IL PANORAMA NAZIONALE DEI PRODOTTI TUTELATI
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- Valerio Martinelli
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1 IL PANORAMA NAZIONALE DEI PRODOTTI TUTELATI Più di centrotrenta denominazioni tutelate tra cui primeggiano, per il giro di affari, i formaggi seguiti dagli insaccati. Più vocata alla tipicità l area centrosettentrionale, mentre il Sud e le Isole detengono il 60% della superficie agricola destinata alla produzione biologica. La riforma della PAC concentra ulteriormente l attenzione sulla sicurezza e la qualità delle produzioni, che non solo devono essere migliorate ma anche comunicate ai consumatori. Testi e ricerca a cura di: AREA AGRICOLTURA E INDUSTRIA ALIMENTARE, NOMISMA S.P.A. coordinamento di DENIS PANTINI PROTECTION OF GEOGRAPHICAL DESCRIPTIONS: THE NATIONAL SITUATION By the end of 2003, the standard basket of Italian typical products included 133 protected food names, that is 89 PDO and 44 PGI products. The composition of the standard basket is the following one: 29.3% of the total food production is represented by fruit and vegetables (39 protected food names: 33 PDO and 6 PGI products), followed by cheeses (30 protected food names, all belonging to the PDO group), processed meats (26 protected food names: 20 PDO and 6 PGI products) and extra virgin olive oils (grouping 29 PDO and 1 PGI products). Then, such list includes also 8 protected food names referring to peculiar local products (for example, the Traditional Balsamic Vinegar of Modena and Reggio Emilia and two types of bread: Ferrara Coppia and Casereccio of Genzano. The major part of Italian protected food names is concentrated in the Northern and Central regions of Italy; among them, Emilia- Romagna region results to be particularly vocated, grouping 26 PDO and IGP products, as well as Veneto and Lombardia regions, counting 21 and 19 typical products, respectively. In the South of Italy, Campania and Sicily are the most vocated regions, grouping 11 protected food names, each. The registration of EU PGI and PDO takes a long time and is very complex. The Ministry of Agriculture and Forestry Policy plays a fundamental role: indeed, by means of the Circular of 2000 it guarantees the transparency in administrative actions. A fine 2003, il paniere dei prodotti tipici italiani era costituito da 133 prodotti, tra i quali figurano 89 Denominazioni d Origine Protetta e 44 Indicazioni Geografiche Protette (tab. 1). Tab. 1 Il quadro nazionale dei prodotti Dop e Igp (2003) Prodotti DOP IGP Totale % Paniere Ortofrutta e cereali ,3 Formaggi ,6 Salumi e carni preparate ,5 Oli di oliva ,6 Condimenti ,5 Carni e frattaglie fresche ,5 Prodotti della panetteria ,3 Oli essenziali TOTALE ITALIA ,0% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Coldiretti e Commissione Ue. Tra i diversi comparti il 29,3% del paniere è rappresentato dalle produzioni ortofrutticole e cerealicole, che assommano complessivamente 39 prodotti (di cui 33 Igp e solamente 6 Dop). Seguono i 1
2 formaggi, con 30 denominazioni a marchio tutelato e tutte riconosciute con la Denominazioni d Origine Protetta, le carni preparate (26 riconoscimenti: 20 Dop e 6 Igp) e gli oli extravergini d oliva (con 29 Dop e 1 Igp). Restano infine le altre produzioni, che coinvolgono 8 prodotti riconosciuti, identificabili in diversi casi con vere e proprie nicchie gastronomiche locali (dall Aceto Balsamico Tradizionale di Modena e Reggio-Emilia al pane Coppia Ferrarese o di Genzano). Fig.1 Dop e Igp nelle regioni italiane (2003)* Umbria Trentino Alto-Adige Puglia Lazio Calabria Campania Piemonte Sicilia Toscana Lombardia Veneto Emilia-Romagna N. DENOMINAZIONI RICONOSCIUTE L esame della localizzazione geografica dei prodotti a marchio comunitario tutelato individua il primato dell area centro-settentrionale al cui interno spicca la vocazione verso la tipicità dell Emilia Romagna con 25 produzioni Dop e Igp complessivamente attivabili sul proprio territorio. Seguono il Veneto e la Lombardia, rispettivamente con 21 e 19 prodotti tipici. Tra le regioni meridionali quelle capaci di esprimere il maggiore potenziale di tipicità sono la Sicilia e la Campania con 13 e 11 produzioni attivabili ciascuna. Spiccano i formaggi e le carni preparate Come dimostra la tabella 2, le produzioni Dop e Igp italiane rappresentano un comparto di indubbio interesse, capace di realizzare nel 2002 una produzione complessivamente pari a 624 mila tonnellate. Tab. 2 Il valore delle produzioni italiane a marchio Dop e Igp (2002) Comparto merceologico Produzione a marchio Valore della produzione ai prezzi di base Valore della produzione produzione al consumo (tonn.) (%) (euro) (%) (euro) (%) Carni preparate ,29 26, ,65 21, ,00 39,7 Formaggi ,61 66, ,72 75, ,12 58,1 Grassi ed oli 4.969,09 0, ,62 0, ,00 0,7 Ortofrutta ,31 5, ,28 1, ,08 0,9 Altri 3.063,13 0, ,92 1, ,00 0,6 TOTALE ,43 100,0% ,19 100,0% ,20 100,0% Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Consorzi di Tutela. 2
