Contratto di assicurazione Per Corpi Veicoli Terrestri

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1 Contratto di assicurazione Per Corpi Veicoli Terrestri Convenzione BMW Rinnovi Autovetture LIGHT Fascicolo informativo - edizione Modello: BMW Rinnovi Autovetture LIGHT Il presente Fascicolo Informativo, contenente: 1) Nota Informativa comprensiva del Glossario; 2) Condizioni di Assicurazione; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. AVVERTENZA Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. Servizio Clienti Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri, Trieste - Telefono Fax CF, P. IVA e Registro imprese di Trieste n Capitale sociale euro i.v. Iscritta all Albo imprese di assicurazione n Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto all Albo gruppi assicurativi n Società controllata, tramite A.C.I.F. S.p.A., da Allianz SE - Monaco

2 Retro di Copertina Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light Pagina 2 di 2

3 NOTA INFORMATIVA PRECISAZIONE: Contratto di assicurazione auto rischi diversi di Autovetture LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA E REDATTA SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALL IVASS, MA IL SUO CONTENUTO NON E SOGGETTO ALLA PREVENTIVA APPROVAZIONE DELL IVASS. L ADERENTE DEVE PRENDERE VISIONE DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA. a INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Impresa: Allianz S.p.A., società controllata - tramite ACIF SpA - da Allianz SE Monaco (Germania) Sede legale: Largo Ugo Irneri, Trieste (Italia). Recapito telefonico: Sito Internet: Indirizzo di posta elettronica: info@allianz.it Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 21 Dicembre 2005 n 2398 ed iscritta all Albo delle imprese di assicurazione n e all'albo gruppi assicurativi n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa Il Patrimonio netto dell Impresa è pari a milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 403 milioni di euro. La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari milioni di euro. L indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 231.3% e rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I dati di cui sopra sono relativi all ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2012. Gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative saranno consultabili sul sito internet b INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Le condizioni contrattuali di seguito descritte sono prestate esclusivamente in forza ad un accordo commerciale tra Allianz S.p.A. e BMW Bank GmbH Succursale Italiana. La polizza può essere acquistata esclusivamente se venduta da BMW con la sottoscrizione della proposta di assicurazione (modulo di adesione) ed il pagamento del premio. Il contratto si intende concluso con l accettazione del modulo di adesione e con il pagamento del premio. E possibile aderire alla polizza entro il termine di 10 giorni dalla data di scadenza della precedente copertura assicurativa. Il contratto decorre dalle ore 00 del giorno del giorno indicato sul modulo di adesione. Le coperture assicurative, valide solo se espressamente richiamate nel modulo di adesione, hanno effetto contestualmente alla decorrenza del contratto se il premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il premio si intende pagato dalla data di valuta indicata nel bonifico bancario. Il premio deve essere pagato mediante bonifico bancario entro il termine di 10 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Al termine della durata delle coperture assicurative il contratto si risolve e cessa di avere efficacia senza necessità di disdetta; per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza. Per maggiore dettaglio si rinvia all articolo 2 - Modalità di adesione, all articolo 3 - Conclusione del contratto ed effetto delle garanzie, all articolo 4 - Durata del contratto garanzie della Sezione Norme generali delle Condizioni di Assicurazione. 3. Coperture assicurative offerte - limitazioni ed esclusioni Incendio totale e parziale - copre i danni subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori escluse le cose trasportate a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - compresi quelli prodotti dall impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido o metano e/o di azione del fulmine. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 1- Oggetto dell assicurazione incendio e furto Sezione Garanzia Incendio e Furto e all articolo 5 - Scoperti Sezione Norme Comuni alle garanzie Incendio, Furto, Kasko limitata a collisione Eventi Speciali delle Condizioni di Assicurazione. Furto totale e parziale - copre la perdita totale o parziale in caso di furto o rapina tentati o consumati. E prevista l applicazione di franchigia e/o scoperto Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 1- Oggetto dell assicurazione incendio e furto - Sezione Garanzia Incendio e Furto Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light Nota Informativa - ed Pagina 3 di 6

4 NOTA INFORMATIVA e all articolo 5 - Scoperti Sezione Norme Comuni alle garanzie Incendio, Furto, Kasko limitata a collisione Eventi Speciali delle Condizioni di Assicurazione. Eventi speciali - trattasi di copertura multipla che comprende le seguenti garanzie non acquistabili singolarmente, ma solo come intero pacchetto: atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici): copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato provocati da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici). E prevista l applicazione di franchigia e/o scoperto. eventi naturali: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato e provocati da grandine, trombe d aria tempeste, uragani, alluvioni, inondazioni. E prevista l applicazione di franchigia e/o scoperto. eventi sociopolitici: copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato e causati da atti di sabotaggio, tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi e sommosse. E prevista l applicazione di franchigia e/o scoperto. Per maggiore dettaglio della disciplina delle tre garanzie componenti la copertura Eventi Speciali si rinvia all articolo 1- Oggetto dell assicurazione Eventi Speciali Sezione Eventi Speciali e all articolo 5 Scoperti Sezione Norme Comuni alle garanzie Incendio, Furto, Kasko limitata a collisione Eventi Speciali delle Condizioni di Assicurazione Rottura cristalli - assicura i cristalli del veicolo contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi. E prevista l applicazione di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 1 Oggetto della garanzia cristalli Sezione Garanzia Rottura Cristalli delle Condizioni di Assicurazione. Kasko limitata a collisione - copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato. E prevista l applicazione di franchigia e/o di scoperto. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 1 Oggetto dell assicurazione kasko limitata a collisione - lettera a) Garanzia kasko collisione sezione Garanzia Kasko limitata a collisione ed all articolo 5 - Sezione Norme Comuni alle garanzie Incendio, Furto, Kasko limitata a collisione Eventi Speciali delle Condizioni di Assicurazione.. Ricorso terzi da incendio - garantisce i danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l esplosione del carburante non seguita da incendio. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 1- Oggetto dell assicurazione incendio e furto Sezione Garanzia Incendio e Furto delle Condizioni di Assicurazione. Assistenza - assicura, anche all estero, servizi di assistenza per la mobilità (veicolo), a seguito di sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella polizza/modulo di adesione. I servizi sono prestati con i massimali riportati nelle condizioni di polizza di cui alla sezione Assistenza. Si riportano di seguito le garanzie o raggruppamenti di garanzie disponibili con l acquisto della polizza che, in fase di adesione, l Assicurato può combinare tra loro in forza dell offerta commerciale in vigore al momento dell acquisto: Incendio/Furto danno totale e parziale, Ricorso Terzi Cristalli Eventi speciali composta da atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici ), eventi naturali ed eventi sociopolitici Kasko limitata collisione Assistenza AVVERTENZA limitazioni ed esclusioni: le coperture operano con le limitazioni e le esclusioni riportate dettagliatamente per singola garanzia nell articolo dedicato delle condizioni di assicurazione denominato esclusioni cui si rinvia per la relativa consultazione. AVVERTENZA franchigie, scoperti e massimali: Le coperture sono prestate con l applicazione di franchigie, scoperti e massimali che variano da garanzia a garanzia per meccanismo di calcolo e limiti. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 5 Scoperti Sezione Sezione Norme Comuni alle garanzie Incendio, Furto, Kasko limitata a collisione Eventi Speciali e 1 Oggetto della garanzia cristalli Sezione Garanzia Rottura Cristalli delle Condizioni di Assicurazione. Di seguito, a titolo esplicativo, alcuni esempi di calcolo: 1) Franchigia (garanzia kasko limitata a collisione autovetture): - ammontare del danno euro scoperto contrattuale 10% del danno (pari a euro 1.000) con il minimo di euro importo liquidato al netto della franchigia euro ) Scoperto (garanzia furto totale e parziale autovetture): - ammontare del danno euro scoperto contrattuale 10% del danno (pari a euro 200) con il minimo di euro importo liquidato al netto dello scoperto euro Nota Informativa - ed Pagina 2 di 6 Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light

