SUPERATA!!!! Definizione di RIFIUTO. INQUADRAMENTO NORMATIVO: rifiuti, sottoprodotti e prodotti

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1 INQUADRAMENTO NORMATIVO: rifiuti, sottoprodotti e prodotti Corso avanzato La produzione di compost e biogas da rifiuti organici Lorella Rossi, Oristano, 28 maggio 2012 Centro Ricerche Produzioni Animali RE Comitato Tecnico CIC Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. S.p.A. Definizione di RIFIUTO DLgs 152/06 Art Definizioni - lettera a): qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi SUPERATA!!!! Allegato A Categorie di rifiuti

2 NUOVA DEFINIZIONE di RIFIUTO (DLgs205/2010 di recepimento DIRETTIVA 2008/98/CE ) Art Definizioni a) RIFIUTO : qualsiasi sostanza od oggetto di cui il DETENTORE SI DISFI O ABBIA L INTENZIONE L O L OBBLIGO DI DISFARSI ELIMINATO IL RIFERIMENTO AL CODICE CER!!! La responsabilità DLgs 152/06 Art Definizioni (superata) - lettera B) - PRODUTTORE la persona la cui attività ha [materialmente] prodotto rifiuti, cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pre-trattamento, di miscuglio, o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti DLgs 152/06 Art Definizioni (vigente) f) PRODUTTORE DI RIFIUTI : il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;

3 La corresponsabilità DLgs 152/06 Art. 178 La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario chi inquina paga. A tal fine le gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza. La classificazione dei RIFIUTI (art. 184, commi 2 e 3 Dlgs.152/06): 1. In funzione dell origine: Sono RIFIUTI URBANI: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d)..; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f)...

4 La classificazione dei RIFIUTI (art. 184, commi 2 e 3 Dlgs.152/06): 1. In funzione dell origine Sono RIFIUTI SPECIALI: a) i rifiuti da attivitàagricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell art del CC; b) i rifiuti derivanti dalle attivitàdi demolizione, costruzione, nonché, fatto salvo ; c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i); d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attivitàcommerciali; f) i rifiuti da attivitàdi servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attivitàdi recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e.; h).. La classificazione dei RIFIUTI (art. 184, comma 5 Dlgs.152/06): 2. Secondo le caratteristiche di pericolosità RIFIUTI PERICOLOSI RIFIUTI NON PERICOLOSI

5 Nozione di SOTTOPRODOTTO PRIMA del decreto correttivo n. 4/2008 Un residuo è classificabile come SOTTOPRODOTTO (art. 183, c. 1, lettera n del DLgs.. 152/2006) quando è: - generato in via continuativa; - impiegato in altro processo produttivo senza trasformazioni preliminari; - impiegato direttamente dall azienda che lo produce o commercializzato a condizioni economicamente favorevoli; - utilizzato in maniera certa e non eventuale - utilizzato effettivamente presso destinatario finale (dichiarazione a doppia firma); - verificato il rispetto di standard merceologici, norme di sicurezza e di settore. Applicazione nozione di SOTTOPRODOTTO (art. 183, lett. p DLgs n.4/08, correttivo Dlgs.152/06) 1. impiego CERTO, INTEGRALE e DIRETTO in altro processo produttivo; 2. impiegato direttamente dall azienda azienda che lo produce o presso UTILIZZATORE PREVENTIVAM. DEFINITO; 3. rispetto requisiti merceologici e di qualità ambientale tali da garantire che il loro impiego NON DIA LUOGO A IMPATTI AMBIENTALI DIVERSI da quelli autorizzati per l impianto l a cui sono destinati;

6 Applicazione nozione di SOTTOPRODOTTO (art. 183, lett. p DLgs n.4/08, correttivo Dlgs.152/06): 4. requisiti di QUALITÀ AMBIENTALE idonei sin dalla fase di produzione (NO trasformazioni preliminari o preventivi); 5. abbiano un VALORE DI MERCATO. PERCORSO ARTICOLATO DA AFFRONTARE IN MODO ADEGUATO!!! Smaltimento illecito di RIFIUTI!!!! Applicazione nozione di SOTTOPRODOTTO Applicazione nozione di SOTTOPRODOTTO (art. 183, lett. p DLgs n.4/08, correttivo Dlgs.152/06): Parte IV DLgs 152/06 ante correttivo Per TRASFORMAZIONE PRELIMINARE s intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede, e che si rende necessaria per il successivo impiego in un processo produttivo o per il consumo. DEFINIZIONE TOLTA!!

