QUADERNI SINDACALI. Dodicesima edizione. QUADERNO n. 5

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1 QUADERNI SINDACALI Dodicesima edizione QUADERNO n. 5 Aggiornato ad agosto 2014

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3 Indice generale PREMESSA pag. 1 PARTE PRIMA - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO Capitolo 1 - Campo di applicazione pag Datori di lavoro domestico Lavoratori domestici Classificazione dei lavoratori Disciplina legislativa Disciplina contrattuale Vincoli di parentela... 6 Capitolo 2 - Costituzione del rapporto di lavoro 2.1. Tipologie contrattuali Età minima per l ammissione al lavoro Lavoratori minorenni Lavoratori italiani o di Paesi dell Unione Europea Adempimenti del datore di lavoro Adempimenti del lavoratore Lavoratori extracomunitari Lavoratore extracomunitario già residente in Italia Adempimenti del datore di lavoro Adempimenti del lavoratore Lavoratore extracomunitario non ancora entrato in Italia Adempimenti del datore di lavoro Adempimenti del lavoratore Assunzione Comunicazione all INPS Lettera di assunzione Esonero dalla tenuta del libro unico del lavoro I

4 Capitolo 3 - Svolgimento del rapporto di lavoro 3.1. Periodo di prova Disciplina legislativa Disciplina contrattuale Orario di lavoro Disciplina legislativa Disciplina contrattuale Lavoro notturno Lavoro straordinario Periodi di riposo Disciplina legislativa Disciplina contrattuale Retribuzione Disciplina legislativa Disciplina contrattuale Minimi retributivi Valori convenzionali del vitto e dell alloggio Adeguamento annuale Eventuale superminimo Scatti di anzianità Tredicesima mensilità Disciplina legislativa Disciplina contrattuale Prospetto paga Festività Disciplina legale Disciplina contrattuale Ferie Disciplina legale Disciplina contrattuale Sospensione dal lavoro Trasferta II

5 3.13. Trasferimento Congedo matrimoniale Disciplina legale Disciplina contrattuale Congedo di maternità e paternità Disciplina legale Disciplina contrattuale Malattia Disciplina legislativa Disciplina contrattuale Infortunio e malattia professionale Disciplina legislativa Disciplina contrattuale Prevenzione infortuni Diritto allo studio e alla formazione professionale Servizio militare Assenze Permessi Capitolo 4 - Variazione e cessazione del rapporto di lavoro 4.1. Risoluzione del rapporto Trattamento di fine rapporto Disciplina legislativa Disciplina contrattuale Adempimenti relativi alla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro 39 PARTE SECONDA - DISCIPLINA PREVIDENZIALE ED ASSISTENZIALE Capitolo 5 - Contribuzione 5.1. Misura dei contributi Aspetti particolari della contribuzione III

6 Tabella dei contributi per rapporti di lavoro a tempo indeterminato (senza contributo addizionale) Tabella dei contributi per rapporti di lavoro a termine (con contributo addizionale) Determinazione dei contributi Periodicità e modalità di versamento Attestazione del pagamento per il lavoratore domestico Accredito della contribuzione Prescrizione dei contributi Estratto contributivo on-line Capitolo 6 - Prestazioni 6.1. Assegno per il nucleo familiare Indennità di maternità e di paternità Indennità antitubercolari Indennità e rendite per infortuni e malattie professionali Indennità di disoccupazione (AspI e Mini-ASpI) Pensione Assegno ordinario di invalidità Pensione di inabilità Pensione ai superstiti Capitolo 7 - Assistenza Sanitaria integrativa 7.1. La CAS.SA.COLF Iscrizione Obbligatorietà e misura della contribuzione Versamento dei contributi di assistenza contrattuale Prestazioni IV

7 PARTE TERZA - DISCIPLINA FISCALE Capitolo 8 Disciplina fiscale 8.1. Esclusione delle ritenute da parte del datore di lavoro Dichiarazione dei redditi da parte del lavoratore Certificazione da parte del datore di lavoro dell ammontare complessivo delle somme erogate nell anno Deduzione e detrazione fiscale per il datore di lavoro Deduzione degli oneri contributivi per gli addetti ai servizi domestici e familiari Detrazione per le spese per gli addetti all assistenza personale Cumulabilità della deduzione con la detrazione PARTE QUARTA - PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO Capitolo 9 Prestazioni occasionali di tipo accessorio 9.1. Campo di applicazione Adempimenti I buoni lavoro (voucher) PARTE QUINTA - LAVORO ALLA PARI Capitolo 10 Lavoro alla pari Soggetti Durata del soggiorno Accordo tra le parti Termine del soggiorno Adempimenti sanitari ed assicurativi V

8 APPENDICE - Codice civile artt Legge 2 aprile 1958 n D.P.R. 31 dicembre 1971, n CCNL Regolamento della CAS.SA. COLF Minimi retributivi rideterminati con accordo del Tabella contributi complessivi per gli addetti ai servizi domestici per ogni ora di lavoro Bozza lettera di assunzione Dichiarazione dell'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno VI

