Sostituita. basate sul web

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Sostituita. basate sul web"

Transcript

1 Gennaio Info IVA concernente la prassi 04 Precisazioni dell info IVA 02 Assoggettamento in relazione alla definizione di attività imprenditoriale Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

2 Info IVA concernente la prassi 04 Osservazioni preliminari Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell una o nell altra forma e sono considerate equivalenti. Abbreviazioni AFC Amministrazione federale delle contribuzioni art. articolo CHF Franchi svizzeri cpv. capoverso IVA Imposta sul valore aggiunto lett. lettera LIFD Legge federale del 14 dicembre 1990 concernente l imposta federale diretta (RS ) LIVA Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS ) n. numero OIVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS ) RS Raccolta sistematica del diritto federale 2

3 Precisazioni dell info IVA 02 Spiegazioni introduttive La presente info IVA concernente la prassi contiene precisazioni della prassi riguardanti la già pubblicata info IVA Assoggettamento in relazione alla definizione di attività imprenditoriale (cifre 1 4 della parte A; la cifra 7 è nuova). Le cifre 5 6 della parte A nonché le parti B e C dell info IVA Assoggettamento non vengono per il momento rielaborate e rimangono per il momento invariate. Valevole con l entrata in vigore il 1 gennaio 2010 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (LIVA); cfr. però anche le spiegazioni della cifra 7.4 della presente info IVA concernente la prassi. 3

4 Info IVA concernente la prassi 04 Indice delle materie Parte A Assoggettamento (senza collettività pubbliche) Assoggettamento obbligatorio Esercizio di un impresa Forma giuridica Esenzione dall assoggettamento Esenzione dall assoggettamento per mancato raggiungimento della cifra d affari determinante Cifre d affari determinanti ai fini dell assoggettamento obbligatorio Cifre d affari non determinanti ai fini dell assoggettamento obbligatorio Esenzione dall assoggettamento per le imprese estere Assoggettamento volontario (assoggettamento a causa della rinuncia all esenzione dall assoggettamento; art. 11 LIVA) Entità dell assoggettamento Dal punto di vista dell ubicazione Dal punto di vista materiale Caso particolare: mancanza dell orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni Definizione dei settori d attività L attività è imprenditoriale ai sensi della LIVA? Esempi Diritto transitorio

5 Precisazioni dell info IVA 02 Parte A Assoggettamento (senza collettività pubbliche) 1 Assoggettamento obbligatorio Secondo l articolo 10 capoverso 1 LIVA chiunque esercita un impresa ( cifra 1.1) è (obbligatoriamente) assoggettato all imposta se non ne è esentato in virtù dell articolo 10 capoverso 2 LIVA ( cifra 2). 1.1 Esercizio di un impresa Esercita un impresa chiunque svolge un attività indipendente, professionale o commerciale, diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità e agisce in nome proprio nei confronti dei terzi. Il conseguimento di entrate aventi carattere di stabilità presuppone un attività dell impresa regolare e fondata su una certa durata. È sufficiente anche una breve durata, qualora l attività in questo periodo di tempo venga esercitata in modo intenso (ad es. esercizio straordinario di uno stand gastronomico a una festa che dura tre giorni). Il criterio dell orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni sussiste se l incasso delle controprestazioni rappresenta un obiettivo primario dell attività a prescindere dal conseguimento effettivo o intenzionale di utili. Se invece per la prestazione effettuata non viene incassata alcuna controprestazione o l entità della controprestazione è irrisoria, il necessario orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni non è dato ( cifra 7). Un attività professionale o commerciale sussiste qualora si producano o commercino beni o si eseguano prestazioni di servizi in base a quanto pianificato e tali beni o prestazioni di servizi siano destinati allo scambio sul mercato o al consumo privato di terzi, ad esempio attività commerciali, industriali o artigianali. Un hobby o un passatempo non sono invece considerati attività professionali. Con il criterio dell attività indipendente viene operata una delimitazione dall attività lucrativa dipendente. Dal momento che le persone giuridiche sono sempre considerate come indipendenti, la domanda si pone solo per le persone fisiche. Il giudizio se una persona fisica sia o no indipendente ai sensi della LIVA è in genere effettuato applicando criteri simili a quelli del diritto delle assicurazioni sociali e delle normative concernenti l imposta sul reddito. Perciò le qualifiche definite dalle relative autorità possono costituire un indizio 5

6 Info IVA concernente la prassi 04 determinante per la valutazione dell assoggettamento all imposta sul valore aggiunto. Per definire un attività lucrativa come indipendente occorre tenere conto in particolare dei seguenti criteri: assunzione del rischio imprenditoriale (utili e perdite); libertà di scegliere se accettare o no un compito e di organizzarlo in modo indipendente; differenti committenti e un avvicendamento degli stessi; locali commerciali propri e ingenti investimenti. Le attività di consiglieri d amministrazione, consiglieri di fondazione o titolari di funzioni analoghe sono considerate attività lucrative dipendenti. D altra parte si presume l indipendenza per i cottimisti con propri veicoli, arnesi ecc. Una persona può agire in nome proprio nei confronti dei terzi solo se gli obblighi contrattuali nei confronti di destinatari e di prestatori vengono stipulati chiaramente in modo indipendente e non in veste di rappresentante o aiutante di una terza persona. In questo contesto la qualifica secondo il diritto civile rappresenta un indizio importante ai fini dell IVA. Esercita un impresa ad esempio: un associazione ginnica, che una volta all anno organizza una festa e per questo richiede un contributo d ingresso; chi regolarmente e sistematicamente effettua acquisti o vendite di beni tramite una piattaforma d asta; chiunque mette in locazione con opzione a uno o più locatari immobili o singole superfici non utilizzati esclusivamente a scopi privati; un artista con le sue comparse pubblicitarie a titolo oneroso; uno sportivo al conseguimento di premi. Non esercita un impresa ad esempio: un privato che eccezionalmente vende tre auto della sua collezione; chi aliena suppellettili domestiche della propria abitazione. L acquisto, la detenzione e l alienazione di partecipazioni costituiscono un attività imprenditoriale ai sensi dell articolo 10 capoverso 1 LIVA (art. 9 OIVA). 6

