Il lavoro domestico. il laboratorio. di Annamaria Ermacora. a cura del Centro Studi dell Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

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1 Supplemento a n. 27 dell 1/07/2000 il laboratorio Il lavoro domestico di Annamaria Ermacora a cura del Centro Studi dell Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro

2 Fornire assistenza ai datori di lavoro domestico non sarà certamente il business del secolo per i consulenti del lavoro, ma è comunque materia che non dobbiamo trascurare. Osserviamo preliminarmente che anche il rapporto di lavoro domestico, così come molte altre realtà, va sempre più strutturandosi e complicandosi, così da richiedere l assistenza di un professionista. Oltre a ciò, con l introduzione della deducibilità dall imponibile fiscale della contribuzione versata, prevista dal collegato alla manovra finanziaria 2000, si prevede l emersione di un numero consistente di rapporti di lavoro di questo tipo. Si incrementa, pertanto, una opportunità di lavoro, con un ulteriore e non trascurabile effetto: quello di rendere conosciuta ed apprezzata la categoria dei consulenti del lavoro anche presso il grande pubblico dei non addetti ai lavori; una occasione di creare immagine che potrebbe essere coordinata e promossa a livello nazionale. I complimenti, meritatissimi, alla collega Ermacora, che ha realizzato in maniera perfetta questo numero de IL LABORATORIO, alla collega Silvia Bradaschia e a tutto il Centro Studi Ancl, con l auspicio di raccogliere, prima o poi, la disponibilità di altri colleghi. Saluti carissimi. Roberto De Lorenzis SEGRETARIO GENERALE ANCL

3 INDICE Disciplina del rapporto 2 Iter legislativo Datore di lavoro domestico Il contratto collettivo 2 Organismi Conciliazione delle controversie individuali 3 Giurisprudenza 5 Costituzione e svolgimento rapporto di lavoro 7 Assunzione Denuncia all Inps Denuncia all Inail 7 Documenti del lavoratore Assunzione lavoratori extracomunitari Periodo di prova Orario di lavoro 8 Lavoro notturno Lavoro straordinario Riposi 9 Ferie Part-time per studenti lavoratori Contratto a termine Retribuzione 10 Gratifica natalizia Adempimenti fiscali Sgravi fiscali Servizio militare Congedo matrimoniale Permessi Maternità 11 Malattia Infortunio 12 Cessazione rapporto di lavoro 13 Risoluzione del rapporto Preavviso Trattamento di fine rapporto 13 Assicurazioni sociali 15 Contributi Calcolo Versamento 15 Rimborso dei contributi per colf stranieri Prestazioni previdenziali 16 Tabelle utili 17 Lavoro notturno, straordinario e festivo Ferie Conservazione del posto durante la malattia e l infortunio 17 Trattamento economico durante la malattia Preavviso Preavviso per lavoratori a ore Preavviso per custodi Contributi e classi retribuzione 18 Valore convenzionale minimo del vitto e dell alloggio 19 Retribuzioni convenzionali per le prestazioni Inail 20 Testi di legge 21 Legge , n. 339; legge , n. 940; legge , n. 1239; RD , n. 1225; legge , n. 1003; legge , n. 977; DPR , n e circolare Inps , n Supplemento al n. 27 dell

4 Disciplina del rapporto Lavoro utile al funzionamento della vita familiare Iter legislativo La disciplina del lavoro domestico è stata inizialmente regolata dal codice civile (artt. 2240/ 2246). Lo stesso codice (art. 2068) negava al rapporto di lavoro domestico la possibilità di una contrattazione collettiva fra le associazioni di categoria. Successivamente la norma dell articolo fu dichiarata incostituzionale dalla sentenza 27 marzo 1969, n. 69, emessa dalla Corte Costituzionale, per cui si è potuti giungere, anche per il lavoro domestico al contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 maggio Con la legge n. 35/1952 abrogata dal DPR n. 1403/1972 e dalla legge n. 940/1953 è stata estesa ai lavoratori domestici l assistenza malattie e la concessione della gratifica natalizia e nel 1956 la legge n ha stabilito il trattamento previdenziale degli autisti privati. Nel 1958 con la legge del 2 aprile n. 339 viene attuata una disciplina meno sommaria e più organica del lavoro domestico le cui norme sono però applicabili ai soli domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, per almeno quattro ore giornaliere presso uno stesso datore di lavoro. Con il DPR n.1403/ 1972 si è provveduto a disciplinare in modo più organico e completo l obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori domestici, estendendole anche ai domestici così detti ad ore, lavoratori le cui prestazioni sono inferiori alle quattro ore giornaliere. Datore di lavoro domestico Sono le famiglie, anche se costituite da una sola persona, in quanto assumono personale per adibirlo a mansioni d ordine o intellettuale che siano necessarie o utili per il funzionamento della vita familiare. Rientrano nella disciplina del lavoro domestico anche quelle convivenze fra persone non legate da vincoli di sangue, come una comunità religiosa, una caserma militare, e simili. A questo riguardo si può far riferimento ai criteri stabiliti dal Ministero del lavoro (circolari 10 giugno 1958, n. 35/3972; 22 maggio 1973, n. 12/10219) ai fini previdenziali e assicurativi. A norma di tali criteri sono da inquadrare nel settore domestico le comunità religiose, e le convivenze militari (caserme, comandi, stazioni), qualunque sia il numero dei conviventi, il cui personale sia addetto al servizio diretto e personale dei conviventi stessi senza soddisfacimento di bisogni di terzi. Non rientrano nella disciplina le convivenze che non si possono considerare sostitutive della famiglia, come per esempio: i collegi-convitti, anche se esercitati senza fine di lucro, perché la convivenza non è fine a se stessa, ma mezzo per conseguire finalità educative. Peraltro rientrano nella categoria dei datori di lavoro domestico gli orfanotrofi in quanto il loro fine preminente è assistenziale, per cui sostituiscono le famiglie dei ricoverati, mentre il fine educativo è solamente mediato (Inps, circ. 3 agosto 1955, n. 929). Nello stesso caso si trovano i ricoveri di vecchi e simili istituti di beneficenza. Il contratto collettivo Il 16 luglio 1996, tra la Fidaldo per i datori di lavoro domestico e la Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs-Uil e Federcolf per i lavoratori, è stato sottoscritto il nuovo contratto collettivo di lavoro per gli addetti ai servizi domestici e familiari, valido fino al 16 luglio Il ccnl ha vigore per quattro anni dal 16 luglio 1996 e comunque fino al suo rinnovo. Il contratto collettivo è obbligato Supplemento al n. 27 dell