5 NOTA INFORMATIVA 3) Massimale (rottura cristalli) - ammontare del danno euro limite massimo all indennizzo euro scoperto contrattuale 20% del danno (pari a euro 90) - importo liquidato al netto dello scoperto euro Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità Se l Aderente/l Aderente assicurato al momento dell adesione al programma assicurativo rende dichiarazioni inesatte o incomplete su circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure non comunica ogni variazione di aggravamento del rischio, il pagamento dell indennizzo fatti salvi i diritti dei terzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile. Si invita a prestare particolare attenzione al fatto che, in caso di sinistro, il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra può comportare la riduzione/rifiuto dell indennizzo. Per maggior dettaglio si rinvia all articolo 8 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio- aggravamento del rischio - Sezione Norme generali prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 5. Premi Il premio assicurativo consiste nel corrispettivo pagato dal cliente per poter usufruire della copertura assicurativa entro i limiti previsti dal contratto. Si invita a prestare particolare attenzione a quanto previsto dalla precedente sezione B informazioni sul contratto: la copertura assicurativa è efficace a partire dal momento in cui il premio viene versato, intendesi come data di pagamento quella di valuta indicata nel bonifico bancario. Il premio deve essere versato: in un unica soluzione e a saldo anticipato dell intero periodo di validità delle coperture assicurative; esclusivamente tramite bonifico bancario. Composizione del premio imponibile (al netto delle imposte di legge) provvigioni di intermediazione pari al 35% del premio imponibile Esempio Premio unico anticipato finito - euro 1.135,00 Premio unico anticipato imponibile - euro 1.000,00 (al netto delle imposte) provvigioni di intermediazione euro 350,00 Per quanto riguarda la disciplina dei casi cessazione del rischio e conseguente risoluzione del contratto si rinvia all articolo 5 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione Cessazione del rischio Rimborso premio - Sezione Norme generali delle Condizioni di Assicurazione, che disciplina anche casi e modalità di restituzione del premio pagato e non goduto. 6. Rivalse Le garanzie di cui alla presente Nota Informativa non prevedono l applicazione di rivalse nei confronti dell assicurato. 7. Titolarità dei diritti derivanti dal contratto L acquisto del veicolo e l adesione al programma assicurativo possono essere stipulati da un soggetto terzo e diverso rispetto all intestatario al P.R.A. finale del veicolo, da considerarsi assicurato anche in assenza di un mandato espresso ad aderire al programma assicurativo da parte del citato intestatario al P.R.A. Nella specie trova applicazione il disposto dell articolo del 1891 del codice civile, il quale prevede che: se l assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall assicurato; i diritti derivanti dal contratto spettano all Assicurato e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell Assicurato medesimo; all Assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Ai fini del presente contratto, la figura dell Aderente è da intendersi del tutto equivalente a quella del Contraente citata dall articolo 1891 del codice civile. In tal senso l articolo 9 Titolarità di diritti ed obblighi derivanti dal contratto - Sezione Norme Generali delle Condizioni di Assicurazione disciplina i rapporti fra Aderente e Assicurato. 8. Divieto di cessione del credito Ai sensi dell articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono il divieto di cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell impresa. Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light Nota Informativa - ed Pagina 3 di 6

6 NOTA INFORMATIVA Il predetto consenso si intende già prestato, nel caso di danno parziale, se la riparazione del veicolo è affidata ad un centro autorizzato/convenzionato BMW o MINI. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni ai sensi dell art del Codice Civile. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Il regime fiscale applicabile è quello italiano. L imposta applicata al premio garanzie Corpi Veicoli Terrestri è indicata nel modulo di adesione. c INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Corpi Veicoli Terrestri - Liquidazione dell indennizzo I sinistri devono essere denunciati tempestivamente, e comunque entro 3 giorni dalla data di avvenimento all assicuratore, contattando il numero verde dedicato In occasione del contatto gli operatori indicheranno gli adempimenti successivi a carico del denunciante, compresa la documentazione eventualmente da produrre ad integrazione della denuncia sinistro. Eventuali pregiudizi derivanti da ritardo nella comunicazione del sinistro all'assicuratore non sono a carico dell'assicuratore. Le garanzie e i servizi di assistenza sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Via Ampére n. 30, Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno (marchio commerciale Allianz Global Assistance ). Si ricorda che il termine entro il quale si prescrivono i diritti derivanti dal contratto di assicurazione è di due anni. Per maggiore dettaglio si rinvia all articolo 3 Denuncia di sinistro Sezione Garanzia Assistenza delle Condizioni di Assicurazione 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri preliminarmente devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e.mail) ad Allianz S.p.A. Pronto Allianz Servizio Clienti - Corso Italia n. 23, Milano Numero Verde Fax indirizzo e.mail info@allianz.it Resta salva comunque per l Aderente o l Aderente-assicurato o l assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. Se l Aderente/l Aderente-assicurato o l assicurato non si ritiene soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ivass, Via del Quirinale, Roma Fax , corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Non rientrano nella competenza dell IVASS le controversie inerenti la quantificazione dei danni e l attribuzione della responsabilità, nonché le controversie per le quali sia già stata adita l Autorità Giudiziaria. Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo e ed un impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS che provvede all inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso. Allianz S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Allianz S.p.A. Nota Informativa - ed Pagina 4 di 6 Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light

