazione

Dettagli

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI

DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI DATALOGIC S.P.A. RELAZIONE ALL ASSEMBELA DEGLI AZIONISTI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI Consiglio di Amministrazione 1 aprile 2016 Signori Azionisti, l Assemblea

Dettagli

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie

1. Motivazioni per le quali è richiesta l autorizzazione per l acquisto e la disposizione di azioni proprie Assemblea ordinaria 8 maggio 2012 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione Punto 8 all ordine del giorno Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie; delibere inerenti

Dettagli

ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 UNICA CONVOCAZIONE

ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 UNICA CONVOCAZIONE Pubblicata il 3 Aprile 2013 ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 10 MAGGIO 2013 UNICA CONVOCAZIONE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL ORDINE DEL GIORNO ENI S.P.A. ASSEMBLEA ORDINARIA

Dettagli

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Pirelli & C. S.p.A. Relazioni all Assemblea Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. (Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2015) Signori Azionisti,

Dettagli

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della TerniEnergia S.p.A. sulla proposta di autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie redatta ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie; Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,

Dettagli

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153. www.prelios.com

Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153. www.prelios.com PRELIOS S.P.A. Sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 25 Registro delle Imprese di Milano n. 02473170153 www.prelios.com Relazione illustrativa degli Amministratori ai sensi dell art. 125-ter

Dettagli

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2013 Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in merito alla proposta di acquisto e alienazione di azioni proprie sottoposta all Assemblea straordinaria convocata il giorno 29 aprile 2013 e,

Dettagli

Aedes S.p.A. Bastioni di Porta Nuova 21 20121 Milano Tel. +39 02 62431 Fax +39 02 29002719

Aedes S.p.A. Bastioni di Porta Nuova 21 20121 Milano Tel. +39 02 62431 Fax +39 02 29002719 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Aedes S.p.A. sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile,

Dettagli

Relazione illustrativa

Relazione illustrativa Relazione illustrativa Relazione illustrativa degli Amministratori sulla proposta di autorizzazione all Acquisto ed alla Disposizione di Azioni proprie da sottoporre all Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Redatta ai sensi dell art. 73 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive

Dettagli

PROPOSTA DI RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA CESSIONE DI AZIONI PROPRIE

PROPOSTA DI RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA CESSIONE DI AZIONI PROPRIE PROPOSTA DI RINNOVO DELL AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA CESSIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI STEFANEL S.P.A. AI SENSI DELL ART.73 DEL

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA SULLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE CON FINALITA DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA DEL TITOLO

Dettagli

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale

Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Procedure AIM ITALIA per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse. Le seguenti

Dettagli

Le azioni proprie. Sono titoli rappresentativi del capitale della società acquistate e detenute dalla stessa.

Le azioni proprie. Sono titoli rappresentativi del capitale della società acquistate e detenute dalla stessa. Le azioni proprie 1 Le azioni proprie Sono titoli rappresentativi del capitale della società acquistate e detenute dalla stessa. 2 L acquisto di azioni proprie Le principali motivazioni alla base dell

Dettagli

E U R O T E C H S. P. A.

E U R O T E C H S. P. A. E U R O T E C H S. P. A. SED E IN AMARO (UD) VIA F RAT ELLI SOLARI, 3/A CODICE FISCALE 01791330309 ISCRITTA AL REGIST RO IMPRESE DI UDIN E AL N. 01791330309 CAPITALE SO CIALE IN EURO 8.878.946,00 I.V.

