REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.
|
|
- Silvestro Villani
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesca Romana Pucci Alla udienza del 06/09/2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c. nella causa iscritta al N /2016 R.G. promossa da: CIRO SPAGNUOLO e ALESSANDRA GRIECO Con gli Avv.ti ESPOSITO ALDO e SANTONICOLA CIRO RICORRENTI CONTRO MIUR - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE LAZIO - AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI ROMA RESISTENTE OGGETTO: Riconoscimento servizio pre ruolo su sostegno ai fini della mobilità ESPOSIZIONE DEI MOTIVI I ricorrenti Spagnuolo e Grieco, abilitati rispettivamente per la classe di concorso A032 e A043 ed immessi in ruolo su posto di sostegno a decorrere dal , precisato di aver precedentemente prestato oltre 5 anni di servizio sempre su posto di sostegno in forza di contratti a tempo determinato, precisato di aver presentato domanda per partecipare alle operazioni di mobilità straordinaria per l a.s. 2016/2017 e rilevato che l art. 9 comma 15 dell O.M. 241/16 (poi trasfuso nella successiva ordinanza n.221/17) prevede il vincolo di permanenza quinquennale per i docenti immessi in ruolo su posto di sostegno e che, in forza delle disposizioni del CCNI mobilità ai fini del computo del quinquennio non è valutabile il servizio prestato in posizione di pre ruolo, assumendo la contrarietà di tale disposizione alla direttiva comunitaria, hanno chiesto che in via d urgenza fosse ordinato all amministrazione
2 resistente di consentire la partecipazione dei docenti alla mobilità considerando la domanda anche come domanda di mobilità da posto di sostegno a posto comune. Malgrado la ritualità della notifica telematica del ricorso introduttivo e del decreto di comparizione, il Miur non si è costituito. Dalla documentazione depositata in atti emerge la effettività delle allegazioni fattuali di parte ricorrente. Ai sensi dell art. 127 TU 297/94 i docenti di sostegno possono chiedere il trasferimento su posto comune dopo 5 anni di appartenenza al ruolo dei docenti di sostegno. Le o.m. relativa alla mobilità riproducono sostanzialmente tale normativa, prevedendo che il personale docente immesso in ruolo per l insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità solo per tale tipologia di posto per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell immissione in ruolo. Viene dunque sancito un vincolo di permanenza quinquennale sul posto di sostegno. La questione controversa concerne la valutabilità nel computo del quinquennio del servizio prestato in posizione di pre ruolo. E sufficiente al riguardo richiamare la clausola 4 dell Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, che stabilisce che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive; e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive. Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio. In particolare la Corte di Giustizia ha affermato che: la clausola 4 dell Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamentegiustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l obbligo di
3 applicare il diritto dell Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia , causa C- 268/06, Impact; , causa C-307/05, Del Cerro Alonso; , causa C-177/10 Rosado Santana); il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia , in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Cortedi Giustizia , cause C302/11 e C305/11, Valenza; , causa C393/11, Bertazzi). Sotto tale ultimo profilo si osserva che nel caso di specie le ragioni e le condizioni oggettive (le uniche che potrebbero giustificare una diversità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori stabili) non sussistono, sia perché in nessun modo evidenziate dal Miur, sia perché comunque la natura non di ruolo del rapporto di lavoro e la novità di ogni singolo contratto a termine rispetto al precedente non sono elementi idonei a legittimare la disparità di trattamento, né è
4 tale la particolare modalità di reclutamento del personale del settore scolastico e le esigenze che il sistema mira ad assicurare, trattandosi tutti di elementi esterni alla prestazione che non incidono, in quanto tali, sull incontestata identità delle mansioni e delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa svolta dai docenti assunti con contratto a termine rispetto a quelli di ruolo. Da quanto detto consegue pertanto la non conformità al diritto comunitario delle norme primarie e secondarie che impediscono di valutare il servizio prestato in posizione di pre ruolo ai fini del computo dell anzianità di servizio e, per quanto qui rileva, ai fini del computo del vincolo quinquennale di stabilità. Ciò posto, è noto che l interpretazione delle norme comunitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. A tali sentenze, infatti, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'unione (per tutte, Cass , n. 2468). Nel caso di specie sussistono tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea. La presente controversia, infatti, intercorre tra un privato ed un amministrazione pubblica e, come specificamente statuito nella sentenza appena citata (punti da 68 a 99), e ribadito da ultimo nella recentissima sentenza del 18 ottobre 2012 nelle cause riunite da C 302/11 a C 305/11, Valenza e altri, «la clausola 4 dell accordo quadro è incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata dai singoli nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale a partire dalla data di scadenza del termine concesso agli Stati membri per realizzare la trasposizione della direttiva 1999/70» (cfr., altresì, CGUE 15 aprile 2008, Impact, cit., punti da 56 a 68). Va dunque affermato in astratto il diritto dei ricorrenti al computo del servizio prestato in posizione di pre ruolo ai fini del vincolo quinquennale di stabilità.