7 NOTA INFORMATIVA GLOSSARIO Accessori di serie: installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino. Accessori non di serie e Optional: installazioni stabilmente fissate al veicolo non rientranti negli accessori di serie. Aderente: la persona fisica o giuridica che ha acquistato un veicolo di cui non sarà proprietario - e sottoscritto la polizza/modulo di adesione al programma assicurativo. Aderente-assicurato: la persona fisica o giuridica che ha acquistato un veicolo di cui sarà proprietario e sottoscritto la polizza/modulo di adesione al programma assicurativo. Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; l Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto. Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo. Assicurato: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall assicurazione. Assicurazione: garanzia prestata con il contratto di Assicurazione. Atto vandalico (c.d.) in polizza Atto di danneggiamento Volontario: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. BMW Bank GmbH - Succursale Italiana: società, che fa parte del gruppo BMW Group, che opera in qualità di intermediario finanziario e assicurativo per conto del gruppo stesso. Centrale Operativa: struttura telefonica resa disponibile dall Impresa per il funzionamento della garanzia assistenza. Centro Convenzionato: il Concessionario, la Filiale o l officina/carrozzeria Autorizzata della Rete BMW e MINI Codice della strada: il D. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. Codice delle Assicurazioni:, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche e integrazioni. Compagnia: vedi Impresa. Concessionario/a: la Società, autorizzata alla vendita di prodotti BMW e MINI. Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento. Condizioni di Assicurazione: le clausole che regolano il contratto assicurativo. Contraente: vedi Aderente e Aderente-assicurato. C.V.T.: Corpi di Veicoli Terrestri, ai sensi dell art. 2 comma 3, n. 3 Codice delle Assicurazioni Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose. Degrado d uso/deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione. Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto. Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative. Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità. Franchigia: l importo prestabilito per il quale la Compagnia non riconosce l Indennizzo a carico dell Assicurato Furto: è il reato, previsto dall art. 624 c.p., commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l Assicurato l utilizzo dello stesso in condizioni normali. Impresa (Compagnia): è la società assicuratrice ovvero Allianz S.p.A. Incendio: combustione con sviluppo di fiamma. Incidente: il sinistro occorso accidentalmente al veicolo in circolazione in conseguenza di: imperizia, negligenza, imprudenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale. Indennizzo: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro liquidabile a termini di Polizza. Massimali: somme sino a concorrenza delle quali la Compagnia presta l Assicurazione. Modulo di adesione Modulo di adesione alla Polizza: vedi polizza. Polizza (Modulo di adesione): il documento che prova la stipulazione del contratto di assicurazione P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico. Premio: la somma dovuta all Impresa, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge. Procedimento penale: è il procedimento per accertare se per un determinato fatto una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale. Rapina: è il reato, previsto dall articolo 628 c. p., commesso da chiunque si impossessi, mediante minaccia o violenza alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto. Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light Nota Informativa - ed Pagina 5 di 6

8 NOTA INFORMATIVA Risarcimento: somma spettante al danneggiato a seguito di Sinistro. Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro. Sinistro: l evento dannoso per il quale è prestata l assicurazione. Scoperto: percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell assicurato per ciascun sinistro, con il minimo (di scoperto) indicato in polizza. Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell impianto di alimentazione. Somma Assicurata - Valore assicurato: è la base di calcolo per la determinazione dell ammontare del premio ottenuta in base alla valutazione della rivista Quattroruote Professional Transazione: accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono. Valore commerciale: è il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato riportato dalla valutazione della rivista Quattroruote Professional Veicolo nuovo: veicolo di prima immatricolazione. Veicolo usato: veicolo di seconda immatricolazione (si intendono tali anche i veicoli di importazione e reimmatricolati in Italia) o volturato. Allianz S.p.A. Nota Informativa - ed Pagina 6 di 6 Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light

9 NORME GENERALI Articolo 1 - Convenzione BMW Le prestazioni e le garanzie previste da questo programma assicurativo sono riservate esclusivamente a veicoli e precedentemente assicurati con una polizza offerta da BMW Bank GmbH - Succursale Italiana all atto dell acquisto del veicolo presso un concessionario oppure successivamente rinnovate con un offerta BMW GmbH - Succursale Italiana. Il programma assicurativo è concedibile esclusivamente a veicoli la cui copertura assicurativa CVT è in scadenza. Sono assicurabili: autovetture di marca BMW, MINI con età del veicolo non superiore a 7 anni compiuti Non sono assicurabili: i veicoli adibiti a taxi (autotassametri) e i veicoli concessi a noleggio senza conducente; i veicoli muniti di targa estera, o di targa escursionista estero; i veicoli di somma assicurata superiore a euro ,00, senza preventiva autorizzazione scritta dell impresa. Articolo 2 - Modalità di adesione Per aderire al presente contratto è necessario: sottoscrivere il modulo di adesione alle coperture assicurative offerte dalla convenzione BMW GmbH - Succursale Italiana; pagare il premio assicurativo. L Aderente/Aderente-assicurato deve restituire, entro 15 giorni dalla conclusione del contratto, il modulo di adesione debitamente sottoscritto mediante: e_mail all indirizzo: centraleoperativa.rinnovi@topclassitalia.com Fax al numero: Posta all indirizzo: Top Class Insurance S.r.l. Via Collamarini, Bologna Articolo 3 - Conclusione del contratto ed effetto delle garanzie Il contratto si intende concluso con l accettazione del modulo di adesione e con il pagamento del premio. E possibile aderire alla polizza entro il termine di 10 giorni dalla data decorrenza indicata nel modulo di adesione. Il contratto decorre dalle ore 00 del giorno indicato sul modulo di adesione. Le coperture assicurative, valide solo se espressamente richiamate nel modulo di adesione, hanno effetto contestualmente alla decorrenza del contratto se il premio è stato pagato; altrimenti hanno effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Articolo 4 - Durata del contratto Il contratto è senza tacito rinnovo e si risolve alla sua naturale scadenza, indicata nel modulo di adesione, e cessa di avere efficacia senza necessità di disdetta. Per la prosecuzione della copertura assicurativa è necessario stipulare una nuova polizza. Nel corso della sua validità la polizza non può essere ceduta, resa valida (trasferita) su altro veicolo, né modificata relativamente alle garanzie pattuite. sospesa in corso di contratto. Articolo 5 - Pagamento del premio Il premio deve essere versato dal Contraente in un unica soluzione e a saldo anticipato dell intero periodo di validità delle coperture assicurative. Il premio deve essere pagato mediante bonifico bancario entro il termine di 10 giorni dalla data di decorrenza del contratto. Il pagamento del premio deve avvenire, esclusivamente, tramite bonifico bancario. Fatto salvo il buon fine dell operazione bancaria, il premio si considera validamente versato alla data di valuta indicata nel bonifico bancario. Articolo 6 - Informazioni precontrattuali e contrattuali L Aderente/Aderente-assicurato, prima della sottoscrizione del modulo di adesione, può scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e le comunicazioni successive alla stipula del contratto tramite supporto cartaceo o e_mail. Tale scelta può essere modificata in qualsiasi momento. Articolo 7 - Diritto di ripensamento L Aderente/Aderente-assicurato, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può recedere dal contratto stesso tramite raccomandata; la copertura cessa alle ore della data di invio della stessa. Nel caso di esercizio di tale facoltà, dalla stessa data è prevista la restituzione del premio pagato e non goduto al netto di oneri e imposte con le seguenti modalità: qualora nel periodo antecedente la data di ripensamento sia occorso un sinistro, totale o parziale, il premio della garanzia interessata dal sinistro non dà luogo a rimborso per l annualità assicurativa in cui si è verificato il sinistro; il premio delle altre garanzie non interessate dal sinistro è rimborsato in funzione della frazione di anno mancante allo scadere dell annualità; per le annualità successive, se presenti, è prevista la restituzione del premio al netto di oneri ed imposte. Articolo 8 - Risoluzione anticipata del contratto di assicurazione, cessazione del rischio, rimborso del premio La risoluzione anticipata del contratto è ammessa nei seguenti casi e determina la cessazione del rischio: vendita o consegna in conto vendita demolizione; Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light Condizioni di Assicurazione - ed Pagina 1 di 10

