XXX. TOMA?A DEL 13 MAGGIO 1876

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1 Atti Parlamentari Camera M Deputati SESSIONE DEL 1816 DISCUSSIONI TORNATA DEL 18 MAGGIO 1816 XXX. TOMA?A DEL 13 MAGGIO 1876 PRESIDENZA BIANCHEilL SOMMARIO. Congedo. = Nomina fatta dal presidente di un commissario per lo schema di legge pel trattato col Paraguay. Lettura di un disegno di legge del deputato Vastarini-Cresi e di altri, per modificazione all'articolo 28 della legge 19 giugno 1873, e di altro del deputato Serpi, per cambiamento di giurisdizione dei commi di Narri, Isili e Laconi. = Il deputato Taverna presenta la relazione sullo schema di legge per la leva dell'anno dei nati nel 1856, e il deputato Righi presenta quella sullo schema per vendita a trattativa privata di beni già ecclesiastici. = Votazione a squiiiinio segreto sulla proposta di legge per la proroga del corso legale dei biglietti emessi dagli istituti di credito, e proclamazione, fatta in seguito, della sua approvazione. = Comunicazione di una domanda di interrogazione del deputato Cavallotti al ministro per Vinterno sul ritrovamento di documenti che rifletterebbero alcuni deputati Istanze del ministro per l'interno perchè desista dalla interrogazione Il deputato Cavallotti insiste Dichiarazioni del deputato Lama Nuove osservazioni e istanze del ministro per Vinterno Repliche del deputato Lama e del ministro Il deputato Cavallotti non insiste Richiami del presidente Si delibera che la interrogazione proposta dal deputalo Gavallotti non abbia luogo. Svolgimento di un disegno di legge del deputato Vollaro e di altri, per la fusione di uffìzi di porto e di sanità marittima- È preso in considerazione e rimandato alla Giunta per un. progetto di legge di argomento consimile, = Discussione dello schema di legge per la proroga del termine fissato dall'articolo 1 della legge 8 giugno 1873 per Vaffrancamento dalle decime feudali nelle Provincie meridionali Opposizioni, e proposta sospensiva del deputato Tocci I deputati Pisolante e Vare combattono il disegno di legge 1 deputati Mantellini, Mascilli, De Donno e il ministro guardasigilli discorrono in difesa del medesimo. Il deputato Tocci ritira la sua proposta Emendamento proposto dal deputato Mascilli all'articolo, a nome ièlla Giunta Repliche Osservazioni dei deputati Auriti e De Domo Approvazione dell'articolo emendato dal Ministero e dalla Giunta. La seduta è aperta alle ore 2 25 pomeridiane. (Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale delia tornata precedente, che è approvato.) MASSARI., segretario. Sono giunte alia Camera le seguenti petizioni : Consiglio comunale dì Traina, provincia di Catania, domanda l'abolizione di ogni genere di ratizzi che gravitano sulle opere pie, la ripartizione fra lo Stato, le opere pie ed i comuni delie spese pei mentecatti poveri e per gii esposti, e una limitazione alla sovrimposta sulla proprietà fondiaria abitanti della borgata Casale, frazione del comune di Carinola, reclamano contro l'applicazione fatta loro della tassa detta eli bonìfica» % Padre Francesco d'alvito, ex-ministro provinciale dei Minori riformati negli Abruzzi, in noma dei già componenti la sua monastica provincia-, invoca dalia Camera la prorogazione a vita del sussidio fino ad ora percepito e die va a spirare col prossimo mese di giugno, PRESIDENTI!. L'onorevole Brada chiede un congedo di 15 giorni. (È accordato.) La Camera avendo nella seduta di ieri accolto la proposta dell'onorevole Rasposi Giovacchino, perchè fossa delegata al presidente la nomina di un commissario in surrogazione dell'onorevole Sormani-Moretti, che ha cessato di appartenere alia

2 Atti Parlamentavi = Camera dei Deputati SESSIONE DEL 1876 DISCUSSIONI TORNATA DEL 13 MAGGIO 1876 Commissione incaricata di esaminare il trattato di commercio col Paraguay, valendomi della facoltà conceduta dalla Camera, chiamo l'onorevole Correnti a far parte della Commissione medesima. SERPI. Allora sarà per lunedì. PRESIDENTE. Il ministro dell'interno aderisce? NICOTERA, ministro per Vinterno. Aderisco. PRESIDENTE. Sarà messo all'ordine del giorno di lunedì. LETTURA DI SCHEMI DI LEGGE. PRESENTAZIONE DI RELAZIONI. PRESIDENTE, Gli uffizi avendo ammesso alla lettura alcuni schemi di legge, vi si procede. PISSAVINI, segretario. {Legge) «Disegno di legge per modificazione dell'articolo 26 della legge 19 giugno «Articolo unico. Il sussidio assegnato per un quinquennio ai religiosi e religiose contemplati nell'articolo 8 della legge 29 luglio 1868, e prorogato per altri tre anni con l'articolo 26 della successiva legge 1878, è convertito in assegnamento definitivo e vitalizio per quelli fra i detti religiosi e religiose che dimostreranno non avere altri mezzi di sussistenza.» Firmati : Vastarini-Cresì, Pelagalli, Brescia- Morra, Morelli Salvatore, Alvisi, Angelóni, Cannella. PRESIDENTE. L'onorevole Vastarini-Cresi è presente? (Non è presente.) Quando sarà presente l'onorevole Vastarini-Oresi, d'accordo coll'onorevole ministro di grazia e giustizia, sarà fissato il giorno in cui avrà luogo lo svolgimento di questo progetto di legge. Si dà lettura di un altro schema di legge presentato dall'onorevole Serpi. PISSAVINI, segretario. (Legge) «Progetto di legge d'iniziativa parlamentare del deputato Serpi : «Art. 1. I comuni che, pel disposto dalla legge 23 ottobre 1859, fanno parte in Sardegna dei tre mandamenti di Nutrì, Isili e Laconi che dipendono attualmente dal circondario amministrativo di Lanusei (provincia di Cagliari) e da quel tribunale civile e correzionale, dipenderanno, a datare dal 1 gennaio 1877, dal circondario amministrativo di Cagliari e da quel tribunale. «Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a provvedere con decreti reali per le disposizioni transitorie occorrenti.» PRESIDENTE. L'onorevole Serpi quando intende di svolgere questo disegno di legge? SERPI. Io sono agii ordini della Camera ; anche oggi. PRESIDENTE. Oggi non si può, non essendo all'ordine del giorno. PRESIDENTE. Invito l'onorevole Taverna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione. TAVERNA, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per la leva militare dei giovani nati nel (V. Stampato, n 14-A.) RIGHI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per vendita a trattativa privata di beni già ecclesiastici. (V. Stampato, n 6-A.) PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite. VOTAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA PROROGA DEL CORSO LEGALE DEI BIGLIETTI DI BANCA. PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto sullo schema di legge per la proroga del corso legale dei biglietti emessi dagli istituti di credito. Si procede all'appello nominale. (Segue la votazione.) Si lascieranno le urne aperte e si procederà nell'ordine del giorno. INCIDENTE SOPRA UN'INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO CAVALLOTTI AL MINISTRO DELL'INTERNO. PRESIDENTE. Debbo comunicare alla Camera la seguente domanda di interrogazione che fu fatta dall'onorevole Cavallotti : «11 sottoscritto desidera interrogare l'onorevole ministro dell'interno sul ritrovamento di documenti appartenenti al suo dicastero e che rifletterebbero membri del Parlamento.» Prego l'onorevole ministro per l'interno a voler dire se e quando intenda rispondere a questa interrogazione. MINISTRO PER L'INTERNO. Verrei pregare l'onorevole Cavallotti di ritirare la sua interrogazione. Le carte, di cai egli mi chiede, non possono es-

3 Atti Parlamentari 707 Camera dei 'Deputati SESSIONE DEL 1876 DISCUSSIONI TORNATA DEL 13 MAGGIO 1876 sere ritenute come carte di Stato ; e debbono considerarsi come assolutamente contrarie alle disposizioni dello Statuto. Yi sono cose che non arrivano mai a toccare l'onorabilità di certi uomini. (Bravo! Bene! a sinistra) Questi non ne restano punto colpiti ; bensì restano colpite le libere istituzioni. E noi, che queste istituzioni vogliamo gelosamente conservare, dobbiamo saperci rendere superiori anche alla calunnia. (Bravo! Benissimo 1 a sinistra) Spero che la mia preghiera, dettata da un altissimo sentimento di delicatezza e di rispetto alla rappresentanza nazionale, sarà accolta dall'onorevole Cavallotti ; ad ogni modo me ne rimetto completamente al senno della Camera. (Bravo! Bene! a sinistra ed al centro) PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, ella non insiste nella sua domanda d'interrogazione? CAVALLOTTI. Insisto... PRESIDENTE. Allora interrogherò la Camera. CAVALLOTTI. Se mi lascia esporrei motivi della mìa insistenza... PRESIDENTE. Scusi, la Camera deve anzitutto decidere se la interrogazione debba o no avere luogo. Siccome l'onorevole ministro dichiara di non accettare questa interrogazione, io devo interpellare la Camera. MINISTRO PBR L'INTERNO. Prego, prima l'onorevole Cavallotti di ritirare la sua domanda (e ne ho dette le ragioni), e poi d'interrogare la Camera. PRESIDENTE. Dunque, se l'onorevole Cavallotti insiste, io interrogherò la Camera. CAVALLOTTI. Io prego l'onorevole nostro presidente a lasciarmi dire due sole parole sulle ragioni... Voci a sinistra. Parli! parli! PRESIDENTE. Non entri nel merito, perchè la Camera deve prima decidere se l'interrogazione possa aver luogo. Una voce a destra. Interroghi la Camera. CAVALLOTTI. Io comprendo perfettamente i riguardi di convenienza, a cui si è ispirato l'onorevole ministro dell'interno quando mi ha pregato di ritirare questa interrogazione. Questi riguardi hanno parlato anche nel mio animo prima di presentarla; ed io pure mi sono domandato se conveniva di portare qua dentro l'eco di voci che girano per tutto il paese e per tutta la stampa, Io mi sono domandato se conveniva di obbligare la Camera a guardare in faccia questo fantasma del sospetto che è venuto a sedersi fra noi, e a intorbidare la cordialità delie nostre relazioni. L'onorevole ministro dello interno si preoccupa del prestigio delie istituzioni attuali; io che nelle forme politiche attuali non porto tutto quello interessamento, mi preoccupo molto invece della moralità pubblica senza di cui nessuna istituzione può rispettarsi, nessun ordine sociale può a lungo sussistere. Io credo che, poiché uno scandalo è avvenuto, non voglio ricercare se provocato da imprudenze o da altro, e poiché tanti lo deplorano, ma nessuno può impedire che avvenuto non sia, oggi l'unico modo per attenuarne le traccie e le tristi conseguenze, sia quello di andarne al fondo. Ed io credo che questo sia nell'interesse di tutti quanti fanno parte della Camera, tanto di quelli che seggono da questa parte, come di coloro che seggono dall'altra: perchè quanti siamo qui dentro, siamo tutti aolidali del prestigio del corpo a cui apparteniamo. E quando una macchia sorge ad offuscarlo, il diritto di difesa non è diritto soltanto di quell'uno o due o di quei pochi che sono attaccati, ma è diritto e dovere di tutti quanti noi. Se l'onorevole ministro dell'interno desidera cha questa interrogazione non abbia luogo, io non insisterò, perchè non voglio addentrarmi nelle ragioni particolari e più o meno delicate che possono avere ispirirato questo suo invito. Per ma reputo necessario al prestigio della Camera che la luce si faccia ; e poiché da questi banchi è sorta una voce a domandarla e a provocarla, e il desiderio di coloro che seggono da questa parte credo associsi al mio, mi pare impossibile che l'altra parte della Camera, per ciò che la riguarda, voglia opporsi alla domanda e autorizzare anche lontanamente il sospetto che su quei banchi della luce si abbia paura. Messo in sodo ciò, me ne rimetto alla Camera. LANZA G Domando la parola. PRESIDENTE, L'onorevole Lanza ha facoltà di parlare. LANZA GIOVANNI. Signori, io, come sapete, lìo avuto l'onore di tenere per un tempo sufficientemente lungo il portafoglio dell'interno, e quindi non posso rimanere in silenzio dopo le gravi parole pronunciate testé dall'onorevole ministro dell'interno. Egli, mentre con molta saviezza dichisrava non parergli conveniente che l'interrogazione annunciata dal deputato Cavallotti venisse fatta, soggiungeva però che quest' interrogazione si riferiva a carte le quali contenevano cose assolutamente contrarie allo Statuto, e perciò sarebbe stata violata la nostra legge fondamentale da coloro che per avventura avessero conosciuto la esistenza di queste carte, che per ora io non potrei sicuramente definire e precisare, e ancora più da coloro che ne avessero ordinata la raccolta. Io posso dichiarare francamente non sapere che

