Il giudice adito accolse le domande dei ricorrenti che avevano maturato il requisito prima dell'8 agosto 1995.

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1 Pensioni - Pensione di anzianità - Decorrenza della pensione di anzianità in base alla regola delle "finestre" - Momento di perfezionamento del diritto a pensione - Coincidenza con la maturazione della "finestra" Sussistenza. Corte di Cassazione - Sez. Lavoro, , n Pres. Mattone - Rel. Cuoco - P.M. Destro - L. ed altri (Avv. Minucci) - INPS (Avv. ti Riccio, Valente) In tema di pensione di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme di previdenza di essa sostitutive, la decorrenza della pensione in base alle regole delle "finestre" indicate dall'art. 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335 rappresenta elemento costitutivo dello stesso diritto a pensione, il quale, pertanto, si perfeziona soltanto nel momento in cui matura la data di decorrenza fissata dalla legge, essendo quindi irrilevante, per l'insorgenza di siffatto diritto, che l'assicurato abbia, prima del predetto momento, conseguito il prescritto requisito contributivo e presentato domanda di pensione. FATTO - Con ricorso notificato il 1 settembre 1998 alcuni dirigenti di aziende industriali iscritti all'inpdai (al tempo gestore della previdenza obbligatoria), sostenendo che alla data di ingresso della Legge 8 agosto 1995 n. 335 avevano maturato il requisito contributivo, e risolto il rapporto di lavoro e presentato domanda di quiescenza, chiesero che il Pretore di Milano dichiarasse il loro diritto alla decorrenza della pensione di anzianità dal 1 gennaio 1996, in luogo di quella loro dal datore rispettivamente riconosciuta (del 1 luglio 1996 o del 1 ottobre 1996). Analogo ricorso fu presentato da altri dirigenti, che avevano tuttavia maturato il requisito contributivo dopo l 8 agosto 1995 e prima del 31 dicembre Il giudice adito accolse le domande dei ricorrenti che avevano maturato il requisito prima dell'8 agosto Con sentenza del 14 marzo 2003 il Tribunale di Milano, accogliendo l'appello dell I.N.P.D.A.I, respinse le domande. Osserva il giudicante che la norma, oltre a far riferimento a coloro che avevano maturato il requisito contributivo il 31 dicembre 1994, ha espressamente indicato i requisiti di età; si riferisce pertanto a coloro non ancora in quiescenza all'ingresso della legge. D'altro canto, il sistema delle "finestre" comporta che prima della data determinata non si possa andare in pensione, e costituisce un criterio che si sovrappone a quello della presentazione della domanda; da ciò, il fatto che l'avvenuta presentazione della domanda non assume rilevanza alcuna. 1

