VARIANTE NON SOSTANZIALE DI AGGIORNAMENTO 2013

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1 VARIANTE NON SOSTANZIALE DI AGGIORNAMENTO 2013 RISPOSTA AI CONTRIBUTI RICHIESTI AGLI ENTI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ART. 27 BIS LR 20/00 VARIANTE AL PTCP AI SENSI DELL ART. 27 BIS DELLA LR 20/2000 E S.M.I. Stesura finalizzata all adozione (co. 2 art. 27 bis LR 20/00) APRILE 2014 PROT. N / 2014 IN DATA 20/03/2014 CLASSIFICA /5/2013 PROV. BO

2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA PER L ELABORAZIONE DELLA VARIANTE COORDINAMENTO GENERALE DELLA VARIANTE Alessandro Delpiano (Direttore Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti) Giuseppe Petrucci (Dirigente Servizio Urbanistica e Attuazione PTCP) UFFICIO DI PIANO Donatella Bartoli (Responsabile U.O. Pianificazione Territoriale) Paola Galloro Claudia Piazzi CONTRUBUTI TECNICI SETTORIALI PROVINCIA DI BOLOGNA Paola Altobelli Pierluigi Bernardi Luca Borsari Paola Cavazzi Anna Cutrone Federico Dagna Ornella De Curtis Federica Torri UFFICIO AMMINISTRATIVO Iole Petrone (Responsabile) Maria Pia Baldisserri Michela Dotti PROGETTO GRAFICO Manuela Mattei

3 INDICE PREMESSE...5 ULTERIORI AGGIORNAMENTI OGGETTO DELLA VARIANTE...6 SINTESI DEI CONTRIBUTI ISTRUTTORI CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Aggiornamenti cartografici e normativi relativi al Sistema delle aree forestali: Aggiornamento normativo relativo agli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER): Recepimento della normativa sulla tutela da inquinamento luminoso: Visualizzazione delle acque pubbliche, di cui al Regio Decreto 1775/1933, nel sito web del PTCP e integrazione degli artt. 4.2 e 4.3 delle norme: Aggiornamenti cartografici derivanti dal Piano Stralcio Assetto Idrogelogico (PSAI): Modifica normativa volta ad includere le vasche di laminazione fra le dotazioni territoriali e nella rete ecologica: Adeguamento alla normativa regionale in materia di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA): Aggiornamenti cartografici e normativi in materia di Aree Protette: Rettifica incongruenze cartografiche fra PTPR e PTCP relative al sistema dei crinali e alla tutela fluviale nel comune di Grizzana Morandi: Aggiornamento degli areali relativi agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR): Modifiche degli artt e 14.2 e dell allegato O alle Norme in relazione alla disciplina delle attività estrattive: Considerazioni conclusive RER: CONTRIBUTO DELL AUTORITA DI BACINO DEL RENO Osservazione di carattere generale Considerazioni in merito alla VALSAT Considerazioni in merito alla VINCA Fonti energetiche rinnovabili Aggiornamenti derivanti dal PSAI e rettifica errore materiale Modifica art Vasche di laminazione integrate nelle dotazioni territoriali nella rete ecologica CONTRIBUTO DELL ARPA CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA...21

4 5 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MALALBERGO CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MEDICINA CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BOLOGNA Art Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (AA) - Art Fasce di tutela fluviale (FTF) Articolo Sistema forestale boschivo Articolo Disposizioni in materia di dotazioni di attrezzature e spazi collettivi Articolo Requisiti degli insediamenti in materia di ottimizzazione energetica e indicazioni per la localizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica mediante l utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili Articolo 13.7bis - Requisiti degli insediamenti in materia di riduzione dell inquinamento luminoso e di risparmio energetico negli impianti di illuminazione...27 CONTRIBUTI E VALUTAZIONI INTERNI DELLA PROVINCIA CONTRIBUTO DEL SETTORE AMBIENTE U.O. Energia ed Emissioni in Atmosfera CONTRIBUTO DEL SETTORE AMBIENTE U.O. AIA-IPPC e Industrie a Rischio CONTRIBUTO DEL SETTORE AMBIENTE U.O. Aree Protette RETTIFICA ERRORI MATERIALI...29

5 PREMESSE Con orientamento di Giunta Provinciale del 19 novembre 2013, è stata avviata la procedura prevista dall art. 27/bis della LR 20/2000 e s.m.i. per l approvazione della Variante di Aggiornamento al PTCP Per l'acquisizione dei contributi istruttori da parte degli enti che svolgono compiti di governo del territorio, come previsto dal comma 2 del suddetto art. 27 bis, in data 28/11/2013 sono stati inviati tramite PEC (PG ) gli elaborati della variante, costituiti da: - Relazione (contenente la descrizione dei contenuti della variante ed i riferimenti procedurali); - tavole del PTCP integrate con modifiche e aggiornamenti; - norme (testo vigente del PTCP coordinato con gli aggiornamenti); inoltre sono stati forniti i seguenti link per la consultazione della cartografia interattiva: - applicativo per il confronto cartografico fra il PTCP vigente e la proposta della Variante di aggiornamento 2013; - l applicativo Individuazione delle aree e dei siti per l installazione di Impianti da Fonti Energetiche Rinnovabili ; - integrazione sito web del PTCP di Bologna con la visualizzazione delle acque pubbliche. Gli Enti consultati a cui è stata inviata la documentazione della variante in oggetto sono stati: - Regione Emilia-Romagna - Comuni della Provincia di Bologna - Circondario Imolese - Provincia di Prato - Provincia di Firenze - Provincia di Pistoia - Provincia di Ferrara - Provincia di Modena - Provincia di Ravenna - Comunità Montana dell Appennino Bolognese - Unione Montana Valli Savena-Idice - Unione dei Comuni Valle del Samoggia - Unione Reno Galliera - Associazione Intercomunale Valle dell Idice - Unione di Comuni Terre di Pianura - Associazione Intercomunale Terre D Acqua - Ente Gestione Parchi e Biodiversità Macroarea Emilia Orientale - Autorità di Bacino del Po 5