9 PREMESSA In questo Quaderno sono riassunte le principali norme vigenti in materia di rapporto di lavoro domestico. Tale rapporto di lavoro è regolato principalmente dalle seguenti disposizioni di fonte legislativa: codice Civile, Libro V, Titolo IV, Capo II Del Lavoro Domestico artt ; legge 27 dicembre 1953, n Corresponsione della tredicesima mensilità al personale addetto ai servizi domestici; legge 2 aprile 1958, n Tutela del rapporto di lavoro domestico (applicabile ai lavoratori che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, per almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro); D.P.R. 31 dicembre 1971, n Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonché dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia nei locali; legge 29 maggio 1982, n. 297 che disciplina il trattamento di fine rapporto. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico del 16 luglio 2013 ha decorrenza dal 1 luglio 2014 e scadenza prevista al 31 dicembre 2016, ma resta in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo. Detto contratto è obbligatorio nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Organizzazioni Sindacali che lo hanno stipulato e per coloro che, aderendovi, intendono comunque recepirne le norme. In Appendice sono riportate le fonti legislative e contrattuali e alcune bozze al fine di agevolare gli adempimenti operativi. 1

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11 CAPITOLO 1 CAMPO DI APPLICAZIONE Il rapporto di lavoro domestico è un rapporto speciale di lavoro subordinato caratterizzato dal fatto che il lavoratore presta la propria opera per il funzionamento della vita familiare del datore di lavoro, che quindi può essere solo una persona o una comunità familiare. art. 1 Legge n. 339/ DATORI DI LAVORO DOMESTICO Sono datori di lavoro domestico: le famiglie, anche se costituite da una sola persona, che assumono personale da adibire a mansioni generiche o a mansioni che richiedono una specifica qualificazione ai fini del funzionamento della vita familiare. Rientrano in questa definizione anche le convivenze tra persone non legate da vincoli di parentela «familiarmente strutturate». Restano esclusi da questa definizione i collegi, i convitti, i circoli ricreativi, le associazioni, anche quando non perseguono fini di lucro, le amministrazioni di stabili condominiali. Se il lavoratore svolge la propria attività (es. riassetto e pulizia dei locali) sia a favore del nucleo familiare del proprio datore di lavoro sia a favore della sua attività professionale (impresa, libera professione, etc.) devono esser individuati due distinti rapporti di lavoro subordinato, uno ordinario, soggetto alle norme contrattuali e previdenziali del settore di appartenenza, e l altro domestico. art. 26 DPR n. 1043/ LAVORATORI DOMESTICI Sono lavoratori domestici i lavoratori d'ambo i sessi, generici o specializzati, che prestano la loro opera in una famiglia per il funzionamento della vita familiare CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI Disciplina legislativa I lavoratori domestici sono inquadrati in due categorie a seconda che svolgano: mansioni impiegatizie. A questa categoria appartengono i lavoratori che hanno una 3

12 qualifica che implica una notevole responsabilità ed una necessaria idoneità professionale. Tali sono, ad esempio: i precettori, gli istitutori, le governanti, le bambinaie diplomate, i maggiordomi, le dame di compagnia; mansioni manuali sia generiche che specializzate. A questa categoria appartengono ad esempio: le cuoche, le balie, i giardinieri, le guardarobiere, le bambinaie comuni, le cameriere, le domestiche tuttofare, i custodi, i portieri privati, il personale di fatica, gli stallieri, le lavandaie. Art. 5 L. n. 339/ Disciplina contrattuale Secondo la classificazione dei lavoratori sono previsti quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi (normale e super). 1 - Livello A: appartengono a questo livello i collaboratori famigliari generici, non addetti all assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro, relative ai seguenti profili lavorativi. Art. 10 CCNL Profili del livello A: Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza, non addetto all assistenza di persone; addetto alle pulizie; addetto alla lavanderia; aiuto di cucina; stalliere; assistente ad animali domestici; addetto all annaffiatura e alla pulizia delle aree verdi; Operaio comune. Profili del livello A super: Addetto alla compagnia (mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro); baby sitter (vigilanza, occasionale e/o saltuaria, di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura). 2 - Livello B: appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Profili del livello B: Collaboratore generico polifunzionale; custode di abitazione privata; addetto alla stireria; 4

13 cameriere; giardiniere; operaio qualificato; autista; addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione per persone ospiti del datore di lavoro. Profili del livello B super: Assistente a persone autosufficienti. Svolge anche attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Quaderno n Livello C: appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. Profili del livello C: Cuoco (addetto alla preparazione dei cibi e ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime). Profili del livello C super: Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge anche attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. 4 - Livello D: appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Profili del livello D: Amministratore dei beni di famiglia; maggiordomo; governante; capo cuoco; capo giardiniere; istitutore. Profili del livello D super: Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge anche attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; direttore di casa (mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all andamento della casa). Si precisa che il lavoratore che svolge una pluralità di mansioni ha diritto ad essere inquadrato nel livello corrispondente alla mansione prevalente. 5