7 Applicazione nozione di SOTTOPRODOTTO (art. 183, lett. p DLgs n.4/08, correttivo Dlgs.152/06): Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n del 29/01/2008 Cc. (dep. 03/03/2008 ) La definizione di "sottoprodotto" contenuta nell'art. 183 lett. n) del D.Lgs. 3 aprile 2004 n. 152, ricomprende anche il residuo produttivo commercializzato a favore di terzi per essere utilizzato in un ciclo produttivo diverso da quello di origine senza trasformazioni preliminari e cioèsenza trattamenti che mutino l'identitàmerceologica del materiale, facendo perdere al sottoprodotto la sua identità. Applicazione nozione di SOTTOPRODOTTO (art. 183, lett. p DLgs n.4/08, correttivo Dlgs.152/06): Cass. Pen., sez. III, n /06 Per potersi configurare quale SOTTOPRODOTTO alla luce dell'art. 183, lett. n, del DLgs 152/06 (in sintonia con le pronunce della Corte di giustizia UE) è indispensabile verificare il requisito della effettiva certezza del riutilizzo dei materiali, da suffragare con riscontri oggettivi, non essendo sufficienti a tal fine mere affermazioni testimoniali.

8 Applicazione nozione di SOTTOPRODOTTO (art. 183, lett. p DLgs n.4/08, correttivo Dlgs.152/06): Cass. III Pen del 20/10/2006 Secondo la definizione di sottoprodotto di cui all art. 183, lett. n), D.L.vo 152/06, affinché un materiale possa essere qualificato come tale e sfuggire alla disciplina dei rifiuti, è necessario provare il suo effettivo utilizzo (nella specie, trattasi di fanghi provenienti da attività di frantumazione e lavaggio inerti). Applicazione nozione di SOTTOPRODOTTO (art. 183, lett. p DLgs n.4/08, correttivo Dlgs.152/06): Cass. III Pen del 07/11/2008 Il processo da cui deriva il sottoprodotto NON deve essere necessariamente un processo destinato alla FABBRICAZIONE DI BENI e può essere un processo finalizzato alla produzione di un servizio. Nello specifico: miscele di idrocarburi che residuano nelle pompe utilizzate per le operazioni di scarico di prodotti petroliferi dalla nave alle cisterne portuali

9 NUOVO CONCETTO di SOTTOPRODOTTO (DIRETTIVA 2008/98/CE Recepita con il DLgs205/2010) Art. 184 bis E un sottoprodotto e non un rifiuto. qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce PARTE INTEGRANTE, e il cui scopo primario non èla produzione di tale sostanza od oggetto; b) ÈCERTO che la sostanza saràulteriormente UTILIZZATA nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

10 NUOVO CONCETTO di SOTTOPRODOTTO (DIRETTIVA 2008/98/CE Recepita con il DLgs205/2010) Art. 184 bis E un sottoprodotto e non un rifiuto. qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: c) La sostanza può essere utilizzata DIRETTAMENTE, senza alcun ulteriore trattamento DIVERSO DALLA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE d) L ulteriore utilizzo è LEGALE, ovvero la sostanza soddisfa tutti i requisiti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell ambiente e non porterà impatti complessivi negativi su ambiente e salute umana. NUOVO CONCETTO di SOTTOPRODOTTO (DIRETTIVA 2008/98/CE Recepita con il DLgs205/2010) C èuna definizione di NORMALE PRATICA INDUSTRIALE? NO, c èuna nutrita dottrina Si intendono tutti quei trattamenti o interventi che NON incidono o fanno perdere al materiale la sua IDENTITÀ e le CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE e di qualità ambientale che esso già possiede, ma che si rendono utili o funzionali per il suo ulteriore e specifico utilizzo, presso il produttore o presso terzi. Ad es.: lavaggio, essiccazione, selezione, macinazione, frantumazione, ecc.