6 - Autorità di Bacino del Reno - Consorzio di Bonifica Renana - Consorzio di Bonifica Reno-Palata - ARPA - Protezione Civile - Soprintendenza Archeologica Emilia Romagna - Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio dell Emilia Romagna - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell Emilia Romagna Gli Enti che hanno trasmesso i propri contributi istruttori nei termini previsti dalla legge sono stati: - Regione Emilia-Romagna, Delibera G.R. n. 60 del 27/1/2014; - Autorità di Bacino del Reno, Prot. n. AR/2014/80 del 28/1/2014; - ARPA, Prot. n PGBO/2014/539 del 14/1/2014; integrazioni con mail del 21/2/2014 e del 28/2/2014, PG 30772; - Provincia di Ravenna, documento PEC, classifica , fasc. 2014/1/0, del 23/1/2014; - Comune di Malbergo, Prot. n. 295/2014 del 9/1/2014; - Comune di Medicina, Prot. Gen. n del 22/1/2014; - Comune di Bologna, documento PEC del 29/1/2014. Relativamente ai contributi istruttori pervenuti, si riportano, nel presente documento, un illustrazione sintetica dei contenuti, una valutazione di recepimento totale o parziale dei contenuti medesimi ed una sintesi delle integrazioni/correzioni degli elaborati del Piano da adottare, conseguenti ai recepimenti descritti. Nella seconda parte del presente documento, inoltre, sono riportati alcuni contributi e valutazioni che la Provincia di Bologna ha ritenuto di apportare ai documenti per l'adozione, per recepire ulteriori aggiornamenti presentati da settori interni, in fase di richiesta dei contributi istruttori. ULTERIORI AGGIORNAMENTI OGGETTO DELLA VARIANTE Si precisa che in recepimento dei contributi pervenuti, sia da parte degli Enti consultati che da parte dei settori interni alla Provincia di Bologna (di seguito puntualmente descritti e valutati), la presente variante viene integrata con ulteriori aggiornamenti al PTCP, che si configurano come modifiche non sostanziali, in quanto non comportano variazioni delle scelte del piano provinciale e non ne modificano i contenuti normativi, in coerenza con vincoli e tutele vigenti. Pertanto, analogamente agli altri punti della variante, le integrazioni introdotte in questa fase sono riconducibili al procedimento disciplinato dall'art. 27 bis della LR 20/2000 e s.m.i., trattandosi di adeguamenti del PTCP volti a mantenere l'efficacia dello strumento pianificatorio e a migliorarne l'applicabilità. 6

7 Si evidenzia, infine, che a seguito dell'adozione, tutti gli aggiornamenti introdotti con la variante (compresi, quindi, quelli introdotti in questa fase) saranno rivalutati dagli stessi enti consultati in questa prima fase del procedimento. 7

8 SINTESI DEI CONTRIBUTI ISTRUTTORI 1 - CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA Sulla base della relazione istruttoria predisposta dal Gruppo di Lavoro Interdirezioni costituito per la valutazione dei PTCP e delle loro varianti (DGR n. 312/01), la Regione Emilia Romagna ha trasmesso le specifiche considerazioni, e le relative richieste, di seguito riportate, come contributo istruttorio per il perfezionamento della proposta di variante da adottare Aggiornamenti cartografici e normativi relativi al Sistema delle aree forestali: 1. La proposta (modifica al PTCP relativa al Sistema delle aree forestali, modifiche agli artt. 1.5 e 7.2 e alla Tav. 1), in recepimento di quanto previsto dal D.Lgs. 227/2001 e dell art. 63 della LR 6/2009, interviene modificando la definizione e la perimetrazione cartografica delle aree forestali sottoposte alle disposizioni di cui all art. 10 del PTPR. Non essendo evidenziati nella cartografia trasmessa i cambiamenti introdotti, la variante potrebbe dar luogo ad una revisione generale della delimitazione del sistema delle aree forestali rappresentato nella tavola n. 1 del PTCP non contemplata dalle possibilità previste dall art. 27 bis. Si evidenzia inoltre che la Regione ha intrapreso il percorso di adeguamento del proprio Piano Territoriale Paesistico (PTPR) d intesa con il MIBACT. Tale adeguamento sarà riferito anche a conformare il PTPR alle normative statali e regionali divenute vigenti successivamente all approvazione del medesimo piano regionale. Particolare attenzione sarà rivolta nell assumere le indicazioni del D.Lgs. 227/2001 (art. 63 della LR 6/2009), riferendole al contesto regionale e agli aspetti paesaggistici che il PTPR ha il compito di valorizzare e salvaguardare. 2. Ad oggi, la variante di aggiornamento proposta (normativa e cartografica) produce variante anche al vigente PTPR (art 10 Sistema forestale boschivo e Tavv. 1) e come tale richiede l attivazione della procedura di cui agli artt. 22, 27 e 40-quinquies della LR 20/2000 e quindi l acquisizione dell Intesa dell Assemblea legislativa. 3. L assunzione della definizione di Bosco prevede l esclusione dei castagneti da frutto in attualità di coltura, ma la proposta di variante non appare supportata da una adeguata analisi paesaggistico/ambientale; non si comprende appieno quali sono gli ambiti territoriali provinciali interessati dai castagneti da frutto in attualità di coltura esclusi con la nuova definizione di Bosco e con quali criteri sono stati individuati. Gli ambiti suddetti devono essere evidenziati in cartografia prevedendo per gli stessi specifiche disposizioni (limitazioni d uso, interventi previsti, ecc.) che, pur garantendo l attività colturale e produttiva, assicurino la salvaguardia degli aspetti di tutela paesaggistica e storico-culturale. Dovranno, inoltre, essere previsti i meccanismi normativi attraverso i quali avverrà il processo di aggiornamento degli ambiti interessati in quanto trattasi di una destinazione mutabile nel tempo. 4. Qualora l Amministrazione provinciale volesse ripresentare la variante in argomento, con la procedura sopra richiamata, si segnala quindi che l elaborazione proposta non si dovrà limitare al semplice recepimento delle disposizioni statali ma ad un 8