7 Precisazioni dell info IVA Forma giuridica Per la determinazione dell assoggettamento è irrilevante la forma giuridica con cui è esercitata l impresa. Possono ad esempio esercitare un impresa le seguenti persone, comunità di persone e istituzioni: persone fisiche (ad es. titolari di una o più imprese individuali); società semplici, che agiscono verso l esterno sotto nome comune (ad es. comunità di lavoro Cantiere XY, salone di parrucchiere YZ); società di persone (ad es. società in nome collettivo o in accomandita); persone giuridiche di diritto privato e pubblico (ad es. SA o Sagl); stabilimenti d impresa di società con sede all estero; enti pubblici non autonomi; organizzatori di eventi pubblici o di feste; federazioni e associazioni; istituzioni di utilità pubblica; aziende, uffici e altri servizi dei poteri pubblici (questo tipo di imprese è trattato separatamente nella parte B dell info IVA Assoggettamento ); imprese estere che effettuano prestazioni imponibili sul territorio svizzero. 2 Esenzione dall assoggettamento Ai sensi dell articolo 10 capoverso 2 LIVA è esentato dall assoggettamento: a) chi realizza sul territorio svizzero una cifra d affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a franchi annui ( cifra 2.1); b) un impresa con sede all estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni che soggiacciono all imposta sull acquisto (art LIVA; eccezioni: cifra 2.2); c) un associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o un istituzione di utilità pubblica che realizza sul territorio svizzero una cifra d affari proveniente da prestazioni imponibili inferiore a franchi ( cifra 2.1); È possibile rinunciare all esenzione dall assoggettamento ( cifra 3). Le imprese con sede all estero e senza uno stabilimento d impresa in territorio svizzero, che non effettuano prestazioni in territorio svizzero, non sono obbligatoriamente assoggettate all imposta e non possono nemmeno rinunciare all esenzione dall assoggettamento (art. 8 OIVA). 7

8 Info IVA concernente la prassi Esenzione dall assoggettamento per mancato raggiungimento della cifra d affari determinante Chi esercita un impresa la cui cifra d affari annua determinante ( cifra 2.1.1) è inferiore ai franchi è esentato dall assoggettamento. Per le associazioni sportive e culturali senza scopo lucrativo e gestite a titolo onorifico e le istituzioni di utilità pubblica tale limite si eleva a franchi (per una migliore leggibilità, in seguito verrà menzionato solo il limite di franchi). Per istituzioni di utilità pubblica si intendono le organizzazioni che soddisfano le condizioni d esenzione dalle imposte dirette previste nell articolo 56 lettera g LIFD (art. 3 lett. j LIVA). Il limite di franchi si calcola secondo le controprestazioni convenute esclusa l IVA; in caso di imprese con operazioni esclusivamente in contanti o a credito, può essere anche calcolato in base alle controprestazioni ricevute (ad es. vendita di pane e torte al mercato) Cifre d affari determinanti ai fini dell assoggettamento obbligatorio Per determinare il limite di cifra d affari si considerano le controprestazioni conseguite mediante le seguenti prestazioni: forniture imponibili sul territorio svizzero (luogo della fornitura in territorio svizzero; art. 7 LIVA), anche se i beni vengono esportati (art. 23 LIVA); prestazioni di servizi imponibili sul territorio svizzero (luogo della prestazione di servizi sul territorio svizzero; art. 8 LIVA); prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell articolo 8 LIVA, il cui luogo della prestazione si trova sì sul territorio svizzero, ma che sono esenti dall imposta in base all articolo 23 LIVA; forniture di beni provenienti dall estero verso il territorio svizzero, nella misura in cui il fornitore al momento dell importazione dispone di una dichiarazione di adesione (modulo n. 1236) autorizzata (art. 3 OIVA). F Per ulteriori informazioni riguardanti le prestazioni che soggiacciono all imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero vedi l info IVA Oggetto dell imposta. 8

9 Precisazioni dell info IVA Cifre d affari non determinanti ai fini dell assoggettamento obbligatorio Per determinare il limite di cifra d affari non si considerano le controprestazioni e i flussi di mezzi finanziari seguenti: controprestazioni per prestazioni escluse dall imposta secondo l articolo 21 capoverso 2 LIVA; controprestazioni per forniture all estero (operazioni estero su estero); controprestazioni per prestazioni di servizi che si considerano eseguite all estero (luogo della prestazione di servizi all estero; art. 8 LIVA); entrate conseguite in relazione a settori di attività non imprenditoriali ( cifra 4.2) non controprestazioni ai sensi dell articolo 18 capoverso 2 LIVA; entrate provenienti da un attività lucrativa dipendente; entrate che non sono di natura professionale o commerciale o non aventi carattere di stabilità, ad esempio l alienazione di un automobile da parte di un privato (attività nell ambito privato); prestazioni che soggiacciono all imposta sull acquisto. F Per ulteriori informazioni riguardanti prestazioni e cifre d affari che non comportano l assoggettamento vedi l info IVA Oggetto dell imposta. 2.2 Esenzione dall assoggettamento per le imprese estere Chi esercita un impresa con sede all estero ed esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni che soggiacciono all imposta sull acquisto è di principio esentato dall assoggettamento (art in combinato disposto con l art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA). Eccezioni: a) Chi esercita un impresa con sede all estero ed esegue sul territorio svizzero prestazioni di servizi in materia d informatica o di telecomunicazioni a destinatari non contribuenti (segnatamente a privati) non è esentato dall assoggettamento se la sua cifra d affari è pari o superiore a franchi annui (art. 10 cpv. 2 lett. b LIVA). Per l accertamento dell assoggettamento occorre prendere in considerazione unicamente le prestazioni di servizi in materia d informatica o di telecomunicazioni fatturate a destinatari non contribuenti in territorio svizzero. Se in un anno viene raggiunto il limite di cifra d affari di franchi, vanno imposte tutte le prestazioni realizzate in territorio svizzero (comprese quelle effettuate a destinatari contribuenti); 9

