Gazzetta ufficiale C 350

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1 Gazzetta ufficiale C 350 dell'unione europea 58 o anno Edizione in lingua italiana Comunicazioni e informazioni 22 ottobre 2015 Sommario II Comunicazioni COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Commissione europea 2015/C 350/01 Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.7774 Antofagasta/Barrick/ Zaldivar) ( 1 ) /C 350/02 Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7767 FIS/Sungard) ( 1 ) /C 350/03 Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.7734 Lockheed Martin/ Sikorsky Aircraft) ( 1 ) /C 350/04 Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.7765 Carlyle/Veritas) ( 1 ) 2 IV Informazioni INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA Commissione europea 2015/C 350/05 Tassi di cambio dell'euro... 3 INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI 2015/C 350/06 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca /C 350/07 Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca... 4 IT ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE

2 V Avvisi PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI Corte EFTA 2015/C 350/08 Sentenza della Corte, del 31 marzo 2015, nella causa E-17/14 Autorità di vigilanza EFTA contro Principato del Liechtenstein (Mancato rispetto da parte di un paese SEE/EFTA degli obblighi ad esso incombenti Libertà di stabilimento Restrizioni all esercizio della professione di «Dentist» in Liechtenstein Proporzionalità) /C 350/09 Sentenza della Corte, del 31 marzo 2015, nella causa E-20/14 Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d Islanda [Inadempimento degli obblighi di una parte contraente Mancata attuazione Regolamento (CE) n. 392/2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente] /C 350/10 Sentenza della Corte, del 31 marzo 2015, nella causa E-21/14 Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d Islanda (Inadempimento degli obblighi di un paese SEE/EFTA mancata attuazione direttiva 2010/30/UE sull informazione di prodotto del consumo energetico) /C 350/11 Sentenza della Corte, del 9 aprile 2015, nella causa E-16/14 Pharmaq As contro Intervet International BV [Medicinali veterinari Certificato protettivo complementare Regolamento (CEE) n. 1768/92 Nozione di «prima autorizzazione di immissione in commercio» nello Spazio economico europeo Ingrediente attivo]... 8 PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA Commissione europea 2015/C 350/12 Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7766 HNA Group/Aguila) ( 1 )... 9 ALTRI ATTI Commissione europea 2015/C 350/13 Pubblicazione di una domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari Rettifiche 2015/C 350/14 Rettifica all invito a presentare proposte 2016 EAC/A04/2015 Programma Erasmus+ (GU C 347 del ) ( 1 ) Testo rilevante ai fini del SEE

3 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 350/1 II (Comunicazioni) COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.7774 Antofagasta/Barrick/Zaldivar) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2015/C 350/01) Il 15 ottobre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile: sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni ( Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, in formato elettronico sul sito EUR-Lex ( con il numero di riferimento 32015M7774. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. ( 1 ) GU L 24 del , pag. 1. Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7767 FIS/Sungard) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2015/C 350/02) Il 16 ottobre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile: sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni ( Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, in formato elettronico sul sito EUR-Lex ( con il numero di riferimento 32015M7767. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. ( 1 ) GU L 24 del , pag. 1.

4 C 350/2 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.7734 Lockheed Martin/Sikorsky Aircraft) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2015/C 350/03) Il 15 ottobre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile: sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni ( Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, in formato elettronico sul sito EUR-Lex ( con il numero di riferimento 32015M7734. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. ( 1 ) GU L 24 del , pag. 1. Non opposizione ad un operazione di concentrazione notificata (Caso M.7765 Carlyle/Veritas) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2015/C 350/04) Il 12 ottobre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile: sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni ( Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore, in formato elettronico sul sito EUR-Lex ( con il numero di riferimento 32015M7765. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario. ( 1 ) GU L 24 del , pag. 1.