14 1.4. VINCOLI DI PARENTELA Qualora esistano vincoli di parentela tra il lavoratore domestico e il suo datore di lavoro, la prestazione si presume resa a titolo gratuito, senza dar luogo ad un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, l'esistenza di un rapporto di lavoro può essere provata dagli interessati. I vincoli di parentela, in tal senso, assumono minore rilevanza nel caso di svolgimento delle seguenti mansioni: assistenza degli invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, fruenti dell'indennità di accompagnamento prevista dalle disposizioni che regolano la materia; assistenza degli invalidi civili fruenti delle provvidenze di cui alla legge n. 118/1971, o che siano esclusi da dette provvidenze per motivi attinenti alle loro condizioni economiche e non al grado di menomazione; assistenza dei ciechi civili fruenti del particolare trattamento di pensione previsto dalla legge n. 65/1962, e successive modifiche ed integrazioni o che ne avrebbero diritto qualora non fossero titolari di un reddito superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia; perpetue al servizio di sacerdoti secolari di culto cattolico; prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare. Art. 1 DPR n. 1403/1971 6

15 CAPITOLO 2 COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO 2.1. TIPOLOGIE CONTRATTUALI L'assunzione del lavoratore domestico può avvenire per un tempo: indeterminato, come per lo più accade e come si presume che sia, restando a carico del datore di lavoro l'onere di provare il contrario; determinato, vale a dire fissando in anticipo l'esatta data di risoluzione del rapporto di lavoro. Ciò può avvenire sia facendo riferimento ad un giorno preciso dell'anno, sia ponendo un termine determinabile anche se al momento incerto nella data (ad es.: "fino al rientro dalla maternità della persona sostituita"). Il rapporto di lavoro così instaurato deve risultare da atto scritto, copia del quale deve essere consegnato al lavoratore e cessa automaticamente, senza necessità di preavviso, al sopraggiungere del termine. Il C.C.N.L. ritiene lecita l'assunzione a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente (1), a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera nella quale devono essere specificate le ragioni giustificatrici. Art. 7 CCNL Art. 7 CCNL La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario. Sempre secondo il C.C.N.L., il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta (1) e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai tre anni. A titolo esemplificativo è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: per l'esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo; per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all'estero; (1) Si fa presente che è stato recentemente varato un provvedimento di urgenza (D.L. n. 34/2014, c.d. Jobs Act convertito dalla L. n. 78/2014) che contiene interventi di semplificazione sulla disciplina legislativa del contratto a termine. In particolare, è stato abrogato il requisito della ragione o causale ponendo unicamente un limite massimo di 36 mesi alla durata del rapporto a termine, raggiungibile anche attraverso un massimo di cinque proroghe (in provvedimento è in vigore dal 21 marzo 2014). 7

16 per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; per sostituire lavoratori in ferie; per l'assistenza extra-domiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. Il CCNL 16 luglio 2013 ha espressamente introdotto la possibilità per il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all assistenza di persone non autosufficienti inquadrati nei livelli CS o DS, di assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell assistenza. Tali prestazioni sono da retribuirsi sulla base della tabella G comprensiva delle maggiorazioni previste. Art. 15 CCNL Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai rapporti di lavoro a tempo determinato si applica un contributo addizionale pari all 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (v. punto 5.1). Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti. Per le causali che giustificano l'assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi del D.Lgs n. 276/2003. E consentita la stipula del contratto di lavoro ripartito, nel quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica obbligazione lavorativa, con i criteri e le modalità individuati dall art. 8 del CCNL. Il lavoro domestico può anche essere svolto come lavoro occasionale di tipo accessorio (v. capitolo 9) ETÀ MINIMA PER L'AMMISSIONE AL LAVORO L'età minima per l'ammissione al lavoro del lavoratore domestico è stata fissata dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296 a 16 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell'obbligo scolastico Lavoratori minorenni Il datore di lavoro che intende assumere un lavoratore minorenne - vale a dire di età inferiore ai diciotto anni compiuti, deve: farsi preventivamente rilasciare da chi esercita la patria potestà una dichiarazione scritta di assenso a far convivere il minorenne con la sua famiglia. Detta dichiarazione deve essere anche vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore; Art. 4 L. n. 339/1958 8

