INDICE. - Finalità del Regolamento per gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente

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1 INDICE CAPO I Finalità, definizioni e struttura della Variante art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 - Finalità del Regolamento per gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente - Definizioni - Elaborati del regolamento - Varianti e aggiornamento delle schede di censimento delle baite- CAPO II Modalità di utilizzo degli edifici e del territorio art. 5 art. 5.1 art art art. 5.2 art art art. 5.3 art art art Destinazioni d uso degli edifici e del territorio - Uso tradizionale - Edifici - Pertinenze - Uso produttivo diretto - Edifici - Pertinenze - Uso per residenza ordinaria - Edifici - Pertinenze - Uso produttivo indiretto turistico CAPO III - Opere di urbanizzazione art. 6 art. 7 art. 8 - Infrastrutture di servizio - Infrastrutture viarie - Aree e spazi di parcheggio CAPO IV - Modalità d intervento art. 9 art. 10 art. 11 art. 12 art Ottemperanza a norme e piani sovraordinati - Elaborati di progetto - Tipi d intervento edilizio - Edifici accessori estensioni funzionali - Tenuta degli spazi esterni CAPO V - Requisiti igienico- sanitari art. 14 art. 15 art. 16 art. 17 art. 18 allegati: - Campo di applicazione - Approvvigionamento idrico - Scarichi - Requisiti igienico-sanitari dei locali - Vigilanza - usi produttivi del suolo art. 5.2; - elenco delle aree ad elevato valore paesaggistico di cui all art. 3. 1

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3 Art xxx bis Baite (Norma di rinvio da inserire nel PRG) Gli interventi sul patrimonio edilizio tradizionale e sulle relative pertinenze sono disciplinati dalle norme contenute nel Regolamento per gli interventi sul patrimonio edilizio tradizionale che costituisce parte integrante del PRG comunale. CAPO I Finalità, definizioni e struttura della Variante art. 1 - Finalità del Regolamento per gli interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale esistente. Le finalità del presente regolamento interessano la conservazione e la valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale perseguita attraverso: l individuazione degli edifici tradizionali esistenti o da recuperare ed identificabili come baite; la definizione dei caratteri e degli elementi tipologici tradizionali; l individuazione delle modalità progettuali ed operative per gli interventi di recupero degli edifici e delle relative pertinenze; l individuazione delle specifiche condizioni, comprese quelle di carattere igienico-sanitario, che consentono l utilizzo abitativo - anche non permanente - degli edifici; l incentivazione alle possibilità di riuso e di recupero degli edifici del patrimonio edilizio tradizionale esistente e del territorio montano a sostegno della valorizzazione dell economia agro-silvo pastorale; l individuazione e la valorizzazione delle aree a rilevante interesse turistico e paesaggistico e in quanto testimonianze significative della cultura locale; individuazione delle modalità di intervento sugli edifici che, per la vicinanza con i centri abitati e la dotazione delle adeguate infrastrutturazioni, possono essere trasformate in abitazioni permanenti. art. 2 Definizioni. 1. Baite. Sono gli edifici ricadenti nelle aree agricole, nei boschi e nei pascoli, che presentano o presentavano un uso di supporto all attività agricola o di presidio del territorio e corrispondenti a modelli tipologici individuati dal Manuale Tipologico. 2. Baite non riferibili ai tipi del Manuale Tipologico. Sono edifici che hanno le caratteristiche di cui al precedente comma, ma per le quali, data la scarsità di manufatti, non sono stati individuati degli specifici modelli tipologici. 3. Baite non schedate. Sono edifici individuabili come baite ma che non sono stati schedati perché ricadenti all esterno delle aree omogenee individuate. 4. Edifici esistenti. Sono definiti edifici esistenti gli edifici individuati catastalmente aventi elementi perimetrali fino alla quota d imposta del tetto. 5. Edifici da recuperare. Sono definiti edifici da recuperare quelli individuati catastalmente aventi elementi perimetrali tali da consentire l identificazione della forma e del volume originari del fabbricato, anche sulla base di documenti storici e fotografie d epoca. 6. Ruderi. 3