10 Info IVA concernente la prassi 04 b) Chi esercita un impresa con sede all estero e fornisce sul territorio svizzero energia elettrica o gas naturale in condotte a destinatari non contribuenti (segnatamente a privati) non è esentato dall assoggettamento se la sua cifra d affari è pari o superiore alla soglia dei franchi annui (art. 109 cpv. 2 OIVA). Se in un anno viene raggiunto il limite di cifra d affari di franchi, vanno imposte soltanto le prestazioni eseguite a destinatari non contribuenti. 3 Assoggettamento volontario (assoggettamento a causa della rinuncia all esenzione dall assoggettamento; art. 11 LIVA) Chi esercita un impresa ( cifra 1.1) ed è esentato dall assoggettamento ai sensi della legge ( cifra 2) ha il diritto di rinunciare all esenzione. La rinuncia all esenzione dall assoggettamento può essere effettuata al più presto per l inizio del periodo fiscale in corso (art. 14 cpv. 4 LIVA) e vale per almeno un periodo fiscale (art. 11 cpv. 2 LIVA). Fino all entrata in vigore dell articolo 34 capoverso 3 LIVA, il periodo fiscale corrisponde all anno civile (art. 34 cpv. 2 LIVA). Anche un impresa che non ha ancora conseguito cifre d affari può rinunciare all esenzione dall assoggettamento. Ciò vale anche ad esempio per le imprese che intendono realizzare cifre d affari con prestazioni escluse dall imposta e optare per l imposizione volontaria di queste prestazioni (art. 22 LIVA). Esempio Alcuni investitori fondano una SA per edificare un centro commerciale e intendono optare per l imposizione della locazione degli spazi di vendita. La rinuncia all esenzione dall assoggettamento per questa SA è possibile già a partire dalla sua fondazione. 10

11 Precisazioni dell info IVA 02 4 Entità dell assoggettamento 4.1 Dal punto di vista dell ubicazione La sede in territorio svizzero nonché tutti gli stabilimenti d impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale (art. 10 cpv. 3 LIVA). Per chi esercita un impresa estera, dunque, tutti gli stabilimenti d impresa in territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale (art. 7 OIVA). Pertanto, per quanto riguarda le relazioni transfrontaliere, la sede e gli stabilimenti d impresa sono considerati quali soggetti fiscali indipendenti. Lo scambio di prestazioni transfrontaliere tra uno stabilimento d impresa e la sede dell impresa è di conseguenza considerato come cifra d affari esterna (cosiddetto principio del dual entity). 4.2 Dal punto di vista materiale Dal punto di vista materiale l assoggettamento include generalmente tutte le prestazioni conseguite in territorio svizzero da parte di chi esercita un impresa (cosiddetto principio dell unità dell impresa). Solo le sue attività non imprenditoriali non sono sottoposte ad imposizione. Sono considerate come attività non imprenditoriali: attività svolte a titolo dipendente (ad es. mandati quale membro di un consiglio di amministrazione o di un consiglio di fondazione, espletamento di cariche pubbliche, adempimento dell obbligo del servizio militare o dell obbligo di prestare servizio civile); attività nell esercizio della sovranità pubblica; attività private (hobby o passatempi, consumo privato); attività non dirette al conseguimento di entrate da prestazioni oppure per le quali l obiettivo principale non è il conseguimento di entrate da prestazioni ( cifra 7). Le entrate conseguite in relazione ad attività non imprenditoriali non rientrano nel limite determinante di cifra d affari di franchi ( cifra 2.1). In caso di assoggettamento esistente, le entrate da attività non imprenditoriali non sono imponibili. Le relative imposte precedenti non legittimano la deduzione dell imposta precedente. 11

12 Info IVA concernente la prassi 04 7 Caso particolare: mancanza dell orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni Per i soggetti giuridici e le società di persone con attività a scopo di lucro, l orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni sussiste per principio, anche in caso di risanamento dell impresa o di insuccesso dell impresa. Per quanto riguarda invece i soggetti giuridici e le società di persone senza scopo di lucro (soprattutto organizzazioni di utilità pubblica) occorre analizzare ogni singolo caso con l aiuto dei seguenti criteri per determinare se sussiste un orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni. La determinazione dello scopo di lucro verrà giudicata sulla base di fatti concreti e non soltanto fondandosi su criteri formali come statuti, iscrizione nel registro di commercio o forma giuridica. Lo scopo di lucro non è requisito indispensabile per un attività imprenditoriale e dunque neanche per l assoggettamento all imposta sul valore aggiunto. La LIVA associa all attività imprenditoriale, tra le altre cose, l orientamento al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità (art. 10 cpv. 1 lett. a LIVA). Ne risulta che chiunque finanzi le proprie attività esclusivamente con non controprestazioni (doni, sussidi ecc.) e non riceve alcuna controprestazione, non svolge un attività imprenditoriale. In questo caso l assoggettamento è escluso e l iscrizione nel registro dei contribuenti IVA non è possibile. Esempio 1 Un privato X vorrebbe rendere accessibile al pubblico la sua collezione di automobili d epoca. Decide di ospitare il suo museo gratuito in un grande palazzo aperto a tutti. X non intende conseguire entrate mediante prestazioni. Pertanto non può essere assoggettato all imposta (neanche volontariamente). Vale lo stesso principio se sono conseguite entrate mediante prestazioni, ma in misura talmente esigua che non si può parlare di orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni. 12

