APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI. Il Presidente Guerello Giorgio Il Vice Segretario Generale Vicario De Nitto Graziella

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1 DELIBERAZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI PRIMA CONVOCAZIONE DEL 30/04/2013 DCC APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI Presiede: Assiste: Il Presidente Guerello Giorgio Il Vice Segretario Generale Vicario De Nitto Graziella Al momento della deliberazione risultano presenti (P) ed assenti (A) i Signori: 1 Guerello Giorgio Presidente P 2 Doria Marco Sindaco P 3 Anzalone Stefano Consigliere A 4 Balleari Stefano Consigliere P 5 Baroni Mario Consigliere P 6 Bartolini Maddalena Consigliere P 7 Boccaccio Andrea Consigliere P 8 Brasesco Pier Claudio Consigliere A 9 Bruno Antonio Carmelo Consigliere P 10 Burlando Emanuela Consigliere P 11 Campora Matteo Consigliere P 12 Canepa Nadia Consigliere P 13 Caratozzolo Salvatore Consigliere A 14 Chessa Leonardo Consigliere P 15 De Benedictis Francesco Consigliere P 16 De Pietro Stefano Consigliere P 17 Farello Simone Consigliere P 18 Gioia Alfonso Consigliere P 19 Gozzi Paolo Consigliere P 20 Grillo Guido Consigliere P 21 Lauro Lilli Consigliere P 22 Lodi Cristina Consigliere P 23 Malatesta Gianpaolo Consigliere P 24 Mazzei Salvatore Consigliere A 25 Muscara' Mauro Consigliere P 26 Musso Enrico Consigliere P 27 Musso Vittoria Emilia Consigliere A 28 Nicolella Clizia Consigliere P 29 Padovani Lucio Valerio Consigliere P 30 Pandolfo Alberto Consigliere P

2 31 Pastorino Gian Piero Consigliere P 32 Pederzolli Marianna Consigliere P 33 Pignone Enrico Consigliere P 34 Putti Paolo Consigliere P 35 Repetto Paolo Pietro Consigliere A 36 Rixi Edoardo Consigliere P 37 Russo Monica Consigliere P 38 Salemi Pietro Consigliere P 39 Vassallo Giovanni Consigliere P 40 Veardo Paolo Consigliere A 41 Villa Claudio Consigliere P E pertanto complessivamente presenti n. 34 componenti del Consiglio. Sono presenti alla seduta, oltre il Sindaco, gli Assessori: 1 Bernini Stefano 2 Boero Pino 3 Crivello Giovanni Antonio 4 Dagnino Anna Maria 5 Fiorini Elena 6 Garotta Valeria 7 Oddone Francesco 8 Sibilla Carla

3 DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO Proposta di Deliberazione N DL-80 del 22/03/2013 APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta al Consiglio n. 11 del (omissis) Il Presidente, ricordato che la pratica è già stata oggetto di trattazione in sede di Commissione, comunica che sono pervenute modifiche proposte dalla Giunta, di seguito riportate: Nota prot. n del 09/04/2013: Con riferimento alla deliberazione in oggetto si richiedono le seguenti modifiche relative al testo dell allegato Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti. Al fine di rendere coerenti le definizioni e semplificare le verifiche di competenza, è opportuno adeguare l elenco dei luoghi sensibili, di cui all art.7 punti 5) e 6) del presente Regolamento, alle definizioni indicate nel Sistema dei Servizi Pubblici (SIS.S) del P.U.C. adottato con D.C.C. n.92/2011 apportando le seguenti modifiche: All art. 7 LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI (pag. 6.) i punti: 5) stabilimenti balneari 6) parchi comunali con verde attrezzato Sono sostituiti dai seguenti: 5) attrezzature balneari e spiagge 6) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati Per maggiore chiarezza è modificato il comma 3, in quanto il regolamento intende regolamentare l ubicazione delle sale giochi e non quella degli sportelli bancari o postali. Il nuovo comma 3 è pertanto formulato come segue: 3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 100 metri da sportelli bancari, postali o bancomat. Al fine di semplificare l applicazione della norma anche in vista di future modifiche delle realtà commerciali: 1