5 E considerata la continuità didattica dei periodi di pre ruolo e di ruolo, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi il diritto dei ricorrenti a partecipare alle operazioni di mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili dell organico dell autonomia, ivi incluso il trasferimento su posto comune. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Accoglie il ricorso e per l effetto dichiara il diritto dei dei ricorrenti a partecipare alle operazioni di mobilità straordinaria su tutti i posti vacanti e disponibili dell organico dell autonomia, ivi incluso il trasferimento su posto comune ; condanna il Miur alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in 2.000,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, cap ed iva. Roma il giudice F. R. Pucci
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO
Il giudice, all esito della discussione, pronunzia la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (come modificato dall art. 53 del decreto legge 25.6.2008 n. 112 convertito in legge 6.8.2008 n. 133). REPUBBLICA
DettagliORDINANZA. - ricorrente -
Civile Ord. Sez. 6 Num. 15996 Anno 2017 Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 27/06/2017 ORDINANZA sul ricorso 11588-2013 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA'
DettagliAccoglimento totale del 18/05/2018 RG n. 1956/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO PRIMA SEZIONE CIVILE Nrg 1956/2018 Il giudice dr. Ludovico Sburlati, sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione, ha pronunciato la presente ORDINANZA Le domande
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
N. R.G. 3902/2017 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, dott. ssa Elisabetta Palumbo, all udienza
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI TORINO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D APPELLO DI TORINO SEZIONE LAVORO Composta da: Dott.ssa Arianna MAFFIODO PRESIDENTE Dott. Federico GRILLO PASQUARELLI CONSIGLIERE Rel. Dott. Piero
DettagliSentenza n. 828/2017 pubbl. il 11/04/2017 RG n. 8718/2016
All udienza del 11/04/2017 avanti il Giudice del Lavoro dr. Mauro Mollo, compaiono l avv. Rinaldi e per parte convenuta la dott.ssa Onda. Parte ricorrente riconosce la correttezza dei conteggi avversari.
DettagliFirmato Da: ROSSELLO MICHELA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: Firmato Da: PUCCI FRANCESCA ROMAN Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 5491c
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Roma SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesca Romana Pucci Alla udienza del 30/01/2015 ha pronunciato
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. L Num. 4438 Anno 2019 Presidente: TORRICE AMELIA Relatore: DI PAOLANTONIO ANNALISA Data pubblicazione: 14/02/2019 ORDINANZA sul ricorso 20121-2014 proposto da: MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA'
DettagliVERBALE DELLA CAUSA N. 247 DELL ANNO 2017
Tribunale Ordinario di Ravenna SEZIONE CIVILE Settore lavoro VERBALE DELLA CAUSA N. 247 DELL ANNO 2017 Oggi 21/11/2017 innanzi al giudice dott. Dario Bernardi, sono comparsi: Per la parte ricorrente l
DettagliGiudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015
1 Giudice dott. Alessandro COCO Sentenza depositata in data 23 aprile 2015 N. 13423/14 R.G.A.C. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in persona del dott. Alessandro Coco,
DettagliSentenza n. 43/2019 pubbl. il 23/01/2019 RG n. 2375/2017
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - SEZIONE LAVORO - Verbale della controversia in materia di lavoro iscritta al n. 2375/2017 R.G., promossa da OMISSIS Avv. FASANO ANGELA MARIA Contro MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE
Dettaglicontro MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA E RICERCA (C.F ), con il patrocinio dell avv.