5 Se alla cessazione del rapporto non vi è accordo sulle entità della liquidazione oltre alla previsione di cui all art. 43 ccnl, sia il lavoratore (anche straniero) che il datore di lavoro possono rivolgersi agli Uffici provinciali del lavoro (oggi denominati Direzioni provinciali del lavoro) che sono organi periferici del Ministero del lavoro. Presso tali uffici, ubicati in ogni città capoluogo di provincia, oltre ad acquisire utili informazioni contrattuali sul rapporto di lavoro domestico, il lavoratore o il datore di lavoro possono richiedere l intervento della Commissione provinciale di conciliazione prevista dalla L. 11 agosto 1973, n. 533, ed esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell art. 36 del D.Lgs. n. 80/ Tale Commissione, articolata in sottocommissioni composte da un rappresentante dei lavoratori, uno dei datori di lavoro e da un funzionario dell Ufficio che le presiede, assiste le parti nella discussione della controversia e agevola la ricerca di una soluzione a norma dell art. 411 c.p.c. Le parti possono intervenire personalmente oppure, qualora lo ritengano, possono farsi assistere o rappresentare da persona di fiducia o professionista, o rappresentante sindacale, muniti di apposita delega autenticata a trattare e transigere la controversia. Se si concilia la controversia, viene redatto un verbale di ac- rio solo per i datori di lavoro ed i lavoratori aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto medesimo. Per gli altri, pur non avendo alcun valore giuridico, costituisce di fatto, un punto di riferimento per la determinazione e la qualificazione di alcuni istituti del rapporto di lavoro domestico. È bene tener presente che qualora sorga conflitto tra datore e prestatore di lavoro, non obbligati al rispetto delle norme contrattuali, in un eventuale giudizio dinanzi alla magistratura, il giudice, per dirimere la questione, potrà riferirsi alle norme del contratto vigente. In particolare è da fare attenzione alla circostanza che, per quanto riguarda i lavoratori stranieri, provenienti da Paesi extracomunitari, la L. 30 dicembre 1986, n. 943, fa obbligo al datore di lavoro di applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal ccnl di categoria. In precedenza il contratto collettivo si applicava solo ai collaboratori familiari che prestavano la loro opera con continuità, e- scludendosi quelle prestazioni richieste una volta tanto mentre il contratto del 15 luglio 1992 ha soppresso tale esclusione. Il rapporto di lavoro domestico era stato regolato, per la prima volta, da un contratto collettivo nazionale, stipulato il 22 maggio 1974, rinnovato il 14 dicembre 1978, l 8 gennaio 1985, il 13 luglio 1988 e il 15 luglio Organismi In base al ccnl sono costituiti Supplemento al n. 27 dell i seguenti organismi composti dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro: Commissione nazionale per l aggiornamento retributivo (art. 41), che ha sede presso il Ministero del lavoro e svolge le funzioni indicate agli artt. 31, 32 e 34 del ccnl; Commissione paritetica nazionale (art. 42), costituita presso la sede nazionale della Fidaldo, ha il compito di esprimere pareri e formulare proposte sull applicazione del ccnl e svolge funzioni di coordinamento nei confronti degli altri organismi paritetici; Commissioni paritetiche territoriali (art. 43), a livello provinciale o regionale costituite presso le sedi territoriali della Fidaldo, esperiscono il tentativo di conciliazione sindacale delle controversie individuali di lavoro ai sensi della legge n. 533/1973; Osservatori (art. 44), su base provinciale e/o regionale, con lo scopo di effettuare delle rilevazioni sulla situazione occupazionale della categoria dei lavori domestici, sul livello di applicazione del ccnl, sulle retribuzioni medie corrisposte di fatto e sull applicazione delle normative di legge a favore dei lavoratori stranieri. Promuovono, altresì, in collaborazione anche con le Regioni, lo sviluppo della professionalità dei lavoratori del settore attraverso un adeguata politica di formazione Conciliazione delle controversie individuali

6 cordo che, firmato dalle parti e dal Presidente della Commissione, chiude definitivamente ed irrevocabilmente a norma dell art c.c. la vertenza per cui nulla potrà più essere richiesto dal lavoratore per il cessato rapporto. Il verbale di accordo redatto presso l ufficio del lavoro a norma dell art. 411 c.p.c., chiudendo definitivamente la vertenza, fa venir meno la materia del contendere in sede giudiziaria qualora sia pendente una causa di lavoro, in tutti i gradi compresa la Cassazione (Cass., sez. lav., 29 marzo 1982, n. 1975). La richiesta di conciliazione può essere avanzata sia dal datore di lavoro, che può inviare una semplice lettera, sia dal lavoratore compilando un apposito modulo disponibile presso gli uffici del lavoro Supplemento al n. 27 dell

