Linee guida regionali per l applicazione al settore della piscicoltura del decreto del Ministero della Salute 3 agosto 2011

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1 giunta regionale 9^ legislatura ALLEGATOA alla Dgr n del 31 luglio 2012 pag. 1/6 Linee guida regionali per l applicazione al settore della piscicoltura del decreto del Ministero della Salute 3 agosto Definizioni e campo di applicazione Le presenti linee guida descrivono le modalità di applicazione, nel territorio della Regione del Veneto, del Decreto Ministeriale 3 agosto 2011, inerente il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura che allevano pesci e agli stabilimenti di lavorazione dei prodotti della pesca (esclusi, pertanto, i molluschi bivalvi vivi che saranno oggetto di provvedimento specifico in materia), ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148, di seguito denominato Decreto Legislativo. Ai fini delle presenti linee guida si applicano le definizioni di cui al Decreto Legislativo ed al Decreto Ministeriale 8 luglio Ulteriori definizioni, relative all allevamento ittico estensivo, vengono riportate di seguito: a) Allevamento ittico estensivo : Forma di allevamento ittico caratterizzata da: - utilizzo di bacini naturali o seminaturali; - basse densità di prodotto per metro cubo di acqua; - assenza di fornitura di alimentazione da parte dell uomo per tutto il ciclo di ingrasso; - i pesci si alimentano sfruttando la potenzialità dell ambiente - assenza di utilizzazione di presidi farmaceutici, fornitura di ossigeno o ossigenazione delle acqua con mezzi meccanici. b) Descrizione delle caratteristiche specifiche delle valli da pesca tradizionali : Questa pratica di allevamento estensivo in bacini naturali o seminaturali denominati valli da pesca, di specie tipicamente eurialine (ad esempio cefali, orate, branzini, latterini, anguille), in policoltura, viene attuata senza fornire ai soggetti in ingrasso (liberi nella valle) alimenti o farmaci, ma sfruttando unicamente le capacità dell ecosistema di sostenere il carico di animali. La produzione è caratterizzata da bassa densità di allevamento, cicli di ingrasso poliennali con svernamento in apposite strutture dette peschiere (sistema di bacini e canali), cattura del prodotto esclusivamente stagionale (ottobre-dicembre), dettata dal gradiente termico, ed effettuata tramite strutture dette colauri e lavorieri (trappole fisse). Il ripopolamento delle valli da pesca avviene tramite: -pesce di entrata naturale (selvatico) -pesce selvatico catturato da appositi professionisti denominati novellanti -eccezionalmente, solo per mancanza di prodotto naturale, con avannotti nati in cattività. L alimentazione con mangimi è consentita esclusivamente come ausilio per gli avannotti nelle prime fasi di vita (pochi centimetri di lunghezza) e prima di essere liberati nella zona destinata all ingrasso. In riferimento alle procedure per il rilascio dell autorizzazione sanitaria, le presenti linee guida non si applicano agli impianti di cui all art. 2 comma 2 e all'art. 4, comma 4 del Decreto Legislativo, ed in particolare: a) agli animali acquatici ornamentali tenuti in negozi di animali da compagnia, in laghetti e vasche da giardino, in acquari a scopi commerciali, o presso grossisti se: - non direttamente connessi con il sistema idrico territoriale; - dotati di un sistema di trattamento delle acque reflue idoneo a ridurre ad un livello accettabile il rischio di trasmissione delle malattie agli animali di acquacoltura e selvatici presenti nello stesso bacino idrografico,

