CAPITOLO I L AUTORITÀ DEL SUPERIORE PROVINCIALE COME SUPERIORE MAGGIORE

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1 CAPITOLO I L AUTORITÀ DEL SUPERIORE PROVINCIALE COME SUPERIORE MAGGIORE I. LA NOZIONE DI SUPERIORE MAGGIORE I Superiori maggiori secondo il can. 620 sono coloro che hanno il compito di governare un intero istituto o una sua provincia, o una parte equiparata a una provincia, o superiori di una casa sui iuris, con i loro rispettivi vicari. Sono ugualmente superiori maggiori, i superiori degli istituti di vita consacrata o società di vita apostolica femminili o maschili, clericali o laicali, di diritto pontificio o diocesano. All interno della Congregazione SCJ i superiori maggiori sono: - il superiore generale; - i superiori provinciali; - i superiori regionali, come superiori delle parti equiparate a una provincia (attualmente CAN, MAD, VEN) Cf. DG 145. Non sono, invece, da considerarsi superiori maggiori i superiori dei distretti (anche quelli dipendenti dal Superiore Generale), avendo le loro facoltà delegate dal rispettivo superiore maggiore. Cf. DG Il can. 620 aggiunge che sono superiori maggiori anche i rispettivi vicari. I vicari, infatti, hanno una potestà ordinaria vicaria, cioè si tratta della stessa potestà dei rispettivi superiori, a meno che non esistano esplicite limitazioni nel diritto proprio. Il nostro diritto proprio a livello generale non tratta con chiarezza la questione del vicario come superiore maggiore. La normativa 110,2 del DG dispone che quando il Superiore è assente o provvisoriamente impedito per qualsiasi motivo, il primo consigliere, o un altro secondo l ordine di designazione, cura gli impegni ordinari conformemente alle intenzioni del superiore. Questa disposizione stabilisce che i vicari dei superiori maggiori scj non esercitano la potestà sempre, ma soltanto nei casi previsti dal diritto, cioè quando il superiore è assente o impedito. Il vicario del superiore maggiore scj è superiore maggiore soltanto quando è in esercizio (assenza o impedimento del superiore), perché è soltanto in quei casi che è superiore. Si deve notare che il vicario, secondo il nostro diritto proprio, non deve essere mai considerato con il primo consigliere, perché nel caso dell assenza del superiore o del 1 consigliere, un altro consigliere assume gli impegni del superiore. Ma va sottolineato che il vicario assume le funzioni di superiore, quando il proprio superiore viene a mancare con la morte o il suo ufficio diventa legittimamente vacante (es. nomina episcopale). Questa situazione è diversa da quella di assenza o d impedimento. Con la morte del Superiore provinciale o generale, il vicario non esercita più la potestà dell ufficio di vicario, ma assume le funzioni dello stesso ufficio di superiore. Il nostro Direttorio Generale dice: In caso di vacanza dell ufficio di superiore (questo articolo tratta dei superiori in genere), il primo consigliere assicura l interim dell ufficio, finché l autorità competente non abbia deciso diversamente (cf. DG 110,3). Intervento dell autorità competente, in questo caso, significa che l autorità competente stessa dovrà stabilire la durata del mandato o procedere a una nuova nomina o elezione. 3

2 CONCLUSIONE: Nella Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù non esiste la figura del vicario di qualsiasi superiore maggiore. Ci sono invece vicari che hanno ed esercitano la potestà quando il superiore è assente o impedito. Ma questa potestà è anche limitata, cioè riguarda solo gli impegni ordinari conformemente alle intenzioni del superiore (cf. DG 110,2). Il Direttorio provinciale può prevedere la figura del vicario del superiore maggiore in forma stabile, ma con l esplicita dispensa del Superiore generale dal n. 110,2 del Direttorio Generale. II. ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE AI DIVERSI SUPERIORI MAGGIORI Nel caso di divisione dell istituto in parti, la potestà del superiore generale diventa più ristretta, e alcune sue facoltà, come superiore maggiore, vengono cedute ai superiori provinciali, o ai superiori delle parti equiparate alla provincia, in qualità di superiori maggiori. In pratica, a lui sono riservate, dal diritto comune, alcune competenze come supremo moderatore, non come superiore maggiore. Queste facoltà sono: 1. presentare alla Santa Sede un breve rapporto sulla vita dell istituto (can ); 2. sopprimere una comunità dell istituto (can ); 3. avere l autorità secondo il diritto proprio su tutte le province e le comunità dell istituto, come pure su tutti i membri (can. 622); 4. nominare o confermare o meno l elezione del superiore provinciale o del superiore della parte equiparata alla provincia (can ); 5. erigere, trasferire, sopprimere un noviziato (can ); 6. permettere a un candidato di fare il suo noviziato fuori del noviziato comune (can ); 7. autorizzare un religioso di voti perpetui a rinunciare in tutto o in parte ai suoi beni patrimoniali (can ); 8. permettere il passaggio da un istituto a un altro (can ); 9. concedere un indulto di esclaustrazione per non più di tre anni (can ); 10. chiedere all autorità ecclesiastica competente di imporre l esclaustrazione a un religioso dell istituto (can ); 11. concedere a un religioso di voti temporanei l indulto di abbandonare l istituto (can ); 12. riammettere nell istituto un ex-novizio o un ex-professo e dispensarlo dal rifare il noviziato (can ); 13. determinare la natura e la durata della prova previa da imporre a un ex-novizio o un exprofesso riammesso nell istituto, senza dover rifare il noviziato. Determinare ugualmente, secondo il diritto proprio, il tempo dei voti temporanei che un ex-professo riammesso dovrà fare (can ); 14. trasmettere all autorità competente, con il proprio parere e con quello del suo consiglio, la domanda di secolarizzazione di un professo perpetuo (can ); 15. in occasione della procedura di dimissione di un religioso, ricevere tutta la documentazione scritta sull affare, e ascoltare o leggere la difesa del religioso interessato (cann ; 697 3; 698); 16. insieme con i membri del consiglio, in voto collegiale, dimettere un religioso (can ). A questi sedici affari, bisogna aggiungerne altri quattro per i quali il nuovo Codice usa l espressione l autorità competente dell istituto, ma dal contesto appare che questa autorità competente è quella del Capitolo generale o del superiore generale, non come superiore maggiore, ma come moderatore supremo. Si tratta delle seguenti questioni: 4