3 In termini economici, il paniere dei prodotti tipici italiani attiva complessivamente un giro d affari al consumo superiore ad oltre 7,7 miliardi di euro e una corrispondente produzione agricola valutabile attorno ai 3,1 miliardi di euro. Analizzando i singoli comparti spicca il ruolo dei formaggi, capaci di incidere per una quota pari al 66,4% della produzione complessiva a marchio e per quasi il60% in termini di valore totale al consumo. Segue la categoria merceologica delle carni preparate che assorbe una quota di produzione del 26,8%, attivando poco meno del 40% di valore al consumo rispetto al totale dei prodotti tipici italiani. Il contributo offerto dai rimanenti comparti è invece marginale. Ciò dipende in particolar modo da un ritardo espresso da prodotti come oli d oliva e ortofrutta nella commercializzazione a marchio rispetto a sistemi di vendita ormai consolidati in prodotti alimentari come salumi e formaggi la cui denominazione di origine vanta un riconoscimento di vecchia data (già presente, per molti di questi prodotti, a livello nazionale prima dell introduzione del regolamento comunitario n del 1992). Il peso dell agricoltura biologica Nell ambito delle produzioni differenziate rientrano a pieno titolo anche i prodotti ottenuti con metodi di coltivazione biologica. Sebbene in questo caso la differenziazione sia sostanzialmente legata al processo produttivo (e quindi replicabile in altri contesti territoriali) e non all origine, il comparto del biologico ha evidenziato negli ultimi anni una crescita sensazionale, in virtù soprattutto di un accresciuta attenzione dei consumatori verso i requisiti di qualità, sostenibilità e sicurezza alimentare, che ha finito per configurarlo come una realtà consolidata dell agricoltura moderna. Fig. 2 - Evoluzione dell agricoltura biologica in Italia 70000, , , , , , ,00 0, Aziende 31118, , , , , ,00 SAU 564,91 788,07 953, , , , , , ,00 800,00 600,00 400,00 200,00 0,00 Dalla figura 2 si evince che a seguito del quinquennio , caratterizzato da un notevole incremento del numero delle aziende coinvolte quanto della Sau investita e in conversione, passata dagli oltre 560 mila ettari ai quasi 1,2 milioni, si assiste per l anno 2002 a una leggera flessione del settore. Infatti il valore della Sau risulta diminuito di 5,6 punti percentuali, ammontando a circa 1,1 milioni di ettari, mentre il numero delle aziende del settore passa a , con un decremento del - 2,3%. 3
4 L agricoltura biologica italiana si concentra prevalentemente nelle regioni meridionali (60,9%) e in particolare nelle due isole maggiori Sicilia e Sardegna (tab. 3). Tab. 3 - L'agricoltura biologica nelle regioni italiane (2002) Regioni Aziende (1) Sau (2) Sau media Sau bio/sau reg. (3) (n.) (%) (ha) (%) (ha per az.) (%) Piemonte , ,5 16,27 5,1 Valle d'aosta 16 0, ,1 48,13 1,1 Liguria 445 0, ,3 8,83 6,3 Lombardia , ,6 14,75 1,9 Trentino A. A , ,7 14,62 2,2 Veneto , ,6 13,00 2,3 Friuli Venezia Giulia 359 0, ,2 7,86 1,2 Emilia Romagna , ,8 20,61 9,6 TOTALE NORD ,3% ,8% 16,95 4,5% Toscana , ,6 33,17 9,3 Marche , ,0 20,84 9,6 Umbria , ,8 27,05 9,2 Lazio , ,8 21,29 8,1 TOTALE CENTRO ,9% ,2% 25,28 9,0% Abruzzo , ,3 14,17 3,7 Molise 496 0, ,6 15,21 3,5 Campania , ,4 8,91 2,8 Puglia , ,8 18,77 8,5 Basilicata , ,6 27,70 8,1 Calabria , ,9 11,09 12,9 TOTALE SUD ,3% ,2% 15,69 7,5% Sicilia , ,8 19,75 15,0 Sardegna , ,3 33,93 21,8 TOTALE ISOLE ,6% ,8% 31,16 22,1% TOTALE NAZIONALE ,0% ,0% 22,08 9,2% (1) Aziene biologiche controllate dagli Organismi di certificazione. (2) Sau biologica e in conversione (3) Valori Fonte: elaborazioni Nomisma su dati Fiao - Bio Bank. Fig. 3 Orientamenti produttivi della Sau biologica (2001) Foraggere 46% Frutticole 7% Altre colture 14% Viticole 2% Olivicole 10% Cerealicole 21% All interno di queste regioni, infatti, si individua quasi il 30% delle aziende e il 42% della Sau biologica nazionale.tra le altre regioni l agricoltura biologica occupa un peso di rilievo in Puglia (con quasi 6 mila aziende e oltre 107 mila ettari di Sau), in Calabria (6.400 aziende e 71 mila ettari di Sau) e, prima regione del Centro-Nord, in Emilia Romagna, che coinvolge aziende e quasi 107 mila ettari di Sau per un estensione media delle aziende di 20,6 ettari e un incidenza sulla Sau regionale prossima al 9,6%. In termini colturali i principali orientamenti destinati ai metodi di coltivazione biologici sono rappresentati dalle coltivazioni 4