4 Atti Parlamentari 708 Camera dei Deputati SESSIOHE DEL 1876 DISCUSSIONI TORNATA DEL 13 MAGGIO 1816 esistano al Ministero carie contrarie allo Statuto, uè che me ne siano venute a cognizione durante il tempo che tenni il portafoglio dell'interno. Perciò posso declinare con tutta coscienza la responsabilità che dalle parole dell'onorevole ministro potrebbe cadere su coloro che avessero raccolte carte contrarie allo Statuto. lo non passo dire di più, e non lo debbo, perchè non sarà mai da me che partirà l'eccitamento a violare uno dei più gelosi segreti dello Stato, e a gettare a pascolo delia curiosità,.. CAVALLOTTI. I libelli! (.Bisbiglio a sinistra) PRESIDENTE. Non interrompano l LAMA GIOVANNI... cose destinate a rimanere costantemente segrete. Riflettete alle conseguenze forse irreparabili di un atto di questa natura, poiché non sarebbe più possibile alcun Governo di sicurezza e d'ordine pubblico. (Bravo! a destra) Io son ben lontano dal giustificare tutto quanto per avventura si potesse trovare raccolto in certi archivi ; e chi potrebbe assumersi questa responsabilità? Ma nello stesso tempo non posso a meno di considerare che, quando anche alcune di queste carte contenessero cose inesatte od anche false, poiché, signori, nella immensa congerie delle informazioni che si raccolgono, molte possono avere o l'uno o l'altro di questi caratteri, a nessuno potrebbe farsene una colpa, perchè nessuno può guarentire la veracità di queste informazioni che non si pisiono così facilmente accertare.,. (Mormorio a sinistra) Voce, Non bisognava accettarle. PRESIDENTI. Non interrompano. LANZA G. Non entriamo in merito. Io voglio unicamente qui avvertire alle conseguenze gravissime e al danno irreparabile che si arrecherebbe al Governo ed al paese, qualora non si sapesse sacrificare un sentimento di suscettività, ancora che fosse legittima, al bene del paese, poiché nessun funzionario oserebbe ancora mandare qualsiasi notizia di qualsiasi persona. LAZZARO. Tanto meglio, (Bisbiglio a destra) LANZA 6. Tanto peggio, poiché non sarebbe più possìbile governare la cosa pubblica e tutelare k sicurezza dello Stato. Io non mi inoltrerò di più in questo delicato argomento, ma ho creduto opportuno accennare alla conseguenza della interrogazione dell'onorevole Cavallotti. Pertanto, mentre mi associo ben volentieri ella dichiarazione dell'onorevole ministro che respinga questa domanda di interrogazione, nello stesso tempo debbo ancora ripetere quello che da principio ho detto, che, per quanto a me consta, carte le quali in qualsiasi modo sieno contrarie allo Statuto, io assolutamente, negli anni che tenni il Ministero dell'interno, non ne ho vedute né conosciute, perchè se le avessi conosciute, certamente avrei posto riparo ad una cosa contraria alla legge fondamentale. MINISTRO PER L'INTERNO. A me duole che l'onorevole Lanza abbia creduto di prendere la parola. Egli avrebbe dovuto vedere come io sappia sacrificare la soddisfazione personale agli interessi del paese ; ed avrebbe dovuto dalla mia moderazione togliere esempio e guida. Non dubiti l'onorevole Lanza ; non è questo il momento in cui il ministro dell'interno creda opportuno di sollevare una grave questione. Il ministro dell'interno sa mettere al disopra della sua persona la dignità del Governo, la dignità del Parlamento. (Bene! a sinistra) Verrà giorno in cui il ministro dell'interno, spogliato della sua qualità, ritornando semplice cittadino, riacquisterà il diritto di domandare spiegazione di certe cose! Ho detto non senza ragione, né senza pensarvi, che le carte di cui mi si chiedeva non sono carte di Stato, non sono di quelle carte per le quali l'onorevole Lanza reclama giustamente il segreto. Io non credo che si possano chiamare carte di Stato, dei libelli che infamano membri del Parlamento! (Benissimo! a sinistra) L'onorevole Lanza non ravvisa in questo una violazione dello Statuto ; domanderò all'onorevole Lanza, in forza di qiial legge, in forza di qual regolamento, il ministro dell'interno si creda autorizzato, non di ricevere, ma di richiedere informazioni sui membri del Parlamento. (Bene! a sinistra) Io domanderò all'onorevole Lanza che mi citi un esempio nella storia, di un uomo di Stato che-si sia permesso di chiedere di siffatte informazioni, che non possono, che non devono servire alla storia ; che non oifeniono le persone cui si riferiscono, ma offendono invece la dignità dell'intero paese. Io domando se è permesso di conservare negli archivi di un Ministero delie carte che contengono, non notizie politiche, ma notizie che riguardano la vita privata dei membri di una parte della Camera ; io domando : è permesso di tener queste carte nell'archivio del Governo e di tramandarle ai posteri quando l'uomo, o gli uomini, ai quali queste carte riguardano, non hanno più la possibilità della legittima difesa? (Benissimo! a sinistra) Ed io domando all'onorevole Lanza : se dopo molti anni uno straniero venisse in Italia e chiedesse permesso di rovistare negli archivi e leggesse delle infamie sul conto di questo o quei deputato, e

5 Aiti Parlamentari 709 Camera du Deputati SESSIONE DEL DISCUSSIONI TORNATA DEL 13 MAGGIO quindi le pubblicasse, io domando, sarebbe questo un servizio che si renderebbe alla nazione? (Benissimo! Bravo!) Non dubiti l'onorevole Lanza, io tratto la questione in astratto, e non entro nei particolari, reputandolo sconveniente alla dignità del Parlamento. Anzi dichiaro di più, che quelle carte che sono affidate a me, nessuno le leggerà mai finché sarò ministro. Mi riservo però di sollevare la questione, prima nel seno del Gabinetto e poi in un altro consesso : se quelle carte cioè possono essere conservate negli archivi del Ministero ; ed eseguirò poi ciò che la legge e la convenienza indicheranno. Ma, ripeto, io faccio la questione astratta e domando : crede l'onorevole Lanza che non si viola 10 Statuto quando si offende, più che la libertà e l'indipendenza del deputato, il suo onore? Io lo credo. È assai diverso il chiedere informazioni sopra taluni che possono destare sospetti. Se per l'onorevole Lanza i deputati che sono da questo lato della Camera (Accennando a sinistra) siano uomini che destino sospetti, io ne lascio lui giudice ; ritengo pel contrario che quando si entra in quest'aula, quando si è investiti del mandato di rappresentare la nazione, tutti hanno il diritto di essere rispettati dal Governo, che ha il dovere di non fare distinzioni. Ecco su quale terreno intendo tenere la questione. Anche volenio ammettere che il ministro dell'interno abbia diritto di chiedere di queste notizie, ei dovrebbe in questo caso riconoscere il dovere di verificare se le notizie mandate dai prefetti, o dai questori sui membri del Parlamento siano vere o false, e prima di metterle negli archivi del Ministero, dovrebbe assicurarsi completamente della verità. (Bravoi Benissimo! a sinistra e al centro) Spero che l'onorevole Cavallotti vorrà egli stesso riconoscere la convenienza di ritirare l'interrogazione. Ad ogni modo mi auguro che la Camera non vorrà prolungare questa discussione, e dichiaro che se essa credesse di non acconsentire ai miei desideri!, io mi terrei sempre all'altezza della questione, nè direi a cm quegli atti siano attribuibili, nè chi 11 abbia richiesti o chi li abbia compilati. Ripeto adunque: desidero che la questione non vada oltre, desidero che finisca qui. Prego di nuovo l'onorevole Cavallotti a ritirare la sua interrogazione, ed assicuro la Camera che non mi credo autorizzato a distruggere quelle carte, sebbene riconosca che non sono earte legali, che non sono carte che il ministro abbia diritto di tenere e di richiedere. interrogherò prima il Consiglio dei ministri, e, perchè non dirlo? interrogherò pure il Consiglio di Stato, onde sapere se quelle carte debbano o no essere conservate al Ministero dell'interno, e farò poi quello che il Gabinetto e il Consiglio di Stato crederanno conveniente che io faccia. (Bravo! Bene! Segni d'approvazione ai centro e a sinistra) LANZA fl. Io non so comprendere con qual ragione l'onorevole ministro dell' interno abbia trovate meno opportune le paròle che io ho pronunciato, e manifestato il suo avviso che sarebbe stato assai miglior consiglio che io non avessi parlato. Io sfido a rimanere in silenzio quando un ministro citado vagamente delle carte trovate nel suo Ministero, Car^e di amministrazioni precedenti, senza citare quale essá iano, qualifica le carte medésime come contrarie allo Statuto, come carte le quali denigrano persone, denigrano dépütati. CMB0NEÍLI. Calunniano! PRESIDENTE Non interrompa. l\m\ & Bisognerebbe, per stare ia silenzio, non avere sentimento alcuno, mi si permetta la parola, nè di dignità, e nemmeno di pudore. Ciò per giustificare le mie prime parole dette. Ora l'onorevole ministro, mentre dichiara di non volere in nessun modo entrare nei particolari deliacosa, viene però a dire abbastanza per scagliare atroci accuse contro coloro che lo hanno preceduto." Egli dice che si è voluto denigrare dei membri del Parlamento (Sì! sì! a sinistra), che si è fatta una raccolta di fatti privati contro membri del Parlamento... TJna voce a sinistra. Contro una parte. L\M\ G. (Quando dico «contro membri del Parlamento» mi pare, senza essere purista, che non voglio contemplar tutti)... e peggio poi contro avversari politici. Io non so con quale fondamento si possa attribuire questa maligna intenzione... (Sì! sì! a sini" stra Interruzione del deputato Salvatore Morelli.) PRESIDENTE. Non interrompano. IkMk G... ad uomini che sono stati al potere. Evidentemente dopo queste parole, per quanto riguarda almeno la mia risponsabilità personale, sarebbe mio vivo desiderio di chiedere che si faccia la luce su questa questione, se non vi fosse di mezzo l'interesse del paese. L'onorevole ministro andò più oltre e lasciò balenare delle vaghe minaccie e pubbliche, e private. Di queste io non intendo occupare la Camera.' Queste cose non si debbono nemmeno dire in pubblico e tanto più da un ministro. Sq l'onorevole ministro crede di potere in qual-