4 All art.7 comma 6 l ultimo capoverso -nei chioschi su suolo pubblico oggetto di Concessione rilasciata per rivendita di giornali e riviste o somministrazione. E sostituito dal seguente: -nei chioschi su suolo pubblico Per rendere più coerente il testo Il comma 8 dell art.7 viene eliminato e spostato all art.19. Di conseguenza il comma 9 diventa comma 8, il comma 10 diventa comma 9, il comma 11 diventa comma 10. Al fine di dare coerenza e uniformità al testo el regolamento All art.7 comma 9 (ex comma 10) le ultime due voci -i regolamenti locali di Polizia Urbana e i regolamenti edilizi; -le norme del Piano Urbanistico Comunale (PUC) Sono sostituite dalle seguenti: - i regolamenti locali di Polizia Urbana; -la normativa urbanistica edilizia vigente Al fine di estendere a tutte le attività possibili su suolo pubblico il divieto di cui all art.19 NEW SLOT, il comma 4: 4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione per rivendita di giornali e riviste o dehor. E sostituito dal seguente: 4.Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Al fine di rendere coerente il testo, al comma 6 dell art.19 segue il comma 7 sotto riportato: 7. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico. Al fine di esplicitare con maggiore chiarezza l arco di tempo in cui non devono essere utilizzati gli apparecchi da gioco, all art. 20 PRESCRIZIONI GENERALI il Comma 7: - Dopo le ore 21 gli apparecchi da gioco devono essere disattivati. E sostituito dal seguente: Dopo le ore 21 e fino alle ore 9,00 gli apparecchi da gioco devono essere disattivati. Al fine di correggere un errore materiale di battitura all ART.25 SANZIONI il comma 2: 2.Le violazioni delle disposizioni della legge regionale n.17 sono come previsto dall art.3 della stessa legge. E sostituito dal seguente: 2

5 2.Le violazioni delle disposizioni della legge regionale n.17 sono punite come previsto dall art.3 della stessa legge. All art. 25 comma terzo sono espunte le parole fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di rideterminarlo in modo inferiore successivamente con atto non regolamentare. Nota prot. n del 11/04/2013: Con riferimento alla deliberazione in oggetto e ad integrazione della ns. precedente nota prot del , a seguito del recepimento delle osservazioni dei Municipi, si richiedono le seguenti modifiche relative al testo dell allegato Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti. All art. 2 FINALITA E PRINCIPI GENERALI : al comma 1 aggiungere: nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili. al comma 3 punto b2. aggiungere: con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare; All art.6 DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO Il comma 1: 1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche sala giochi, un esercizio composto da uno o più locali, in cui siano messi a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e/o altre apparecchiature per intrattenimento,(ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco. Va sostituito con il seguente: 1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche sala giochi, un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento,(ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco. All art.7 7 LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI Al comma 1, punto 1 va aggiunto: sedi e strutture universitarie Il comma 2: 3

6 2. I luoghi di cui ai numeri 5) e 6) del comma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento del Comune di Genova come luoghi sensibili ai sensi dell art. 2 comma 2 della Legge Regionale 30 aprile 2012 n. 17. Va sostituito con il seguente: 2. I luoghi di cui ai numeri 1) sedi e strutture universitarie, 5) e 6) del comma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento del Comune di Genova come luoghi sensibili ai sensi dell art. 2 comma 2 della Legge Regionale 30 aprile 2012 n. 17. All art.9 Prescrizioni di esercizio e divieti Il comma 7: Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP il Nulla Osta dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa. E sostituito dal seguente: 7. Il titolare dell esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta. Di conseguenza il vecchio comma 7 si mantiene e diventa comma 8 e la numerazione dei commi scorre progressivamente. Al comma 14 va aggiunto: Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche. All art.16 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI:PRESCRIZIONI E DIVIETI All art.1 vengono eliminate: la lettera b), la lettera f) e la lettera g) All art.17 INFORMAZIONE AL PUBBLICO Il comma 5: 5.I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297 secondo lo standard ISO 216) e dovranno essere scritti in italiano e inglese in caratteri chiaramente leggibili; E sostituito dal seguente: 5.I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210x297 secondo lo standard ISO 216) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese, spagnolo, albanese, rumeno, arabo e cinese in caratteri chiaramente leggibili; 4

