Fraz. Berriaz, MONTJOVET (AO) 0166/ / Cod. Fisc info@comune.montjovet.ao.it

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1 COMMUNE DE MONTJOVET VALLÉE D AOSTE COMUNE DI MONTJOVET VALLE D AOSTA Fraz. Berriaz, MONTJOVET (AO) 0166/ / Cod. Fisc info@comune.montjovet.ao.it CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI Attribuzione di vantaggi economici ed interventi in forma diretta (di seguito chiamati anche semplicemente "erogazioni") in favore di enti, associazioni, fondazioni, persone fisiche e giuridiche (di seguito chiamati semplicemente "soggetti). Allegato alla delibera

2 C.C. n 13/2002 COMMUNE DE MONTJOVET VALLÉE D AOSTE COMUNE DI MONTJOVET VALLE D AOSTA Fraz. Berriaz, MONTJOVET (AO) 0166/ / Cod. Fisc info@comune.montjovet.ao.it CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI ED INTERVENTI IN FORMA DIRETTA (DI SEGUITO CHIAMATI ANCHE SEMPLICEMENTE "EROGAZIONI") IN FAVORE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, PERSONE FISICHE E GIURIDICHE (DI SEGUITO CHIAMATI ANCHE SEMPLICEMENTE "SOGGETTI"). TITOLO I OGGETTO DELLA CONCESSIONE ART. 1: Il Comune di MONTJOVET può intervenire con erogazioni economiche, con l'impiego di proprie risorse umane e tecniche o con forniture, compatibilmente con le scelte programmatiche dell'amministrazione e le disponibilità di bilancio, a sostegno di: a) di attività di rilevanza sociale, culturale, educativa, ricreativa, artistica, turistica, sportiva, di valorizzazione e di recupero del patrimonio, delle tradizioni e delle consuetudini locali e di promozione della occupazione locale; b) soggetti in stato di bisogno, inabili, a rischio ed appartenenti alle fasce di età protette; c) attività economiche non a scopo di lucro; d) costruzione e manutenzione di strutture ed aree di proprietà dei soggetti il cui uso è finalizzato alle attività di cui al punto a); e) iniziative umanitarie, anche internazionali. 2

3 TITOLO II SOSTEGNO DI ATTIVITÀ DI RILEVANZA SOCIALE, CULTURALE, EDUCATIVA RICREATIVE, TURISTICHE, ARTISTICHE, SPORTIVE, DI VALORIZZAZIONE E DI RECUPERO DEL PATRIMONIO DELLE TRADIZIONI E DELLE CONSUETUDINI LOCALI E DI PROMOZIONE DELLA OCCUPAZIONE LOCALE. Capo 1 DESTINATARI E TIPO DI CONTRIBUTI ART. 2: Possono ricevere erogazioni i soggetti svolgenti attività senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio comunale e/o ivi operanti con iniziative tendenti a favorire presso la comunità di MONTJOVET: - lo sviluppo sociale e culturale ed artistico; - la diffusione della pratica sportiva; l'attività ricreativa e di aggregazione; - la ricerca e la divulgazione della cultura e della tradizione locale; lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali; - il sostegno e l'assistenza ai non abbienti, ai disabili, agli anziani, giovani e bambini; - lo sviluppo delle iniziative di promozione turistica; il volontariato in tutte le sue forme; - la valorizzazione ed il recupero del patrimonio delle tradizioni e delle consuetudini locali ART. 3: Gli interventi del Comune sono ordinari o straordinari. Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi - con frequenza annuale ed a richiesta - a sostegno della attività ordinaria del soggetto. Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in danaro, una tantum ed a domanda, a sostegno di iniziative a carattere straordinario del soggetto. Gli interventi di cui sopra possono essere integrativi ad analoghi interventi previsti da leggi o statuizioni statali o regionali, in ogni caso, la somma dei vari contributi non potrà superare il 100% della spesa. Capo 2 CONTRIBUTI ORDINARI ART. 4: La domanda di contributo ordinario deve essere presentata di norma entro il termine ordinatorio del 31 agosto dell'anno precedente quello per il quale si richiede la concessione. L'istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione: - copia semplice dell'atto costitutivo e dello statuto, sostituiti, qualora non posseduti, da dettagliata relazione sottoscritta dagli aderenti dalla quale risultino scopi e finalità del soggetto richiedente; - programma delle iniziative previste per l'anno per il quale si richiede il contributo e relativa previsione di spesa. In casi particolari e motivati l'amministrazione comunale può derogare dal termine previsto per la presentazione della domanda e per la presentazione della documentazione. Entro il termine ordinatorio del 31 gennaio dell'anno per il quale si richiede la concessione dovrà essere presentata dai richiedenti di cui al comma 1 la seguente ulteriore documentazione: - rendiconto delle iniziative attuate nell'anno precedente e relativo rendiconto finanziario; 3