N. R.G. 12287/2017 REPUB BLICA ITALIA NA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella ha pronunciato la seguente
DettagliT R I B U N A L E D I M E S S I N A S E Z I O N E L A V O R O
T R I B U N A L E D I M E S S I N A S E Z I O N E L A V O R O REPUBBLICA ITALIANA Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo nel procedimento iscritto al n. 3865/2017 R.G. data 1.8.2017; O R D I N A N
DettagliSentenza n. 1161/2016 pubbl. il 13/10/2016 RG n. 6187/2015
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento Sezione Lavoro Il Giudice designato, dr. nella causa iscritta al n. 6187/2015R. G. Aff. Cont. Lavoro TRA,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 05.02.2015 n. 50; Materia: pensione privilegiata REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE composta
DettagliInsegnanti: sul diritto alla progressione stipendiale. Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 7 novembre 2016, n (Pres. Macioce, rel.
Insegnanti: sul diritto alla progressione stipendiale Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza 7 novembre 2016, n. 22552 (Pres. Macioce, rel. Di Paolantonio) Personale scolastico assunto con contratti a termine
DettagliTRIBUNALE DI MASSA SEZIONE LAVORO RICORSO EX ART. 700 CPC BARDI SIMONA,
Studio Legale Biagini VIA G. ASCOLI 61 54100 MARINA DI MASSA (MS) VIA GIOVANNI PASCOLI 39 54100 MASSA (MS) TEL 0585 796173 & FAX 0585869267 VIA BATTIFERRO N 63 RIZZOLO DI REANA DEL ROJALE 33100 UDINE TEL
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO Il Tribunale di Busto Arsizio in persona del giudice del lavoro dott.ssa Francesca La Russa ha pronunziato la seguente S E N T
DettagliRepubblica Italiana In nome del Popolo italiano. TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro
Repubblica Italiana In nome del Popolo italiano TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione Lavoro Il Giudice del Lavoro, all udienza del giorno 9.11.2016, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura in udienza la
DettagliGiudice comune, diritto eurounitario e disapplicazione. di Irene Tricomi
Numero 1/2017 Giudice comune, diritto eurounitario e disapplicazione di Irene Tricomi 1. Una recente ordinanza della Corte costituzionale ( n. 111 del 2017) riporta l attenzione sul ruolo centrale che
DettagliSentenza n. 2147/2018 pubbl. il 29/05/2018 RG n. 6837/2017
Repubblica italiana in nome del popolo italiano Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha pronunciato la seguente sentenza
DettagliSentenza n. 82/2016 pubbl. il 10/05/2016 RG n. 78/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI COMO SEZIONE SECONDA Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro Dott. Marco Mancini ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo,
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA ORDINANZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BIELLA Il Tribunale di Biella, in composizione monocratica in persona del dott. Mauro Liberti in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta il
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 5425/2017 del 10/10/2017 RG n. 1341/2017
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 4474/2016 del 09/08/2016 RG n. 1188/2016
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva
DettagliN. 193/09 SENT. LAV.
N. 193/09 SENT. LAV. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Giudice del Lavoro, dr.ssa Franca Molinari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella
DettagliIl TRIBUNALE DI CATANIA. S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano Il TRIBUNALE DI CATANIA Seconda Sezione Civile - Lavoro in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario Fiorentino, in funzione
DettagliCOMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA *************** TEMA: SINTESI DELLE FONTI DEL DIRITTO UE E DELLA RELATIVA APPLICAZIONE Milano, 17 Novembre 2016 Relatore: JOSEPH HOLZMILLER 1 FONTI DEL
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 3 1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE CIVILE Composta dai magistrati: - Presidente - Consigliere
DettagliCOOP. E. SOCIETA COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA IN LIQUIDAZIONE
N. R.G. omissis TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluigi Morlini ha pronunciato ex art. 190 c.p.c. la seguente SENTENZA nella
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. L Num. 17003 Anno 2017 Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 10/07/2017 ORDINANZA sul ricorso 2490-2012 proposto da: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
DettagliAccoglimento totale n. cronol /2016 del 08/04/2016 RG n /2015
N. R.G. 2015/13702 Nella causa civile iscritta promossa da TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO AMEL BEJAOUI (C.F./P.IVA BJEMLA67A61Z352B), con l avv.to ELISABETTA ZACCARIA RICORRENTE contro SMERALDO
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna. (Sezione Prima) SENTENZA
N. 01253/2011 REG.PROV.COLL. N. 00895/2009 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato
Dettagli- DirittoScolastico.it -
- DirittoScolastico.it - REPUBBLICA ITALIANA In Nome del Popolo Italiano TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO Sezione Lavoro in persona del Giudice dott. Fabrizio Aprile ha pronunciato la seguente S E N T E N
Dettagli= non presente N = BELLO CLAUDIA LAUDIA BELLO. irmato digitalmente da
irmato digitalmente da LAUDIA BELLO N = BELLO CLAUDIA = non presente = IT irmato digitalmente da LAUDIA BELLO N = BELLO CLAUDIA = non presente = IT irmato digitalmente da LAUDIA BELLO
DettagliSentenza n. 118/2018 pubbl. il 10/04/2018 RG n. 487/2016
GIUDICE: Dott. Luigi Nannipieri Causa iscritta al 487 / 2016 R.G. TRIBUNALE DI LIVORNO VERBALE UDIENZA DI DISCUSSIONE SENTENZA CONTESTUALE (ARTT. 281 SEXIES, 420, 429 C.P.C.) promossa da LUCA GATTI (C.F.
