Allegato D. Capitolato Speciale d Appalto per l Affidamento della fornitura di Energia Elettrica e Servizi collegati per la Società Brianzacque Srl

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1 Allegato D Capitolato Speciale d Appalto per l Affidamento della fornitura di Energia Elettrica e Servizi collegati per la Società Brianzacque Srl Per il periodo 1 gennaio dicembre 2014

2 Sommario ART. 1 DEFINIZIONI... 3 ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO... 3 ART. 3 DURATA DELLA FORNITURA... 3 ART. 4 MODIFICAZIONI DEL SISTEMA TARIFFARIO... 3 ART. 5 QUANTITÀ E CARATTERISTICHE GENERALI DELLA FORNITURA... 3 ART. 6 CORRISPETTIVI E LORO INDICIZZAZIONE... 4 ART. 7 ALTRI ONERI... 5 ART. 8 FATTURAZIONE... 6 ART. 9 LETTURE CONSUMI... 6 ART. 10 PREVISIONI... 6 ART. 11 PAGAMENTI... 6 ART. 12 NUOVE UTENZE... 7 ART. 13 PENALITÀ... 7 ART. 14 CAUZIONE... 7 ART. 15 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO... 8 ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO... 8 ART. 17 RECESSO... 9 ART. 18 CONTROVERSIE... 9 ART. 19 SPESE RELATIVE AL CONTRATTO Capitolato speciale di Appalto per la Fornitura di Energia Elettrica Pagina 2

3 Art. 1 Definizioni Nel presente capitolato speciale, sono adottate le seguenti definizioni: Aggiudicatario: il Concorrente primo classificato nella formulazione del maggior ribasso offerto per la fornitura. Appaltatore/Fornitore: il Concorrente con il quale sarà stipulato il Contratto di fornitura. Contratto: la scrittura tra Brianzacque e l'appaltatore per regolare le prestazioni oggetto dell'appalto. AEEG: l'autorità per l'energia Elettrica e Gas. Gestore del Mercato Elettrico: la società che gestisce operativamente il sistema delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica su piattaforma telematica, determinandone il Prezzo Unico Nazionale (PUN) su base oraria. Art. 2 Oggetto dell'appalto Oggetto dell'appalto è la fornitura di energia elettrica delle strutture gestite da Brianzacque S.r.l. La fornitura dovrà riguardare tutte le utenze definite nell allegato G al Disciplinare di Gara. Brianzacque, in qualunque momento potrà aggiungere o dismettere punti di fornitura senza che il fornitore possa avanzare pretese di compensi o indennizzi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato. Art. 3 Durata della fornitura Per mesi 12 - dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre La Stazione appaltante si riserva la possibilità di affidare il presente contratto per ulteriori 12 mesi e dunque sino al 31 dicembre Art. 4 Modificazioni del sistema tariffario Brianzacque accetterà modificazioni del sistema dei corrispettivi solo ed esclusivamente se questi saranno esplicitamente sanciti dall AEEG, con delibera dedicata. Art. 5 Quantità e caratteristiche generali della fornitura La fornitura di energia elettrica dovrà essere effettuata dall'aggiudicatario sulla base delle utenze esistenti e sugli effettivi consumi di energia. I punti di consegna, i quantitativi presunti su base annua e la tensione di fornitura sono riportati nell'allegato G al Disciplinare di Gara. Il quantitativo annuo stimato della fornitura di energia elettrica è di circa 54,3 GWh. Si precisa che il valore precedentemente indicato è da considerarsi indicativo e non impegna Brianzacque S.r.l. in alcun modo, potendo lo stesso, in relazione all andamento dei consumi, subire un incremento o un decremento. Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopra indicato Capitolato speciale di Appalto per la Fornitura di Energia Elettrica Pagina 3