10 distruzione; esportazione definitiva; cessazione della circolazione del veicolo assicurato, sinistro con danno totale relativo alle garanzie Incendio, Furto, Atti di danneggiamento volontario, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Kasko collisione. Per tutti i predetti casi di risoluzione anticipata, la comunicazione di richiesta deve: essere formalizzata a mezzo raccomandata a.r. avere in allegato la documentazione utile a provare l evento che determina la risoluzione anticipata (ad esempio copia dell atto di vendita del veicolo) essere inviata al seguente indirizzo: Allianz S.p.A. Top Class Insurance S.r.l. Via Collamarini Bologna indicare il codice fiscale e i riferimenti bancari, compreso il codice IBAN, verso i quali effettuare l accredito premio. Il contratto è risolto dalla data di consegna dei predetti documenti, ovvero dal giorno successivo alla data di denuncia nel caso di furto del veicolo. In conseguenza di quanto sopra l Impresa rimborsa il premio netto residuo con le seguenti modalità: in caso di sinistro con danno totale: il premio della garanzia interessata dal sinistro non dà luogo a rimborso per l annualità assicurativa in cui si è verificato il sinistro, si rimborsano le annualità successive sino al termine del periodo di assicurazione; il premio delle altre garanzie non interessate dal sinistro è rimborsato in funzione della frazione di anno mancante allo scadere dell annualità in cui si è verificato il sinistro più le annualità successive sino al termine del periodo di assicurazione. per tutti gli altri casi: il premio netto è rimborsato in funzione della frazione di anno mancante allo scadere dell annualità in cui il veicolo è stato alienato più le annualità successive sino al termine del periodo di assicurazione. Articolo 9 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari L'assicurato deve comunicare all'impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile. Articolo 10 - Estensione territoriale Salvo quanto eventualmente previsto dalle singole garanzie pattuite, le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, di Andorra e della Croazia. Articolo 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - aggravamento del rischio Se alla stipulazione del contratto, si rendono dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente si omette di comunicare ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell indennizzo fatti salvi i diritti dei terzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal codice civile. Articolo 12 - Titolarità di diritti e obblighi derivanti dal contratto Titolare dei diritti del presente contratto, con particolare riguardo a ricevere l indennizzo ove dovuto è: l Aderente/Aderente-assicurato se la polizza/modulo di adesione è sottoscritta dal soggetto che è anche intestatario al PRA del veicolo assicurato; l Assicurato inteso quale proprietario al PRA del veicolo assicurato, se il contratto è sottoscritto da persona diversa (dall intestatario al PRA del veicolo); e ciò indipendentemente dal fatto che la polizza sia stipulata per contro altrui o per conto di chi spetta e con gli effetti, anche in tema di obblighi derivanti dal contratto, di cui all articolo 1891 del codice civile. Si invita a prestare particolare attenzione a quanto previsto dall articolo 1891 codice civile: se l assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall assicurato; i diritti derivanti dal contratto spettano all assicurato e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell assicurato medesimo; all assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Ai fini del presente contratto, si precisa che la figura dell Aderente è da intendersi equiparata a quella del Contraente citata dall articolo 1891 codice civile. Articolo 13 Divieto di cessione del credito Ai sensi dell articolo 1260 del codice civile, le parti pattuiscono il divieto di cedere i crediti e i diritti derivanti dal presente contratto, salvo preventivo consenso dell impresa. Il predetto consenso si intende già prestato, nel caso di danno parziale, se la riparazione del veicolo è affidata ad un centro autorizzato/convenzionato BMW o MINI. Articolo 14 Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno, se non adeguatamente esercitati, in due anni ai sensi dell art del Codice Civile. Articolo 15- Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. Condizioni di Assicurazione - ed Pagina 2 di 10 Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light