9 adeguamento che tenga conto delle finalità e degli obiettivi del PTPR (valorizzazione e salvaguardia degli aspetti paesaggistici, storico-culturali e testimoniali). Valutazioni 1. Si precisa che dal recepimento di quanto previsto dal D.Lgs. 227/2001 sono scaturite solo proposte di modifiche normative (artt. 1.5 e c. 1 dell art. 7.2), specificando l oggetto di tutela, ovvero tutte le aree che presentano i caratteri di cui all art. 2 del decreto legislativo n. 227/2001, anche qualora non siano individuate in tavola 1. La proposta di adeguamento al quadro normativo di riferimento, quindi, non è affiancata da una modifica cartografica, in quanto la Carta Forestale Provinciale (da cui deriva il Sistema delle aree forestali nella tav. 1 del PTCP) discende dalle norme metodologiche approvate dalla Regione Emilia Romagna ; inoltre, la Carta Forestale Regionale è ad oggi in fase di redazione (vedi Redazione Carta Forestale PSR Misura 323). Tuttavia la normativa nazionale in materia di Boschi vigente dal 2001, è già recepita dal Codice dei Beni Culturali (art. 142 co. 1g) e dalla normativa regionale (art. 63 LR 6/09), che dispone per gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica l applicazione della definizione normativa di Bosco di cui all art.2 del D.Lgs 227/2001, con valore anche di delimitazione dei territori assoggettati a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004. E per tale motivo che i PSC sono normativamente già adeguati alle nuove disposizioni di legge e di conseguenza appare necessario chiarire anche nella norma del PTCP questa fase di transizione, in attesa della nuova cartografia regionale in materia. Quindi, condividendo i contenuti del contributo regionale ed in recepimento dell art. 34 LR 21/2011, si precisa meglio al punto 1 dell art. 7.2 del PTCP che il Sistema forestale di cui alla Tav.1 costituisce una prima individuazione e che in attesa dell aggiornamento della Carta Forestale Regionale, in recepimento delle variazioni della normativa di riferimento, i boschi come individuati nella tav.1, nonché quelli che presentano i caratteri di cui all articolo 2 del D. Lgs. 227/2001 (vedi art. 1.5), ancorché non riportati nella tav.1 del presente Piano, sono sottoposti alle tutele ai sensi del D. Lgs 42/2004, del D. Lgs 227/2001 ed alle disposizioni del presente articolo. Inoltre in questa fase, al fine di evitare contenziosi con soggetti privati proprietari di aree interessabili dalla pianificazione comunale, si ritiene di dover precisare nello stesso punto della norma detta, che i Comuni, in sede di predisposizione degli strumenti urbanistici comunali recepiscono le aree forestali di cui alla tav.1, verificando la presenza di copertura forestale ai sensi dell art. 2 del D.Lgs. 227/2001 sugli ambiti per i nuovi insediamenti proposti. 2. In relazione alla segnalazione della non corretta procedura utilizzata per questo punto della variante, si precisa che l articolo 27 bis LR 20/2000 si utilizza proprio nei casi (punto a) di adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale ; la legge non specifica che sono esclusi i recepimenti di leggi che coinvolgono altri livelli di pianificazione. Inoltre, confermando la tutela forestale anche sulle aree della Tav. 1 del PTCP, che sono conformi alla definizione del PTPR, in quanto cartografate secondo la 9

10 metodologia sopra richiamata, nei fatti il piano provinciale, come proposto, risulta ancora conforme al piano paesistico regionale vigente. Infine, ai sensi della LR 15/2013 ed al relativo atto di coordinamento tecnico in corso di approvazione, si segnala che la direzione scelta dalla Regione è quella della semplificazione amministrativa, ovvero di ricondurre le attività di mero adeguamento tecnico a norme vigenti a delibere di Consiglio; in questo caso la procedura di variante ai sensi dell art. 27 bis sembra quindi più cautelativa. 3. In merito alla l esclusione dei castagneti da frutto in attualità di coltura, si segnala che tale tematizzazione, opportunamente codificata, non è stata tolta dalla Tav.1 del PTCP e quindi rimane oggetto di tutela paesistica, che necessita di eventuale verifica sulla attualità di coltura in sede di redazione degli strumenti urbanistici comunali, a fronte di parere dell Ente competente in materia. Tale verifica non comporterà da parte della Provincia la necessità di modifica delle tutele specifiche, in quanto uso temporaneo e mutabile nel tempo. Si ribadisce, inoltre, che anche l art. 142 del Codice dei Beni Culturali non riconosce tale tipologia come copertura forestale oggetto di tutela, tuttavia la presenza puntuale di alberi di particolare pregio e unicità paesaggistica è sempre riconoscibile e vincolabile dalle norme vigenti. 4. In sintesi avendo specificato nella norma che la Provincia è in attesa di una cartografia regionale in materia, e che, nelle more della stessa, si debbano applicare le tutele forestali sia alle aree della Tav.1 che alle categorie della legge nazionale, si ritiene di non avere modificato il PTPR né nelle finalità, né negli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia degli aspetti paesaggistici, storico-culturali e testimoniali. Per maggior chiarezza, rispetto alla coerenza del PTCP con il PTPR si specifica che le altre integrazioni dell art. 7.2 derivano prevalentemente dal recepimento dell art. 10 del Piano regionale, così come modificato dalla variante normativa al P.T.P.R. presentata dalla Provincia Forlì-Cesena (approvata con delibera del consiglio regionale n. 71 del 26 luglio 2006); si riporta di seguito uno schema di sintesi della corrispondenza fra i commi dell art. 10 del PTPR e quelli del PTCP integrati o introdotti: Art. 10 PTPR Art. 7.2 PTCP Comma 3 Comma 2 Comma 5, 8 Comma 3 Comma 7 Comma 8 Commi 9 e 9 bis Comma 5 Comma 9 ter Comma 5bis Comma 10, 10 bis Comma 6 10