6 Mi Parlamentari Oamera dei Deputati SESSIONE DEL 1876 DISCUSSIONI TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876 che modo chiamare l'attenzione degli alti corpi dello Stato sopra questo affare malaugurato, se lo crede sotto la sua responsabilità, si provi, lo faccia ; ma ad ognuno sia libero di riservarsi poi di fare quelle proposte che occorreranno... (Sì! sì! a sinistra Interruzioni) CARBONELLI. Questa è una provocazione bella e buona. s PRESIDENTE. Non interrompano, li prego. LANZA G.. purché un passo di simile natura non possa recar danno... (Interruzioni a sinistra) (Il deputato Musolino pronunzia qualche parola.) PRESIDENTE. Onorevole Musolino, ella dovrebbe sentire la delicatezza che impone il silenzio. LANZA G... recar danno agli interessi dello Stato e violare uno dei segreti principali che vengono affidati dalla fiducia del Re e del Parlamento ad un uomo di Stato. Una voce. Che c'entra il Re? LANZA G. Io ho detto che per ora non ho altro da aggiungere, salvo a respingere sdegnosamente ancora una volta l'accusa d'avere per parte mia (io qui non posso parlare che per parta mia), d'avere chieste informazioni sulla vita privata dei membri del Parlamento allo scopo di denigrarli o calunniarli. Non si può attribuirmi questo intendimento senza farmi la più grave ingiuria, io non l'ebbi mai, e se lo avessi avuto, mi vergognerei perfino di averne concepito l'idea. (Benissimo! a destra) Questo è quanto posso dire; io non debbo assolutamente aggiungere altro, e per conseguenza attendo l'esito dei nuovi procedimenti che l'onorevole ministro ha accennato di volere iniziare in proposito. CAVALLOTTI. Domando la parola. PRESIDENTE. Non posso lasciarla parlare. Si tratta di fatti personali? MINISTRO PER L'INTERNO. Non mi fermo sopra alcuna delle osservazioni fatte dall'onorevole Lanza, nè sull'avere egli respinto, con una sicurezza sorprendente, la parte che io riguarda. Rilevo solo una frase di lui. L'onorevole Lanza ha detto che io voglio violare segreti di Stato. LANZA G. Non ho detto che ella voglia violare i segreti di Stato ; ho detto soltanto che mi riservo di vedere i passi che ella farà in proposito. MINISTRO PER L'INTERNO. L'onorevole Lauza è nel suo diritto di fare tutte le riserve che vuole, ma deve riconoscere eguale diritto al ministro dell'interno di non permettere che si dia veruna interpretazione sinistra alle sue parole. (Bene! a sinistra) Dichiaro che non intendo violare nessuno dei segreti di Stato, anzi credo di avere detto molto chiaramente che, se la Camera volesse fare la discussione, io non direi una parola... (Interruzione del deputato Licy Il ministro sospende il suo discorso per udire Vinterruzione) PRESIDENTE. Continui, onorevole ministro. Da nessuna parte s'interrompi. MINISTRO PER L'INTERNO... non direi una sola parola che si riferisse al segreto di queste tali biografie, che più propriamente debbono essere chiamate libelli. (Bravo! a sinistra) Ho detto che mi propongo di sottoporre prima la questione ai giudizio del Consiglio dei ministri, e quindi del Consiglio di Stato ; la questione però in astratto, cioè : se abbia diritto il ministro dell'interno di chiedere notizie non solo politiche, ma anche sulla vita privata di taluni membri soltanto del Parlamento ; ed avutele, senza constatarne l'esattezza e la veridicità, se abbia il diritto di conservarle negli archivi del Ministero? Ecco il quesito, onorevole Lanza, che intendo proporre. Non dico nomi, non dico fatti, è un quesito astratto che, risoluto, servirà di guida al ministro dell'interno. Se il parere del Consiglio di Stato riconoscerà in lui questa facoltà, io, pur dichiarando che non me ne servirò mai per i miei avversari politici, finché sarò ministro dell'interno, lascìerò negli archivi le carte esistenti, ed a chi mi succederà la libertà sulla condotta da tenere. L'onorevole Lanza, che ha più anni di me, dovrebbe comprendere, dovrebbe sapere che si possono trovare pubblici funzionari i quali, supponendo di meritar eosì il plauso dei propri superiori, si facciano strumenti di accuse e di calunnie contro gli oppositori del Ministero. Quindi 1 ministri debbono essere molto circospetti neli'accettare certe informazioni. (Bene! a sinistra) Ritenga dunque l'onorevole Lanza che io non svelerò alcun segreto di Stato, che so custodire quanto altri mai ; e che, all'occorrenza, saprei fare anche il sacrifizio dei miei giusti risentimenti per non esporre il paese, non dirò a pericoli, che in questo caso non esistono, ma a deplorevoli... Una voce. Scandali. PRESIDENTE. Non interrompano. MINISTRO PEI L'INTERNO... scandali. L'onorevole Lanza ha detto che io ho voluto fare delle minaccie. Non ne ho fatta veruna ; ho detto solo che se, come ministro dell'interno, so conservare la calma necessaria, quando ritornerò semplice deputato avrò il diritto oi chiedere quelle spiegazioni dovute a chiunque senta la propria dignità. (Benissimo! Bravo! a sinistra)

7 Atti Parlamentan 711 Camera dei Deputati SESSIONI DEL 1876 DISCUSSIONI TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876 PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lanza. (Rumori) Facciano silenzio! LANZA 0. Sull'ultima parte del discorso dell'onorevole ministro dell'interno, io non intendo rispondere una sillaba. L'onorevole ministro, e come ministro e come uomo privato, farà quello che il suo senno gli suggerirà, e troverà sempre me disposto a secondare nei limiti della cortesia e della cavalleria, le sue domande. (Si ride a sinistra) Io ripeto che non ho detto che l'onorevole ministro volesse violare i segreti dello Stato; ho detto che, se egli mette in atto le cose che ha detto, cioè a dire di portare delle carte segrete avanti al Consiglio di Stato... (Scoppio d'ilarità a sinistra) Voci a sinistra. No! no! LANZA G. Ma ha detto... (Eumori a sinistra) PRESIDENTE. Lascino parlare. LANZA G. Ma dicano quello che vogliono ; un tribunale qualunque non può giudicare una questione di massima senza avere sotto gli occhi i fatti particolari. Ciò è evidente. Come volete che il Consiglio di Stato... (Rumori) PRESIDENTE. Lascino che l'onorevole Lanza parli. LANZA G... giudichi sì o no se queste biografie sono infamanti, se sono fatte allo scopo di denigrare la parte più eletta dei cittadini, se non le tiene sotto gli occhi? Se il loro scopo era d'interesse generale, oppure se era per rancori personali? Comunque sia, io ho creduto necessario di fare una riserva, perchè, se nessuno avesse detto nulla sulla proposta e sulla determinazione, che para il signor ministro sia disposto a prendere a questo riguardo, questo avrebbe avuto un tacito consenso dai Parlamento. È unicamente per questo riguardo che ho inteso dire che violando il segreto non solo si reca un danno enorme all'amministrazione ed allo Stato, ma nello stesso tempo s'incorre in una gravissima responsabilità che io intendo declinare. PRESIDENTE. L'onorévole Cavallotti ritira la sua proposta? CAVALLOTTI. Domando la parola per una dichiarazione. Preso atto della dichiarazione dell'onorevole ministro dell'interno, che cioè le carte di cui io intendeva di invitare la Camera ad occuparsi, non hanno niente che fare con quei segreti di Stato per la cui propalazione l'onorevole Lanza domanda una sanzione penale che sarebbe imbarazzato a trovare, ma che si tratta invece di vere e di semplici informazioni personali, di denunzie private le quali non rivestono menomamente ne nella forma, ne nella sostanza il carattere di atti pubblici, ma che, per essere depositate in pubblici archivi, assumono*quel carattere di pubblicità che vale a costituire, a termini del Codice, la diffamazione; preso atto di cièche tra l'onorevole ministro dell'interno il quale qualifica quelle denunzie di veri libelli famosi, e l'onorevole Lanza che le qualifica segreti di Stato, non può essere giudice che la Camera, e che da questi banchi un tale giudizio si è pronti, prontissimi ad affrontarlo, mentre da quelli l'onorevole Lanza, per le sue ragioni, non lo vuole, lascio che la Camera decida. PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, ella ha proferito delle parole che, se ne ho afferrato bene il senso, io non potrei, non che biasimare... (Rumori a sinistra) Permettano, io non fo che il mio dovere, e lo farò verso di tutti ; io non potrei che disapprovare le parole che ha or ora proferito l'onorevole Cavallotti, se egli avesse inteso di dire che qualche azione da parte dell'onorevole Lanza sia meritevole di azione penale. Questa imputazione od anche supposizione calunniosa io non potrei non severamente riprovarla ; invito adunque l'onorevole Cavallotti a spiegarci il senso delle sue parole. CAVALLOTTI. Io non ho che ad incolpare la distanza che ha impedito al presidente di intendere le mie parole. PRESIDENTE. Io sarei ben lieto di aver male udito le sue parole, e sono persuaso che ella vorrà dare qualche spiegazione. CAVALLOTTI. L'onorevole Lanza ha detto che si trattava di segreti di Stato la cui rivelazione, la cui propalazione poteva essere oggetto di azione penale; io ho avvertito che l'onorevole Lanza sarebbe stato molto imbarazzato a trovare nella legge una disposizione che assimilasse quei libelli, a segreti di Stato. Ecco quanto. PRESIDENTE. Io credo che ella non abbia afferrato bene le parole dell'onorevole Lanza ; se le avesse intese bene non avrebbe dato loro questa interpretazione. Sono perciò lieto che ella abbia ora fornito queste spiegazioni. Domando ora alla Camera se l'interrogazione dell'onorevole Cavallotti debba aver luogo. (La Camera delibera in senso negativo.) Si dichiara chiusa la votazione testé fatta, e si procede allo spoglio dei voti. (Segue lo spoglio.) Comunico alla Camera il risultamento della votazione sul disegno di legge per la proroga del corso legale dei biglietti emessi dagl'istituti di credito : Presenti Votanti 243 Maggioranza assoluta 122 Voti favorevoli 204 Voti contrari 39 (La Camera approva.)

8 Atti Parlamentari 712 Camera dei Deputati imi i.i. Jt KaBBgasaaghaSg SESSIONE DEL DISCUSSIONI TORNATA DEL 13 MAGGIO 1876 SVOLGIMENTO DI UN DISEGNO DI LEGGE MI DEPUTATO VOLLARO PER LA FUSIONE DEGLI UFFICI DI CAPITANE- RIA DI PORTO CON QUELLI Di SANITÀ MARITTIMA. PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge dell'onorevole Volgare per la fusione degli uffizi delle capitanerie di porto con quelli di sanità marittima. PISSAVINI, segretario. (Legge) «Art. 1. Gli uffici di capitaneria di porto e quelli di sanità marittima del regno d'italia costituiranno unico ufficio. «Assumeranno il titolo di uffici di porto e sanità marittima locali, compartimentali e centrali, sotto la dipendenza del Ministero della marina. «Art. 2. Nulla è innovato ai servizi ordinati dalla legge 13 maggio 1866, n 3368, ed alle incumbenze da essa demandate al Ministero dell'interno, delle prefetture e sindaci in quanto concerne le materie in quella legge stabilite, salvo che per i servizi marittimi l'esecuzione è affidata agli uffici di porto e sanità marittima, sotto la dipendenza del Ministero della marina. «Art servizio dei lazzaretti resterà in dipendenza delle prefetture e sarà diretto da medici. «Art. 4. L'attuale personale delle capitanerie di porto e degli uffici di sanità marittima formeranno unico ruolo, conservando le rispettiva sedi di anzianità. «Art. 5. Sono soppressi i posti di medici di sanitàjmarittima stipendiati, ricorrendo, nelle esigenze del servizio, in occasione di visite mediche alle navi, equipaggi e passeggieri, all'opera del medico condotto del luogo, o di altri più accreditati nel paese, mercè una indennità a carico delia nave stessa. «Art. 6. Nei comuni marittimi, ove attualmente non esistono uffici governativi di porto e sanità marittima, le cui mansioni sono esercitate dai delegati di porto ed agenti locali di sanità, restano queste affidate a' sindaci, i quali l'esercitano per mezzo dei loro delegati, scelti fra i membri della Giunta o dal Consiglio comunale. «I sindaci, o loro delegati, dipenderanno dal più vicino ufficio compartimentale di porto e sanità marittima, per i servizi demandati a quello. «Art. 7. Per gli effetti della presente legge, nel formarsi l'unico ruolo del personale, tanto delle capitanerie di porto, che degli uffici di sanità marittima, saranno collocati a riposo tutti gl'impiegati dell'uno e dell'altro ramo, compreso il personale inferiore (bassa forza) non meno che i medisi di sanità marittima, i di cai fogli matricolari portassero avere raggiunto quel periodo di servizio che dà diritto a pensione di riposo. «Saranno collocati in disponibilità tutti quegli impiegati che dell'uno e dell'altro ramo non potessero avere subito un collocamento negli uffici uniti di porto e sanità marittima, e vi resteranno fino a che non potranno essere richiamati in effettivo servizio con pari grado e stipendio di quello che godevano nell'atto del loro collocamento in disponibilità per riduzione d'officio ; in ciò deregando alla legge sulla disponibilità per riduzione di corpo degl'impiegati dolio Stato. «Art. 8, Le attuali tasse..di approdo, di ancoraggio e di darsena saranno riunite, e si percepiranno dagli uffici di porco e sanità marittima, sotto il nome di tasse marittime di approdo. «Art. 9. Nell'adempimento dei servizi annessi agli uffici di porto e sanità marittima si terranno di base il Codice della marina mercantile ed il Codice sanitario ; il quale, per la parte che riflette il servizio marittimo, formerà un'aggiunta & quello della marina mercantile. «Art. 10. Pel servizio di porto e sanità marittima sarà istituita al Ministero della marina una direzione generale pel servizio centrale, detta della marina mercantile, il cui personale sarà formato dagli impiegati stessi che costituiscono il personale di carriera degli uffici di porto e sanità. «Art. 11. È approvato l'annesso regolamento di esecuzione della presente legge, che andrà in vigore col primo dell'anno prossimo alia sua pubblicazione.» Regolamento per l'esecuzione della legge per la fusione degli uffici diporto e sanità marittima. «Art. 1. Gli uffici di porto e sanità marittima locali dipenderanno da quelli compartimentali, nella cui circoscrizione circondariale marittima essi sono situati. «Tanto i locali quanto i compartimentali, riceveranno gli ordini e la direzione dagli uffici di porto e sanità marittima centrali. «Art. 2. Gli uffici di porto e sanità marittima centrali sono in continua corrispondenza con la direzione generale della marina mercantile, Istituita presso il Ministero della marina, e con le altre autorità del regno in materie concernenti il servizio che è loro affidato. «Art. 3. Gli uffici di porto e sanità marittima compartimentali, sotto la dipendenza di quelli centrali, estenderanno la loro giurisdizione sopra tutti gli uffici locali situati nella loro circoscrizione. «Tanto gli uffici compartimentali, che i locali,