11 Articolo 16 Regime fiscale Il regime fiscale applicabile è quello italiano. L imposta applicata al premio garanzie corpi veicoli terrestri è indicata nel modulo di adesione. Articolo 17 Rinvio alle norme di legge Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge. GARANZIA INCENDIO E FURTO Articolo 1 Oggetto dell assicurazione incendio e furto L impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L impresa presta le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio e ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un risarcimento in denaro per: a) INCENDIO Sono indennizzabili, i danni subiti dal veicolo - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione, scoppio - anche se prodotti dall impianto di alimentazione, ancorché azionato da gas liquido o metano e/o di azione del fulmine. La somma assicurata è determinata al momento della formulazione della proposta assicurativa Bmw Rinnovi Autovetture. Possono essere inclusi nella garanzia a richiesta del cliente all atto della stipula (e fino ad un massimo del 20% della somma assicurata): gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino; gli apparecchi audio-fono-visivi di serie e non di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili. purchè siano comprovati da regolare fattura di acquisto Sono anche indennizzabili: INCENDIO DA TUMULTI - i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con, le forze dell ordine, risse; RICORSO TERZI DA INCENDIO - entro il limite massimo di euro per sinistro i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali, ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell assicurato in conseguenza di incendio del veicolo assicurato ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso, se il veicolo non si trova in circolazione, o è oggetto di operazioni di carico e scarico. Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario. b) FURTO TOTALE E PARZIALE In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal successivo articolo 5 Scoperti Sezione Norme Comuni alle garanzie Incendio, Furto, Kasko limitata a collisione, Eventi Speciali la perdita totale del veicolo o di sue singole parti. La somma assicurata è determinata al momento della formulazione della proposta assicurativa Bmw Rinnovi Autovetture. Possono essere inclusi nella garanzia a richiesta del cliente all atto della stipula (e fino ad un massimo del 20% della somma assicurata): gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo, fornite ed installate dalla casa costruttrice con o senza maggiorazione del prezzo di listino; gli apparecchi audio-fono-visivi di serie e non di serie quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare, i navigatori satellitari e altre apparecchiature simili. purchè siano comprovati da regolare fattura di acquisto Sono inoltre assicurati: i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici ed elettrici, all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate; i danni conseguenti al tentativo di furto. Non è indennizzabile il danno derivante da atto di danneggiamento volontario. Articolo 2 - Esclusioni riguardanti l assicurazione incendio e furto L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; appropriazione indebita; partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico) anche se seguito da incendio; tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti; semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore; rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). Per i veicoli con antifurto satellitare BMW MINI TRACKING, che usufruiscono del relativo sconto previsto, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto pari al 25% dell ammontare del danno - che si applica in Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light Condizioni di Assicurazione - ed Pagina 3 di 10

12 aggiunta a quelli già indicati dal contratto nonché di quelli previsti al successivo articolo 5 Scoperti Sezione Norme Comuni alle garanzie Incendio, Furto, Kasko limitata a collisione, Eventi Speciali nei casi di: installazione dell antifurto senza attivazione dell abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione; mancata consegna in caso di sinistro della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell impianto; guasto dell impianto; l Impresa va informata tramite fax del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto. L'aderente o aderente-assicurato o assicurato, in caso di furto o rapina, conferisce facoltà all Impresa di assumere direttamente dalla Centrale Operativa del gestore del servizio di localizzazione satellitare ogni informazione relativa al posizionamento del veicolo, ai percorsi e alle soste, dalle 48 ore precedenti al momento in cui lo stesso è stato lasciato incustodito. L Impresa si riserva di richiedere all aderente o aderente-assicurato o assicurato la produzione dei tabulati dei percorsi antecedenti il termine di cui sopra, qualora ne necessiti per l istruzione della pratica di sinistro. GARANZIA KASKO LIMITATA A COLLISIONE Articolo 1 - Oggetto dell assicurazione kasko limitata a collisione Garanzia kasko collisione: L Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato con applicazione della franchigia/scoperto di cui al successivo articolo 5 Scoperti Sezione Norme Comuni alle garanzie Incendio, Furto, Kasko limitata a collisione, Eventi Speciali. L assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, amplificatori, diffusori sonori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo. Articolo 2 - Esclusioni della garanzia kasko limitata a collisione L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di: dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all impianto idraulico non direttamente conseguenti a collisione con altro veicolo indentificato; danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate; circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall asfaltatura o meno del fondo stradale. atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Inoltre non vale per i danni: subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato pneumatici esclusi; subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada; subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo. GARANZIA EVENTI SPECIALI: ATTI DI DANNEGGIAMENTO VOLONTARIO, EVENTI NATURALI E SOCIOPOLITICI Articolo 1 - Oggetto dell assicurazione eventi speciali L Impresa indennizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da: atti di danneggiamento volontario; tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse; atti di sabotaggio; grandine; trombe d aria, tempeste ed uragani che generino raffiche di vento ad almeno 90 km orari; alluvioni, inondazioni; allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d acqua; Condizioni di Assicurazione - ed Pagina 4 di 10 Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light

13 frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche. In caso di sinistro rimane a carico dell assicurato lo scoperto previsto dal successivo articolo 5 Scoperti Sezione Norme Comuni alle garanzie Incendio, Furto, Kasko limitata a collisione, Eventi Speciali. Articolo 2 - Esclusioni L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di: dolo o colpa grave dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta; partecipazione diretta dell assicurato a tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo; sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d acqua; partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; guerre, rivoluzioni, occupazioni militari; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche; danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore; danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d aria, tempeste ed uragani; caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d aria, tempeste ed uragani; rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza. NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO, KASKO LIMITATA A COLLISIONE, EVENTI SPECIALI Articolo 1 - Determinazione del valore assicurato Il valore assicurato del veicolo è indicato nel modulo di adesione ed è determinato per la sola durata di un anno dalla decorrenza della polizza. Articolo 2 - Denuncia di sinistro e adempimenti L'Aderente/Aderente-assicurato o l Assicurato deve: denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del codice civile); è possibile anche contattare il numero verde ; fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso; astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso centro convenzionato oppure una struttura convenzionata con l Impresa. Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale e parziale, atto vandalico evento socio politico la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio. Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'autorità di Polizia Giudiziaria Italiana. Se il danno è causato da eventi naturali, l evento deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall osservatorio meteorologico più vicino. Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'impresa. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati: copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, danneggiamento durante tumulti, incendio su aree pubbliche o private); certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni); Inoltre, in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, potranno essere richiesti: certificato cronologico del P.R.A.; originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso; procura speciale a vendere notarile per il caso di ritrovamento del veicolo; dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo; tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo; fattura di acquisto del veicolo o degli optionals; dichiarazione inerente il regime IVA; documenti comprovanti la presenza ed il corretto funzionamento dell impianto antifurto BMW MINI TRACKING. La restituzione delle chiavi e/o dei dispositivi originali di avviamento del veicolo potrà essere richiesta anche in caso di incendio in cui il danno superi il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto. L Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. L autorizzazione, data all Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. In ogni caso l'impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light Condizioni di Assicurazione - ed Pagina 5 di 10