7 Giurisprudenza Definizione di lavoro domestico P erché sorga il rapporto di lavoro domestico è necessario che il lavoratore presti la sua opera per una convivenza di tipo familiare, caratterizzata: a) da una situazione di coabitazione in una singola unità immobiliare distinta e separata da altre analoghe unità abitative; b) dall assenza di uno scopo di lucro; c) dall appagamento in comune delle esigenze vitali di ordine materiale come il vitto e l alloggio; d) dall osservanza di una regola che si estrinseca nella solidarietà affettiva e nella mutua assistenza. In tal concetto di convivenza di tipo familiare non rientra la ben diversa situazione del concomitante alloggiamento di più aggregati o nuclei di persone, estranei gli uni rispetto agli altri, ancorché facenti parte di uno stesso stabile o fabbricato, in cui le esigenze comuni sono limitate ad alcune necessità di corrente manutenzione delle parti comuni del fabbricato ed a taluni elementari servizi relativi all uso dello stabile da parte di tutti i condomini o coinquilini (quali la pulizia dei locali comuni, accensione e Supplemento al n. 27 dell spegnimento delle luci, consegna della posta), senza estendersi affatto alle principali esigenze materiali ed affettive o spirituali proprie della vita in comune di tipo familiare, in una singola unità abitativa. Pertanto il rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di una collettività di condomini o di coinquilini di un medesimo stabile diviso in distinti appartamenti o unità immobiliari autonome non rientra nel rapporto di lavoro domestico (Cass., 24 febbraio 1979, n. 1235). La continuità delle prestazioni che, insieme con la subordinazione e l assenza di rischio economico per il prestatore di lavoro, costituisce uno degli elementi caratteristici del rapporto di lavoro subordinato deve essere intesa in senso relativo. Pertanto, perché essa sussista, è sufficiente la persistenza nel tempo dell obbligo, per il lavoratore, di compiere determinate attività e di mantenere a disposizione del datore di lavoro la propria energia lavorativa, le cui modalità di esplicazione possono manifestarsi variamente in relazione alle esigenze dell impresa e alla natura delle mansioni, mentre la durata delle prestazioni è, di regola, irrilevante, tranne che l impegno sia così ridotto e saltuario da essere realmente incompatibile con la natura del lavoro subordinato (nel caso di specie, relativo a lavori domestici, la Suprema Corte ha ritenuto errata la decisione del tribunale, che aveva escluso la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il solo fatto che le prestazioni che non era stato neppure dimostrato si svolgessero in giorni fissi venivano effettuate due volte la settimana e per due o tre ore al giorno) (Cass., 20 settembre 1979, n. 4855). Il criterio discriminatore tra rapporto di lavoro autonomo e rapporto di lavoro subordinato è dato precipuamente dall elemento della subordinazione del prestatore d opera al potere direttivo immanente del soggetto a cui favore è prestata l opera, mentre, ove vi sia l attenuazione notevole del vincolo della subordinazione e la presenza di una certa libertà nell organizzazione del lavoro per riconoscere una posizione di subordinazione in un rapporto di reale lavoro autonomo, occorre far ricorso agli altri criteri-guida: cioè alla precisa identificazione dell oggetto della prestazione (che nel caso di contratto di lavoro subordinato è l energia lavorativa esplicata secondo le direttive, la vigilanza ed

8 il controllo dell altra parte), nell accertamento concreto di una organizzazione di impresa, anche se minima, da parte del lavoratore, esistente nel lavoro autonomo, nonché nella valutazione del rischio attinente all esercizio dell attività produttiva ed imprenditoriale, rischio che incombe, almeno in misura più evidente e completa, sul lavoro autonomo, ricadendo sul creditore di lavoro nell ipotesi di lavoro subordinato. (Nella specie, in base all enunciato principio, la Corte Suprema ha confermato la decisione del giudice del merito che ha escluso l esistenza di un rapporto domestico nell attività svolta da una persona che, dietro un compenso mensile forfetizzato, commisurato alla media delle uscite rilevate in un periodo precedente la forfetizzazione, accompagnava con la propria macchina i componenti di un nucleo familiare in città per le commissioni, a richiesta di questi, assumendo a proprio carico tutte le spese, i rischi e le responsabilità per la circolazione del veicolo, senza alcun obbligo di mantenere la propria attività a disposizione della famiglia e senza inserimento nella comunità familiare) (Cass., 8 novembre 1980, n. 5980) Supplemento al n. 27 dell

9 Comunicazioni obbligatorie e regole contrattuali Costituzione e svolgimento rapporto di lavoro Assunzione In base all art. 9-bis, comma 4, della legge n. 608/1996, per assumere un lavoratore domestico non occorre più fare alcuna comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l impiego. È sufficiente, ad assunzione avvenuta, che il datore di lavoro effettui la denuncia all Inps con il mod. LD 09. Provvederà l Inps ad effettuare la comunicazione alla Sezione circoscrizionale per l impiego. Con apposito decreto ministeriale, possono essere autorizzate ad occuparsi del collocamento solamente le associazioni di categoria a carattere nazionale e gli istituti di patronato e assistenza sociale. Il ccnl (art. 6) prevede che all atto dell assunzione il datore di lavoro rilasci una lettera nella quale siano specificati i seguenti elementi: a) data dell inizio del rapporto di lavoro; b) categoria di appartenenza e anzianità in tale categoria; c) durata del periodo di prova; d) esistenza o meno della convivenza, totale o parziale; e) durata dell orario giornaliero di lavoro; f) eventuale divisa da lavoro Supplemento al n. 27 dell (fornita dal datore); g) la mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica; h) retribuzione; i) eventuali spostamenti temporanei previsti per villeggiatura o altri motivi familiari; j) il periodo concordato delle ferie annuali; k) l indicazione dello spazio in cui il lavoratore ha diritto di riporre i propri effetti personali. Copia della lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, deve essere trattenuta da ambedue le parti. Denuncia all Inps (Circ. Inps 5 ottobre 1998, n. 209) Il datore di lavoro è tenuto a presentare all Inps la denuncia di assunzione con modello LD 09 reperibile presso gli uffici Inps e gli enti di Patronato, da trasmettere entro il decimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l assunzione. Il modulo deve contenere l indicazione dei dati anagrafici del datore di lavoro e del lavoratore. Questo adempimento vale anche ai fini assicurativi Inail e sostituisce gli ordinari adempimenti in materia di collocamento. I termini sono i seguenti: 10 aprile per le assunzioni dal 1 gennaio al 31 marzo; 10 luglio per le assunzioni dal 1 aprile al 30 giugno; 10 ottobre per le assunzioni tra il 1 luglio e il 30 settembre; il 10 gennaio dell anno successivo per le assunzioni dal 1 ottobre al 31 dicembre. Denuncia all Inail (D.Lgs 38/2000, lettera del 28/3 della Direzione centrale rischi) La dichiarazione istantanea all Inail interessa anche i collaboratori domestici. Dal 16 marzo l Inail spiega infatti, che devono essere trasmessi, in modo contestuale all assunzione o al termine del contratto anche i codici fiscali dei lavoratori la cui assicurazione è gestita dall Inps, quali i collaboratori domestici, gli agricoli, etc. L informazione viene trasmessa indicando, nel campo della posizione assicurativa, il codice La contestualità della comunicazione all Inail del codice fiscale dei lavoratori domestici assunti o cessati non esclude che la comunicazione possa essere pre-