13 Precisazioni dell info IVA 02 Esempio 2 Una fondazione di utilità pubblica gestisce una mensa nella quale offre pasti caldi alle persone bisognose. Per ogni pasto richiede un contributo simbolico di 50 centesimi. La maggior parte dei costi per il funzionamento della mensa viene tuttavia coperta da doni e dal capitale della fondazione. La fondazione non è diretta al conseguimento di entrate mediante prestazioni e non viene quindi assoggettata all imposta. Un soggetto giuridico può svolgere sia attività imprenditoriali sia attività non imprenditoriali. L assoggettamento riguarda solo le attività imprenditoriali. Esempio 3 La stessa fondazione gestisce anche un impresa commerciale. Da quest attività ricava regolarmente utili che vengono utilizzati per l esercizio della mensa. L assoggettamento della fondazione include solo gli utili e i costi attribuibili al settore d attività dell impresa commerciale. Per quanto riguarda la delimitazione materiale dell assoggettamento, occorre dapprima definire i settori di attività ( cifra 7.1). In seguito per ogni settore di attività sarà necessario giudicare se si tratta di un attività imprenditoriale ( cifra 7.2). 7.1 Definizione dei settori d attività Un settore d attività è un unità economica a sé stante, che agisce verso l esterno. Un unità economica sussiste se una determinata attività potrebbe esistere o sarebbe opportuno che esistesse in forma autonoma sotto il profilo materiale, territoriale e temporale. Esempio 1 L associazione Y gestisce una bottega del mondo, un ristorante e un negozio di seconda mano. I ricavi conseguiti, le entrate a titolo di doni e i contributi dei membri sono utilizzati per progetti di sistemazione dei corsi d acqua in Africa. L associazione gestisce la propria segreteria che è competente, oltre che per l amministrazione, anche per la selezione e il coordinamento dei progetti di sistemazione dei corsi d acqua. La bottega del mondo, il ristorante e il negozio di seconda mano nonché l attività di utilità pubblica dell associazione devono essere considerati come singoli settori di attività. La segreteria non è un settore di attività proprio; le attività che svolge sono da attribuire ai singoli settori. 13

14 Info IVA concernente la prassi 04 Esempio 2 Il teatro Z SA consegue ricavi dalla vendita di biglietti, da prestazioni pubblicitarie e dall attività di ristorazione del bar del teatro. Inoltre gestisce una scuola di recitazione. Per coprire il deficit di gestione riceve doni e sussidi e organizza un mercatino di Natale con l aiuto di volontari. La gestione del teatro e la scuola di recitazione devono essere considerate attività separate come pure il mercatino di Natale, sebbene esso serva prevalentemente a sostenere con le entrate la gestione (deficitaria) del teatro. Per contro, i ricavi conseguiti dalla vendita di biglietti e le entrate pubblicitarie sono contestuali alla gestione del teatro e sono pertanto attribuibili ad essa. Il bar del teatro non deve essere inteso come attività indipendente e di conseguenza tale attività è attribuibile alla gestione del teatro, se è aperto solo in occasione delle rappresentazioni e non funziona come ristorante autonomo accanto al teatro. 7.2 L attività è imprenditoriale ai sensi della LIVA? In linea di principio, l orientamento al conseguimento di entrate mediante prestazioni aventi carattere di stabilità, necessario per definire l attività imprenditoriale, può essere dato per scontato se le prestazioni vengono eseguite a titolo oneroso. È sufficiente l intenzione di eseguire in futuro prestazioni a titolo oneroso. Esempio Due aziende farmaceutiche esistenti costituiscono una joint venture allo scopo di sviluppare e produrre un nuovo farmaco. Nonostante i cospicui investimenti, dopo un po di tempo si deve riconoscere che non è possibile ottenere l efficacia auspicata del farmaco. Di conseguenza, la joint venture viene sciolta senza che siano state eseguite prestazioni a titolo oneroso. Senza dubbio la joint venture era stata costituita con l intento di eseguire prestazioni a titolo oneroso. La società svolge un attività imprenditoriale e al momento della fondazione può farsi iscrivere (volontariamente) nel registro dell IVA. 14

15 Precisazioni dell info IVA 02 Non si può più presumere che sussista un orientamento al conseguimento di entrate aventi carattere di stabilità, se si constata che con l attività in questione non si ottengono affatto controprestazioni oppure si ottengono in misura molto limitata. L AFC nega l orientamento al conseguimento di entrate aventi carattere di stabilità, se si prevede che i costi per lo svolgimento di un attività non sono coperti stabilmente per almeno il 25 % da entrate da prestazioni (esclusi i redditi da capitale e a titolo di interessi), ma per oltre il 75 % da non controprestazioni come doni, sussidi, finanziamenti trasversali, investimenti di capitale ecc. senza che sia dato un concreto motivo imprenditoriale. Un motivo imprenditoriale sussiste se un attività diretta al conseguimento di entrate mediante prestazioni deve essere finanziata tramite un attività non orientata al conseguimento di entrate mediante prestazioni. Esempio Un produttore di orologi, oltre agli edifici adibiti alla fabbricazione, gestisce un museo di orologi, in cui viene presentata ai visitatori la storia del marchio di orologi. L ingresso è gratuito. Con la gestione del museo si cura l immagine del marchio. È dato pertanto un concreto motivo imprenditoriale e di conseguenza questa attività non deve essere finanziata stabilmente mediante controprestazioni per almeno il 25 %. Nella determinazione della copertura dei costi tramite controprestazioni i redditi da capitale e a titolo di interessi non sono presi in considerazione. Esempio La fondazione Terza età e mobilità offre un servizio taxi per anziani con la collaborazione di volontari a titolo onorifico. Copre le spese fino al 20 % con i pagamenti delle corse in taxi; il 60 % è finanziato con doni e il rimanente 20 % da redditi da capitale del patrimonio della fondazione. La fondazione copre le proprie spese solo fino al 20 % con controprestazioni. Meno del 25 % delle spese è coperto da tali controprestazioni, ragion per cui non svolge attività imprenditoriale. A meno che non operi in un altro settore di attività (imprenditoriale), la fondazione non può iscriversi nel registro dei contribuenti IVA. 15