17 assicurarsi che il lavoratore risulti idoneo all'attività lavorativa a cui verrà adibito a seguito di visita medica preventiva effettuata dall'ufficiale Sanitario. Qualora il lavoratore non si sia ancora sottoposto a detta visita, spetta al datore di lavoro inviarvelo. L'eventuale spesa della visita è a carico del datore di lavoro. Il datore di lavoro è tenuto ad avere particolare cura del lavoratore minorenne per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale e non può adibirlo, salvo casi di forza maggiore, a lavoro notturno (in pratica tra le 22 e le 6 o tra le 23 e le 7) né a lavorazioni, processi e lavori vietati agli adolescenti dalla legge 17 ottobre 1967, n Quaderno n LAVORATORI ITALIANI O DI PAESI DELL UNIONE EUROPEA Adempimenti del datore di lavoro Nel caso il lavoratore domestico sia di nazionalità italiana o di Paesi della Unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria), il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico. Sono equiparati ai cittadini dell UE i cittadini Svizzeri e i cittadini degli stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo SEE (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) Adempimenti del lavoratore Il lavoratore può essere assunto anche se non iscritto nelle liste del collocamento. E però necessario che sia in possesso del codice fiscale, di un documento di identità e della tessera sanitaria aggiornata e rilasciata dall ASL. Dato che è ammessa l assunzione di minori con età minima di 16 anni, se il lavoratore domestico è minorenne, il lavoratore deve presentare, oltre ai documenti già indicati: il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dall Ufficiale sanitario dell ASL di zona dopo visita medica a cura e carico del datore di lavoro; la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro o, in alternativa, per i minori ad ore, l autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà LAVORATORI EXTRACOMUNITARI Le procedure sono diverse se il lavoratore risiede già in Italia o se invece risiede all estero. 9

18 Lavoratore extracomunitario già residente in Italia Adempimenti del datore di lavoro Dal 15 novembre 2011, tutti i datori di lavoro che intendono assumere lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia non dovranno più compilare il "modello Q", più comunemente chiamato "contratto di soggiorno". Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n del 28 novembre 2011 ha eliminato la comunicazione obbligatoria che il datore di lavoro doveva effettuare in caso di instaurazione, variazione e cessazione di un rapporto di lavoro che coinvolgeva cittadini extracomunitari. E' stato precisato che, in caso di rapporto di lavoro domestico, la comunicazione effettuata all INPS con le modalità prevista dalla legge n. 2/09 (v. punto 2.5) è valida ai fini dell assolvimento dell obbligo di presentazione del modello Q. Al momento del rinnovo del permesso di soggiorno lo straniero dovrà esibire in Questura la copia della comunicazione predetta. Min.Lav. Circ. n. 4773/ Adempimenti del lavoratore Il lavoratore deve essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un attività lavorativa Lavoratore extracomunitario non ancora entrato in Italia Adempimenti del datore di lavoro Ogni anno in Italia viene programmato, attraverso il cosiddetto Decreto Flussi, il numero massimo di lavoratori extracomunitari ai quali sarà concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Il Decreto entra in vigore quando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Pertanto, il datore di lavoro che vuole instaurare un rapporto di lavoro domestico con un cittadino extracomunitario residente all estero, deve attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto flussi dell anno in corso e, a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro. La domanda di nulla osta può essere compilata e inviata esclusivamente via Internet. Il Ministero dell Interno, infatti, ha messo a punto una procedura di invio delle domande che elimina l obbligo della spedizione postale e richiede, da parte del datore di lavoro, la disponibilità di un computer e di un collegamento internet. Di seguito si elencano i passaggi della procedura telematica. a) L utente deve collegarsi al sito e registrarsi all interno di una sezione dedicata, inserendo nome, cognome, data di nascita, un indirizzo di posta elettronica e una password di accesso; b) Riceve una di conferma e di perfezionamento della registrazione all indirizzo di posta elettronica da lui indicato; c) L utente deve scegliere, da un apposito elenco, la tipologia di domanda che vuole presentare ed inserire i dati anagrafici propri, del lavoratore e il luogo d impiego. La procedura genera un modulo che l utente deve salvare sul proprio computer, per poi compilarlo senza dover rimanere connesso ad internet. N.B. E possibile richiedere anche ulteriori moduli per altre domande, fino ad un massimo di cinque. 10

19 d) Per compilare il modulo così salvato, occorre scaricare un apposito programma seguendo le istruzioni contenute nel sito. e) Terminata la compilazione di tutti i campi richiesti, la domanda è pronta per l invio. Procedura per il rilascio del nulla osta al lavoro La domanda, inviata allo Sportello unico, viene contestualmente resa disponibile anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla Questura e al centro per l'impiego competenti. Lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro per la consegna del nullaosta - che ha una validità di 6 mesi - e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello. In questa occasione, inoltre, il datore di lavoro deve esibire la documentazione relativa al reddito e la ricevuta dell avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio). Lo Sportello Unico trasmette per via telematica il nulla osta e la proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all estero, la quale rilascia allo straniero il visto d ingresso, da lui precedentemente richiesto. Delega per il ritiro del nulla osta Se il datore di lavoro, per motivi di salute, non può recarsi allo Sportello Unico per ritirare il nulla osta al lavoro e firmare il contratto di soggiorno, può delegare il coniuge, i figli o altro parente in linea diretta o collaterale fino al 3 grado. Il delegato deve esibire un proprio documento di riconoscimento e presentare al funzionario dello Sportello Unico una dichiarazione contenente l esatta indicazione del motivo dell impedimento. Altri obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro dovrà in ogni caso garantire quanto stabilito dal Decreto Flussi in vigore al momento della richiesta in merito all orario di lavoro settimanale ed al reddito annuo. Il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero in qualità di assistente familiare, perché affetto lui stesso da patologie o gravi handicap che ne limitano l autosufficienza, non ha l obbligo dell autocertificazione relativa alla sua capacità economica. Inoltre, come previsto nel contratto di soggiorno, il datore di lavoro dovrà: impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza; impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro; assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato e, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per la consegna del nulla osta, esibire la ricevuta dell avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune o dall ASL di competenza (il certificato va richiesto anche nel caso in cui il lavoratore alloggerà presso l'assistito per svolgere le mansioni di assistente alla persona) Adempimenti del lavoratore Una volta concesso il nulla osta, lo Sportello Unico per l immigrazione lo trasmette Quaderno n. 5 11