10 ventiva, mentre in caso di oggettivo impedimento ad effettuare la comunicazione in tempo utile, l Inail ne valuterà i motivi prima di comminare le sanzioni. Non sono comunque validi i termini stabiliti per la comunicazione al collocamento. Documenti del lavoratore (Art. 3, L. 339/58; art. 4 ccnl) All atto dell assunzione il prestatore di lavoro deve consegnare al datore di lavoro i seguenti documenti: il libretto di lavoro; tessere e libretto delle assicurazioni sociali obbligatorie; la tessera sanitaria e ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle vigenti norme di legge; copia del documento di identità personale non scaduto; copia di eventuali diplomi o attestati professionali specifici. Assunzione lavoratori extracomunitari Con la pubblicazione del decreto ministeriale dell 8 febbraio scorso, relativo ai flussi d ingresso per i cittadini extracomunitari, si sono riaperte le porte anche ai collaboratori domestici. Se il lavoratore risiede ancora all estero, il primo passaggio da attuare riguarda la richiesta di autorizzazione al lavoro da presentare alla DPL competente per territorio. In tale domanda vanno indicati i dati del datore di lavoro, i dati completi del collaboratore familiare cittadino straniero, la dichiarazione che l assunzione avverrà alle condizioni previste dal contratto di lavoro (da allegare), l impegno ad assicurare allo straniero il trattamento retributivo e assicurativo previsto dalle leggi vigenti e dal ccnl, il numero dei collaboratori in forza alla data di presentazione con specifica degli eventuali lavoratori stranieri in forza negli ultimi 12 mesi. La dichiarazione va completata con la specifica delle caratteristiche dell alloggio, della eventuale convivenza e dall elenco dei componenti di famiglia. Va allegata la documentazione attestante la capacità economica del datore degli ultimi due anni, la fotocopia del documento d identità del datore e del passaporto del lavoratore, nonché la dichiarazione relativa al trattamento dei dati personali legge 675/96. Il reddito familiare annuo minimo non deve essere inferiore a 85 milioni rapportati ai componenti il nucleo, si ritiene che la capacità economica possa essere autocertificata. Il datore di lavoro deve impegnarsi ad assicurare il lavoro per almeno 40 ore settimanali e una continuità del rapporto per 24 mesi. All ottenimento dell autorizzazione il datore deve richiedere il nulla osta provvisorio alla Questura e spedire ambedue i documenti allo straniero all estero, per l esibizione alle autorità diplomatiche o consolari italiane del posto, al fine dell ottenimento del visto d ingresso. Il lavoratore, entro otto giorni dall ingresso in Italia, deve richiedere alla Questura il permesso di soggiorno biennale per motivi di lavoro, nonché il rilascio del numero di codice fiscale alla Direzione delle entrate e l iscrizione al Ssn che avrà durata pari a quella del permesso di soggiorno. Il datore di lavoro procede con la richiesta del libretto di lavoro, con la comunicazione del codice fiscale all Inail contestuale all assunzione, con la comunicazione alla locale autorità di PS entro 48 ore. Periodo di prova (Art. 5, L. 339/58; art. 15 ccnl) I prestatori di lavoro sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito che è di trenta giorni di lavoro effettivo per gli impiegati (1 a categoria super e 1 a categoria) e di otto giorni di lavoro effettivo per i lavoratori manuali (2 a e 3 a categoria ). Il periodo di prova va computato a tutti gli effetti nell anzianità. Se il lavoratore in prova proviene per la prima volta da altra regione senza aver trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto di lavoro non avviene per giusta causa, il datore di lavoro deve dare un preavviso di 3 giorni o, in mancanza, la retribuzione corrispondente. Orario di lavoro (Art. 8, L. 339/58; art. 17 ccnl) La legge non fissa limiti alla durata della prestazione lavorativa, che sono invece esattamente individuati dal contratto collettivo Supplemento al n. 27 dell