16 Info IVA concernente la prassi Altri esempi Esempio 1 L impresa start up Airpower SA intende costruire e gestire una centrale eolica per la fornitura di energia elettrica a terzi. La fase di progettazione e di costruzione dura oltre sei anni. Le prime vendite di energia possono essere effettuate solo nel 7 anno dalla fondazione. Il business plan prevede che nel 7 anno si possa coprire già il 60 % delle spese. Questa percentuale supera il 100 % entro il 10 anno. Senza dubbio l impresa Airpower SA è diretta al conseguimento, mediante prestazioni, di entrate aventi carattere di stabilità e quindi svolge un attività imprenditoriale. Già al momento della fondazione o all avvio della progettazione può iscriversi nel registro dei contribuenti IVA. Esempio 2 L impresa Plasticax SA opera nel settore della lavorazione di materie plastiche e da anni registra perdite. Per realizzare utili l impresa decide di riposizionarsi sul mercato. Secondo il business plan è però indispensabile procedere a un risanamento. Tre anni dopo il risanamento l impresa dovrebbe di nuovo chiudere l esercizio in nero. Gli investitori si aspettano che dopo tre anni gli utili abbiano carattere di stabilità, ovvero oltre il 100 % dei costi dovrà essere conseguito con controprestazioni. Le misure di risanamento previste garantiscono la continuità della Plasticax SA e non modificano in nessuno modo il tipo di attività imprenditoriale della stessa. Esempio 3 La fondazione Al Dialetto Vivo si occupa della promozione e della ricerca inerente ai dialetti mesolcinesi. A tal scopo gestisce una piattaforma internet dalla quale si possono trarre informazioni gratuitamente. Dal suo negozio online si possono anche acquistare supporti informatici contenenti informazioni sui dialetti mesolcinesi. Il business plan fissato per otto anni prevede che al massimo il 15 % dei costi potrà essere coperto dalla vendita dei supporti informatici. La fondazione non esegue altre prestazioni a pagamento. La fondazione ha ricevuto un cospicuo finanziamento iniziale da parte di un mecenate. Quest importo è sufficiente per coprire i costi dei primi due anni, ovvero i costi per la costituzione della fondazione. In seguito, la maggior parte dei costi dovrebbe essere coperta dai sussidi ottenuti dalle direzioni cantonali dell educazione e dell istruzione e da doni privati. 16

17 Nonostante al momento della sua costituzione la fondazione abbia previsto un attività a lungo termine, l attività svolta non può essere considerata imprenditoriale poiché solo il 15 % dei costi sarà coperto con controprestazioni. La fondazione Al Dialetto Vivo non può quindi essere iscritta nel registro dei contribuenti IVA. 7.4 Diritto transitorio F Conformemente a quanto esposto alla cifra 2.2 dell info IVA Prassi dell AFC: applicabilità temporale, la presente info IVA concernente la prassi è applicabile dal 1 gennaio 2010, dato che il tenore della legge è stato modificato e l AFC pubblica per la prima volta una prassi in materia. Un organizzazione che ha dedotto l imposta precedente in un settore di attività non imprenditoriale nel periodo tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012 dovrà annullare quest operazione. Potrà però anche chiedere la restituzione dell imposta dichiarata. Occorre però tenere in considerazione che, in caso di menzione dell imposta, l imposta dichiarata potrà essere restituita solo in caso di correzione della fattura o se è possibile provare che la Confederazione, nonostante la menzione dell imposta, non ha subito una perdita d imposta (art. 27 cpv. 2 LIVA). Se l imposta è stata menzionata ma non è possibile o non è ragionevolmente esigibile la correzione della fattura o la prova della mancata perdita fiscale della Confederazione, per il periodo tra il 1 gennaio 2010 e il 31 dicembre 2012 l AFC ammette la deduzione dell imposta precedente per il settore d attività non imprenditoriale fino all importo massimo dell imposta menzionata. Edito dall Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Novembre I Webcode: d_04678_it

Contabilizzazione dei contratti di vendita rateale e dei contratti di finanziamento con cessione a un istituto finanziario

Contabilizzazione dei contratti di vendita rateale e dei contratti di finanziamento con cessione a un istituto finanziario 610.545.13 Promemoria n. 13 Contabilizzazione dei contratti di vendita rateale e dei contratti di finanziamento con cessione a un istituto finanziario Valevole dal 1 o gennaio 2008 Le informazioni contenute

Dettagli

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento

COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE. Informazioni di approfondimento COSA ACCADE IN CASO DI VERSAMENTO CONTRIBUTIVO IN UN FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE Informazioni di approfondimento Come vengono gestiti i versamenti ai fondi pensione complementare? Prima dell adesione

Dettagli

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria

Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria Ordinanza concernente l esercizio a titolo professionale dell attività di intermediazione finanziaria (OAIF) 955.071 del 18 novembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Consiglio federale svizzero, visto l

Dettagli

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale

Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale Ordinanza sulla promozione della proprietà d abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale (OPPA) 831.411 del 3 ottobre 1994 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli

Dettagli

Fondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni)

Fondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni) Fondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni) La Croce Rossa Svizzera (CRS) è un associazione privata, riconosciuta dalla

Dettagli

Legge federale sulle finanze della Confederazione

Legge federale sulle finanze della Confederazione Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo

Dettagli

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione

Ordinanza sui servizi di telecomunicazione Ordinanza sui servizi di telecomunicazione (OST) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 31 ottobre 2001 1 sui servizi di telecomunicazione (OST) è modificata come segue:

Dettagli

431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,

Dettagli

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013

FIAS. Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali. Commissione centrale d esame. Esame professionale 2013 FIAS Federazione svizzera degli impiegati delle assicurazioni sociali Commissione centrale d esame Esame professionale 203 Previdenza professionale (PP) Numero della/del candidata/o: Durata dell esame:

Dettagli

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità

Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (OPP 2) Modifica del 19 settembre 2008 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 18 aprile 1984 1 sulla

