PRIMA NOTA INFORMATIVA per il calcolo dell acconto dell Imposta Municipale Propria IMU Anno 2012
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- Muzio Nicolosi
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1 PRIMA NOTA INFORMATIVA per il calcolo dell acconto dell Imposta Municipale Propria IMU Anno 2012 L art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in Legge n. 214 del , ha istituito, in via sperimentale in tutti i Comuni del territorio nazionale, a decorrere dal 1 Gennaio 2012 l imposta municipale propria IMU. L'imposta municipale propria IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, escluso il reddito agrario, e l'imposta comunale sugli immobili ICI. PREMESSA: una quota del gettito dell imposta, pari alla metà dell importo calcolato ad aliquota di base, è riservata allo Stato, con la sola esclusione del gettito derivante dall abitazione principale e relative pertinenze, nonché dai fabbricati strumentali all esercizio dell attività agricola. Inoltre, nel caso in cui il gettito IMU incassato dal Comune ad aliquote di base fosse superiore rispetto al gettito ICI dell anno 2011, è prevista una riduzione proporzionale dei trasferimenti erariali al Comune. Tutto ciò al fine di specificare che l introduzione di questa nuova imposta, significativamente più onerosa per i contribuenti rispetto all ICI, ad aliquote di base non costituisce una maggiore entrata per il Comune. RIFERIMENTI NORMATIVI L'imposta municipale propria IMU è disciplinata da: - Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 e successive modifiche - Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 artt. 8,9 e 14, in quanto compatibili - Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 artt. Da 1 a 15, in quanto espressamente richiamati PRESUPPOSTO SOGGETTIVO Chi deve pagare l imposta Allo stesso modo che nell ICI - Il proprietario di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli), ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi sugli stessi (possesso qualificato ai sensi dell art del codice civile). - Il concessionario di aree demaniali - Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto Diversamente dall ICI - il coniuge assegnatario della casa coniugale quando l assegnazione sia stata disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. PRESUPPOSTO OGGETTIVO( Cosa viene tassato Il presupposto impositivo dell IMU è costituito dal possesso di qualunque immobile, quindi: - Fabbricati - compresa l abitazione principale e le relative pertinenze. - Aree fabbricabili - Terreni - compresi i terreni incolti a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione e scambio è diretta l attività di impresa. 1
2 Tra i fabbricati sono inoltre ricompresi le abitazioni rurali ed i fabbricati strumentali all esercizio dell attività agricola, che pertanto rientrano nel campo di applicazione dell IMU. La diversa destinazione degli stessi, ad uso abitativo o strumentale, assume rilevanza ai soli fini dell individuazione delle aliquote applicabili. Definizione di abitazione principale: si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Nel caso di utilizzo congiunto di più unità immobiliari catastali come unica abitazione principale, soltanto una unità potrà godere del trattamento agevolato, mentre le restanti unità catastali dovranno essere assoggettate ad imposta sulla base dell aliquota ordinaria, senza detrazione. ATTENZIONE PARTICOLARE: sono state espressamente ABROGATE dalla legge le CONCESSIONI IN USO GRATUITO a parenti in linea retta o collaterale e PERTANTO PER TALI UNITA IMMOBILIARI IL SOGGETTO PASSIVO DEVE CALCOLARE L IMPOSTA CON L ALIQUOTA ORDINARIA E VERSARLA CON I CODICI 3918 e 3919 (altri fabbricati). L abitazione principale e relative pertinenze non strumentali allo svolgimento dell attività dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli sono soggette all imposta IMU come una qualsiasi altra civile abitazione, applicando aliquota ridotta e detrazioni. Le altre unità abitative possedute da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, non abitazione principale e non strumentali allo svolgimento dell attività agricola, sono soggette all imposta IMU come un qualsiasi altro fabbricato, applicando l aliquota ordinaria. CASO PARTICOLARE DI ABITAZIONE PRINCIPALE DISPOSTO PER LEGGE: in caso di assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, essa si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione, per cui il soggetto passivo è esclusivamente il coniuge assegnatario, mentre il coniuge non assegnatario, anche se proprietario dell abitazione, per intero o per quota, non sarà tenuto al versamento dell imposta. E quindi solo all ex coniuge assegnatario dell ex casa coniugale, in quanto soggetto passivo, che spettano le agevolazioni previste per l abitazione principale e per le relative pertinenze, concernenti aliquota ridotta, detrazione ed eventuale maggiorazione per i figli di età non superiore a ventisei anni, in relazione alle quali si devono seguire le regole generali. Pertinenze dell abitazione principale: sono considerate pertinenze dell abitazione principale esclusivamente le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Quindi il contribuente può considerare come pertinenza dell abitazione principale soltanto un unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa tra quelle espressamente indicate dalla norma. Rientra nel limite massimo delle tre pertinenze anche quella che risulta iscritta in catasto unitamente all abitazione principale. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell abitazione principale. L IMU sulle ulteriori unità immobiliari pertinenziali eccedenti, sempre di categoria C/2, C/6 e C/7, deve essere calcolata con aliquota ordinaria e quindi versata con i codici 3918 e 3919 (altri fabbricati). Per area edificabile si intende l area utilizzata a scopo edificatorio ovvero se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall approvazione della Regione e dall adozione di strumenti attuativi del medesimo e, quindi, dall utilizzabilità di fatto a fini edificatori. Si considerano non edificabili le aree possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99 e 2