11 La durata della prestazione lavorativa si distingue in orario intero, orario ridotto, a ore e assistenza notturna. Nel caso di lavoro a tempo pieno la durata normale dell orario di lavoro è quella concordata tra le parti e comunque con un massimo di: dieci ore giornaliere non consecutive, per un totale di 55 ore settimanali per i lavoratori conviventi; otto ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 48 ore settimanali distribuite su cinque oppure su sei giorni per i lavoratori non conviventi. L orario di lavoro è fissato in concreto dal datore di lavoro, nel rispetto della durata sopra indicata, per il personale a servizio intero; per quello a servizio ridotto o a ore, è concordato tra le parti. Lavoro notturno (Artt. 13, 14 e 17 ccnl) È considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22 e le ore 6, compensato con la maggiorazione del 20% della normale retribuzione. Se il lavoro notturno è prestato oltre il normale orario di lavoro è considerato straordinario. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna all infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, quando la durata della prestazione è interamente ricompresa tra le ore 20 e le ore 8, vengono riconosciuti Supplemento al n. 27 dell particolari minimi di retribuzione. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna tra le ore 21 e le ore 8 viene corrisposta una retribuzione specifica e deve essere assicurato un alloggio idoneo per il riposo notturno. Lavoro straordinario (Art. 18 ccnl) Al lavoratore può essere chiesta una prestazione lavorativa oltre l orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo giustificato adempimento. Il lavoro straordinario è quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima e deve essere compensato con le specifiche maggiorazioni riportate nella tabella seguente. STRAORDINARIO MAGGIORAZIONE Diurno (dalle 6 alle 22) 25% Notturno (dalle 22 alle 6 del mattino) 50% Festivo 60% Le ore di straordinario devono essere chieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste. In caso di emergenza le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno, purché abbiano carattere di assoluta episodicità ed imprevedibilità, sono considerate di carattere normale e danno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso. Riposi (Art. 8, L. 339/58; artt. 16,17 e 19 ccnl) Il riposo settimanale è pari a 36 ore, di cui 24 coincidenti con la domenica e le restanti 12 collocate in qualsiasi altro giorno feriale concordato tra le parti, nel quale il lavoratore presta la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà della durata normale giornaliera. L eventuale prestazione nelle 12 ore di riposo non domenicale deve essere retribuita con la retribuzione globale di fatto (comprese le indennità di vitto e alloggio se spettanti) maggiorata, salvo quando il riposo venga recuperato in altro giorno della settimana. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Se per esigenze imprevedibili vengono richieste prestazioni in domenica, queste devono essere retribuite con la maggiorazione e il datore di lavoro deve concedere un pari numero di ore di riposo nel corso della giornata seguente. Se il lavoratore professa una fede religiosa che preveda la solennizzazione in un giorno diverso dalla domenica, le parti possono accordarsi per sostituire la domenica con altra giornata. Se manca l accordo si applicano le regole generali. Le festività retribuite coincidono con quelle riconosciute alle generalità dei lavoratori. In caso di prestazione lavorativa in dette giornate è dovuta la normale retribuzione maggiorata. Se la festività infrasettimanale coincide con la domenica il lavoratore ha diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di un ventiseiesimo della retribuzione globale di fatto mensile. Per il rap-

12 porto di lavoro a ore le festività diverse dalla domenica sono retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo giornaliero di almeno otto ore consecutive nell arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle due ore. È consentito il recupero consensuale ed a regime normale di eventuali ore non lavorate in ragione di non più di due ore giornaliere. Il riposo settimanale è pari ad una giornata intera normalmente coincidente con la domenica, o a due mezze giornate, una delle quali coincidente con la domenica (art. 7, L. 339/58). Ferie (Art. 10, L. 339/58; art. 20 ccnl) La durata del periodo feriale, che non può essere frazionato, è fissata dalla legge, in relazione alla qualifica e all anzianità di servizio del lavoratore domestico, e dal ccnl. Se il domestico usufruisce di vitto e alloggio ha diritto a percepire durante le ferie un compenso sostitutivo convenzionale. Spetta al datore di lavoro fissare il periodo di ferie, tenendo conto delle esigenze sue e della sua famiglia, da usufruire da giugno a settembre. Rimane comunque ferma la possibilità, di un diverso accordo tra le parti. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di pre- avviso di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio. La malattia insorta durante le ferie ne sospende il godimento, qualora sia incompatibile con la funzione di riposo, recupero delle energie psico-fisiche e ricreazione, propria delle ferie stesse. Per i domestici a ore vanno retribuiti solo i giorni in cui avrebbero prestato attività lavorativa. Il lavoratore straniero può cumulare le ferie relative a due anni per avere più tempo per il suo rientro temporaneo in patria. Part-time per studenti lavoratori (Art. 8 ccnl) I giovani tra i 16 e i 29 anni che frequentano corsi di studio riconosciuti dallo Stato o da enti pubblici possono essere assunti in regime di convivenza con contratto a tempo parziale di 25 ore settimanali. La clausola del part-time deve risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dallo studente. In esso deve risultare l orario effettivo di lavoro concordato, compreso tra le ore 6 e le ore 22. Qualora esso ricada interamente tra le 6 e le 14 oppure tra le 14 e le 22 al giovane sarà erogata una retribuzione monetaria specifica, salvo ovviamente l intera retribuzione in natura (vitto e alloggio). A questi rapporti sono applicabili anche tutte le altre clausole del contratto. Contratto a termine (Art. 7 ccnl) L assunzione a tempo determinato che deve essere effettuata obbligatoriamente in forma scritta può avvenire, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, nei seguenti casi: esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo; sostituzione anche parziale di lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari (compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all estero); sostituzione, oltre il periodo di conservazione obbligatoria del posto di lavoro, di lavoratori malati, infortunati, in maternità o che fruiscono dei diritti istituiti dalla normativa sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap; sostituzione di lavoratori in ferie. Retribuzione (Artt. 30, 31, 32, 33 e 34 ccnl) La retribuzione, corrisposta con prospetto paga, comprende: il minimo contrattuale, che viene rivalutato con effetto dal 1 gennaio di ogni anno (la rivalutazione sostituisce l indennità di contingenza); gli scatti di anzianità: ogni due anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro pari al 4% del minimo con un massimo di 7 scatti; superminimo; eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio Supplemento al n. 27 dell