7 All art.19 NEW SLOT Il comma 4: 4.Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, ovvero all interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor E sostituito dal seguente: 4.Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre non possono essere installati all interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell art.86 del TULPS. Nota prot. n del 22/04/2013 Con riferimento alla deliberazione in oggetto e ad integrazione delle ns. precedenti note prot del e prot dell , si chiede di introdurre nel testo della deliberazione prima del dispositivo e dopo il capoverso che inizia con le parole: ravvisata l opportunità di un terzo capoverso del seguente tenore: Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Municipi i quali hanno inoltre formulato richieste di integrazione e/o modifica riassunte nell allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono inoltre evidenziate le richieste accolte e le motivazioni che impediscono il recepimento delle restanti. Nella frase Dato atto altresì che la proposta di regolamento è stata illustrata ai componenti della Consulta permanente sul Gioco con premi in denaro in data 18 marzo 2013; per mero errore materiale è stato scritto 18 marzo 2013 anziché 19 marzo 2013, pertanto si chiede modificare con la data corretta. Si chiedono inoltre le seguenti modifiche relative al testo dell allegato Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti. Modifica all art. 18: viene introdotta una modifica volta a precisare che gli orari di apertura e chiusura delle sale giochi sono stabiliti con Ordinanza Sindacale, ma che gli orari fissati nel Regolamento sono vincolanti solo per le sale da gioco nelle quali sono posti a disposizione del pubblico apparecchi automatici che consentono vincite in denaro. Pertanto la formulazione definitiva dell art. 18 è la seguente: Art.18 ORARI 5

8 1.L orario di attività delle sale pubbliche da gioco è fissato dal Sindaco con apposita ordinanza. Per le sale da gioco ove sono messi a disposizione del pubblico giochi o scommesse che consentono vincite in denaro, nei limiti delle seguenti fasce orarie: a) apertura non prima delle ore antimeridiane; b) chiusura non oltre le ore Nell ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune. 3.La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate dall Ordinanza del Sindaco. 4.L orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune 5.Fatta salva l applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata. 6.La riduzione dell orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo: a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica; b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno; c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente. Modifica all art. 19: Al comma 3 lettera a) vengono soppresse le parole stabilimenti balneari in quanto, ai sensi dell art. 7, sono luoghi sensibili nei quali non è ammessa l installazione di giochi con vincite in denaro. Al comma 5 viene aggiunto, dopo le parole dall art. 7, la frase comma 1 perché non si intende conformare completamente la disciplina delle sale giochi e quella dei giochi esercitati all interno di altri esercizi commerciali. In particolare a questa seconda fattispecie non si applica la distanza dai bancomat. Sono aggiunti due commi a partire dal n. 6 e conseguentemente rinumerati quelli successivi. Si tratta di disposizioni già presenti nell art. 20 e qui spostati per migliore disciplina della materia. Pertanto la formulazione dell art. 19 è la seguente: ART.19 NEW SLOT 1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS comunemente detti new slot. 2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei 6

9 monopoli di Stato, nei quali insieme con l elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali. 3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l autorizzazione prevista dall art. 86 TULPS secondo le modalità previste dall articolo 1 comma secondo della L.R n. 17: a) per l installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell art.86 del TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi. b) per l installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole, c) per l installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell art.88 del TULPS. 4.Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre non possono essere installati all interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell art.86 del TULPS. 5. L autorizzazione, ai sensi dell art.2 della L.R. 17/12, non viene concessa nel caso di ubicazione non conforme a quanto previsto dall art.7, comma Non possono installarsi apparecchi di trattenimento e svago, come definiti dall art. 110 T.U.L.P.S. ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite individuate all interno dei locali di somministrazione. 7. Nei circoli privati l area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione. 8. E facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari. 9. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico. Modifica all art. 20: viene riformulato come segue per maggior aderenza al disposto della normativa nazionale. ART. 20 PRESCRIZIONI GENERALI 1. In nessun caso è consentita l installazione degli apparecchi da gioco all esterno dei locali ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini. 2. Dopo le ore e fino alle ore 9,00 gli apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro, non possono essere lasciati a disposizione del pubblico. 7