4 - bilancio di previsione ART 5: Il Comune delibera annualmente, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione, il piano di riparto delle somme stanziate nei relativi capitoli quali contributi ordinari. Il piano di riparto viene redatto dalla Giunta Comunale valutando: a) la caratteristica delle iniziative programmate; b) il rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché la qualità delle iniziative realizzate anche in relazione agli scopi e finalità previste dall'atto costitutivo e dallo statuto; c) la quantità e qualità delle iniziative programmate nonché il loro costo presunto. I contributi ordinari possono essere di entità diversa per i diversi richiedenti. Il piano di riparto contenente l'individuazione degli assegnatari e l'entità del contributo a ciascuno assegnato, viene affisso all'albo Pretorio, previo pubblico avviso. I richiedenti possono promuovere motivata opposizione al piano stesso con istanza documentata da presentarsi alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla data di affissione di cui sopra. La Giunta Comunale decide sulle opposizioni, entro i 30 giorni successivi, con apposito provvedimento. I contributi ordinari assegnati sono erogati tramite Tesoriere comunale a mezzo mandato da emettersi in un'unica soluzione, compatibilmente con le esigenze di bilancio e di cassa. ART. 6: Il piano di riparto relativo alle Associazioni o scuole sportive - cui si richiede almeno un anno di attività alla data di presentazione della richiesta di contributo e l'affiliazione alle rispettive federazioni regionali o nazionali - viene redatto tenendo conto, oltre di quanto indicato nel precedente articolo, anche: a) del numero e qualità di iniziative realizzate e programmate per avviare i giovani e particolari categorie sociali alla pratica dell'attività sportiva; b) del numero degli iscritti e praticanti l'attività; c) della partecipazione ad attività agonistica e dei risultati raggiunti in relazione all'attività di promozione della disciplina sportiva e della comunità di MONTJOVET. Gli elementi di valutazione di cui sopra devono trovare dettagliato riscontro nel rendiconto che accompagna la richiesta. In deroga a quanto stabilito nell'articolo precedente, le associazioni e scuole sportive impegnate in attività agonistica possono richiedere che il contributo venga erogato in due soluzioni qualora non sia possibile, per ragioni di bilancio, erogarlo integralmente nel corso del primo quadrimestre. ART. 7: La richiesta di assegnazione del contributo ordinario deve essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza, fatta eccezione per l'atto costitutivo e lo statuto già presentati. L'inserimento nel piano di riparto costituisce titolo per l'inserimento nei piani per gli anni successivi per i quali l'amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario, in relazione alle risorse stanziate negli appositi capitoli, od ai programmi presentati od a quelli effettivamente realizzati. Capo 3 CONTRIBUTI STRAORDINARI ART. 8: L'assegnazione del contributo straordinario può avvenire a richiesta preventiva del 4