11 Comma 10 ter Comma 9 Comma 11 Comma 4 Per le motivazioni illustrate, si recepisce in parte il contributo regionale integrando l art Aggiornamento normativo relativo agli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER): Si ritiene non assentibile il richiamo nelle Norme di Piano alla cartografia interattiva quale strumento di verifica di detti vincoli, in quanto non ha alcun valore normativo, non trattandosi di elaborato costitutivo del PTCP e quindi mai sottoposto al percorso di condivisione, verifica e approvazione richiesto per legge. Valutazione Si recepisce il contributo stralciando la proposta di richiamare nell art la cartografia interattiva di supporto e precisando sul sito web del PTCP che detta cartografia non costituisce elaborato del piano Recepimento della normativa sulla tutela da inquinamento luminoso: - La DGR 1688/2013 Nuova direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003, n. 19 recante: "Norme in materia di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico ha sostituito la DGR 2263/2005 Direttiva per l applicazione dell art. 2 della legge regionale 29 settembre 2003 n. 19 recante norme in materia di riduzione dell inquinamento luminoso e di risparmio energetico e la Circolare esplicativa DDGA 14096/2006 Circolare esplicativa delle Norme in materia di riduzione dell inquinamento luminoso e di risparmio energetico citate nei documenti di variante e quindi si chiede alla Provincia di aggiornare i testi e le cartografie presentate ai contenuti della nuova direttiva. - In particolare si segnala che la nuova direttiva ha ridotto da tre a due le Zone di protezione attorno agli osservatori, eliminando la Zona di 10Km (attribuita prima agli osservatori non professionali di rilevanza provinciale) e riconoscendo a tutti gli osservatori non professionali (a prescindere dalla rilevanza) la fascia di 15Km. Pertanto agli Osservatori di S. Giovanni in Persiceto e Monte S. Pietro deve essere automaticamente riconosciuta la Zona di protezione di 15km. - Inoltre si chiede alla Provincia di eliminare la frase relativa alla giustificazione per cui non viene attribuita una Zona di protezione all osservatorio di Imola, in quanto non necessaria (la richiesta della zona di protezione è fatta solo dagli osservatori che lo desiderano). - Infine si segnala che la nuova direttiva, oltre alla modifica dell estensione delle Zone di protezione già evidenziata, riconosce come Zone di protezione anche le aree di collegamento ecologico come definite dalla LR 6/

12 Valutazioni Si recepisce parzialmente il contributo provvedendo ad aggiornare la proposta di Variante alle vigenti disposizioni regionali e ad apportare le modifiche richieste. Unica eccezione è rappresentata dal tema della Aree di collegamento ecologico come definite dalla L.R. 6/2005. Pur riscontrando che queste devono essere incluse fra le Zone di Protezione dall inquinamento luminoso, si ritiene corretto includerle nella normativa del PTCP nel momento in cui queste saranno compiutamente individuate dal PTCP stesso. Attualmente infatti tali zone sono state descritte e individuate nell ambito del Programma per il sistema regionale della Aree protette e dei Siti Rete Natura2000 (approvato con DAL 243/2009) dove viene definita una prima proposta di individuazione (cfr. cap. 6.4 e Tav 10 del succitato Programma). Tale proposta è stata già recepita dalla Provincia inserendo nel Quadro Conoscitivo la Tav. B Tuttavia, come recita lo stesso Programma Regionale (cap. 6.4): Per completare gli adempimenti previsti dalla L.R. 6/2005, in riferimento alle Aree di collegamento ecologico, nel corso del 2009 verrà definita una prima direttiva per l individuazione, la salvaguardia e la ricostruzione delle Aree di collegamento ecologico di livello Provinciale e comunale. L elaborazione della Direttiva sarà effettuata attraverso un apposito gruppo di lavoro rappresentativo delle Direzioni regionali più direttamente interessate, delle Province, dei Comuni e delle stesse Aree protette. Le Province, sulla base degli elementi conoscitivi e dei criteri che saranno forniti e puntualizzati con la suddetta direttiva della Giunta regionale, individueranno l esatta localizzazione a scala adeguata delle suddette Aree di collegamento ecologico di livello regionale e sovraregionale, integrandole nella Rete ecologica provinciale attraverso l adeguamento del proprio PTCP. Pertanto, non essendo ad oggi stato completato l iter necessario per l esatta individuazione delle Aree di collegamento ecologico, non si ritiene opportuno riportarne uno specifico riferimento nella normativa del PTCP Visualizzazione delle acque pubbliche, di cui al Regio Decreto 1775/1933, nel sito web del PTCP e integrazione degli artt. 4.2 e 4.3 delle norme: - Si ritiene non assentibile il richiamo nelle Norme di Piano alla cartografia interattiva quale strumento di verifica di vincoli e tutele, non trattandosi di elaborato costitutivo del PTCP e quindi mai sottoposto al percorso di condivisione, verifica e approvazione richiesto per legge. - Commi 2 degli artt. 4.2 e 4.3: si suggerisce di indirizzare prioritariamente all utilizzo della pratica della riqualificazione fluviale per la realizzazione delle opere di regimazione idraulica, più efficace ai fini della riduzione del grado di artificialità del corso d acqua e del potenziamento della sua funzione di corridoio ecologico della citata pratica dell ingegneria naturalistica. - Commi 2 degli artt. 4.2 e 4.3: si invita a richiamare anche l applicazione delle modalità di intervento descritte nel Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa 12

13 nei siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS), approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 667/2009 e delle Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia-Romagna approvate con deliberazione di Giunta regionale n. 246/2012. Valutazioni - Si evidenzia che il dato relativo alle acque pubbliche inserito nella cartografia interattiva del PTCP è già presente negli elaborati del PTCP vigente, come descritto nel rispettivo paragrafo della relazione illustrativa della presente variante: in particolare è visualizzato nella Tav. E del Quadro Conoscitivo; pertanto è stato sottoposto al percorso di condivisione, verifica e approvazione richiesto per legge. Alla luce di quanto evidenziato, rendendo il dato disponibile anche nella cartografia interattiva del piano, si ritiene di non inserire alcuna modifica sostanziale al piano stesso. Per maggior chiarezza si ritiene opportuno modificare il rispettivo richiamo in normativa, rimandando agli elaborati del Quadro Conoscitivo. - In merito al suggerimento di indirizzare alla pratica della riqualificazione fluviale, si ritiene che questa possa essere richiamata in luogo delle pratiche d ingegneria naturalistica all art. 4.2, comma 2, mentre nell attuale formulazione dell art. 4.3 non se ne ritiene necessaria l introduzione. - Si accoglie il suggerimento di richiamare le modalità di intervento descritte nel Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS) e le Linee guida per la riqualificazione ambientale dei canali di bonifica in Emilia-Romagna. Si ritiene opportuno integrare con tali richiami l art Si recepisce parte del contributo, modificando gli articoli 4.2 e Aggiornamenti cartografici derivanti dal Piano Stralcio Assetto Idrogelogico (PSAI): - Modifiche al PSAI che interessano i comuni di Vergato, Monzuno, Dozza e Casalfiumanese e le perimetrazioni relative agli ambiti fluviali dei torrenti Zena, Quaderna, Gaiana e Fossatone: per la parte relativa all aggiornamento della Carta Tav.2A rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche, riferito alle tutele paesistiche del PTPR, viste le modifiche apportate alla LR 20/2000 dalla LR 23/2009, la proposta deve essere assoggettata al procedimento di cui all art 40-quinquies e pertanto acquisire l Intesa dell Assemblea legislativa. - Manca l indicazione della nuova zonizzazione di area a rischio (ex art. 5 Norme PSAI) della ex cava di gesso Prete Santo in località Ponticella in comune di San Lazzaro di Savena, adottata in salvaguardia con delibera del Comitato Istituzionale n. 1/7 del 25 settembre 2013 ed approvata dalla Regione Emilia-Romagna con delibera n.1917 del 16/12/2013, in corso di pubblicazione sul BUR. Si invita quindi la Provincia ad inserire tale nuova zonizzazione. - Modifica al PTCP presentata con il nuovo PSC del Comune di Dozza (Rio Toscanella): per essere accolta nel PTCP la variante deve prima essere recepita 13