10 Modifica all art.21: al comma 7 è introdotto un chiarimento rispetto alla durata dell autorizzazione del seguente tenore: fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo articolo 22. Modifica all art. 23: al titolo e alla fine del comma 1 viene aggiunta la voce biliardi e al comma 2 dopo L installazione viene aggiunto: di uno o più biliardi e. Conseguentemente l esatta formulazione dell art.23 è la seguente: ART.23 APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI 1.apparecchi di cui all art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali; apparecchi di cui all art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Apparecchi di cui all art.110, comma 7 lett.c-bis) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita. Apparecchi di cui all art.110, comma 7 lett.c-ter) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo Biliardi 2.L installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell esercizio del gioco e consentire al comune di avere dati aggiornati. La SCIA va inoltrata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all invio telematico della pratica. (omessa la discussione) A questo punto il Presidente pone in votazione gli emendamenti nn proposti dal consigliere Rixi (L.N.L.) di seguito riportati: Emendamento n. 4: 8

11 Art. 14 Revoca, Decadenza, Sospensione dell autorizzazione - Comma 4: modificare il punto b) con le parole: 30 giorni nel secondo caso di abuso. Emendamento n. 5: Art. 14 Revoca, Decadenza, Sospensione dell autorizzazione : Modificare l ordine dei commi 4 e 5. Emendamento n. 6: Art. 14 Revoca, Decadenza, Sospensione dell autorizzazione Comma 2: Aggiungere punto c) quando al titolare per due volte nell arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 4. Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Balleari, Baroni, Bartolini, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Pignone, Putti, Rixi, Russo, Salemi, Vassallo, Villa, in numero di 33. Esito della votazione sugli emendamenti, fatta mediante l utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l assistenza dei consiglieri Malatesta, Muscarà, Salemi: approvati all unanimità. (omissis) A questo punto il Presidente pone in votazione gli emendamenti nn proposti dal consigliere Rixi (L.N.L.) di seguito riportati: Emendamento n. 9: Art Informazione al pubblico Comma 4: dopo le parole se non accompagnati aggiungere le parole da un familiare o altro parente maggiorenne. Emendamento n. 10: Art. 18 Orari. Modificare il comma 1b) nel seguente modo: chiusura non oltre le ore Emendamento n. 11: Art Prescrizioni generali: Modificare il comma 2 nel seguente modo: Dopo le ore Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Balleari, Baroni, Bartolini, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Pignone, Putti, Rixi, Russo, Salemi, Vassallo, Villa, in numero di 33. Esito della votazione sugli emendamenti, fatta mediante l utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l assistenza dei consiglieri Malatesta, Muscarà, Salemi: approvati all unanimità. (omissis) 9

12 A questo punto il Presidente pone in votazione l emendamento n. 14 proposto dai consiglieri Burlando, De Pietro, Putti, Muscarà, Boccaccio (Movimento 5 Stelle) di seguito riportato: Nell art. 7, comma 1, numero 6) aggiungere dopo parchi comunali con verde attrezzato e altri spazi verdi pubblici attrezzati. Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Balleari, Baroni, Bartolini, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Pignone, Putti, Rixi, Russo, Salemi, in numero di 31. Esito della votazione sull emendamento, fatta mediante l utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l assistenza dei consiglieri Malatesta, Muscarà, Salemi: approvato all unanimità. (omissis) A questo punto il Presidente pone in votazione l emendamento n. 18 proposto dai consiglieri Burlando, De Pietro, Putti, Muscarà, Boccaccio (Movimento 5 Stelle) di seguito riportato: Aggiungere all art. 17 il seguente comma 10: All esterno del locale ove esistessero indicazioni di vincite effettuate, devono essere riportati anche gli importi totali delle giocate relative a quella vincita. Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Balleari, Baroni, Bartolini, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Pignone, Russo, Salemi, Villa, in numero di 30. Esito della votazione sull emendamento, fatta mediante l utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l assistenza dei consiglieri Malatesta, Muscarà, Salemi: approvato all unanimità. A questo punto il Presidente pone in votazione l emendamento n. 19 (parte art. 14, art. 17, art. 22) proposto dai consiglieri Russo, Lodi, Pandolfo, Canepa, Gozzi, Villa, Vassallo, Farello (P.D.) di seguito riportato: Articolo 14 Nuova formulazione del comma 1 alla lett h), dopo titolare aggiungere: per recidiva e reiterazione si intende l inosservanza per due volte alla medesima disposizione. Nuova formulazione del comma 1 alla lett i), dopo titolare aggiungere: per recidiva e reiterazione si intende l inosservanza per due volte ad una medesima disposizione. Nuova formulazione del comma 1 alla lett j), dopo titolare aggiungere: per reiterazione si intendono almeno due accertamenti dei competenti organi di controllo. 10