2 La norma non è applicabile solo per il futuro, bensì è diretta a regolare la data di inizio della percezione per tutti i soggetti in attesa del trattamento pensionistico. E, poiché la sentenza impugnata non afferma che alla data del 1 gennaio 1996 i ricorrenti godessero del pieno diritto alla pensione, ne ciò è stato oggetto di censura, in appello i ricorrenti non fanno valere un diritto quesito, che dallo jus superveniens sarebbe intangibile. L art. 1 della Legge n. 402 del 1996 conduce a ritenere che coloro i quali sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria dopo il 28 settembre 1994, anche ove abbiano conseguito il requisito contributivo entro il 31 dicembre 1995, non sono sottratti alla disciplina della Legge 8 agosto 1995 n Per la cassazione di questa sentenza ricorrono P. P. e gli altri iniziali ricorrenti, percorrendo le linee d'un unico articolato motivo, coltivato con memoria; l I.N.P.S. resiste con controricorso. DIRITTO 1. Denunciando violazione e falsa applicazione dell art 11 disp. prel. Cod. civ. e dell'art. 1 comma 29 della Legge 3 agosto 1995 n. 335 nonché omessa erronea ed insufficiente motivazione, i ricorrenti sostengono che l.a. l art. 3 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 aveva delegato il Governo a riordinare il sistema previdenziale "salvaguardando i diritti quesiti"; l.b. "il giudicante avrebbe dovuto tenere presente la distinzione fra momento di perfezionamento del diritto e momento di decorrenza della pensione"; e nel caso in esame "il diritto non solo era sorto, bensì era stato esercitato tramite la domanda"; l.c. l'affermazione della sentenza, per cui i ricorrenti non facevano valere in appello un diritto quesito intangibile per lo jus superveniens, è infondato: non erano i ricorrenti (in quanto appellati) a dover criticare la sentenza di primo grado, bensì l'istituto; d'altro canto i ricorrenti non hanno dichiarato di versare in tale intangibile situazione, bensì "che non risultava una volontà in tal senso del legislatore"; l.d. le "finestre", inizialmente fissate al 1 maggio ed al 1 novembre, erano state spostate al 1 luglio ed al 1 gennaio dall'art. 11 comma 8 della Legge n. 337 del 1993; la Legge 8 agosto 1995 n. 335 non poteva ulteriormente peggiorare (di 6-9 mesi) la decorrenza della pensione, ulteriormente ledendo la situazione di coloro che avevano subito la negativa incidenza delle norme previgenti (per il sistema delle "finestre" il diritto alla pensione era stato posticipato - di non meno di 5 mesi - al 1 gennaio 1996); l'effetto retroattivo dell'art. 1 comma 29 della Legge n. 335 del 1995 avrebbe raddoppiato lo spazio temporale fra maturazione del diritto e decorrenza della 2

3 pensione; l.e. il primo periodo dell'indicato art. 1 comma 29 disciplina le situazioni attinenti alla decorrenza 1998, "nessuna esclusa, ivi compresa pertanto la decorrenza 1 gennaio 1998, che presuppone necessariamente una domanda nel 1997; nulla di tutto ciò emerge dal secondo periodo del comma 29 e dalla tabella 'E", che si limitano a fissare quale sia la data della finestra... ma ignorano del tutto le domande già presentate da chi aveva risolto il rapporto di lavoro"; l.f. il sistema delle "finestre" agisce solo nell'ipotesi di domanda contestuale alla maturazione dei requisiti di età e contribuzione: quando questi requisiti preesistano, la pensione decorre dalla cessazione del rapporto; in concreto, il sistema delle finestre agisce nel solo caso in cui il pensionato perda il posto di lavoro e presenti domanda di pensione, proprio in coincidenza con la maturazione dei requisiti di età e contribuzione per la pensione di anzianità: prima, cioè, che sia trascorso l'intervallo di tempo rappresentato dalla c.d. finestra". 2. Il ricorso è infondato. È da premettere che per l'art. 22 comma 5 della Legge 30 aprile 1969 n. 153, la pensione di anzianità decorreva normalmente dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda a seguito del perfezionamento dei requisiti (requisiti assicurativi e contributivi, cessazione dell'attività). Il sistema subisce modifica con l'art. 1 primo comma del Decreto legge 19 settembre 1992 n. 384 (in Legge 14 novembre 1992 n. 438), il quale dispone, dalla data della sua entrata in vigore (e fino al 31 dicembre 1993), la sospensione dell'applicazione di ogni disposizione di legge che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo indicato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio. L'art. 1 comma 2 bis della stessa Legge, introducendo il c.d. sistema delle "finestre", dispone, con effetto dal 1 gennaio 1994, la decorrenza delle pensioni di anzianità per le quali fosse richiesta un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni, in data non anteriore al 1 maggio di ciascun anno per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni se uomini e a 52 anni se donne, ed in data non anteriore al 1 novembre di ciascun anno negli altri casi. L art. 11 comma 8 della Legge 24 dicembre n. 537 dispone poi la posticipazione dei predetti termini al 1 luglio ed al primo gennaio dell'anno successivo. L'art. 1 comma 29 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, nell'ambito della complessiva riforma del sistema pensionistico ed in fase di prima applicazione, fissa poi (con il richiamo alla Tabella "E"), per i lavoratori che (con la predetta età anagrafica) maturano il requisito contributivo fra il 1 gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1995, la decorrenza del trattamento dal 1 luglio