9 Atti Parlamentavi 713 Camera dei Deputati SESSIONE DEL 1876 DISCUSSIONI TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876 possono rivolgere direttamente i loro rapporti al Ministero marina (direzione generale delia marina mercantile) solamente in e&si straordinari, dandone però contemporaneo avviso, i primi agli uffici centrali, ed i secondi a quelli compartimentali. «Art. 4. Gli uffici di porto e sanità marittima centrali sono retti dai più elevati in grado del per» sonale di carriera. «Quelli compartimentali, dai funzionari il cui grado sia assimilato a capitano almeno. «Gli uffici di porto e sanità locali di maggiore importanza sono retti da funzionari dì carriera e quelli di minore importanza dai sindaci per mezzo dei loro delegati, facenti parte della Giunta del Consiglio comunale. «La giurisdizione d'ogni ufficio locale di porto e sanità si estende al porto e spiaggia del comune noi quale.si trova, e di ogni minimo dubbio, in materia di servizio, ne chiederanno e riceveranno istruzioni dagli uffici di porto compartimentali, e questi da quelli centrali. «Art. 5. Nel fondersi in unico corpo, tanto lo attuale personale delle capitaneria di porto, quanto quelli degli uffici di sanità marittima, saranno collocati a 'riposo tutti quegli impiegati, compreso il personale eli bassa forza, dell'uno e dell'altro corpo, non meno che i medici di sanità marittima, dai cai rispettivi fogli matricolari risulta d'avere raggiunto quel periodo d'anni di servizio che dà diritto a pensione di riposo. Saranno collocati in disponibilità tutti coloro che non potranno subito aver posto nel nuovo organico, e vi rimarranno fino a che andranno succedendo le vacanze d'un grado che sia retribuito dello stesso stipendio di quello* che avevano all'atto del loro collocamento in disponibilità. «Art. 6. La direzione generale per la marina mercantile, istituita presso li Ministero-marina dovendo essere formata dagl'impiegati stessi che costituiscono il personale di carriera degli uffici di porto e sanità, saranno questi a turno comandati in missione a sortire presso ìa stessa, ritenendo la stessa pensione e grado. «Art. 7. Gl'impiegati di porto e sanità e quelli del Ministero-marina possono reciprocamente scambiare la loro carrier», ma purché siano dello stesso grado e stipendio e ne riunissero i numeri d'idoneità. «Art. 8. Gli ufficiali di porto e sanità marittima porteranno la stessa divisa, che attualmente indossano i funzionari delle capitanerie del porto, con i distintivi corrispondenti al grado rispettivo. «Art. 9. Sarà derogata ogni legge, regolamento e disposizione anteriore, contraria al presente. «Il Codice per la-marina mercantile, il Codice m sanitario marittimo e tutte le leggi, regolamenti e disposizioni di massima in vigore concernenti tanto il servigio dei porti e delle spiaggia, quanto quello della sanità marittima, saranno adempiti dagli impiegati tutti costituiti in unico corpo. «Art, 10, Le tasse sanitarie di approdo, di ancoraggio e di darsena, formeranno unica tassa col titolo di Tassa marittima di approdo, da esigersi con unico ordinativo d'introito. «Art. 11. Le patenti di sanità, e i permessi sanitari di cabotaggio, i ruoli che si rilasciano per gli equipaggi delle navi mercantili e qualunque altro stampato d'ufficio soggetto a pagamento di tassa, continueranno a rilasciarsi, previo il pagamento dei prescritti diritti erariali, e saranno intestati tutti dalla leggenda: Ufficio di porto e sanità, conformi ai moduli annessi al presente -regolamento.» PRESIDENTE. L'onorevole Voliaro ha facoltà di svolgere il suo progetto di legge. VOLLARO. Il progetto di legge che vieno oggi davanti alla Camera rimonta si 18T3, epoca nella quale lo presentai d'accordo coi miei amici gli onorevoli Della Rocca e Catucci. Passato per varia vicende, e ri-presentato nello scorcio della passata Sessione, dovette essere ripresentato un'altra volta nello scorso aprile. Esso fu preso in considerazione dagli uffici, quando l'onorevole ministro dell'interno, d'accordo ccll'onorevole ministro della marina, presentava un identico progetto. Gli scopi dei proponenti erano di conseguire un'unità di servizio ed un risparmio di spesa; il progetto ministeriale raggiunge egualmente questi due scopi. Dimodoché la Damerà troverà logico che io mi dispensi dal trattenerla a lungo sopra i motivi, perchè i motivi sono identici. Quindi io, senza annoiare la Camera, farei preghiera che essa volesse prenderlo in considerazione, e che fosse rinviato alla Commissione incaricata di riferire sul citato progetto di legge identico presentato dall'onorevole ministro dell'interno, onde se ne occupi egualmente. PRESIDENTE. L'onorevole Voliaro propone che piaccia alla Camera di prendere in considerazione il suo progetto di legge per ìa fusione degli uffizi delle capitanerie di porto con quelli di sanità marittima, e che esso venga trasmesso alla. Commissione che è incaricata di esaminare un identico progetto di legge che fa presentato dall'onorevole ministro dell'interno. Il Ministero accetta questa proposta? DBPR8TIS, presidente del Consiglio. II Ministero acconsente. PRESIDENTE. Metto ai voti questa doppia proposta. (V. Stampato, n a 82 bis) (La Camera approva.)

10 Atti Parlamentari SESSIONE DEL 1876 DISCUSSIONI TORNATA DEL 13 MAGGIO 1876 DISCUSSIONE DELLO SCOTA DI LEGGE PEI! LA PROROGA DE? TERMINI FISSATI PER L'AFFRANCAZIONE DELLE DECIME FEUDALI NELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SI- CILIANE. PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di bgge per la proroga dei termini fissati per l'affrancazione delle decime fendali nelle provincie napoletane e siciliane. Si dà lettura dello schema di legge : Articolo unico. «Tutti i termini fissati dalla legge 8 giugno 1873 per l'affrancazione delle decime feudali nelle provincie napoletane e di Sicilia, sono prorogati fino a tutto dicembre 1877.» La discussione generale è aperta. La parola spetta all'onorevole Tocci. TOCCI. Siccome ieri è stato preso in considerazione un progetto di legge presentato dagli onorevoli Mascilli e Tarantini, con cui si propongono delle modifiche a questa legge, della quale si domanda la proroga, io credo che per logica necessità gli stessi onorevoli proponenti potrebbero accettare la sospensione ed il rinvio della discussione di questa proposta di legge all'epoca in cui si discuterà l'altro progetto delle modifiche da portarsi a questa legge. Ma ove i proponenti, ove la Camera non credessero di accogliere la sospensiva, e la proposta che io fo di unire i due progetti di legge in un'unica discussione,, allora mi riserverò il diritto di parola per combatterla. Pregherei quindi l'onorevole presidente ad interpellare anche il ministro e la Commissione se persistono nel volere che si discut&no separatamente questi progetti di legge. PRESIDENTE. Permetta, onorevole Tocci, il regolamento prescrive che la proposta sospensiva sia trattata nella discussione generale. Quindi, se egli intende di fare una proposta sospensiva, la svolga, ma non può avere alcun privilegio che sia discussa prima, innanzi che la Camera deliberi di passare alla discussione degli articoli. TOCCI. Ebbene, allora la Camera mi consenta poche osservazioni contro la discussione che si vuol fare in questo momento del progetto di legge in questione, non solo, ma contro la sostanza di esso, contro )a proroga che si propone alla legge dell'8 giugno È cosa pur troppo grave venire in un Parlamento a domandare di disfare una legge che ha vita solo da tre armi e che non ancora ha avuto esecuzione. Qui veramente non si tratta di disfare una legge, ma solo di rimandare l'esecuzione di una legge ad un altro anno o ad altri due, lo che equivale a disfarla per questo periodo di tempo. L'opera di un Parlamento deve essere opera seria, e quindi per devenire a questo estremo di disfare o sospendere l'esecuzione di una legge devono esserci gravi ed impellenti ragioni d'ordine pubblico, altrimenti non solo si esautora una legge, ma si esautorano tutte le leggi che noi facciamo; si esautora tutto un Parlamento, perchè allora esso sarebbe tacciato di una specie di precipitazione, e il Parlamento accuserebbe se stesso di poca serietà. Potrebbero invero darsi dei motivi urgentissimi che giustificassero queste rescipiscenze del Parlamento del fatto proprio e questa sospensione delle sue leggi. Vediamo, o signori, quali siano questi motivi che nella relazione della Commissione a noi si espongono per giustificare la proposta che ci vien fatta, Si dice che taluni atti della procedura della esecuzione della legge (e fra questi si fa parola di una citazione relativa ai coloni di Capracotta) costano immensa spesa che sgomenta i proprietari» Ma forse che colla proroga questi atti stessi costerebbero meno, se non si modifica la legge? Si dice che i proprietari spesso non conoscono i debitori delle prestazioni in natura che si devono convertire in prestazioni annuali. Ma, signori, se non sono bastati tre anni a queste scoverte, sarà sufficiente l'anno di proroga che si propone? E vi ha di più : se le prestazioni sono un diritto reale infisso alle terre, sulla cosa, non sono un diritto personale ; certamente la cosa, la terra su cui gravita la prestazione è sempre reperibile ; perciò il tributo fondiario è di sicura esazione, ciò che non può dirsi della tassa di ricchezza mobile che è personale. Si dice che occorrono molte spese per giungere allo scoprimento dei debitori, che bisognerebbe estrarre una pianta generale di tutte le terre soggette a prestazione. Ma saremo sempre nello stesso caso anche con la proroga ; e nemmeno nel progetto di legge con cui si propongono delle modifiche si accenna a qualche provvedimento di questo genere. Dunque la proroga che scopo avrebbe? Infine tra le ragioni, si mette innanzi questa : c'è la minaccia quasi della miseria di moltissimi proprietari, i quali non traggono sostentamento se non che da queste prestazioni e che andrebbero in rovina perdendo questo cespite d'entrata. Ma, signori, io prego ricordare il senso e la lettera ancora della legge del 1873 della quale si vuole la proroga ; e l'onorevole guardasigilli ieri appunto ne ha fatto il commento, facendo osservare che i proprietari, i quali aìl'8 giugno non si trovassero ancora ad aver compiuta la commutazione dello prestazioni,