DettagliPag. 1 di 5. Fascicolo n. 1/2019
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO LAVORATORE SUBORDINATO FONDO DI GARANZIA INPS ART. 2, COMMA 1, D.LGS. 27 GENNAIO 1992, N. 80 Tribunale di Pesaro, sezione lavoro, giudice
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile Giudice del Lavoro Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Rosalba De
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
R. G. n. 1021/2016 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO SEZIONE CIVILE SOTTO SEZIONE LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DISPOSITIVO CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE il Giudice del lavoro dr. Leonardo
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, seconda sezione civile, composta dai seguenti Magistrati: dott. Bruno Castagnoli PRESIDENTE rel. dott. Stefano Formiconi CONSIGLIERE
DettagliSECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D APPELLO
Corte Conti, Sez. II Giur. Centr. Appello, 16.01.2015 n. 10; Materia: indennità integrativa speciale REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE SENTENZA
ALLEGATO n. 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SEZIONE. CIVILE composta dai Signori: - Presidente - Consigliere rel. - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA
Dettagli- ricorrente - C O N T R O
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Paola Marino ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A Nella causa civile iscritta al n 208/2012 R.G.L., promossa D A MANCINI MARINA
DettagliREPUBBLICA ITALIANA. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce PRIMA SEZIONE SENTENZA
2246/2008 1127/1998 Reg. sentenze : Reg. generale : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce composto dai Signori: PRIMA SEZIONE Aldo RAVALLI
DettagliIn nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI. Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio
SENT 284/2012 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio In composizione monocratica Il Giudice Unico delle pensioni dott. Marcovalerio
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO ***
SENT. 517/2012 REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO Visto il ricorso iscritto al numero 71199/PM del registro di Segreteria; Udìto
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BARI IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del lavoro, dott.ssa Isabella Calia, nell'udienza pubblica del giorno 15/09/2016 ha pronunciato la seguente SENTENZA dando lettura
DettagliMINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di PAVIA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. Federica Ferrari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa
DettagliSentenza n. 1443/2016 pubbl. il 16/12/2016 RG n. 3975/2013
N. R.G. 3975/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI S2 CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmen Giraldi ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliGIUDIZIO DI OTTEMPERANZA E DECRETI DI ACCOGLIMENTO DEI RICORSI STRAORDINARI AL PRESIDENTE DELLA REGIONE Nota a Cass. S.U. 28 gennaio 2011 n. 2065 di Marco Pennisi Le Sezioni Unite della Cassazione, con
DettagliOggetto: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI DEL PERSONALE DOCENTE D.D.G. n. 105/106/107 del 23 febbraio 2016
Oggetto: CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI DEL PERSONALE DOCENTE D.D.G. n. 105/106/107 del 23 febbraio 2016 NOTA INFORMATIVA UFFICIO LEGALE Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale
DettagliSentenza n. 1333/2017 pubbl. il 20/06/2017 RG n. 8717/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE LAVORO Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata all udienza del 20/06/2017 nella causa n. 8717/2016 RGL, promossa
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE PRIMA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA LECCE PRIMA SEZIONE Registro Sentenze: 372/2007 Registro Generale:874/2001 nelle persone dei Signori Magistrati:
DettagliTRIBUNALE DI BARI II SEZIONE CIVILE. Il Giudice. letti gli atti relativi al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10/5/2016
II SEZIONE CIVILE N. 7208/2016 R.G. Il Giudice letti gli atti relativi al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10/5/2016 da SAULI Renato, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Vittorio Angiolini,
DettagliEsame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza
Esame di avvocato, ricorsi giurisdizionali e competenza Autore: sentenza In: A norma del R.D.L 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni, riguardante la professione di avvocato, i relativi esami
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO terminata la discussione orale, pronunzia, mediante lettura in udienza pubblica, la presente S E
DettagliIl Tribunale di Modena, Prima Sezione Civile, riunito nelle persone dei signori:
Deciso il 08/04/2005 Deposito il 12/04/2005 Fallimento Concordato fallimentare Sentenza di omologazione Patti di concordato statuiti Pagamento dei soli crediti corredati da istanza di insinuazione alla