20 per via telematica insieme alla proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all estero, che rilascerà al lavoratore il visto d ingresso da lui precedentemente richiesto. Il cittadino extracomunitario, ottenuto il visto d ingresso presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all estero, deve recarsi entro 8 giorni dall ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico per firmare sia il contratto sia la richiesta di permesso di soggiorno, da spedire alla prefettura con raccomandata A/R postale. La Questura, infine, convocherà il cittadino extracomunitario per la consegna del permesso di soggiorno. Lo Sportello Unico consegnerà al lavoratore, oltre al contratto di soggiorno, una copia della Carta dei Valori ed una guida alle leggi sull immigrazione predisposta dal Ministero dell Interno ( In Italia in regola ), tradotta nella lingua meglio conosciuta dal cittadino straniero. Il contratto di soggiorno per lavoro, stipulato con il datore di lavoro mediante il modulo Q, è un obbligo sia per instaurare un nuovo rapporto di lavoro sia per il rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, il lavoratore già residente in Italia, che abbia concluso un rapporto di lavoro e il cui permesso di soggiorno sia prossimo alla scadenza, accettando un altra offerta di lavoro può ottenere il rinnovo del permesso presentando il contratto di soggiorno stipulato con il nuovo datore. Quaderno n ASSUNZIONE - COMUNICAZIONE ALL'INPS La instaurazione del rapporto di lavoro domestico può avvenire: direttamente, a seguito di accordo tra le parti; tramite le Associazioni di categoria a carattere nazionale e gli Istituti di patronato autorizzati dal Ministero del lavoro. L assunzione deve essere comunicata all INPS entro le 24 ore del giorno precedente, anche se festivo, a quello di instaurazione del rapporto di lavoro. L art. 16 del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, prevede ai commi 11 e 12, in deroga alla normativa vigente che i datori di lavoro domestico presentino all INPS le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro, assolvendo in tal modo agli obblighi previsti dall art. 9 bis, Decreto Legge ottobre 1996, convertito con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, n 608 ed agli obblighi previsti dall art. 4 bis, comma 6, Decreto Legislativo 21 aprile 2000 n 181 e successive modificazioni. A decorrere dal 29 gennaio 2009 la comunicazione inviata all INPS e le eventuali altre informazioni richieste assumono efficacia anche nei confronti dei Servizi competenti del Ministero del lavoro, e delle politiche sociali, dell Istituto nazionale per l assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché dalla Prefettura-ufficio territoriale del Governo. 12

21 In relazione a quanto sopra l INPS ha comunicato che, a partire dal 1 aprile 2011, la presentazione delle comunicazioni obbligatorie di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione per lavoro domestico avviene esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali: WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell Istituto; Circ. INPS n. 49/2011 Contact Center Multicanale - numero verde ; Intermediari dell Istituto (consulenti, liberi professionisti abilitati, associazioni sindacali dei datori di lavoro domestico) attraverso i servizi telematici offerti agli stessi In caso di omessa o ritardata presentazione della comunicazione, sono previste sanzioni amministrative da 100,00 a 500,00 per ciascun lavoratore interessato (art. 19, c. 3 D.Lgs. n. 276/2003). Per quanto riguarda le comunicazioni relative alla modifica o alla cessazione del rapporto di lavoro v. quanto indicato al punto LETTERA DI ASSUNZIONE Il datore di lavoro deve rilasciare al lavoratore una lettera di assunzione, copia della quale deve essere restituita dal lavoratore firmata per presa conoscenza ed accettazione, da cui risulti: Art. 6 CCNL la data di inizio del rapporto di lavoro e la durata del periodo di prova; la categoria a cui è assegnato il lavoratore (nonché, per i lavoratori con meno di 12 mesi di esperienza professionale, l'anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria); la durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione; la divisa eventualmente da portare in servizio che dovrà essere fornita dal datore di lavoro; l'individuazione del periodo di riposo settimanale (giorno fisso, mezze giornate, ecc.) eventualmente spettante al lavoratore; la convivenza eventuale, parziale o totale che sia; il luogo di effettuazione della prestazione lavorativa; l'ammontare della retribuzione; l'epoca presumibile delle ferie e gli eventuali spostamenti temporanei prevedibili per la villeggiatura od altri motivi familiari; l'indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore possa riporre e custodire i suoi effetti personali; 13