11 Atti Parlamentari 715 Camera dei Deputati i M B M i M M g imi» ^^.»«»»»»« r.i.i-»" «in [«maaiiiimotwmmravi.iii-j'ilitr I. W I M mimi t m ^ m m m m SESSIONE DEL 1876 DISCUSSIONI TORNATA DEL 13 MAGGIO 1876 non decadono per questo dal diritto di esigere; essi solamente soffrono una sospensione nella esazione, sospensione che dura soltanto fino a che non avranno fatto la commutazione. Domando io, se non vi sono altre ragioni, sono questi sufficienti motivi per un Parlamento a decretare una proroga di una legge di ordine pubblico di tanto interesse, solo perchè pochi privati, o sia pure molti, sono per loro fatto e negligenza minacciati, non di una decadenza di diritto, ma di una semplice sospensione dell'esercizio dei loro diritti, diritti che riacquisteranno quando avranno adempiuto al precatto della legge? Signori, perchè un Parlamento addivenga ad una misura così grave di arrestare il corso e l'esecuzione di una legge, deve avere gravissimi motivi, e la relazione non accenna questi gravi motivi. Signori, io credo all'autorità, credo alla parola del mio amico Mascilli, ma, mi perdoni, egli non è qui interprete dei voti di tutta Italia. Se nella sua provincia si verificarono inconvenienti dall'esigere 1' adempimento della legge nel termine prescritto, e se ne reclama perciò la proroga, creda l'onorevole Mascilli che nella mia provincia, almeno in buona parte di essa, perchè non pretendo di rappresentarla io tutta, accade il contrario e i suoi voti sono tutt'altri. Per le Paglie, le quali hanno una celebrità nella storia del feudalismo, per gli abusi feudali senza esempio che quelle ricordano, i deputati che quelle rappresentano sorgeranno come un sol uomo a protestare contro la proroga che si domanda di questa legge. Niente meno che dopo dodici anni che si è pubblicata questa legge, dopo essersi ballottata dal Senato alla Camera e dalla Camera al Senato, dopo dodici anni che si riuscì a cancellare dalle provincie meridionali quell'ultimo avanzo dei diritti feudali che là vincolavano le proprietà territoriali; dopo dodici anni di dibattimento che quelle provincie erano messe finalmente in uno stato conforme all'assetto economico, conforme alla civiltà dei tempi, col veder liberate dalle servitù feudali le loro proprietà, mentre quelle provincie adesso credevano con ragione di aver raggiunto questo termine delle loro aspirazioni, di aver abolito fin l'ultimo vestigio della feudalità, si viene con una proposta di legge al Parlamento, e si dice: Si proroghi ad un altro anno la continuazione di quello stato di cose che il Parlamento, che la civiltà condanna. E perchè? Per far comodo solamente a dei privati che non hanno adempito ad un precetto di legge in tre anni di tempo loro accordati. Ma quella legge ha dei difetti. Ebbene, fu ben giusto, direi anche generoso, il Parlamento, quando ieri, penetrato da quel sentimento di giustizia che sempre lo anima, ha detto : Prendiamo in considerazione il progetto di modifiche che si propongono, e se vi sono dei difetti in questa legge, cercheremo di emendarli. Ed io stesso ho votato appunto in favore di quel progetto di legge ; ma che si proroghi una legge di tanto interesse senza gravissimi motivi, questo non potrei consentirlo io, e credo che il Parlamento non lo consentirebbe esso mai. Al paese questo fatto della proroga se venisse approvata, farebbe triste impressione. Le popolazioni del Napoletano avrebbero ragione di istituire un paragone fra il Parlamento attuale ed il Governo che nel Napoletano è propriamente conosciuto sotto il nome di Governo del decennio. E non ho bisogno di dire io qui che cosa risulterebbe da quel paragone. L'onorevole ministro guardasigilli, da maestro che è in queste cose, sa che in meno di un decennio si è distrutta tutta la feudalità ; si sono divisi gli immensi demani di tutte le provincie napoletane tra baroni e popolazioni ; il Parlamento italiano mostrerebbe con questo fatto che in 12 acni non sarebbe stato capace nemmeno di una semplicissima operazione, di uno stralcio, dirò meglio, dell'eversione delle feudalità, quale io considero la commutazione delle prestazioni in natura in prestazioni in contanti; e dopo 12 anni di discussioni non gli sarebbero bastati tre anni per l'esecuzione. Io non ho altro da dire : prego l'onorevole ministro di accettare la sospensiva. Io non vorrei che sotto il suo ministero accadesse questo fatto gravissimo, cioè che si protraesse l'esecuzione di una legge che da tanti anni è reclamata dall'opinione pubblica, fuori e qui dentro, da destra, e più ancora da sinistra ; e perciò io propongo e prego l'onorevole presidente a mettere ai voti, se non il rigetto puro e semplice, almeno la proposta sospensiva. PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua proposta. Onorevole Pizzolante ha la parola. P1ZZ0LANTE. Oltre le giustissime osservazioni dell'onorevole preopinante, dirò poche parole a sostegno della tesi medesima. Solamente mi permetto di andare più oltre, di chiedere il rigetto assoluto di questa legge. Per quale ragione si domanda questa proroga? Perchè taluni possidenti di latifondi (e questo lo appresi dall'onorevole Tarantini, giacché io non lo sapeva troppo bene), sui quali vivono centinaia di piccole famiglie e di coloni, non sono giunti, dopo 12 anni che si parla, che si discute ora dalla Camera ora dal Senato, a conoscere i propri coloni. Dire : sia sospesa la legge tanto desiderata dalla

12 Atti Parla/menimi 716 Gnmem dei Deputati SESSIONE DEL 1816 DISCUSSIONI TOBNATA BEL 13 MAGGIO 1876 civiltà, perchè avessero l'agio di' conoscere i coloni delie loro terre, sii par troppo. Vediamo se sia il caso di sospendere questa legge per un altro anno, e se le sofferenze ed angherie patite non bastino, se convenga prorogarla d'anno in anno. Io prima domando : si vuole che i termini che spirano VS ghigno 1$7S finiscano ì'8 giugno 1877, rimanendo integre tutte le altre condizioni delia legge? Se così è, sì ridurrebbe a questo la questione: quel che si dovrebbe fare al giugno 1876 si proroghi, e si faccia al giugno In questo caso, se tutto deve rimanere integro, solamente che, invece di compire questa conversione o trasformazione delle decime nel 1876, si operi nel 1877, che utile ne viene a prolungare il termine di «ìi altro anno? 10 vi prego di riflettere. Si domanda la sospensione del termine, o la sospensione dell'articolo 21? Mi spiego meglio. Cosa si vuole? Che dall'8 gingilo 1876 al.1'8 giugno 1877 i feudatari debbano esigere le prestazioni in natura, invece di esigerle convertite in canone? 0 si domanda la semplice sospensione di termini, concedendo che dall'8 giugno 1876 in poi i feudatari esigano il canone, e noti già la prestazione ia natura? 11 punto da assodare sta precisamente in ciò. L'articolo 21 impone che all'8 giugno prossimo finisca la prestazione in generi, e cominci la prestazione in danaro ; vuole che, fino a quando non avverrà la commutazione, i feudatari prosegnano ad esigere la prestazioni in danaro. Si concede o no che la prestazione s'intenda convertita in canone fino dali'8 giugno prossimo? Io credo che lo spirito della domanda di proroga stia precisamente in ciò, vale a dire che per un altro anno si intenda che i feudatari possano esigere le decime in natura, non già convertite in canone, come vorrebbe la legge. Se si vuole ciò, io dico che questo non può concedersi per nessun verso. Non può concedersi perchè sarebbe un prolungare uno stato di cose contro la civiltà, contro l'agricoltura e contro il benessere di infelici i quali col sudore della loro fronte hanno convertito le selve, i rovi e le spine ia olivati e vigne. Se si vuole che i feudatari esigano per in altro anno la prestazione in natura, non è possibile che la Camera addivenga a ciò : se poi si consente che le decime si intendano convertite ia canone, come dice l'articolo 21, in tal caso, a dire il vero, io non avrei ragioni gravi da opporre. Sa non che ci andrebbe sempre di mezzo la maestà della legge. L'articolo 21 si esprime cobi: «Scorsi tre anni dall'attuazione della presente legge, cesserà la prestazione in natura, nonostante qualunque patto convenzione in contrario, salvo il diritto di ottenerne l'equivalente in denaro, in sèguito all'eseguita commutazione.» Dunque ai signori possidenti di latifondi non è vietato di convertire la prestazione in natura in prestazione ia denaro; Lo possono fare quando loro piace : una sola cosa loro si impone, ed è che la prestazione.in natura finisca l'8 giugno 1876: quest'articolo loro permette di commutare, quando ad essi piaccia ; commutino quando vogliono, ' purché il canone, che sarà fissato, si intenda dovuto dall'8 giugno 1876 in poi. SI potrebbe dire : si domanda unicamente la proroga del termine ; tut te le altre disposizioni della legge rimangono. Ed allora io domando: chi è che impedisce di poter commutare quando pare e piace? Niuno. Non ci facciamo illusioni : sotto la modesta apparenza di una proroga di termini, qualche altra cosa vi si nasconde; perchè il prorogare il termine vai quanto dire di poter convertire in canone la prestazione ia natura. Nessuno lo vieta. L'articolo 21 questo caso lo ha già preveduto e dice chiaramente : convertite la prestazione in canone quando vi pare e piace, purché però la prestazione in natura cessi i'8 giugno Io non sono amante di prolungare il mio discorso, e molto meno sono amante di fare della rettorie», specialmente in questo luogo. Non mi sarebbe difficile raccozzare da tanti romanzi sociali delle frasi tali da formare un periodo a sensation, sarebbe cosa facilissima, ma io abborro da questo. È per ciò che io non vi parlo di quella centinaia di famiglie alle quali l'onorevole Tarantini ha accennato, le quali hanno convertiti) le spine in vigne. ' Io vi porto a discussione sul terreno legale e la riduco a questi termini : che cosa vogliono questi signori? Prolungare il termine, vale a dire di poter convertire la prestazione in natura, in prestazione, in danaro? Possono far questo quando meglio loro piace..vogliono per un. altro anno.esigere la prestazione in natura? Non lo possono fare, perchè l'articolo 21 vi si oppone, e non eredo che la Cantóra possa condiscendere ai loro desideri!. Prego la Camera di permettermi di fare ua momento l'interpretazione dell'articolo 21 perchè o io sventuratamente ho perduto l'ermeneutica, ovvero, quando si proponeva la proroga dei termini, non si ebbe presente l'articolo 2!. Ecco l'articolo 21 : «Scorsi tre anni dalla promulgazione della presente legge, cesserà ia prestazione in natura non

13 Atti Parlamentari 717 Camera dei lìepnmì SESSIONI DEL 1816 DISCUSSIONI TORNATA DEL 13 MAGGIO 1876 ostante qualunque patto o convenzione ia contrario.» Fermiamoci uà momentino su queste parole. Nel seno della Commissione _ vi sono valenti giuristi e giureconsulti, e tutti sanno che "fino dai tempi di Roma era un principio fondamentale che ubi paríes conveniunt cessai offìeium judiois, et legis, quel che ordinariamente noi diciamo : patto rompe legge. La qual cosa significa, che nel diritto privato, quando vi è - accordo fra i contendenti, la legge, e il magistrato non hanno nulla a fare. Ora qui si tratta d'interesse privato, conversione di prestazioni fra direttari ed utilisti. (Conversamoni) Pregherei che mi ascoltassero, perchè ho presto finito. Come va che la legge si è permesso dì dire : «non ostante qualunque patto o convenzione in contrario? d Queste parole non possono pronunziarsi dal legislatore, per altre ragioni, se non per un grave generale pubblico interesse. Dunque bisogna dire che un grande interesse pubblico è stato la causa movente di questa disposizione; perchè al contrario, trattandosi d'interessi puramente ' privati, non a- vrebbe potuto dire: «non ostante qualunque patto o convenzione in contrario.» Quale sia questo interesse pubblico, non ho bisogno di dirlo, ognuno lo intende, è precisamente la condizione di quegli infelici, le esigenze dell'agricoltura. Questo è quell'interasse pubblico, universale che lia dettato quella parole, «non ostante qualunque patto o convenzione in contrario.» Ora vi prego a riflettere un momento alla seguente domanda : quando una legge d'interessi puramente privati ha detto-: «non ostante qualunque patto o convenzione in contrario» non ha detto anche implicitamente : a questa disposizione non si derogherà giammai se non per un universale riconosciuto interesse pubblico? Se l'interesse pubblico ha dettato queste parole, esse non possono essere cancellate che pèr un altro interesse pubblico. Ora mi dicano gli egregi sostenitori della proroga dove sta questo interesse pubblicò, universale, riconosciuto, per poter cancellare questa disposizione delia legge. L'interesse è'tutto privato fra due parti, pochi contro molti, pochi potenti contro molti infelici. Finiamola. Dì che si tratta? Di sospendere i termini. Per fare che? Per convertire la prestazione in natura in prestazione in danaro? Nessuno lo vieta, non vi è bisogno di proroga, l'articolo 21 lo permette ed ha statuito con le parole : «non ostante qualunque patto in contrario» una sola cosa : di non proseguire nelle prestazioni in natura. Quindi io pregherei gli onorevoli proponenti la proroga e spiegarsi bene. Intendete rispettare l'articolo 2 i? nell'affermativa per parte mia, non ho che opporre. 0 intendete derogare all'articolo 21? vai quanto dire che la prestazione In natura prosegua dal giugno 1876 fino a tutto il 1877? in tal caso io mi oppongo, e prego la Camera di respìngerà questa proposta dì legge. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Donno. DI DiM'O. Farei osservare all'onorevole presidente ed alla Camera che finora hanno parlato due oratori nel senso del rigetto della legge. Per abbreviare la discussione io sarei pronto a sentir prima qualche oratore che parlasse in sostegno della medesima, PRESIDENTE. L'onorevole Mantellini paria in favore o contro il progetto? BfANTBLLlNI. In favore. PRESIDENTE. Allora le do la parola per alternare i discorsi favorevoli e contrari. HANTELLINI. Io sostengo il progetto, e ne dirò brevemente le ragioni. Credo tèe il medesimo avrebbe potuto essere, eli iniziativa anziché parlamentare, ministeriale, perchè c'è di mezzo un interesse piuttosto vistoso del de* m&nio. VARÈ. Domando la parola. MANTELLINI. È un fatto che questa legge dei 1873 ha voluto affrancare quelle che chiamano decime feudali nelle provinole napolitane e siciliane. Fu una legge d'ordine pubblico; e che rasenta un po' la legge agraria. C'erano prestazioni in natura d'ogni genere, d'ogni colore, d'ogni derivazione ; derivanti dalle leggi del 1808, del 1808, del 1809, dei 1841 ; ce n'erano per tutti i gusti. Quella legge ebbe ia felice ispirazione di mutare queste prestazioni in natura, di mutarle, io dico, in tante prestazioni in danaro. Quella legge prefisse un termine eli tre anni, decorso il quale, la operazione di questa conversione si sarebbe fatta per effetto di legge. Ebbene, dal detto ai fatto. c'è sempre un gran tratto : si credette in tre anni di potere compiere questa operazione, non ci siamo riusciti, ecco tutto. TOCCi. Chi l'ha detto? I documenti quali sono? MANTELLINI; Ecco i documenti, onorevole Tocci. Venne rappresentato, e da Palermo e da Napoli, come le difficoltà negli accertamenti e nelle liquidazioni delle rendite in danaro.là si incontrarono perchè non si riuscì di riscontrare i recidenti, non sì conoscono i titoli originali, contro la maggior parte non si hanno titoli ohe provino il debito