5 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 350/3 IV (Informazioni) INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA COMMISSIONE EUROPEA Tassi di cambio dell'euro ( 1 ) 21 ottobre 2015 (2015/C 350/05) 1 euro = Moneta Tasso di cambio USD dollari USA 1,1354 JPY yen giapponesi 136,30 DKK corone danesi 7,4596 GBP sterline inglesi 0,73490 SEK corone svedesi 9,4219 CHF franchi svizzeri 1,0864 ISK corone islandesi NOK corone norvegesi 9,2625 BGN lev bulgari 1,9558 CZK corone ceche 27,079 HUF fiorini ungheresi 311,25 PLN zloty polacchi 4,2757 RON leu rumeni 4,4315 TRY lire turche 3,2989 AUD dollari australiani 1,5707 Moneta Tasso di cambio CAD dollari canadesi 1,4764 HKD dollari di Hong Kong 8,7995 NZD dollari neozelandesi 1,6869 SGD dollari di Singapore 1,5815 KRW won sudcoreani 1 292,65 ZAR rand sudafricani 15,2444 CNY renminbi Yuan cinese 7,2088 HRK kuna croata 7,6165 IDR rupia indonesiana ,11 MYR ringgit malese 4,8669 PHP peso filippino 52,730 RUB rublo russo 71,3405 THB baht thailandese 40,375 BRL real brasiliano 4,4577 MXN peso messicano 18,9044 INR rupia indiana 73,9444 ( 1 ) Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

6 C 350/4 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca (2015/C 350/06) A norma dell articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella: Data e ora della chiusura Durata Stato membro Stock o gruppo di stock Specie Zona Tipo(i) di pescherecci Numero di riferimento Belgio ANF/8ABDE. Rana pescatrice (Lophiidae) VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe 49/TQ104 ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. Informazioni comunicate dagli Stati membri riguardo alla chiusura delle attività di pesca (2015/C 350/07) A norma dell articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ( 1 ), è stata presa la decisione di chiudere le attività di pesca indicate nella seguente tabella: Data e ora della chiusura Durata Stato membro Stock o gruppo di stock Specie Zona Tipo(i) di pescherecci Numero di riferimento Belgio HKE/8ABDE. Nasello (Merluccius merluccius) VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe 48/TQ104 ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1.

7 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 350/5 V (Avvisi) PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI CORTE EFTA SENTENZA DELLA CORTE del 31 marzo 2015 nella causa E-17/14 Autorità di vigilanza EFTA contro Principato del Liechtenstein (Mancato rispetto da parte di un paese SEE/EFTA degli obblighi ad esso incombenti Libertà di stabilimento Restrizioni all esercizio della professione di «Dentist» in Liechtenstein Proporzionalità) (2015/C 350/08) Nella causa E-17/14, Autorità di vigilanza EFTA contro Principato del Liechtenstein ISTANZA di dichiarazione secondo cui il Principato del Liechtenstein è venuto meno agli obblighi derivanti dall articolo 31 dell accordo SEE, mantenendo in vigore una normativa nazionale, quale l articolo 63 della legge sulla sanità e la disposizione transitoria nell Atto relativo all abrogazione di tale articolo, compresa l applicabilità dell articolo 63, paragrafo 2, della legge sulla sanità sotto tali aspetti, che richiede un «Dentist» autorizzato per poter esercitare questa professione in qualità di dipendente, sotto la supervisione diretta, le istruzioni e la responsabilità di un odontoiatra qualificato, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, ha emesso il 31 marzo 2015 la sua sentenza, il cui dispositivo è il seguente: La Corte 1. Dichiara che il Principato del Liechtenstein non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti di cui all articolo 31 dell accordo SEE, mantenendo in vigore le disposizioni dell articolo 63 della legge sulla sanità, che esige che una persona in possesso del diploma in tedesco di «Dentist» deve esercitare questa professione in qualità di dipendente, sotto la supervisione diretta, le istruzioni e la responsabilità di un odontoiatra pienamente qualificato («Zahnarzt»). 2. Condanna il Principato del Liechtenstein al pagamento delle spese processuali.