4 nulla sarà dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito dovendo il fornitore comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità delle utenze oggetto della fornitura. Art. 6 Corrispettivi e loro indicizzazione Brianzacque è strutturata per tipologia di consumo secondo 3 gruppi omogenei di impianti energivori così caratterizzati: Gruppo 1 Impianti in Media tensione: impianti di depurazione che lavorano continuativamente sulle 24 h (si veda allegato G). Si richiede per tale tipologia una quotazione legata al PUN orario; Gruppo 2 Impianti in Media Tensione e in Bassa Tensione: impianti delle reti di acquedotto e fognatura, non attivi continuamente sulle 24 ore (si veda allegato G). Si richiede per tale tipologia una quotazione legata ai valori PUN medi mensili per fasce orarie aggregati secondo Delibera AEEG n 181 del 2006 e pubblicati mensilmente sul sito internet del Gestore del Mercato Elettrico; Gruppo 3 Impianti in Bassa tensione: Impianti che utilizzano una Tariffa Monoraria (si veda allegato G). Si richiede per tale tipologia una quotazione legata al valore del PUN medio mensile monorario, pubblicato mensilmente sul sito internet del Gestore del Mercato Elettrico; I corrispettivi dell energia, concernenti la sola componente di costo negoziabile dell energia elettrica al netto delle perdite di rete, altri oneri e accise che saranno applicati in base alla normativa vigente, saranno legati direttamente al PUN (orario, per fascia o monorario, in base al gruppo di appartenenza). Tutti i prezzi dovranno essere espressi in /MWh. Il prezzo dell energia elettrica sarà aggiornato su base oraria o mensilmente secondo la parametrizzazione PUN. Il prezzo mensile viene pertanto definito come segue: Pim = PUN + Spread Dove: Pim = prezzo mensile in euro/mwh differenziato per ora, ovvero per fascia oraria o monoraria mensile, in funzione del gruppo di appartenenza dell utenza; Capitolato speciale di Appalto per la Fornitura di Energia Elettrica Pagina 4

5 PUN per i tre diversi gruppi: o GRUPPO 1: PUN orario, come pubblicato nella sezione statistiche e monitoraggio sul sito o GRUPPO 2: PUN medio mensile secondo le fasce orarie definite dalla delibera AEEG n. 181 del 2006, come pubblicato nella sezione statistiche e monitoraggio sul sito o GRUPPO 3: PUN medio mensile come pubblicato nella sezione statistiche e monitoraggio sul sito Spread = prezzo differenziale offerto in euro/mwh, differenziato per ciascuno dei tre gruppi di fornitura e quindi per ora (Gruppo 1), fascia oraria (Gruppo 2) e monoraria (Gruppo 3), quale risultante dalla scheda C dell offerta. Nell allegato C Offerta per la fornitura di Energia Elettrica e servizi collegati, unicamente per permettere il confronto delle offerte, si assume un valore convenzionale dell indice PUN pari a 67 /MWh Brianzacque S.r.l., entro il giorno 25 del mese precedente a quello di fornitura, avrà la possibilità di richiedere un prezzo fisso per uno o più mesi successivi. La possibilità di fixing si potrà applicare anche ad una sola parte dei volumi consumati. La quotazione di fixing dovrà fare riferimento alle quotazioni IDEX ( /MWh) future pubblicate sul sito Borsa Italiana quotate nella medesima giornata della richiesta. Art. 7 Altri Oneri I prezzi e gli Spread dovranno comprendere gli oneri derivanti dal recepimento della Direttiva Europea 2003/87/CE del 13/10/2003 in materia di emissioni gas a effetto serra. Tali prezzi includeranno gli oneri del servizio di sbilanciamento. I prezzi di cui all articolo 6 sono da intendersi non comprensivi delle perdite di energia in rete e sono al netto delle imposte gravanti sui consumi di energia elettrica, degli oneri e maggiorazioni di sistema, nonché dei costi relativi ai servizi di trasporto, distribuzione e di dispacciamento (mercato libero) dell energia elettrica, che rimarranno a carico di Brianzacque, dettagliati separatamente in fattura. Questi oneri saranno applicati secondo quanto indicato da AEEG, TERNA e dalla normativa vigente. Eventuali ulteriori oneri dovranno essere chiaramente specificati e valorizzati nell offerta nell allegato C alla voce Altri oneri. Nessun altro onere, se non specificato in offerta, potrà essere posto a carico del Committente. Capitolato speciale di Appalto per la Fornitura di Energia Elettrica Pagina 5