4 Sono definiti ruderi i resti dei fabbricati non aventi, al momento dell intervento, i requisiti sopra specificati. 7. Fondo di pertinenza. Il fondo di pertinenza dell edificio è la somma delle particelle fondiarie presenti, anche in parte, entro il raggio di m 100 e non asservite ad altri edifici e possedute dal proprietario dell edificio alla data di approvazione del presente regolamento art. 3 - Elaborati del regolamento. Gli elaborati del presente Regolamento che definisce le modalità di intervento sul patrimonio edilizio tradizionale sono: a. la Relazione illustrativa; b. la Cartografia di individuazione delle aree omogenee e delle baite schedate; c. il Manuale Tipologico che individua i tipi, gli ambienti, le strutture e gli elementi che costituiscono i manufatti e le pertinenze; d. le Schede di censimento delle baite; e. le Norme di attuazione che comprendono l elenco delle attività per l uso produttivo diretto del suolo e degli edifici; f. l elenco delle aree ad elevato valore paesaggistico e ad uso produttivo indiretto del paesaggio come risorsa comune e fattore di attrattività turistica; g. lo schema di convenzione tipo. art. 4 Deroghe alle previsioni contenute nelle schede di censimento delle baite. È possibile derogare alle indicazioni contenute nelle schede di censimento delle baite con la procedura di deroga prevista dall art. 121 comma 3 della L.P.1/08 nei seguenti casi: a. al modificarsi dello stato di conservazione degli edifici rispetto a quanto rilevato nella scheda di censimento; b. al variare delle condizioni di rischio determinate dai vincoli derivanti da norme dei piani sovra-ordinati o dal PRG comunale; c. nel recupero di edifici individuati come ruderi e per i quali si sia resa disponibile la documentazione storica o fotografica; In tal caso il Consiglio comunale, su proposta dell Ufficio Tecnico comunale, e a seguito dell acquisizione del parere conforme della struttura provinciale competente in materia di urbanistica, potrà autorizzare il rilascio della concessione edilizia. CAPO II Modalità di utilizzo degli edifici e del territorio art. 5 Destinazioni d uso degli edifici e del territorio. Le modalità di recupero degli edifici tradizionali e di mantenimento del territorio per gli usi previsti dal presente regolamento sono stabilite in una convenzione, da stipularsi tra il Comune ed i proprietari, a termini del comma 6 dell articolo 61 della L.P. n. 1 del Nelle sistemazioni degli edifici e nelle sistemazioni esterne, in generale, vanno conservati e valorizzati tutti gli elementi o strutture qualificanti, anche se non segnalati nelle prescrizioni della scheda di censimento dell edificio, quali: iscrizioni e decorazioni incise sugli intonaci, sulle pietre e sugli elementi lignei che testimoniano la datazione dell edificio; elementi figurativi o simbolici, incisi o dipinti; pavimentazioni in pietra, in salesà, in floster, di particolare pregio; recinzioni in lastre di pietra e recinzioni in legno; soglie e scale in pietra; pergole; 4

5 fontane, pozzi e sistemi di raccolta o dispersione delle acque piovane (canalizzazioni in pietra e legno); murature di sostegno, di contenimento e di cinta; essenze arboree e floreali autoctone e alberature da frutta. Devono essere evitati e, se presenti sono da rimuovere o sostituire, tutti i componenti incoerenti con i materiali tradizionali che si discostano dalle indicazioni del Manuale Tipologico che dequalificano l edificio, anche se non indicati nella scheda di censimento del manufatto, quali: murature in cemento o in laterizio a vista; intonaci cementizi, plastici o comunque di colore e granulometria non riferibili a quelli del Manuale Tipologico; finestre e porte che per dimensioni, tipologia costruttiva e materiali si discostano da quelli del Manuale Tipologico; bocche di lupo; balaustre, parapetti o tamponamenti in ferro o misti ferro-legno; coperture in lamiera ondulata, in lamiera non verniciata, in materiali plastici, di fibrocemento o in tegole canadesi; torrette e comignoli non riferibili a quelli del Manuale Tipologico; Per quanto riguarda le pertinenze esterne alle baite, in generale, non è consentita la realizzazione di nessuna nuova costruzione, ad esclusione di quelle previste dal presente regolamento. Vanno inoltre evitati o sostituiti, in quanto dequalificano l ambiente, gli elementi di arredo e sistemazione esterna incoerenti ai materiali tradizionali, che si discostano dalle indicazioni del Manuale Tipologico, quelli indicati nella scheda di censimento e quelli di seguito elencati: barbecue o caminetti prefabbricati, realizzati con tecniche e materiali non tradizionali; bocche di lupo e oblò di illuminazione; pavimentazioni con sottofondo in cemento; pavimentazioni in cubetti e lastre di porfido; fontane realizzate con tecniche e materiali non tradizionali; piscine e laghetti artificiali; recinzioni in ferro o altri materiali non tradizionali; verande, bussole, gazebi e tendoni. La valutazione della realizzazione di strutture e tipologie non regolamentate dal Manuale Tipologico e non elencate nel presente articolo è demandata alla Commissione Edilizia Comunale uso tradizionale. L uso tradizionale degli edifici e delle pertinenze del patrimonio edilizio tradizionale, come definito dall art. 61 della L.P. 1/2008, si riferisce alle modalità di frequentazione della montagna, divenute ormai consuete per le comunità locali e legate principalmente ad un uso degli edifici e degli spazi circostanti per lo svago e il tempo libero. Questa tipo di utilizzo deve quindi garantire il mantenimento delle caratteristiche architettoniche presenti nel patrimonio dell architettura rurale e preservare le qualità ambientali e paesaggistiche del territorio agricolo montano edifici. Gli interventi finalizzati ad un uso abitativo temporaneo di questi edifici devono attuarsi con una trasformazione leggera e di tipo conservativo, che garantiscano il più possibile l originarietà e l integrità del manufatto e pongano attenzione alle caratteristiche architettoniche individuate e alle modalità di costruzione utilizzate. Trasformazione d uso E sempre ammessa la trasformazione d uso a fini abitativi degli ambienti stalla e fienile secondo le indicazioni riportate nelle schede del Manuale Tipologico; ciò esclude la possibilità di ulteriori aumenti di volume, salvo quelli indicati nella scheda di censimento. 5