8 C 350/6 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea SENTENZA DELLA CORTE del 31 marzo 2015 nella causa E-20/14 Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d Islanda [Inadempimento degli obblighi di una parte contraente Mancata attuazione Regolamento (CE) n. 392/2009 relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente] (2015/C 350/09) Nella causa E-20/14, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d Islanda ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie a recepire nel proprio ordinamento interno l atto di cui al punto 56x del capo V dell allegato XIII dell accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente], adattato all accordo dal relativo protocollo 1 e dalla decisione n. 17/2011 del Comitato misto del 1 o aprile 2011, la Repubblica d Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all articolo 7 dell accordo la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson (giudice relatore), giudici, si è pronunciata il 31 marzo 2015 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente: La Corte 1. dichiara che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie a recepire nel suo ordinamento interno l atto di cui al punto 56x del capo V dell allegato XIII dell accordo sullo Spazio economico europeo [regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente], adattato all accordo dal relativo protocollo 1 e dalla decisione n. 17/2011 del Comitato misto del 1 o aprile 2011, la Repubblica d Islanda è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell articolo 7 dell accordo; 2. condanna la Repubblica d Islanda al pagamento delle spese processuali.

9 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 350/7 SENTENZA DELLA CORTE del 31 marzo 2015 nella causa E-21/14 Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d Islanda (Inadempimento degli obblighi di un paese SEE/EFTA mancata attuazione direttiva 2010/30/UE sull informazione di prodotto del consumo energetico) (2015/C 350/10) Nella causa E-21/14, Autorità di vigilanza EFTA contro Repubblica d Islanda ISTANZA di dichiarazione secondo cui, omettendo di adottare e/o di comunicare all Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l atto di cui all allegato II, capo IV, punto 4, dell accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all energia, mediante l etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti), adattato all accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all atto e all articolo 7 dell accordo SEE la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 31 marzo 2015 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente: La Corte 1. dichiara che, omettendo di adottare, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l atto (direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all energia, mediante l etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti), adattato all accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all allegato II, capo IV, punto 4, dell accordo sullo Spazio economico europeo e all articolo 7 dell accordo. 2. Condanna la Repubblica d Islanda al pagamento delle spese processuali.

10 C 350/8 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea SENTENZA DELLA CORTE del 9 aprile 2015 nella causa E-16/14 Pharmaq As contro Intervet International BV [Medicinali veterinari Certificato protettivo complementare Regolamento (CEE) n. 1768/92 Nozione di «prima autorizzazione di immissione in commercio» nello Spazio economico europeo Ingrediente attivo] (2015/C 350/11) Nella causa E-16/14, Pharmaq AS contro Intervet International BV istanza di Oslo tingrett (tribunale distrettuale di Oslo), ai sensi dell articolo 34 dell accordo tra gli Stati EFTA sull istituzione di un autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, d interpretazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1768/92 del Consiglio, del 18 giugno 1992, sull istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen e Páll Hreinsson (giudice relatore), giudici, si è pronunciata il 9 aprile 2015 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente: 1) a norma del regolamento (CEE) n. 1768/92, un certificato protettivo complementare per un medicinale veterinario può essere concesso in uno Stato SEE sulla base di un autorizzazione di immissione in commercio rilasciata in tale Stato in applicazione della procedura amministrativa di autorizzazione di cui al titolo III della direttiva 2001/82/CE, ed eventualmente della procedura di autorizzazione in circostanze eccezionali a norma dell articolo 26, paragrafo 3, della medesima direttiva. Detta autorizzazione costituisce un autorizzazione valida e, se del caso, può altresì costituire la prima autorizzazione di immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale veterinario ai sensi dell articolo 3, lettere b) e d), del regolamento (CEE) n. 1768/92. I permessi concessi sulla base dell articolo 8, primo comma, della direttiva 2001/82/CE non costituiscono un autorizzazione di immissione in commercio ai sensi del regolamento (CEE) n. 1768/92. Tale disposizione derogatoria limita rigorosamente l uso delle misure consentite, precisando che essa si applica solo in caso di epizoozie gravi, in assenza di medicinali appropriati e dopo aver informato l Autorità di vigilanza EFTA delle condizioni d impiego particolareggiate. Per determinare se le «esenzioni di approvazione speciali» o le «licenze AR 16», rilasciate rispettivamente dalle autorità norvegesi e irlandesi tra il 2003 e il 2011, e se l autorizzazione provvisoria di immissione in commercio rilasciata nel Regno Unito nel 2005 siano state emesse in conformità delle disposizioni nazionali di attuazione dell articolo 8, primo comma, o dell articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2001/82/CE, occorre essenzialmente basarsi sulla valutazione dei fatti nell ambito dei procedimenti nazionali; tale valutazione compete all organo giurisdizionale nazionale; 2) a norma dell articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1768/92, la protezione conferita dal certificato protettivo complementare riguarda un ceppo specifico di un virus coperto dal brevetto di base [ma al quale non si riferisce l autorizzazione all immissione in commercio di un vaccino alla quale si fa riferimento ai fini dell articolo 3, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1768/92], purché il ceppo specifico costituisca il medesimo principio attivo del medicinale autorizzato e abbia effetti terapeutici che rientrano nelle indicazioni terapeutiche per le quali è stata rilasciata l autorizzazione all immissione in commercio. È irrilevante se un medicinale basato su tale altro ceppo richieda un autorizzazione all immissione in commercio distinta. La valutazione dei suddetti elementi è un dato fattuale che deve essere stabilito dall organo giurisdizionale nazionale. Il certificato protettivo complementare è nullo nella misura in cui conferisce una protezione più ampia rispetto a quella indicata nella pertinente autorizzazione all immissione in commercio.