13 Aggiungere al comma 2 lett B) dopo pubblico interesse: quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità (così come previsto dall art. 1 L.R.17/2012). Sostituire al comma 5: a) 7 giorni con 15 giorni b) 30 giorni con 60 giorni Articolo 17 Si propone di aggiungere il seguente comma quale comma 11 Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori. Articolo 22 Si propone di aggiungere al comma 1 dopo medesima legge: Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell esercizio detentore di giochi. Al momento della votazione sono presenti i consiglieri: Balleari, Baroni, Bartolini, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gozzi, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Pignone, Putti, Rixi, Russo, Salemi, Villa, in numero di 29. Esito della votazione sull emendamento, fatta mediante l utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l assistenza dei consiglieri Malatesta, Muscarà, Salemi: approvato all unanimità. (omissis) A questo punto il Presidente pone in votazione l emendamento n. 21 proposto dal consigliere Pignone (Lista Doria) di seguito riportato: Art. 15 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI. Al comma 3 dopo apparecchi telematici aggiungere la frase senza vincita in denaro. Eliminare il comma 4. Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Balleari, Baroni, Bartolini, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Gioia, Gozzi, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Pignone, Rixi, Russo, Salemi, Villa, in numero di 30. Esito della votazione sull emendamento, fatta mediante l utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l assistenza dei consiglieri Malatesta, Muscarà, Salemi: approvato con 27 voti favorevoli; 3 astenuti (P.D.L.: Balleari, Campora, Lauro). (omissis) 11

14 A questo punto il Presidente pone in votazione l emendamento n. 24 proposto dalla consigliera Lauro (P.D.L.) di seguito riportato: Articolo 7, comma 3: Dopo le parole sportelli postali o bancari aggiungere: né Agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l acquisto di oro, argento od oggetti preziosi. Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Balleari, Baroni, Bartolini, Boccaccio, Bruno, Burlando, Canepa, Chessa, De Pietro, Farello, Gozzi, Grillo, Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Pignone, Putti, Rixi, Russo, Salemi, Vassallo, Villa, in numero di 31. Esito della votazione sull emendamento, fatta mediante l utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l assistenza dei consiglieri Malatesta, Muscarà, Salemi: approvato all unanimità. (omissis) Il Presidente pone quindi in votazione la proposta della Giunta nel testo con gli allegati parte integrante, di seguito riportato, comprensivo degli emendamenti come sopra approvati, sui quali sono stati espressi i competenti pareri, e delle modifiche di Giunta come su indicate. L Assessore allo Sviluppo Economico Francesco Oddone di concerto con l Assessore alla Legalità e Diritti Elena Fiorini propone l adozione della seguente proposta al Consiglio: Premesso: - che il gioco con premi in denaro si sta diffondendo a livello capillare, non solo nel nostro Paese (soffrono di ludopatia circa un milione e mezzo di adulti) ma anche nella nostra città, configurandosi come una piaga sociale capace di distruggere le vite dei giovani e delle famiglie che si indebitano finendo nel lastrico e talvolta nel giro dell usura, come è stato anche segnalato dalla Fondazione Antiusura nel corso dell audizione nella 5^ Commissione Consiliare del ; - che tra il 2005 e il 2010 si è osservato a livello nazionale un aumento del 165% delle istanze di accesso al fondo di solidarietà presentata dalle vittime di usura; - che ai sensi dell articolo 721 del Codice Penale sono giochi d azzardo quelli nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita è quasi interamente aleatoria ; l Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato regola e controlla 22 tipologie di giochi autorizzati che rientrano nelle categorie del lotto, dei giochi numerici e di abilità, delle lotterie, del Bingo, degli apparecchi new slot, dei giochi a base sportiva e ippica; secondo Eurispes il gioco pubblico rappresenta la terza industria italiana; - che un indagine predisposta da Nomisma ha rilevato una larga diffusione del gioco con premi in denaro nel mondo giovanile: il 68% dei studenti intervistati ha dichiarato di aver avuto almeno un occasione di gioco, tra i minori di età tra i 15 e 19 anni la crescente diffusione del gioco costituisce un grave rischio di dipendenza; 12