6 La trasformazione d uso degli ambienti deve garantire il mantenimento del loro assetto organizzativo originario, evitando la demolizione di murature interne che ne compromettono la leggibilità e nel rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale Tipologico. Ampliamento dell edifico, volumi interrati e volumi tecnici Gli aumenti di volume, finalizzati a ricondurre l edificio a uno dei tipi del Manuale Tipologico e gli interventi sulle componenti che risultano incongrue alla tradizione costruttiva, sono indicati nella scheda di censimento. Sui lati interrati dell edificio è ammessa la formazione di cunicoli aerati (scannafossi) finalizzati esclusivamente alla protezione da infiltrazioni d acqua delle parti di muratura interrata e secondo le caratteristiche riportate nella scheda ATTACCO A TERRA 3. Servizi igienici I nuovi servizi igienici devono essere di regola contenuti nel perimetro dell edificio. Quando la superficie netta dell intera baita, calcolata su tutti i livelli, è inferiore ai 35 mq, i servizi igienici possono essere ricavati mediante l addizione di un corpo edilizio secondo le indicazioni riportate nelle schede degli Ambienti del Manuale Tipologico. Ritonde L ampliamento volumetrico degli ambienti fuoco mediante l addizione di una ritonda è consentito solo se previsto nella scheda di censimento dell edificio. L esistenza o la nuova costruzione della ritonda, esclude l ampliamento fuori terra dell edificio per la dotazione di servizi igienici, previsto al paragrafo servizi igienici, e la realizzazione di ampliamenti attuabili con le ESTENSIONI FUNZIONALI 3. Estensioni funzionali È sempre consentita la realizzazione di nuove estensioni funzionali. Esse dovranno essere realizzate secondo le modalità indicate nelle schede del Manuale Tipologico. Recupero edifici Il recupero di edifici sul fondo di pertinenza di un edificio destinato all uso tradizionale, esclude la costruzione di qualsiasi altro manufatto accessorio. Elementi tecnologici Non è consentita l installazione sull edificio di elementi tecnologici quali antenne paraboliche, pannelli solari e pannelli fotovoltaici. La collocazione di questi elementi è possibile, in alternativa, sul fondo di pertinenza. In tal caso il posizionamento deve avvenire su supporti idonei, preferibilmente in luoghi defilati e possibilmente lontani dall edificio principale pertinenze. L uso tradizionale del territorio prevede il ripristino e il mantenimento dei caratteri che distinguono e caratterizzano l ambiente rurale che si è nel tempo consolidato. Nel mantenimento delle pertinenze vanno pertanto privilegiate sistemazioni naturalistiche e non del tipo a giardino, evitando l utilizzo di cordoli, pavimentazioni con sottofondo in cemento, muretti e recinzioni di proprietà. Accessi L uso tradizionale non consente la realizzazione di nuovi accessi carrozzabili a servizio di un solo edificio. Potranno essere realizzati nuove strade di accesso solo se previsto dal PRG o nel caso in cui la distanza dell edificio dalla strada carrozzabile sia inferiore a m 100 (in linea d aria). Manufatti accessori Nelle pertinenze dell edificio non è consentita la costruzione di nuovi manufatti edilizi accessori quali: legnaie, tettoie, ricoveri per attrezzi agricoli, gazebi, o altri manufatti non contemplati nelle schede del Manuale Tipologico; la scheda di censimento dell edificio potrà contenere possibili deroghe finalizzate a migliorare e riordinare il contesto esterno all edificio. 6

