ATTO N del Consigliere STUFARA

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1 MOZIONE ATTO N del Consigliere STUFARA NECESSITA' DI REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI REGIONALI INERENTI LA DESTINAZIONE DEI PROVENTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA DI CUI ALLA PREVIGENTE LEGGE 28/01/1977, N. 10, COSIDDETTA BUCALOSSI E AL D.P.R. 06/06/2001, N TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e Privacy il 16/04/2013 Trasmesso ai Consiglieri regionali e al Presidente della Giunta regionale il 16/04/2013

2 Mozione avente per oggetto: Destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria di cui alla ex legge 10/77 (Bucalossi) ed al DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): necessità di una revisione delle disposizioni regionali in materia Premesso che La corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione, principio stabilito dall'articolo 12 della Legge 10/1977 (Bucalossi) e ripreso, a seguito dell'abrogazione del suddetto articolo, dall'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), rappresenta una prestazione tributaria rientrante nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione, secondo il quale "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". Secondo il comma 8 dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), "Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie." La legge regionale n01 del 2004, al comma 8 dell'articolo 24, abrogato recentemente con l'articolo 75 Comma 4 della legge n 8 del 2011, aggiungeva all'elenco le costruzioni cimiteriali; Considerato che La scelta circa la destinazione dei proventi degli oneri e delle sanzioni connesse, non essendo regolata dalla legge, è rimessa in linea di principio alla discrezionalità di ciascun ente locale, che ha pertanto la facoltà e non l'obbligo di destinare quote predeterminate dei suddetti proventi per gli interventi ascrivibili a opere di urbanizzazione secondaria; L'abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 10/1977, ha comportato, infatti, che gli "ordinativi d'incasso" per la riscossione dei contributi non rechino più

3 l'indicazione del vincolo di destinazione di quelle entrate, ragion per CUI I contributi di costruzione sono riscossi come le altre entrate comunali e i relativi introiti non hanno più alcun vincolo di destinazione; Tale assunto è stato ribadito nel 2003 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - con nota n del 7 ottobre 2003, nella quale si afferma che, con l'abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 10 del 1977, è venuto meno il vincolo di destinazione delle somme riscosse per il rilascio dei permessi di costruire, aggiungendo peraltro che l'abrogazione dell'articolo 12 "è espressione della chiara volontà del legislatore di attribuire agli enti locali piena discrezionalità nell'utilizzo dei proventi in questione"; Considerato che La Regione Umbria ha inteso dare indicazione ai Comuni circa la destinazione una quota fissa, non inferiore all'8% dei proventi di urbanizzazione secondaria e delle sanzioni connesse, per chiese ed altri edifici religiosi; La Regione, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale N 719 del 24/12/1986, ha disposto la destinazione da parte dei Comuni, previa intesa con gli enti religiosi istituzionalmente competenti, di una quota, non inferiore all'8% dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni urbanistiche, per chiese ed altri edifici religiosi; Successivamente, con l'articolo 7 della Delibera della Giunta Regionale N 1017 dell'11/03/1998, confermata con deliberazione del N 556 del 23/06/1998 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale N 373 del 14/07/1998, è stata ribadita la destinazione della suddetta quota non inferiore all'8% "per chiese ed altri edifici per servizi religiosi", specificando che "La parte di tale quota corrispondente al 50% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria e al 100% delle sanzioni e' destinata agli interventi di restauro, risanamento, ristrutturazione, adeguamento sismico e per la sicurezza di edifici ed attrezzature religiose di carattere storico, artistico e culturale. " (comma 3) e che "La restante parte di quota pari al 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria e' destinata, oltre che per gli interventi di cui sopra, anche alla acquisizione di aree previste dal P.R.G. per chiese ed altri edifici per servizi religiosi da cedere gratuitamente in proprietà all'ente religioso, nonché per la costruzione di edifici per il culto e per le opere parrocchiali, di immobili destinati ad istituti religioso-educativi ed assistenziali e di attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive di uso pubblico." (comma 4). AI successivo comma 5 della Delibera si stabilisce che "I rapporti tra il Comune e

