LA GIUNTA COMUNALE. Dato atto che le aziende agricole possono produrre rifiuti speciali non pericolosi, anche in modeste quantità;

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1 G.C. n. 34 del 28/03/2012 OGGETTO: Prosecuzione per l'anno 2012 del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani prodotti dalle imprese agricole presenti sul territorio comunale. Approvazione schema di convenzione. LA GIUNTA COMUNALE Richiamate le proprie deliberazioni n. 154 del 20/12/2006, n. 72 del 28/5/2008 e n. 92 del 7/9/2011 con le quali veniva attivato fino al 31/12/2011 il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani prodotti dalle imprese agricole presenti sul territorio comunale, con il gestore del servizio rifiuti comunale; Richiamato l accordo di programma, ai sensi dell art. 2, comma 4 e dell art. 4, comma 4 del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22, sottoscritto tra l Associazione Comuni Bresciani, la Provincia di Brescia settore ambiente e settore agricoltura, l Unione Provinciale Agricoltori, La Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e la Confederazione Italiana Agricoltori inteso a favorire la corretta ed efficace gestione dei rifiuti agricoli, al fine di uniformarla sul territorio provinciale, mediante raccolta differenziata dei rifiuti, riciclaggio e/o smaltimento degli stessi, semplificazione degli oneri burocratici a carico dei soggetti imprenditoriali interessati, nonché a potenziare l efficacia dei controlli; Considerato che: - una corretta gestione dei rifiuti agricoli costituisce attività di pubblico interesse a tutela della salute dell uomo e dei rischi per l ambiente; - necessita la massima semplificazione delle procedure, al fine di incentivare modalità corrette di smaltimento rifiuti; - il D.Lgs. n. 22/97 stabilisce il principio della cooperazione tra i vari soggetti coinvolti nella produzione e gestione dei rifiuti, consentendo di ricorrere a procedure negoziate, fatto salvo il rispetto delle norme comunitarie; - il nuovo Codice Ambientale, approvato con D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, ribadisce il principio di cooperazione dei soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti; Dato atto che le aziende agricole possono produrre rifiuti speciali non pericolosi, anche in modeste quantità; Ritenuto necessario ed opportuno che questo Comune faccia propri gli accordi tra le parti sopra indicati, mediante l attivazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani prodotti dalle aziende agricole del proprio territorio e l approvazione di uno schema di convenzione da stipulare con le stesse; Inteso pertanto proseguire anche per l anno 2012 tale servizio e di approvare uno schema di convenzione al fine di proporlo agli imprenditori agricoli, mediante singole sottoscrizioni, con validità 1/1/ /12/2012; Visto lo schema di convenzione, allegato al presente atto, per la gestione dei rifiuti provenienti da attività agricole, comprensivo dell elenco dei rifiuti non pericolosi e della tabella con i costi di gestione del servizio che gli imprenditori dovranno corrispondere, e ritenutolo meritevole di approvazione; Richiamati: - Il D.Lgs. n: 22/97;

2 - L DPR 254/03; - Il D.Lgs. 152/2006; - Il D.G.R. n del Il D.Lgs. n. 267/2000; Visti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio tecnico e dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. Di proseguire il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani prodotti dalle imprese agricole presenti sul territorio comunale per l anno 2012; 2. Di approvare lo schema di convenzione per la gestione dei rifiuti provenienti da attività agricole, comprensivo dell elenco dei rifiuti non pericolosi e della tabella con i costi di gestione del servizio che gli imprenditori devono corrispondere, allegati al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 3. Di dare atto che il servizio verrà svolto dall attuale gestore del servizio rifiuti comunale. 4. Di dare atto che i costi determinati tengono conto dei costi sostenuti per la gestione del servizio e che si provvederà con successivo provvedimento del responsabile del servizio ad assumere il relativo impegno di spesa sulla base della quotazione del gestore del servizio non appena gli verrà comunicato il numero delle imprese agricole aderenti; 5. Di precisare che le convenzioni devono essere stipulate con i singoli imprenditori agricoli; 6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile dando atto che a tal fine la votazione è stata unanime.