11 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 350/9 PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA COMMISSIONE EUROPEA Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7766 HNA Group/Aguila) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2015/C 350/12) 1. In data 15 ottobre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ( 1 ). Con tale operazione HNA Group Co., Ltd («HNA Group», Cina) acquisisce, ai sensi dell articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell insieme di Aguila 2 SA, holding del gruppo di imprese Swissport (denominato, insieme alle controllate, «Swissport», Lussemburgo), mediante acquisto di titoli. 2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti: gruppo HNA: conglomerato comprendente le seguenti divisioni principali: Aviation, Holdings, Capital, Tourism e Logistics. Attraverso la divisione HNA Aviation, il gruppo HNA gestisce imprese collegate all aviazione, prevalentemente in Cina e nella regione asiatica. Attraverso le compagnie aeree da esso controllate, il gruppo HNA opera in una serie di aeroporti del SEE, Swissport presta servizi aeroportuali di assistenza a terra, servizi di movimentazione bagagli e servizi connessi a compagnie aeree in Europa e in altre parti del mondo. 3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. 4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta. Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax ( ), per all indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7766 HNA Group/ Aguila, al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale Concorrenza Protocollo Concentrazioni 1049 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË ( 1 ) GU L 24 del , pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

12 C 350/10 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea ALTRI ATTI COMMISSIONE EUROPEA Pubblicazione di una domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (2015/C 350/13) La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 ( 1 ). DOCUMENTO UNICO REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ( 2 ) 1. Denominazione «FRANKFURTER GRÜNE SOßE»/«FRANKFURTER GRIE SOß» «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» 2. Stato membro o paese terzo Germania 3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare 3.1. Tipo di prodotto Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi o trasformati N. CE: DE-PGI IGP ( X ) DOP ( ) 3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1 La «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» è una composizione di erbe aromatiche fresche costituita da foglie, gambi e germogli freschi delle seguenti sette erbe aromatiche: Borago officinalis (borragine), Anthriscus cerefolium varietà sativus (cerfoglio), Lepidium sativum (crescione), Petroselinum crispum (prezzemolo), Sanguisorba minor (pimpinella), Rumex acetosa (acetosa) e Allium schoenoprasum (erba cipollina). Si tratta di un prodotto naturale nel quale le dimensioni, la superficie, la struttura e il colore dei diversi elementi che lo compongono possono variare a seconda della stagione, quindi anche della luminosità, della temperatura e di altri fattori climatici naturali. La composizione di erbe fresche «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» può contenere soltanto foglie, gambi e germogli freschi. Le erbe aromatiche Petroselinum crispum, Borago officinalis, Rumex acetosa e Anthriscus cerefolium varietà sativus rappresentano circa il 75 % del peso complessivo e sono, pertanto, i principali componenti della composizione mentre le foglie, i gambi e i germogli freschi dell'allium schoenoprasum, della Sanguisorba minor e del Lepidium sativum costituiscono circa il 25 % del peso complessivo. La proporzione in peso delle singole erbe adoperate varia a seconda della stagione e delle loro caratteristiche biologiche che presentano variazioni naturali. Nessun'erba può costituire più del 30 % del peso complessivo. Inoltre, le erbe aromatiche Petroselinum crispum, Borago officinalis, Rumex acetosa e Anthriscus cerefolium varietà sativus non possono costituire, singolarmente, meno dell'8 % circa del peso complessivo e le erbe aromatiche dal sapore particolarmente pronunciato in alcune stagioni, quali le erbe aromatiche Allium schoenoprasum, Sanguisorba minor e Lepidium sativum, non possono costituire, singolarmente, meno del 3 % della composizione di erbe fresche. ( 1 ) GU L 343 del , pag. 1. ( 2 ) GU L 93 del , pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