2 ALLEGATOA alla Dgr n del 31 luglio 2012 pag. 2/6 ossia dotati di un idoneo trattamento chimico-fisico delle acque reflue o di collegamento con un efficace impianto di depurazione; b) agli impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopi di immissione sul mercato; c) ai laghetti di pesca sportiva non direttamente connessi al sistema idrico territoriale; d) alle imprese di acquacoltura che commercializzano animali d'acquacoltura soltanto per il consumo umano, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 853/2004, ossia alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti della pesca, così come da Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in merito alle linee guida applicative dei Regolamenti 852/2004/CE e 853/2004/CE in materia di igiene degli alimenti (Accordo Rep. N. 253 del 17 dicembre 2009 e Accordo Rep. N. 59 del 29 aprile 2010) e come da Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano Rep. n del 16 novembre 2006, relativa alle linee guida sui prodotti della pesca e la nuova regolamentazione comunitaria; e) alle valli da pesca di tipo tradizionale, così come sopra definite. Le strutture di cui al punto c), d) ed e) non necessitano di registro delle movimentazioni, ma conservano la documentazione di scorta. Le deroghe all autorizzazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) si applicano tenendo conto della natura, delle caratteristiche e della situazione dell'impianto, del laghetto di pesca sportiva o dell'impresa interessati nonché del rischio di propagazione delle malattie ad altre popolazioni di animali acquatici in conseguenza delle loro attività. Le strutture di cui ai precedenti punti b), c), d), e) dovranno essere registrate in Banca Dati Regionale. Gli stabilimenti di lavorazione dei prodotti della pesca non riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004 non sono oggetto di autorizzazione. 2. Autorizzazione delle imprese Il Servizio Veterinario dell Azienda Sanitaria Locale (Az-U.L.S.S.) competente per territorio rilascia l'autorizzazione ai responsabili dell'impresa di acquacoltura di cui al punto 1 delle presenti linee guida. L autorizzazione verrà rilasciata alle aziende che: a) soddisfino i requisiti di cui agli articoli 9, 10 e 11 del Decreto Legislativo; b) mettano in atto le procedure che consentano loro di dimostrare al Servizio Veterinario dell'az-u.l.s.s. competente per territorio il pieno rispetto di tali requisiti; c) siano sottoposti al controllo del Servizio Veterinario dell' Az-U.L.S.S. competente per territorio che svolge le funzioni previste all'articolo 51, comma 1 del Decreto Legislativo Come previsto dall articolo 6 del Decreto Legislativo, l'autorizzazione non viene rilasciata se l'attività in questione comporta un rischio inaccettabile di propagazione di malattie ad aziende, zone o stock selvatici di animali acquatici situati in prossimità dell'attività in oggetto. Prima di decidere se rifiutare un'autorizzazione, il Servizio Veterinario dell Az-U.L.S.S. competente per territorio tiene conto della possibilità di applicare misure di attenuazione del rischio, inclusa la possibilità di spostare l'attività in questione I responsabili delle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione autorizzati devono presentare tutte le informazioni utili affinché il servizio veterinario dell'az-u.l.s.s. competente per territorio possa verificare il rispetto delle condizioni per l'autorizzazione, incluse le informazioni indicate all'allegato II del Decreto Legislativo.