13 Gratifica natalizia (Art. 35 ccnl) È pari a una mensilità della normale retribuzione globale di fatto ( compresa la retribuzione in natura), da corrispondersi entro il mese di dicembre in occasione del Natale. La gratifica matura in base ai periodi lavorati. Adempimenti fiscali Il datore di lavoro domestico non è un sostituto d imposta e non deve, pertanto, operare alcuna ritenuta fiscale sulla retribuzione, né rilasciare documentazione ai fini fiscali. È consuetudine però rilasciare, al lavoratore che ne faccia richiesta, una dichiarazione in carta semplice dove il datore dichiara i compensi lordi corrisposti e le eventuali ritenute previdenziali effettuate. Il lavoratore deve presentare entro i termini la propria dichiarazione dei redditi, comprendendo le entrate derivanti dalla prestazione di lavoro domestico. Sgravi fiscali Con l approvazione dell emendamento del collegato fiscale alla manovra finanziaria per il 2000 sono previste importanti novità per i datori di lavoro domestico quali la deducibilità dall imponibile fiscale sino all importo massimo di 3 milioni annui della contribuzione versata all Inps. Fisco e Inps con il riconoscimento di questa deduzione prevedono l emersione di un nume- Supplemento al n. 27 dell ro consistente di rapporti. Servizio militare (Art. 29 ccnl ) Non risolve il rapporto di lavoro ed è considerato utile ai fini del tfr. Entro 30 giorni dal congedo deve essere ripreso il servizio: in mancanza il rapporto è risolto. Le stesse norme valgono per il servizio civile. Congedo matrimoniale (Art. 24 ccnl) Spettano 15 giorni consecutivi, con diritto al pagamento della retribuzione compresa eventuale indennità vitto e alloggio. Permessi Spettano per: visite mediche (coincidenti con l orario di lavoro) (art. 22 ccnl) Ai lavoratori con orario di almeno 30 ore settimanali, spettano 12 ore retribuite all anno (16 in caso di convivenza) e permessi non retribuiti. Ai lavoratori con orario di almeno 20 ore settimanali spettano permessi non retribuiti; motivi familiari (art. 22 ccnl) Spettano 3 giorni retribuiti per eventi luttuosi, 2 giorni retribuiti per nascita figli, permessi di breve durata non retribuiti; motivi di studio (art. 23 ccnl) Ai lavoratori studenti per diploma dell obbligo o specifico professionale: diritto a permessi non retribuiti oppure recupero delle ore a regime normale e permessi re tribuiti per esami; formazione professionale (art. 9 ccnl) Ai lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio di almeno 18 mesi, diritto a permessi retribuiti per 40 ore l anno per la frequenza di corsi specifici di formazione professionale per collaboratori familiari o assistenti domiciliari; cariche sindacali (art. 39 ccnl) I dirigenti di sindacati firmatari del ccnl possono beneficiare di 6 giorni retribuiti all anno per riunioni degli organi direttivi. Maternità La lavoratrice madre gode di: astensione dal lavoro 2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto (art. 4, L. 1204/71); astensione obbligatoria anticipata disposta dalla Direzione provinciale del lavoro (art. 5, L. 1204/71); computo dell astensione dal lavoro nell anzianità di servizio (art. 6, L. 1204/71); trattamento economico pari all 80% durante i 5 mesi di astensione obbligatoria (art. 4, L. 1403/71); l assenza per maternità è computata nell anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie; c è divieto di licenziamento (tranne per giusta causa) dalla data di spedizione del certificato di gravidanza fino al

14 Ai lavoratori con meno di 25 ore settimanali con anzianità da 3 a 6 mesi, da 6 mesi a 2 anni e oltre due anni, spetta la conservazione del posto per un periodo massimo (espresso in giorni di calendario) di: giorni. termine dell astensione obbligatoria. A tal proposito la Corte di Cassazione (Cass., 22 giugno 1998, n. 6199) ha invece affermato che è nullo e non solo temporaneamente inefficace il licenziamento della lavoratrice domestica, intimato nel periodo in cui la stessa ha diritto alla conservazione del posto per maternità (art c.c.). Malattia (Art. 27 ccnl) Ai lavoratori a tempo pieno con anzianità fino a 6 mesi, da 6 mesi a 2 anni e oltre 2 anni, spetta la conservazione del posto per un periodo massimo (espresso in giorni di calendario) di: giorni. Retribuzione al 50% per i primi 3 giorni e al 100% per i successivi. Infortunio (Art. 28 ccnl) A carico dell Inail invece (art. 36, DPR 1124/65): indennità giornaliera per inabilità temporanea; assegno per l assistenza personale continuativa; rendita ai superstiti ed assegno una tantum in caso di morte; cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; fornitura di apparecchi di protesi. Per lavoratori a tempo pieno con anzianità fino a 6 mesi, da 6 mesi a 2 anni, oltre 2 anni, conservazione del posto per un periodo massimo (espresso in giorni di calendario) di: giorni. Per lavoratori con meno di 25 ore settimanali con anzianità: da 3 a 6 mesi, da 6 mesi a 2 anni, oltre due anni, conservazione del posto per un periodo massimo (espresso in giorni di calendario) di: giorni. Dal punto di vista della retribuzione i primi tre giorni sono a carico del datore di lavoro Supplemento al n. 27 dell

15 Cause e conseguenze Cessazione rapporto di lavoro Risoluzione del rapporto (Art. 4, L. 108/90) Il rapporto di lavoro domestico può risolversi per una delle seguenti cause: interruzione del periodo di prova; recesso del datore di lavoro con relativo preavviso; licenziamento in tronco per giusta causa; dimissioni; morte del lavoratore. In tali ipotesi il trattamento di fine rapporto (detratte eventuali anticipazioni) deve essere devoluto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado (art. 18, L. 339/58). Preavviso (Art. 36 ccnl) Supplemento al n. 27 dell I termini di preavviso cui sono tenute le parti del rapporto sono fissati in relazione all anzianità di servizio maturata presso lo stesso datore di lavoro. Tali termini sono ridotti del 50% in caso di dimissioni del lavoratore. Nel caso di mancato preavviso è dovuta l indennità sostitutiva pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso spettante. Nell ipotesi di licenziamento (non disciplinare) e qualora il datore di lavoro ritenga di esonerare l addetto dalle prestazioni nel periodo di preavviso, spetta allo stesso il corrispettivo per questo arco di tempo. Trattamento di fine rapporto (Art. 37 ccnl) Deve essere corrisposto in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro. Questo trattamento è regolato dalla L. 339/58 per le spettanze fino al 31 maggio 1982, mentre per quelle successive viene applicata la L. 297/82. Per la quota di tfr maturata a partire dal 1 giugno 1982 si applica il medesimo meccanismo di calcolo stabilito per la generalità dei lavoratori: la retribuzione annua, comprensiva dell eventuale indennità vitto e alloggio, viene divisa per 13,5 con rivalutazione annuale delle somme accantonate. Per i periodi fino al 31 maggio 1982 l indennità di anzianità è commisurata all ultima retribuzione relativa ad un determinato numero di giorni moltiplicato per gli anni di servizio (vedi tabelle). INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PER LAVORATORI A SERVIZIO INTERO Periodo di maturazione dell anzianità Fino al 30 aprile 1958 Dal 1 maggio 1958 al 21 maggio 1974 Dal 22 maggio 1974 al 31 maggio 1982 Giorni per ogni anno di anzianità Ex operai Ex impiegati mese 1 mese INDENNITÀ PER LAVORATORI A SERVIZIO RIDOTTO A ORE Periodo di maturazione dell anzianità Giorni per ogni anno di anzianità Fino al 21 maggio Dal 22 maggio Dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre Dal 1 gennaio 1980 al 31 maggio