14 dal PSAI con le procedure previste (istruttoria, verifica e approvazione) dall art. 24 comma 2. Qualora tale modifica non fosse ancora intervenuta in sede di adozione del PTCP, la modifica deve essere stralciata oppure, in subordine, deve essere elaborata una norma di congelamento che la renda cogente, se ritenuta corretta, solo dopo l approvazione della variante PSAI. Valutazioni Condividendo le considerazioni espresse, si recepisce il contributo adeguando gli elaborati della variante Modifica normativa volta ad includere le vasche di laminazione fra le dotazioni territoriali e nella rete ecologica: - La fruibilità delle aree e quindi la possibilità o meno di conteggiarle, non viene presentata in termini di indirizzo dal PTCP, ma demandata alle singole Amministrazioni comunali in sede di rilascio del permesso a costruire, generando la possibilità di comportamenti anche molto differenti nelle diverse parti del territorio provinciale. - Si richiede quindi di integrare la proposta di variante definendo maggiormente il criterio legato alla fruibilità, ricordando che comunque un loro utilizzo, per finalità diverse da quelle idrauliche, non deve risultare in contrasto con le tutele paesisticoambientali territoriali ivi presenti e con la pianificazione di settore che le ha previste. - Si propone di inserire quanto già riportato nell allegato alla Deliberazione n.1/3 del 1/8/2013 dell Autorità del Bacino del Reno in riferimento alle cautele da adottare al fine di evitare la proliferazione di insetti o animali nocivi nonché la presenza di odori od esalazioni sgradevoli o dannose. Si suggerisce d introdurre l indicazione che la vasche debbano essere realizzate e condotte in modo tale da non essere occasione di rischio o pericolo per le persone. Valutazioni Si recepisce il contributo modificando il relativo passaggio dell art Adeguamento alla normativa regionale in materia di Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA): Si ritiene necessario un chiarimento e una maggiore puntualizzazione del comma 4 dell art. 9.3: il comma richiede di garantire le prestazioni di area ecologicamente attrezzata a tutti gli ampliamenti degli ambiti produttivi e di conseguirle progressivamente in tutti gli ambiti esistenti, ma la normativa vigente prevede tali obblighi esclusivamente per gli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale, così come definiti dall Atto di indirizzo e coordinamento tecnico, mentre è facoltà delle Amministrazioni comunali individuare quali ambiti per attività produttive di rilievo comunale esistenti o di nuova istituzione debbono assumere le caratteristiche di aree ecologicamente attrezzate. Valutazione Si recepisce il contributo chiarendo meglio che il comma 4 dell art. 9.3 si riferisce unicamente agli ambiti produttivi sovra comunali suscettibili di sviluppo. 14

15 1.8 - Aggiornamenti cartografici e normativi in materia di Aree Protette: Si suggerisce l opportunità, se nel contempo il Consiglio provinciale avrà approvato l atto istitutivo del Paesaggio naturale e seminaturale protetto Colline di San Luca proposto dalla Giunta provinciale, di inserire un apposito paragrafo in normativa e riportare il perimetro nella cartografia di piano. Valutazione Si recepisce il contributo, integrando l art. 2.1 e la tav Rettifica incongruenze cartografiche fra PTPR e PTCP relative al sistema dei crinali e alla tutela fluviale nel comune di Grizzana Morandi: Per la parte relativa all aggiornamento della Carta Tav. 1 - Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici-culturali, riferita alle tutele paesistiche del PTPR, viste le modifiche apportate alla LR 20/2000 dalla LR 23/2009, la proposta deve essere assoggettata al procedimento di cui all art 40-quinquies e pertanto acquisire l Intesa dell Assemblea legislativa. Valutazione Citando il richiamo all art 40-quinquies alla LR 20/2000 integrata dalla LR 23/2009, si evidenzia che Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti al PTPR, quindi l articolo si riferisce ad un procedimento non attinente a questo aspetto della variante: si ribadisce, infatti, che sia in merito alla rappresentazione del sistema dei crinali, che alla tutela fluviale, si tratta di rettifiche di errori cartografici finalizzati all adeguamento del piano provinciale alla cartografia del PTPR e non alla sua modifica. Per quanto motivato, non si recepisce il contributo Aggiornamento degli areali relativi agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR): Il Piano vigente appare affrontare la materia nei seguenti documenti: 1. Relazione - Paragrafo A.2.11 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante ; 2. Allegato 5 alla Relazione Individuazione delle aree i danno per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del D.M. /5/2001 ; 3. Quadro Conoscitivo Paragrafo D.6.3 Industrie a rischio di incidente rilevante ; 4. Schede allegate al Quadro Conoscitivo ; 5. Norme - articolo 9.6 Disposizioni in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante ; 6. Tavola 3 di Piano Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità. Gli aggiornamenti presentati dalla Provincia riguardano però solo i documenti citati ai punti 2 e 6. L aggiornamento del punto 5, pur non essendo stato esplicitamente dichiarato, non è stato presentato presumibilmente, in quanto per coincidenza, la variazione degli stabilimenti sul territorio rispetto all ultima situazione fotografata nel 2012, non ha comportato la modifica dell elenco dei comuni soggetti all adeguamento del RIR. 15