3 CONVENZIONE Tra il Comune di Villachiara, soggetto gestore (di seguito denominato Gestore ) e l Impresa Agricola con sede a Villachiara in Via, n. C.F. P.I. Legale rappresentante: nome cognome, nato a Prov. il con domicilio a in Via n. CAP C.F. PREMESSO CHE tra la Provincia di Brescia, l Associazione dei comuni bresciani e le Organizzazioni Agricole maggiormente rappresentative sul territorio è stato sottoscritto un accordo di programma volto a semplificare ed armonizzare sul territorio gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole in materia di gestione, recupero e riciclaggio di rifiuti e a garantire l efficacia dell azione di controllo da parte degli enti preposti, SI CONVIENE QUANTO SEGUE: ART. 1 Finalità e oggetto della convenzione 1) La presente convenzione si propone di favorire la corretta ed efficace gestione dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani prodotti dalle imprese agricole site sul territorio comunale di Villachiara e di seguito denominate Conferente mediante la raccolta differenziata, il recupero e/o lo smaltimento degli stessi rifiuti. 2) Restano esclusi dal campo di applicazione della convenzione tutti i rifiuti pericolosi prodotti dalle medesime imprese agricole. ART. 2 Tipologie di rifiuti 1) Nell Allegato A alla presente convenzione sono riportate le tipologie di rifiuti agricoli ammessi alla raccolta. ART. 3 Modalità di raccolta. 1) I rifiuti di cui all art. 2 verranno raccolti direttamente dal Gestore presso l impresa agricola, con frequenza semestrale su giro programmato;

4 2) Nel caso in cui l azienda richieda una frequenza maggiore nella raccolta dei rifiuti, dovrà farne apposita richiesta al Gestore, che valutata l effettiva necessità, ne disporrà il ritiro. Il costo applicato per i ritiri aggiuntivi è il medesimo previsto per i ritiri programmati. 3) I rifiuti dovranno essere ubicati in un luogo unico all interno dell azienda e raggruppati per singole tipologie secondo le modalità indicate nell Allegato A colonna 3. In particolare devono essere rispettate le seguenti modalità: a. i contenitori vuoti di prodotti fitosanitari e sostanze agrochimiche sottoposte al lavaggio e alle disposizioni previste al riguardo dalla delibera di giunta Regionale n 48176/00 della Regione Lombardia, dovranno essere ridotti di volume e conferiti tramite sacchi. I sacchi dovranno essere trasparenti per poter agevolmente visionarne il contenuto; su ogni sacco dovrà inoltre essere apposta un etichetta riportante tutte le indicazioni previste dalla sopraccitata delibera di giunta Regionale atte all identificazione dell azienda apposte con pennarello indelebile. b. I rifiuti liquidi (oli) dovranno essere raccolti tramite fusti o taniche ermetiche; in ogni caso non dovrà esserci alcun sversamento di liquidi sul suolo; 4) Non verranno ritirati rifiuti qualora gli stessi non siano conformi (per natura o confezionamento) alle vigenti disposizioni di Legge e/o a quanto previsto dalla presente convenzione o se inquinati da materiale estraneo o miscelato con altri rifiuti di diversa natura. ART. 4 Costo del servizio 1) I prezzi applicati dal Gestore alle Imprese Agricole sono i seguenti: Ritiro presso l impresa agricola: Asporto rifiuti (fino ad un massimo di mc. 2,00) /cad./asporto 50,00 Ritiro pneumatici (fino al numero massimo di 5 pezzi a ritiro) /ritiro 50,00 Smaltimento: Conduzione Euro/Piò Valore minimo aziendale MONOCOLTURA 1,50 25,00 ZOO-CEREALICOLA - 2,00 25,00 ALLEVAMENTO FLORO-VIVAISTI Da concordare Tutti i costi sono da considerarsi al netto dell IVA ART. 5 Responsabilità 1) Il Gestore è responsabile della gestione dei rifiuti dal momento della loro presa in consegna in poi. 2) Sono invece a completa totale responsabilità del Conferente gli obblighi derivanti dalla gestione dei Rifiuti a monte della consegna, vale a dire: a. modalità di stoccaggio nel luogo di produzione; b. compilazione della documentazione fiscale, la sua eventuale tenuta e/o registrazione. 3) Con ciò risulta chiaramente esplicito ed accettato dal Conferente che solo ed unicamente a lui spetta l onere e l obbligo dell aggiornamento normativo in materia di stoccaggio, registrazione, compilazione ed eventuale conservazione dei documenti fiscali dei propri rifiuti prodotti nello