13 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 350/ Materie prime (solo per i prodotti trasformati) 3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) 3.5. Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata La coltivazione delle sette varietà di erbe aromatiche utilizzate nella «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» (in pieno campo oppure in serra) nonché la raccolta delle foglie, dei gambi e dei germogli freschi devono avere luogo nella zona geografica delimitata. Il Petroselinum crispum può temporaneamente (ad esempio, in caso di fluttuazioni stagionali eccezionali e temporanee della disponibilità del prodotto a causa di una scarsità del raccolto nella zona geografica per ragioni meteorologiche) provenire anche da una produzione orticola ottenuta al di fuori della zona geografica delimitata. In tal caso, tuttavia, occorre garantire che tali erbe possano essere preparate fresche e non oltre le 36 ore successive al raccolto nella zona geografica. Se l'aggiunta di Petroselinum crispum può essere effettuata entro le 36 ore successive al raccolto, ciò è possibile unicamente grazie alle infrastrutture tecniche particolarmente all'avanguardia presenti nella zona geografica (aeroporto internazionale e catena del freddo ininterrotta) ed alle caratteristiche specifiche di questo tipo di erba aromatica. L'aggiunta di altre erbe provenienti da una produzione orticola ottenuta al di fuori della zona geografica non è autorizzata. Tali erbe devono provenire rigorosamente dall'orticoltura locale all'interno della zona geografica. Le sette erbe aromatiche destinate alla preparazione della «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» devono essere messe insieme e preparate all'interno della zona geografica, con tecniche rigorosamente manuali Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. Le foglie e i gambi di tutte le erbe aromatiche che compongono la «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» sono disposti in strati paralleli mediante una tecnica manuale tradizionale, atta a mantenerle intatte. Le foglie ed i gambi vengono stesi gli uni sugli altri e alternati, arrotolati, quindi avvolti in un particolare tipo di carta opaca e idrofuga. La preparazione dei rotolini va di pari passo con la composizione e la precisione nel combinare le diverse proporzioni di erbe. La disposizione in strati o la preparazione dei rotolini che compongono la «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» con tecniche automatizzate o meccanizzate oppure mediante il ricorso a macchinari di confezionamento o a dispositivi analoghi non è consentita a causa delle loro conseguenze negative sull'aroma delle erbe. In effetti, soltanto disponendo manualmente in strati le foglie, i gambi e i germogli interi delle diverse erbe l'uno dopo l'altro e l'uno sull'altro tecnica che preserva particolarmente il prodotto rendendolo simile ad un lavoro artigianale è possibile mantenere intatto l'aroma tipico delle diverse erbe aromatiche fino al momento della loro trasformazione in specialità culinaria e far sì che la miscela di foglie sminuzzate nella pietanza preparata possa sprigionare il suo gusto unico e tipico, associato alla particolare consistenza degli ingredienti freschi. La «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» è tradizionalmente proposta sotto forma di composizione di erbe fresche intere il cui peso complessivo è almeno di 250 g. Per i «rotolini da 250 g» si tratta della forma tradizionale nella quale il prodotto viene proposto ai consumatori finali della regione di Francoforte. Questa presentazione è disponibile anche per i grandi consumatori; in tal caso i rotolini sono di dimensioni maggiori (ad esempio: 1 kg, 5 kg) Norme specifiche in materia di etichettatura Sulla parte esterna dei rotolini avvolti in carta speciale descritti al punto 3.6 deve obbligatoriamente figurare, in verde, la scritta «Frankfurter Grüne Soße» oppure «Frankfurter Grie Soß»; è obbligatorio altresì stampare l'elenco di tutte e sette le erbe. Deve inoltre figurare, al di sotto di questa dicitura, un'altra menzione: «frische Kräuterkomposition zur Zugbereitung der Grünen Soße» (miscela di erbe fresche destinate alla preparazione della «Grüne Soße»). 4. Descrizione concisa della zona geografica La zona geografica comprende la città di Francoforte sul Meno nonché i seguenti comuni e città nelle sue immediate vicinanze: Oberursel, Bad Homburg, Karben, Bad Vilbel, Niederdorfelden, Maintal, Offenbach am Main, Neu- Isenburg, Mörfelden-Walldorf, Rüsselsheim, Raunheim, Kelsterbach, Hattersheim, Kriftel, Hofheim, Kelkheim, Liederbach, Sulzbach, Schwalbach, Eschborn e Steinbach. 5. Legame con la zona geografica 5.1. Specificità della zona geografica Tenuto conto della piccola orticoltura che a Francoforte, per via della sua delimitazione politica rispetto ai dintorni, gode di antica tradizione e il cui primo riferimento documentale risale già al 1215, le grandi aziende agricole sono state continuamente risospinte, per così dire, nel corso dei secoli, verso i dintorni della città. A causa della vigente normativa locale in materia di eredità, anche le terre sono state suddivise in particelle sempre più piccole. Su queste talvolta minuscole superfici si è andata sviluppando, nel corso dei secoli, la coltivazione sui generis di erbe di molti tipi e varietà (quali la pimpinella) che non sono praticamente coltivate al di fuori della zona di Francoforte.

