Comune di Livorno. Disciplina per l apertura e l esercizio delle sale giochi. Sommario: Art. 1: Oggetto. Art. 2: Licenza per l esercio dell attitività
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1 Comune di Livorno Disciplina per l apertura e l esercizio delle sale giochi Sommario: Art. 1: Oggetto Art. 2: Licenza per l esercio dell attitività Art. 3: Numero massimo di licenze Art. 4: Superficie minima dei locali Art. 5: Distanze minime da altri luoghi Art. 6: Contenuto della domanda Art. 7: Pareri obbligatori Art. 8: Documentazione necessaria per l esercizio dell attività Art. 9: Priorità. Durata licenza ed ipotesi di variazione Art. 10: Rappresentanza Art. 11: Trasferimento Art. 12: Esposizione della licenza Art. 13: Orario e divieti Art. 14: Trasferimento dell azienda Art. 15: Apparecchi da trattenimento nelle sale giochi e nei pubblici esercizi Art. 16: Norme transitorie Art. 17: Sanzioni amministrative Art. 18: Sospensione della licenza Art. 19: Revoca della licenza Art. 20: Decadenza della licenza Art. 21: Norma di rinvio
2 Art. 1: Oggetto 1. Il presente provvedimento disciplina le procedure per l apertura e le modalità di esercizio di sale giochi nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto dallo statuto e dai Regolamenti comunali. Art. 2: Licenza per l esercizio dell attività 1. L esercizio di una sala pubblica per i videogiochi e per altri giochi leciti, di seguito definita convenzionalmente "sala giochi" è subordinata al rilascio di licenza da parte del Dirigente competente, ai sensi della normativa vigente. Art. 3: Numero massimo di licenze 1. Il numero di sale giochi autorizzabili nell intero territorio comunale è di 20 com-plessivamente. 2. In ogni Circoscrizione è consentita la presenza di n. 4 (quattro) sale giochi. 3. Non può essere autorizzata una sala giochi o il trasferimento volontario di una già esistente, in una Circoscrizione che ha già raggiunto il numero massimo di esercizi, a meno che non si chiuda un analogo esercizio nella Circoscrizione stessa. 4. Al di fuori del limite prescritto, è consentita, durante il periodo estivo, l apertura stagionale, previo rilascio di specifiche licenze, di una sala giochi presso ciascun stabilimento balneare e/o campeggio. Art. 4: Superficie minima dei locali 1. Il locale della sala dovrà avere una superficie minima di mq. 100 (sono fatti salvi gli esercizi in essere alla data di entrata in vigore del presente atto). Al fine del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici e le pertinenze in genere, ecc. Art. 5: Distanze minime da altri luoghi 1) La distanza minima tra ciascuna sala giochi e scuole, caserme, chiese e luoghi di culto è fissata in m. 200, e, in m. 300 da ospedali e luoghi di cura. Tale distanza è misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso. Art. 6: Contenuto della domanda 1. La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza, redatta in carta da bollo ed indirizzata al Dirigente competente deve contenere: a. le generalità complete del richiedente, ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione, la sede e le generalità complete del rappresentante; b. il codice fiscale ovvero la partita IVA; c. la documentazione compravante la disponibilità dei locali e la destinazione d uso degli stessi; d. l ubicazione dell esercizio. e. autocertificazione di non aver riportato condanne penali e che non sussistano cause ostative di cui alla L. 575/65 (normativa antimafia); Art. 7: Pareri obbligatori 1. Ai fini del rilascio da parte del Dirigente competente della licenza per l apertura di una nuova sala giochi è necessaria l acquisizione, a cura del Responsabile del Procedimento, dei sgg. pareri obbligatori: a. parere in merito alle condizioni di viabilità e traffico da parte della Polizia Municipale; b. parere in merito all Arredo Urbano; c. parere in merito al rispetto della normativa urbanistica; d. parere in merito al rispetto della normativa di tutela ambientale. 1. Del pari è necessaria la verifica, da parte dell Uff. competente in ordine all esi- stenza delle condizioni specificate dall art. 5 c. 1 del presente provvedimento. 2. Entro 60 gg. dal ricevimento della domanda deve essere comunicato all interes-