5 svolgimento dell attività agricola. 4) Se nel corso delle verifiche analitiche, che a campione il Gestore ha la facoltà e libertà di eseguire sulle tipologie dei rifiuti consegnati dal Conferente, dovesse emergere la trasgressione ed inosservanza alle vigenti disposizioni di Legge o a quanto previsto dalla presente convenzione, il Gestore si limiterà ad una nota di diffida. 5) In caso di reiterata trasgressione al Conferente verranno: a. addebitate tutte le spese analitiche sostenute; b. addebitate le maggiori spese per lo smaltimento; c. denunciato alle Autorità Giudiziarie; d. revocata la convenzione con effetto immediato. ART. 6 Durata del contratto 1) La presente convenzione resterà in vigore fino al 31/12/2012. Allo scadere della stessa le parti si riservano la possibilità di valutare le condizioni per un successivo rinnovo. ART. 7 Disdetta e revoca della convenzione 1) Le parti possono disdire la presente convenzione con l invio scritto della decisione assunta entro il 30 novembre ) La presente convezione potrà essere in ogni momento revocata dal Gestore, anche con effetto immediato e senza alcuna pretesa risarcitoria del Conferente, qualora si dovessero verificare i seguenti eventi: a. mancata disponibilità d impianti dove smaltire i rifiuti; b. nei casi previsti dall art. 5 della presente convenzione. ART. 8 Definizione delle controversie 1) Le eventuali controversie derivanti dall esecuzione del presente contratto verranno definite da un collegio arbitrale composto da 3 membri, per la cui nomina si procederà secondo il C.P.C.; in caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente. ART. 9 Registrazioni e spese contrattuali 1) Le spese dei registrazione ed altre eventuali inerenti il presente contratto sono a totale carico del richiedente, che potrà provvedere solo in caso d uso. ART. 10 Varie 1) Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di Legge. ART. 11 Norme sulla privacy 1) Ai sensi della legge 675/96 s informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati per le finalità connesse all espletamento del sevizio. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall art.13 di detta legge. Il titolare del trattamento dei dati n questione è l Ente Gestore del servizio.

6 Letto confermato e sottoscritto Villachiara lì Per il Gestore del servizio Comune Per l Impresa Agricola

7 RIFIUTI NON PERICOLOSI DESCRIZIONE FILM PLASTICI per ricopertura serre, silos e pacciamatura. Reti per filari e/o antigrandine deteriorate. Spaghi e avvolgimento rotoballe (reti e film) Cassette per frutta e verdura non più riutilizzabili. Imballaggi di materiali non pericolosi (p.e. sementi, mangimi, ammendanti, detergenti ). Contenitori vuoti di farmaci veterinari Polietilene neutro e additivato Contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio a norma della delibera Reg. n del 14/02/00). Tali contenitori vanno depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi. CODICE E NOME CODIFICATO DEL RIFIUTO rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) imballaggi in carta e cartone imballaggi in plastica imballaggi in legno imballaggi metallici imballaggi in materiali compositi imballaggi in materiali misti imballaggi in vetro rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) imballaggi in carta e cartone imballaggi in plastica imballaggi in legno imballaggi metallici imballaggi in materiali compositi imballaggi in materiali misti. MODALITA DI CONFERIMENTO INDICATIVE Confezionato in pacchi In sacchi movimentabili a mano SFUSO SFUSO SACCHI Rifiuti ferrosi rifiuti metallici. SFUSO Pneumatici pneumatici fuori uso. SFUSO

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