14 Aiti Parlamentari 718 Camera dei Deputati SESSIONE DEL 1876 DISCUSSIONI TORNATA DEL 18 MAGGIO 1876 di queste rendite se non che quello del tempo e della prescrizione. Per molti meno che mai si conosce la corrispondenza della rendita che si presta, col fondo pel quale essa rendita si presta. Eccoci messi nell'impossibilità di questi accertamenti e delle relative liquidazioni. E di qui l'intervento di coloro che naturalmente rappresentano l'interesse dei proprietari dei fondi che si tratta di affrancare da queste prestazioni, e fra questi del demanio. Con questo sistema non hanno saputo verso chi rivolgersi, o prima di riuscirvi hanno perduto del tempo, non sono arrivati a far quello che dovevano fare nel termine stabilito dalla legge, cioè nel triennio. Ma, diceva l'onorevole preopinante, perchè vi state confondendo, lasciate che la legge abbia il suo vigore, c'è l'articolo 21 che provvede. L'articolo 21 dice: «dalia promulgazione della presente legge cessa la prestazione in natura non ostante qualunque patto o convenzione in contrario.» Però esso riserva il diritto di ottenere l'equivalente in danaro in seguito all'eseguita commutazione ; quello che non si è fatto si farà. Ma domando all'onorevole preopinante, intanto le prestazioni in natura non si pagano più ; la liquidazione non si è fatta, e che cosa avverrà? Qual denaro si chiamerà a corrispondere alla rendita convertita con questo sistema? Sarà probabile che avvenga nelle provinole napoletane quello che avviene in altra provincia del regno d'italia, voglio dire nella maremma toscana, dove non si pagano più nè prestazioni in natura, nè prestazioni in denaro. Nè si creda che la cosa sìa per durare breve tempo ; sono operazioni molto difficili, perchè troppo minute, troppo numerose. Si tratta di piccole partite che vi sfuggono, che non vi riesce di afferrare. Vi trovate Imbarazzati a trovare la persona che deve, il fondo pel quale si deve la prestazione, e quindi vi arrestate sul limitare di queste operazioni. Prego dunque la Camera di acconsentire alla proroga che si chiede. Quella legge è una legge abbastanza benefica, ed io non la rimpiango. Ho fatto plauso alla medesima e l'ho votata. L'ho votata, intendiamoci bene, perchè era a benefizio della piccola proprietà ; questo lo accordo, ma un poco di epicheia, un poco di equità per tutti. Bisogna dare tempo al tempo, non è stato possibile compiere queste operazioni. Perchè volete che la legge operi in modo così assoluto, così inflessibile, in presenza di una condizione di cose che nasce non dalla legge, ma dalla natura di esse cose e a pregiudizio dei proprietari i quali subirono la conversione? Come fanno essi ad accendere la iscrizione del privilegio? Questa legge vuole che s'accenda l'iscrizione per mantenere il privilegio, onde la rendita in danaro nella quale si deve mutare la prestazione in natura, sia guarentita. Insomma diventa una rendita costituita, un censo garantito con ipoteca. Su qual fondo lo iscriveremo? Questo non si sa, come non si sa nè contro di chi nè per quale somma. Queste sono le condizioni nelle quali ci troviamo. Conseguentemente dico che, se questa proposta di legge non fossse stata presentata per iniziativa parlamentare, sarebbe stato il caso di fare qualche ufficio presso il Ministero, perchè la presentasse egli stesso nell'interesse di tutti i proprietari di quelle Provincie, fra 1 quali annovero anche il demanio, perchè anche il demanio vi ha proprietà. Quindi e- quità per equità! Hanno avuto, mi pare, e sono per avere abbastanza quei reddenti, lascino che la parte loro l'abbiano pure i proprietari di quelle terre. DE DONNO. L'onorevole Mantellini si compiaceva dire che la legge, via, pronunziamo la parola, rasentava... Voci. Rasentava che cosa? DE DONNO... rasentava la legge agraria, mi doleva il dirlo. Io, per dire il vero, questa legge la devo conoscere un pochino, perchè sono quindici anni che spendo la debole opera mia nella Camera a favore di essa. Del resto mi viene una felice idea, Io fui fortunato (delia qual cosa mi ricordo sempre con piacere) di apprendere anche la materia feudale dall'onorevole guardasigilli, ma sono passati molti anni! E dall' onorevole Mancini appresi come questa materia venne risoluta in Francia, ed in quanto tempo con onore esaurita, mentre che da noi con dolore debbo vedere che siamo nel pieno anno 1876, ed ancora se ne disputa. I Gracchi di questa legge sono stati gli uomini più eminenti e moderati di parte destra, uomini che andrò in proseguo nominando. Checché ne sia, bando alla rettorica. A me resta poco a dire dopo i due completi discorsi, che la Camera ha uditi, degli onorevoli miei avversari, ma carissimi amici personali, Tocci e Pizzolante. Io credo che tutta la questione si possa ridurre in poche parole, poiché ciascuno di noi è compreso del dovere che si ha di non esporre le leggi a continue proroghe, le quali, in ultimo risultato, che fanno? Indeboliscono, se non annullano, l'autorità della legge. Concedo molto, perchè credo di avere una buona causa a difendere. È sórta una necessità che non potè essere prevista o calcolata quando fu discussa ed approvata la legge?

15 Mi Parlamentari ~ 719 Camera dm Deputati SESSIONE DEL 1876 DISCUSSIONI TORNATA DEL 13 MAGGIO 1876 Accetto il dibattimento su questo terreno. Innanzitutto sono nel dovere eli spendere poche parole solla genesi di questa legge che fu discussa, ed ottenne la sua sanzione nel giugno Ricordo con piacere che l'iniziativa di essa partì dalla Camera, poiché con voto unanime, dopo lungo e fiero combattimento, essa invitò il ministro guardasigilli ed il ministro di agricoltura e commercio a presentare una legge su l'abolizione delle decime ex-feudali. Sapete quando fu pronunziato il voto? il 7 aprile 1862, Dunque sono per lo meno 14 anni che una legge sulla materia era nella convinzione di tutti ; utilitari e direttari conoscevano che la nazione reclamava una legge sulla materia in discussione. Ma, a parte il voto della Camera, il primo progetto di legge fu presentato il 13 luglio 1864, la Camera lo discusse e l'approvò quasi all'unanimità il 28 aprile Ebbene, che cosa vi era in quel progetto? Per la questiona che ci occupa idue articoli sono uniformi. L'articolo primo dava il termine di un anno per la conversione della rendita, ma con altro articolo si stabiliva che, scorso Fanno dalla promulgazione della legge, sarebbe cessata la prestazione in natura, non ostante qualunque patto o stipulazione in contrario. E su di questo articolo veramente, dirò per chi arai di conoscere la storia, è stata sempre animata la discussione nella Camera. Ma questo articolo, nei sei o sette progetti di legge presentati, il primo dal Pisanelli, poi dal Tecchio e dal De Blasiis, dalraeli, e due volte dal De Falco, in tutti questi progetti, dico, l'articolo 21, con diversa enumerazione, fu sempre mantenuto, che formava esso la base e lo scopo della legge. Yi è una sola variante, che è utile si conosca. E sapete qual è questa variante? Ohe nei primi progetti discussi il termine fu stabilito di un anno, e per quanto si manifestasse il desiderio di prolungarlo, fu mantenuto inflessibilmente, poiché, a ragione, si diceva : noi, pur rispettando i diritti, vogliamo evitare solo che al feudatario, o a chi per lui, sia data la percezione in natura nel giardino, nell'orto, nel campo dei frutti bagnati dai propri sudori o accompagnati con ansia ed affetto, come era in uso in forza delie leggi anteriori. Fu sempre qui la lotta nella Camera, ed eziandio nel Senato. Ebbene, la Camera tenne sempre fermo il termine di un anno ; non acconsentì a prolungarlo. Ma, come diceva, nel Senato la lotta fu più fiera, ed in allora prudente consiglio fece piegare i sostenitori della legge, e il ministro proponente, ad estendere il termine da un anno a due. E ritornata la legge alla Camera s'intese il bisogno di togliere le difficoltà, le quali si facevano ia ogni momento sorgere da ogni lato, e si moltiplicavano in modo da far temere della buona riuscita della legge. Si disse: estendiamo pure il termine da imo a due anni ; e così fu fatto. Ed ora che debbo dire, o signori, quando voi vedete che il termine di due anni nell'ultima discussione della Camera, ad istanza dell'onorevole Eaglen, che ne fece la proposta, ia Commissione assentì di portarlo a tre, come si pretendeva? Quindi, o signori, se nel progetto di legge iniziato dall'aprile 1863 e presentato nel 1864, il termine era di un anno ed ora è di tre anni, che cosa si vuole di più? Signori, il progetto di iniziativa parlamentare, presentato dall'onorevole mio amico e collega Mascilli, era concepito in questi termini : «Articolo unico. Il termine fissato nell'articolo 1 della legge 8 giugno 1873 per l'affrancamento delle decime feudali nelle provinole napoletane e di Sicilia è prorogato fino a tutto dicembre 1877.» Ebbene, quando ebbi conoscenza di questo articolo, dissi tra me che la grave questione stavfi nell'articolo 21. Ma ieri l'altro, presa la relazione fra le mani, vidi l'articolo unico cambiato nel seguente modo : «Tutti i termini fissati dalla leggo 8 giugno 1873 per l'affrancazione delle decime feudali nelle Provincie napoletane e di Sicilia sono prorogati fino a tutto dicembre 1877.» E se debbo dire il vero, sarà stata per pochezza del mio ingegno, nella relazione, di questa per me importantissima variante; di questo che, a mio modo di vedere, forma veramente la questione, non ho trovato traccia di ragione alcuna. E perchè? E d'altronde è cosa naturale, che si avesse ancora bisogno di tempo, dopo 14 ansi di discussione e di dibattimento? La Commissione, con molto accorgimento, (rendo lode ai membri onorevolissimi di essa) ha sostituito al singolare il' plurale, al termine, tutti i termini. La proroga dell'articolo 21 venne così compresa! Il progetto di legge, come ebbi l'onore di dire sul principio, non può aver altro per base che l'assoluta necessità. Ebbene hanno inteso, su che si fonda questa necessità? Vogliono sentire la mia opinione? Io, a dire il vero, non la trovo nella relazione in modo veruno. Ora solo ha cercato, con quelp ingegno acuto e a bersagliere, il mio amico Mantellini di affacciarla, e ci ha detto : Vedete, il Governo si trova nelp impossibilità, ecc. Per ma non vedo alcuna petizione, e molto meno ascolto la vose dei nova deputati della provincia di Terra d'otranto, la sola legale e naturale a reclamare questa proroga ; che anzi