22 la scadenza del rapporto di lavoro in caso di contratto a tempo determinato; l'impegno a regolare il rapporto di lavoro secondo le norme di legge vigenti, oppure la ricezione delle norme del CCNL in vigore che, come è noto, vincola unicamente i datori di lavoro ed i lavoratori aderenti alle Organizzazioni sindacali che lo hanno stipulato o coloro, per l'appunto, che intendono comunque aderirvi. Un fac-simile della lettera di assunzione è riportato in Appendice ESONERO DALLA TENUTA DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO I datori di lavoro domestico non rientrano fra i soggetti obbligati alla istituzione ed alla tenuta del libro unico del lavoro. Circ. Min. Lav. n. 20/

23 CAPITOLO 3 SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO 3.1. PERIODO DI PROVA Disciplina legislativa Il periodo di prova ha la seguente durata massima: un mese, per i lavoratori domestici che appartengono alla categoria impiegatizia; otto giorni, per i lavoratori domestici che appartengono alla categoria dei prestatori di opera manuale. Il periodo di prova: si presume per i primi otto giorni (art c.c.). Non occorre, pertanto, che sia espressamente convenuto per i soli lavoratori domestici appartenenti alla categoria dei prestatori di opera manuale; può essere interrotto da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di preavviso, nè di indennità; deve essere regolarmente retribuito; è considerato utile, a tutti gli effetti, della anzianità solo quando il lavoratore ha superato il periodo di prova. Terminato il periodo di prova, il lavoratore che non ha ricevuto disdetta, resta automaticamente confermato in servizio Disciplina contrattuale Secondo il contratto collettivo, il periodo di prova, che deve risultare da atto scritto, ha la seguente durata: Art. 13 CCNL giorni di lavoro effettivo per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super; 8 giorni di lavoro effettivo per i lavoratori degli altri livelli. Nel caso di malattia od infortunio il periodo di prova resta sospeso. Nel caso in cui il datore di lavoro interrompa la prova spetta al lavoratore, che provenga da altra regione e non abbia ancora provveduto a trasferire la propria residenza, un preavviso di tre giorni sostituibile con la retribuzione corrispondente; ciò nella ipotesi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro non avvenga per mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro (giusta causa) ORARIO DI LAVORO Disciplina legislativa L'orario di lavoro del lavoratore domestico non è soggetto a precise limitazioni dalla legge. In pratica, la durata massima dell'orario normale di lavoro varia a seconda delle esigenze e 15

24 delle abitudini della famiglia ed è stabilito dal datore di lavoro. Nel caso in cui si tratti di: servizio intero, vale a dire di lavoro svolto nell'arco della intera giornata, il datore di lavoro deve fissare la durata massima dell'orario normale di lavoro e la sua distribuzione nell'arco della settimana, in modo da consentire al lavoratore: un conveniente periodo di riposo durante il giorno; non meno di otto ore consecutive di riposo notturno; un adeguato riposo compensativo durante il giorno per le prestazioni necessarie eventualmente chieste durante la notte; mezzo servizio, vale a dire di lavoro svolto ad orario ridotto o di servizio ad ore; l'orario di lavoro è quello comunicato dal datore di lavoro ed accettato dall'interessato. Si precisa che le limitazioni sopra ricordate non trovano in questo caso applicazione, riguardando soltanto il lavoratore che presta servizio intero. Quaderno n Disciplina contrattuale Nel caso di lavoro a tempo pieno, la durata normale dell orario di lavoro è quella concordata tra le parti, nel rispetto dei seguenti limiti: art. 15 CCNL ore settimanali e 10 ore giornaliere non consecutive per i lavoratori conviventi; 40 ore settimanali e 8 ore giornaliere non consecutive (distribuite su 5 o 6 giorni) per i lavoratori non conviventi. La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui sopra, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti. L'orario di lavoro deve essere interrotto per consentire un riposo intermedio diurno non retribuito, di regola nelle ore pomeridiane, non inferiore a due ore consecutive nonché un riposo di almeno 11 ore consecutive nell arco della stessa giornata. E' inoltre precisato che eventuali ore non lavorate fino ad un massimo di due ore al giorno, possono essere recuperate in base ad accordo tra le parti, senza dare luogo alla maggiorazione per lavoro straordinario. Nell'orario di lavoro è da ricomprendere il solo tempo dedicato alle cure delle cose di servizio, come ad esempio la divisa o la tenuta di lavoro. Il contratto ha stabilito che il lavoratore tenuto ad osservare un orario superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, ha diritto al pranzo o alla cena ovvero ad una indennità pari al loro valore convenzionale. Per il personale non infermieristico assunto espressamente per prestazioni discontinue di assistenza notturna all'infanzia od anziani, ad ammalati o portatori di handicap, l'orario di lavoro deve essere ristretto tra le 20 e le 8 e l'assunzione deve risultare da atto appositamente scritto. Detti lavoratori hanno diritto ad una idonea sistemazione per la notte nonché alla prima colazione e alla cena e al rispetto del riposo di 11 ore consecutive nelle 24 ore. Per il personale assunto per garantire esclusivamente la presenza notturna l'orario di lavoro è ristretto tra le ore 21 e le 8 fermo restando che l'assunzione risulti da atto scritto e che sia consentito al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. I lavoratori domestici conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super nonché gi studenti di età compresa tra i 16 e 40 anni possono essere assunti con un orario ridotto fino a 30 ore 16