Dettagli

Credito Emiliano SpA

Credito Emiliano SpA Credito Emiliano SpA RELAZIONE ILLUSTRATIVA del Consiglio di Amministrazione di Credito Emiliano per l Assemblea convocata per deliberare sulla proposta di autorizzazione all acquisto di azioni proprie

Dettagli

Assegnazione Destinatari del Piano Società Controllate Gruppo Piaggio

Assegnazione Destinatari del Piano Società Controllate Gruppo Piaggio Piano di assegnazione di diritti di opzione su azioni proprie riservato al top management del Gruppo Piaggio e autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca delle deliberazioni

Dettagli

L acquisto di azioni proprie

L acquisto di azioni proprie L acquisto di azioni proprie 1 Le azioni proprie Sono titoli rappresentativi del capitale della società acquistate e detenute dalla stessa. 2 L acquisto di azioni proprie Le principali motivazioni alla

Dettagli

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. DEL 23,24 E 27 APRILE 2007 PARTE ORDINARIA PUNTO N. 2 ALL ORDINE DEL GIORNO Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società

Dettagli

Assemblea degli Azionisti. 28 aprile 2015 (prima convocazione) 30 aprile 2015 (seconda convocazione)

Assemblea degli Azionisti. 28 aprile 2015 (prima convocazione) 30 aprile 2015 (seconda convocazione) Esprinet S.p.A. Sede sociale in Vimercate (MB), Via Energy Park n. 20 Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v. Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159 Codice Fiscale n. 05091320159

Dettagli

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO

RISOLUZIONE N.15/E QUESITO RISOLUZIONE N.15/E Direzione Centrale Normativa Roma, 18 febbraio 2011 OGGETTO: Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi in Italia. Obblighi di monitoraggio

Dettagli

SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it)

SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) SAVE S.p.A. (www.veniceairport.it) RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SAVE S.P.A. ( SAVE ) AI SENSI DELL ART. 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 11971/99 E SUCCESSIVE MODIFICHE ASSEMBLEA ORDINARIA

Dettagli

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003...

INDICE. Premessa...2. 1. Rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1 gennaio 2003... Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 27/E Roma, 9 maggio 2003 Oggetto: Rideterminazione dei valori dei terreni e delle partecipazioni. Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE Redatta ai sensi dell'art. 73 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 58

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions S.p.A. del giorno 22 aprile 2015 (convocazione unica)

Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions S.p.A. del giorno 22 aprile 2015 (convocazione unica) Relazione del Consiglio di Amministrazione all assemblea ordinaria di TXT e-solutions S.p.A. del giorno 22 aprile 2015 (convocazione unica) Signori Azionisti, siete stati convocati in assemblea per deliberare

Dettagli

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI MODIFICHE AL REGOLAMENTO N. 11768/98 IN MATERIA DI MERCATI DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE 27 luglio 2006 Le osservazioni al presente documento di consultazione dovranno pervenire entro il 7 agosto 2006 al

Dettagli

Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 16 luglio 2012 in convocazione unica

Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 16 luglio 2012 in convocazione unica Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 16 luglio 2012 in convocazione unica Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all ordine del giorno 1 - Annullamento delle azioni proprie in portafoglio,

Dettagli

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea Ordinaria di Banca

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea Ordinaria di Banca Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea Ordinaria di Banca IMI del 24 aprile ore 10,30 in prima convocazione e 27 aprile ore 9,00 in seconda convocazione - Punto [4] all Ordine del Giorno

Dettagli

1. PREMESSA... 3 2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3

1. PREMESSA... 3 2. MOTIVAZIONI PER LE QUALI È RICHIESTA L AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE... 3 Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 all ordine del giorno (Proposta di Autorizzazione all acquisto e alla disposizione di azioni proprie) ai sensi dell'art. 73 del Regolamento

Dettagli

RELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE. DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EMAK S.p.A. IN ORDINE AI DIVERSI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO

RELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE. DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EMAK S.p.A. IN ORDINE AI DIVERSI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO RELAZIONI ILLUSTRATIVE E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI EMAK S.p.A. IN ORDINE AI DIVERSI PUNTI ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 24 APRILE 2014 Emak S.p.A.

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2014:

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2014: RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 29 APRILE 2014: 2. Autorizzazione all'acquisto e all alienazione di azioni proprie ex artt. 2357 e seguenti del codice

Dettagli

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti.