DettagliAccoglimento istanza del 04/10/2016 RG n. 457/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di PAVIA SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott.ssa Federica Ferrari ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella
DettagliSentenza n. 1542/2017 pubbl. il 18/12/2017 RG n. 2033/2016
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all udienza del 18 dicembre 2017 ha pronunciato la seguente SENTENZA
DettagliLe sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea. rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa
Le sentenze della Corte di Giustizia dell'unione Europea rilevanti in materia di asilo analizzate da Asilo in Europa George Karim c. Migrationsverket C-155/15, 7 giugno 2016 La causa in esame ha ad oggetto
DettagliTRIBUNALE DI UDINE. sezione civile
TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Verbale di udienza nella causa civile iscritta al, promossa da - (A s.r.l.), con l avvocato, contro - (B s.p.a.) con l avvocato, avente ad oggetto: locazione di immobile
DettagliTRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 11.7.2012 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Civile e Penale
DettagliEsame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri
Esame dei criteri per la liquidazione giudiziale delle spese al difensore in sede civile: i parametri Autore: Vanacore Giorgio In: Diritto processuale civile A) Se è pacifico, presso gli operatori, che
DettagliREPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO Sezione Lavoro Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica in persona del dott. Sergio Cassia in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva
DettagliCOMUNICAZIONE AI MEMBRI
Parlamento europeo 2014-2019 Commissione per le petizioni 30.5.2018 COMUNICAZIONE AI MEMBRI Oggetto: Petizione n. 0945/ /2016, presentata da Francesco Orbitello, cittadino italiano, sull'abuso dei contratti
DettagliIl diritto dei diplomati magistrali all inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della scuola non è prescritto.
Il diritto dei diplomati magistrali all inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della scuola non è prescritto. Autore: Cipriano Leonardo In: Diritto del lavoro Ordinanza cautelare Tribunale di Pordenone
DettagliSentenze interessanti N.28/2012 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. (Sezione Quarta) SENTENZA.
N. 02818/2012 REG.PROV.COLL. N. 00326/2011 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) ha pronunciato
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA
N. R.G. 4630/2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESE Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dettagliha pronunciato la presente
N. 01522/2012 REG.PROV.COLL. N. 00231/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato
DettagliR E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato. in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) SENTENZA
Pagina 1 di 7 N. 03699/2012REG.PROV.COLL. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA
DettagliAPR. 2015
AULA 'B' 06 944.15-7 APR. 2015 REPUBBLICA ITALIANA Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18211/2008 Cron. Rep.
DettagliTRIBUNALE DI PISTOIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del dott.
TRIBUNALE DI PISTOIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Pistoia, sezione lavoro, in persona del dott. Giuseppe De Marzo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice della seconda sezione civile del Tribunale di Udine, dott. Francesco Venier, ha pronunciato, ai sensi dell art. 429 comma 1 c.p.c., la seguente
DettagliREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO
N. R.G. 9731/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella ha pronunciato la seguente
DettagliSENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2006, causa C- 371/04
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) del 26 ottobre 2006, causa C- 371/04 Nella causa C-371/04, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell art. 226 CE, proposto il 30 agosto 2004, Commissione
DettagliSVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SENT. 78/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI dott. Luigi IMPECIATI nella pubblica udienza
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 1456/2018 del 23/03/2018 RG n. 2604/2017
N. R.G. 2604/2017 IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE LAVORO in composizione monocratica in persona della dott.ssa Monica Bertoncini in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva assunta
DettagliCorte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 6457 Anno 2017 Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 13/03/2017 ORDINANZA sul ricorso 20424-2015 proposto da: DI PALO MARINA, elettivamente domiciliata
Dettagli(omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis) (omissis)
CREDITOFINANZANEWS e la necessità della presenza della clausola di esclusiva per l'operatività della tutela ex art. 42 clt. verso il finanziatore. Il motivo va accolto con le precisazioni che seguono.