5 soggetto interessato o su proposta motivata - anche successiva all'iniziativa - del Sindaco o dell'assessore competente. La richiesta del soggetto deve essere presentata all' Amministrazione Comunale - normalmente almeno tre mesi prima dello svolgimento - della iniziativa corredata da: - dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che il soggetto intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, educativa, artistica, ricreativa, turistica o sportiva nei confronti della comunità locale; - dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali il soggetto richiedente intende farvi parte. ART. 9: In caso di più richieste, la Giunta Comunale stabilisce le priorità e l'entità del riparto delle risorse disponibili tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative straordinarie programmate o realizzate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale ed al costo. ART. 10: La Giunta Comunale decide sulla richiesta o proposta di contributo straordinario tenendo conto delle risorse disponibili e determina l'entità del contributo e le modalità di erogazione. La delibera della Giunta Comunale e comunicata ai richiedenti, i quali possono promuovere motivata opposizione con istanza da presentarsi entro 10 giorni dalla data di avvenuta comunicazione alla Giunta medesima che decide, possibilmente, entro i successivi 15 giorni. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi. Il soggetto assegnatario di contributo straordinario può tuttavia presentare domanda per nuove iniziative nel medesimo esercizio finanziario od in quelli successivi. ART. 11: Per particolari manifestazioni di tipo culturale, sociale, artistico, ricreativo, di valorizzazione e di recupero del patrimonio, delle tradizioni e delle consuetudini locali o di promozione dell'attività turistica o sportiva che richiedano l'intervento di gruppi, sodalizi, associazioni, formazioni artistiche, culturali, sportive, l'assegnazione può essere proposta dall'assessore competente, anche a manifestazione avvenuta. Capo 4 UTILIZZO DI IMMOBILI, IMPIANTI, STRUTTURE O BENI DI PROPRIETÀ COMUNALE ART. 12: L'utilizzo gratuito od a costo o canone agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di soggetti senza scopo di lucro aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa, turistica, sportiva o di recupero del patrimonio, delle tradizioni e delle consuetudini culturali locali, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori. Esso può essere ricorrente od occasionale, di durata annuale o pluriennale e può essere concesso con i criteri e le modalità previsti per le assegnazioni di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune. Di norma il vantaggio di cui sopra riduce proporzionalmente l'eventuale intervento ordinario e/o straordinario, richiesto dall'utente. 5

6 ART. 13: Il Comune può consentire l'uso di beni immobili o mobili registrati da parte di soggetti organizzati per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere nonché sull'uso specifico del bene richiesto. ART. 14: La Giunta Comunale delibera sulle richieste tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale dell'attività svolta dai soggetti richiedenti nonché dagli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni. L'uso non occasionale degli immobili, impianti o beni comunali può essere consentito solamente previa sottoscrizione di apposito atto che determini le obbligazioni per il concessionario e le modalità di corretto utilizzo del bene pubblico al fine di garantirne l'integrità. ART. 15: L'utilizzo occasionale di immobili, strutture o beni pubblici è autorizzato dalla Giunta Comunale previa designazione di un responsabile. L'utilizzo delle strutture sportive scolastiche di proprietà comunale è autorizzato dagli organi preposti al funzionamento delle istituzioni scolastiche e nel rispetto degli specifici regolamenti. L'utilizzo degli impianti sportivi comunali è autorizzato dalla Giunta Comunale con le modalità previste dagli specifici regolamenti e/o dai contratti o convenzioni stipulati con eventuali Enti o soggetti gestori. 6