16 Sono stati invece immotivatamente trascurati i documenti di cui ai punti 1, 3 e 4 seppur pertinenti. Si chiede di effettuare i seguenti ulteriori aggiornamenti: - aggiornare la Relazione, Sezione A, Paragrafo A.2.11 Stabilimenti a rischio di incidente rilevante con i riferimenti alla LR n. 4/2007 (che ha modificato come noto la LR n.26/2003) e con i nuovi dati/informazioni relativi agli stabilimenti presenti. Si suggerisce inoltre di citare anche la nuova DIR/2012/18/UE attualmente già in vigore seppur non ancora recepita; - aggiornare il Quadro Conoscitivo, Sezione D, Paragrafo D.6.3 Industrie a rischio di incidente rilevante con i nuovi dati/informazioni relativi agli stabilimenti presenti. Si suggerisce inoltre di citare anche la nuova DIR/2012/18/UE attualmente già in vigore seppur non ancora recepita e la normativa regionale in vigore e di modificare nel titolo del paragrafo la parola industrie con stabilimenti termine più coerente perché usato dalla normativa; - aggiornare le Schede allegate al Quadro Conoscitivo. Si evidenzia che tali schede, che dovrebbero essere (secondo quanto scritto nella Relazione e all art. 9.6 delle Norme che le citano) schede puntuali relative a ciascun stabilimento, recanti ad es. nome dell'impianto, ubicazione, scenari incidentali, aree di danno in metri ecc., non sono state rinvenute nella documentazione del Piano vigente, presente sul sito della Provincia; - sostituire nel titolo dell Allegato 5 alla Relazione Individuazione delle aree di danno per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del D.M. 9/5/2001 il riferimento al DM 9/5/2001 ed inserire il corretto riferimento al D.Lgs. 334/99 e s.m.i., perché errore materiale. Valutazioni Richiamando la finalità generale della presente variante di garantire l efficacia del PTCP come strumento di coordinamento di piani e normative sovraordinati e settoriali per il governo del territorio, si è provveduto ad aggiornare i principali elaborati di piano, cartografici (tav. 3 e allegato 5) e normativi (elenco dei Comuni di cui all art. 9.6 delle Norme; vedasi integrazioni in recepimento del contributo dell ARPA). Tuttavia, preso atto delle considerazioni espresse, si provvede ad inserire tra gli elaborati del piano consultabili sul sito della Provincia una versione aggiornata del paragrafo D.6.3 del Quadro Conoscitivo dal titolo Stabilimenti a rischio di incidente rilevante, i cui contenuti sostituiscono quelli dei paragrafi che trattano il tema in oggetto nella stesura originale. Si provvede, inoltre, a cassare le schede del Quadro Conoscitivo denominate Schede C C "ALLEGATO 5 - Individuazione delle aree di danno per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del DM LL.PP. 09/05/2001", e ad inserire le Schede aggiornate con la denominazione D D "ALLEGATO 5 - Individuazione delle aree di danno per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 334/99 e s.m.i.", per un collegamento più diretto al nuovo paragrafo a cui afferiscono. Contestualmente viene modificato anche l art. 9.6 delle Norme di piano. In merito alla relazione, infine, si evidenzia che i contenuti della relazione illustrativa della 16

17 presente Variante di aggiornamento al PTCP sono da intendere come integrazioni della Relazione del PTCP e ne sostituiscono i contenuti per i temi oggetto di aggiornamento. Si recepisce il contributo inserendo le specificazioni dette Modifiche degli artt e 14.2 e dell allegato O alle Norme in relazione alla disciplina delle attività estrattive: - Art. 14.1, comma 4: si invita ad armonizzare le definizioni riportate con quelle utilizzate nel PIAE in corso di approvazione, specialmente per quel che riguarda quella di ambito estrattivo di valenza comunale, in quanto nel PIAE compare la distinzione tra ambito estrattivo di competenza comunale e ambito estrattivo di competenza provinciale, qui non presente; - Art comma 8: vengono inseriti ex novo indirizzi per la localizzazione dei nuovi impianti di prima lavorazione degli inerti; per la novità e il tipo di impianto non si ritiene che tale inserimento possa essere considerato come correzione di errore materiale del testo vigente, ma cambiamento che può incidere sulle scelte territoriali. Si invita inoltre a verificare la coerenza del comma con quanto previsto per gli impianti all art. 10 delle NTA del PIAE e all art. 5 dell Allegato 1 delle stesse. Valutazioni - In merito alle definizioni riportate nel PIAE in corso di approvazione, si evidenzia che la distinzione tra ambito estrattivo di competenza comunale e ambito estrattivo di competenza provinciale è richiamata solo nella rispettiva Relazione, pertanto si ritiene che i testi normativi del PIAE e del PTCP siano coerenti; - Per quanto concerne l inserimento del comma 8 all art. 14.2, si evidenzia che non si propone l inserimento di indirizzi di pianificazione ex novo, ma s intende coordinare e richiamare in sintesi indirizzi già presenti nell apparato normativo del PTCP, al fine di ricordare ai Comuni le tutele da rispettare per la localizzazione degli impianti di prima lavorazione degli inerti. Si fa presente che nel PIAE (condiviso con la Regione nel corso del suo iter di approvazione) all art. 10 delle NTA, al comma 10.2 vengono definiti gli impianti esistenti che non possono essere classificati come ambientalmente e urbanisticamente idonei, e al comma 10.4 si precisa che per l'eventuale insediamento di nuovi impianti provvisori per la lavorazione degli inerti, i Comuni individuano nei propri P.A.E. apposite localizzazioni in coerenza con quanto riportato al precedente art In piena coerenza con le disposizioni specificate nel PIAE, quindi, il PTCP intende ribadire quali siano le tutele vigenti da cui scaturiscono gli aspetti di inidoneità per la localizzazione degli impianti di prima lavorazione degli inerti. Alla luce delle valutazioni espresse, si precisa meglio la norma Considerazioni conclusive RER: 1. non trovano riscontro nei casi previsti dall art. 27 bis della L.R. n. 20/2000 le seguenti proposte: 17