5 foraggere, che occupano il 46% della SAU bio italiana (fig. 3). Seguono le colture cerealicole, la cui quota è pari al 21,4% del totale, e le olivicole (9,5%) mentre le arboree, in virtù soprattutto degli alti costi dovuti alla transizione dai metodi convenzionali a quelli biologici, mantengono una quota marginale: 2,4% per le viticole e solamente il 6,7% per le frutticole. Aiuti previsti dalla nuova PAC Uno dei principali capisaldi della politica agricola comunitaria è rappresentato dalla qualità delle produzioni alimentari. Ciò discende sia da ragioni economiche e di mercato (i prodotti agroalimentari comunitari possono competere sui mercati internazionali solo sul piano della differenziazione e della qualità, in quanto dal lato dei costi e dei prezzi sono perdenti in partenza), sia dalle aspettative che i cittadini ripongono negli obiettivi della Politica Agricola Comune, largamente concentrate sulla sicurezza e qualità delle produzioni agricole. Per tali motivi l Unione Europea ritiene i prodotti di qualità (tra i quali rientrano a pieno titolo quelli a marchio comunitario) uno tra i principali fattori per lo sviluppo dei sistemi rurali. Non a caso, tra le modifiche introdotte con la riforma della Politica Agricola Comune approvata nel Consiglio Agricolo del 26 giugno 2003 vi è quella relativa al cosiddetto food quality program che, nell ambito del rafforzamento dello sviluppo rurale, prevede strumenti e misure per favorire la promozione della qualità alimentare. In particolare, le risorse Ue a disposizione dello sviluppo rurale verranno significativamente aumentate e la portata del sostegno allo sviluppo rurale da parte della Comunità verrà ampliata mediante l'introduzione di nuove misure.tali cambiamenti entreranno in vigore nel Spetterà agli Stati membri e alle Regioni decidere se inserire queste misure nei loro programmi di sviluppo rurale. Esse sono finalizzate a rispondere con maggiore efficacia alle preoccupazioni riguardanti la qualità e la sicurezza alimentare, aiutare gli agricoltori a conformarsi a norme rigorose fondate sulla legislazione dell Ue e promuovere standard elevati in materia di benessere degli animali. Si tratta di obiettivi essenziali per promuovere un'agricoltura sostenibile e rispondere alle aspettative generali della società europea; tali obiettivi sono al centro della riforma globale della PAC e forniranno agli agricoltori nuove opportunità per incrementare il proprio reddito (servizi agroambientali, promozione e commercializzazione di prodotti di qualità). Nello specifico il regolamento Ce n.1783/03 stabilisce che per i prodotti di qualità certificata (Dop, Igp, Stg, Biologico e vini di qualità) saranno corrisposti incentivi agli agricoltori che partecipano a programmi di miglioramento della qualità dei prodotti agricoli e dei procedimenti di produzione applicati e che forniscono ai consumatori garanzie in materia.tali incentivi saranno versati annualmente per un periodo massimo di cinque anni e per un importo massimo annuo di euro per azienda. Sono inoltre previsti incentivi per le associazioni di produttori per attività di informazione dei consumatori e di promozione dei prodotti ottenuti nell ambito dei progetti di miglioramento della qualità, che beneficiano della misura precedente. Gli aiuti pubblici potranno arrivare fino a un massimo del 70% dei costi ammissibili del progetto. I prodotti DOP I prodotti IGP 1 Parmigiano Reggiano 15 Mortadella Bologna 2 Grana Padano 16 Zampone Modena 3 Provolone Valpadana 17 Cotechino Modena 4 Prosciutto di Parma 18 Vitellone bianco dell Appennino centrale 5 Prosciutto di Modena 19 Asparago verde di Altedo 6 Culatello di Zibello 20 Scalogno di Romagna 7 Pancetta Piacentina 21 Fungo di Borgotaro 8 Salame Piacentino 22 Marrone di Castel del Rio 9 Coppa Piacentina 23 Pera dell Emilia-Romagna 10 Salamini italiani alla cacciatora 24 Pesca e nettarina di Romagna 11 Olio Extra Vergine di oliva di Brisighella 25 Coppia Ferrarese 12 Olio Extra Vergine di oliva Colline di Romagna 13 Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 14 Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia 5