11 NUOVO CONCETTO di SOTTOPRODOTTO (DIRETTIVA 2008/98/CE Recepita con il DLgs205/2010) C èuna definizione di NORMALE PRATICA INDUSTRIALE? NO, c èuna nutrita dottrina I trattamenti della normale pratica industriale sono il complesso di operazioni o fasi produttive che, secondo una prassi consolidata nel settore specifico di riferimento, caratterizza un dato ciclo di produzione di beni. Modifiche della Parte IV DLgs 152/06 -D.Lgs 205/ Art. 185 : Esclusioni dall ambito di applicazione 1. NON RIENTRANO nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto:. f) le MATERIE FECALI, se non contemplate dal comma 2, lettera b), PAGLIA, SFALCI E POTATURE, NONCHÈ ALTRO MATERIALE AGRICOLO O FORESTALE NATURALE NON PERICOLOSO utilizzati nell attività agricola, nella selvicoltura o per la PRODUZIONE DI ENERGIA da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

12 Modifiche della Parte IV DLgs 152/06 -D.Lgs 205/ Art. 185 : Esclusioni dall ambito di applicazione 2. NON RIENTRANO nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto, in quanto regolate da altre disposizioni normative comunitarie: a). b) I SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, COMPRESI I PRODOTTI TRASFORMATI, CONTEMPLATI DAL Reg. CE 1069/2009, eccetto quelli destinati all INCENERIMENTO, allo SMALTIMENTO in discarica o all UTILIZZO in IMPIANTO di BIOGAS o di COMPOSTAGGIO. CLASSIFICAZIONE FORMALE SOTTOPRODOTTI BIOMASSE DI ORIGINE ANIMALE SOTTOPRODOTTI di ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO ai sensi del Reg. n. 1069/2009 NON RIENTRANO nell ambito di applicazione della Parte IV del DLgs152/06 ai sensi dell art. 185, comma 2, lett. B, TRANNE QUANDO DESTINATI a, IMPIANTI DI BIOGAS E COMPOSTAGGIO

13 FORSU e Reg.CE n. 1069/2009 Rifiuti di cucina e ristorazione SOA di categoria 3 3 art. 10, lett. p) del Reg.n. 1069/09 SE DESTINATI a IMPIANTI DI BIOGAS/COMPOSTAGGIO RIENTRANO nell ambito di applicazione della Parte IV del DLgs152/06 ai sensi dell art. 185, comma 2, lett. B FORSU èun RIFIUTO ai sensi della Parte IV del DLgs n. 152/06 s.m.i. èun sottoprodotto di origine animale ai sensi del Reg.CE n. 1069/09 EFFLUENTI ZOOTECNICI e Reg. CE n. 1069/2009 Effluenti zootecnici (materie fecali) SOA di categoria 2 2 art. 9, lett. A del Reg.n. 1069/2009 SE DESTINATI a IMPIANTI DI BIOGAS/COMPOSTAGGIO RIENTRANO nell ambito di applicazione della Parte IV del DLgs152/06 ai sensi dell art. 185, comma 2, lett. B l interpretazione di molte Autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni è che le deiezioni avviate a impianto di biogas, da sole o in miscela con residui delle coltivazioni agricole, siano RIFIUTI, e l impianto di biogas sia impianto di trattamento rifiuti, anche se collocato in azienda agricola o in connessione con tale azienda.