15 - che dal 2008 al 2009 la percentuale di studenti giocatori è aumentata dal 40 al 47 %; l aumento maggiore è tra le ragazze, passate dal 29 al 36 %, i maschi passano invece dal 53 al 57% (ricerca di Ifc-Cnr del 2009); tra questi, nonostante il divieto di legge, circa sono i minorenni corrispondenti al 43% dei giovani scolarizzati; - che il soggetto affetto da ludopatia perde il controllo della propria persona e la percezione della realtà, contrae debiti e per risanare la situazione debitoria accede a prestiti bancari cadendo talvolta nelle reti della criminalità; - che, in un momento di grave crisi economica, il gioco si sta configurando come una dipendenza che colpisce tutti ma soprattutto mette a rischio le fasce più deboli dai giovani, ai pensionati, ai disoccupati, alle casalinghe, come ha messo in evidenza recentemente il Censis; - che nel 2010 gli italiani hanno speso per giochi d azzardo e scommesse più di 61 miliardi di euro con un incremento del 13% rispetto all anno precedente e per il 2011 si stima che la spesa raggiungerà gli 80 miliardi; - che per quanto riguarda la città di Genova, secondo i dati del 2011, sono presenti più di 2000 esercizi con new slot e 70 sale con video lottery; - che la cultura del gioco e del facile guadagno, indotta abilmente dai mass media, condiziona gli stili di vita soprattutto nei giovani, influisce sullo sviluppo economico in quanto convoglia sul gioco e non, per esempio, sul commercio le risorse delle famiglie; - che in molti Comuni italiani si sono promosse iniziative contro la diffusione del gioco con premi in denaro, finalizzate in particolare alla prevenzione e alla definizione di limiti; Ravvisata la necessità di introdurre una disciplina regolamentare volta a contenere la diffusione del fenomeno del gioco con premi in denaro con tutte le conseguenze dal punto di vista sociale; Dato atto che: - gli esercizi dedicati al gioco con apparecchi denominati Videolottery (VLT), di cui all art.9 del decreto del Ministro dell Economia e delle finanze del , sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dall art.88 del T.U.L.P.S. di competenza del Questore; - le sale gioco di cui alla art.86 del T.U.L.P.S. sono soggette al regime autorizzatorio del comune; - il P.U.C. adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.92 del pone dei vincoli all insediamento di sale da gioco polivalenti, sale scommesse e sale bingo e simili, escludendo in alcuni ambiti del territorio urbano la possibilità di insediamento di tali attività e statuendo, ove l insediamento è consentito, requisiti specifici, quali superficie minima, dotazione di idonei servizi igienici, la disponibilità di un posto auto ogni 20 mq di superficie; - la Regione Liguria ha emanato la legge n.17 Disciplina delle sale da gioco, nell ambito delle competenze spettanti alla regione in materia di tutela della salute e di politi- 13

16 che sociali, le cui finalità sono dirette a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, a tutelare determinate categorie di persone, oltrechè a contenere l impatto delle attività connesse all esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull inquinamento acustico e sulla quiete pubblica; - vige il Regolamento per il rilascio della licenza di Sala Giochi approvato con D.C.C. n.76 del , che disciplina il rilascio delle licenze di sala giochi, ai sensi dell art.86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D n.773; - la legge regionale 17/2012 all art.1 comma 2 subordina l esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico all autorizzazione del Sindaco del comune territorialmente competente; Considerato che: - una continua e non regolata apertura di locali da gioco non offre alcuna opportunità di arricchimento e di crescita per la porzione di territorio in cui l attività si insedia, provocando talvolta tensioni con i cittadini residenti; - la mancata regolamentazione delle sale da gioco nella loro totalità rischia di innescare sul territorio fenomeni di conflittualità trai cittadini con possibilità di attivare, tra gli stessi, meccanismi di intolleranza, facendo altresì venire meno i presupposti per avviare dei processi di integrazione e di convivenza civile, oggi così necessari per restituire maggiore serenità ai quartieri e ai loro abitanti; - è impegno di questa Civica Amministrazione tutelare l interesse collettivo, la legittima aspirazione di ogni individuo a vivere in un ambiente decoroso, scongiurare che il disagio dei cittadini e il degrado dell ambiente portino a episodi conflittuali che in taluni casi possono anche sfociare nel turbamento dell ordine pubblico; Ritenuto necessario adottare un nuovo Regolamento che disciplini la materia del gioco nel suo complesso e sostanzialmente preveda: - una distinzione tra i giochi con vincita in denaro, di cui all art.110 comma 6 lett.a) e b) del TULPS, per l esercizio dei quali è sempre previsto il rilascio dell autorizzazione comunale, anche quando sia già stata rilasciata la licenza del Questore prevista dall art.88 TULPS, e quelli che non erogano vincite in denaro di cui al comma 7 del su citato art.110 TULPS, che vengono assoggettati ad una semplice Segnalazione Certificata di Inizio Attività. - il rilascio dell autorizzazione in caso di nuova apertura e trasferimento, subordinata al rispetto della distanza di 300 mt dai luoghi sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. 14