25 settimanali qualora frequentino corsi di istruzione per conseguire un titolo di studio riconosciuto dallo Stato o da Enti Pubblici previa stipula di accordo scritto tra le parti. Detto accordo deve comunque rispettare la particolare articolazione dell orario prevista dal Contratto che consente la collocazione del lavoro tra le ore 6 e le ore 14, oppure tra le 14 e le 22 o ancora, per non più di tre giorni alla settimana nel limite massimo di 10 ore al giorno. Quaderno n LAVORO NOTTURNO Secondo il Contratto collettivo, per lavoro notturno si intende il lavoro ordinariamente prestato tra le ore 22 e le 6, da compensare con la maggiorazione del 20%. Tale maggiorazione non si applica nei casi di discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna a soggetti autosufficienti o non autosufficienti, e di personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, per i quali vengono riconosciuti particolari minimi di retribuzione indicati nelle tabelle D ed E allegate al Contratto. Artt. 11, 12, 15 CCNL 3.4. LAVORO STRAORDINARIO In base alle norme del Contratto, per lavoro straordinario si deve intendere quello che eccede la durata massima giornaliera o settimanale dell'orario di lavoro fissato per i lavoratori conviventi o non conviventi. E' bene richiamare l'attenzione sul fatto che la maggiorazione per lavoro straordinario non spetta nel caso in cui il lavoratore domestico protragga le sue prestazioni oltre l'orario convenuto con il datore di lavoro ma senza superare i limiti stabiliti dal contratto. Il recupero consensuale di eventuali ore non lavorate, fino ad un massimo di due ore giornaliere, non comporta la maggiorazione per lavoro straordinario. Il Contratto Collettivo precisa che le eventuali ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con preavviso di almeno un giorno salvo casi particolari. In ogni caso si ha lavoro straordinario nel caso in cui si superi la durata giornaliera o settimanale indicata al punto Esso deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni: straordinario diurno (prestato dalle ore 6 alle ore 22.00): 25%; straordinario notturno (prestato dalle ore 22 e le ore 6.00): 50%; straordinario festivo (prestato di domenica o durante una delle festività): 60%. Art. 16 CCNL Al fine dell'applicazione delle maggiorazioni di cui sopra, occorre far riferimento alla retribuzione oraria globale di fatto. Nel caso di emergenza, le prestazioni richieste durante i periodi di riposo, diurno o notturno, non danno luogo a maggiorazioni per lavoro straordinario ma al prolungamento del periodo di riposo, sempre che abbiano carattere di assoluta episodicità ed imprevedibilità. 17

26 3.5. PERIODI DI RIPOSO Disciplina legislativa Il lavoratore domestico ha diritto a beneficiare, nel corso della settimana, di una intera giornata di riposo di regola coincidente con la domenica, eventualmente frazionabile in due mezze giornate, una delle quali deve cadere di domenica. l lavoratore ha diritto ad un conveniente riposo durante il giorno e a non meno di 8 ore consecutive di riposo notturno. In caso di necessarie prestazioni notturne spetta un adeguato riposo compensativo durante il giorno Disciplina contrattuale Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore oppure tra le ore e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere. Art. 7, 8 L. n. 339/1958 Artt. 14 e 15 CCNL Il riposo settimanale per i lavoratori conviventi è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana. Il riposo settimanale per i lavoratori non conviventi è di 24 ore e deve essere goduto la domenica. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata. In mancanza di accordo si applicano le regole sopra indicate RETRIBUZIONE Disciplina legislativa La retribuzione del lavoratore domestico consiste in un compenso in denaro e talora in alcune prestazioni in natura, come il cibo e l'alloggio. Art. 6 L. n. 339/