DettagliAccoglimento totale n. cronol. 2952/2017 del 19/07/2017 RG n. 593/2017
Tribunale Ordinario di PAVIA Sezione Lavoro Il Giudice del lavoro dott. Federica Ferrari nel procedimento n. 593 /2017 RG promosso ex art. 28 D.lgs. 150/11 e 44 TU immigrazione da SOLIMAN AHMED SHAABAN
DettagliTrasferimento d ufficio docenti titolari posto comune nella scuola dell Infanzia e Primaria
Docenti soprannumerari trasferiti d ufficio, quali posti e quali criteri di Giovanna Onnis I docenti dichiarati soprannumerari sulla base della graduatoria interna di istituto formulata da Dirigente scolastico,
DettagliCORTE DI CASSAZIONE II SEZIONE CIVILE SENTENZA N DEL Cass /2011. Ausiliari del traffico: limite accertamento violazioni
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ritenuto che la violazione consistente in una condotta diversa dal divieto di sosta, quale la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, non
Dettagli184 QS~ - sul ricorso n spedito il 15/09/ awerso INVITO AL PAGAMENTO no CONTR.UNIFICAT contro: CORTE D'APPELLO
SEZIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA... PROVINCIALE DI... BRESCIA SEZIONE... 1 - UDIENZA DEL 23/02/2016 ore 09:OO l riunita con l'intervento dei Signori: (0
DettagliAvv. Maurizio Danza Arbitro Pubblico Impiego Lazio.
Diploma Magistrale è titolo abilitante all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento: la recente sentenza del Tribunale di Como (Tribunale di Como, Sezione II, sentenza 10.5.2016 n. 82 - Avv. Maurizio
DettagliAspettativa retribuita al dipendente comunale ammesso al dottorato. Il caso
Aspettativa retribuita al dipendente comunale ammesso al dottorato. Il caso In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio o di rinuncia a questa, il dipendente pubblico in
DettagliTribunale Amministrativo Regionale del Lazio Ricorso n /2017
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Sez. I^ bis Ricorso n. 11576/2017 per la Signora Simona Rovero, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Federico Sorrentino (c.f. SRR FRC 42M31 H501 A; pec: federicosorrentino@ordineavvocatiroma.org)
DettagliElementi di Architettura e Urbanistica, dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva ( ).
Elementi di Architettura e Urbanistica, dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva (28-10-2014). Compensa le spese. Roma, 4-6-2018 Il Giudice RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
DettagliRISOLUZIONE N. 82/E. Roma, 21 novembre 2013
RISOLUZIONE N. 82/E Roma, 21 novembre 2013 OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Solidarietà passiva delle parti in causa per l imposta di registro sugli atti giudiziari, in caso
DettagliAccoglimento totale del 23/05/2017 RG n. 3988/2016
R.G. n. 3988/16 REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE Il Giudice dott. Riccardo Merluzzi decidendo sull opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 proposta da REHMAN HABIB UR - rappresentato
Dettagliha pronunciato la presente
Pagina 1 di 6 N. 00046/2014 REG.PROV.COLL. N. 01407/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha
DettagliTRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria
N. R.G. 2017/416 TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria Il giudice, sciogliendo la riserva assunta all udienza del 12 maggio 2017, letti atti e documenti, OSSERVA
DettagliIN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE
REPUBBLICA ITALIANA N. 2925 /2006 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Reg. Sent. N.6207/05 Reg.Ric PER LA CAMPANIA SEDE DI NAPOLI SECONDA SEZIONE composto dai Magistrati:
Dettagli4) Chiarimenti in merito al trasferimento d ufficio dei docenti titolari posto comune nella scuola dell Infanzia e Primaria.
Siena, 30.01.2019- Prot.338/2019 Attenzione DS e Personale scolastico docente di Siena e Provincia Oggetto: adempimenti propedeutici alle operazioni di mobilità professionale 2019/2020, con particolare
DettagliCass /2017. Cane randagio: il Comune unico responsabile. Scritto da Francesco Annunziata Martedì 23 Maggio :58
Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione, in tal senso confermando e puntualizzando i principi di diritto sostanzialmente già enunciati, ha affermato che la responsabilità per i danni causati dai
DettagliDeliberazione n. 5/pareri/2005
Deliberazione n. 5/pareri/2005 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA composta dai magistrati: dott. Enrico Gustapane dott. Mario Donno dott. Donato Maria
Dettagli