3 1. accettare l aggregazione di un altro istituto al proprio (can. 580); 2. dividere l istituto in parti, cioè in province e altre parti equiparate ad esse, erigerne di nuove, unire quelle già esistenti, modificarle diversamente (can. 581); 3. sopprimere una o più province o parti equiparate ad esse (can. 585); 4. redigere le costituzioni o altre norme vincolanti per l intero istituto (can ). Questi affari o casi sopra elencati, secondo il Codice vigente, giuridicamente riservati o al superiore generale o al Capitolo generale, sono relativamente pochi. Sono più numerose, infatti, le facoltà o decisioni da prendere attribuite al superiore maggiore. In questo senso, il superiore generale, i provinciali o superiori di una parte equiparata a provincia, in quanto superiori maggiori, ai sensi del can. 620, possono prendere collettivamente decisioni spettanti al superiore maggiore stesso. A questo riguardo, subentra il quesito di quale di questi superiori maggiori abbia la precedenza per prendere una decisione, considerando il fatto che il diritto proprio non può privare nessuna di queste figure delle facoltà di esercitare le potestà che vengono loro riconosciute dal diritto comune. Secondo il parere dello scrivente, a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto comune, le facoltà spettanti al superiore maggiore devono essere esercitate in primo luogo dai superiori delle vari parti in cui è suddiviso l istituto, rispettando la scala gerarchica. Inoltre, esistono casi in cui il Codice si limita a stabilire che le diverse facoltà spettano al superiore maggiore competente, oppure al superiore competente. Nel primo caso, il Codice lascia al diritto proprio la facoltà di precisare chi sia il superiore maggiore competente: il superiore generale, o il superiore provinciale, o il superiore di una parte equiparata alla provincia. Nel secondo caso, invece, oltre ai superiori sopra citati, bisogna aggiungere anche i superiori locali. III. INTERVENTI DEL SUPERIORE PROVINCIALE A RIGUARDO DELL AMMISSIONE DEI CANDIDATI E DELLA FORMAZIONE DEI MEMBRI 1. L ammissione al noviziato Il Codice non dà norme che regolano un periodo preparatorio al noviziato, cioè il postulato; ciò non significa che è stato soppresso. È bene anzi, per una migliore preparazione alla scelta pienamente responsabile della vita religiosa, far precedere l ammissione al noviziato da un periodo di prova, in modo da favorire la maturazione umana ed effettiva del candidato (cf. RC 4,5). Tale periodo di prova da anticipare al noviziato, e da determinare e regolare nel diritto proprio dei singoli Istituti, è compreso nel can ; in esso è prescritto che nessuno può essere ammesso in un Istituto di vita consacrata senza la debita preparazione. La Ratio Formationis Generalis lascia a ogni Provincia la facoltà di determinare la durata del periodo del Postulato (cf. RFG 4.3.1,c). Le nostre Costituzioni sulla competenza del superiore provinciale al riguardo del postulato, stabiliscono le seguenti disposizioni, salvaguardando quelle dei diversi Direttori Provinciali: - ammettere al postulato (cf. Cst 96b); - prendere la decisione di dimettere un candidato riconosciuto inadatto (cf. Cst 96b); - anche se non troviamo alcuna norma al riguardo, è implicito nominare un religioso a cui affidare la formazione dei postulanti o aspiranti; - stabilire il tempo del postulato, in caso della mancanza della disposizione del DP al riguardo; - prolungare o dispensare il tempo del postulato. 5

4 Il diritto proprio SCJ, al livello delle Costituzioni, del Direttorio generale e della Ratio Formationis Generalis, non determina il luogo del postulato. Il Direttorio provinciale può prevedere diverse forme di realizzazione di questa tappa preliminare al noviziato, escludendo però l accoglienza nella comunità di noviziato (cf. Potissimum Institutioni, 44). Dopo un periodo di postulato, stabilito da ciascun Direttorio Provinciale, il diritto di ammettere i candidati al noviziato spetta ai superiori maggiori, a norma del diritto proprio (cf. can. 641). Secondo le nostre Costituzioni, tale diritto spetta al superiore provinciale con il consenso del proprio consiglio (cf. Cst 96b). Il superiore, prima di ammettere un candidato al noviziato, ha l obbligo di esaminare che il candidato abbia certe qualità richieste e stabilite dal legislatore universale: - essere cattolico, altrimenti la sua ammissione sarebbe invalida; - l età conveniente, che secondo il can ,1 non può essere inferiore ai 17 anni compiuti; - la buona salute, sia in senso fisico che in senso psichico; - una sufficiente maturità, sia di carattere fisico, che intellettuale, emotivo, sociale e religioso. L accertamento della salute, dell indole e della maturità potrà essere fatto, se necessario, attraverso l opera di esperti, tenendo conto della norma del can. 220, che riguarda la tutela della buona fama e del diritto alla propria intimità. Il legislatore non soltanto richiede certe qualità ai candidati, ma ne indica anche gli impedimenti che compromettono la stessa validità dell ammissione fatta dal superiore provinciale, escludendo ogni scusa, né per ignoranza né per errore. Per il diritto comune sono impedimenti invalidanti (cf. can. 643): 1. L età inferiore ai diciassette anni (i diciassette anni devono essere compiuti). Secondo le nostre Costituzioni, ogni Direttorio Provinciale può precisare l età minima, tenendo conto la prescrizione del diritto universale. Nel caso di un candidato, con un età inferiore al limite determinato dal canone, il superiore provinciale deve chiedere la dispensa alla Santa Sede; invece nel caso in cui il Direttorio Provinciale determina un più alto limite di età da quello universale, il competente a dispensare è il superiore generale. 2. Il vincolo matrimoniale (si tratta del vincolo esistente; i vedovi, coloro che hanno avuto la dispensa super rato da parte del Romano Pontefice o il loro matrimonio è stato dichiarato nullo, non hanno tale impedimento). 3. L incorporazione a un Istituto di vita consacrata o a una Società di vita apostolica (l impedimento non esclude che si può chiedere, secondo le norme del diritto, il passaggio da un Istituto ad un altro). 4. La violenza o il timore grave o il dolo, esercitato sul candidato o anche sul superiore provinciale, da cui dipende l ammissione. 5. L occultazione di una incorporazione ad un Istituto di vita consacrata o ad una Società di vita apostolica. Si tratta di una incorporazione anteriore che attualmente non esiste più, ma che è stata nascosta. Questi impedimenti delineati dal diritto universale, sono tutti importanti per la validità dell ammissione; invece per quelli che possono essere delineati dal diritto proprio, il legislatore deve specificare quali sono quelli che possono essere condizionanti per la validità, e quelli condizionanti solo per la liceità. Il diritto proprio può stabilire diversi impedimenti o altre condizioni (ad esempio, non accettando vedovi, candidati senza diploma di maturità, ecc.). Le nostre Costituzioni dispongono che i Direttori Provinciali possono precisare altre condizioni richieste per l ammissione al noviziato. 6