7 Potranno derogare a tale indicazione esclusivamente gli Imprenditori agricoli a titolo principale iscritti all archivio provinciale delle imprese agricole. In tal caso le nuove costruzioni devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti indicazioni: - utilizzare la densità fondiaria prevista dal PRG per le aree agricole; - riproporre uno dei tipi A.1 B.1 del Manuale Tipologico; - avere una superficie lorda massima di mq 25; - essere interamente in legno; - non avere finestre. Aree parcheggio Gli interventi per la realizzazione di aree di sosta devono rispettare le indicazioni di cui all art. 8- Aree e spazi di parcheggio. Negli spazi attorno alle baite è consentita la realizzazione di un solo posto macchina che dovrà essere indicato nella planimetria di progetto delle pertinenze. Non è consentita la realizzazione di posti macchina coperti Uso produttivo diretto. L uso produttivo degli edifici del patrimonio edilizio tradizionale, come definito dall art. 61 della L.P. 1/2008, riguarda gli usi che originariamente venivano fatti degli edifici e del territorio montano e che ne hanno determinato la realizzazione. Tali usi, ancora presenti in molti edifici considerati, riguardano le attività di coltivazione, lo sfalcio dei prati per la produzione di foraggio, l allevamento e il pascolo di animali, la produzione di legname. La natura e l entità delle attività produttive dirette di cui al presente punto sono specificate nell allegato - Usi produttivi diretti del suolo e degli edifici. Tutti gli interventi di infrastrutturazione del territorio e di ampliamento, finalizzati all uso produttivo, devono essere menzionati nella convenzione stipulata tra comune e proprietari edifici. La possibilità di riproporre l uso originario di questi edifici deve garantire il mantenimento delle caratteristiche architettoniche presenti nel patrimonio dell architettura rurale. Trasformazione d uso In questi edifici, in alternativa all uso tradizionale, è consentito l utilizzo a scopi produttivi. L uso produttivo diretto comporta la conservazione parziale o totale di spazi funzionali all attività produttiva, entro gli ambienti stalla e fienile. Le superfici minime da destinare all attività produttiva sono indicate in un allegato: Usi produttivi diretti del suolo e degli edifici. La trasformazione d uso a fini abitativi degli ambienti stalla o fienile esclude la possibilità di ulteriori aumenti di volume prevista dall Uso produttivo diretto. La trasformazione d uso degli ambienti deve garantire il mantenimento del loro assetto organizzativo originario, evitando la demolizione di murature interne che ne compromettono la leggibilità e nel rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale Tipologico. Ampliamento dell edifico, volumi interrati e volumi tecnici L incremento volumetrico ad uso produttivo degli edifici è consentito nei seguenti casi ed alle seguenti condizioni: le attività produttive che si intendono avviare ricadono in uno dei casi indicati nell elenco delle attività per l uso produttivo diretto del suolo e degli edifici; non sono stati trasformati gli ambienti stalla e fienile; sul fondo di pertinenza dell edificio non sono presenti altri manufatti con destinazione agricola; le dimensioni degli ampliamenti sono legate all attività produttiva che si intende avviare; la sottoscrizione di una convenzione tra comune e proprietari che vincola l edificio al mantenimento della destinazione prevista per almeno 10 anni. 7

8 Gli aumenti di volume finalizzati a ricondurre l edificio a uno dei tipi del Manuale Tipologico e gli interventi sulle componenti che risultano incongrue alla tradizione costruttiva, sono indicati nella scheda di censimento. Sui lati interrati dell edificio è ammessa la formazione di cunicoli aerati (scannafossi) finalizzati esclusivamente alla protezione da infiltrazioni d acqua delle parti di muratura interrata e secondo le caratteristiche riportate nella scheda ATTACCO A TERRA 3. Servizi igienici I nuovi servizi igienici devono essere di regola contenuti nel perimetro dell edificio. Quando la superficie netta dell intera baita calcolata su tutti i livelli è inferiore ai 35 mq, i servizi igienici possono essere ricavati mediante l addizione di un corpo edilizio secondo le indicazioni riportate nelle schede degli Ambienti del Manuale Tipologico. Ritonde L ampliamento volumetrico degli ambienti fuoco mediante l addizione di una ritonda è consentito solo se previsto nella scheda di censimento dell edificio. L esistenza o la nuova costruzione della ritonda, esclude l ampliamento fuori terra dell edificio per la dotazione di servizi igienici previsto al paragrafo precedente. Estensioni funzionali È sempre consentita la realizzazione di nuove estensioni funzionali. Esse dovranno essere realizzate secondo le modalità indicate nelle schede del Manuale Tipologico. Recupero edifici Il recupero di edifici sul fondo di pertinenza di un edificio destinato all uso produttivo, esclude la costruzione di qualsiasi altro manufatto accessorio. Elementi tecnologici Non è consentita l installazione sull edificio di elementi tecnologici quali antenne paraboliche, pannelli solari e pannelli fotovoltaici. La collocazione di questi elementi è possibile, in alternativa, sul fondo di pertinenza. In tal caso il posizionamento deve avvenire su supporti idonei, preferibilmente in luoghi defilati e possibilmente lontani dall edificio principale pertinenze. L uso produttivo diretto del territorio prevede l avvio di attività agricole e di allevamento, non a carattere intensivo, quali la coltivazione del terreno, lo sfalcio dei prati per la produzione di foraggio, il pascolo e l allevamento di animali, il taglio e la produzione di legname. Nel mantenimento delle pertinenze vanno pertanto privilegiate sistemazioni naturalistiche e non del tipo a giardino, evitando l utilizzo di cordoli, pavimentazioni con sottofondo in cemento, muretti e recinzioni di proprietà. Accessi E consentita la realizzazione di nuovi accessi. I nuovi accessi devono rispettare le indicazioni dell art. 7 e le prescrizioni contenute nelle relative schede del Manuale Tipologico. Manufatti accessori Nelle pertinenze dell edificio è consentita la costruzione di nuovi manufatti accessori solo se previsti nell elenco allegato - Usi produttivi diretti del suolo e degli edifici. Gli Imprenditori agricoli a titolo principale e iscritti all archivio provinciale delle imprese agricole possono costruire nuove costruzioni che devono essere realizzate nel rispetto delle seguenti indicazioni: - utilizzare la densità fondiaria prevista dal PRG per le aree agricole; - riproporre uno dei tipi A.1 B.1 del Manuale Tipologico; - avere una superficie lorda massima di mq 25; - essere interamente in legno; - non avere finestre. Aree parcheggio 8

