CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE UMANE R. POLITI Via Acrone n AGRIGENTO - Tel. / Fax agpm03000a@istruzione.it - C.F CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2012/13 1

2 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE UMANE R. POLITI Via Acrone n AGRIGENTO - Tel. / Fax agpm03000a@istruzione.it - C.F CONTRATTO INTEGRATIVO D ISTITUTO (art.6 C.C.N.L. del 29/11/07) Presso l Istituto Magistrale di Agrigento in data 12/09/2012 alle ore 11.00, su convocazione del Dirigente Scolastico tra la delegazione della parte pubblica, la R.S.U. di istituto(prot. n del 6/09/12), i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. (prot. n del 6/09/12), e i rappresentanti sindacali di Istituto, viene concordato quanto appresso riportato. Per la parte pubblica è presente il Dirigente Scolastico Dott. Antonio Manzone. Per le R.S.U. sono presenti: (UIL) (CISL) (CISL) COZZO MARIA CONCETTA PIRO GISELLA D ANNA SALVATORE Per le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. sono presenti: ( ) ( ) ( ) In qualità di rappresentanti sindacali di Istituto sono presenti: ( ) ( ) ( ) 2

3 ART. 1 RELAZIONI SINDACALI 1. Il sistema delle relazioni sindacali d istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio. 2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali. 3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti: a. Contrattazione integrativa b. Informazione preventiva c. Informazione successiva d. Interpretazione autentica, come da art In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all istituzione scolastica, senza oneri per la scuola. ART. 2 TUTELA DELLA SALUTE NELL AMBIENTE DI LAVORO Ai sensi dell art.73 del C.C.N.L. 29/11/07 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, come previsto dal D.M. 382/98 è eletto o designato nell ambito delle rappresentanze sindacali unitarie, che designano il D.S.G.A. Maria Grazia Plano. ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE, DECORRENZA E DURATA 1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, educativo ed ATA dell istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato. 2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l anno scolastico 2012/ Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, si intende tacitamente rinnovato per il successivo anno scolastico. 4. Per tutto quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto, si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali di natura giuridica ed economica del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro e successivi Contratti Collettivi Nazionali Integrativi. 5. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti. ART. 4 INTERPRETAZIONE AUTENTICA 1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l interpretazione della clausola controversa. 2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni. 3

4 3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale. ART. 5 OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA 1. Sono oggetto di contrattazione integrativa d istituto le materie previste dall articolo 6, comma 2, lettere j, k, l; dall articolo 9, comma 4; dall articolo 33, comma 2; dall articolo, 34 comma 1; dall articolo 51, comma 4; dall articolo 88, commi 1 e 2, del CCNL 2006/ Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. 3. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all applicazione della clausola di salvaguardia di cui all articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/ Con il D.Lgs. n.141 del 1 agosto 2011, pubblicato in G.U. n.194 del , viene riconosciuto legittima l'esclusione dalla contrattazione di istituto delle materie previste dall'art. 6, comma 2, lettere h), i) ed m) del CCNL Scuola, rientranti nelle competenze esclusive del Dirigente Scolastico. 1. Sono oggetto di informazione preventiva: ART. 6 INFORMAZIONE PREVENTIVA a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola; b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non c. contrattuale; d. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali; e. criteri per la fruizione dei permessi per l aggiornamento; f. utilizzazione dei servizi sociali; g. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni; h. tutte le materie oggetto di contrattazione; 2. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè: a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo; b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti 4

5 dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell unità didattica. Ritorni pomeridiani; c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all articolazione dell orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto. 3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione. 1. Sono materie di informazione successiva: ART. 7 INFORMAZIONE SUCCESSIVA a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; b. verifica dell attuazione della contrattazione collettiva integrativa d istituto sull utilizzo delle risorse. ART. 8 ATTIVITÀ SINDACALE 1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato prima dell ingresso in sala prof., nella sede centrale, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale. 2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale situato nella sede centrale; concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale. 3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno. ART. 9 ASSEMBLEA IN ORARIO DI LAVORO 1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall articolo 8 del vigente CCNL di comparto. 2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora. 3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola. 4. L indizione dell assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l obbligo di coprire il normale orario di servizio. 5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza. 6. Qualora non si dia luogo all interruzione delle lezioni e l assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 3 unità di personale ausiliario sia nella sede centrale che nella succursale e n. 2unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del 5