16 L ammontare del trattamento di fine rapporto (pari all importo della retribuzione annua diviso per 13,5) maturato annualmente dal 29 maggio1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e nella terza categoria (lavoratori manuali). ESEMPIO DI COMPUTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO COLF A SERVIZIO INTERNO Qualifica: domestica, 2 a categoria, a servizio interno, convivente. Retribuzione: lire mensili. Fruisce di vitto e alloggio. Durata del rapporto: assunta il e dimessa con regolare preavviso il Anno 1999: accantonamento tfr al L Anno 2000: retribuzione ind. vitto e alloggio gennaio L L febbraio L L marzo L L aprile L L Tredicesima (4/12) L L L L Quota tfr 2000: = : 13,5 = L Rivalutazione: L Trattamento di fine rapporto spettante L Supplemento al n. 27 dell

17 Assicurazioni sociali Diritto alle prestazioni I lavoratori domestici, qualunque sia la durata della loro prestazione, hanno diritto alle seguenti forme di assicurazione previdenziale: invalidità, vecchiaia e superstiti; tubercolosi; disoccupazione involontaria; assegno per il nucleo familiare; maternità; malattia, compresi i familiari a carico; infortuni sul lavoro e malattie professionali. L ipotesi di lavoro domestico svolto alle dipendenze di un familiare con vincolo di parentela o affinità dà luogo, in ogni caso,all obbligo previdenziale quando vi è prestazione di assistenza a favore di: invalido di guerra (civile e militare), invalido per causa di servizio o invalido del lavoro, se percepiscono l indennità di accompagnamento; mutilato o invalido civile; cieco civile; sacerdoti secolari di culto cattolico; componenti le comunità religiose o le convivenze militari di tipo familiare. Supplemento al n. 27 dell Contributi In base alla denuncia iniziale del rapporto di lavoro domestico, l Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa a favore del collaboratore e ad inviare al datore di lavoro un blocchetto di bollettini di conto corrente postale per il versamento dei contributi. L Ente di previdenza fornisce bollettini precompilati con i dati anagrafici, compreso il codice fiscale del lavoratore. Il contributo copre tutte le assicurazioni sopra indicate. Per quanto riguarda la contribuzione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è lo stesso Inps che provvede a ripartire l importo dei contributi versati tra le proprie gestioni e l Inail. Calcolo (Art. 5, DPR 1403/71; art.1, L. 243/93) Il contributo è riferito alla retribuzione effettiva oraria percepita dal lavoratore domestico ed è commisurato alla fascia di retribuzione nella quale si colloca la retribuzione stessa. La retribuzione oraria comprende anche le quote relative alla tredicesima mensilità e il valore dell eventuale vitto e alloggio nelle misure stabilite a livello nazionale o in quelle più favorevoli fissate dalle Commissioni provinciali. Moltiplicando poi il contributo orario per il numero delle ore lavorate entro l ultimo sabato del trimestre solare, si ottiene la somma complessiva da corrispondere all Inps. Responsabile per l intero versamento è il datore di lavoro, anche se non intende rivalersi, per la quota del lavoratore. Versamento (Art. 8, c. 2, DPR 1403/71) Il contributo trimestrale dovuto all Inps va versato alle seguenti scadenze: per gennaio-marzo, dal 1 al 10 aprile; per aprile-giugno, dal 1 al 10 luglio; per luglio-settembre, dal 1 al 10 ottobre; per ottobre-dicembre, dal 1 al 10 gennaio dell anno successivo. In caso di cessazione del rapporto durante il trimestre, il versamento va fatto entro dieci giorni. Qualora il lavoratore intrattenga più rapporti di lavoro, l obbligo contributivo grava su ciascun datore di lavoro (art.9, L. 1403/71).