16 Aiti Fmiammtmi 720 Camera dei Deputati «^ a m a m m ^ ^ r.ioaacag»^^ SISSIOHE DEL 1876 DISCUSSIONI TORNATA DSL 18 HàGGIO 1876 emì combattono contro. Ho inteso che nel Ministero di grazia e giustizia vi siano delle petizioni.' Se vi sono, esse non hanno alcuna forza, perchè le ragioni per la proroga sono state trovate insufficienti dal ministro. E invero : non è stato l'onorevole ministro Vigliarli che disse, quando si è presentato questo progetto di legge, che per cortesia non s'opponeva alla presa in considerazione? Dunque se petizioni vi sono al Ministero esse sono state giudicate, come lo dovevano essere dallo autorità competenti, prive di alcuna forza, o almeno non tali d'avere tanto valore da costringere la Camera a prorogare i termini di una legge dopo 14 anni di lotte e di discussione. Ma se passo dall'onorevole Vigliani all'onorevole ministro di grazia e giustizia che al presente siede su quel banco, e del quale da 37 anni ne conosco l'ingegno e le virtù, dirò : sa egli avesse trovato una ragione -in quella petizioni, sarebbe venuto a domandare egli, in nomo del Governo, una proroga. Ma l'opinione dell'attuale ministro non è disforme da quella del precedente guardasigilli, perchè egli, quieto e tranquillo, sta, tutto al più, aspettando lo svolgersi della questione. Dunque, signori, dove sta questa necessità? Si è parlato di una petizione presentata dall'onorevole Tarantini. Ma scusate, essa, tutto ai più, prova la gravezza delle spese, delle tasse, ma non prova per nulla la necessità delia proroga. E poij vi è un'altra domanda da fare : signori che avete atteso tanto tempo a convertire i vostri diritti, dirò la parola, ex-feudali, perchè vi siete ridotti agli ultimi giorni, perchè non avete pensato a mettervi in regola, almeno dal giorno che il progetto divenne legge? Perchè non vi siete curati degli interessi vostri fino dai primo giorno. (Intermoione dell'onorevole Mantellini) Comprendo quello che vuoi dirmi l'onorevole Mantellini, e subito rispondo. Vi sono delle difficoltà. Lo so, le conosco; e queste parziali difficoltà non le potete vincere col chiesto tempo di proroga. Dodici mesi sono un'amara ironia! Sfido l'onorevole Mantellini a contraddire alle mie parole. Egli avrebbe dovuto esserne persuaso fin dopo la relazione dell'onorevole mio amico Mascilìi. Dunque voi non solo volete una proroga attaccando l'autorità eli una legge dopo quattordici anni dì discussione, ma domandate una cosa inutile! Vengo poi al inerito delia questione. Signori» per quanto mi è parso, gli onorevoli miei colleghi che mi hanno'preceduto l'hanno detto, ma io ci voglio ritornale brevemente. Si dolgono, ma di che? A che si riduce la questione? Se la legge non sarà prorogata, quale diritto sarà leso? Sì, è vero, diciamo ìa parola : sarà leso un diritto, e leso dalle fondamenta ; ma sapete quale è questo diritto? È il diritto di percepire in natura la decima sui generi, vale a dire il diritto feudale. Questo è il solo diritto leso, poiché l'articolo 21 mette in salvo tutti i diritti e tutti gli interessi. Con vivo dolore ho inteso gli attacchi, più o meno velati, contro quella legge, presentata dagli egregi ministri poc'anzi nominati, e riferita alla Camera dal Bonghi, dal De Filippo e da altri deputati conservatori, senza parlare dei membri delle diverse Commissioni, tra i quali gli onorevoli Spaventa, Cortese, Finzi, Cannavina, Restelli, Cipolla ed altri molti. Quella legge curò gli interessi di tutti, e, per (larvane una prova, basta leggervi l'articolo 19, del tenore seguente : «I debitori che con temerarie opposizioni avessero ritardata la liquidazione potranno essere benanche condannati al pagamento degli interessi legali sulle rendite di cui siansi commutate le prestazioni.» Signori, quali altre cautele poteva dare il legislatore per guarantire questi diritti, che dalle leggi eversive del 1806 sono stati riconosciuti? Quali pregiudizi possono derivare non accordando la chiesta proroga? Non ne vedo alcuno, tranne quello di avere in danaro l'equivalente di ciò che si percepiva in natura. Ebbene, signori, io mi rivolgo a tutti i lati della Camera, poiché questa legge è stata sempre sostenuta da deputati sì di destra che di sinistra, e le Commissioni si vedono composte da deputati d'ogni colore politico e d'ogni provincia, e prego di non fare rivivere nel 1876 quello che si distrusse nel La responsabilità principale dell'atto di proroga ricadrebbe sulla Sinistra che siede oggi al potere. Dovrei vedere ancor questo? Noi voglio credere! VARE. A me resta ben poco a dire, essendo che già tre oratori hanno parlato nel medesimo senso. Non c'è che l'onorevole Mantellini che abbia parlato nel senso della proroga, Egli però fece una osservazione giustissima nei principio del suo discorso, la quale doveva condurlo aduna conclusione perfettamente contraria a quella cui è venuto. Egli ha eletto: questo progetto di legge per avere una ragionevolezza di proposizione alla Camera dovrebbe venire dal Governo, e non dalla iniziativa parlamentare. Sì, è vero, è giustissimo. Infatti, perchè si proroghi una legge, la quale nell'interesse pubblico ha determinato un tarmine, perchè si disfaccia ciò che una volta è stato fatto

17 Atti Parlamentari 721 Camera dei Deputati SESSIONE DEL 1876 DISCUSSIONI TORNATA DEL 13 MAGGIO 1876 nell'interesse del pubblico bene, bisognerebbe che la proroga fosse domandata in nome di un altro interesse generale, o fosse giustificata da difficoltà vere e accertate; invece essa è domandata dagli exfeudatari che sono pochi e i quali sono necessariamente sospetti, perchè eglino hanno interesse che la legge non abbia il suo effetto. E poiché hanno interesse acciocché la legge non abbia effetto, essi sono necessariamente od almeno naturalmente proclivi ad esagerare le difficoltà che attraversano o meglio si dicono attraversare la pratica esecuzione della legge medesima. L'onorevole Da Donno ha accennato già come non fosse provato quanto si diceva, rispetto alla mancanza di tempo in cui si trovarono i feudatari per proporre le loro domande di commutazione. Il termine fu di tre anni solo ; ma questi tre anni furono accordati dopo che il progetto di legge, dall'onorevole Manteìlini qualificato col nome di legge agraria, era passato dalla Camera al Senato e dal Senato alla Camera cinque o sei volte, per modo che i feudatari erano avvertiti dell'obbligo che sarebbe stato loro imposto. Questo riprodursi del progetto di legge ha durato non soli tre, ma 12 anni, cioè dal principio del 1862 fino al La Commissione nelle ultime tornate di quella discussione proponeva, d'acaordo col Governo, che si desse un termine di due anni ; e questo termine di due anni pareva ragionevolissimo ; pure per domanda dell'onorevole Englen ed allo scopo dichiarato che fosse l'ultima volta che se ne dovesse parlare, si è convenuto di accordare un anno di più, con la speranza che non venissero poi a distruggere l'effetto utile della legge per l'agricoltura con altre proroghe. D'accordo da tutti i lati della Camera si prolungò allora a tre anni questo tempo. Se vere difficoltà fossero nate, e non difficoltà affettate, è vero sì o no che si sarebbero presentate delle cifre per dimostrarlo, che si sarebbero indicati fatti ed inconvenienti, che si sarebbero prodotte statistiche? Ma queste statistiche io non le vedo unite nè al progetto, né alla relazione. Il guardasigilli non è mai venuto a dire : sono state prodotte tante domande di commutazione, le quali hanno fatto un peso sopra le diverse preture, e che le preture medesime non hanno potuto sbrigare. Non sappiamo dunque quante domande di commutazione sieno state fatte, quale destino abbiano avuto, quale celerità di procedura abbiano incontrato«siamo chiamati a credere che le difficoltà ci sono, mentre quei soli uffici che avrebbero potuto constatare l'esistenza di queste difficoltà restano muti. n Dalla relazione si vede che gli onorevoli commissari hanno avuto il mezzo di avere notizie da chi? Da chi rappresentava i feudatari... TARANTINI. Domando la parola. VARE. Hanno dunque necessariamente dovuto sentire una parte sola. La Commissione non dice di avere fatto indagini dall'altro lato, dal lato di quei molti reddenti, i quali hanno voglia di finirla. E perciò io ripeto la osservazione : perchè una legge d'ordine pubblico, di grande utilità pubblica venisse prorogata bisognerebbe che ci fosse a fronte un altro grande interesse pubblico, o bisognerebbe che le difficoltà fossero dimostrate. Ora questa dimostrazione delle difficoltà io non la vedo. Trovo delle asserzioni, ma delle asserzioni che non vengono nè dai rappresentanti dei comuni, nè dai rappresentanti delle provìncie, nè dall'autorità delle statistiche dei tribunali. Le vedo solamente portate innanzi da chi ha sentito delle lagnanze che sono necessariamente sospette. Codesti creditori di rendita, che hanno interesse a percepirla in natura e non a vedersela commutata... Voci dal banco della Commissione. E questo è un errore. VARE... non devono essere così presto creduti, quando dicono che incontrano delle difficoltà. È naturale che questi signori (perdonatemi il richiamo ad una novella che tutti conosciamo), nella stessa maniera che Bertoldo non trovava mai l'albero a cui doveva essere appeso, trovino sempre delle difficoltà alla commutazione che è loro imposta, contro la loro volontà, e vengano ad esagerare quelle che ci sono. E se queste difficoltà non saranno controllate, vedrà la Camera che, dopo questa proroga, verrà a domandarsene un'altra. L'onorevole Manteìlini diceva che questa è una legge agraria. Se è una legge agraria, bisogna dire che i Gracchi d'una volta fossero ben diversi dai Gracchi d'ora ; perchè i Gracchi che l'hanno sostenuta si chiamano l'onorevole De Falco, l'onorevole De Filippo ed il compianto Raeli. Tali uomini hanno contribuito a fare questa legge, e colle loro cognizioni, non solo teoriche, ma pratiche del paese, sono venuti a discutere il termine entro cui fosse possibile compiere questo grande desiderio dell'agricoltura delle provincie meridionali. Quello era un termine congruo. Non si dimostrò che le difficoltà siano state molteplici ; non si dimostrò quali sforzi siano stati fatti per superarle. Le difficoltà adunque, come sono gratuitamente asserite, possono ragionevolmente essere messe in. dubbio ; ed io, nell'interesse pubblico dell'agricol-

18 Atti Parlamentari 722 Damera dei Deputati SESSIONE DEL 1876 DISCUSSIONI TORNATA DEL 13 MAGGIO 1876 tura che ha fatto sancire la legge, domando che la Camera voglia respingere la proroga. MANCINI, ministro di grazia e giustizia. Nella viva divergenza sollevata da questo al certo non importantissimo progetto di legge, sento il dovere di fare anzitutto una dichiarazione. Io provo in massima una decisa ripugnanza al sistema di concedere delle proroghe alla esecuzione delle leggi, soprattutto in vista dei precedenti del nostro Parlamento, i quali, mi si permetta il dirlo, non sono in questa materia edificanti ; perchè, rammentando gli esempi dati in occasione delle leggi che imposero la piena pubblicità o rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie, ed il proscioglimento dei vincoli enfiteutici, ad una prima proroga se ne videro poi succedere una seconda, una terza ed una quarta, dimodoché pareva divenire illusorio il beneficio sperato da riforme legislative, scritte nei Codici e non mai attuate. Perciò, nella questione dì principio, io sento ripugnanza anche ad acconsentire a nome del Governo alla proroga proposta con l'attuale disegno di legge, parendomi che ogni ritardo all'esecuzione di una provvida legge, autorizzato dallo stesso legislatore, abbia per effetto di incoraggiare l'inazione e l'inobbedienza alle leggi, di esautorare il comando legislativo, e potrei anche aggiungere di assoggettare a più duro trattamento il cittadino ossequioso alla legge, e che si affretta a prestarle obbedienza con qualunque sacrificio, in confronto con gli altri ritardatari. Non creda però l'onorevole Vare che il ministro guardasigilli abbia trascurato di adempiere, in presenza della domanda di proroga, quello che giustamente egli considerava come suo dovere. Questa proposta di legge era di iniziativa parlamentare; ho trovato che il mio onorevole antecessore non si era opposto alla sua presa in considerazione; che i nove uffici della Camera erano stati tutti concordi nell'avviso favorevole alla proposta» un solo avendo soltanto manifestato il desiderio che la Camera la rendesse meno lunga; e quindi la Commissione delegata da questi uffici, come era naturale, fa anch'essa unanime nel proporne l'approvazione. Allora io ho voluto anzitutto verificare se vi fosse stata una deliberata e contumace inosservanza della legge, una volontaria inobbedienza alla medesima ; ed ho assunto accurate informazioni dalla magistratura delle provincia nelle quali codesti giudizi dovevano istituirsi, per conoscere quali e quanti se ne fossero introdotti, ed in quale stato attualmente si trovassero; Le risposte avutp, specialmente dalla procura geonemie di Trani, e che sono disposto a comunicare agli onorevoli preopinanti se lo desiderino, riferiscono che nei circondari di Bari e Taranto niun giudizio si è intrapreso, ma in quello di Trani si sono istituiti e sono in corso^ue giudìzi ; e nell'altro di Lecce se ne sono istituiti ben 41 tra i quali ve ne ha 31, i quali con maggiore facilità, e forse pel numero men considerevole di convenuti, sono stati di già esauriti. Negli altri 10 non si è mancato di diligenza ; male difficoltà incontrate e gì' incidenti sallevati non hanno reso finora possibile venire a capo del loro compimento. Qualche giudizio è benanche pendente nella provincia di Capitanata, ed in alcuni comuni del Molise ; ma ve ne ha taluno in cui è stato impossibile anche cominciarne, così un usciere invano si è recato più volte nel comune di Volturino, dove un gran numero di abitanti essendo debitori delle decime, si riferisce essersi chiuse le porte delle case per impedire la notificazione delle citazioni ; essersi inutilmente dall'usciere ricorso al sindaco per avere le indicazioni di coloro che dovessero citarsi, essendosi il sindaco per timore o per altra considerazione a ciò ricusato, non avendone l'attribuzione e l'obbligo, e dopo ciò il proprietario anche invano si richiamò ad altre superiori autorità. Questo, signori, è il vero stato dei fatti. Non si può dunque affermare, che i proprietari delle decime (parlo della generalità dei casi), non abbiano curato di uniformarsi alla legge, ed abbiano adoperato mala fede o aperta negligenza per non eseguirla. Un altro fatto ancora conferma siffatta conclusione. Se vi è un proprietario interessato ad eseguir la legge e ad assicurare i diritti attribuiti a coloro cui le decime sono dovute, è il demanio dello Stato, subentrato sopra molte terre nei diritti dei primitivi proprietari delle decime, specialmente di enti e corpi ecclesiastici. Ora la direzione generale del demanio, fin dal 14 febbraio 1875 trasmise energiche istruzioni, perchè i giudizi di commutazione fossero cominciati. Alcuni infatti furono iniziati ; ma la direzione generale del demanio riferisce che non ostante la maggiore diligenza le è riuscito impossibile di portare a termine anche i giudizi d'interesse demaniale. Ora mi si conceda dire una parola sulla natura di questi diritti ; perchè mi pare che in questa discussione, comunque siasi protestato di non voler fare della rettorica, mi scusino gli onorevoli preopinanti, più o meno, un po' se ne fece. PIZZOLANTE. Domando la parola, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Si è detto che la proroga non gioverà che a pochi potenti feudatari,