14 C 350/12 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea Le particolari abitudini alimentari degli ebrei, che tradizionalemente costituivano una parte significativa della popolazione di Francoforte, hanno favorito il consumo di questo prodotto e, di conseguenza, la coltivazione di erbe fresche già dalla fine del XIX secolo. Un'altra peculiarità è data dalle particolari competenze degli orticoltori di Francoforte. Soltanto questi orticoltori, infatti, sanno come creare un equilibrio fra le diverse, cangianti proprietà delle erbe ed i vari ingredienti all'interno di una composizione (rotolino di erbe fresche aromatiche), in modo da poter offrire al consumatore un'esperienza gustativa davvero armoniosa. Questi sono, in particolare, gli effetti delle fluttuazioni delle stagioni e della diversità delle situazioni nonché la disponibilità variabile delle diverse erbe in pieno campo o in serra e il loro colore, l'intensità del gusto nonché gli aromi nel corso della loro ulteriore trasformazione (effetti sulla consistenza) che sono determinanti per ottenere il prodotto tradizionale Specificità della zona geografica Il prodotto «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» è una specialità a base di erbe fresche conosciuta e apprezzata dai consumatori della zona geografica. Esso costituisce una base importante per diverse pietanze e gode, pertanto, di ottima reputazione. Fra gli anni 20 e gli anni 50 si è verificata un'evoluzione che ha visto la denominazione «Frankfurter Grüne Soße»/ «Frankfurter Grie Soß» consolidarsi stabilmente per designare la miscela di erbe aromatiche in questione in contrapposizione alla «Grüne Soße», che designa il piatto preparato. Ciò è essenzialmente dovuto all'etichettatura dei rotolini come «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß», che iniziò allora a diventare sistematica. Poiché da questo momento in poi la commercializzazione di questi rotolini di erbe iniziò ad aumentare anche nei dintorni di Francoforte, il termine «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» fu adoperato con sempre maggior frequenza per distinguere questo rotolino di erbe, che costituisce la base di vari piatti, dalla miscela di erbe denominata «Kasseler Grüne Soße» (composto da altre erbe aromatiche), anch'essa emergente sul mercato. Nel corso delle generazioni, la «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» acquistò notorietà anche nella società e nella cultura della zona geografica in quanto prodotto regionale portatore di identità, a vari titoli. Le particolari conoscenze degli orticoltori in materia di coltivazione e di raccolta delle diverse erbe aromatiche, nonchè le competenze uniche che ne derivano quanto alle modalità di confezionamento, con queste sette erbe, di una composizione particolarmente armoniosa per la gastronomia, si sono sviluppate di generazione in generazione in seno a numerose famiglie. Ciò è comprovato da svariate mostre e monumenti (monumento dedicato alla «Grüne Soße»), musei (Oberräder Gärtnermuseum) nonché da un festival culturale dedicato a questo prodotto (festival della «Grüne Soße»). Da generazioni ormai gran parte della popolazione di Francoforte si identifica in ampia misura nella specialità locale del rotolino di erbe «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß». Prova ne è, ad esempio, il fatto che questo prodotto, confezionato manualmente nella zona geografica, in modo vicino ai consumatori, è descritto come una miscela di erbe fresche non soltanto in numerosi articoli di stampa e in televisione ma anche su internet, in