14 Reg. n. 1069/09 e sua applicazione Nella bozza di ACCORDO STATO/REGIONI, in corso di approvazione, il CIC, ha fatto includere la seguente dizione: Sono ESCLUSI dal RICONOSCIMENTO e dalla REGISTRAZIONE previsti dal Reg.(CE) 1069/2009, in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali: -impianti di biogas e compostaggio qualora introducano RIFIUTI DI CUCINA E RISTORAZIONE di cat. 3 di cui all art. 10 lett.p) o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente, latte, prodotti a base di latte, ecc.. Modifiche della Parte IV DLgs 152/06 -D.Lgs 205/ SCARTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE: RIFIUTI O NON RIFIUTI? Art. 183 lettera d) RIFIUTO ORGANICO : rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, e rifiuti simili prodotti dall industria alimentare e raccolti in modo differenziato

15 Modifiche della Parte IV DLgs 152/06 -D.Lgs 205/ SCARTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE: RIFIUTI O NON RIFIUTI? Art. 183 lettera d) rifiuto organico : rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, e rifiuti simili prodotti dall industria alimentare e raccolti in modo differenziato SONO RIFIUTI URBANI ai sensi del DLgs 152/06 e s.m.i. (art. 184) SCARTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE: RIFIUTI O NON RIFIUTI? Attivitàdi manutenzione del verde effettuata dai giardinieri o vivaisti Alla luce delle disposizioni normative sopra indicate, si può giungere a questa conclusione soltanto se: 1.èpossibile considerare la manutenzione del verde come attività agricola; 2.gli scarti della manutenzione del verde sono riutilizzati nelle attività agricole. IMPRENDITORE AGRICOLO art del codice civile: "è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse Manutenzione del verde è Attività connessa (DLgs 99/04)

16 SCARTI DI MANUTENZIONE DEL VERDE: POSSONO ESSERE PRODOTTI? BIOMASSE COMBUSTIBILI (di cui all Allegato X, parte II, sez. IV della Parte V del DLgs 152/06) 1. Tipologia e provenienza materiale vegetale prodotto da coltivazioni dedicate; materiale vegetale prodotto da trattamento esclus. meccanico di coltivazioni agricole non dedicate materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da POTATURA 2. Condizioni di utilizzo La conversione energetica delle biomasse di cui al par. 1 può essere effettuata attraverso combustione diretta, ovvero previa pirolisi o gassificazione Nuova definizione di DIGESTATO di QUALITA (art. 183 DLgs 152/06) ff) digestatodi qualità : prodotto ottenuto dalla DA di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Mipaaf; ee) compost di qualità : prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del DLgs n.75/2010 e successive modificazioni;

17 Cessazione della qualifica di rifiuto -Art. 184 ter, comma 1 Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l utilizzo della sostanza o dell oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull ambiente o sulla salute umana. Cessazione della qualifica di rifiuto -Art. 184 ter, comma 1 I criteri devono essere adottati in conformità alla disciplina comunitaria. In mancanza di criteri comunitari sono individuati attraverso uno o più decreti del Ministro dell Ambiente. Nelle more continua ad applicarsi il DM l operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni.

18 CLASSIFICAZIONE FORMALE del DIGESTATO CER (ex fanghi dal ) Digestatoprodotto dal trattamento anaerobico di RIFIUTI URBANI CER (ex fanghi dal ) Digestatoprodotto dal trattamento anaerobico di RIFIUTI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE [Codice compreso tra quelli avviabilia compostaggio alla voce 16 DM ] DESTINAZIONI del DIGESTATO DA BIOMASSE NON RIFIUTI DA BIOMASSE RIFIUTI PRODUZIONE FERTILIZZANTI DEPURAZIONE (parz parz., totale) ALTRO (discarica, combustione, ) APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA RIFIUTI ACQUE,, ECC.

19 Definizione di AMMENDANTE COMPOSTATO MISTO All. 2 DLgs n. 75/2010 Ammendante compostato misto: misto: Prodotto ottenuto attraverso un processo di trasformazione e stabilizzazione controllato di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica degli RSU proveniente da raccolta differenziata, da rifiuti di origine animale compresi i liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, da effluenti e fanghi, nonchè dalle matrici previste per l ammendante compostato verde Grazie per l attenzione!!! ll attenzione!!! Corso avanzato La produzione di compost e biogas da rifiuti organici Lorella Rossi l.rossi@crpa.it Oristano, 28 maggio 2012 Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. S.p.A.

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