19 Atti Parlamentari 723 Camera dei Deputati SESSIONE DEL 1816 DISCUSSIONI TORNATA DEL 13 MAGGIO 1876 e che si tratta di mantenere odiosi diritti feudali. È mio dovere rettificare codeste inesatte asserzioni- Il primo articolo della legge del 1873 è concepito in termini tali, la cui semplice lettura ciò esclude : perchè in esso non si mantengono che le sole prestazioni le quali sono state conservate dalle leggi eversive della feudalità, cioè dalla legge del 2 agosto 1806, e dai decreti del 20 giugno 1809, 16 ottobre 1809 ed 11 dicembre 1841; e si aggiunge nell'articolo medesimo che le disposizioni circa la conversione non riguardano se non le decime legìttimamente costituite sulle terre delle provinole napoletane e siciliane. E non basta; l'articolo 14 espressamente riserva il diritto anche a coloro che stanno pagando queste prestazioni di elevare la contestazione petitoriaìe circa la legittimità della prestazione : ognuno perciò è libero di opporre che si tratti di un diritto feudale abolito, che vogliasi contro di lui esercitare, e non già di un diritto legittimo di proprietà. E basta che ciò si dica perchè la procedura di commutazione rimanga sospesa, ed il giudizio petitoriaìe sulla sussistenza e legittimità del diritto alla decima debba discutersi e decidersi come qualunque altro giudizio. Dunque, intendiamoci bene : qui non si tratta che di proteggere e tutelare e provvedere circa la conservazione o perdita, e circa il modo di uso ed esercizio, di veri e legittimi diritti di proprietà, di proprietà riconosciuta dalle leggi, di proprietà che, se mai venga contestata, non potrà altrimenti aspirare alla protezione di questa legge, se non dopo essere stata riconosciuta da solenni giudicati da emanarsi dai tribunali competenti. A questo punto sorge la questióne, se e quali pericoli, danni e decadenze potrebbe arrecare il rifiuto della proroga. Io ho dovuto necessariamente preoccuparmi di questa interrogazione, che testé a se stesso muoveva l'onorevole De Donno ; imperocché, se veramente l'esecuzione di questa legge senza proroga alcuna non può arrecare danni, e soprattutto danni irreparabili, se non produce che una semplice sospensione nel diritto di percepire le decime, allora potrebbe al certo, con animo tranquillo, la chiesta proroga venire ricusata. Ma discendendo a un tale esame, lasciamo pure da parte l'ovvia considerazione, che accumulando più annate di prestazioni, è evidente che la riscossione di questo arretrato si rende, se non impossibile, al certo di gran lunga difficile. Prescindiamo, se si vuole, dall'altra ancor più grave, che molte di queste prestazioni non giustificandosi con titoli, e non avendo altro fondamento giuridico fuorché il possesso continuo e non interrotto per tutto quel tempo che basta a prescrivere, la sola interruzione di questo possesso al di là ài un anno potrebbe, io penso, generare talvolta perdite irreparabili. Ma ciò che soprattutto ha dovuto arrestarmi, e su di ciò richiamo precipuamente l'attenzione ed il giudizio della Camera, è la disposizione degli articoli 22 e 27 di questa legge ; degli altri m'importa meno. È vero che per tutti gli altri termini, quando anche non fossero prorogati, l'unico effetto cui darebbero luogo sarebbe quello di sospendere e paralizzare l'esazione, e subordinarla al compimento di quel giudizio di commutazione ; che se si sarà voluto intraprendere più tardi, non ne seguirà la conseguenza della perdita del diritto. Questo è verissimo. Ma fate attenzione ai cennati due articoli L'articolo 22 riduce coloro che erano in certa guisa domini diretti, e perciò condomini, a semplici creditori di una rendita ipotecata sull'immobile. Ed esso dispone che codesti creditori di rendita conservino il loro diritto di prelazione sugli altri creditori, ed il privilegio per essere pagati sopra quei fondi che erano soggetti alla prestazione delle decime, purché prendano le relative iscrizioni fra i tre anni dalla promulgazione della medesima legge. Badate dunque, o signori, che se scorre il giorno 7 giugno prossimo, senza concedersi alcuna proroga, un effetto irreparabile si produce, vale a dire tutti quelli che non abbiano l'iscrizione, perderanno forse il loro credito ; e perchè? Perchè tutti coloro che si troveranno di avere in quel giorno o che in seguito prenderanno iscrizione su quegli stessi fondi, prenderanno il passo e l'anteriorità sopra di loro; e così quelli che erano comproprietari, condomini, e che la legge spoglia coattivamente, per provvido motivo di pubblico bene, del loro diritto di proprietà, convertendolo in un diritto di credito, si troveranno privati anche di questo diritto di credito, perchè potranno essere primeggiati da altri creditori ipotecari. Ecco un primo effetto, a mio avviso, irre paratóie, che deriverebbe dal rifiuto della proroga. Rilevo anche da una risposta della direzione generale del demanio che quest'ultimo, con tutta la migliore volontà, benché non dovesse pagare tasse ipotecarie, non ha potuto prendere le sue iscrizioni, perchè gli mancano le indicazioni, le quali non possono essere che la conseguenza di quel giudizio di accertamento o di commutazione, che o non è ancora incominciato, o è tuttavia in corso. Già fin da ieri non mancai di rammentare alla Camera come siano diverse le disposizioni che si

20 Atti Parlamentari 724 Gamera dei Deputati SESSIONI DEL 1876 DISCUSSIONI TORNATA DEL 13 MAGGIO 1876 contengono nelle leggi riguardanti le materie analoghe del Tavoliere e della Sila, dove furono mantenuti il privilegio el il diritto di prelazione, obbligando a prendere le iscrizioni ipotecarie entro un brevissimo termine, ma facendolo cominciare a decorrere soltanto dal giorno in cui la procedura dell'accertamento fosse interamente compiuta. Quindi non si vede il motivo, per cui non si dovrebbe adottare un sistema identico ed un egual modo di trattamento rispetto a questi proprietari delle decime. Rimane l'articolo 27. Esso pure minaccia non lieve danno, perchè vi è scritto : «Gli affrancamenti delle rendite, che abbiano luogo entro tre anni dalla promulgazione della presente legge, saranno soggetti solamente alla tassa Jìssa di una lira e 20 centesimi.» Ognuno comprende adunque, che trascorrendo il triennio, una così considerevole riduzione di diritti accordata dalla legge precisamente nel fine di favorire gli affrancamenti e d'indurre i coloni a richiederli ed i proprietari delle decime a consentirle, sarebbe indubitatamente perduta. Queste sono conseguenze sicure, in parte gravi, in parte forse irreparabili del trascorrimento dei termini e del rifiuto di prorogarli. Vi è un'ultima considerazione. Ieri la Camera ha preso in considerazione l'altro progetto di legge tendente appunto a modificare alcune disposizioni della legge dell'8 giugno In quella occasione io già dichiarai, che sebbene un rifiuto della proroga non farebbe venire meno l'opportunità di quella legge ; tuttavia si avvertisse bene che, se la legge si prendeva in considerazione, poteva scaturirne un motivo di più acciò la proroga non venisse negata; non potendo dal suo canto il Ministero permettersi quasi di limitare la libertà di giudizio riservatasi dalla Camera su quell'altro progetto di legge, con opporsi apertamente a qualunque proroga dell'applicazione della legge precedente. Se non che debbo dichiararmi perfettamente di accordo coll'onorevole De Donno nel riconoscere inaccettabile la locuzione proposta nel testo modificato dalla Commissione, perchè prima nel progetto del deputato Maseiìli si parlava della proroga di un solo termine, quello dell'articolo 1 della legge dell' 8 giugno 1873 nel quale dovevano farsi i giudizi, ed erano dimenticati i termini forse più importanti, quelli per iscrivere le ipoteche e per godere della riduzione delle tasse, contemplati negli articoli 22 e 27. Ma ora la Commissione sostituisce la formola, che tutti i termini sono prorogati. Considerate quali conseguenze potrebbero derivarne; la legge contiene vari termini ai quali la proroga non potrebbe applicarsi; anzi essa non avrebbe senso. Così nell'articolo 15 si accorda alle parti il termine di un mese per fare opposizione alle relazioni di perizia nei giudizi di commutazione : ora, se in alcuni di tali giudizi venisse domani depositata la relazione del perito, vogliamo noi forse prorogare il termine a fare opposizione alla perizia sino a tutto il dicembre 1877? A nessuno ciò cade in mente. Parimente l'articolo 16 stabilisce, che fra un termine di cinque giorni la sentenza degli arbitri nei giudizi di commutazione deve essere resa esecutoria dal tribunale : niuno al certo intende prorogare quest'altro termine per ben 18 mesi. Evidentemente adunque non può adottarsi la formola proposta dalla Commissione. 10 mi arresto a queste considerazioni generali sulla legge ; ma fin da ora consentitemi di aggiungere, che laddove la Camera si mostrasse propensa ad accordare la chiesta proroga, io la pregherei almeno di volere secondare due miei desiderii. Ed io li esprimo in questa forma ipotetica, perchè dichiaro che non difendo la legge, nè apertamente ad essa mi oppongo, bensì me ne rimetto alla saviezza della Camera. Anche tenendosi conto delle osservazioni da me fatte con la più grande imparzialità, indicando quali sarebbero le conseguenze del rifiuto della proroga; laddove la legge dovesse venire approvata, io bramerei in primo luogo che la proroga fosse accordata soltanto per alcuni dei termini che dovrebbero indicarsi. Per me il più importante è quello dell'articolo 22 per prendersi le iscrizioni ipotecarie, perchè l'effetto del rifiuto qui sarebbe irreparabile. Potrebbero aggiungersi i termini degli articoli 1, 21 e 27; tutto il resto della legge si mantenga senza proroga od alterazione di sorta. 11 mio secondo desiderio sarebbe quello che la proroga non si estendesse per ben 18 mesi, fino al dicembre Se noi non vogliamo che si addormentino coloro i quali debbono promuovere o continuare questi giudizi di commutazione, la proroga deve essere breve. Ora io vi prego di considerare quanto inopportuna sia l'epoca della scadenza attuale del triennio, cioè nel corso del mese di giugno prossimo. In alcune Provincie di Puglia la mietitura ed il ricolto cominciano prima di quest'epoca. Che cosa avverrebbe dunque in quest'anno? Si avrebbe una parte di queste decime pagata in natura, perchè tuttora sotto l'impero dell'antico sistema mantenuto per tre anni dall'articolo 1 della legge del 1873 ; ed un'altra parte non si potrebbe riscuotere in natura, ma diventerebbe un credito pecuniario. Questa con-

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