18 - aggiornamenti cartografici e normativi relativi al Sistema delle aree forestali (proposta n. 1); - modifica all art. 14.2, comma 8 delle Norme (proposta n. 13); 2. sarà necessario acquisire l intesa dell Assemblea legislativa in merito alle seguenti proposte che comportano modifica delle delimitazioni cartografiche di tutele disciplinate dal PTPR: - aggiornamento della Carta Tav.2A - Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche, in recepimento delle modifiche al PSAI che interessano i comuni di Vergato, Monzuno, Dozza e Casalfiumanese e le perimetrazioni relative agli ambiti fluviali dei torrenti Zena, Quaderna, Gaiana e Fossatone (proposta n. 5); - rettifica incongruenze cartografiche fra PTPR e PTCP relative al sistema dei crinali e alla tutela fluviale nel comune di Grizzana Morandi (proposta n. 11). Valutazioni Vedasi le specifiche valutazioni illustrate per ogni punto del contributo. 2 - CONTRIBUTO DELL AUTORITA DI BACINO DEL RENO Il contributo trasmesso dall A.d.B. è volto a rendere coerenti i contenuti della Variante di aggiornamento del PTCP e della pianificazione di bacino ed è articolato in un osservazione di carattere generale e specifiche osservazioni riferite alla relazione, alle norme ed alle tavole della variante, come di seguito illustrate. 2.1 Osservazione di carattere generale. Si suggerisce di integrare gli elaborati della variante con le modifiche relative alla nuova zonizzazione dell area a rischio ex art. 5 della ex cava di gesso prete Santo in località Ponticella, in comune di San Lazzaro di Savena, approvata dalla Regione Emilia- Romagna con delibera n del 16/12/2013. Valutazione La modifica al PSAI è stata segnalata anche nel contributo trasmesso dalla Regione Emilia-Romagna ed in data 3/2/2014 è pervenuta la relativa documentazione inviata dalla stessa Autorità di Bacino, pertanto si è provveduto ad integrare gli elaborati della Variante al PTCP. Si recepisce il contributo. 2.2 Considerazioni in merito alla VALSAT. In merito al recepimento di aggiornamenti cartografici approvati dal Comitato Istituzionale dell A.d.B. nei casi previsti dalle rispettive norme dei piani stralcio, si segnala che si tratta di un inesattezza, in quanto le modifiche al PSAI sono state adottate dall Autorità di Bacino del Reno e successivamente approvate dalla Regione Emilia Romagna; pertanto si chiede di correggere il riferimento nella relazione della variante. Valutazione 18

19 Si recepisce il contributo. 2.3 Considerazioni in merito alla VINCA - In merito al recepimento di aggiornamenti cartografici approvati dal Comitato Istituzionale dell A.d.B. nei casi previsti dalle rispettive norme dei piani stralcio, si segnala che si tratta di un inesattezza, in quanto le modifiche al PSAI sono state adottate dall Autorità di Bacino del Reno e successivamente approvate dalla Regione Emilia Romagna; pertanto si chiede di correggere il riferimento nella relazione della variante. - Si evidenzia che le modifiche PSAI potenzialmente o direttamente interferenti con siti della Rete Natura 2000 sono state sottoposte a Valutazione d Incidenza per verificare la non incidenza significativa e la compatibilità con la loro corretta gestione rispetto ai siti stessi; per le specifiche prescrizioni si rimanda alle rispettive determine di esclusione dalla VAS, che ne riportano i singoli contenuti. Valutazioni Si recepiscono entrambi i punti del contributo e si integra la relazione. 2.4 Fonti energetiche rinnovabili Si ritiene che l integrazione di alcuni titoli delle norme del PTCP con il richiamo alla delibere regionali in materia di localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l utilizzo di fonti energetiche rinnovabili potrebbe risultare fuorviante; in particolare per gli articoli che derivano dalle norme dei piani di bacino (titolo 4) si potrebbe interpretare che per la localizzazione dei suddetti impianti si applichino esclusivamente i commi bis introdotti, mentre nella realtà non è così, in quanto le norme dei piani di bacino sono state redatte antecedentemente alla introduzione della programmazione energetica finalizzata allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e quindi non contemplano il rischio idraulico/idrogeologico per tali tipologie di impianti. Pertanto si propone di cassare il richiamo con commi bis dai vari titoli e mantenerlo solamente nell art Valutazione Si evidenzia che l intento delle integrazioni normative in materia di impianti cosiddetti FER è quello di richiamare una normativa sovraordinata e settoriale subentrata rispetto alla prima stesura del PTCP, che si affianca alle norme di piano vigenti, comprese quelle di derivazione dalla pianificazione di bacino, senza sostituirle. Si ricorda, infatti, che alla base della pianificazione territoriale vige l assunto che laddove un area sia interessata da diverse tutele e prescrizioni, valgano comunque le più restrittive e cautelative per il territorio. Si precisa, inoltre, che le norme oggetto di integrazione con commi bis sono solo quelle che si riferiscono alle tutele richiamate nelle delibere regionali n. 28 del 06/12/2010, n. 46 del 17/01/2011 e n. 51 del 26/07/2011, rispetto alle quali la localizzazione di impianti FER non risulta idonea o è soggetta a limitazioni. Buona parte delle tutele richiamate nelle delibere regionali sopra menzionate derivano dal PTPR e non dalla pianificazione di bacino, motivo per cui le medesime delibere non richiamano la pertinenza fluviale. 19

20 Per quanto riguarda, infine, la coerenza fra la normativa regionale in materia di impianti FER e quella derivante dai piani di bacino (con particolare riferimento al rischio idraulico/idrogeologico per le tipologie di impianti in questione), la Variante di aggiornamento del PTCP si limita a richiamare la normativa sovraordinata, rimandando la verifica puntuale e le eventuali interferenze ad un approfondimento settoriale da parte dell ente competente. Alla luce delle valutazioni espresse, non si ritiene necessario recepire il contributo. 2.5 Aggiornamenti derivanti dal PSAI e rettifica errore materiale - Si richiede l integrazione (sia della relazione che delle tavole 1 e 2A) in merito alla nuova zonizzazione dell area a rischio ex art. 5 della ex cava di gesso Prete Santo in località Ponticella, in comune di San Lazzaro di Savena, approvata dalla Regione Emilia-Romagna con delibera n del 16/12/ In merito alla modifica cartografica del Rio Toscanella su segnalazione del Comune di Dozza, che nella predisposizione del PSC ha riscontrato una difformità rispetto al PSAI, si evidenzia che la modifica non consiste nella semplice correzione di un errore materiale, in quanto per le modifiche al PSAI è necessario: - rilevare, anche mediante sopralluoghi, il reale stato di fatto per quanto riguarda i corsi d acqua presenti in zona, - modificare le perimetrazioni PSAI sulla base dei risultati del rilievo e secondo i criteri adottati nell elaborazione del PSAI stesso; La modifica del PSAI, inoltre, non è attualmente possibile data l assenza del Segretario Generale dell Autorità di Bacino del Reno, pertanto fino a quando permarrà tale situazione, al PSAI vigente dovranno adattarsi tutti i prossimi futuri strumenti urbanistici. Valutazioni Si recepiscono entrambi i punti del contributo. 2.6 Modifica art Vasche di laminazione integrate nelle dotazioni territoriali nella rete ecologica Si segnala che quanto introdotto è allineato con gli strumenti di pianificazione dell Autorità di Bacino del Reno, con particolare riferimento alle linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura e modifiche e integrazioni ex art. 24 comma 6 delle norme relative al controllo degli apporti d acqua (art. 20) del PSAI, del Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia aggiornamento 2007 e del Piano stralcio per il bacino del torrente Senio revisione generale ; tuttavia l iter di approvazione di queste modifiche non è ancora completato, in assenza di Segretario Generale. Valutazione Si prende atto della segnalazione, tuttavia, si ritiene opportuno cogliere l occasione della presente variante per anticipare alcuni contenuti delle linee guida richiamate, trattandosi comunque di un tema condiviso nell iter di approvazione, in parte già richiamato all art. 4.8, seppure non ancora completato. 20