6 personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, dal criterio della rotazione secondo l ordine alfabetico. ART. 9 bis (Permessi Sindacali) Per tutte le mansioni sindacali, sia di scuola sia esterne, le R.S.U. possono usufruire dei permessi sindacali nei limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dall accordo collettivo quadro del 7 agosto Le ore complessive di permesso sono ripartite in misura uguale tra i delegati. Nel caso di sedute in orario di lavoro i componenti delle R.S.U. possono usufruire dei permessi previsti per l esercizio della funzione. Gli incontri convocati in orario di servizio che non comportano spese a carico dell amministrazione, non incidono sul monte ore permessi. ART. 9 tris (Contingente A.T.A. in caso di sciopero) In seguito all accordo decentrato nazionale dell 8/10/1999, vengono assicurati, in caso di sciopero totale del personale A.T.A., i servizi indispensabili al fine di garantire l effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali: n. 1 assistente amministrativo e n. 1 collaboratore scolastico. ART. 10 RISORSE 1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da: a. stanziamenti previsti per l attivazione delle funzioni strumentali all offerta formativa b. stanziamenti previsti per l attivazione degli incarichi specifici del personale ATA c. stanziamenti del Fondo dell'istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR d. eventuali residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti e. altre risorse provenienti dall'amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro 2. Il totale delle risorse finanziarie disponibili per il presente contratto ammonta ad ,52 (lordo Stato) ART. 11 ATTIVITÀ FINALIZZATE 1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini. 2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a: a. Progetti (PON, POR, convenzioni, fondi delle famiglie ) ====== b. IFTS ====== c. Funzioni strumentali al POF 10260,37 d. Incarichi specifici del personale ATA 5.093,15 ART. 12 6

7 FINALIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL FIS 1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l efficienza dell istituzione scolastica, riconoscendo l impegno individuale e i risultati conseguiti. ART. 13 STANZIAMENTI 1. Al fine di perseguire le finalità di cui all articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d istituto, di cui all art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d istituto destinato al personale docente è ripartito tra le aree di attività di seguito specificate: a. supporto al dirigente scolastico e al modello organizzativo (collaboratori del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.) b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc. c. supporto all organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psicopedagogico, responsabile viaggi d istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc d. progetti e attività di arricchimento dell offerta formativa non curricolare. e. attività d insegnamento (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria ecc). 2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate: a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione ======= b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: 7381,44 c. assegnazione di incarichi a supporto dell amministrazione o della didattica: ,00 ART. 14 RISORSE INTERNE ED ESTERNE Il Dirigente Scolastico può avvalersi di risorse esterne in possesso delle competenze richieste. In relazione ai contratti di prestazione d opera, il Dirigente Scolastico stipulerà contratti di prestazione d opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l arricchimento dell offerta formativa. I contraenti saranno scelti in base al punteggio riportato in seguito alle graduatorie formulate dal Dirigente Scolastico oppure da apposita commissione. Il compenso orario lordo sarà pari ad 50,00. Per la realizzazione dei progetti PON e POR (finanziati dal F.S.E.) e per la realizzazione dei progetti IFTS verrà attribuito un compenso lordo di tutte le ritenute di legge secondo le norme vigenti. Pertanto il Dirigente scolastico assegnerà l incarico in base ai seguenti criteri: 1) Docenti del C.d.c. per le attività previste dal relativo progetto formativo, con priorità del docente progettista. 2) Docenti interni, previa presentazione, di un apposito curriculum dichiarativo di competenze, ed in caso di parità in relazione all anzianità di servizio. 3) Risorse esterne previa presentazione, di un apposito curriculum. Per gli incarichi il Dirigente Scolastico terrà conto nella designazione, di una distribuzione dei carichi di lavoro. Non è opportuno assegnare più di due incarichi ad ogni docente, che potranno diventare tre nei casi di indisponibilità degli altri. 7

8 ART. 15 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA 1. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sforamento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva di cui all art. 18, comma In caso di esaurimento del fondo di riserva, il Dirigente ai sensi dell art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 può sospendere, parzialmente o totalmente, l esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa. 3. Nel caso in cui l accertamento dell incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria. ART. 16 CRITERI GENERALI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO D ISTITUTO In merito alla ripartizione del fondo d Istituto fra il personale docente ed A.T.A. si conviene rispettivamente per il 70 % ed il 30%. Per il Direttore SGA non è più previsto il compenso per lavoro straordinario a carico del fondo d Istituto, poiché assorbito dall indennità di direzione. Al Direttore SGA possono essere corrisposte esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE. Le ore eccedenti il normale orario di servizio, in quanto autorizzate dal Dirigente Scolastico, in alternativa al riposo compensativo, a richiesta dell interessato possono essere retribuiti al personale A.T.A. nella misura massima complessiva del 30 %. Nel caso in cui le ore da ridistribuire sono superiori alla percentuale spettante verranno pagate in maniera direttamente proporzionale. Le eventuali restanti ore eccedenti non retribuite, possono essere recuperate, in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo. L eventuale orario aggiuntivo (straordinario ) sarà effettuato prioritariamente dal personale resosi disponibile. Nel caso in cui nessun lavoratore sia disponibile ad effettuare lavoro straordinario, questo sarà ripartito in maniera omogenea fra tutto il personale con il criterio della rotazione, con esclusione di coloro che si trovino in particolari situazioni previste dalle leggi 1204/71, 903/77, 104/92. ART. 17 ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO. (ART. 31 CCNL 24/07/03) Poiché il dirigente scolastico, ai sensi dell art. 25, comma, 5 dl D. L.vo 165/01, può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di due docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti, si concorda quanto segue: al docente, a cui vengono assegnati i compiti di sostituire il Dirigente Scolastico in caso di necessità e impedimento, vengono attribuite un numero di 220 ore aggiuntive annue; al docente collaboratore vengono attribuite un numero di 180 ore aggiuntive annue. Ad entrambi viene applicata la tariffa oraria secondo le norme vigenti. 8