6 Il vocabolario della tipicità DOP DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA È il riconoscimento - ai sensi del Reg. Cee 2081/92 - assegnato ai prodotti agricoli e alimentari, le cui fasi del processo produttivo vengano realizzate tutte in un area geografica delimitata e il cui processo produttivo risulti essere conforme a un disciplinare di produzione. Queste caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente all ambiente geografico, comprensivo deifattori naturali e umani. IGP INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA L indicazione - ai sensi del Reg. Cee 2081/92 - è relativa al nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese e serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, di cui una determinata qualità, la reputazione o un altra caratteristica possa essere attribuita all origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengano nell area geografica determinata (è sufficiente che avvenga anche uno solo di questi passaggi a differenza della Dop). STG SPECIALITÀ TRADIZIONALE GARANTITA Riconoscimento, ai sensi del Reg. Cee 2082/92, del carattere di specificità di un prodotto agroalimentare, inteso come elemento o insieme di elementi che, per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità, distinguono nettamente un prodotto da altri simili. Ci si riferisce, quindi, a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico, tradizionale di una particolare zona geografica, al fine di tutelarne la specificità. Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o d origine geografica; questo aspetto distingue le Stg dalle Dop e dalle Igp. PRODOTTI TRADIZIONALI Con decreto n. 350 del 8/9/99, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha emanato il regolamento per l individuazione dei prodotti tradizionali, così come previsto dall art. 8 del decreto legislativo n. 173 del 30/4/98.Tale decreto stabilisce la costituzione di un comitato presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, con il compito di redigere una guida tecnica per la catalogazione di produzioni e beni agroalimentari a carattere di tipicità, con caratteristiche tradizionali. Per essere definito tradizionale, un prodotto agroalimentare deve essere ricondotto a metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura che risultino consolidate nel tempo e, in particolare, per un periodo non inferiore a 25 anni. DENOMINAZIONI D ORIGINE APPLICATE AI VINI (Legge 164 del 10/2/1992) IGT INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA Nome geografico utilizzato per denominare vini da tavola corrispondenti a una zona normalmente di ampia dimensione viticola, a cui può essere affiancato il nome del vitigno, la tipologia e il colore del vino. DOC DENOMINAZIONE D ORIGINE CONTROLLATA È rappresentato dal nome geografico di una zona, meno ampia della precedente, particolarmente vocata alla viticoltura, che fornisce un prodotto di qualità e rinomato, fornito da una pluralità di produttori. DOCG DENOMINAZIONE D ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA È riconosciuta ai vini già Doc da almeno 5 anni, di particolare pregio qualitativo e che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale e internazionale. 6
7 Il sistema comunitario delle denominazioni d origine La registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine comunitarie comporta una procedura lunga e complessa. Un ruolo di primo piano è svolto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che con la Circolare del 2000 ha garantito la trasparenza dell azione amministrativa. Vincenzo Carrozzino Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi La tendenza alla globalizzazione dei mercati con la quale, qualunque sia la valutazione che si attribuisca al fenomeno, l agricoltura italiana è chiamata necessariamente a confrontarsi, richiede una profonda riflessione. Nello scenario del mercato globale le dimensioni, in termini assoluti, dell agricoltura italiana sono assai modeste. Ma proprio tali dimensioni così ridotte offrono al settore agroalimentare italiano la possibilità di ricercare spazi specifici di crescita attraverso la differenziazione dell offerta e la segmentazione dei mercati al consumo. L Italia può giocare un ruolo fondamentale con le sue produzioni tipiche di qualità, che