7 TITOLO III INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO Capo I ASSISTENZA ECONOMICA DI "MINIMO VITALE" E ASSIMILATO ART. 16: Possono essere assistiti tutti i cittadini italiani, gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune e specificatamente: - anziani; - inabili; - persone o nuclei "a rischio"; - singoli o nuclei familiari appartenenti alle categorie di cui all'art 23 del DPR n. 616/1977; - vedove/i o persone assimilabili con figli minori di 15 anni a carico (18 anni se studenti); - quando non vi sia provveduto o non possa esservi provveduto con la necessaria immediatezza, dalla Regione Valle d'aosta. Possono altresì essere assistiti cittadini italiani, stranieri ed apolidi presenti anche temporaneamente nel Comune allorché si trovino in situazione di bisogno tale da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Amministrazione Regionale o di altre strutture finalizzate a tale scopo. ART. 17: Costituiscono motivi di esclusione dell'intervento: - reddito annuo lordo pari o superiore al minimo vitale; - esistenza di persone tenute agli alimenti in grado di provvedervi ai sensi dell'art. 433 c.c.; - - ricovero presso case di riposo o microcomunità; - fruizione di analogo sufficiente intervento da parte dell' Amministrazione regionale o statale. Nel caso che le persone tenute agli alimenti si rifiutino o ritardino il proprio intervento il Comune interviene provvisoriamente con facoltà di rivalsa sui soggetti obbligati. Il Sindaco ha comunque l'obbligo di convocare tali persone ed informarle dei rispettivi obblighi di legge e nel caso di ulteriore rifiato o ritardo dispone l'attivazione della procedura per la esecuzione coattiva dell'obbligo. ART. 18: L'intervento può consistere nell'assicurare al soggetto sprovvisto di reddito o che possiede un reddito, annuo lordo omnicomprensivo inferiore ai limiti indicati nell'allegato A alla L.R. 27 maggio 1994 nr. 19 rivalutabili annualmente dalla Giunta Regionale, la integrazione mensile del reddito percepito sino al raggiungimento del minimo vitale. Concorrono a determinare il reddito del richiedente anche la valutazione in termini monetari di altri servizi sociali. L'integrazione può consistere in: - contributo in danaro; - pagamento diretto di fatture o bollette di fatturazione, dei consumi di gas, acqua, energia elettrica e riscaldamento, del canone di affitto, degli acquisti di generi alimentari e degli indumenti, di lavori di pulizia e recupero dell'igiene della sistemazione alloggiativa; - esonero totale o parziale del pagamento della retta posta a carico dell'utente per la 7

8 fruizione di servizi comunali. Completata l'erogazione di contributi di assistenza economica di minimo vitale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio la Giunta Comunale assegna annualmente ulteriori contribuzioni in denaro per spese relative a forniture e servizi essenziali, seguendo il criterio della priorità di assegnazione dei richiedenti da determinarsi secondo i seguenti criteri anche non concorrenti: - anziani oltre i 60 (sessanta) anni; - invalidi; - famiglie in stato di bisogno a condizione che siano residenti da più di due anni nel territorio comunale. ART. 19: L'intervento può essere concesso nel limite degli stanziamenti previsti annualmente nel bilancio di previsione del Comune. Può essere altresì concesso per un periodo di tempo predeterminato sufficiente a risolvere la situazione di disagio economico e viene automaticamente sospeso nel caso in cui il richiedente rifiuti soluzioni alternative, ivi comprese quelle di tipo lavorativo. ART. 20: La procedura di ammissione alla prestazione è attivata da istanza prodotta dal soggetto interessato all'amministrazione Comunale ovvero da segnalazione alla predetta amministrazione dei servizi sociali comunali o di associazioni assistenziali o di volontariato. L'istanza o la segnalazione, corredate dalla seguente documentazione: - dichiarazione attestante il reddito familiare contenente l'indicazione di tutte le entrate del nucleo familiare, comprese quelle non assoggettate all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché dei beni posseduti; - eventuali ricevute di affitto; - ogni altro documento idoneo a certificare lo stato di bisogno; - relazione del servizio sociale territoriale; Sono sottoposte ad una Commissione nominata dal Sindaco e composta dall'assessore competente, dal Funzionario responsabile dei Servizi Sociali Comunali, da un'assistente Sociale dei Servizi sul territorio e da un membro di una associazione di assistenza o volontariato, che, previa valutazione tecnica ed accertamenti in ordine alla documentazione prodotta ed altra eventualmente richiesta ad integrazione e della sussistenza dei requisiti per l'ammissione alla prestazione, esprime parere sulla concessione del contributo. Il contributo relativo alla domanda od alla segnalazione istruite è concesso o negato con deliberazione della Giunta Comunale entro trenta giorni dalla espressione del parere della Commissione. Capo 2 INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO ART. 21: Il Comune può effettuare interventi straordinari economici o in natura a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi: - copertura di particolari necessità di carattere eccezionale e di natura sanitaria non previste o parzialmente soddisfatte, dal Servizio Sanitario Nazionale, quando non vi sia provveduto con apposite provvidenze regionali; - integrazione delle provvidenze regionali di cui al precedente a -linea; - sostegno di singoli o nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di gravi eventi; - sostenere il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati; - sostenere il recupero del benessere fisico e psichico di soggetti affetti da handicap o gravi malattie; 8