17 - il locale individuato quale sito di sale da gioco o sale dedicate VLT, oltre al rispetto di quanto sopra indicato, deve trovarsi in un ambito in cui il PUC adottato preveda la funzione richiesta; deve avere una superficie minima di mq.100, essere dotato di servizi igienici e avere una dotazione di parcheggi per la clientela pari a un posto auto ogni 20 mq. di superficie. - anche l installazione di giochi di cui all art.110 comma 6 lett.a TULPS, ovvero le cosiddette new slot, all interno degli esercizi di somministrazione e delle altre attività commerciali è subordinata all ottenimento dell autorizzazione comunale. Dato atto altresì che la proposta di regolamento è stata illustrata ai componenti della Consulta permanente sul Gioco con premi in denaro in data 19 marzo 2013; Ritenuto necessario approvare il Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti per il Comune di Genova; Visto l allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente ed il parere di legittimità del Segretario Generale; Atteso che la presente deliberazione non comporta alcuna assunzione di spesa e introito a carico del bilancio comunale né alcun riscontro contabile ex articolo 49, comma 1, della Legge 267/2000, né attestazione di copertura finanziaria ex art. 153, comma 5, della Legge 267/2000 e pertanto non è stata trasmessa per il visto di regolarità; 1. di dare mandato alla Giunta circa la necessità di acquisire il parere dei Municipi ed entro quale termine; 2. di approvare il Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, allegato e parte integrante del presente provvedimento (all. 1) 3. di mandare alla Direzione Sviluppo Economico per l applicazione e per la diffusione dello stesso Regolamento attraverso le Associazioni di Categoria interessate. Tutto quanto sopra premesso La Giunta - visto l art. 59 lett. c) del vigente Regolamento per il Decentramento e la Partecipazione Municipale ai sensi del quale il Consiglio Municipale, con propria deliberazione, esprime parere a richiesta della Giunta sui regolamenti comunali ; 15

18 - ravvisata l opportunità di acquisire il parere dei Municipi assegnando il termine ridotto di dieci giorni, ai sensi dell art. 60 co. 1 del sopra citato Regolamento, considerato quanto espresso in sede di premesse nella presente proposta che si intendono integralmente richiamate a motivazione dell urgenza; - dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Municipi i quali hanno inoltre formulato richieste di integrazione e/o modifica riassunte nell allegato schema che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nel quale sono inoltre evidenziate le richieste accolte e le motivazioni che impediscono il recepimento delle restanti. PROPONE al Consiglio Comunale 1. di approvare il Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti, allegato e parte integrante del presente provvedimento (all. 1) 2. di mandare alla Direzione Sviluppo Economico per l applicazione e per la diffusione dello stesso Regolamento attraverso le Associazioni di Categoria interessate. La votazione, fatta mediante l utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l assistenza dei consiglieri Malatesta, Muscarà, Salemi, dà il seguente risultato: Presenti in aula n. 34 consiglieri Votanti n. 24 Voti favorevoli n. 24 Voti contrari n. - Astenuti n. 6 (Gruppo Misto: Baroni, De Benedictis; U.D.C.: Gioia; Lista Musso: Musso E., Salemi; L.N.L.: Rixi) Presenti non votanti n. 4 (P.D.L.: Balleari, Campora, Grillo G., Lauro) Visto l esito della votazione il Presidente dichiara approvata dal Consiglio la proposta della Giunta. Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Al momento della votazione sono presenti, oltre al Sindaco Doria, i consiglieri: Balleari, Baroni, Bartolini, Boccaccio, Bruno, Burlando, Campora, Canepa, Chessa, De Benedictis, De Pietro, Farello, Gioia, Gozzi, Grillo G., Guerello, Lauro, Lodi, Malatesta, Muscarà, Musso E., Nicolella, Padovani, Pandolfo, Pastorino, Pederzolli, Pignone, Putti, Russo, Salemi, Vassallo, Villa, in numero di