5 Gli impedimenti stabiliti dal diritto universale vengono rimossi con la dispensa della Santa Sede, quando si tratta d impedimenti dispensabili o di quelli per cui la Santa Sede di solito procede alla dispensa. Accanto agli impedimenti che compromettono la validità, il legislatore universale stabilisce gli impedimenti che riguardano la liceità dell ammissione. L oggetto di tale ammissione sono i chierici secolari e le persone gravate da debiti (cf. can 644). Il superiore provinciale, prima di ammettere al noviziato un candidato chierico secolare, deve consultare il suo Ordinario proprio. Per consultazione si intende: ricevere delle semplici informazioni; ma non esige l accordo, né tanto meno il consenso o la licenza. Anche il chierico non ha bisogno del consenso del suo Ordinario per seguire una vocazione che viene da Dio. Nel caso della persona gravata da debiti, il superiore provinciale deve prendere in considerazione che tale entrata nella vita religiosa potrebbe significare una fuga dalle proprie responsabilità; essere di danno ai creditori e costituire quindi un motivo di preoccupazioni per l interessato e per l Istituto stesso che lo ammettesse. È da sottolineare il fatto che nel caso dell ammissione di un candidato senza che sia cessata la proibizione di ammetterlo a causa del suo debito, l ammissione è valida ma illecita. Si deve tenere presente, nell atto dell ammissione, il rischio di un processo davanti a un tribunale civile, specialmente nel caso di debiti notevoli e di quelli che non possono essere saldati. Nel caso che la situazione debitoria di un candidato ammesso porti come conseguenza gravissimi problemi o danni per l istituto, verso il superiore maggiore che ha proceduto a questa ammissione senza la debita prudenza, i superiori gerarchici possono applicare diversi rimedi penali, non esclusa anche la privazione dello stesso uffici. L ammissione al noviziato è un atto di grande importanza e responsabilità, che va effettuato con estrema prudenza, nell interesse del candidato e dell Istituto. Di conseguenza il candidato deve consegnare al superiore provinciale alcuni documenti prescritti dal legislatore universale per l ammissione: 1. l attestato di battesimo e di cresima. La cresima è necessaria per l ammissione all Istituto. Un candidato che non sia stato confermato, può essere ammesso al periodo di postulato, durante il quale riceverà la cresima (cf ). Nel caso in cui certificato di battesimo non porta la data di nascita, si dovrà chiedere il certificato di nascita rilasciato dalla competente autorità civile dello stato. Gli altri documenti, tra di essi la carta d identità o passaporto, non sono considerati come prove sicure per la data di nascita, perché essi possono essere facilmente falsificati. 2. il certificato di stato libero (cf ); 3. trattandosi di chierici o di persone ammesse già in un altro Istituto di vita consacrata o in una Società di vita apostolica o in un seminario maggiore o minore, si richiede l attestato rilasciato dall autorità competente (cf ). Il diritto proprio può richiedere altre testimonianze e altre informazioni (ad esempio informazioni del parroco del candidato, il certificato della catechesi, ecc.). Le nostre Costituzioni dispongono che i Direttori Provinciali possono chiedere altre informazioni utili per l ammissione al noviziato. Anche lo stesso superiore provinciale ha il diritto di chiedere ulteriori informazioni, anche sotto segreto, non previste dal diritto. L entrata al noviziato sarà preceduta da un corso di esercizi spirituali di almeno cinque giorni (DG 98,1). La cerimonia di ammissione si farà secondo il rituale approvato per la Congregazione e la Provincia. 7

6 La documentazione relativa all ammissione al noviziato, conservata nell archivio personale: - la domanda del candidato indirizzata a Superiore provinciale per essere ammesso al tempo del noviziato; - i documenti prescritti dal Diritto universale (cf. can 645) e dal diritto proprio; - l opinione dei formatori sul periodo trascorso nel postulato; In fine lo stesso superiore provinciale ha il diritto di chiedere ulteriori informazioni, anche sotto segreto, non previste dal diritto. Queste informazioni possono riguardare: - impunibilità del candidato; - se è stato adempiuto il servizio militare; - diversi certificati medici; - informazioni confidenziali di familiari, amici, colleghi di lavoro; - legami politici che possono rendere difficile, se non impossibile, l apertura a tutti. Il superiore provinciale deve tenere conto che in certi paesi possono rendere difficile l ammissione al noviziato anche alcune tradizioni familiari o tribali. È da sottolineare anche la prudenza per l ammissione al noviziato da parte del superiore maggiore, specialmente ai nostri tempi, per tutto ciò che riguarda la droga e altre tossicodipendenze, come pure l aspetto dell omosessualità. 2. Il noviziato e la professione temporanea Il noviziato è essenzialmente un periodo durante il quale i novizi possono conoscere meglio la loro vocazione divina e, al tempo stesso, un periodo di prova e di formazione in ordine alla vita religiosa. Il noviziato ha una sua casa, designata a questo scopo. Si deve notare che l erezione, il trasferimento o la soppressione della sede del noviziato è di competenza esclusiva del superiore generale, che vi provvede mediante decreto scritto, emesso con il consenso del suo consiglio (cf ). In questi casi, il superiore provinciale ha soltanto il compito di chiedere un determinato atto giuridico da parte del Moderatore supremo dell Istituto. Secondo la prassi della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, il superiore provinciale, nella sua richiesta per l erezione della casa del noviziato, deve descrivere le sue caratteristiche, specialmente assicurare che in essa i novizi riceveranno una adeguata formazione secondo il diritto, senza ostacoli interni ed esterni, e che la rispettiva provincia è in possesso di una stabile équipe formatrice. Non è proibito che una provincia possa chiedere la costituzione in modo stabile di una seconda casa di noviziato oltre quella già esistente, a motivo dell alto numero di novizi o, nel caso di una provincia che abbraccia diverse nazioni, per l esistenza di lingue e culture diverse. Non è accettabile, invece, a supporto della costituzione di due noviziati nella stessa provincia, il motivo di distinzione dei novizi, tra quelli destinati agli ordini sacri, coloro che rimangono nello stato laicale. Il superiore provinciale, come superiore maggiore, può chiedere al superiore generale l atto di trasferimento della sede del noviziato. In seguito al trasferimento, viene soppressa canonicamente l attuale sede, a meno che non si tratti di un trasferimento temporaneo, fatto, ad esempio, per una ristrutturazione della casa attuale. 8

7 Durante il periodo del noviziato il superiore provinciale ha alcune sue specifiche competenze: 1. La formazione dei novizi deve dipendere in modo immediato e diretto dalla responsabilità del superiore provinciale (cf. can , Cst 98). Egli ha l obbligo di visitare spesso il noviziato e rendersi conto del cammino personale di ogni novizio. Il nostro Direttorio Generale obbliga il Maestro dei novizi a presentare al superiore provinciale una relazione scritta sull andamento del noviziato e su ogni novizio, secondo le indicazioni del Direttorio Provinciale (cf. DG 98,4). 2. Al superiore provinciale spetta la nomina del maestro dei novizi con il consenso del suo consiglio (cf. can ). Il maestro dei novizi deve essere un professo perpetuo da almeno dieci anni e avere le qualità e la preparazione necessarie per questo incarico (cf. DG 98,2). Al maestro possono essere affiancati dei collaboratori, la cui nomina dipende dal superiore provinciale. Il legislatore universale sottolinea che la direzione dei novizi è riservata solo ed unicamente al maestro, sia pure sotto l autorità del superiore provinciale (cf. can 650 2). 3. Il superiore provinciale è competente di chiedere al Moderatore supremo che un candidato possa effettuare il noviziato in un altra casa dell Istituto, sotto la guida di un religioso che eserciti le funzioni di maestro dei novizi. La decisione spetta al superiore generale con il consenso del suo consiglio (cf. can ). Un caso particolare potrebbe essere quello di un candidato di età matura, che si troverebbe a disagio in un gruppo di giovani e creerebbe a tutti notevoli difficoltà. 4. Il superiore provinciale è competente nel trasferire, per un periodo determinato, tutta la comunità dei novizi in un altra casa dell Istituto da lui designata (cf. can 647 3). I motivi per tale autorizzazione possono essere vari, in particolare la partecipazione a un corso speciale, un periodo di riposo, le necessità climatiche, ecc. Si deve ricordare che in questo caso si non tratta di un individuo, ma di tutto il gruppo dei novizi insieme a tutti i responsabili; e inoltre non sono da confondere questi soggiorni con i periodi di esperienze apostoliche. Il superiore provinciale prende la decisione di trasferire tutta la comunità del noviziato per un periodo di tempo senza il consenso o parere del suo consiglio, a meno che il diritto proprio non lo obblighi ad agire previo intervento del consiglio. È da sottolineare che la condizione indispensabile di tale trasferimento è che avvenga in una casa dello stesso istituto. Il superiore provinciale non può concedere l autorizzazione che un gruppo, partecipando a un corso inter-congregazionale, o altro tipo di ritiro o esercizi spirituali, abiti in una casa di un altro istituto. Un eventuale soggiorno di questo tipo, rientrerebbe nel conteggio delle assenze dalla casa del noviziato, prese in considerazione per la validità del noviziato. 5. Il superiore provinciale, con il voto consultivo del suo consiglio, è competente di dimettere un novizio durante il periodo di noviziato (cf. can ). Anche il novizio è sempre libero di lasciare l Istituto, senza particolari procedimenti. 6. I novizi sono obbligati, al termine del noviziato e in vista della professione, entro il tempo richiesto, ad indirizzare al superiore provinciale una domanda scritta per essere ammessi alla prima professione (cf. DG 110,1). 7. Compiuto il noviziato, il novizio può essere ammesso dal superiore provinciale alla professione temporanea. Se, alla conclusione del noviziato, il novizio non è considerato idoneo, viene dimesso dal superiore provinciale, con il voto consultivo del suo consiglio. Se invece esiste un dubbio sull idoneità, il superiore provinciale può prorogare il tempo del noviziato, con voto consultivo del suo consiglio, ma non oltre sei mesi (cf. can ; Cst 9