9 - consentire forniture per la casa o per i servizi di rilevante importanza; - assistere gli erranti ed agevolarne il rientro nei luoghi di residenza. ART. 22: L'intervento assume una o più forme fra quelle previste dal secondo capoverso dell'art. 18 e la procedura di assegnazione è quella prevista art

10 TITOLO IV PARTICOLARI CASI DI INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN STATO DI BISOGNO Capo 1 RICOVERO DI ANZIANI, DISABILI ED ERRANTI INDIGENTI ART. 23: Il Comune può intervenire nei casi di necessità di ricovero - anche temporaneodi anziani, disabili od erranti mediante pagamento totale ovvero integrazione delle rette di ricovero in case di cura, di riposo od in strutture di rifugio pubbliche o private, nei limiti delle risorse disponibili ed ove non sia provveduto da pane dell' Amministrazione Regionale, del Servizio sanitario nazionale o del sistema assicurativo. Hanno diritto a richiedere l'intervento gli anziani ed i disabili il cui reddito accertato non consente il pagamento totale o parziale delle rette di ricovero in case di cura o di riposo, nonché gli erranti in stato di indigenza. Sono esclusi dal beneficio i soggetti il cui reddito accertato sia idoneo a consentire il pagamento delle rette di ricovero ovvero esistono soggetti obbligati al mantenimento il cui reddito sia sufficiente ad assicurare la prestazione economica di cui sopra. ART. 24: L'intervento del Comune consiste nel pagamento a carattere continuativo o temporaneo della retta di ricovero in case di cura, di riposo od in strutture di rifugio. Il pagamento può essere integrale o parziale ad integrazione delle accertate possibilità economiche del soggetto interessato o degli obbligati al mantenimento. È attuato mediante liquidazione delle relative somme su fattura emessa dall'ente di ricovero al Comune o al soggetto. m caso di intervento parziale la fattura dovrà riguardare la somma effettivamente posta a carico del Comune. ART. 25: La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 21 determina, caso per caso, l'entità dell'intervento a carico del Comune in relazione: - all'ammontare della retta di ricovero; - alle disponibilità finanziarie del richiedente; - alla.necessità di assicurare al ricoverato una disponibilità giornaliera per le sue minute spese. ART. 26: La Giunta Comunale ha la facoltà - in deroga alla procedura di cui al l'articolo precedente - di autorizzare il ricovero presso strutture pubbliche o private per un tempo non superiore a 30 giorni ed il pagamento della relativa retta, dovendo far fronte a situazioni di particolare e motivata urgenza. 10