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN PRIMA CONVOCAZIONE PER IL 23 APRILE 2013

Dettagli

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di. autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di. autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di autorizzazione all acquisto ed all alienazione di azioni proprie Signori Azionisti, sottoponiamo al Vostro esame ed alla

Dettagli

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale

AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale. Procedure per le Operazioni sul capitale AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale Procedure per le Operazioni sul capitale 6 ottobre 2014 3 marzo 2014 Procedure per le Operazioni sul capitale Le seguenti procedure sono costituite dal Principio

Dettagli

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti

Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Relazione del Consiglio di Amministrazione all Assemblea degli Azionisti Autorizzazione all acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio delle Politiche

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DI GEMINA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DI GEMINA GEMINA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL SESTO PUNTO ALL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA DI GEMINA S.p.A. Autorizzazione all acquisto e all alienazione di azioni proprie ai sensi

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

Fondazione Luca Pacioli

Fondazione Luca Pacioli Fondazione Luca Pacioli DI CAPITALI TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE ALL INTERNO DELLO STESSO COMUNE Documento n. 30 del 18 novembre 2005 La variazione dell indirizzo della sede della società non comporta

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE Via Borgazzi n. 27 20052 MONZA (MI) RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALL ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE SOL S.p.A. Sede in Monza (MI)

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

30 APRILE 2010 (Prima convocazione)

30 APRILE 2010 (Prima convocazione) CARRARO S.p.A. Sede legale in Campodarsego (PD) Via Olmo n. 37 Capitale Sociale Euro 23.914.696 i.v. Codice fiscale, Partita IVA e iscrizione Registro Imprese di Padova n. 00202040283 REA di Padova 84033

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI AUTORIZZAZIONE Assemblea degli Azionisti 23 aprile 2014 Copyright Datalogic S.p.A. - Tutti i diritti sono riservati RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL

Dettagli

Corporate. Governance

Corporate. Governance Corporate Governance Relazione di Corporate Governance 2 Relazione illustrativa del consiglio di amministrazione redatta ai sensi dell art. 2441, Commi 5 e 6 delcodice civile Signori Azionisti, siete stati

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 20 febbraio 2004 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 febbraio 2004 Oggetto:valutazione delle azioni e titoli similari non negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri Omogeneizzazione

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e

Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni inerenti e conseguenti. Con l approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014, giungerà a scadenza l autorizzazione

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELATIVA ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE redatta ai sensi dell'art. 73 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 58

Dettagli

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 24 aprile 2015 - ore 10,30. 2^ convocazione - 27 aprile 2015 - ore 10,30

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI. 1^ convocazione 24 aprile 2015 - ore 10,30. 2^ convocazione - 27 aprile 2015 - ore 10,30 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 1^ convocazione 24 aprile 2015 - ore 10,30 2^ convocazione - 27 aprile 2015 - ore 10,30 CENTRO CONGRESSI PALAZZO DELLE STELLINE CORSO MAGENTA 61 - MILANO * * * Relazione

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA

RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA RAPPORTO DI LAVORO E TRASFERIMENTO DI AZIENDA 16 maggio 2014 Avv. Marcello Giustiniani www.beplex.com Il trasferimento d azienda e di ramo d azienda A) La nozione di trasferimento d azienda (art. 2112,

Dettagli

Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti

Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti Le operazioni sul capitale nelle società di capitali. Gli aumenti 1 Le operazioni sul capitale Il capitale può subire, nel corso della gestione aziendale, variazioni di due tipi: Aumenti di capitale Riduzioni

Dettagli

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO

Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 QUESITO RISOLUZIONE N. 105/E Roma, Alla Direzione regionale Roma, 21 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n.212. Art. 19 bis 1,

Dettagli

Assemblea degli Azionisti. Relazioni e proposte all ordine del giorno

Assemblea degli Azionisti. Relazioni e proposte all ordine del giorno Assemblea degli Azionisti Relazioni e proposte all ordine del giorno 17 aprile 2009 CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria in Castelvetro di Modena,

