MODALITÀ DI COSTITUZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER L AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO

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1 AREA ATTIVITA PRODUTTIVE E SVILUPPO DEL TERRITORIO FUNZIONE MOTORIZZAZIONE CIVILE MODALITÀ DI COSTITUZIONE, NOMINA E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PROVINCIALE PER L AUTOTRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 59 dd

2 Indice Art. 1 Fonti normative e finalità Art. 2 Costituzione Commissione Art. 3 Composizione e durata Art. 4 Nomina della Commissione Art. 5 Convocazione, sedute e deliberazioni Art. 6 Decadenza, dimissioni, impedimento permanente dei componenti Art. 7 Compenso Art. 8 Applicazione

3 Art. 1 Fonti normative e finalità 1. Ai sensi e per gli effetti ed in conformità del Decreto Legislativo 1 aprile 2004 n. 111 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti, della Legge regionale 20 agosto 2007 n. 23 attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità, la competenza in materia di rilascio delle licenze per l autotrasporto di cose in conto proprio ivi compresa l istituzione e la nomina della Commissione consultiva per l Autotrasporto di cose in conto proprio (di seguito denominata in breve Commissione).è attribuita alla Provincia. 2. La materia è regolata dalle seguenti disposizioni: - legge 6 giugno 1974 n. 298 e successive modifiche e relativi D.P.R. di attuazione; - decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e successive modifiche. Art. 2 Costituzione Commissione 1. Al fine di permettere il corretto esercizio delle attribuzioni di cui all art. 1 è istituita apposita Commissione. 2. La Commissione esprime parere obbligatorio e non vincolante sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia con riferimento alle seguenti funzioni: - licenze per l autotrasporto di cose in conto proprio per autoveicoli secondo quanto previsto dalla normativa vigente; - revoca delle licenze qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali furono rilasciate siano venute meno; - irrogazione di sanzioni disciplinari e pecuniarie; - ogni altro provvedimento inerente l autotrasporto di cose in conto proprio che il dirigente del servizio provinciale competente ritiene di sottoporre al parere della Commissione. 3. La Commissione ha sede presso la Provincia di Trieste

4 Art.3 Composizione e durata 1. La Commissione è composta da: a) il dirigente preposto alla funzione Motorizzazione Civile, o un suo delegato con funzioni di presidente; b) un dipendente dell amministrazione provinciale esperto in Motorizzazione Civile; c) un rappresentante designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia; d) un rappresentante designato dalla Prefettura; e) un rappresentante dell Albo nazionale gestori rifiuti presso la locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; f) cinque rappresentanti tra le associazioni nazionali dell autotrasporto, le associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo e le associazioni settori economici dell industria, commercio, artigianato, edilizia, interessate al trasporto, indicati collegialmente dalle stesse associazioni individuate come maggiormente rappresentative dalla locale Camera di Commercio. 2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti, ad eccezione del Presidente di cui sopra, viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute della Commissione solo in caso di assenza o di impedimento del titolare. 3. Le mansioni di Segretario sono svolte da un dipendente della Motorizzazione Civile, con qualifica funzionale non inferiore alla categoria C designato con atto del dirigente preposto alla Motorizzazione Civile, che qualora necessario dispone anche in merito all eventuale supplenza. 4. I componenti della Commissione durano in carica sino a nuova determinazione dell Amministrazione Provinciale, la quale provvede direttamente o su nuova designazione degli organismi competenti. Art. 4 Nomina della Commissione 1. La Provincia chiede agli Enti e Associazioni di cui all art. 3 comma 1 di designare i propri rappresentanti fissando un termine di trenta giorni. 2. La nomina dei componenti, effettivi o supplenti, avviene con decreto del Presidente della Provincia.

5 Art. 5 Convocazione, sedute e deliberazioni 1. Il Segretario della Commissione provvede alla convocazione di tutti i componenti effettivi almeno cinque giorni prima di ogni seduta, con comunicazione a mezzo lettera, telegramma, fax, posta elettronica, comunicandola per conoscenza ai componenti supplenti; nel caso di urgenza tale termine può essere ridotto a quarantotto ore. 2. Le variazioni di recapito dei componenti, se non tempestivamente comunicate, sono inefficaci nei confronti della Provincia. 3. Qualora un componente effettivo non possa intervenire alla seduta, il medesimo si farà carico di richiedere la partecipazione del supplente. 4. Per la validità di ciascuna seduta è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. 5. Nell eventualità di valutazioni divergenti, su richiesta dei componenti, si provvede a verbalizzare le differenti posizioni. 6. La Commissione si riunisce di norma una volta al mese, fatto comunque salvo il principio che le istanze saranno prese in esame non oltre 45 giorni dalla loro presentazione o perfezionamento. Art. 6 Decadenza, dimissioni, impedimento permanente dei componenti 1. L assenza ingiustificata per tre sedute consecutive della Commissione da parte di un componente, determina la decadenza dalla carica che avviene con decreto del Presidente della Provincia, che provvede contestualmente a nominare il nuovo componente, secondo la designazione richiesta all organismo competente e dal medesimo effettuata. 2. Lo stesso procedimento verrà seguito in caso di dimissioni volontarie o impedimento permanente. Art. 7 Compenso 1. Al Presidente, ai componenti e al segretario della Commissione Provinciale spetta un gettone di presenza, per giornata di seduta, di importo pari a lordi euro 30,00 nel rispetto della normativa vigente. 2. Ai dipendenti della Provincia il gettone di presenza è dovuto solo se la partecipazione alla seduta avviene al di fuori dell orario di servizio.

6 Art. 8 Applicazione 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio provinciale. 2. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le vigenti disposizioni in materia.

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