Dettagli

Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr)

Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr) Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta

Dettagli

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA 20 Prassi dell AFC: applicabilità temporale Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Osservazioni preliminari Espressioni

Dettagli

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG

Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG 2.02 Contributi Contributi degli indipendenti all AVS, all AI e alle IPG Stato al 1 gennaio 2015 1 In breve L assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), l assicurazione invalidità (AI) e

Dettagli

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG

Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione «Fondo per la formazione professionale Organizzazione

Dettagli

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992)

Promemoria. Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali e sottopartecipazioni (29.10.1992) AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI Divisione principale tasse di bollo e imposta preventiva I N D I C E Promemoria Trattamento fiscale dei prestiti consorziali, riconoscimenti di debito, cambiali

Dettagli

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014

Regole per la gestione dello stato di disoccupazione. In vigore dal 1 gennaio 2014 Regole per la gestione dello stato di disoccupazione In vigore dal 1 gennaio 2014 Stato di disoccupazione Dal 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore nuove regole per la gestione dello stato di disoccupazione,

Dettagli

GUIDA DI APPROFONDIMENTO LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA

GUIDA DI APPROFONDIMENTO LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA WWW.SARDEGNAIMPRESA.EU GUIDA DI APPROFONDIMENTO LA GESTIONE DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA A CURA DEL BIC SARDEGNA SPA 1 SOMMARIO INTRODUZIONE... 3 I REQUISITI... 3 UN REGIME NATURALE... 3 GLI ADEMPIMENTI

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra

Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione malattie

Ordinanza sull assicurazione malattie Ordinanza sull assicurazione malattie (OAMal) Modifica del 29 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 giugno 1995 1 sull assicurazione malattie è modificata come segue:

Dettagli

412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale

412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita

Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 26 novembre 2003 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 29 novembre 1993 1 sull

Dettagli

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi CRITERI E MODALITÀ PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DIRETTAMENTE SOSTENUTE DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI REGOLAMENTATI DA CONVENZIONE I Progetti possono essere integrativi

Dettagli

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014

Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 Circolare N.34 del 6 Marzo 2014 ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche. I chiarimenti del MISE Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla

Dettagli

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1

11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1 11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del 18.06.2014 Codice delle obbligazioni (Revisione

Dettagli

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI

GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI GESTIONE SEPARATA ENPAPI FAQ RISPOSTE AI DUBBI PIÙ FREQUENTI DEI COMMITTENTI Qual è l ambito di applicazione della nuova normativa previdenziale? A decorrere dal 1 gennaio 2012 sono iscritti alla Gestione

Dettagli

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero

Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio

Dettagli

Emission trading Profili Iva

Emission trading Profili Iva Emission trading Profili Iva Avv. Sara Armella Armella & Associati www.studioarmella.com 1 Distinzione tra cessioni di beni e prestazioni di servizi nella disciplina Iva comunitaria Cessione di beni (art.

Dettagli

Legge federale sul commercio ambulante

Legge federale sul commercio ambulante Legge federale sul commercio ambulante Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 95 e 97 della Costituzione federale nonché il numero II capoverso 2 lettera a del

Dettagli

Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana

Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della ricerca e della prevenzione della Fondazione Helvetia Sana Thunstrasse 82 Casella postale 1009, CH-3000 Berna 6 Telefono: ++41 (0)31 368 15 83 Fax: ++41 (0)31 351 00 65 E-mail: helvetia@thunstrasse82.ch Regolamento del Fondo per la promozione della salute, della

Dettagli

OGGETTO: Trattamento fiscale dell associazione medica esercente la medicina di gruppo

OGGETTO: Trattamento fiscale dell associazione medica esercente la medicina di gruppo RISOLUZIONE 369/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 13 dicembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dell associazione medica esercente la medicina di gruppo Con l istanza di interpello di

Dettagli

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione

Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Le norme tributarie disciplinanti la liquidazione Art. 182 Tuir: regole di determinazione del reddito d impresa durante la fase di liquidazione; Art. 17 e 21 Tuir: condizioni e modalità per la tassazione

Dettagli

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni Progetto della Commissione del Consiglio degli Stati del 14.11.2013 Parere del Consiglio federale del 14.03.2014 Decisioni del Consiglio nazionale del 17.09.2014 Decisioni del Consiglio degli Stati del

Dettagli

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona

COMUNE DI SPOTORNO Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA E ASSISTENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI SPOTORNO APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL

Dettagli

Leasing secondo lo IAS 17

Leasing secondo lo IAS 17 Leasing secondo lo IAS 17 Leasing: Ias 17 Lo Ias 17 prevede modalità diverse di rappresentazione contabile a seconda si tratti di leasing finanziario o di leasing operativo. Il leasing è un contratto per

Dettagli

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO

STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO 8 maggio 2015 INDICE Art. 1 Nome e sede 4 Art. 2 Scopo 4 Art. 3 Comprensorio di attività 4 Art. 4 Organizzazione 5 Art. 5 Patrimonio e finanziamento 5 Art. 6 Organi

Dettagli

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale

Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale Ordinanza del DFF concernente la Cassa di risparmio del personale federale del 18 dicembre 2015 Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visti gli articoli 72 capoverso 1 e 72a capoverso 3 dell ordinanza

Dettagli

Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed)

Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed) Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed ai sensi della legge sull assicurazione malattie (CAA/LAMal TelMed) Edizione 1.1.2010 www.egk.ch www.egk.ch Condizioni di assicurazione aggiuntive EGK-TelMed

Dettagli

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE

ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE CIRCOLARE A.F. N. 34 del 6 Marzo 2014 Ai gentili clienti Loro sedi ONLUS e pubblici esercizi, attività polisportive dilettantistiche e commercio su aree pubbliche: i chiarimenti del MISE Premessa Il Ministero

Dettagli

4.06 Stato al 1 gennaio 2013

4.06 Stato al 1 gennaio 2013 4.06 Stato al 1 gennaio 2013 Procedura nell AI Comunicazione 1 Le persone che chiedono l intervento dell AI nell ambito del rilevamento tempestivo possono inoltrare una comunicazione all ufficio AI del

Dettagli

Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti.

Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti. Pur aumentando le aliquote contributive e l età pensionabile, la previdenza obbligatoria, tutta, avrà una enorme diminuzione dei rendimenti. Per quanto necessari, anche i riscatti, in particolare per i

Dettagli

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA l agenzia in f orma LE AGEVOLAZIONI FISCALI A FAVORE DELL ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA AGGIORNATA CON IL DECRETO 28 MARZO 2007 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 110/E

RISOLUZIONE N. 110/E RISOLUZIONE N. 110/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 15 maggio 2003 Oggetto: Istanza di interpello. IVA. Lavori di costruzione, rifacimento o completamento di campi di calcio. Comune di.

Dettagli

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA

CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA CONFRONTO TRA STABILE ORGANIZZAZIONE, SOCIETA E UFFICIO DI RAPPRESENTANZA L attuale contesto economico, sempre più caratterizzato da una concorrenza di tipo internazionale e da mercati globali, spesso

Dettagli

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947

Traduzione 1. Conchiuso il 9 luglio 1947 Entrato in vigore il 9 luglio 1947 Traduzione 1 0.946.294.545 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente il regolamento dei rapporti d assicurazione e di riassicurazione tra i due Paesi Conchiuso il 9 luglio

Dettagli

I Fondi pensione aperti

I Fondi pensione aperti 50 I Fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine aperti, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla situazione lavorativa (lavoratore

Dettagli

Svolge un attività indipendente? Consigli per accertare lo stato di indipendente

Svolge un attività indipendente? Consigli per accertare lo stato di indipendente Svolge un attività indipendente? Consigli per accertare lo stato di indipendente Non è sempre facile riconoscere a prima vista un attività indipendente Ha intenzione di mettersi in proprio? Assegna dei

Dettagli

Leasing di immobili commerciali o industriali

Leasing di immobili commerciali o industriali Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Imposta federale diretta Berna,

Dettagli

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.

B. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art. Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1

Dettagli

imprese in liquidazione o soggette a procedura concorsuale;

imprese in liquidazione o soggette a procedura concorsuale; B. CHI PUÒ PARTECIPARE A START UP? Per partecipare a Start Up, un impresa al momento della presentazione della domanda deve essere in possesso delle caratteristiche indicate di seguito ai punti 1, 2 e

Dettagli

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse, OBVM) Modifica del 10 aprile 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 2 dicembre 1996 1 sulle borse

Dettagli

CONVENZIONE USA - SVIZZERA

CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE USA - SVIZZERA CONVENZIONE TRA LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA E GLI STATI UNITI D'AMERICA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CONCLUSA IL 2 OTTOBRE 1996 ENTRATA

Dettagli

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012)

Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012) Codice civile svizzero Avamprogetto (luglio 2012) (Mantenimento del figlio) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera; visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari

RISOLUZIONE N. 131/E. Roma, 22 ottobre 2004. Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari RISOLUZIONE N. 131/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 22 ottobre 2004 Oggetto: Trattamento tributario delle forme pensionistiche complementari L Associazione XY (di seguito XY ), con nota

Dettagli

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633

OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 RISOLUZIONE N. 305/E Roma, 21 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 ALFA Spa Articolo 19-bis del DPR 26 ottobre

Dettagli

Quale tipo di società scegliere per il proprio business

Quale tipo di società scegliere per il proprio business Quale tipo di società scegliere per il proprio business È possibile scegliere la forma giuridica più conveniente all interno di queste quattro categorie: 1) Impresa individuale 2) Società di persone 3)

Dettagli

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza

Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza Ordinanza sull assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l indennità per insolvenza (Ordinanza sull assicurazione contro la disoccupazione, OADI) Modifica del 24 novembre 1999 Il Consiglio

Dettagli

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule

Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule Legge federale sul trapianto di organi, tessuti e cellule (Legge sui trapianti) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell 8

Dettagli

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità

IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità IL REGIME DEI NUOVI MINIMI regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità A cura del Dott. Michele Avesani A partire dal 1 gennaio 2012 è entrato in vigore il regime

Dettagli

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI Autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile. ASSEMBLEA DEGLI

Dettagli

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero

Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero Regolamento interno della Società svizzera di credito alberghiero (Regolamento interno SCA) 935.121.42 del 26 febbraio 2015 (Stato 1 aprile 2015) Approvato dal Consiglio federale il 18 febbraio 2015 L

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all estero (OPSP) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 2013 1 sulle prestazioni

Dettagli

Sostituita. basate sul web

Sostituita. basate sul web Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA concernente la prassi 06 Nuovo diritto contabile; contabilità semplificata e limitata in relazione con l IVA Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sull organizzazione della Posta Svizzera (, LOP) del 17 dicembre 2010 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva?

FAQ PARTITE IVA. Cos è la Partita Iva? FAQ PARTITE IVA Cos è la Partita Iva? La Partita Iva è un particolare strumento fiscale riservato, oltre che alle imprese, ai lavoratori autonomi, ovvero a quei lavoratori che, ai sensi dell art. 2222

Dettagli

I Fondi pensione aperti

I Fondi pensione aperti I Fondi pensione aperti I scheda Fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari alle quali, come suggerisce il termine aperti, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla

Dettagli

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie

Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie Ordinanza sulla compensazione dei rischi nell assicurazione malattie (OCoR) Modifica del 15 ottobre 2014 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 12 aprile 1995 1 sulla compensazione dei

Dettagli

5 per mille al volontariato 2007

5 per mille al volontariato 2007 Indice COORDINAMENTO REGIONALE DEI CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO DELLA LOMBARDIA 5 per mille al volontariato 2007 Inquadramento Come funziona Beneficiari Come le OdV possono accedere 1. Iscrizione