14 Qualora a fronte di furto totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all articolo 624 del codice penale (fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona) l Impresa potrà versare l indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta. Articolo 3 - Determinazione dell ammontare del danno a) Perdita totale: si considera perdita totale un danno superiore al 85% del valore assicurato. A richiesta dell'impresa l'aderente/aderente-assicurato o l Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'impresa stessa. Per i primi 6 mesi, dalla decorrenza della polizza, l ammontare del danno è pari al valore assicurato riportato nel modulo di adesione comprensivo di eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi, se assicurati. Trascorsi 6 mesi, l ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional, accessori e apparecchi audio-fono-visivi assicurati avevano al momento del sinistro. il valore commerciale è determinato nel seguente modo: il valore del veicolo è ricavato in base alla quotazione della rivista Quattroruote Professional, riferiti al mese di accadimento dell evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optionals, accessori e apparecchi audio-fono-visivi se assicurati ai quali è applicato lo stesso coefficiente di svalutazione subito dal veicolo. In caso di garanzia Kasko limitata a collisione non sono indennizzabili i danni relativi alle apparecchiature audiofono-visive così come previsto dal precedente articolo 1- Oggetto dell assicurazione Kasko limitata a collisione Sezione Garanzia Kasko b) Danno parziale: l ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Se la riparazione comporta la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolarne il costo si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al loro degrado d uso. Su richiesta dell Aderente/Aderente-assicurato o Assicurato che ha conferito mandato all incasso al Concessionario che ha eseguito le riparazioni, il pagamento dell indennizzo viene eseguito mediante presentazione di fattura e limitatamente per l importo delle riparazioni effettuate, dall Impresa direttamente in favore del Concessionario. L ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, altri pregiudizi. Se l assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall articolo 1907 del Codice Civile. Inoltre, con specifico riguardo all incidenza del degrado d uso nel calcolo dell indennizzo: perdita totale: se il sinistro avviene entro 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, non verrà tenuto conto ai fini della liquidazione del danno - del degrado d uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del valore assicurato e sempre salvo il disposto dell articolo 1907 del Codice Civile; danno parziale: non si considera il degrado d uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi i pneumatici, le batterie e l impianto di scarico. Nella determinazione dell ammontare del danno si tiene conto dell incidenza dell IVA ove l aderente o aderente-assicurato o assicurato la tenga a suo carico e l importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. In caso di leasing, l IVA è liquidata esclusivamente sull importo corrispondente alle quote (canoni sia periodici che iniziali versati anche a titolo di anticipo ) già versate sempre che l IVA resti a carico dell aderente o aderente-assicurato o assicurato. Articolo 4 - Ritrovamento del veicolo rubato L Aderente/Aderente-assicurato o Assicurato è tenuto ad informare l Impresa non appena abbia notizia del ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso. Qualora il recupero sia avvenuto: prima del pagamento dell indennizzo, l indennizzo è determinato come previsto dal precedente articolo 1- Oggetto dell assicurazione incendio e furto- Sezione Garanzia Incendio e Furto; dopo il pagamento dell indennizzo, l assicurato ha facoltà di scegliere se: a) procedere alla vendita del veicolo tramite l'impresa b) rientrare in possesso del veicolo restituendo l'indennizzo all'impresa (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l impresa rimborserà contestualmente il danno determinato come indicato all articolo 1 Oggetto dell assicurazione incendio e furto Sezione Garanzia Incendio e Furto. Articolo 5 - Scoperti Fatto salvo quanto previsto dalle singole garanzie il presente contratto opera con l applicazione dei seguenti scoperti: Tabella scoperti autovetture incendio - furto Zona Provincia di residenza delll intestatario al P.R.A. del veicolo o il locatario in caso di leasing Scoperto 1 BA BR BT CE FG NA 30% minimo euro FR LE LT MI RM SA 20% minimo euro BO MO RI TA TO VT 15% minimo euro AQ AV BN BZ CB CH CS CZ IS KR MT PA PE PG PZ RC TE TR VV 10% minimo euro AG AL AN AP AT BI BL BS CL CN CO CR CT EN FC FE FI FM LC LO MB MC MN NO PC PR PU RA RE RG RN RO SO SR TP TV VA VB VC VE VI VR 10% minimo euro AR CA CI GR LI LU ME MS NU OG OR OT PD PI PO PT SI SS VS 10% minimo euro AO BG GE GO IM PN SP SV TN TS UD 5% minimo euro 500 Condizioni di Assicurazione - ed Pagina 6 di 10 Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light

15 Tabella scoperti autovetture Eventi speciali (atti vandalici, eventi naturali e eventi sociopolitici) Zona Provincia di residenza delll intestatario al P.R.A. del veicolo o il locatario in caso di leasing Scoperto 1 BG CO CR IM LC LO MB MN PD SO SP SV TO VA 30% minimo euro BS MI TN 20% minimo euro AV BL BN BO BR BT CE CS FG KR LE ME MT NA PV PZ RC RO SA TA VE VI VR VV 15% minimo euro AL AN AO AP AT BI BZ CB CN FM GE IS MC NO PN PU TS UD VB VC 10% minimo euro AQ BA CH CZ PE PG TE TR 10% minimo euro AG AR CL CT EN FC FE GR LT LU MS PA PC PI PO PR PT RA RE RG RI RM RN SI SR TP TV VT 10% minimo euro CA CI FI FR LI MO NU OG OR OT SS VS 5% minimo euro 500 Tabella scoperti Kasko limitata a collisione Zona Provincia di residenza delll intestatario al P.R.A. del veicolo o il locatario in caso di leasing Scoperto 1 AG AN AP CL CT EN FM MC ME NA PA PU RG SR TP 20% minimo euro AQ BO BZ CH PE PG PM TE TR 20% minimo euro CB GE IM IS SP SV TN 20% minimo euro AR AV BA BL BN BR BT CE CS CZ FG FI FR GR KR LE LI LT LU MS MT PD PI PO PT PZ RC RI RO SA SI TA TV VE VI VR VT VV 15% minimo euro BG BS CA CI CO CR LC LO MB MN NU OG OR OT PV SO SS VA VS 15% minimo euro AL AO AT BI CN NO TO VB VC 10% minimo euro FC FE GO MI MO PC PN PR RA RE RN TS UD 10% minimo euro 500 GARANZIA ROTTURA CRISTALLI Articolo 1 Oggetto della garanzia cristalli L Impresa, nei limiti ed alle condizioni sotto riportate, indennizza i danni da rottura e scheggiatura dei cristalli delimitanti l abitacolo del veicolo. Per ogni evento, ed indipendentemente dal numero e dal tipo dei cristalli danneggiati, il massimale di garanzia si intende fissato in euro 600,00. E prevista una franchigia pari a euro 250,00 che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo. In altri termini: se il danno - detratta la franchigia - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest ultimo; se il danno detratto la franchigia risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l importo da liquidare è dato dall ammontare del danno meno l applicazione della franchigia pari a euro 250,00. Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura. Si precisa che, in caso di riparazione effettuata presso centri Convenzionati oppure un centro Carglass o Doctorglass, non viene applicata nessuna franchigia. Articolo 2 Esclusioni della garanzia cristalli Sono esclusi i danni: dolo o colpa grave dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; conseguenti a furto o rapina, consumati o tentati; conseguenti ad eventi naturali o sociopolitici, così come definiti alla Sezione Eventi Naturali e Sociopolitici, o riconducibili alla garanzia Kasko limitata a collisione; connessi ad operazioni di applicazione o rimozione dei cristalli; partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche). Articolo 3 - Denuncia di sinistro Cristalli Aderente/Aderente-assicurato o Assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso. SEZIONE ASSISTENZA Premessa Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la Centrale Operativa di AGA Service Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light Condizioni di Assicurazione - ed Pagina 7 di 10