4 3. Se separazione sussiste (in quanto normativamente disposto) fra requisito contributivo e tempo di decorrenza, ciò avviene in quanto (non essendo giustificabile la decorrenza del diritto alla pensione di anzianità da un tempo posteriore al perfezionamento del diritto stesso) la legge ritiene che il requisito contributivo non sia sufficiente per la sussistenza del diritto, ed esige il decorso d'un ulteriore periodo di tempo. In tal modo, il momento di perfezionamento del diritto alla pensione di anzianità diventa il momento in cui questo tempo è decorso, costituito dalla data di decorrenza. E questa volontà normativa (per cui il tempo è elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità) ha fondamento nella stessa natura del tempo, quale (ulteriore) integrazione (per la pensione di anzianità) dell'età anagrafica. Solo il suo completo trascorrere conduce al perfezionamento del diritto. Nel sistema previgente al Decreto legge 19 settembre 1992 n. 384 (in Legge 14 novembre 1992 n. 438), la decorrenza della pensione di anzianità coincide con il mese successivo alla presentazione della domanda nel possesso dei requisiti. E pertanto (pur con tale sfasamento) sussiste (una certa) identificazione temporale fra requisito contributivo e tempo di decorrenza. Con la separazione logica e cronologica fra questi fattori nel sistema delle "finestre", il momento del perfezionamento del diritto con la decorrenza diventa evidente. La separazione trova ulteriore applicazione nell'art. 59 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449, ove il comma 6, per determinare l'applicazione dei più onerosi requisiti, richiama non la data del relativo conseguimento bensì la data di decorrenza della prestazione (Cass. 24 giugno 2005 n ). È da osservare che il predetto Decreto legge 19 settembre 1992 n. 384 (in Legge 14 novembre 1992 n. 438), disciplinando situazioni relative a diritti "con decorrenza" nel periodo successivo al proprio ingresso, non incideva su diritti preesistenti, bensì su situazioni che avrebbero raggiunto la consistenza del diritto in questo successivo periodo. Egualmente è a dirsi per l'art. 11 comma 8 della Legge n. 537 del 1993, che, posticipando la decorrenza della pensione, disciplinava situazioni relative a diritti non ancora sorti. Non diversamente, per l'art. 1 comma 29 della Legge 8 agosto 1995 n In particolare, lo spostamento dal 1 gennaio al 1 luglio, previsto dalla tabella "E", riguarda situazioni che avrebbero raggiunto la consistenza del diritto solo successivamente. La normativa posticipazione della decorrenza, ed in tal modo del momento perfezionativo 4