9 E consentita la realizzazione di aree di sosta nel rispetto delle prescrizioni di cui all art. 8 - Aree e spazi di parcheggio. Nei pressi delle baite è consentita la realizzazione di aree di sosta che devono essere indicate nella planimetria di progetto delle pertinenze. Non è consentita la realizzazione di posti macchina coperti Uso per residenza ordinaria. L uso per residenza ordinaria degli edifici del patrimonio edilizio tradizionale, come definito dall art. 61 della L.P. 1/2008, riguarda le realtà che, per contiguità con gli insediamenti permanenti, dotazione delle principali infrastrutture e dei servizi necessari, si prestano a diventare residenza stabile edifici. In questi edifici, in alternativa all uso tradizionale o produttivo diretto, è consentito l utilizzo abitativo permanente. Per quanto riguarda l annotazione del vincolo di residenza ordinaria vale quanto previsto dall art. 57 comma 6 della legge provinciale in materia di urbanistica n. 1/2008. Contestualmente alla richiesta di agibilità deve essere presentato il libretto del fabbricato previsto dall art. 94 comma 6 della L.P. 1/2008. Trasformazione d uso E possibile la trasformazione d uso degli ambienti stalla e fienile purché sia mantenuto l assetto organizzativo degli ambienti originari e nel rispetto delle indicazioni contenute nel Manuale Tipologico. Nel cambio di destinazione d uso degli ambienti stalla e fienile, si potranno introdurre strutture innovative, anche a carattere tecnologico, con la rivisitazione delle strutture tradizionali e secondo le indicazioni riportate nelle schede del Manuale Tipologico. Ampliamento dell edifico, volumi interrati e volumi tecnici Al di fuori delle previsioni di ampliamento indicate dalla scheda di censimento sono consentiti incrementi volumetrici di limitata entità, comunque non superiori a mc 8, nei casi di comprovata necessità di adeguamento tecnologico richiesto da specifiche normative di settore. Tali ampliamenti potranno avvenire mediante l introduzione di strutture innovative, rispetto alle esistenti, riconoscibili come elemento aggiunto ed estraneo all edificio originario. Sui lati interrati dell edificio è ammessa la formazione di cunicoli aerati (scannafossi) finalizzati esclusivamente alla protezione da infiltrazioni d acqua delle parti di muratura interrata e secondo le caratteristiche riportate nella scheda ATTACCO A TERRA 3. E consentito un solo ampliamento volumetrico in interrato, in aderenza all edificio ed indipendente dalla suddivisione delle proprietà, con un volume massimo di mc 80. Il volume interrato non deve comportare movimentazioni e riporti artificiosi che modificano l andamento naturale del terreno. Le strutture utilizzate (elevazione, pavimenti, porte, solai, ecc ) potranno discostarsi dalle strutture tradizionali sia per modalità costruttiva che per aspetto esteriore. La costruzione di volumi interrati dedicati ai posti macchina deve rispettare i punti seguenti: essere accessibili senza l utilizzo di rampe; essere serviti da un solo accesso con larghezza massima di ml 3,00; il serramento di chiusura deve essere realizzato in legno e posto in posizione arretrata rispetto alla muratura; i muri di contenimento laterali devono essere rivestiti con pietrame a secco; il cordolo del solaio sia mascherato da assito in legno; sulla copertura piana venga ripristinato uno strato di terreno vegetale minimo di 20 cm e tale da ricreare l andamento e le pendenze precedenti l intervento. Servizi igienici I nuovi servizi igienici devono essere di regola contenuti nel perimetro dell edificio. Ritonde 9

10 L ampliamento volumetrico degli ambienti fuoco mediante l addizione di una ritonda è consentito solo se previsto nella scheda di censimento dell edificio. Recupero edifici Il recupero di edifici sul fondo di pertinenza di una baita destinata ad abitazione permanente è finalizzato ad usi di supporto all abitazione stessa. Elementi tecnologici E consentita l installazione sul manto di copertura dell edificio di elementi tecnologici quali pannelli solari e pannelli fotovoltaici solo se appoggiati completamente alla copertura e senza pendenze od orientamenti diversi per i quali siano necessari supporti. La collocazione di antenne paraboliche sull edificio è possibile solo in punti defilati, adeguatamente mascherati e previa verniciatura mimetizzante. In alternativa è preferibile la loro collocazione sul fondo di pertinenza. In tal caso il posizionamento deve avvenire su supporti idonei, in luoghi defilati e possibilmente lontani dall edificio principale pertinenze. L uso per residenza ordinaria del territorio deve comunque conservare e garantire il rapporto esistente tra l edificio montano e il sito naturale circostante privilegiando soluzioni naturalistiche. In particolare vanno evitate le sistemazioni del tipo a giardino e l utilizzo di accessori e arredi fissi prefabbricati. Accessi E consentita la realizzazione di nuovi accessi. Essi devono rispettare le indicazioni dell art. 7 e devono essere realizzati secondo le prescrizioni del Manuale Tipologico. Manufatti accessori Nelle pertinenze degli edifici è consentita la costruzione di legnaie. Le dimensioni e i parametri di riferimento sono quelli previsti dal PRG per gli edifici residenziali in centro storico. Aree parcheggio E consentita la realizzazione di aree di sosta nel rispetto delle prescrizioni di cui all art. 8 - Aree e spazi di parcheggio. La superficie dei parcheggi dovrà rispettare gli standard previsti al PRG per le residenze. I posti macchina potranno essere ricavati all esterno o all interno dell edificio o in volumi totalmente interrati Uso produttivo indiretto turistico. L utilizzo produttivo indiretto del paesaggio interessa le modalità di tenuta del territorio e del Patrimonio edilizio tradizionale, come definito dall art. 61 della L.P. 1/2008, in quanto elementi essenziali del paesaggio antropico e del valore che questo assume nel contesto dell offerta turistica. In queste aree viene incentivata la manutenzione degli spazi in quanto paesaggisticamente rilevanti anche ai fini dell offerta turistica locale. Per valorizzare queste zone l amministrazione comunale potrà avviare progetti finalizzati al mantenimento degli elementi costitutivi il contesto ambientale e dell edificato in quanto elementi di particolare pregio paesaggistico o esemplificativi del peculiare processo tipologico che li ha prodotti. I criteri e le modalità di finanziamento degli interventi dei privati saranno oggetto di provvedimenti specifici dell Amministrazione comunale. Oltre alle indicazioni derivanti dai progetti avviati dall Amministrazione in queste aree si devono rispettare le seguenti indicazioni: i ruderi presenti devono essere demoliti e si dovrà procedere alla rinaturalizzazione del sito; non è consentita la realizzazione di nuovi accessi carrozzabili; nelle pertinenze degli edifici non è consentita la costruzione di serre e di nuovi manufatti se non diversamente previsto nella scheda di censimento dell edificio; è consentita la costruzione di scogliere esclusivamente per sanare situazioni di rischio idrogeologico e solo qualora non fosse possibile intervenire con soluzioni alternative. 10