11 TITOLO V CONTRIBUTO PER PAGAMENTO RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI DI FREQUENZA, ASILI NIDO E SCUOIA MATERNA, RETTE REFEZIONE E TRASPORTI SCOLASTICI, ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI ED.INABILI - INTERVENTI A FAVORE DI ENTI E PRIVATI IMPEGNATI NELLA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA. Capo 1 CONTRIBUTI A FAVORE DI MINORI ART. 27: Il Comune può intervenire a favore di minori in stato di bisogno o a "rischio" con il pagamento totale o parziale della retta di ricovero in istituti, ove non sia provveduto dai competenti organi regionali od a integrazione dell'intervento di questi ultimi. Il Comune può intervenire altresì a favore dei minori disponendo l'esenzione totale o parziale delle rette relative a servizi pubblici, alla frequenza di asilo nido, scuola materna, refezione e trasporti scolastici nonché di eventuali altre attività organizzate nell'ambito della scuola o del territorio comunale e richiedenti l'intervento economico del frequentatore. ART. 28: L'assegnazione del contributo è disposta dalla Giunta Comunale sulla base della relazione del servizio sociale competente e della documentazione attestante la situazione economica e/o sanitaria del minore. L'esenzione totale o parziale di cui al secondo comma dell'articolo precedente è disposta dalla Giunta Comunale sentito il parere dei servizi sociali competenti. Capo 2 CONTRIBUTI A FAVORE DI ANZIANI ED INABILI ART. 29: Il Comune può, per particolari casi di bisogno intervenire, in favore degli anziani e delle persone inabili o gravemente ammalate mediante esenzioni o agevolazioni sulla retta del servizio di assistenza domiciliare, infermieristica e della mensa, nella misura indicata dalle apposite tabelle stabilite dalla amministrazione regionale. L'intervento è disposto dalla Giunta Comunale sulla base di: - certificazione della situazione anagrafica, economica e sanitaria del richiedente; - relazione del Servizio Sociale Comunale attestante la effettiva necessità dell'intervento e la sua entità. Capo 3 CONTRIBUTI AGLI ENTI O PRIVATI IMPEGNATI NELLA LOTTA ALLA TOSSICODIPENDENZA ED ALL'ALCOLISMO ART. 30: Il Comune, in relazione alle risorse disponibili, può erogare contributi ai soggetti impegnati nell'attività di prevenzione della diffusione della tossicodipendenza e dell'alcolismo e/o nel recupero dei tossicodipendenti e degli etilisti, che operano a favore di residenti nel Comune. Il contributo viene disposto su istanza, documentata con le attività svolte od in previsione, prodotta dal soggetto o su proposta dell'assessore competente. L'istanza deve essere inoltrata entro il termine ordinatorio del 31 agosto dell'anno precedente per l'assegnazione nell'anno successivo. 11

12 ART. 31: Possono ricevere contributi soggetti privati che sostengono oneri per il recupero di tossicodipendenti o etilisti in misura superiore alle loro possibilità economiche, ad integrazione delle analoghe provvidenze disposte dall'amministrazione Regionale o quando quest'ultima non vi provveda. Il contributo viene disposto su istanza dell'interessato o degli aventi causa dalla quale risultino le condizioni anagrafiche, economiche, sanitarie e le spese sostenute. ART. 32: All'assegnazione dei contributi di cui agli artt. 31 e 32 provvede la Giunta Comunale sentito il parere della Commissione di cui all'art

13 TITOLO VI CONTRIBUZIONE PER ALTRI INTERVENTI Capo l CONTRIBUZIONI PER PARTICOLARI ESIGENZE E PER INIZIATIVE UMANITARIE ART. 33: La Giunta Comunale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, può deliberare: - l'erogazione di contributi straordinari a sostegno di iniziative umanitarie, anche internazionali, per contribuire al superamento di gravi stati di crisi derivati da guerre, carestie, edipemie, calamità naturali ecc.; - l'integrazione con fondi propri di quelli regionali previsti dalla L.R n. 42 "Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili" ed in particolare di quelli previsti dal comma 3 dell'art. 16. Capo 2 SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE ART. 34: Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M (G.U. n. 16 del ) il presente regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti. Le relative determinazioni comunali possono anche essere assunte contestualmente alla deliberazione di attuazione del servizio e di individuazione delle tariffe. * * * * * * * * 13

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