3 ALLEGATOA alla Dgr n del 31 luglio 2012 pag. 3/ Gli stabilimenti di lavorazione operanti nel settore dei prodotti della pesca oggetto di autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo, ovvero gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004 che effettuano lavorazione dei prodotti dell acquacoltura introdotti vivi, in considerazione del D.M. 3 agosto 2011, non necessitano di presentare alcuna istanza di autorizzazione. Essi sono autorizzati dall Az-U.L.S.S. competente per territorio in virtù dei requisiti in loro possesso ai sensi del Regolamento CE n. 853/2004 e della normativa in campo ambientale. Riceveranno l autorizzazione ai sensi del Decreto Legislativo, una volta verificato, da parte dell Az-U.L.S.S., il possesso dei seguenti requisiti specifici: 1) Registro delle movimentazioni in entrata di pesce vivo riportante le seguenti informazioni: - Carico pesce: Specie/Taglia o Dimensioni/Quantità - Provenienza pesce vivo: Nome azienda/codice/qualifica sanitaria - Mortalità anomala avvenuta durante il trasporto Sono esclusi dalla tenuta di questo registro gli stabilimenti in diretta connessione con un allevamento ai sensi dell allegato A del D.M. 3 agosto ) Manuale di buone prassi: i requisiti, ai sensi del D.M. 3 agosto 2011, verranno definiti dall UdP Veterinaria Regionale con apposito provvedimento. A tali stabilimenti dovrà essere rilasciato, da parte dell Az-U.L.S.S., un attestato di autorizzazione, il cui facsimile verrà formalizzato da parte dell UdP Veterinaria della Regione. Gli stabilimenti riconosciuti ai sensi del Regolamento 29 aprile 2004, n. 853 non necessitano di presentare il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio di cui all allegato C del D.M. 3 agosto Tuttavia gli stessi devono tenere una registrazione delle categorie sanitarie delle imprese fornitrici degli animali d acquacoltura introdotti vivi nello stabilimento e dell eventuale mortalità anomala riscontrata. Allo scopo di valutare il rischio della struttura stessa, ai sensi del Decreto Legislativo, deve essere tenuto conto anche del sistema di trattamento delle acque reflue esistente. Per quanto attiene agli aspetti relativi alla gestione delle acque reflue i Servizi Veterinari delle Az-U.L.S.S. provvedono ad aggiornare le specifiche informazioni presenti nelle schede dati produttivi per il censimento in Banca Dati Regionale. 3. Modalità per il rilascio dell'autorizzazione Per il rilascio dell autorizzazione sono necessari: a) la corretta tenuta dei registri; b) l adozione delle buone prassi in materia di igiene; c) l attivazione del programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio. Le modalità operative per il rilascio dell'autorizzazione o per la comunicazione di variazione/cessazione dell attività produttiva, in attuazione degli articoli 9, 10 e 11 del Decreto Legislativo, verranno definite dall UdP Veterinaria della Regione, congiuntamente alla relativa modulistica. 4. Compiti del responsabile dell'impresa Il responsabile dell'impresa, o un suo delegato: a) presenta la domanda di autorizzazione sanitaria al Servizio Veterinario dell' Az-U.L.S.S. competente per territorio, utilizzando il fac-simile di modello che verrà emanato dall UdP Veterinaria della Regione;

4 ALLEGATOA alla Dgr n del 31 luglio 2012 pag. 4/6 b) mette a disposizione del Servizio Veterinario dell' Az-U.L.S.S competente per territorio le informazioni necessarie per dimostrare il pieno rispetto dei requisiti di cui agli articoli 9, 10 e 11 del Decreto legislativo; c) provvede alla tenuta dei registri di cui all'art. 9 del Decreto Legislativo, utilizzando dei modelli che verranno all uopo predisposti dall UdP Veterinaria della Regione; d) mette in opera una prassi igienica adeguata all'attività dell'impresa, secondo le modalità riportate nell Allegato A1 al presente provvedimento; e) sottopone all'approvazione del Servizio Veterinario dell Az-U.L.S.S. competente per territorio la valutazione del rischio di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo; f) presenta il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio, redatto in base alle indicazioni e alla modulistica riportate negli Allegati A2 e A3 al presente provvedimento. Si precisa che, in fase di prima applicazione, il perfezionamento del suddetto programma (e quindi la compilazione della relativa modulistica) dovrà essere effettuato solo a seguito dell attribuzione dello stato sanitario da parte dell Unità di Progetto Veterinaria della Regione, come previsto al punto 6 delle presenti linee guida; g) presenta in caso di variazione dei dati dell attività produttiva o del nominativo del laureato qualificato la richiesta di variazione dati al servizio veterinario dell' Az-U.L.S.S. competente per territorio, utilizzando l apposito modello che verrà formalizzato dall UdP Veterinaria della Regione; h) presenta in caso di cessazione dell attività produttiva la comunicazione di cessazione al Servizio Veterinario dell' Az-U.L.S.S. competente per territorio, utilizzando l apposito modello che verrà formalizzato dall UdP Veterinaria della Regione. Con particolare riferimento all adempimento di cui alla predetta lettera f) si precisa quanto segue. Il programma di sorveglianza sanitaria basato sulla valutazione del rischio è connesso all attribuzione dello stato sanitario alle imprese/aziende di acquacoltura, come rappresentato al successivo punto 6. La suddetta attribuzione dello stato sanitario, funzionale alla predisposizione del programma di sorveglianza sanitaria, sarà successiva alla conclusione delle attività di campionamento e monitoraggio di cui al successivo punto 6. Ne consegue che nelle more della conclusione del programma di monitoraggio, ai fini della compilazione della richiesta di autorizzazione, l impresa/azienda non dichiarata indenne (categoria 1) o non notoriamente infetta (categoria V), in cui siano allevate specie sensibili alle malattie di cui all allegato IV del Decreto Legislativo, è considerata in via provvisoria di categoria III (stato sanitario indeterminato), secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. DGSA P del I programmi di sorveglianza sanitaria basati sul rischio che verranno attivati a livello aziendale a seguito dell assegnazione della categoria sanitaria, verranno espletati indipendentemente dai programmi di sorveglianza ufficiale effettuati ai fini del riconoscimento / mantenimento dello status di azienda indenne, che potranno essere parzialmente integrati ai programmi di sorveglianza previsti dall art. 8 del Decreto Legislativo Al fine dell'attuazione del programma di sorveglianza sanitaria il responsabile dell'impresa individua il nominativo di un laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici, dandone comunicazione al Servizio Veterinario. 5. Compiti del Servizio Veterinario ufficiale dell Az-U.L.S.S Il Servizio Veterinario ufficiale dell' Az-U.L.S.S. competente per territorio, ricevuta la richiesta di autorizzazione, concorda il sopralluogo in azienda per valutare lo stato di applicazione dei requisiti previsti al punto 3 e descritti negli allegati alle presenti linee guida.

5 ALLEGATOA alla Dgr n del 31 luglio 2012 pag. 5/6 Nel corso del sopralluogo il veterinario ufficiale valuterà, insieme al laureato qualificato in discipline che si occupano della salute degli animali acquatici di cui all articolo 4, punto 4.2 delle presenti linee guida: - la corretta compilazione dei registri; - la presenza delle procedure scritte relativamente all adozione delle buone prassi in materia d igiene; - l analisi del rischio, effettuata utilizzando l apposito modello di cui all Allegato A2, il quale (una volta compilato) dovrà essere inviato via fax al CREV ( ); - il programma di sorveglianza sanitaria proposto dall azienda (utilizzando l apposito modello di cui al citato Allegato A3) A seguito del sopralluogo, il veterinario ufficiale dell Az-U.L.S.S. rilascia un attestato di autorizzazione, il cui fac-simile verrà predisposto dall UdP Veterinaria Regionale. In presenza di difetti non sostanziali tale rilascio può essere accompagnato, se del caso, da indicazioni scritte circa eventuali misure di adeguamento ritenute necessarie e la relativa tempistica di adeguamento, al fine di garantire il pieno rispetto dei requisiti previsti al punto 2 delle presenti linee guida. In caso di riscontrata non conformità alle misure di adeguamento nei tempi fissati, l autorizzazione è revocata Il Servizio veterinario dell Az-U.L.S.S. competente per territorio: a) registra nella Banca Dati Regionale per l'anagrafe zootecnica la categoria risultante ai sensi dell'articolo 6 del D.M. 8 luglio 2010; b) esegue i controlli ufficiali nelle imprese di acquacoltura e negli stabilimenti di lavorazione autorizzati, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo; d) verifica l'applicazione delle buone prassi igieniche; e) controlla l'aggiornamento del registro aziendale e vi appone data e firma ad ogni verifica, anche nel caso non vengano rilevate infrazioni; f) effettua controlli per il rispetto delle disposizioni delle presenti linee guida. 