11 CAPO III - Opere di urbanizzazione art. 6 - Infrastrutture di servizio. L utilizzo dell edificio non comporta il diritto da parte del beneficiario alla dotazione di servizi pubblici ad onere della collettività quali infrastrutture per l approvvigionamento di acqua, depurazione delle acque reflue, fornitura di energia elettrica e termica, pulizia delle strade, asporto dei rifiuti solidi o fornitura di servizi di trasporto. Per le baite individuate come possibili abitazioni, i servizi sopra indicati sono concordati con il Comune ed inseriti nella convenzione prevista dall art. 5, primo paragrafo, del presente regolamento. La dotazione di eventuali infrastrutture a servizio del singolo edificio montano è a carico del proprietario, a termini dell art. 61 della L.P. 1/2008. L esecuzione delle opere necessarie per rendere abitabile l edificio non costituisce titolo per chiedere la riduzione del contributo di concessione ai sensi dell art. 104 della L.P. 1/2008. art. 7 - Infrastrutture viarie. Gli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale sono effettuati, di norma, senza la realizzazione di nuove opere di infrastrutturazione. Il cambio di destinazione degli edifici montani non comporta il diritto da parte del beneficiario alla dotazione e relativa gestione di infrastrutture viarie pubbliche di accesso all area o al singolo fabbricato. Gli interventi sugli accessi esistenti devono rispettare le indicazioni contenute nelle schede dei PERCORSI 1,2, e 3 del Manuale Tipologico. La realizzazione di nuove strade di accesso, a servizio di edifici isolati, è consentita solo alle seguenti condizioni: - sia previsto dal PRG; - sia garantita l accessibilità ad un insieme di edifici altrimenti non serviti; - la distanza, in linea d aria, dell edificio dalla strada carrabile esistente sia superiore a 100 ml. Per la loro esecuzione si devono rispettare le indicazioni delle schede PERCORSI 3 del Manuale Tipologico. È sempre ammessa la realizzazione di nuovi accessi pedonali secondo le caratteristiche indicate nelle schede PERCORSI 1 del Manuale Tipologico. art. 8 - Aree e spazi di parcheggio. Agli interventi di recupero degli edifici tradizionali, ad esclusione degli edifici che verranno utilizzati come residenze ordinarie, non si applicano le disposizioni provinciali in materia di dotazioni minime di parcheggio nonché quelle in materia di autorizzazione in deroga per la realizzazione di parcheggi interrati. La possibilità di realizzare aree di sosta è regolamentata dall art 5 destinazioni d uso degli edifici e del territorio. Se consentite, esse potranno essere realizzate nel rispetto delle seguenti condizioni: a) essere realizzate preferibilmente lungo la viabilità esistente; b) siano localizzate in modo da evitare esposizioni a visuali panoramiche evitando ogni impatto negativo sul paesaggio e sull'ambiente e assicurando, in sede di progetto, tutte le misure di mitigazione necessarie c) essere di dimensioni limitate evitando grandi sbancamenti e movimenti di terra in contrasto con l andamento del terreno circostante; d) le pavimentazioni devono essere preferibilmente in ghiaino e inerbite. E vietato l utilizzo di materiali impermeabilizzanti quali: asfalto, materiali cementizi nonché l utilizzo di grigliati plastici ed elementi prefabbricati; 11