sono in grado di esercitare un significativo effetto di traino sia nei confronti di altri prodotti favorendo un processo di crescita del livello qualitativo medio del made in Italy e della sua immagine sia in termini di effetti intersettoriali, con l attivazione indotta dello sviluppo locale di vaste aree del Paese nel quale esiste un rilevante potenziale ancora inespresso. Uno strumento con il quale è possibile agire nella direzione testé accennata è il Reg. Cee 2081/92 del Consiglio Europeo del 14 luglio Si tratta della normativa comunitaria emanata per l individuazione e la protezione di prodotti agricoli e alimentari mediante la costituzione del sistema delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d origine. Il Regolamento attribuisce allo Stato membro e, in particolare, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali un ruolo di primo piano nel complesso iter di registrazione oltre che nella creazione del sistema di controllo. Lo stesso Reg. Cee 2081/92 ha previsto una procedura transitoria di registrazione semplificata per i prodotti la cui designazione geografica fosse stata già oggetto di protezione giuridica o, comunque, sancita dall uso. Esaurita una prima fase di attuazione del Regolamento il Ministero ha quindi ritenuto necessario dover fornire indicazioni chiare e omogenee ai soggetti interessati alla registrazione delle denominazioni, per garantire la trasparenza dell azione amministrativa. L emanazione della circolare n. 4 del ha conseguito tale obiettivo, stabilendo le modalità procedurali per accedere alla registrazione comunitaria delle Dop ed Igp. Chi può presentare la domanda La circolare, innanzitutto, fissa i criteri per definire quali siano i soggetti legittimati alla presentazione dell istanza di riconoscimento ossia le associazioni di produttori e/o trasformatori che realmente detengono il controllo del prodotto o sono delegate dagli aventi titolo a curare aspetti quali commercializzazione, valorizzazione ecc. Vanno intese come associazioni, le organizzazioni di produttori o trasformatori, di cui ai Reg. Cee n. 2200/96 e n. 952/96, le cooperative, i consorzi e le società di capitale. L organizzazione che presenta l istanza deve dimostrare di essere rappresentativa in termini di soci produttori o trasformatori della produzione controllata. I valori percentuali dei due parametri riferiti a quelli dell area in questione devono singolarmente superare il 50%. La zona di provenienza del prodotto da tutelare con Dop o Igp deve corrispondere all area in cui realmente la produzione o la trasformazione sia assicurata dalla presenza di produttori o trasformatori associati o che abbiano delegato l organizzazione che rimette l istanza. 7
8 L istanza di richiesta di riconoscimento deve essere accompagnata da un dossier contenente, inoltre, l atto costitutivo e lo statuto del soggetto proponente, il disciplinare di produzione, la relazione tecnica, la relazione storica e le cartografie del territorio interessato alla produzione. Il disciplinare di produzione Il disciplinare è un insieme di indicazioni e prassi operative codificate, che devono essere rispettate da tutti i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella produzione. Deve contenere obbligatoriamente il nome del prodotto agricolo o alimentare Dop o Igp; la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime e, se del caso, delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche dello stesso; la delimitazione della zona geografica e gli elementi che comprovano il legame del prodotto agricolo o alimentare con la zona geografica di riferimento; la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto e/o i metodi locali, leali e costanti unitamente agli elementi che comprovano il legame o l origine con l ambiente geografico; i riferimenti relativi agli organismi di controllo; gli elementi specifici dell etichettatura connessi alla dicitura Dop o Igp, a seconda dei casi, o le diciture equivalenti; le eventuali condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie o nazionali. Il disciplinare di produzione, perciò, è lo strumento con il quale si fissano i requisiti e le regole per assicurare individuabilità, invariabilità, tracciabilità del prodotto del quale si vuole salvaguardare la denominazione di origine o l indicazione geografica. Esso assume carattere vincolante per le attività svolte, affinché sia garantito il mantenimento delle caratteristiche peculiari del prodotto