19 La dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione in questione, mediante regolare votazione, fatta con l utilizzo del sistema elettronico di rilevazione dei voti e con l assistenza dei consiglieri Malatesta, Muscarà, Salemi, viene approvata con 24 voti favorevoli; 4 astenuti (Gruppo Misto: Baroni, De Benedictis; Lista Musso: Musso E., Salemi); 5 presenti non votanti (U.D.C.: Gioia; P.D.L.: Balleari, Campora, Grillo, Lauro). Il Presidente Avv. Giorgio Guerello Il Vice Segretario Generale Vicario Avv. Graziella De Nitto 17

20 CODICE UFFICIO: Proposta di Deliberazione N DL-80 DEL 22/03/2013 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 1) Regolamento sale da gioco e giochi leciti 2) Prospetto pareri Municipi Il Dirigente [Dott.ssa Luisa Gallo]

21 REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI 1

22 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Art.2 Art.3 Art.4 Art.5 Ambito di applicazione Finalità e principi generali Normativa di riferimento Giochi vietati Tabella dei giochi proibiti TITOLO II SALE PUBBLICHE DA GIOCO Art.6 Definizione di sala pubblica da gioco Art.7 Localizzazioni e requisiti dei locali Art.8 Adempimenti per l esercizio di sala pubblica da gioco Art.9 Prescrizioni di esercizio e divieti Art.10 Durata ed efficacia dell autorizzazione Art.11 Subingresso Art.12 Requisiti morali di accesso all attività Art.13 Cessazione dell attività Art.14 Revoca, decadenza, sospensione dell autorizzazione Art.15 Caratteristiche dei giochi Art.16 Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti Art.17 Informazione al pubblico Art.18 Orari TITOLO III INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL ART.86 E ALL ART.88 DEL TULPS E ALTRI GIOCHI LECITI Art.19 New Slot Art.20 Prescrizioni generali Art.21 Domanda di autorizzazione per installazione giochi Art.22 Rinnovo Art.23 Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi Art.24 Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell Amministrazione dello Stato Art.25 Sanzioni Art.26 Disposizioni finali 2

23 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d ora innanzi TULPS, e dalla Legge Regione Liguria 30 aprile 2012 n Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono: a) quelle previste dall art. 110 comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e VLT, giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse; negozi di gioco sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali; b) apparecchi dell articolo 110, comma 7 del TULPS; c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone ( juke box ); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla bigliardini e apparecchi similari; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo ( flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, cosiddette freccette e apparecchi similari apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo Kiddie rides e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari. 3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo. ART.2 FINALITA E PRINCIPI GENERALI 1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili. 2. L'Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività. 3

24 3. Le procedure amministrative connesse all apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi: a)tutela dei minori; b)tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di: b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d azzardo patologico; b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall abuso del gioco d azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare; c)tutela dell ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività; 4.Ai sensi dell articolo 9 del TULPS, l Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a: a)rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili; b) della prossimità dei locali sede dell attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7. 5.I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente al rilascio dell autorizzazione. ART. 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO - Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., di seguito TULPS; - Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635; - Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; - Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; - Art. 14 bis del D.P.R n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni; - L.R. 1/2007 Testo Unico del Commercio; - Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all art. 110, c. 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all installazione di tali apparecchi; - Decreto del Ministro dell Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici ; - Decreto-legge 28 aprile 2009 n pdf ( KB), che ha disposto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77; - Decreto-legge 1 luglio 2009 n pdf ( KB), recante provvedimenti anticrisi, 4

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