27 La retribuzione in denaro è liberamente pattuita tra le parti nel rispetto del principio costituzionale secondo cui il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione puntualmente, alla scadenza del periodo di paga, che non può essere superiore al mese. Il prestatore di lavoro ammesso alla convivenza familiare ha diritto, oltre alla retribuzione in danaro, al vitto e all alloggio (art cod. civ.). L ambiente di lavoro non deve essere nocivo all integrità fisica e morale del lavoratore; il vitto deve assicurare allo stesso una nutrizione sana e sufficiente. Quando è necessario convertire in denaro le prestazioni in natura occorre fare riferimento ai valori delle tariffe elaborate dalle apposite Commissioni Provinciali. Quaderno n Disciplina contrattuale Minimi retributivi Il Contratto collettivo ha fissato dei minimi retributivi in maniera differenziata a seconda del livello di appartenenza del lavoratore, della convivenza o meno e delle mansioni. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate al Contratto (v. Appendice). A tal fine, usando una ripartizione tradizionale si possono considerare: conviventi: a servizio intero (orario pieno), i lavoratori con orario giornaliero di 10 ore non consecutive (massimo 54 settimanali); servizio ridotto (orario ridotto), i lavoratori studenti di età compresa tra i 16 e 29 che, iscritti a corsi di studio riconosciuti dallo Stato o Enti Pubblici, siano stati assunti in base ad atto scritto tra le parti, con un orario settimanale fino a 20 ore da eseguirsi interamente o tra le ore 6 e le ore 14 ovvero tra le ore 14 e le ore 22 oppure collocato in non più di 3 giorni alla settimana nel limite di 10 ore al giorno. Per tali lavoratori vigono particolari minimi retributivi indicati nella tabella seguente con la dizione lavoratori studenti riferiti ai livelli C, B e super; non conviventi, (a ore) i lavoratori che hanno un orario di lavoro inferiore alle 8 ore giornaliere od alle 40 ore settimanali, distribuiti su 5 e 6 giorni settimanali. Tra questi lavoratori sono anche da ricomprendere i lavoratori che consumano un pasto ed hanno un rapporto di lavoro pari o superiore a 6 ore giornaliere. Art. 34 CCNL Assistenza notturna. - Sono da ricomprendere in questo ambito i lavoratori non infermieri la cui normale prestazione si svolge tra le 20 e le 8 per assistenza a soggetti autosufficienti quali bambini, anziani, ammalati, portatori di handicap (livello B di retribuzione). I lavoratori che invece hanno qualifica di assistente a persone non autosufficienti devono essere retribuiti facendo riferimento al livello D. Presenza notturna. - Sono da ricomprendere in questo ambito quei lavoratori specificatamente assunti per la sola presenza notturna tra le 21 e le 8. Eventuali 19

28 prestazioni lavorative svolte da questi lavoratori sono da compensare a parte secondo la tariffa spettante al lavoratore ad ore della tabella C. Ai fini retributivi la settimana è composta di 6 giorni lavorativi, il mese di 26 giorni. Quaderno n Valori convenzionali del vitto e dell alloggio Come sopra indicato, l erogazione del vitto e dell alloggio è obbligatoria solo nel caso del dipendente ammesso alla convivenza. I valori convenzionali del vitto e dell alloggio sono fissati dal CCNL (tabella F) Adeguamento annuale Il Contratto collettivo dispone che i minimi retributivi e i valori convenzionali di vitto e alloggio vengano adeguati in base alle variazioni del costo della vita secondo le rilevazioni ISTAT al 30 novembre di ogni anno, a valere dal 1 gennaio dell anno successivo. Agli adeguamenti del caso provvede la Commissione Paritetica Nazionale o, in mancanza delle deliberazioni di detta Commissione, il Ministero del Lavoro che è tenuto a determinare la variazione periodica delle retribuzioni minime sulla base dell'80% delle rilevazioni ISTAT e del 100% per i valori convenzionali relativi a vitto e alloggio. Art. 35 CCNL Art. 37 CCNL Eventuale superminimo Oltre al minimo retributivo può essere attribuito al lavoratore un eventuale superminimo. Nel prospetto paga (v. punto 3.8) deve risultare se il superminimo sia una condizione personale di miglior favore non assorbibile Scatti di anzianità Il Contratto collettivo di lavoro ha introdotto il principio per cui al lavoratore domestico spetta per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro un aumento del 4% sul minimo di categoria. Il numero dei bienni è fissato in un massimo di sette. Dal 1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili da eventuale retribuzione comunque superiore ai minimi contrattuali. Si ricorda che ai lavoratori con almeno due anni di anzianità di servizio alla data di entrata in vigore del contratto collettivo 22 maggio 1974 occorreva riconoscere uno scatto. Art. 36 CCNL 3.7. TREDICESIMA MENSILITÀ Disciplina legislativa Entro il mese di dicembre di ogni anno, a tutti i lavoratori domestici spetta la corresponsione di una tredicesima mensilità a titolo di gratifica natalizia. Si precisa che detta corresponsione riguarda i lavoratori domestici occupati: a servizio intero; a mezzo servizio od a ore; in maniera irregolare, ma per prestazioni continuative aventi carattere di prevalenza; Art. 1 Legge n. 940/

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