12 e) i manufatti in cemento e i muri di sostegno devono essere realizzati secondo le indicazioni contenute nelle schede MURI 1 del Manuale Tipologico; CAPO IV Modalità d intervento art. 9 - Ottemperanza a norme e piani sovra-ordinati. Il PRG definisce le aree soggette a vincoli speciali e per le quali devono essere rispettate le normative dei piani sovra-ordinati. In particolare non è ammessa la trasformazione delle baite per l uso abitativo temporaneo qualora ricadano nelle aree del Piano Urbanistico Provinciale individuate con penalità elevate (art. 15 del PUP) e nelle aree R4 ed R 3 del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche (artt del PGUAP). E ammessa la trasformazione ad uso abitativo temporaneo nelle aree del Piano Urbanistico Provinciale individuate con penalità medie e nelle aree R2 ed R1 del PGUAP (art. 18) nonché negli Ambiti fluviali di interesse idraulico dello stesso piano, solo a seguito di approfondita ricognizione e sulla base di adeguata perizia. Gli interventi di ristrutturazione degli edifici ricadenti nelle aree a penalità elevate sono consentiti se una specifica relazione tecnica dimostra la loro idoneità a ridurre la vulnerabilità delle persone e dei beni, Nei Siti di Interesse Comunitario sono ammessi la trasformazione d uso e gli interventi sui terreni circostanti gli edifici del Patrimonio edilizio montano, nel rispetto delle misure di conservazione degli habitat e previa la Valutazione di Incidenza, quando previsto dalla normativa. Le schede di censimento degli edifici evidenziano e ottemperano, per quanto riguarda le previsioni di intervento, alle prescrizioni di cui sopra. art Elaborati di progetto. gli elaborati progettuali per gli interventi sugli edifici devono comprendere: a) la relazione illustrativa; b) la planimetria del fondo di pertinenza dell edificio, in scala non inferiore a 1:500, che riporti le aree interessate dall intervento e la loro destinazione d uso; c) il rilievo dell edificio con l indicazione dello stato di conservazione in scala non inferiore a 1:50; d) una adeguata documentazione fotografica dell edificio e delle pertinenze, che documenti i quattro prospetti, anche se non interessati dall intervento, i particolari architettonici di pregio e l ambientazione del manufatto; e) le sistemazioni delle pertinenze con dettaglio in scala adeguata (1:100 1:200) e l indicazione dei materiali utilizzati nelle pavimentazioni e gli elementi esterni (muri, recinzioni, fontane, elementi tecnologici, ecc.); f) piante, sezioni e prospetti dell edificio, redatti con un dettaglio in scala non inferiore a 1:50, con l indicazione delle componenti da sostituire e quelle da conservare e con l indicazione delle destinazioni d uso interne; g) eventuale perizia geologica o idrogeologica. art Tipi d intervento edilizio. Le categorie d intervento ammesse sugli edifici e sulle pertinenze sono indicate nella scheda di censimento dell edificio e possono essere: manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro; risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; nuova costruzione (solo per le strutture delle pertinenze). 12

13 Il Manuale Tipologico riporta la natura degli interventi ammessi per ciascuna delle categorie d intervento edilizio riferite ai tipi, agli ambienti, alle strutture e alle pertinenze. Non sono riportate le categorie di intervento che non incidono sull assetto del tipo edilizio (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro), sugli ambienti (manutenzione ordinaria) e sulle pertinenze (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro). Interventi su edifici da recuperare Il recupero di questi edifici è possibile solo in coerenza con le indicazioni relative agli usi del suolo di cui all art. 5 e solo qualora sia presente una delle seguenti condizioni: a. edifici in contesti prativi per i quali il riuso è sempre possibile; b. edifici in aree boscate o rimboschite al limite di contesti prativi, per i quali il riuso è subordinato alla ricostituzione di una superficie prativa unica tale da reinserire l edificio nel contesto prativo adiacente; c. edifici in aree boscate o rimboschite distanti da aree prative, per i quali il riuso è ammesso solo se sarà possibile ricostituire un contesto prativo significativo di forma idonea e di superficie non inferiore a 3000 mq. d. la presenza di un accesso carrozzabile a una distanza accettabile, indicativamente non superiore a 100 ml e che permetta: un facile impianto del cantiere edilizio senza apertura di nuovi tracciati o con l apertura di tracciati provvisori che saranno eliminati a fine lavori; la formazione di adeguati posti macchina lungo i percorsi carrozzabili già esistenti; il mantenimento o l eventuale ripristino, oppure la nuova formazione di tracciati pedonali tra la carrozzabile e gli edifici serviti. Fanno parte degli edifici da recuperare i ruderi per i quali, in sede di schedatura dei manufatti, è stato possibile recuperare la documentazione fotografica che ne identificava la tipologia originaria, la forma e il volume. Interventi sui ruderi Non sono ammessi interventi sui ruderi tranne la loro demolizione e la rinaturalizzazione del sito. I ruderi individuati come tali sulle schede di censimento possono diventare edifici da recuperare solo se individuati catastalmente e se sia presente la documentazione storica con fotografie d epoca che identifichino in modo inequivocabile la tipologia originaria del fabbricato. Il recupero potrà avvenire a seguito della modifica della scheda di censimento secondo la procedura indicata all art. 4 e purché la ricostruzione dell edificio non sia in contrasto con le norme in materia di sicurezza del suolo dettate dai piani sovraordinati. Baite non schedate Per questi manufatti è consentita esclusivamente la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture che compongono l edificio. La trasformazione d uso è consentita solo a seguito della schedatura dell edificio. Il Comune potrà avviare nuove varianti per completare il censimento e la schedatura delle baite presenti nelle zone esterne alle aree omogenee considerate. art. 12 Manufatti accessori. La realizzazione di manufatti accessori quali: legnaie, depositi, tettoie, fienili, barchi, apiari, ricoveri per animali ed estensioni funzionali, è consentita nel rispetto delle prescrizioni degli articoli: 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 e secondo le tipologie riportate nelle schede del Manuale Tipologico. art. 13 Tenuta degli spazi esterni. Deve sempre essere assicurata la manutenzione e la conservazione degli spazi esterni, degli orti, delle alberature, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti depositati, baracche, materiali 13