9 Resta in vigore la norma contenuta nell art.30, lettera e del C.C.N.L. del 3/08/99 in base alla quale i docenti collaboratori del Dirigente, retribuiti con il fondo d Istituto non possono cumulare il compenso previsto per le funzioni strumentali. Inoltre viene concordato che il Dirigente Scolastico nominerà 2 incaricati di vigilanza, uno per la sede centrale e uno per la succursale come sostituti in caso di assenza ed anche nel giorno libero del collaboratore vicario oppure del 2 collaboratore, ai quali viene assegnato un compenso forfetario di ore 70 ciascuno. Al docente che dà la propria disponibilità a fare eventuali supplenze alla prima ora viene assegnato un importo pari a 150,00. Tale disponibilità deve essere riferita per tutto l anno scolastico ed è vincolata alla presenza a scuola del docente alla prima ora. Considerato che, ai sensi dell art.53 comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale siglato in data 29/11/07, il lavoro degli assistenti tecnici è articolato nel seguente modo: a) assistenza tecnica alle esercitazioni didattiche di almeno ventiquattro ore alla presenza del docente; b) le restante 12 ore per la manutenzione e riparazione delle attrezzature tecnico-scientifiche del laboratorio per la preparazione del materiale di esercitazione. L assistente tecnico dovrà riportare, su modelli predisposti dalla presidenza, le ore svolte in compresenza dell assistente con il docente. Le 12 ore di manutenzione dovranno essere svolte nelle ultime due ore di servizio giornaliere e nel caso in cui non è impegnato in esercitazioni didattiche in compresenza del docente (art. 52 del CCNL siglato il 29/11/2007) è utilizzato, in caso di necessità, in aula come assistenza ai minori salvo il caso in cui vi siano docenti a disposizione per il completamento di cattedra. ART. 18 FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL OFFERTA FORMATIVA Considerato che, ai sensi dell art. 30, le risorse utilizzabili, per le funzioni strumentali, a livello di ciascuna istituzione scolastica, sono quelle complessivamente spettanti nell anno scolastico 2002/03, sulla base dell applicazione dell art. 37 del CCNL del 31/08/99 e da eventuali successivi accordi Nazionali che sono annualmente assegnate dal MIUR. A ciascuno docente destinatario della funzione strumentale verrà attribuito un compenso pari alla somma complessivamente diviso il numero delle funzioni attivate; tale somma, comunque, non potrà essere superiore all importa di una funzione stabilita dal MIUR. Considerato che il Collegio dei docenti ha deliberato l attivazione di n. 9 funzioni strumentali a ciascuno docente destinatario della funzione strumentale verrà attribuito un compenso pari ad 1/9 della somma complessiva. ART. 19 IL RESPONSABILE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 1. Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all assunzione della funzione ovvero all esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale. 2. Al RSPP, se interno, compete un compenso pari a 3.500,00, per il quale si attingerà ai fondi appositamente assegnati dal MIUR e fondi della Regione Sicilia 9

10 ART. 20 INCARICHI SPECIFICI Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per l 80% a corrispondere un compenso base, così fissato: - ==== per n.=== unità di personale tecnico ,50 per n. 3 unità di personale amministrativo ,44 per n. 5 unità di collaboratori scolastici Il rimanente 20% è destinato a riconoscere la particolare complessità di singoli incarichi, con decisione assunta dal Dirigente. Art. 21 IMPEGNI DI SPESA Il presente accordo non comporta, neanche a carico degli esercizi finanziari successivi, impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie definite dal CCNL e quindi delle risorse assegnate alla scuola. Agrigento, /09/2012 LA R.S.U. (U.I.L.) (C.I.S.L.) (C.I.S.L) LE OO.SS I RAPPRESENTANTI TERRITORIALI C.I.S.L. C.G.I.L U.I.L. S.N.A.L.S G.I.L.D.A. A.N.A.AM. (FSU) IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Antonio Manzone 10

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