21 Per tale motivo si ritiene di rimandare la valutazione finale di tale tema alla fase conclusiva del presente procedimento. 3 - CONTRIBUTO DELL ARPA In data 15/1/2014 è pervenuto il contributo con cui l ARPA ha espresso il suo parere positivo in merito alla proposta di variante. Successivamente, a seguito di specifiche richieste da parte della Provincia stessa in merito ad alcuni chiarimenti sugli stabilimenti RIR, con mail del 21/2/2014 e del 28/2/2014 (protocollo di ricezione PG 30772) ARPA ha inviato le seguenti integrazioni: - La ditta Sipcam di Imola non è più soggetta alla direttiva Seveso. Ha presentato già denotifica e attualmente non detiene più sostanze, pertanto non è più da considerarsi tra le aziende RIR. Inoltre a breve chiuderà definitivamente. - La ditta Spessorcromo di Malalbergo sta svuotando le vasche ed ha presentato denotifica, pertanto non è più da considerarsi azienda a rischio di incidente rilevante. Lo stabilimento chiuderà definitivamente al termine dello svuotamento. - La ditta KGT di S. Pietro in Casale non ha eventi incidentali che possono determinare conseguenze oltre i confini aziendali. Valutazione Prendendo atto delle precisazioni inviate, si recepisce il contributo, aggiornando le schede dell allegato n. 5 alla Relazione del PTCP, la Tav. 3 e l elenco dei Comuni interessati dalla presenza di stabilimenti RIR riportati all art. 9.6 delle Norme del PTCP. 4 - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - In merito all'inserimento cartografico (Tav. 3) e normativo (art. 13.7bis) del PTCP di Bologna delle Zone di Protezione dall'inquinamento luminoso (in recepimento della L.R. n. 19/2003 e della DGR n. 2263/2005), si osserva la sovrapposizione parziale della Zona di Protezione (25 Km) relativa all' osservatorio astronomico di Loiano sul territorio provinciale di Ravenna: in proposito si ricorda, ai sensi dell' art. 3 comma 4a) della D.G.R. n. 2263/2005 all'amministrazione competente per il territorio su cui è ubicato l'osservatorio astronomico e astrofisico, di comunicare agli altri Enti territoriali interessati l'estensione della loro Zona di Protezione inviando copia della relativa documentazione. - Per quanto riguarda la proposta di modifica dell'art comma 6b) del PTCP di Bologna ("Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive"), relativamente al divieto specifico per le attività estrattive previste nei PIAE all' interno delle "Zone di protezione delle acque sotterranee del territorio pedecollinare e di pianura" di tipo A o D, si segnalano le disposizioni previste dal PTCP della Provincia Ravenna: 21

22 - Art. 5.4 comma 9) e comma 10) PTCP di Ravenna ("Disposizioni per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura") per i settori di ricarica A, B e D; - Categoria f1) - ("Apertura di cave che possono essere in connessione con la falda") delle "Misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio" di cui all' Appendice alle Norme di Attuazione del PTCP di Ravenna ("Misure per la prevenzione. la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo di cui all' art. 45, comma 2, lettera A2) delle norme del PTA"). Valutazioni - Nel sottolineare come in materia di inquinamento luminoso, la Provincia di Bologna si stia limitando ad adempiere scrupolosamente alle richieste dalla legislazione regionale, si evidenzia come nelle settimane successive all avvio dell iter di consultazione degli Enti previsto dall art. 27bis, la Regione abbia emanato una nuova direttiva applicativa della Legge Regionale 19/2003 (DGR 1688 del 18 novembre 2013) che ha sostituito la precedente (DGR 2263/2005). Nella nuova direttiva, all art. 3 comma 5, si ribadisce la necessità di comunicare l entità della Zona di Protezione agli altri Enti territoriali eventualmente coinvolti, ma viene meno la necessità di inviare a tali Enti la comunicazione ricevuta dall Osservatorio. Ciononostante la Provincia di Bologna è disponibile ad inviare, se richiesto, copia della documentazione ricevuta dall Osservatorio Astronomico di Loiano, attestante il fatto che l osservatorio presenta le caratteristiche previste dalla Direttiva Regionale (tuttavia si evidenzia fin d ora che trattasi di uno dei principali osservatori astronomici della Regione gestito dall Istituto Nazionale di Astrofisica - Inoltre si ritiene di aver risposto al dovere di dare comunicazione agli Enti territoriali coinvolti proprio nell ambito della consultazione degli Enti prevista dall art. 27bis della L.R. 20/ Si prende atto della segnalazione delle disposizioni previste dal PTCP della Provincia Ravenna in merito alle attività estrattive, meno restrittive rispetto a quelle del PTCP di Bologna, tuttavia si precisa che le integrazioni inserite con la presente proposta di variante richiamano i contenuti del nuovo P.I.A.E. 2013, in piena coerenza con le altre disposizioni del PTCP. Per le motivazioni descritte si recepisce il contributo. 5 - CONTRIBUTO DEL COMUNE DI MALALBERGO In merito all allegato 5 Individuazione delle aree di danno per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del DM LL. PP. 09/05/2001, il Comune di Malalbergo segnala che la ditta Spessorcromo, presente sul proprio territorio, ha sospeso la produzione, pertanto chiede di adeguare la scheda 22 con l annotazione cessata attività. Valutazione Si recepisce il contributo e si adeguano gli elaborati del PTCP (vedasi valutazioni del contributo di ARPA). 22

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