8 98d). Il giudizio decisionale sull idoneità del novizio spetta al superiore provinciale, non al maestro dei novizi, il quale si limita ad esprimere il parere personale rilasciato per iscritto. Nella prassi della nostra Congregazione, l originale di tale testimonianza è conservato nell archivio della provincia, mentre la copia si trova nella casa del noviziato. Le Costituzioni SCJ, al nr. 98, stabiliscono che l atto di proroga del noviziato viene preso con il parere del consiglio. Il superiore provinciale, a suo giudizio, senza aspettare la scadenza della proroga, può ammettere il novizio alla professione, con il consenso del suo consiglio (cf. Cst. 96), oppure senza rispettare i termini di proroga, può dimetterlo dal noviziato per un motivo grave che chiudesse in maniera definitiva ogni speranza di idoneità del novizio alla vita religiosa. Viene prevista dal can anche l ipotesi in cui il novizio, compiuto validamente il noviziato, lo lascia, senza fare istanza per essere ammesso alla prima professione, ma dopo un periodo di tempo di ripensamento chiede di essere ammesso ad essa. La facoltà di ammetterlo, in questo caso, non spetta al superiore provinciale, ma al superiore generale, con il consenso del suo consiglio, dopo avergli imposto un periodo di prova, ma senza obbligarlo a rifare il noviziato (cf. can ). È ovvio che il superiore generale non procede senza avere il parere favorevole del competente superiore provinciale. 8. Il superiore provinciale deve osservare che, per la validità, il noviziato deve durare dodici mesi continui o discontinui nella casa del noviziato (cf. can ). Il tempo continuo è quello che non subisce interruzioni. Quindi si ha quando il noviziato trascorre dodici mesi nella casa di noviziato senza interruzioni. Va tenuto presente che i periodi di tempo eventualmente trascorsi dal candidato con il gruppo dei novizi in un altra casa dell Istituto, con il permesso del superiore provinciale, fanno parte dei dodici mesi e non interrompono la continuità del noviziato. Il tempo è discontinuo quando ci sono interruzioni. Queste interruzioni possono essere causate dalle assenze fino a tre mesi, continui o discontinui, oppure dalle esercitazioni apostoliche eventualmente previste dalle costituzioni, che il novizio, da solo o con altri novizi, compie fuori della casa del noviziato, dentro o fuori l istituto, durante i dodici mesi imposti dal diritto comune. Se il novizio rimane fuori della casa del noviziato più di tre mesi continui o discontinui, il noviziato è nullo. Se le assenze dalla casa del noviziato superano i quindici giorni, devono essere recuperate prolungando il tempo del noviziato (cf. can , Cst 98b). Se invece l assenza è inferiore a quindici giorni, con l autorizzazione del superiore provinciale non è necessario nessun recupero (cf. can ). Quali assenze entrano nel conteggio. Entrano tutte le assenze diurne e notturne dalla casa del noviziato, eccetto la permanenza, con il permesso del superiore provinciale, della comunità dei novizi in un altra casa dell Istituto (es. permanenza nell ospedale, visite della propria famiglia, permanenza nella casa di un altro Istituto, esercitazioni apostoliche fatte durante il tempo del noviziato fuori dalla comunità del noviziato, ecc). 9. Per integrare la formazione dei novizi, le costituzioni possono prevedere, oltre al tempo stabilito per la validità del noviziato, uno o più periodi di esercitazioni apostoliche, da compiersi fuori dalla comunità del noviziato. Il tempo delle esercitazioni apostoliche non è tempo di noviziato. Esse non vanno computate tra i dodici mesi necessari. Se queste esperienze apostoliche sono previste dalle costituzioni durante il tempo dei dodici mesi, vanno contate come interruzione del tempo del noviziato e di conseguenza devono essere ricuperate come giorni di assenza. Se invece le esercitazioni avvengono dopo i dodici mesi, il tempo prescritto dal diritto comune non viene interrotto. Questo dimostra, ancora una volta, come il tempo del noviziato sia principalmente tempo di esperienza di Dio, nella solitudine e nella preghiera. Secondo le nostre Costituzioni, il direttorio provinciale può prevedere l opportunità, durante il noviziato, ma oltre i dodici mesi richiesti per la sua validità, di uno o più periodi di esperienza apostolica fuori della comunità del noviziato. Ne fisserà la durata e le modalità. (cf. Cst 99). 10

9 10. Il superiore provinciale, prima di ammettere un candidato alla professione temporanea, ha l obbligo di esaminare determinati requisiti per la validità della professione, cioè: - il novizio deve avere 18 anni compiuti di età; - il noviziato validamente compiuto, a norma del diritto universale e proprio (cf can. 656, 1-2 ). È da sottolineare un eccezione che permette al novizio senza aver realizzato il noviziato valido di essere ammesso alla professione. Si tratta della condizione in articolo mortis. È un privilegio concesso dalla Chiesa (cf. Pio X, Spirituali Consolazioni ( ), in AAS 4(1912), p. 589). Il novizio che dall evidenza o a giudizio del medico si trova in procinto di morire, può essere ammesso dal provinciale alla professione, che non ha valore giuridico ma puramente spirituale, consiste nella partecipazione alle grazie, indulgenze e suffragi che si acquistano con la professione ordinaria. Chi riceve la professione è il superiore provinciale, o un altra persona che ha ricevuto la delega (per es. il cappellano dell ospedale). Se dopo la professione il novizio ritorna alla vita normale, dovrà continuare il noviziato in modo ordinario, emettendo alla fine del noviziato la professione temporanea. 11. Il superiore provinciale dovrà ricevere dal novizio la disposizione circa l affidamento dell amministrazione dei propri beni con le disposizioni del loro uso e usufrutto. I novizi non sono obbligati di lasciare il testamento, valido anche davanti al diritto civile, prima di emettere la prima professione, ma solo prima della professione perpetua, come è richiesto dal nr. 45 delle Costituzioni SCJ. 12. Il legislatore universale stabilisce che l ammissione alla professione spetta al superiore competente, con voto del suo consiglio, determinato dal diritto proprio (cf. can. 656,3 ). Secondo le nostre Costituzioni, tale diritto spetta al superiore provinciale con il consenso del suo consiglio (cf. Cst 96b). 13. Secondo le disposizioni del diritto universale, la professione, per la validità deve essere accettata a nome della Chiesa, da parte del legittimo superiore o del suo delegato (cf. can. 656,5 ). Secondo il nostro diritto proprio, è necessario che sia ricevuta da un superiore maggiore della Congregazione o da un suo delegato, presenti almeno due testimoni. Se viene a mancare anche il delegato, la professione può essere ricevuta dal superiore locale o dal Maestro dei novizi. In casi particolari, questi ultimi possono anche subdelegare (cf. DG 100,3 ). 14. Dell avvenuta professione deve essere redatto un documento scritto (l attestato della professione religiosa), firmato dal neo-professo, dal superiore provinciale che ha ricevuto la professione o dal suo delegato, e anche dai due testimoni. Tale documento deve essere conservato nell Archivio provinciale. 15. L attestato della professione sarà riportato nel registro delle professioni (cf. DG 100,5). 16. La prima professione di ogni religioso deve essere comunicata alla Curia Generale della Congregazione nelle relazioni periodiche. L informazione deve avere: - Nome e Cognome del professo, data, luogo e provincia di nascita, nazionalità; - data e luogo della I a professione. 17. La prima professione sarà preceduta da un corso di esercizi spirituali di almeno cinque giorni (Cst 100). 11