4 gli enti religiosi istituzionalmente competenti, derivanti dalla destinazione della quota dei proventi, sono oggetto di apposita convenzione." Richiamata La sentenza del TAR della Regione Toscana N 4082 del 22 aprile 2004, con cui è stato respinto il ricorso della Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro per la devoluzione della quota dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati dal Comune di Civitella in Val di Chiana negli anni 1999 e 2000, sulla base delle seguenti motivazioni: - il vincolo di destinazione dei proventi edilizi di cui all'art. 12 della legge n 10/1977, formalmente abrogato dall'art. 136 comma 2 lett. C) del D.Lgs. n 380/2001 "si poneva in contrasto con l'autonomia finanziaria dei Comuni riconosciuta dalla legge n 142/1990 e ribadita dal T.U. n 267/2000 (art. 3 comma 4 e 149 comma 2 )"; - "il finanziamento dell'edilizia di culto è da ricomprendersi nel sistema finanziario di cui all'art. 47 della legge n 222/1985, che stabilisce la somministrazione per tutte le esigenze di culto della quota dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche come risultante dalle dichiarazioni annuali dei contribuenti"; Atteso che Le disposizioni regionali sopra richiamate, a seguito delle mutazioni intervenute nel quadro legislativo nazionale, si pongono in contrasto con l'autonomia finanziaria dei Comuni, riconosciuta dalla legge n. 142/1990 e ribadita dal t.u. n. 267/2000 (artt. 3, comma 4, e 149, comma 2); In base al principio di riserva di legge sancito dall'articolo 25 della Costituzione, secondo il quale "Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge", le scelte di politica fiscale e tributaria sono sempre attribuite agli organi politici elettivi per mezzo di disposizioni legislative e mai all'amministrazione preposta alle entrate pubbliche con atti dispositivi di altra natura, contrariamente a quanto fatto in questi anni dalla Regione Umbria; Ritenuto che Le inedite difficoltà con cui sono costrette a confrontarsi le Amministrazioni Comunali a causa degli insostenibili tagli alla spesa pubblica operati nell'ultimo quinquennio, pongono anche sotto il profilo dell'equa gestione delle risorse

5 pubbliche la necessità di rivedere le previsioni circa la destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, al fine di operare una revisione della spesa incentrata sugli interventi prioritari per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di tali enti, lasciando loro la piena libertà di scelta, riconosciuta dalla legge, rispetto all'utilizzo dei suddetti proventi; La destinazione in favore di chiese ed altri edifici religiosi dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria e dalle relative sanzioni da parte dei Comuni della Regione, dove la quota destinata a tali scopi è stata spesso elevata anche al 15%, è caratterizzata da lacune documentai i e omissioni in contrasto anche con quanto disposto dalla Giunta regionale, risultando in molti casi irreperibili le convenzioni con gli enti religiosi tese a regolare l'assegnazione dei contributi, di cui peraltro avrebbero dovuto poter essere beneficiari tutti gli enti religiosi riconosciuti tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici dallo Stato Italiano. il Consiglio Regionale Riconosce la necessità non prevedere più, a partire da quest'anno, alcuna quota percentuale predeterminata a favore delle chiese e degli edifici di culto rispetto alla destinazione finale dei proventi derivanti dalle concessioni e dalle sanzioni urbanistiche per interventi di urbanizzazione secondaria, al fine di garantire l'effettività dell'autonomia finanziaria dei Comuni e di favorire in questo modo l'effettuazione, anche alla luce dell'attuale situazione economicofinanziaria, di interventi realmente prioritari per lo svolgimento delle funzioni fondamentali di tali enti; Impegna la Giunta Regionale a ritirare, con apposito atto, le disposizioni di cui ai DPGR 719/1986 e DPGR 373/1998 inerenti la destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria e dalle sanzioni connesse agli enti religiosi, e di darne comunicazione ai Comuni della Regione; Impegna la Giunta Regionale, contestualmente alla decisione assunta nel Documento Annuale di Programmazione per gli anni rispetto all'elaborazione del Testo Unico regionale per il governo del territorio, a ridefinire in questo senso la normativa inerente gli oneri di urbanizzazione connessi all'attività edilizia; Invita i Comuni della Regione a rivedere le modalità di destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria e delle relative sanzioni in base alla normativa vigente, privilegiando gli interventi di maggiore utilità sociale;

6 Il impegna altresì il Presidente A trasmettere la presente deliberazione ai Comuni della Regione ed al Consiglio per le Autonomie Locali; Perugia, 10 aprile 2013 Damiano Stufara Presidente Gruppo PR.-FdS

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