3 successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, utilizzate per l attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all allevamento di animali. BASE IMPONIBILE Valore sul quale si calcola l imposta Per i fabbricati iscritti in catasto il valore sul quale calcolare l imposta è determinato applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori: Gruppo catastale A (con esclusione dell A/10) 160 Categorie catastali C/2, C/6 e C/7 160 Gruppo catastale B 140 Categorie catastali C/3, C/4 e C/5 140 Categoria catastale A/10 80 Gruppo catastale D (escluso D/5) 60 Categoria catastale D/5 80 Categoria catastale C/1 55 I fabbricati rurali iscritti al catasto terreni devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012 La base imponibile, calcolata con i criteri sopra indicati per i fabbricati iscritti in catasto, è ridotta del 50 per cento per: a) i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 b) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell anno durante il quale sussistono dette condizioni. L inagibilità o inabitabilità è accertata dall ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione. Terreni, agricoli e incolti: il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all art. 1 del D.Lgs n. 99/2004 e successive modifiche e integrazioni, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000,00 e con le seguenti riduzioni: - del 70 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000,00 e fino ad euro ,00; - del 50 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro ,00 e fino ad euro ,00; - del 25 per cento dell imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro ,00 e fino ad euro ,00; oltre quest ultimo importo non è prevista nessuna riduzione: Aree edificabili: ai fini della determinazione del valore si applicano le stesse regole dell ICI, quindi valore venale in comune commercio al 1 gennaio dell anno di imposizione. Anche per l anno 2012 e fino a successivo aggiornamento, al fine di ridurre il contenzioso i valori venali minimi di riferimento al mq. sono: Aree di completamento. 28,00 - Aree per nuova edificazione sottoposte a S.U.E.. 25,00 - Aree con Impianti produttivi che si confermano. 22,00 - Aree per Nuovi Impianti produttivi. 27,00 - Aree di riordino. 22,00 - Aree commerciali, direzionali esistenti che si confermano. 22,00 - Aree per Nuovi insediamenti commerciali e direzionali di nuovo impianto, per impianti ricreativi di interesse generale, per insediamenti ricettivi. 33,00. 3
4 Il valore delle aree ad uso pubblico è pari al 25% di quello delle aree del contesto circostante il terreno oggetto di imposizione o al quale quest ultimo risulta essere di fatto asservito. ALIQUOTE da applicare alla base imponibile La Legge del 26 aprile 2012 n. 44, di conversione del Decreto Legge n. 16/2012, ha stabilito che per l anno 2012 il pagamento della prima rata di acconto dell imposta municipale propria, deve essere effettuato applicando le aliquote annue di base (quindi quelle previste dal D.L. 201/2011), per cui di seguito si riportano tali aliquote da utilizzare per il calcolo della prima rata, con scadenza 18 giugno p.v. (queste aliquote corrispondono al momento a quelle deliberate dal Comune con delibera del Consiglio Comunale n.5 del 14 aprile 2012, esecutiva ai sensi di legge). Sarà cura di questo Comune comunicare tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire entro la data prevista per il versamento del saldo dell imposta: aliquota ordinaria di base 0,76 per cento di cui 0,38 per cento da versare allo Stato e 0,38 per cento da versare al Comune (da applicare a tutti gli immobili, aree edificabili e terreni, escluse l abitazione principale e le relative pertinenze, nonché fabbricati rurali strumentali all attività agricola) aliquota ridotta per abitazione principale e pertinenze 0,40 per cento da versare interamente al Comune (da applicare anche alle unità immobiliari equiparate per legge all abitazione principale ed anche all abitazione principale e pertinenze non utilizzate per lo svolgimento dell attività dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali) aliquota ridotta per fabbricati rurali strumentali all attività agricola da versare interamente al Comune 0,20 per cento DETRAZIONE Per abitazione principale Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, la detrazione deliberata dal Comune è pari ad euro 210,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da detrarsi dall imposta dovuta fino a concorrenza del suo ammontare. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, tale detrazione di 210,00 ad unità immobiliare è da ripartire per ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica (computando il mese per intero se i requisiti sussistono per almeno quindici giorni). Si indica la detrazione deliberata dal Comune perché la Circolare del Ministero dell Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012 specifica che il contribuente può tenere conto delle agevolazioni per l abitazione principale deliberate dal Comune. La detrazione sopra indicata è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la maggiorazione compete soltanto fino al compimento del ventiseiesimo anno di età del figlio (in caso di superamento dell età massima prevista o di nascita di un figlio in corso d anno, l importo va diviso per i mesi in cui sussistono i requisiti, computando il mese per intero se i requisiti sussistono per almeno quindici giorni); l'importo complessivo di questa maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base. L importo di questo ulteriore beneficio, costituendo una maggiorazione della detrazione, si calcola con le stesse regole di quest ultima. 4
5 VERSAMENTI ccome e quando versare L imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. L imposta da versare deve essere arrotondata all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. IL VERSAMENTO SI EFFETTUA ESCLUSIVAMENTE CON MODELLO F24. Il modello e le relative istruzioni per la compilazione sono presenti nel sito del Comune alla sezione Modulistica Tributi. L arrotondamento all unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato. Per l anno 2012 il pagamento dell imposta è effettuato in due rate, di cui la prima in acconto entro il 18 giugno in misura pari al 50 per cento dell importo ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni sopra indicate, la seconda a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno, con conguaglio sulla prima rata, entro il 17 dicembre Si ricorda che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, è possibile una modifica delle aliquote e detrazioni di base. Per questo motivo per l anno 2012 non è consentito il versamento dell imposta in un unica soluzione a giugno ECCEZIONI per l anno 2012: a) il versamento dell imposta relativo all ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE potrà essere effettuato: in due rate, di cui la prima di acconto (50 per cento dell imposta calcolata con le aliquote e detrazioni sopra indicate) entro il 18 giugno e la seconda rata, eventualmente a conguaglio sulla prima in caso di modifica delle aliquote e detrazioni, entro il 17 dicembre ; in tre rate, di cui la prima e la seconda di acconto (ciascuna pari ad un terzo dell imposta calcolata con le aliquote e detrazioni sopra indicate) rispettivamente entro il 18 giugno e 17 settembre, ed il saldo, eventualmente a conguaglio sulla prima rata in caso di modifica delle aliquote e detrazioni, entro il 17 dicembre; b) per i fabbricati strumentali all esercizio dell attività agricola, di cui all art. 9 comma 3bis del D.L. 557/1993, iscritti al catasto edilizio urbano, la prima rata entro il 18 giugno, nella misura del 30 per cento dell imposta dovuta applicando l aliquota sopra indicata e la seconda rata entro il 17 dicembre, a saldo dell imposta complessivamente dovuta per l intero anno con conguaglio sulla prima rata in caso di modifica delle aliquote. c) per i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni (da accatastare obbligatoriamente al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012) il versamento dell imposta è effettuato in un unica soluzione entro il 17 dicembre. PARTICOLARE ATTENZIONE: al momento del versamento occorre prestare particolare attenzione nel suddividere la quota di competenza statale da quella comunale, utilizzando gli specifici codici tributo approvati dall Agenzia delle Entrate nel 2012, che sono diversi da quelli previsti per l ICI. Si ricorda che l IMU calcolata sull abitazione principale e relative pertinenze, comprese quelle assimilate per legge all abitazione principale e l IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale è da versare interamente al Comune, utilizzando gli appositi codici. Si riportano il Codice Comune ed i nuovi Codici Tributo da utilizzare per il versamento con modello F24: CODICE COMUNE PER IL VERSAMENTO IMU COMUNE CODICE ENTE/ CODICE COMUNE VERRONE L785 5
6 CODICI IMU PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA CON F24 DESCRIZIONE IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze (come sopra specificato, una per ogni categoria C/2,C/6 e C/7) SI VERSA TUTTO AL COMUNE IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale SI VERSA TUTTO AL COMUNE IMU - imposta municipale propria per terreni SI VERSA 0,38% ALLO STATO E 0,38% AL COMUNE IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili SI VERSA 0,38% ALLO STATO E 0,38% AL COMUNE IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati SI VERSA 0,38% ALLO STATO E 0,38% AL COMUNE CODICE TRIBUTO F24 COMUNE STATO In caso di ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all imposta. Per tutto quanto non riportato nella presente nota informativa, si rimanda alla normativa che disciplina l imposta municipale propria IMU. Alla presente seguirà una seconda nota informativa contenente gli aggiornamenti utili ai fini del calcolo del saldo dell imposta dovuta, da versare entro il 17 dicembre RECAPITO Ufficio Tributi Comunale 015/ int. 6 mail tributi@comune.verrone.bi.it 6
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