10 18. Per la professione si seguirà il rituale approvato per la Congregazione e la Provincia. (Cf. DG 98.) Nonostante questa disposizione, si afferma che non esiste un rituale per tutta la Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù. Tocca a ogni provincia averne uno, nonostante non sia chiaro, nella suddetta norma del Direttorio Generale, a chi spetta l approvazione di tale rituale. La documentazione relativa all ammissione alla prima professione, conservata nell archivio personale: - la domanda del candidato indirizzata al Superiore provinciale per essere ammesso alla prima professione; - l opinione/relazione del Maestro dei novizi sul periodo trascorso nel noviziato. - Il testo scritto della professione, firmato da colui che la emette. - dichiarazione circa l affidamento dell amministrazione dei propri beni con le disposizioni del loro uso e usufrutto. Esempio dell opinione/relazione del Maestro dei novizi sul periodo trascorso nel noviziato: OPINIONE/RELAZIONE DEL MAESTRO DEI NOVIZI PRIMA DELL AMMISSIONE ALLA I A PROFESSIONE NOVIZIO. Il novizio, nato il a. proviene da una famiglia numerosa (.), molto onesta e religiosa. Ha terminato la scuola media a.. Dopo il periodo di postulantato è entrato nel noviziato il. Nel gruppo dei novizi è uno dei migliori sotto l aspetto intellettuale. E un tipo riflessivo. Ha una vita interna profonda. E aperto, sincero, calmo, indipendente, benevolo. Sa giudicare la gente e eventi in modo maturo. Apprezza la sua vocazione. Compie bene i suoi doveri. E Impegnato nella vita comune. Ecc. La I a professione è prevista il Nella relazione è necessario mettere le assenze del candidato dalla casa del noviziato. Luogo, data e firma del Maestro. Sotto la relazione bisogna mettere i risultati degli scrutini nel consiglio locale e nel consiglio provinciale, es.: SCRUTINI: Consiglio locale: 3 voti positivi, 1 contrario, 1 astenuto (Luogo e data dello scrutinio) Consiglio provinciale: 4 voti positivi (Luogo e data dello scrutinio) Ammissione: Luogo, data e firma del Superiore provinciale. 12

11 Esempio dell attestato della I a professione religiosa ATTESTATO DELLA I a PROFESSIONE RELIGIOSA Il 29 settembre 2001, a Virtochiano, davanti al Superiore provinciale, p. N, e con la presenza dei due testimoni, pp. NN, hanno emesso la loro I a professione religiosa nella Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù i seguenti novizi: Ordine dei novizi secondo la data di nascita Virtochiano, 29 settembre 2001 Seguono le firme del Superiore provinciale e dei due testimoni Invece i neoprofessi mettono le loro firme accanto del proprio nome e cognome. 3. Il periodo della professione temporanea e la professione perpetua Oltre il postulato e il noviziato, anche i primi anni di professione religiosa hanno l aspetto caratteristico di prova. La donazione totale della persona a Dio, richiesta dai consigli evangelici, evidentemente non ammette condizioni di nessun tipo, nemmeno un tempo di prova, ma la prudenza della Chiesa vuole che un giovane religioso, prima di donarsi totalmente nell atto della professione perpetua, provi la sua volontà effettiva di donazione e la sua capacità di fedeltà. La disciplina canonica desidera che questo tempo di professione temporanea sia determinato dal diritto proprio, e che deve chiudersi nell arco compreso tra un minimo di tre anni e non oltre i sei. Le Costituzioni SCJ, al nr. 102, confermano la durata della professione temporanea indicata dal diritto comune, però lasciando a ogni provincia di stabilire l opportuna normativa. La formazione dei religiosi dopo la prima professione è senza dubbio sotto il controllo del superiore provinciale, che adempie questo compito sia personalmente, sia per mezzo di altri religiosi adeguatamente preparati e designati dallo stesso superiore, con o senza il preciso intervento del proprio consiglio, a norma del direttorio provinciale. Le competenze e gli obblighi del superiore provinciale durante il tempo della professione temporanea sono: 1. Nominare i responsabili della formazione dei religiosi con la professione temporanea (cf. DG 91,3). Nel caso in cui una provincia è in possesso di un seminario maggiore nel quale in loco i professi compiono i propri studi, spetta al superiore provinciale, come superiore maggiore, a norma del diritto proprio, nominare il rettore (can ), il prefetto degli studi (can ), i docenti (can ), l economo (can ) e il direttore/i spirituale/i e i confessori sia ordinari, sia casuali (cann e 240). Spetta, in questi casi, al direttorio provinciale determinare l eventuale intervento del consiglio del superiore provinciale. 13

12 2. Ammettere i professi temporanei, con il consenso del suo Consiglio, alla rinnovazione dei voti. La professione temporanea venga emessa per un periodo di tempo, determinato dal diritto proprio, che non deve essere inferiore a tre anni, né superare i sei (cf. cann. 655) per giusti motivi, il tempo di voti temporanei può essere prolungato, sia per decisione del Superiore provinciale con il parere del suo Consiglio, sia su richiesta del religioso interessato, in modo che il periodo in cui religioso è vincolato dai voti temporanei non superi complessivamente la durata di nove anni (cf. can e DG 102,1). Solo un privilegio o una dispensa, concessa dalla Santa Sede, potranno permettere che si superino i nove anni di professione temporanea. 3. Il professo dovrà chiedere la rinnovazione dei voti al superiore provinciale (cf. DG 100,1). La richiesta deve essere spontanea, libera e scritta. 4. Secondo il diritto universale, il superiore maggiore, con voto consultivo del suo Consiglio, può escludere il religioso di voti temporanei dal rinnovare o dall emettere la professione perpetua (cf. can. 689). Ma pure il religioso può anche non essere ammesso alla rinnovazione dei voti quando, nonostante la volontà favorevole del superiore provinciale, questi non riceve il consenso del suo consiglio, come è richiesto dal nr. 96 delle Costituzioni dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù. Il candidato deve lasciare l Istituto sia nel caso che non voglia rinnovare la professione temporanea o emettere quella perpetua, sia che non venga ritenuto idoneo dal superiore provinciale o dal consiglio. Il Superiore provinciale non ha nessuna competenza di dimettere il religioso nel corso della sua professione temporanea. Solo il Superiore generale insieme con il suo consiglio, in atto collegiale, può dimettere un religioso con i voti temporanei dall Istituto. Questo argomento sarà più dettagliato nel paragrafo Separazione dall Istituto. 5. La dispensa dai voti temporanei può essere concessa dal Superiore generale, con il voto deliberativo del suo Consiglio, per grave causa (cf. can ). La domanda della dispensa dovrà essere indirizzata al Superiore generale, e accompagnata dal parere del rispettivo Superiore provinciale. 6. Sulla base del numero 100,3 del nostro DG si presuppone che il superiore provinciale sia competente a ricevere personalmente, o tramite un suo delegato, la rinnovazione dei voti. L atto della rinnovazione dei voti deve essere verbalizzato e firmato: dal superiore provinciale o da chi, a suo nome, riceve la rinnovazione, dal religioso che rinnova i propri voti e da due testimoni e archiviato nell archivio della Curia Provinciale. La rinnovazione dei voti deve essere fatta sempre prima della scadenza di essi. Sarebbe illecito il rinvio dopo tale scadenza. Tuttavia, una eventuale negligenza o dimenticanza non impedisce di rinnovare i voti, appena ci si rende conto che il tempo è trascorso. 7. I professi candidati al diaconato e presbiterato sono obbligati, entro il tempo richiesto, a indirizzare al superiore provinciale una domanda scritta per essere ammessi ai ministeri, lettorato e accolitato, e anche alla professione perpetua (cf. DG 100,1). Spetta a tale superiore, con il consenso del suo consiglio, di ammettere i candidati ai ministeri di lettorato e accolitato e alla professione perpetua (Cst 96b). È da sottolineare il fatto che i religiosi laici possono essere ammessi a detti ministeri e il conferimento di questi ministeri può essere molto utile specialmente nelle terre di missioni, dove la mancanza di sacerdoti è più accentuata. Nel caso in cui l alunno o il professo di un istituto lasci il seminario o l istituto, i ministeri ricevuti decadono ipso facto, a meno che non ci sia una richiesta dell interessato e della comunità in cui egli si andrà ad inserire; in questo caso, tali ministeri gli saranno riconfermati da parte del vescovo. 14