6. Attribuzione della categoria sanitaria alle aziende 1. Considerato l elevato numero di aziende già registrate ai sensi del D.M. 8 luglio 2010 (relativo a disposizioni per la gestione dell'anagrafe delle imprese di acquacoltura) ed interessate dall applicazione delle presenti linee guida, e vista la necessità di programmare le attività di campionamento ed effettuazione delle analisi di laboratorio per l attribuzione dello stato sanitario delle aziende, verrà avviato un programma di monitoraggio su tutte le aziende autorizzate ai sensi delle presenti linee guida. 2. La categoria sanitaria delle aziende verrà assegnata dall Unità di Progetto Veterinaria della Regione, a completamento del piano di monitoraggio, entro 12 mesi dall entrata in vigore delle presenti linee guida. Per l assegnazione della categoria sanitaria alle aziende già registrate ed autorizzate, l Unità di Progetto Veterinaria della Regione si avvarrà della collaborazione del Centro di Referenza Nazionale per l ittiopatologia, presso l Istituto Zooprofilattico delle Venezie, tenendo conto anche dei dati storici e delle attività di sorveglianza effettuati in precedenza nelle aziende ove disponibili. 3. A seguito dell attribuzione della categoria sanitaria, il Servizio Veterinario dell Az-U.L.S.S. verifica l attuazione del programma di sorveglianza a carico del proprietario dell azienda ed effettua le ispezioni previste dall'allegato III, parte B del Decreto Legislativo, che vengono di seguito riassunte in Tabella 1.

6 ALLEGATOA alla Dgr n del 31 luglio 2012 pag. 6/6 Specie presenti Nessuna specie sensibile alle malattie elencate all All. IV del D.L.vo 148/08 Specie sensibili a una o più malattie elencate all All. IV del D.L.vo 148/2008 Stato sanitario Categoria I Indenne da malattia Categoria I Indenne da malattia Categoria II Non indenne ma soggetta a programma di sorveglianza Categoria III Indeterminato Categoria IV Infetta ma soggetta a programma di eradicazione Categoria V Infetto Livello di rischio Sorveglianza Frequenza ispezioni da parte dell autorità competente Frequenza delle ispezioni da parte dei servizi sanitari qualificati (*) Passiva 1 ogni 4 anni 1 ogni 4 anni Elevato 1 all anno 1 all anno Attiva, mirata o Medio passiva 1 ogni 2 anni 1 ogni 2 anni Elevato 1 all anno 1 all anno Medio 1 ogni 2 anni 1 ogni 2 anni Mirata Elevato 1 all anno 3 all anno Medio Attiva 1 all anno 2 all anno 1 ogni 2 anni 1 all anno Elevato 1 all anno 1 all anno Medio Mirata 1 ogni 2 anni 1 ogni 2 anni Elevato 1 ogni 4 anni 1 all anno Medio Passiva 1 ogni 4 anni 1 ogni 4 anni Tab. 1 - Sorveglianza ed ispezioni raccomandate in funzione dello stato sanitario dell azienda (All. III parte B del D.L.vo 148/2008) 4. Contestualmente al rilascio dell autorizzazione, per le aziende già riconosciute indenni da VHS/IHN ai sensi del D.P.R. 555/92, il veterinario ufficiale attribuisce alla stessa azienda la categoria sanitaria corrispondente secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo. Per quanto riguarda l attribuzione della categoria sanitaria relativamente all Anemia Infettiva del Salmone (ISA) si conferma la categoria 1 per tutte le aziende di acquacoltura che insistono nel territorio nazionale in conformità a quanto stabilito dalla decisione 2009/177/CE. 7. Campionamenti nelle aziende Le modalità di prelievo, conservazione e trasporto dei campioni al laboratorio verranno definite dall UdP Veterinaria Regionale, che si occuperà anche della predisposizione di un apposita scheda di accompagnamento campioni. 8. Tempi di attuazione Gli adempimenti previsti dal presente Decreto dovranno essere attuati in maniera da consentire la piena operatività delle disposizioni ivi contenute entro un anno dalla sua entrata in vigore.

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