16 Italia S.c.a.r.l. con sede operativa in Via Ampére n. 30, Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno. Articolo 1 - Estensione territoriale L Assicurazione vale per il territorio dei seguenti stati: Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell Unione Europea, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia Erzegovina, Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea). Articolo 2 - Veicolo - Definizione Veicolo: ai fini della presente garanzia si intende ogni veicolo nuovo o usato ad uso privato, acquistato con modalità di pagamento in contanti, adibito al trasporto di persone o cose, con le seguenti caratteristiche: veicolo destinato al trasporto di persone con massimo di nove posti compreso il conducente (autovettura); veicolo per trasporto promiscuo di persone e di cose, con massimo di nove posti compreso quello del conducente. Articolo 3 - Obblighi in caso di Sinistro Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa l'assicurato deve comunicare tramite: Linea Verde Telefono (anche per chiamate dall estero) Fax indicando con precisione: tipo di Assistenza di cui necessita; nome, cognome e targa del veicolo; indirizzo e luogo da cui chiama; eventuale recapito telefonico. La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a: Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza AGA Service Italia S.c.a.r.l. Piazzale Lodi MILANO (MI) Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate. Inoltre l'assicurato dovrà: farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo; comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale. Articolo 4 - Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni di Assistenza Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali: a) tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo, radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto; b) tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri, se non coperti dalle garanzie indicate ed espressamente richiamate nella polizza/modulo di adesione, avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, trombe d aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, slavine, caduta anche accidentale della neve, tempeste di vento, cicloni, tifoni, frane e/o smottamento di terreno, nonché i danni avvenuti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; c) tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri determinati o agevolati da dolo o colpa grave, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio, abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, dell Aderente/Aderente-assicurato, o del conducente, delle persone con loro coabitanti, di coloro di cui essi debbano rispondere o delle persone da loro incaricate alla guida o custodia del veicolo; d) la Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile; e) il diritto alle prestazioni di assistenza fornite dall Impresa decade qualora Aderente/Aderente-assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro; f) qualora l assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, l Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione; g) ogni diritto nei confronti dell Impresa si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all articolo 2952, comma 2 del codice civile; h) tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, sono concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l assicurato e a condizione che quest ultimo, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell anticipo stesso. Trascorso tale termine deve restituire, oltre alla somma anticipata, anche l ammontare degli interessi al tasso legale corrente; Condizioni di Assicurazione - ed Pagina 8 di 10 Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light

17 i) a parziale deroga di quanto previsto all articolo 1910 del codice civile, all assicurato che goda di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti assicurativi stipulati con altra Compagnia, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni compagnia e specificatamente all Impresa nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Compagnia, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione Assistenza si applicano le disposizioni di legge. Articolo 5 - Prestazioni di Assistenza 5.1 Soccorso Stradale Qualora il veicolo resti immobilizzato, a seguito di sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella polizza/modulo di adesione, la Centrale Operativa invia un mezzo di soccorso per: risolvere la causa sul luogo dell'immobilizzo mediante piccole riparazioni, massimo 30 minuti di manodopera. Il costo dei ricambi (quali sostituzione di chiavi rubate, sostituzione pneumatici, mancanza di carburante, batteria), resta a carico dell assicurato che lo regola direttamente con il fornitore intervenuto; trainare il veicolo fino al più vicino punto del Centro Convenzionato o, in alternativa, su espressa richiesta dell assicurato, presso la carrozzeria di fiducia, purchè più vicina al luogo dell immobilizzo. Nel caso in cui il punto di destinazione sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo è trainato fino ad un luogo di custodia per essere consegnato successivamente alla sua riapertura. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Centrale Operativa per la custodia del veicolo. In tutti i casi, l Impresa tiene a proprio carico le spese fino al massimo di euro 260,00 per sinistro. Le spese eccedenti tale importo rimangono a carico dell assicurato che le regola direttamente con il fornitore intervenuto. La garanzia è operante a condizione che il veicolo non si trovi al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (es. percorsi fuori strada) o in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario. Sono altresì escluse le spese relative all intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. 5.2 Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale Qualora il veicolo a seguito di sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella polizza/modulo di adesione, sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare senza aiuto esterno, la Centrale Operativa procura direttamente all assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell ambito della sede stradale. La Centrale Operativa tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 260,00 per sinistro. In caso di incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (es: percorsi fuori strada) la prestazione viene fornita con costi a carico dell assicurato. Le spese eccedenti il suddetto importo o i costi a carico dell assicurato sono regolati direttamente tra l assicurato e il fornitore intervenuto. 5.3 Autovettura in sostituzione in Italia Qualora il veicolo, a seguito di sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella polizza/modulo di adesione, resti immobilizzato e la riparazione richieda un tempo superiore ai 180 minuti di manodopera certificata dal Centro Convenzionato o dalla carrozzeria scelta dall assicurato secondo i tempari della casa costruttrice oppure in caso di danno totale del veicolo, la Centrale Operativa mette a disposizione dell assicurato un autovettura in sostituzione per il periodo di tempo strettamente necessario alla riparazione o al riacquisto e comunque con i limiti di seguito indicati: 1. in caso di danno parziale: 1a) fino a un massimo di 7 (sette) giorni consecutivi 2. in caso di danno totale: 2a) fino a un massimo di 21 (ventuno) giorni consecutivi. Nel calcolo delle ore di manodopera e dei giorni di autovettura in sostituzione non sono considerati i tempi di: immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice; ordinaria manutenzione. L autovettura in sostituzione viene resa disponibile alle seguenti condizioni: di cilindrata equivalente al veicolo (comunque non superiore ai 2000 cc); a chilometraggio illimitato senza autista; coperta dalle garanzie assicurative: R.C.A, CDW (eliminazione parziale franchigia Kasko) e TP (eliminazione parziale franchigia Furto) e possibilità di seconda guida al momento della prenotazione; presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale orario di apertura, compatibilmente con le disponibilità e alle condizioni contrattuali in vigore al momento della prenotazione (a titolo di puro esempio: richiesta di carta di credito e/o deposito cauzionale, divieto di espatrio, età, anni di possesso di patente,data di scadenza della patente) oppure presso la rete dei Concessionari convenzionati con la Centrale Operativa. La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese. Rimangono sempre a carico dell'assicurato tutte le spese relative alle coperture assicurative diverse da quelle sopra indicate, le relative franchigie, le cauzioni, le spese di carburante, di pedaggi in genere (autostrade e simili), nonché dei traghetti, ecc. L'assicurato, su richiesta della Centrale Operativa, è tenuto a fornire, copia della documentazione attestante l effettiva esistenza delle condizioni previste nella prestazione come indicato nell articolo 3 Determinazione dell ammontare del danno, lettera a) danno totale - Sezione Norme Comuni alle garanzie Incendio, Furto, Kasko, Eventi Speciali. Per la determinazione del tempo di riparazione fa fede la dichiarazione del Centro Convenzionato o della carrozzeria scelta che deve effettuare la riparazione, fermo restando il diritto della Centrale Operativa di richiedere idonea documentazione. La dichiarazione deve essere inviata entro 24 ore successive alla richiesta dell autoveicolo sostitutivo e deve contenere anche i tempi previsti di Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light Condizioni di Assicurazione - ed Pagina 9 di 10