13 8. Nell ammettere i professi temporanei alla professione perpetua, il superiore provinciale, per la validità del suo atto, deve osservare (cf. can. 658): - l ammissione deve essere fatta liberamente; - il candidato deve aver compiuto 21 anni; - ci sia stata la previa professione temporanea di almeno tre anni; - il superiore deve avere la conoscenza che il candidato faccia la scelta senza violenza, timore grave o dolo. 9. Per la validità, la professione deve essere ricevuta dal legittimo superiore o da un altro, come per la professione temporanea. Secondo il diritto proprio della nostra Congregazione, deve essere ricevuta da un superiore maggiore, o da un suo delegato, davanti a due testimoni. Se viene a mancare il delegato, dal superiore locale. Quest ultimo è anche competente di subdelegare (cf. DG 100,3). 10. Con l autorizzazione del superiore provinciale, la professione può essere anticipata, per giusta causa, non oltre un trimestre (cf. can ). 11. Il Superiore provinciale deve assicurare al religioso la preparazione alla rinnovazione dei voti temporanei con almeno tre giorni di esercizi spirituali. Invece, prima della professione perpetua, al religioso deve essere assicurato un periodo più intenso di preparazione, compreso anche il tempo degli esercizi spirituali. 12. Prima di procedere all ammissione alla professione perpetua, il religioso deve rilasciare il testamento, adempiuto in forma valida anche agli effetti civili (Cf. can ; Cst 45). Tale testamento, nella prassi della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, è conservato nell archivio della Curia provinciale. Per modificare le disposizioni testamentarie, il religioso dovrà ottenere il permesso del superiore competente (cf. can ), che nel caso della Congregazione SCJ è il superiore maggiore (cf. Cst. 45), cioè anche il superiore provinciale. Inoltre, deve essere verificata anche l attualità delle disposizioni relative all amministrazione dei beni propri, le disposizioni circa il loro uso e usufrutto rilasciate antecedentemente alla prima professione con le dovute autorizzazioni. Anche la modifica delle disposizioni circa l amministrazione dei beni patrimoniali, il loro uso e usufrutto, dovrà essere autorizzata dal superiore maggiore (cf. Cst. 45), cioè anche dal superiore provinciale. È da sottolineare il fatto che nel caso della Congregazione SCJ la rinuncia completa dei beni a norma del can e 5 è prevista solo dopo 10 anni dalla professione perpetua. Cf. Cst Anche dopo la rinnovazione della professione e dopo la professione perpetua, deve essere redatto un documento scritto (attestato della professione perpetua), firmato dal professo, da colui che riceve la professione e da due testimoni. Questo documento deve essere conservato nell Archivio provinciale. 14. Il superiore provinciale è obbligato a inviare l attestato della professione perpetua al parroco della parrocchia di battesimo del professo (cf. can. 1054; cf. DG 96b). La documentazione relativa alla rinnovazione della professione, conservata nell archivio personale: - la domanda del candidato indirizzata a Superiore provinciale per essere ammesso alla rinnovazione la professione; - l opinione/relazione dei formatori. Sul testo è obbligatorio mettere gli scrutini del consiglio locale, provinciale e la decisione del superiore provinciale (cf. modulo della I a professione religiosa); - il testo scritto della rinnovazione della professione, firmato da colui che la emette. 15

14 La documentazione relativa alla professione perpetua, conservata nell archivio personale: - la domanda del candidato indirizzata a Superiore provinciale per essere ammesso alla professione perpetua; - l opinione/relazione dei formatori. Sul testo è obbligatorio mettere gli scrutini del consiglio locale, provinciale e la decisione del superiore provinciale. - Il testo scritto della professione perpetua, firmato da colui che la emette. - Il testamento e anche altri documenti circa l amministrazione dei beni propri del religioso. Esempio dell opinione/relazione dei formatori OPINIONE/RELAZIONE DEI FORMATORI PER AMMISSIONE ALLA PROFESSIONE PERPETUA DEL RELIGIOSO. Personalità ricca di tante qualità intellettuali e spirituali. Sembra che la sua formazione iniziale ha cominciato partendo dal livello troppo alto. Nelle relazioni con i Superiori e Educatori è cortese e culturale. Cerca il contatto con i formatori allo scopo di fare colloqui riguardanti problemi personali. Dopo questi colloqui ha fatto molti progressi. Nel suo atteggiamento è autentico. Si impegna nella vita comunitaria; è accettato dalla maggior parte della comunità. Molto tempo dedica alla preghiera personale. E convinto che la vita dei consigli evangelici è la sua vocazione. Troppo idealista e ha un alta stima di sé queste sono difficoltà caratteristiche della sua persona. Ma lavora su questo campo. Non ha problemi con gli studi. Con la molta cura si prepara alle funzioni liturgiche. Ecc. Luogo, data e firma del formatore. Sotto la relazione bisogna mettere i risultati degli scrutini nel consiglio locale e nel consiglio provinciale, es.: SCRUTINI: Consiglio locale: 3 voti positivi, 1 contrario, 1 astenuto (Luogo e data dello scrutinio) Consiglio provinciale: 4 voti positivi (Luogo e data dello scrutinio) Ammissione: Luogo, data e firma del Superiore provinciale. 4. Ammissione al diaconato e al presbiterato Il superiore provinciale, come superiore maggiore, ha delle competenze concesse espressamente dal legislatore universale riguardo l ammissione al diaconato e al presbiterato dei propri sudditi. Queste competenze e obblighi, strettamente giuridici, sono: 1. Il Codice obbliga il superiore maggiore competente a promuovere agli ordini soltanto i candidati che hanno le necessarie qualità per il perfetto adempimento delle proprie funzioni e dei propri compiti (cf. can. 1029): - abbiano una fede integra; - siano animati da retta intenzione; 16