3 sato l esito dell istruttoria, e, in caso d accoglimento, deve, contestualmente, essere richiesta la documentazione di cui al successivo art. 8. 4) Dell istanza è inoltre data notizia alla Circoscrizione interessata per territorio che esprimerà il suo parere entro il termine di cui al comma precedente. Art. 8: Documentazione necessaria per l esercizio dell attività 1. Entro i successivi 60 gg. dalla notizia dell accoglimento della domanda, salvo pro-roga richiesta per motivate ragioni, l istante dovrà produrre le sgg. documenta-zioni: a. Dichiarazione rilasciata da un tecnico competente ed iscritto ad albo professio- nale che gli impianti elettrici sono conformi alla normativa U.E. Contempora-neamente il richiedente invierà denuncia all ISPESL accompagnata dalla di-chiarazione di conformità e da idonea documentazione per il rilascio del nulla osta per gli impianti di messa a terra. Di tale nulla osta il richiedente deve produrre copia agli Uffici comunali competenti, prima dell apertura del locale; b. dichiarazione rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale circa il numero di giochi massimo ammissibili nei locali, la capienza massima di utenti, l esistenza e la corrispondenza a normativa di uscite di sicurezza e di porte antipanico a spinta; c. dichiarazione rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale circa la corrispondenza a normativa dei locali da bagno, con particolare ri-guardo alla accessibilità degli stessi ai portatori di handicap; d. dichiarazione rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale circa l impatto acustico dell impianto in ordine alla normativa statale, regiona-le e comunale in materia; e. dichiarazione rilasciata da tecnico competente ed iscritto ad albo professionale da cui risulti la rispondenza dei giochi alla regole tecniche di sicurezza, e, in generale alla normativa vigente; f. nulla-osta dell Amministrazione finanziaria ai sensi degli artt. 37 (comma 2) e 38 (comma 1) L. 388/ ) La documentazione sopra elencata deve essere prodotta anche dai gestori delle sale gioco stagionali. Art. 9: Priorità. Durata licenza ed ipotesi di variazione 1) In caso di domande concorrenti la priorità sarà accordata alla prima domanda in ordine di presentazione al protocollo generale. 1. La licenza è permanente salvo modifiche apportate ai locali ovvero al numero dei giochi, nel qual caso dovrà essere presentata istanza al Dirigente competente per la relativa variazione della licenza. Art. 10: Rappresentanza 1. Nel caso il titolare della licenza intenda affidare la gestione dell esercizio in modo temporaneo a terzi, dovrà presentare istanza congiunta con questi all Uff. compe- tente, corredandola delle dichiarazioni elencate all art. 6 lett. a, b, e. 2. L istanza viene esaminata e, al termine dell istruttoria la licenza originaria viene integrata con il nominativo/i del/i gestore/i designato/i. Art. 11: Trasferimento
4 1. Il trasferimento dell attività in altri locali è concesso nel rispetto delle norme con-tenute nel presente Atto, in particolare di quelle relative al numero massimo di sale gioco autorizzabili in ogni Circoscrizione, alle distanze minime da luoghi signi-ficativi (scuole, ospedali ecc.), alla superficie minima ed alla destinazione d uso dei locali, sentita la Circoscrizione interessata. 2. Qualora il trasferimento sia dovuto a causa di forza maggiore, la licenza potrà essere rilasciata anche in parziale deroga alle norme di cui sopra. In particolare potrà derogarsi agli artt. 3, 4 ma non agli artt. 5, 6 7 e8, del presente Atto. 3. Si considerano cause di forza maggiore: a) lo sfratto esecutivo, dichiarato per motivazioni non imputabili a responsabilità del conduttore titolare dell azienda; b) l inagibilità sopravvenuta dei locali dichiarata dall autorità pubblica. 4. Spetta al richiedente dimostrare la sussistenza delle cause di cui sopra. 5. In ogni caso s instaura una nuova procedura istruttoria per la parte riferita ai lo-cali, così come previsto dagli artt. 7e 8. Art. 12: Esposizione della licenza 1. Il titolare o il gestore pro-tempore, ha l obbligo di tenere esposti, all interno del- l esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la licenza, la tabella dei giochi proibiti, questo Provvedimento ed il prezzo di partecipazione a ciascun gioco. Art. 13: Orario e divieti 1. L Uff. comunale competente, dopo apposita istruttoria, formula adeguata proposta operativa, in ordine all orario di attività, e, il Sindaco, con proprio atto, provvede alla definizione degli orari di servizio, indicando i giorni di apertura e chiusura settimanale. 2. E vietato il gioco ai minori degli anni 14, in ottemperanza a quanto disposto dalla locale Questura nella tabella dei giochi proibiti. 3. Nella sala è proibito fumare. 