proposta di legge n. 40
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1 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 40 a iniziativa dei Consiglieri Castelli, Ciccioli, D Anna, Pistarelli, Romagnoli presentata in data 3 agosto 2005 NORME PER IL CONTRASTO E LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI MOBBING E DI STRESS PSICO-SOCIALE NEI LUOGHI DI LAVORO (52)
2 REGIONE MARCHE 2 CONSIGLIO REGIONALE Signori Consiglieri, la parola mobbing deriva dal verbo inglese To mob (assalire con violenza) preso in prestito dall etologia, dove venne introdotto dal Konrad Lorenz, che lo utilizza per indicare il comportamento aggressivo di alcune specie di uccelli nei confronti dei loro contendenti che tentano di assalirne il nido. La prima persona che cominciò a studiare il mobbing come violenza psicologica nel luogo di lavoro ed in quanto tale responsabile di patologie per chi lo subisce, è stata lo psicologo tedesco Heinz Leymann che nel 1986 illustrò in un libro le conseguenze, soprattutto sulla sfera neuropsichica, di chi è esposto ad un comportamento ostile protratto nel tempo, da parte di superiori o dei colleghi di lavoro. Non esiste una definizione univoca di mobbing dal momento che, trattandosi di un fenomeno dalle molteplici sfaccettature, le definizioni in uso risentono dei particolari punti di vista di chi le esprime. In questa sede ci si richiama alla definizione lasciataci da Leymann il quale sostiene che il terrore psicologico o mobbing lavorativo consiste in una comunicazione ostile e non etica diretta in maniera sistematica da parte di uno o più individui generalmente contro un singolo che, a causa del mobbing, è spinto in una posizione in cui è privo di appoggio e di difesa e lì costretto per mezzo di continue attività mobbizzanti. Queste azioni si verificano con una frequenza piuttosto alta (almeno una volta la settimana) e su un lungo periodo di tempo (durata di almeno sei mesi). Dalla definizione del fondatore della disciplina emerge con chiarezza che si può correttamente parlare di mobbing quando lo scenario è il luogo di lavoro ed esiste il requisito temporale: le violenze psicologiche devono essere regolari, sistematiche e durare nel tempo. A fronte di un dato europeo che pone l Italia agli ultimi posti rispetto alla diffusione del fenomeno (da un indagine della European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions - Dublino 1998, ci viene attribuito solo un 4,2% che è ben poca cosa nei confronti, per esempio, al 16,3% della Gran Bretagna o al 10,2% della Svezia), possiamo solo contrapporre, stando alle stime fornite dai maggiori esperti nazionali, percentuali oscillanti tra il 4 ed il 6 per cento della forza lavoro (indicazioni rispettivamente di Renato Giglioli ed Harald Ege), cioè tra un milione ed un milione e mezzo di persone mobbizzate anche se tale numero andrebbe verosimilmente arrotondato a tre milioni considerando tutta l area del lavoro sommerso o precario. Stime recenti affermano che un lavoratore andato anticipatamente in pensione a 40 anni in conseguenza delle violenze psicologiche subite sul lavoro determina un aggravio di costi per la collettività di oltre un miliardo in più rispetto ad un lavoratore che va in pensione all età prevista. Secondo una valutazione dell Ufficio internazionale del lavoro (OIL) il costo totale annuo delle violenze psicologiche in un azienda di 1000 dipendenti si aggira intorno ai 300 milioni di lire. Proprio i costi aziendali che derivavano dal mobbing, furono alla base del primo accordo aziendale in materia sottoscritto nel 1996 tra la casa automobilistica Volkswagen e le organizzazioni sindacali. Nel 1994 la Staffordshire University Business School pubblicò una ricerca nella quale si sosteneva che in alcuni paesi la popolazione a rischio avrebbe potuto toccare il 53% della forza lavoro. Gran Bretagna: circa tre milioni di inglesi sono stati vittime di bullying nel periodo Uno studio della Health & Safety Executive britannica, svolto nel 1998, rileva come il cattivo rapporto tra lavoratore ed ambiente fa perdere al Regno Unito 80 milioni di giornate lavorative e 2 miliardi di sterline ogni anno. La ricercatrice Andrea Adams ha calcolato che una buona parte degli 1,3 miliardi di sterline persi annualmente nel Regno Unito per assenteismo e turnover siano da addebitare al mobbing. Con la presente legge regionale ci si propone il duplice obiettivo di contrastare e di prevenire i fenomeni riguardanti lo stress psico-sociale ed il mobbing nei luoghi di lavoro nell ambito delle Marche. L articolo 1 obiettiva le finalità della legge; l articolo 2 l istituzione di un centro di riferimento regionale presso l ASUR ed un centro di ascolto per ogni zona territoriale della Regione; l articolo 3 disciplina le funzioni e l organizzazione del centro di riferimento regionale; l articolo 4 concerne l individuazione di appositi centri di ascolto decentrati localizzati in ciascuna zona territoriale sanitaria; l articolo 5 istituisce presso l Assessorato al lavoro un organismo regionale tecnico consultivo con il compito, tra le altre cose, di acquisire dati sul fenomeno mobbing e sullo stress psico-sociale in ambito regionale nonché di armonizzare le iniziative previste dalla Regione con quelle indicate dalla normativa nazionale e comunitaria; l articolo 6 stabilisce la dotazione finanziaria della presente legge mentre l articolo 7 attiene all entrata in vigore della legge.