15 - posseggano la debita scienza; - godano di una buona stima; - siano di costumi irreprensibili e di provate virtù; - risultino dotati di tutte le altre qualità fisiche e psichiche rispondenti all ordine da ricevere. 2. Il superiore provinciale può ammettere i candidati che sono liberi da ogni irregolarità e da ogni impedimento secondo i cann La differenza essenziale fra l irregolarità propriamente detta e il semplice impedimento è che l irregolarità è ex se perpetua, mentre l impedimento è temporaneo. Sono irregolari relativamente alla ricezione degli ordini: - chi è affetto da una qualche forma di demenza o d altra infermità psichica, per cui, consultati i periti, egli è giudicato inabile ad esercitare debitamente il sacro ministero. La consultazione dei periti è necessaria, a meno che l inabilità per demenza o altra infermità psichica sia evidente per se stessa (cf. can. 1680). - chi abbia commesso il delitto di apostasia, eresia o scisma (can. 751), colpito anche, nei termini del can , da scomunica latae sententiae. Non è necessario che il delitto sia pubblico, come è affermato invece nel can , relativamente all esercizio dell ordine. All apostasia viene equiparata, in ordine alla sacra ordinazione, l iscrizione a una setta ateistica. - chi abbia tentato il matrimonio, anche soltanto civile, o perché egli stesso era impedito dal contrarre matrimonio a causa di un precedente vincolo matrimoniale o di ordine sacro o di voto pubblico e perpetuo di castità, o poiché il tentativo è stato compiuto con una donna unita già in matrimonio valido oppure vincolata dal medesimo voto. - chi abbia commesso un omicidio volontario non casuale o colposo, per omissione della debita diligenza, o per legittima difesa o sia ricorso a pratiche abortive effectu secuto (can. 1398), e tutti coloro che vi abbiano cooperato positivamente, in maniera determinante (can. 1329). - chi abbia gravemente e dolosamente mutilato se stesso o altri, oppure abbia tentato il suicidio. - chi abbia posto un atto di ordine sacro riservato a coloro che sono costituiti nell episcopato o nel presbiterato, mentre era privo del detto ordine (usurpazione), oppure era colpito dal divieto di esercitarlo a causa di una pena canonica dichiarata (se latae sententiae ) o inflitta (se ferendae sententiae ). Dispensa dalle irregolarità: Per norma generale, tutte le irregolarità fondate su un fatto deferito al foro giudiziario, sia ecclesiastico, sia civile, possono essere dispensate esclusivamente dalla Sede Apostolica (can ). E riservata similmente alla Santa Sede la dispensa dalle seguenti irregolarità relative alla ricezione degli ordini: - Irregolarità derivante dai delitti pubblici, di cui al can. 1041, n. 2 (apostasia, eresia e scisma) e n. 3 (attentato di matrimonio anche civile); - Irregolarità derivante da delitto sia pubblico che occulto, di cui al can. 1041, n. 4 (omicidio volontario e pratiche abortive effectu secuto ). 17

16 In tutti i casi di irregolarità non riservati alla Santa sede, la dispensa è di competenza del superiore provinciale, come ordinario ai sensi del can Semplici impedimenti Sono semplicemente impediti di ricevere gli ordini sacri, finché perduri l impedimento (non c è qui bisogno di dispensa: l impedimento, nel caso, cessa da sé). - l uomo che ha la consorte, tranne che sia stato destinato legittimamente al diaconato permanente: - chi esercita un ufficio o un amministrazione vietata ai chierici a norma dei cann. 285 e 286; - il neofito, tranne che, a giudizio dell Ordinario, abbia dato sufficiente prova della sua fede e della sua costanza. Nel caso di un candidato impedito da un impedimento semplice, il superiore deve constatare se l impedimento è ancora esistente; in caso affermativo deve tenere conto che la dispensa è riservata alla Santa Sede solo nel caso di cui parla il can. 1042,1 3. Il superiore provinciale può ammettere il candidato quando ha adempiuto tutti i requisiti previi all ordinazione secondo i cann Tali requisiti sono: - la ricezione della cresima; (È da sottolineare il fatto che il candidato già per l ammissione al noviziato, a norma del can , deve presentare il certificato della cresima. - la ricezione e l esercizio dei ministeri di lettorato e accolitato; (Al vescovo diocesano spetta anche di concedere la dispensa dalla non osservanza dell intervallo di tempo di almeno sei masi tra accolitato e diaconato.) - il rilascio della dichiarazione scritta e firmata di proprio pugno, nella quale il candidato, oltre a fare istanza per l ammissione all ordine da ricevere, assicura che lo riceve spontaneamente e liberamente, e dichiara di impegnarsi per sempre al ministero ecclesiastico; - pratica di almeno cinque giorni di esercizi spirituali. 4. Il superiore provinciale prima di ammettere all ordinazione deve ricevere i seguenti documenti: - il certificato degli studi regolarmente compiuti a norma del can. 1032, cioè i candidati al presbiterato possono essere promossi al diaconato soltanto dopo aver espletato il quinto anno del corso degli studi filosofico-teologici; - l attestato dell avvenuta ricezione del diaconato, se si tratta dell ordinazione presbiterale; - gli attestati di battesimo e di confermazione e dell avvenuta ricezione dei ministeri di lettore e di accolito, se si tratta dell ordinazione diaconale; tra il conferimento dell accolitato e del diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi (cf. can. 1035). Il certificato di battesimo ha un rilievo particolare perché tocca una delle condizioni per la validità dell ordinazione (cf. can. 1024), invece il sacramento della confermazione ha rilievo solo per la liceità dell ordinazione. Non sono sufficienti quelli rilasciati prima dell ammissione al noviziato, a norma del can l attestato della presentata dichiarazione, scritta e firmata dal candidato, al diaconato o al presbiterato. In tale dichiarazione, secondo il can. 1036, il candidato: * deve fare istanza per l ammissione all ordine da ricevere; * deve assicurare che accede al sacro ordine spontaneamente e liberamente; * deve infine attestare che s impegna di dedicarsi per sempre al ministero ecclesiastico. Altri documenti: 1. un foglio con i dati personali e familiari del candidato, con una sua fotografia; 18