18 riconsegna del veicolo. Nel caso in cui il veicolo fosse comunque in grado di circolare, la prestazione è riconosciuta solo se la Centrale Operativa, d accordo con l assicurato, concorda direttamente con il Centro Convenzionato o la carrozzeria scelta il periodo in cui verrà effettuata la riparazione. 5.4 Trasporto dell assicurato Qualora l assicurato a seguito delle prestazioni di cui ai capi 5.1 Soccorso stradale e 5.3 Autovettura in sostituzione che precedono, necessiti di essere accompagnato nel luogo in cui viene ricoverato il veicolo o in cui gli viene consegnato il veicolo in sostituzione oppure presso un albergo, una stazione ferroviaria/metropolitana/autobus o alla sua abitazione, la Centrale Operativa organizza il suo trasporto. Per tale prestazione, se possibile, può essere utilizzato lo stesso mezzo di soccorso che è intervenuto oppure un taxi messo a disposizione dell Aderente/Aderente-assicurato. La Centrale Operativa tiene a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 50,00 per sinistro. 5.5 Rientro o prosecuzione del viaggio (prestazione fornita se il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell assicurato) Qualora il veicolo, a seguito di sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella polizza/modulo di adesione, resti immobilizzato e la riparazione richieda un fermo di oltre 36 ore in Italia e più di 4 giorni all Estero oppure in caso di danno totale, la Centrale Operativa mette in condizione l assicurato e i passeggeri di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare all abitazione in Italia,fornendo: un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, pullman o altro mezzo di linea; oppure un autovettura in sostituzione, anche all Estero, con le stesse modalità previste nella prestazione di cui all articolo 5.3 Autovettura in sostituzione che precede. La Centrale Operativa tiene a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 7 giorni per l autovettura in sostituzione o i costi dei biglietti fino ad un massimo di euro 420,00 per sinistro avvenuto in Italia e di euro 780,00 per sinistro avvenuto all Estero. 5.6 Spese di albergo (prestazione fornita se il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell assicurato) Qualora il veicolo a seguito di sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella polizza/modulo di adesione, resti immobilizzato oppure in caso di danno totale e ciò comporti una sosta forzata dell assicurato per almeno una notte, la Centrale Operativa provvede a ricercare e prenotare un albergo. La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di euro 260,00 complessivamente per tutte le persone (assicurato e trasportati) coinvolte nel medesimo sinistro. 5.7 Recupero del veicolo riparato o ritrovato (prestazione fornita se il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell assicurato) Qualora il veicolo a seguito di sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella polizza/modulo di adesione, sia stato riparato o ritrovato dopo furto o rapina in condizioni di poter circolare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell assicurato: biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, pullman o altro mezzo di linea; oppure un autista a disposizione per ricondurre il veicolo fino al luogo in Italia scelto dall assicurato, secondo l'itinerario più breve. La Centrale Operativa tiene a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di euro 420,00 per sinistro. Sono a carico dell'assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). 5.8 Rimpatrio del veicolo dall estero Qualora il veicolo, a seguito di sinistro relativo ad evento coperto da una delle garanzie indicate nella polizza/modulo di adesione, resti immobilizzato e la riparazione richieda un fermo superiore ai 5 giorni lavorativi presso un Centro Convenzionato o una carrozzeria più vicina al luogo di fermo oppure non fosse riparabile, la Centrale Operativa organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al Centro Convenzionato in Italia più vicino al luogo di residenza dell Aderente/Aderente-assicurato. La Centrale Operativa tiene a proprio carico le spese di trasporto e quelle di custodia fino ad un massimo di euro per sinistro. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell assicurato. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L eventuale eccedenza rimane a carico dell assicurato. Allianz per te La tua Area Personale sul web è ancora più ricca e aggiornata, per consultare in ogni momento la tua posizione assicurativa, e i principali documenti contrattuali. Per accedere collegati al sito Allianz.it, registrati nella sezione "Area Personale", richiedi le tue credenziali di accesso e scopri tutte le novità a te dedicate Condizioni di Assicurazione - ed Pagina 10 di 10 Modello: BMW Rinnovi Autovetture Light

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