modo positivo e significativo per la consapevolezza locale. Esempi dell'importanza di questa miscela di erbe sono, fra l'altro, il romanzo Die abenteuerliche Reise der sieben Kräuter di Horst Nopens, la pubblicazione Des war die Zeit della Volkshochschule di Francoforte, svariati servizi effettuati dal canale televisivo pubblico regionale HR, nonchè diverse pubblicazioni di artisti, operatori di cultura e della città di Francoforte sul tema «Sieben Kräuter müssen es sein Die Frankfurter Grüne Soße» Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP), o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP) La zona geografica rappresenta, oltre al luogo di coltivazione delle erbe, praticata da numerose generazioni su scala ridotta, il principale mercato di sbocco e di consumo della «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß». Nel corso delle generazioni, una determinata idea sulle caratteristiche che deve possedere la «Frankfurter Grüne Soße»/ «Frankfurter Grie Soß» si è andata forgiando in seguito ad anni di scambi fra gli orticoltori da un lato ed i consumatori dall'altro (privati e settore gastronomico). Queste particolari conoscenze sono state messe a punto esclusivamente dagli orticoltori di Francoforte, ed è qui e non altrove che esse si sono sempre mantenute intatte. Tenuto conto delle conoscenze specifiche e del know-how particolare che consentono di sapere ciò che occorre fare al momento del raccolto e della composizione del rotolino e quando farlo, nonchè della particolare natura (soprattutto l'aroma, il colore ed il sapore) delle diverse erbe a causa delle sue peculiarità geografiche descritte al punto 5.1 da un lato, e della particolare disposizione armoniosa delle diverse erbe sotto forma di rotolini, come si descrive al punto 3.5., dall'altro, la produzione locale di questa miscela di erbe è considerata come un bene culturale nella zona geografica in questione e viene trasmessa alle generazioni future. La «Frankfurter Grüne Soße»/ «Frankfurter Grie Soß» è una miscela di erbe che costituisce un bene culturale prezioso da tutelare. La lunga tradizione della coltivazione di erbe fresche «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» a Francoforte, stimolata dalla richiesta e dalla ubicazione geografica, si è accompagnata al radicarsi nella cucina regionale della pietanza denominata «Grüne Soße».

15 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea C 350/13 La principale particolarità della miscela di erbe fresche «Frankfurter Grüne Soße»/«Frankfurter Grie Soß» consiste nel fatto che, ancor oggi, ogni famiglia o almeno ogni gastronomo, utilizza la propria ricetta per trasformare le erbe nella pietanza denominata «Grüne Soße». Riferimento alla pubblicazione del disciplinare [articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 ( 3 )] ( 3 ) Cfr. la nota 2.

16 C 350/14 IT Gazzetta ufficiale dell'unione europea RETTIFICHE Rettifica all invito a presentare proposte 2016 EAC/A04/2015 Programma Erasmus+ (Gazzetta ufficiale dell Unione europea C 347 del 20 ottobre 2015) (2015/C 350/14) Per quanto riguarda l azione chiave 2 - Partenariati strategici, il punto 5, «Temine per la presentazione delle domande», è stato modificato come segue: «Azione chiave 2 Partenariati strategici nel settore della gioventù 2 febbraio 2016 Partenariati strategici nel settore dell istruzione e della formazione 31 marzo 2016 Partenariati strategici nel settore della gioventù 26 aprile 2016 Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2016»

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