Dettagli

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese

Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese Legge federale sull informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione) 822.14 del 17 dicembre 1993 (Stato 1 gennaio 2011) L Assemblea federale della Confederazione

Dettagli

Direttiva Macchine2006/42/CE

Direttiva Macchine2006/42/CE PAG. 1 DI 5 REV. 00 SAVE DATA: 09/10/12 PRINT DATA: 10/10/12 Direttiva Macchine2006/42/CE Definizione di immissione sul mercato Indicazioni tratte da Guida all applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE

Dettagli

Microimpresa. Pensare in grande, da piccoli

Microimpresa. Pensare in grande, da piccoli Microimpresa Pensare in grande, da piccoli Le agevolazioni previste per la microimpresa sono rivolte a società di persone di nuova costituzione che intendono avviare un attività imprenditoriale di piccola

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari

IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari IAS 40 - OIC 16: Investimenti immobiliari Roma, marzo/maggio 2015 Finalità e ambito di applicazione Un investimento immobiliare è una proprietà immobiliare posseduta per: Percepire canoni d affitto Ottenere

Dettagli

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari

Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari Commissione di redazione del... Relatore / Relatrice:... Approvato dal Consiglio degli Stati il 20.12.2011 Legge federale sulle borse e il commercio di valori mobiliari (, LBVM) Disegno Modifica del L

Dettagli

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero

Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero Legge federale concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (LISE) 418.0 del 9 ottobre 1987 (Stato 13 giugno 2006) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI. Art. 1 Finalità REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA INTERNAZIONALE E DEI DIRITTI UMANI Art. 1 Finalità La Provincia di Genova, in attuazione di quanto previsto dal proprio Statuto, promuove la cultura della

Dettagli

LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA

LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA LINEE GUIDA PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA Versione 01 25/10/2012 Indice PREMESSA... 2 1 ACCETTAZIONE CONDIZIONI GENERALI PER L EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE INTERNA... 2 2 DEFINIZIONE MODULI

Dettagli

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP

Previdenza professionale delle persone disoccupate secondo la LADI e la LPP Dipartimento federale dell'economia DFE EDIZIONE 2009 716.201 i Informazione complementare all Info-Service Disoccupazione Un opuscolo per i disoccupati Previdenza professionale delle persone disoccupate

Dettagli

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore

Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore Ordinanza sugli obblighi di attestazione per le partecipazioni di collaboratore (Ordinanza sulle partecipazioni di collaboratore, OParC) del 27 giugno 2012 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli

Dettagli

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:

Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina: Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato

Dettagli

Statuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014

Statuto IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014 IG B2B for Insurers + Brokers Marzo 2014 I. Ragione sociale e sede... 3 II. Scopo... 3 III. Adesione... 3 IV. Diritti e obblighi generali dei membri... 5 V. Organi... 5 VI. Finanze e chiusura dei conti...

Dettagli

COSA TROVI IN QUESTA SCHEDA

COSA TROVI IN QUESTA SCHEDA Regione Puglia START UP Scheda informativa sul nuovo bando della Regione Puglia Sostegno allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati. COSA TROVI IN QUESTA SCHEDA

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA

CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA CONDIZIONI GENERALI DI LAVORO PRESSO GLI STABILIMENTI AGUSTAWESTLAND ITALIA 1. Nelle presenti Condizioni Generali, le parole elencate qui di seguito saranno da intendersi con i significati qui descritti:

Dettagli

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)

(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012) Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato

Dettagli

Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014

Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014 Circolare N. 155 del 26 Novembre 2014 Operatori dell e-commerce - partite dal 1 ottobre le registrazioni al mini sportello unico Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che con il Provvedimento

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE DI FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI FINALE LIGURE ALLEGATO SUB A) alla deliberazione di C.C. N. 41 del 20.04.2009

Dettagli

Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici

Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OelDI) 641.201.511 dell 11 dicembre 2009 (Stato 1 gennaio 2010) Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l articolo 125 dell ordinanza

Dettagli

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge

Dettagli

Legge sui consulenti in brevetti

Legge sui consulenti in brevetti (LCB) Avamprogetto del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1, visto il messaggio del Consiglio federale del... 2 decreta: Sezione 1: Oggetto

Dettagli

Imposta federale diretta Periodo fiscale 2001/2002

Imposta federale diretta Periodo fiscale 2001/2002 Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV Administration fédérale des contributions AFC Amministrazione federale delle contribuzioni

Dettagli

Comune di Azzanello Provincia di Cremona

Comune di Azzanello Provincia di Cremona Comune di Azzanello Provincia di Cremona Regolamento del servizio di assistenza domiciliare prestato dal Comune di Azzanello Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 28.10.1996. INDICE

Dettagli

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS.

RISOLUZIONE N. 10/E. OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. RISOLUZIONE N. 10/E Direzione Centrale Normativa Roma, 23 gennaio 2015 OGGETTO: Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Attività consultoriale a pagamento - Qualificazione ONLUS. Con l interpello

Dettagli

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza R.L.S. nel Decreto Legislativo 81/08 e 106/09 Articoli 48 e 50 Beppe Baffert USR CISL Piemonte . Nelle aziende con più di 15 lavoratori il RLS è eletto,

Dettagli

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera

Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera Legge federale sull organizzazione della Posta svizzera (Legge sull organizzazione della posta, LOP) del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 9 della Costituzione federale

Dettagli

Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali

Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali Comune di Firenze Direzione Servizi Sociali Avviso pubblico esplorativo per la ricerca e la selezione di proposte progettuali, ai sensi dell art. 60 del Regolamento generale per l attività contrattuale

Dettagli

Comune di LOMBRIASCO. Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI

Comune di LOMBRIASCO. Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI Comune di LOMBRIASCO Provincia di TORINO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI Approvato con D.C.C. n. 5 del 28.02.2008 Art. 1 - oggetto del regolamento

Dettagli

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Il sottoscritto conferma di aver preso visione dello Statuto e della Nota

Dettagli