3 REGIONE MARCHE 3 CONSIGLIO REGIONALE Art. 1 (Finalità) 1. La Regione, nel rispetto dell articolo 32 della Costituzione ed in armonia con i principi dello Statuto, con la presente legge si propone di contrastare e prevenire i fenomeni riguardanti lo stress psico-sociale ed il mobbing nei luoghi di lavoro. Art. 2 (Centro di riferimento regionale) 1. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi enunciati dall articolo 1, la Regione istituisce un Centro di riferimento regionale presso l ASUR ed un Centro di ascolto per ogni zona territoriale della regione. Art. 3 (Funzioni ed organizzazione del Centro di riferimento regionale) 1. Il Centro di riferimento regionale, con sede presso l ASUR, è localizzato nell ufficio di prevenzione e protezione per la sicurezza interna ed assume i seguenti compiti: a) monitoraggio ed analisi del fenomeno mobbing e dello stress psico-sociale; b) consulenza e supporto nei confronti degli organi regionali, enti pubblici, privati ed associazioni che adottino progetti o iniziative per tali problematiche; c) valutazione delle situazioni del disagio lavorativo con inquadramento clinico e psicologico; d) assistenza medico-legale e specialistica ai lavoratori in situazioni lavorative riconducibili a mobbing; e) sviluppo di una sensibilizzazione al fenomeno del mobbing e dello stress psico-sociale nelle aziende coinvolte, attraverso segnalazioni alle figure incaricate per la prevenzione, al fine di arrestare il fenomeno; f) promozione di convegni ed incontri formativi per sensibilizzare le aziende ed i luoghi di lavoro, al fine di prevenire il fenomeno; g) coordinamento e supporto alle attività dei centri di ascolto localizzati nelle zone territoriali della regione. 2. Al Centro di riferimento è assegnato personale dipendente della ASUR, attualmente già in dotazione, che opera in forma non esclusiva, come segue: a) n. 1 medico specialista in medicina del lavoro, in qualità di responsabile; b) n. 1 medico specialista in psichiatria; c) n. 1 medico specialista in medicina legale;
4 REGIONE MARCHE 4 CONSIGLIO REGIONALE d) n. 1 medico specialista in igiene e sanità pubblica; e) n. 1 psicologo; f) n. 1 avvocato. 3. Il Centro di riferimento può assumere, mediante contratti di collaborazione o convenzionale, ogni altro tipo di personale, nell ambito delle necessità relative ai compiti specifici e della dotazione finanziaria assegnata. Art. 4 (Centri di ascolto decentrati) 1. I Centri di ascolto sono istituiti presso le zone territoriali della regione ed hanno i seguenti compiti: a) effettuazione di colloqui clinici con i lavoratori ed inquadramento dei casi esaminati; b) distribuzione, in raccordo con il Centro regionale di questionari valutativi; c) invio dei lavoratori interessati al Centro regionale, qualora si richieda un ulteriore valutazione del caso e per programmare eventuali interventi; d) assistenza periodica ai lavoratori interessati ed alle loro famiglie; e) istituzione e coordinamento di gruppi di autoaiuto e di quant altro utile per l assistenza psicologica ai lavoratori interessati. 2. I Centri di ascolto, localizzati presso una sede distrettuale o in altre sedi a seconda delle esigenze locali, hanno la seguente dotazione organica: a) uno psicologo; b) un altra figura professionale tra quella di medico, sociologo, assistente sociale, a seconda delle esigenze locali. 3. La dotazione organica, di cui al comma 2, è costituita attraverso l utilizzo per i periodi di tempo necessari, di personale delle zone territoriali, in servizio presso altre unità operative o servizi aziendali, o mediante ricorso a contratti di collaborazione o in convenzione. Art. 5 (Organismo regionale tecnico-consultivo) 1. La Regione, allo scopo di organizzare in maniera coordinata le attività di prevenzione e contrasto del fenomeno del mobbing, istituisce un organismo regionale tecnico-consultivo, con sede presso l Assessorato al lavoro, così composto: a) n. 1 dirigente della Direzione politiche del lavoro, della formazione e istruzione; b) n. 1 dirigente della Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale; c) n. 1 dirigente della Direzione sanità;
5 REGIONE MARCHE 5 CONSIGLIO REGIONALE d) il Presidente della Commissione pari opportunità Regione Marche; e) n. 2 rappresentanti dei sindacati maggiormente rappresentativi; f) n. 2 rappresentanti delle confederazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative; g) n. 1 responsabile del Centro di riferimento regionale di cui all articolo L organismo di cui al comma 1 persegue i seguenti scopi: a) acquisire dati sul fenomeno mobbing e sullo stress psico-sociale in ambito regionale; b) armonizzare le iniziative previste dalla Regione con quelle indicate dalla normativa nazionale e comunitaria, suggerendo eventuali altre azioni legislative; c) valutare l attività dei presidi territoriali istituiti, favorendo la loro integrazione operativa; d) suggerire ulteriori iniziative territoriali, sociali e legislative in merito al fenomeno mobbing; e) favorire un diffuso intervento informativo e formativo a tutti i soggetti interessati; f) incentivare interventi tesi a favorire innovazioni negli ambienti di lavoro atti a prevenire l insorgenza di stress psico-sociale e mobbing (responsabilità sociale delle imprese, lavoro etico, ecc.). Art. 6 (Norma finanziaria) 1. Per l attuazione delle finalità previste dalla presente legge per l anno 2005, ivi comprese le eventuali spese di funzionamento dell organismo regionale di cui all articolo 5, gli oneri sono complessivamente valutati in euro ,00 e ripartiti come di seguito indicati: a) euro ,00 alla ASUR per l attività svolta presso il Centro di riferimento regionale; b) euro ,00 da ripartirsi rispettivamente nell ammontare di euro 8.000,00 fra le altre zone territoriali della regione per l attività svolta dai Centri di ascolto localizzati nelle sedi delle stesse. 2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante impiego di quota parte dello stanziamento iscritto nell ambito della UPB sul capitolo Per gli esercizi successivi la spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie. Art. 7 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
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