6 Art. 8 Fatturazione La fatturazione avverrà con periodicità mensile, in un unico documento contabile. L aggiudicatario metterà a disposizione i propri servizi informativi per concordare con i sistemisti di Brianzacque, o qualsiasi suo fornitore, le modalità di trasmissione dei tracciati record di fatturazione permettendo l inserimento diretto nei sistemi contabili di Brianzacque. Tale processo deve essere attivato entro la prima fatturazione. La mancata attivazione dei tracciati darà origine a penalità come indicato all omonimo articolo del presente capitolato. Art. 9 Letture consumi L aggiudicatario trasmetterà le letture dei contatori dell energia all atto del ricevimento da parte del distributore. Le letture reali, le valorizzazioni dei consumi e i valori stimati, dovranno essere trasmesse a Brianzacque in formato elettronico modificabile con file appositamente predisposti e separati per tipologia (letture reali, valorizzazione consumi reali e valori stimati) nonché disgiunti da quello di fatturazione come da indicazioni che verranno fornite, permettendo l inserimento diretto nei sistemi di gestione energetica di Brianzacque, dando massimo rilievo alle letture reali rispetto agli altri metodi di rilevazione dei consumi. I ritardi delle trasmissioni saranno oggetto di penali come evidenziato nell articolo tredici. Per maggiore chiarezza, per ogni sito identificato nel GRUPPO 1, dovranno essere inviati con cadenza mensile i dati delle letture e dei prezzi orari. Art. 10 Previsioni L aggiudicatario, mensilmente, entro il giorno 25 del mese precedente a quello di fornitura, dovrà fornire previsioni dell andamento dell indice IDEX con un orizzonte temporale pari a dodici (12) mesi successivi il mese oggetto di trasmissione, considerando lo scenario più prevedibile, in formato elettronico modificabile. La mancanza di trasmissione sarà oggetto di penale come identificato nell articolo tredici. Art. 11 Pagamenti I pagamenti verranno effettuati a fine mese della data della corrispondente fattura (pagamento a 30 gg) previo recapito delle informazioni (file) relative alle previsioni come sopra evidenziato e previa verifica ex art. 6 del D.P.R. n. 207/2010. In ogni caso i file elettronici (fattura-previsioni) dovranno pervenire entro il 15 del mese successivo a quello di erogazione del servizio. Brianzacque non sarà responsabile di eventuali ritardi al pagamento delle fatture emesse in tempi successivi a questo termine. Brianzacque dovrà essere messa in condizioni di attivare il pagamento delle fatture mediante RID bancario già a partire dalla prima fatturazione. Capitolato speciale di Appalto per la Fornitura di Energia Elettrica Pagina 6

7 In caso di contestazione della fattura emessa dal fornitore, Brianzacque inoltrerà motivato reclamo per iscritto, con facoltà di sospendere il pagamento relativo alla quota parte contestata, fino all ottenimento di giustificazioni esaustive da parte del fornitore. Trova applicazione l art. 3 della Legge n. 136/2010. Art. 12 Nuove Utenze L aggiudicatario deve garantire le operazioni di modifica del contratto (cessazioni, volture, aumento di potenza, modifiche tariffarie) anche mediante la presa in carico di nuove prese. L aggiudicatario deve garantire, inoltre, attività di verifica e collaborazione totale dello stato delle pratiche di voltura al fine di evidenziare potenziali vizi di forma che possano pregiudicarne l esito. L attribuzione del gruppo di una nuova utenza è ad insindacabile giudizio di Brianzacque. Art. 13 Penalità Per la mancata fornitura o contabilizzazione dell energia elettrica, a copertura del disservizio generato, l aggiudicatario dovrà corrispondere a Brianzacque, per ogni kwh non fornito, una penalità pari al prezzo definito dal Servizio di Salvaguardia per utenze di medesima tipologia. L attivazione dei tracciati di fatturazione e le previsioni PUN risultano essere strategici per Brianzacque (art. 8-10); qualora l aggiudicatario non adempia a tale richiesta, Brianzacque si riserva di sospendere parzialmente i pagamenti dei corrispettivi dell energia elettrica sino all attivazione del servizio richiesto, nella misura del 10% del valore fatturato cumulato per ogni mese di ritardo, senza riconoscere alcun interesse di mora sugli importi sospesi. Qualora tale inadempienza o comunque un inadeguata prestazione documentale del fornitore comporti maggiore lavoro per gli uffici aziendali, Brianzacque potrà applicare una penalità da 500 fino a euro/mese, in relazione alla gravità del disagio causato. Art. 14 Cauzione A garanzia degli obblighi contrattuali la Società aggiudicataria della gara provvederà a costituire cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti da costituirsi ai sensi dell art.113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pari al 10% dell importo contrattuale, salve le maggiorazioni ivi previste. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, avente i requisiti di garanzia autonoma, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dovrà prevedere espressamente la Capitolato speciale di Appalto per la Fornitura di Energia Elettrica Pagina 7