ottenuto. Una relazione tecnica e una storica Il dossier si compone inoltre, della relazione tecnica nella quale è necessario riportare i particolari tecnici di ottenimento del prodotto oggetto di riconoscimento. È necessario individuare e descrivere soprattutto gli elementi rilevanti capaci di caratterizzare il prodotto in modo peculiare, sicché il bene ottenuto è la risultante finale dei fattori umani e naturali propri di quel territorio. In tale ambito devono essere descritti, dettagliatamente e ampiamente, gli elementi che comprovano che il prodotto è originario della zona geografica, come pure gli elementi che comprovano il legame con l ambiente geografico o con l origine geografica. A supporto della richiesta di denominazione deve essere presente la relazione storica, nella quale si dimostri il legame storico del prodotto con il territorio in cui si realizza e si evidenzi chiaramente la tradizionalità e le ragioni degli eventuali adattamenti nel corso del tempo. La relazione è accompagnata da testi storici o specialistici, articoli di giornali, lavori scientifici, ecc. Tale parte del dossier deve, dunque, dimostrare che il territorio è il luogo fisico alle cui caratteristiche sono legate inscindibilmente la qualità della materia prima e l unicità del processo di produzione, di conservazione, di stagionatura e di confezionamento. Infine, nel dossier deve essere presente la cartografia con relativo quadro d unione, con delimitazione dell area interessata. Gli accertamenti del Ministero Compito del Ministero è l accertamento prioritario della legittimazione dei soggetti che presentano domanda di riconoscimento e della completezza ed esaustività del dossier rispetto ai requisiti richiesti dalla regolamentazione comunitaria. Compiti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 1 Riconoscimento delle Dop e Igp. 2 Riconoscimento dei Consorzi di tutela. 3 Riconoscimento delle strutture di controllo su ciascuna Dop e Igp registrata. 4 Vigilanza sulle strutture di controllo. Ove fosse accertata la legittimazione del soggetto proponente la richiesta, l iter prosegue valutando, dal punto di vista tecnico, il contenuto dei documenti a sostegno: il disciplinare di produzione, la relazione tecnica, la relazione storica. Il Ministero si avvale anche del parere dell Ente pubblico Regioni o Province autonome nel cui ambito territoriale insiste la produzione per la quale si richiede il riconoscimento. Ultimate le verifiche dapprima di legittimità e tecniche poi 8
9 con esisto positivo, viene indetta una riunione di pubblico accertamento, alla quale sono invitati a partecipare gli Enti pubblici territorialmente interessati, le organizzazioni professionali e di categoria, i produttori e gli operatori economici interessati, con lo scopo di verificare la rispondenza della disciplina proposta agli usi leali e costanti, previsti dal Reg Si procede, quindi, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della proposta di disciplinare, affinché tutti i soggetti interessati possano prenderne visione e presentare eventuali osservazioni. Trascorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, in mancanza di osservazioni o dopo aver valutato e risolto eventuali dissensi, la richiesta di registrazione con la relativa documentazione viene notificata alla Commissione Europea. Il Ministero delle Politiche e Forestali è inoltre competente a chiarire eventuali perplessità dei Servizi della Commissione e ad attivare le procedure di composizione delle eventuali opposizioni presentate dagli altri Paesi alle richieste di registrazione. Rientra sempre nella competenza del Ministero la valutazione e l inoltro alla Commissione Europea delle richieste di modifica dei disciplinari di Dop o Igp, nel caso in cui ci sia necessità di adeguare le procedure produttive in seguito all evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche. Il Reg. Ce 535/97 del Consiglio di modifica del Reg. Cee 2081/92 ha introdotto la possibilità per lo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione esclusivamente a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio, a richiesta del soggetto proponente la richiesta di denominazione. Con la medesima richiesta il medesimo soggetto esonera espressamente lo Stato membro da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all eventuale mancato accoglimento della domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo transitorio faranno uso. Le strutture di tutela