5 del diritto alla pensione di anzianità, non investe un preesistente diritto. E la lamentata lesione d'un diritto "quesito" è pertanto inipotizzabile. Ciò è a dirsi nel caso in esame. Il fatto che i ricorrenti avessero presentato la domanda non esclude che, prima dell'ingresso della Legge n. 335 del 1995, la pensione (a seguito della precedente normativa) decorresse (e pertanto il loro diritto maturasse) dal 1 gennaio 1996 (ricorso, pp. 13, 14): quindi dopo tale ingresso. Per esigenza di completezza è da aggiungere che il principio dell'art. 38 Cost. non è applicabile nelle pensioni di anzianità (Corte cost. 24 luglio 2003 n. 278; Cass. 24 giugno 2005 n ). Anche per tale ragione, la lesione d'un diritto costituzionale determinata dalla normativa posticipazione della decorrenza di questa pensione non è ipotizzabile. 4. Altro è a dire in ordine alla lamentata retroattività della disposizione in esame (art. 1 comma 29 della Legge 8 agosto 1995 n. 335). Ben può la legge ridisciplinare situazioni giuridiche anteriori al proprio ingresso, "con norme modificatrici della disciplina dei rapporti di durata, anche in senso sfavorevole per i beneficiari, purché dette disposizioni non trasmodino in un regolamento irragionevole di situazioni sostanziali fondate su leggi precedenti" (Cass. 24 novembre 2005 n , che richiama anche Corte cost. n. 393 del 2000 (1)). E la retroattività (come chiara espressione d'una volontà legislativa in tal senso) può emergere, anche senza una specifica qualificazione normativa, dall'espressa inequivocabile indicazione della situazione giuridica anteriore quale oggetto della nuova disciplina. Ciò, nella disposizione in esame. La chiara lettera normativa e gli inequivocabili dati della tabella allegata non consentono dubbi sulla lettura della norma, che indica, nell'ambito della propria disciplina (allegato "E"), la situazione di coloro che avevano maturato il requisito contributivo fra il 1 gennaio 1995 ed il 31 dicembre 1995, e pertanto anche anteriormente all'ingresso della disposizione, la quale assume in tal modo natura retroattiva. Posticipando dal 1 gennaio 1996 al 1 luglio 1996 la decorrenza della pensione, la retroattività investe tuttavia (come s'è detto) situazioni che non avevano ancora raggiunto la consistenza del diritto. 5. Egualmente estranea alla perfezione del diritto è la domanda proposta dall'interessato, anche se strumento necessario per esercitarlo (ne è ben ovvio riscontro il fatto che la proposizione d'una domanda in assenza di ogni requisito non determina il perfezionamento del diritto). 5

6 La predetta disposizione (art. 1 comma 29) assume come parametro di determinazione il tempo di maturazione del presupposto contributivo. Nel suo ambito, la pregressa presentazione della domanda non è in alcun modo prevista. Da ciò la conseguenza che la pregressa presentazione della domanda non è elemento di differenziazione che conduca ad escludere l'applicazione della disciplina. Ed il fatto che (la presentazione) lo sia in altre ipotesi (come per l'art. 1 comma 2 lettera "D del Decreto legge 19 settembre 1992 n. 384, in Legge 14 novembre 1992 n. 438), da un canto non fa della domanda, su un piano generale, un elemento costitutivo del diritto od un parametro di differenziazione della disciplina (poiché esprime solo, in una specifica ipotesi ed in presenza di altri fattori, l'interesse del legislatore a dare rilevanza ad una situazione in itinere), d'altro canto (e simmetricamente) consente di ritenere che in ogni altra ipotesi ed in assenza d'un espresso riferimento normativo in tal senso, la presentazione (o non presentazione) della domanda non assume rilievo alcuno. 6. Questa Corte (Cass. 23 ottobre 2002 n ) ha precedentemente affermato che ''la legge nuova non può essere applicata ai rapporti giuridici sorti anteriormente ed ancora in vita se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia alle conseguenze attuali e future di esso"; e che ove il legislatore intenda conferire efficacia retroattiva alla legge lo stabilisce espressamente. Da ciò, la predetta decisione deduce che la disposizione in esame (art. 1 comma 29) non ha efficacia retroattiva: ed in particolare, ove, prima dell'ingresso della legge il diritto alla pensione di anzianità sia maturato ed il rapporto lavorativo sia cessato e sia stata presentata la domanda di pensione, la situazione giuridica resta sottratta alla predetta disciplina. L'interpretazione data dall indicata decisione (fondata sulla premessa che la disposizione non abbia effetto retroattivo, e che il diritto alla pensione di anzianità si perfezioni con il maturare del requisito contributivo e resti sottratto in tal modo alla nuova restrittiva disciplina), per le ragioni precedentemente esposte (la natura retroattiva della disposizione, l'inesistenza d'un perfezionamento del diritto prima della pur posticipata decorrenza della pensione, e l'inapplicabilità dell'art 38 Cost. alla pensione di anzianità), non è condivisibile. 7. Il ricorso deve essere respinto. E, in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla è da disporsi in ordine alle spese del giudizio di legittimità. (Omissis) (1) V. in q. Riv., 2000, p

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