8 rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La suddetta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle disposizioni contrattuali; successivamente all emissione del certificato di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva. Se l impresa è in possesso di certificazione del sistema di qualità di cui agli art. 75, D.lgs. 163/06 e s.m.i. e dichiara di documentarne il possesso, l importo delle cauzioni da prestare è ridotto del 50%. Si precisa che, in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano in possesso di certificazione del sistema di qualità di cui all art. 113, d.lgs. 163/06 e s.m.i.. Art. 15 Subappalto e Cessione Del Contratto Alla presente fornitura si applica la disciplina prevista dall art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. E' comunque vietato cedere ad altri l'esecuzione di tutto o di parte della fornitura oggetto del contratto, senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante e al di fuori delle ipotesi previste dall art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006. Le cessioni senza consenso o qualsiasi atto diretto ad aggirare tale divieto, autorizzano la Stazione appaltante a sciogliere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata. Art. 16 Risoluzione del contratto Qualora l Appaltatore non ottemperasse in tutto o in parte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà di Bianzacque S.r.l. procedere alla risoluzione del contratto stesso. In tal caso, Bianzacque S.r.l. inviterà l aggiudicatario a porre rimedio e adempiere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida inviata tramite raccomandata AR. Nel caso in cui il suddetto termine decorra inutilmente, il contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo il diritto di Bianzacque di chiedere all aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni. Resta sin d ora inteso che il contratto si intenderà senz altro risolto ex art.1456 c.c. nei seguenti casi: 1. dimostrata frode da parte dell Appaltatore con o senza collusione con personale appartenente all organizzazione di Brianzacque S.r.l. Capitolato speciale di Appalto per la Fornitura di Energia Elettrica Pagina 8

9 2. in caso di gravi e reiterate negligenze e inadempienze nell esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità dello stesso; 3. per il mancato o non corretto pagamento degli oneri previdenziali; 4. infortuni occorsi al personale dell Appaltatore per mancato rispetto delle condizioni di sicurezza; 5. cessione a terzi dell esecuzione dell appalto o di esso senza autorizzazione scritta di Brianzacque S.r.l.; 6. quando a carico di alcuno degli amministratori della Ditta aggiudicataria sia stato emesso un provvedimento definitivo di condanna per i reati di cui all art. 135 del Codice dei Contratti; 7. dichiarazione di concordato preventivo o di liquidazione, fatta salva l ipotesi di concordato preventivo con continuità aziendale di cui all art. 186 bis del R.D. n. 267/42; 8. inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di tutela della privacy; 9. dopo tre contestazioni formali di inadempimento in base al periodo che precede del presente articolo, per le quali non siano pervenute, o non siano state accolte le giustificazioni dell Appaltatore, Brianzacque S.r.l. potrà procedere di diritto alla risoluzione del contratto; 10. nel caso che l importo complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto. 11. in tutti gli altri casi previsti dalla legge ove sia espressamente prevista la risoluzione di diritto del contratto. 12. Nel caso in cui le transazioni non siano state eseguite tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in adempimento di quanto previsto dalla L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari e smi. Nel caso di risoluzione dal contratto dell Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione appaltante per l affidamento della fornitura ad altra ditta. ART. 17 Recesso La Stazione appaltante può recedere in qualsiasi momento dal contratto ai sensi ed agli effetti dell art cod. civ. del codice civile con preavviso scritto, di non meno di 15 giorni. La Stazione appaltante resta in ogni caso tenuta a corrispondere all appaltatore il corrispettivo del servizio ricevuto sino alla data di efficacia del recesso in esecuzione a quanto stabilito dell art. 134 del Codice. ART. 18 Controversie Per qualsiasi controversia dovesse insorgere successivamente alla stipula del contratto sarà competente il Foro di Monza, con esclusione della competenza arbitrale. Capitolato speciale di Appalto per la Fornitura di Energia Elettrica Pagina 9

10 ART. 19 Spese Relative Al Contratto Tutte le spese attinenti alla stipula del contratto, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle che dovessero sopravvenire durante l esecuzione, incluse le tasse ed imposte che dovessero colpire per qualsivoglia titolo i soggetti, saranno a totale carico della ditta aggiudicataria, salvo che imposte e tasse siano inderogabilmente per legge a carico della committente (es. IVA). * * * * * * * Capitolato speciale di Appalto per la Fornitura di Energia Elettrica Pagina 10

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