e di controllo Altra competenza attribuita nel settore delle Dop e Igp al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è il riconoscimento dei Consorzi di tutela. L art. 14 della Legge 526/99 e i decreti attuativi prevedono che i Consorzi che dimostrino di possedere una serie di requisiti possano ottenere l incarico di svolgere funzioni di tutela, valorizzazione, promozione e vigilanza su una determinata Dop o Igp. Compito del Ministero delle Politiche e Forestali è perciò quello, dopo aver verificato che il Consorzio possieda i requisiti richiesti, di emanare il decreto di riconoscimento del Consorzio di tutela. Sempre il Reg prevede che per ciascuna Dop e Igp gli Stati membri autorizzino strutture di controllo con il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari recanti una denominazione protetta rispondano ai requisiti del disciplinare. L art. 53 della legge 128/98, modificato dall art.14 della legge 526/99 ha individuato nel Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l autorità nazionale competente al riconoscimento di tali strutture (che devono essere in numero di una per ciascuna Dop e Igp), sentito il Gruppo tecnico di valutazione, formato da rappresentanti ministeriali e regionali. Così il Ministero, autorizza la struttura al controllo delle specifiche denominazioni dopo aver accertato, con il supporto del gruppo tecnico, che le strutture proposte rispondano alle condizioni stabilite dalle norme EN e verificato che il piano dei controlli predisposto sia idoneo a verificare che nel processo produttivo siano rispettate tutte le prescrizioni contenute nel disciplinare e che il prodotto finito possieda le caratteristiche richieste. La predetta normativa attribuisce inoltre al Ministero, unitamente agli Enti pubblici competenti territorialmente, la vigilanza sulle strutture di controllo. Allo stato attuale tale attività non è ancora svolta in maniera organica, essendo in via di emanazione una disciplina organica che la regolamenti. 9
10 COME NASCONO DOP E IGP ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI O TRASFORMATORI presentano domanda di riconoscimento per la registrazione dei marchi al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e, in copia, alle Regioni o Province Autonome territorialmente interessate, fornendo un disciplinare di produzione, una relazione storica, una relazione economica. Le Regioni o Province Autonome pubblicano una scheda sintetica sulle caratteristiche del prodotto sul proprio Bollettino Ufficiale. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI accerta la legittimità del soggetto proponente e il contenuto dei documenti presentati REGIONI O PROVINCE AUTONOME esprimono il parere con apposita Delibera di Giunta. Viene indetta una pubblica audizione alla presenza di Enti pubblici, organizzazioni professionali e di categoria, produttori e operatori economici interessati per presentare il disciplinare di produzione. La proposta di disciplinare è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. COMMISSIONE UE La richiesta di registrazione viene notificata alla Commissione Europea, che entro 6 mesi deve esaminare i contenuti della domanda. La richiesta di registrazione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE. Se entro 6 mesi non vengono sollevate opposizioni da persone legittimamente interessate, si procede all iscrizione sul Registro comunitario delle Dop e Igp. 10
11 Quando in montagna Da dicembre 2003 è stato istituito l Albo dei prodotti di montagna, con la possibilità per Dop e Igp di apporre la menzione aggiuntiva prodotto nella montagna. Le aree di montagna si contraddistinguono per una vocazione alle produzioni di qualità. Un fatto che viene percepito, quanto meno a livello di immagine, anche dal consumatore. I numeri sembrano infatti parlare chiaro. Secondo l indagine riportata nel IX Rapporto Nomisma sull agricoltura italiana, almeno 3 italiani su 4 associano ai prodotti alimentari di montagna una qualità superiore. Tali indicazioni trovano un ulteriore e importante conferma nella disponibilità a riconoscere un prezzo più elevato per questi prodotti. In particolare, appena il 17% degli italiani rifiuta tale ipotesi. Al contrario, il 44% si dichiara disponibile a pagare un prezzo più alto fino ad un +20%, mentre il restante 33% degli intervistati è disposto a sostenere differenziali anche maggiori del 20%. In altre parole, esiste un indubbia opportunità di sfruttare la leva del prezzo se