4. La responsabilità in merito al rispetto del presente art. è del titolare della licenza o del gestore protempore. Art. 14: Trasferimento dell azienda 1) Il trasferimento in gestione o della proprietà dell azienda per atto tra vivi o a causa di morte non comporta il trasferimento della licenza, che decade; 1. Di tale trasferimento dovrà essere data notizia agli Uffici competenti. Il cessionario dovrà munirsi di nuova licenza e, a tale scopo, dovrà presentare istanza a sensi dell art. 6. Art. 15: Apparecchi da trattenimento nelle sale giochi e nei pubblici esercizi 1. All interno della sala giochi devono essere collocati solo apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità nel rispetto di quanto disposto dall art. 110 del TULPS, come modificato dalle LL. 425/95 e 388/ Gli apparecchi di cui al comma 1 possono essere installati, in numero non superiore a 3, anche nei pubblici esercizi, nelle ricevitorie del lotto e nelle tabaccherie a se- guito di Denuncia Inizio Attività indirizzata al Dirigente competente dell Ammini- strazione comunale, a condizione che siano collocati in posizione tale da non in- tralciare il regolare flusso e deflusso degli avventori. 3. Il calciobalilla ed il biliardo vengono equiparati agli altri giochi per il conteggio del numero massimo degli apparecchi da trattenimento. Art. 16: Norme transitorie 1. Le licenze in essere alla data d entrata in vigore del presente Provvedimento man-tengono la loro validità a condizione che i gestori presentino la documentazione prevista dall art. 8, salvo quella già agli atti del competente Uff. comunale, entro il termine massimo di un (1) anno dalla data di approvazione della presente disciplina. 2. Per le sale giochi attualmente ubicate in diffomità all art. 5 si dovrà procedere al trasferimento in zona conforme alle prescrizioni entro 5 anni dall entrata in vigore del presente atto. Art. 17: Sanzioni amministrative 1) Fatta salva l applicazione delle sanzioni previste da Leggi o altri Regolamenti, tutte le infrazioni al presente Atto sono punite:
5 a. con le sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di E 51,65 ( ) ad un massimo di E 516, 46 ( ), applicate ai sensi di quanto previsto dalla L. 689/81 e successive modificazioni; b) con le sanzioni amministrative di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca della licenza. 2) In caso di violazioni commesse dal gestore, l accertamento è contestato anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Entro 30 gg. dalla contestazione, gli interessati possono far pervenire all Autorità competente a ricevere il rapporto scritti difensivi. 3) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia della licenza. 4) Le sanzioni amministrative sono irrogate sulla base del procedimento delineato dall art. 18 e sgg. della L. 689/81 e successive modifiche. 1. Sono fatte salve le ipotesi di sospensione e revoca della licenza per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica, moralità e buon costume di competenza del Questore (art. 100 T.U.L.P.S.). Art. 18: Sospensione della licenza 1) La licenza può essere sospesa dal Dirigente competente, per un periodo non superiore a mesi 3 (tre) nelle seguenti ipotesi: a. violazione per la 2a volta nell anno di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria; b. violazione di norme amministrative di carattere igienico-sanitario o relative alla sicurezza dei locali; c. violazione di norme penali connesse all esercizio dell attività; d. nelle ipotesi previste dall artt. 110 del T.U.L.P.S.; e. violazione dell art. 10 del presente Atto. 2) Nell ipotesi sub d) il Dirigente dispone anche la confisca degli apparecchi e congegni illeciti che devono, poi, essere distrutti (art. 110 comma 8 TULPS). 1. Il Dirigente dispone il periodo di sospensione della licenza tenuto conto della mag-giore o minore gravità dell infrazione e dell eventuale recidiva. Art. 19: Revoca della licenza 1) Il Dirigente competente dispone la revoca nei seguenti casi: a. a seguito di due provvedimenti di sospensione adottati in forza del precedente art. 19; b. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, così come previsto dall art. 11 del T.U.L.P.S.; c. quando si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Atto; d. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione; e. nell ipotesi prevista dall art. 153 del Reg. di Esecuz. T.U.L.PS.; f. in caso di recidiva nell ipotesi prevista dall art. 19, comma 1 lett. d, del presente Provvedimento. Art. 20: Decadenza della licenza
6 1. Il Dirigente competente dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi: a. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della medesima; b. per morte o interdizione giudiziale del titolare della licenza; c. per vendita o trasferimento in gestione dell azienda. Art. 21: Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente prescritto nel presente Atto, vale quanto stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti dello Stato ed in particolare dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), RD. 773/31 e successive modifiche ed integrazioni.
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