14 e quanto altro deturpa l ambiente o costituisce pregiudizio per la qualità complessiva dell immagine del contesto. Nelle opere di sistemazione devono essere impiegati materiali tradizionali, escludendo in generale l uso del cemento armato a vista, del fibrocemento, delle resine sintetiche e delle plastiche, impiegando in sostituzione legno e pietrame, preferibilmente reperibili in loco. Il Manuale indica le modalità di intervento, sia di nuova costruzione che di manutenzione, delle strutture e degli elementi delle pertinenze e degli spazi esterni. CAPO V Requisiti igienico- sanitari art Campo di applicazione. I requisiti indicati nei successivi artt trovano applicazione nel caso di recupero degli edifici a fini abitativi non permanenti. Per le baite trasformate in abitazione permanente (residenza ordinaria) si applicano i requisiti previsti dal regolamento edilizio comunale. art Approvvigionamento idrico. La realizzazione di acquedotti dovrà avvenire in forma consorziata. L approvigionamento idrico può avvenire in una delle seguenti forme: da sorgenti integre; da acque superficiali purché raccolte in idonei depositi e rese potabili tramite adeguati trattamenti; da acque piovane raccolte in vasche di decantazione. L installazione di cisterne per la raccolta dell acqua piovana dovrà avvenire garantendo il loro totale interramento e senza la necessità di riporti artificiosi o modifiche sostanziali all andamento naturale del terreno. Esse potranno essere collocate nella parte retrostante dei muri di contenimento presenti nei pressi dell edificio, o, qualora poste fuori terra, si dovranno collocare in posizioni defilate. I sistemi di convogliamento sono descritti nella scheda - ACQUE METEORICHE - del Manuale Tipologico. art. 16 Scarichi. Lo smaltimento dei reflui può avvenire secondo le indicazioni del regolamento edilizio comunale e secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente in materia. art Requisiti igienico-sanitari dei locali. Trattandosi di edifici di valore storico ed adibiti a residenza temporanea è possibile derogare alle disposizioni dei regolamenti edilizi vigenti in tema di altezze interne, rapporti di aerazione e illuminazione, dimensioni minime dei vani e dell alloggio. Ad esclusione degli edifici destinati a residenza ordinaria per i quali si applicano tutte le norme igienico sanitarie previste dal PRG e dal regolamento edilizio comunale, nonché tutte le norme previste dal titolo IV, capo III, della L.P. 1/2008, valgono le seguenti indicazioni: - altezze interne dei locali: la trasformazione d uso degli ambienti stalla e fienile dovrà avvenire mantenendo inalterata la quota esistente del solaio; in tal caso, si prescinde dall applicazione di eventuali prescrizioni circa l altezza minima dei locali prevista dal regolamento edilizio comunale, ferma restando la possibilità di abbassamento, per una misura non superiore ai cm 20, della quota del pavimento della stalla; - rapporto di illuminazione e aerazione: nel caso di trasformazione d uso della stalla e fienile potranno essere introdotte nuove finestre secondo le indicazioni contenute nelle schede degli ambienti e strutture del Manuale; - locali igienici - i locali igienici potranno avere una superficie minima di mq 2 con wc, lavabo ed eventuale doccia. 14

15 art. 18 Vigilanza. Ai sensi dell art. 21 degli indirizzi e criteri generali per la disciplina degli interventi di recupero del patrimonio edilizio montano, il titolare della concessione o della denuncia di inizio attività è tenuto ad attestare in ogni momento la regolare esecuzione dei lavori mediante la presentazione agli organi di controllo comunali e provinciali anche di idonea documentazione fotografica. Al termine dei lavori il progettista o direttore dei lavori o il titolare della concessione, deve attestare al competente ufficio comunale la regolare esecuzione dei lavori medesimi secondo i progetti autorizzati. Alla vigilanza sulla regolare esecuzione dei lavori e sulla corrispondenza delle opere ai dati di progetto provvede il comune, a termini dell art 123 della L.P. n. 1 del Allegati: - usi produttivi diretti del suolo; - aree omogenee ad elevato valore paesaggistico e ad uso produttivo indiretto del paesaggio come risorsa comune e fattore di attrattività turistica. 15

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