effettivamente sostenuta dalla qualità del prodotto come strumento di posizionamento di tali produzioni, ulteriormente rafforzata dalla contestuale possibilità di utilizzare, da adesso, la menzione prodotto nella montagna. Con decreto ministeriale del 30 dicembre 2003, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in attuazione dell art. 85 della precedente Legge Finanziaria 2003, ha infatti istituito l Albo dei Prodotti di Montagna. Secondo tale disposizione, i prodotti che attualmente possono fregiarsi della Denominazione di origine protetta o dell Indicazione geografica protetta se ottenuti in zone di montagna (e quindi in territori posti al di sopra dei 600 metri s.l.m se situati nel Nord Italia oppure sopra i 700 metri per le altre aree del Paese) possono, attraverso i propri Consorzi di Tutela o in loro assenza tramite le Comunità Montane territorialmente competenti, richiedere istanza di iscrizione al suddetto Albo. Contestualmente a tale richiesta, deve essere inviata procedura di modifica del disciplinare sia al Ministero delle Poltiche Agricole e Forestali che alla Commissione Europea (in maniera analoga a quanto avviene per la richiesta di riconoscimento Dop o Igp). Una volta iscritti nell Albo e avuto il nullaosta da Bruxelles, i produttori di tali zone potranno apporre la menzione aggiuntiva prodotto nella montagna. Se l area di produzione è anche in pianura Stando a quanto riportato dal Decreto Ministeriale, il percorso per poter usufruire di tale menzione sembrerebbe semplice. In realtà così non è, almeno per quelle denominazioni di origine il cui areale di produzione si estende su zone morfologicamente diverse. In altre parole, per quei prodotti la cui area di produzione determinata da disciplinare è circoscritta totalmente in montagna, dovrebbe sussistere in teoria una completa condivisione tra i produttori nell apporre la menzione in questione. E nel caso di denominazioni che si estendono contemporaneamente su territori di pianura e di montagna? In questo caso, non è detto che tale condivisione ci sia. Infatti occorre ricordare come la possibilità di apporre la menzione aggiuntiva prodotto nella montagna, in virtù di quel maggior apprezzamento che il consumatore sembra manifestare per tali prodotti, potrebbe creare una sorta di discriminazione tra prodotti e produttori all interno della stessa denominazione. E, a tale proposito, occorre sottolineare come nella maggior parte delle Dop italiane che presentano questo inconveniente, la maggior quota di produzione (e corrispondentemente di peso decisionale all interno dei Consorzi) attiene proprio ai produttori delle aree di pianura. 11
12 LE NOVIT TÀ PIÙ RECENTI PER LA TUTELA DI DOP E IGP Con il regolamento Ce n. 692 dell 8 aprile 2003, il Consiglio dei ministri agricoli dell Unione Europea ha modificato il regolamento 2081/92 relativo alla protezione dei prodotti Dop e Igp. Le principali modifiche introdotte rappresentano una vera e propria svolta per la tutela di queste produzioni, innanzitutto perché mettono fine all annosa questione sulla garanzia di originalità legata al confezionamento di alcuni prodotti fuori dai confini previsti dal disciplinare. All art. 4, dove vengono indicati gli elementi che compongono il disciplinare di produzione, viene infatti aggiunto il seguente capoverso la descrizione del metodo di ottenimento del prodotto agricolo o alimentare e, se del caso i metodi locali, leali e costanti nonché gli elementi relativi al condizionamento, quando l associazione richiedente determina e giustifica che il condizionamento deve aver luogo nella zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, assicurare la rintracciabilità o il controllo. Le altre principali novità introdotte riguardano un estensione delle categorie di prodotti che possono beneficiare della registrazione. Possono quindi ambire alla Dop o all Igp anche paste alimentari e fiori e piante ornamentali, mentre vengono escluse le acque minerali e di sorgente in quanto già tutelate in base ad una direttiva del 1980, con la garanzia che saranno comunque preservate le registrazioni esistenti per un periodo transitorio di dieci anni. Infine, ma non meno importante, l introduzione della facoltà di estendere geograficamente la protezione oltre i confini dell Unione Europea, a condizione di reciprocità, verso Paesi interessati che soddisfino criteri di equivalenza, tecnica e dei controlli. 12
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