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI Signori Azionisti, Vi abbiamo convocato

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

PREDISPOSTA AI SENSI AI SENSI DELL ART.125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58/98 E DELL ART.73 DEL REGOLAMENTO

PREDISPOSTA AI SENSI AI SENSI DELL ART.125-TER DEL DECRETO LEGISLATIVO N.58/98 E DELL ART.73 DEL REGOLAMENTO RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI ACQUISTO E ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE SOTTOPOSTA ALL ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IL GIORNO 29 APRILE 2016 E, IN SECONDA

Dettagli

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali INTERPELLO N. 65/2009 Roma, 31 luglio 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali DIREZIONE GENERALE PER L ATTIVITÀ ISPETTIVA Al Consiglio Nazionale dell Ordine dei Consulenti del

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in merito alla PROPOSTA DI ACQUISTO E MODALITÀ DI DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE,

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in merito alla PROPOSTA DI ACQUISTO E MODALITÀ DI DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE in merito alla PROPOSTA DI ACQUISTO E MODALITÀ DI DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, da sottoporre all approvazione dell Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Dettagli

L EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI

L EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI L EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI di Emanuele Rossi e Andrea Sergiacomo 1. Premessa Sia le S.P.A. che le S.A.P.A. ed in particolari casi anche le cooperative 1, hanno la facoltà di emettere prestiti

Dettagli

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno:

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto punto all ordine del giorno: Richiesta di autorizzazione all acquisto ed alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell autorizzazione

Dettagli

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 2) DELL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 2) DELL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO 2) DELL ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA ORDINARIA Signori Azionisti, siete convocati in Assemblea per deliberare, tra l altro,

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Bilancio - Corso Avanzato

Bilancio - Corso Avanzato Università di Roma Tre - M. TUTINO 101 Università di Roma Tre - M. TUTINO 102 Università di Roma Tre - M. TUTINO 103 Università di Roma Tre - M. TUTINO 104 Università di Roma Tre - M. TUTINO 105 Università

Dettagli

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio.

- Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità per i magistrati di chiedere anticipazioni sul trattamento di fine servizio. E stato chiesto se, ed eventualmente con quali

Dettagli

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO Studio n. 59-2006/I Acquisto di quote o azioni proprie da parte di un confidi operante in forma di società cooperativa Approvato dal Gruppo di Studio Consorzi Fidi il

Dettagli

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO

OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO Roma, 30 gennaio 2008 OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB AVVIO DEL LIVELLO 3 SUL NUOVO REGOLAMENTO INTERMEDIARI CONFRONTO CON IL MERCATO L ANIA ha esaminato i contenuti della documentazione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003

RISOLUZIONE N. 99/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 8 maggio 2003 RISOLUZIONE N. 99/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 8 maggio 2003 Oggetto: Imposta sostitutiva sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

Dettagli

Relazione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti

Relazione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti Relazione sulla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie e deliberazioni conseguenti (redatta ai sensi dell art. 73 del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche ed integrazioni)

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

Assemblea Ordinaria degli Azionisti. del 17 aprile 2014

Assemblea Ordinaria degli Azionisti. del 17 aprile 2014 Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 17 aprile 2014 Autorizzazione ad acquistare e a disporre di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e 2357 - ter Codice Civile Relazione illustrativa ai sensi

Dettagli

LOTTOMATICA S.p.A. Viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma. Capitale sociale Euro 151.991.896,00 i.v.

LOTTOMATICA S.p.A. Viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma. Capitale sociale Euro 151.991.896,00 i.v. LOTTOMATICA S.p.A. Viale del Campo Boario, 56/d - 00154 Roma Capitale sociale Euro 151.991.896,00 i.v. Partita IVA, codice fiscale ed iscrizione presso il registro delle imprese di Roma n. 08028081001

Dettagli