18 Rimborso dei contributi per colf stranieri Le somme versate al fondo pensioni a favore degli extracomunitari, su richiesta dei lavoratori, possono essere trasferite al Paese d origine, purché non si tratti di Paese convenzionato con l Italia in materia di sicurezza sociale. I Paesi convenzionati sono: Argentina, Austria, Australia, Brasile, Canada, Capoverde, ex Jugoslavia, Israele, Jersej, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Finlandia, Principato di Monaco, Svizzera, Tunisia, Uruguay, Usa, Vaticano e Venezuela. In caso contrario il lavoratore ha diritto, su richiesta, al rimborso delle somme pagate, maggiorate del 5%. Per ottenere la liquidazione alla domanda all Inps vanno allegati: copia del permesso di soggiorno e bollettini di versamento dei contributi contenenti la data di cessazione del rapporto. Il pagamento avviene su una banca estera indicata dall interessato e solo a rimpatrio avvenuto. Gli eredi dei lavoratori extracomunitari che cessano l attività per rientrare nel Paese d origine, non hanno diritto al rimborso dei contributi versati dai deceduti, ai sensi dell interpretazione dell Inps espressa con circolare n. 112/99. L Istituto, a seguito di parere del Ministero del Lavoro, ha precisato che i beneficiari del rimborso possono essere solo i lavoratori, senza interpretazioni e- stensive in quanto trattasi di norma speciale. I superstiti, se non hanno diritto alla pensione, possono invece inoltrare una richiesta d indennità una tantum, ai sensi dell art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995, pari all importo dell assegno sociale per le annualità della contribuzione versata. INPS Assegno per il nucleo familiare Cure termali Indennità antitubercolare Indennità di disoccupazione Indennità di maternità Pensione di inabilità o assegno di invalidità Pensione di vecchiaia, di anzianità, a favore dei superstiti o di reversibilità INAIL Indennità e rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale Prestazioni previdenziali In base ai contributi versati dal datore di lavoro ed in presenza dei requisiti previsti, il lavoratore domestico ha diritto, alle prestazioni elencate nel seguente quadro riepilogativo. Se spettante, viene pagato direttamente dall Inps in due rate semestrali posticipate a marzo e settembre. Il numero degli assegni giornalieri è pari al numero di ore di lavoro risultanti ai fini contributivi diviso quattro (art.14, DPR 1403/71). L indennità giornaliera è pari all 80% della sesta parte della media delle retribuzioni convenzionali settimanali valevoli ai fini contributivi, relativa alle settimane di contribuzione comprese nei 24 mesi antecedenti l inizio della maternità. Il diritto spetta solo se la lavoratrice ha maturato 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti la maternità, oppure 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti (art.4, DPR 1403/71). 24 ore di lavoro settimanale danno luogo a un contributo settimanale. Nel caso in cui le ore di lavoro settimanali siano inferiori a 24, la legge dispone la proporzionale riduzione del numero dei contributi versati e del relativo periodo assicurato. Se, ad esempio, in un anno la colf ha sempre lavorato per 12 ore la settimana (quindi per la metà dell orario minimo settimanale necessario per accreditare un contributo settimanale), l Inps potrà accreditare solo 26 contributi settimanali (pari a sei mesi) e non l intera annualità pari a 52 contributi settimanali. Le 24 ore settimanali possono essere raggiunte anche prestando attività lavorativa presso più datori di lavoro (art.10, DPR 1403/71). Come per le generalità dei lavoratori è inoltre prevista la possibilità di prosecuzione volontaria della contribuzione per il raggiungimento dei requisiti pensionistici. Il calcolo delle prestazioni è effettuato in riferimento ad apposite retribuzioni convenzionali (DM 27 gennaio 1994) Supplemento al n. 27 dell

19 Sintesi delle norme contrattuali e previdenziali Tabelle utili Lavoro notturno straordinario e festivo LAVORO MAGGIORAZIONE Ordinario notturno Straordinario diurno Straordinario notturno In giorno di riposo settimanale In giorno di festività 20% 25% 50% 60% 60% Ferie ANZIANITÀ DI SERVIZIO (presso lo stesso datore di lavoro) Fino al GIORNI DI FERIE per 1 anno di servizio Fino a 3 anni oltre i 3 anni 20 gg. 25 gg. Dall Qualsiasi anzianità 25 gg. Dal Qualsiasi anzianità 26 gg. Conservazione del posto durante la malattia e l infortunio ORARIO SETTIMANALE Da 25 ore Inferiore a 25 ore Supplemento al n. 27 dell ANZIANITÀ DI SERVIZIO PRESSO LO STESSO DATORE DI LAVORO (in mesi) Fino a 6 oltre 6 fino a 24 oltre 24 Da 3 a 6 oltre 6 fino a 24 oltre CONSERVAZIONE DEL POSTO (giorni di calendario)

20 Trattamento economico durante la malattia ANZIANITÀ (mesi) Fino a 6 (oppure da 3 a 6) oltre 6 fino a 24 oltre 24 RETRIBUZIONE PER GIORNI (50% per i primi 3 e 100% per gli altri) Preavviso ANZIANITÀ (anni) LICENZIAMENTO PREAVVISO (giorni) DIMISSIONI Fino a 5 Oltre ,5 15 Preavviso per lavoratori a ore (inferiore a 25 ore settimanali) ANZIANITÀ (anni) PREAVVISO (giorni) LICENZIAMENTO O DIMISSIONI Fino a 2 oltre ANZIANITÀ (anni) Preavviso per custodi PREAVVISO (giorni) LICENZIAMENTO O DIMISSIONI Fino a 12 oltre RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA Fino a L Da L a L Oltre L Orario superiore a 24 ore settimanali Contributi e classi retribuzione (anno 2000) RETRIBUZIONE ORARIA CONVENZIONALE L L L L CONTRIBUTO ORARIO COMPRENS. DELLA QUOTA ASSEGNI FAMIL. (1) Dall al (473) (533) (651) (344) Dall al (473) (533) (651) (344) CONTRIBUTO ORARIO NON COMPRENS. DELLA QUOTA ASSEGNI FAMIL. (1)(2) Dall al (473) (533) (651) (344) Dall al (473) (533) (651) (344) (1) L importo indicato tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. (2) Il contributo Cuaf non è dovuto nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi e tra parenti e affini entro il terzo grado che risultino conviventi con il datore di lavoro Supplemento al n. 27 dell

21 Fino al Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dall Dal Dall Dall Dall Dall Supplemento al n. 27 dell Valore convenzionale minimo del vitto e dell alloggio (ccnl) COLAZIONE PRANZO Dal pranzo e/o colazione CENA ALLOGGIO VITTO E ALLOGGIO GIORNALIERO (1) La commissione paritetica nella seduta del 28 ottobre 1982 ha soppresso a far data dal 1 ottobre 1982, l indennità sostitutiva della colazione. N.B.: tali valori saranno adeguati ogni 12 mesi in ragione del 100% dell indice Istat.

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