17 2. certificati civili che possono essere in relazione con la formazione, come ad esempio quello del servizio militare o altro tipo di servizio civile; 3. un certificato medico che attesti la salute del candidato a seguito di un esame previo (cf. can. 1051,1); 4. un rapporto psicologico, da richiedersi solamente se ci fosse una ragione fondata (cf. can. 1051,1); 5. diverse testimonianze inviate direttamente al seminario dai sacerdoti che hanno aiutato il candidato nel discernimento vocazionale. (Cf. Congregazione Culto Divino e la disciplina dei Sacramenti, Los escrutinios acerca de la idoneidad de los candidatos). 5. Oltre i documenti elencati nel n. 4, il superiore provinciale, prima di procedere all ammissione alla sacra ordinazione, deve ricevere l attestato del rettore del seminario o della casa di formazione circa l idoneità del candidato (cf. can. 1051, 1 ). L attestato, delle persone che hanno seguito il candidato con vigile cura durante il periodo della sua formazione, deve riferire, con grande senso di responsabilità, e di obiettività sulle qualità del detto candidato. In concreto deve contenere tutte le informazioni necessarie: - circa la sua retta intenzione; - la debita scienza; - la pietà sincera; - i buoni costumi; - la stima di cui gode; - le virtù e le capacità; - le qualità fisiche e psichiche, rispondenti all ordine da ricevere; - l attitudine all esercizio del sacro ministero. L attestato del superiore del seminario o della casa della formazione deve essere accompagnato dallo scrutinio dei membri della comunità di appartenenza del candidato, dallo scrutinio del Consiglio locale o dagli altri organismi (es. Collegio dei professori, ecc.) Oltre l attestato del rettore del seminario o della casa della formazione, il superiore maggiore può chiedere altre informazioni sul candidato usando alti mezzi: lettere testimoniali, pubblicazioni e altre indagini, ritenute utili secondo le circostanze di tempo e di luogo (cf. can. 1051, 2 ). 6. In attesa dell ordinazione presbiterale, il diacono deve esercitare il suo ordine per un periodo di tempo (pratica/esperienza diaconale), determinato dal superiore provinciale, prendendo parte alla cura pastorale, in modo da acquistarne una certa esperienza (cf. can ). 7. Spetta al superiore provinciale, con il consenso del suo consiglio, ammettere agli ordini sacri soltanto i professi perpetui: i candidati per il diaconato in vista del presbiterato devono avere l età di 23 anni compiuti, invece i diaconi per ricevere il presbiterato devono aver compiuti i 25 anni; tra l ordinazione diaconale a quella presbiterale devono essere passati almeno sei mesi (cf. can ). Anche i superiori provinciali sono obbligati ad osservare le facoltà delle Conferenze Episcopali riguardo ad un età superiore per i presbiterato e per il diaconato permanente. Relativamente all età prescritta, il superiore provinciale può dispensare fino a un intero anno. Oltre l anno, è necessaria la dispensa da parte della Santa Sede (cf. can ). 8. Secondo il diritto universale, il superiore maggiore può vietare al diacono l accesso all ordine presbiterale soltanto per una causa canonica, ammessa cioè dal diritto: una irregolarità o un impedimento, una censura, un delitto, ecc. 19

18 9. Prima diogni sacra ordinazione (diaconale, presbiterale) il candidato è obbligato fare un corso di esercizi spirituali di almeno cinque giorni, nel luogo e nel modo determinato dal superiore provinciale (cf. can. 1039). 10. Prima dell ordinazione diaconale e sacerdotale, a norma del can. 833,6 il candidato deve emettere la professione di fede cattolica davanti al Superiore provinciale e deve sottoscriverla di proprio pugno. 11. Il Superiore maggiore deve lasciare a un Vescovo ordinante le lettere dimissorie (cf. cann e ), che devono assicurare formalmente che: - i documenti prescritti dal diritto sono stati regolarmente predisposti; - lo scrutinio è stato debitamente compiuto, a norma di diritto; - sulla idoneità del candidato non ci sono dubbi; - il candidato è stato cooptato definitivamente nell Istituto religioso; - il candidato è suddito del superiore, da cui le lettere sono state rilasciate. Il Superiore provinciale non può concedere le lettere dimissorie senza essersi prima fornito di tutti i certificati e documenti richiesti per diritto, a norma dei cann e Se per conferire gli ordini sacri è stato invitato un vescovo fuori del territorio della celebrazione dell ordinazione, il superiore provinciale (o superiore locale) deve chiedere al vescovo diocesano del territorio la licenza per celebrare lecitamente il conferimento dell ordinazione da parte del vescovo ospite (cf. can. 1017). Ciascun Vescovo deve compiere le proprie ordinazioni nel territorio di propria competenza. 13. In ogni Curia Provinciale/Regionale/Distrettuale è obbligatorio avere il registro degli ordinati, da custodire con ogni diligenza nell archivio (cf. can ). In esso, vanno segnati subito dopo ogni ordinazione: - i nomi dei singoli ordinati e del ministro ordinante; - il luogo e il giorno dell ordinazione. 14. Il superiore provinciale è obbligato a inviare l attestato di ciascuna ordinazione al parroco della parrocchia di battesimo dell ordinante (cf. can. 1054). Esempio dell attestazione del rettore del seminario o del superiore della comunità: ATTESTAZIONE PER AMMISSIONE ALLA ORDINAZIONE DEL RELIGIOSO. L attestazione deve contenere tutte le informazioni necessarie: - circa la sua retta intenzione; - la debita scienza; - la pietà sincera; - i buoni costumi; - la stima di cui gode; - le virtù e le capacità; - le qualità fisiche e psichiche, rispondenti all ordine da ricevere; - l attitudine all esercizio del sacro ministero. /Cont./ 20

19 Luogo, data e firma del formatore. /Cont./ Sotto la relazione bisogna mettere i risultati degli scrutini nel consiglio locale, nella comunità locale e nel consiglio provinciale, es.: SCRUTINI: Comunità locale: 10 voti positivi Consiglio locale: 3 voti positivi, 1 contrario, 1 astenuto (Luogo e data dello scrutinio) Consiglio provinciale: 4 voti positivi (Luogo e data dello scrutinio) Ammissione: Luogo, data e firma del Superiore provinciale. Esempio delle lettere Dimissorie per l ordinazione al Diaconato Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù Provincia.. Prot. N. Lettere Dimissorie per l Ordine del Diaconato Io, Padre Superiore provinciale della Provincia. della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, al diletto confratello nel Cristo Signore..., professo perpetuo nella Congregazione il.. / /.. e residente nella comunità di., salute nel Signore. In accordo con la conoscenza delle qualità e requisiti necessari e non avendo trovato in te nessuna irregolarità o impedimento canonico, per forza del can. 1019, 1, per questo documento ti presento al S.E.R. Mons.., vescovo di e lo prego di conferirti l Ordine del Sacro Diaconato. Assicuro inoltre che hai adempito gli studi Letterari e Filosofici e per cinque anni ti sei dedicato alla Teologia avendo superato tutte le esigenze. Testifico quindi che, secondo il can. 1050, tutti i documenti necessari si trovano negli archivi della Provincia, e che gli scrutini requisiti dal can 1051 sono stati eseguiti e che la tua idoneità risulta constare secondo la norma. Rendendo grazie al Signore per tutto questo ti saluto nel Cuore di Gesù. Segretario provinciale in fede. Superiore provinciale.., Curia provinciale, il../ /.. (città) 21

20 Esempio delle lettere dimissorie in vista dell ordinazione presbiteriale Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù Provincia.. Prot. N. Lettere Dimissorie per l Ordine del Presbiterato Io, Padre Superiore provinciale della Provincia. della Congregazione dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù, al diletto confratello nel Cristo Signore., professo perpetuo nella Congregazione il.. / /.., promosso all ordine del Diaconato il.. /../ e residente nella comunità di., salute nel Signore. In accordo con la conoscenza delle qualità e requisiti necessari e non avendo trovato in te nessuna irregolarità o impedimento canonico, per forza del can. 1019, 1, per questo documento ti presento al S.E.R. Mons.., vescovo di. e lo prego di conferirti l Ordine del Sacro Presbiterato. Assicuro inoltre che hai adempito gli studi Letterari e Filosofici e per sei anni ti sei dedicato alla Teologia avendo superato tutte le esigenze e ti sei dedicato all esercizio del Diaconato per un tempo congruo. Testifico quindi che, secondo il can. 1050, tutti i documenti necessari si trovano negli archivi della Provincia, e che gli scrutini requisiti dal can 1051 sono stati eseguiti e che la tua idoneità risulta constare secondo la norma. Rendendo grazie al Signore per tutto questo ti saluto nel Cuore di Gesù. in fede Segretario provinciale. Superiore provinciale.., Curia provinciale, il../ /.. (città) 22

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