Regolamento di Polizia AMMINISTRATIVA

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1 Comune di San Mauro Forte ****************** Regolamento di Polizia AMMINISTRATIVA D.P.R , n.616 Approvato con deliberazione di C.C. n.24 del CO.RE.CO. Prot.n. Reg. n. del C:\Users\finico.REG-BAS\Desktop\statuto regolamenti\regolamenti\regolamento PolAmm.doc CP /6

2 Art.-19- Polizia amministrativa 1. Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni: a.- Il rilascio della licenza prevista dall art.60 e delle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto e di esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali; b.- Il rilascio della licenza per il mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l inegnamento dello sci, di cui all art. 123; c.- La ricezione dell avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico, previsto dall art.76; d.- Il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinarie previste dall art.103, primo e secondo comma; e.- La concessione per la licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizi di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione,di cui all art.68; f.- La licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all aperto di cui all art.69; g.- I poteri in ordine alle licenze per vendite di alcolici e autorizzazione per super-alcolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524; h.- La licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcoliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autovetture e simili,di cui all art.68; i.- La licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all art.80; j.- I regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all art.84; k.- Le licenze di esercizio di arte tipografica, litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all art.111; l.- I provvedimenti del prefetto ai sensi dell art.64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose; m.- La licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all art.124;lla registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all art. 121; n.- la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande, di scritti e disegni, merciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino cocchiere, conduttore di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all art. 121; o.- La licenza per la raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all art.156; p.- I provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155; q.- La licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all art.62; r.- La dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all art..126 s.- Fino all entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi relazione all esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. t.- In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell Interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttamente ai sindaci che sono tenuti ad osservarle. 2. I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6),7),8),9),11),13),14),15),e 17) sono adottati previa comunicazione al Prefetto devono essere sospesi, annullati revocati per motivata richiesta dello stesso.. 3. Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15), 17),è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme. C:\Users\finico.REG-BAS\Desktop\statuto regolamenti\regolamenti\regolamento PolAmm.doc CP /6

3 Delega del Sindaco INDICE Art.01 PROCEDURE E COMPETENZE Presentazione delle domande Allegati Istruttoria Accertamento requisiti morali Accertamento requisiti oggettivi Pareri Domande concorrenti Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni Comunicazioni al Prefetto Annotazioni e comunicazioni dei provvedimenti Durata delle autorizzazioni e delle licenze Rinnovo annuale delle licenze e delle autorizzazioni Licenze stagionali Revoca dei provvedimenti Dichiarazioni e avvisi preventivi Presa d atto Iscrizione nel registro degli esercenti dei mestieri girovaghi e ambulanti Rilascio duplicati Regolamento per la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo Entrata in vigore del presente regolamento Prospetto dei diritti rimborso stampati Art.02 Art.03 Art.04 Art.05 Art.06 Art:07 Art:08 Art.09 Art.10 Art.11 Art.12 Art.13 Art.14 Art.15 Art.16 Art.17 Art.18 Art.19 Art.20 Art.21 C:\Users\finico.REG-BAS\Desktop\statuto regolamenti\regolamenti\regolamento PolAmm.doc CP /6

4 Art.-1- Delega del sindaco 1. Il Sindaco ha la facoltà di delegare l esercizio dei poteri a lui demandati in ordine alle funzioni di polizia amministrativa ad un assessore comunale. Procedure e competenze Art.-2- Presentazione delle domande 1. Tutte le domande di licenze o autorizzazione di polizia amministrativa devono essere indirizzate al sindaco su competente carta bollata e dovranno pervenire all ufficio comunale di polizia amministrativa per il tramite del protocollo generale del Comune. 2. Le domande devono essere sottoscritte dal richiedente e contenere l attestazione dell adempimento da parte del richiedente stesso dell obbligo dell istruzione scolastica dei figli. 3. Nelle domande devono essere riportate tutte le notizie e i dati prescritti per il tipo di licenza o autorizzazione richiesta. Art.-3- Allegati 1. Ai fini dell istruttoria, le domande devono essere completate da tutti gli allegati previsti dalle vigenti disposizioni e redatti, se del caso, in carta legale. 2. Ove la domanda risultasse incompleta o comunque mancante dei prescritti allegati,l ufficio.può richiedere all interessato la necessaria integrazione per procedere all istruttoria. Art.-4- Istruttoria 1. Le domande pervenute vengono iscritte negli appositi registri previsti per ciascun tipo di richiesta secondo l ordine di data attribuita dall ufficio di protocollo generale. 2. L istruttoria della pratica sarà iniziata con la verifica della generica competenza dell ufficio a ricevere la domanda. Art.-5- Accertamento requisiti morali 1. L ufficio procede all accertamento del possesso dei requisiti morali previsti dall art.11 del T.U. delle leggi di P.S. ed all accertamento delle eventuali condanne contro la moralità pubblica ed il buon costume. Art:-6- Accertamento requisiti oggettivi 1. E compito del richiedente documentare il possesso dei requisiti oggettivi prescritti per lo svolgimento dell attività per cui è stata fatta la domanda, quali l iscrizione in registri, in albi professionali, i requisiti tecnici, l abilitazione alle funzioni, ecc. Art.-7- Pareri 1. L ufficio provvede alla richiesta dei pereri prescritti dalle vigenti norme per il rilascio della licenza o dell autorizzazione richiesta. Art.8 Domande concorrenti 1. Per le domante concorrenti vale come norma di precedenza il criterio dell ordine cronologico di presentazione fatto salvo quanto stabilito dalle specifiche disposizioni di legge in materia. Art.-9- Rilascio delle licenze e delle autorizzazioni 1. Esaurita tutta la procedura istruttoria, l ufficio sottopone al sindaco o al suo delegato il risultato dell istruttoria stessa e le proposte che ritiene di suggerire. Conseguentemente alla determinazione del sindaco o di chi per esso, C:\Users\finico.REG-BAS\Desktop\statuto regolamenti\regolamenti\regolamento PolAmm.doc CP /6

5 l ufficio provvede al rilascio del provvedimento richiesto ovvero notifica all interessato il diniego con la relativa motivazione. Art.-10- Comunicazione al Prefetto 1. L ufficio comunica al Prefetto, nei casi previsti dalla legge, i provvedimenti adottati dal Sindaco in materia di rilascio di licenze e di autorizzazioni. 2. Ugualmente, nei casi previsti dalla legge, ove la domanda non fosse ritenuta accoglibile, l ufficio ne dà preventiva comunicazione al Prefetto richiedendone conforme parere. Art.-11- Annotazione e comunicazioni dei provvedimenti 1. Di ogni licenza o autorizzazione rilasciata ovvero di ogni diniego di provvedimento si annotano gli estremi nel registro in cui fu annotata la rispettiva domanda. 2. Delle licenze o autorizzazioni rilasciate l ufficio da notizia al centro dell anagrafe tributaria comunicando il numero di codice fiscale dell interessato. Art.-12- Durata delle licenze e delle autorizzazioni 1. Le licenze e le autorizzazioni di polizia per esercizi pubblici- ad esclusioni di quelle stagionali e temporaneehanno durata fino al 31 dicembre dell anno del rilascio. 2. Tutte le altre autorizzazioni di polizia di polizia hanno durata di un anno dal giorno del rilascio. Art.-13- Rinnovo annuale delle licenze e delle autorizzazioni 1. L ufficio accerta che i titolari delle licenze e autorizzazioni provvedano al rinnovo annuale delle stesse. 2. Detto rinnovo, ai sensi della circolare del Ministero dell Interno 27/08/1954, n /12982.d, viene eseguito di norma mediante adempimento da parte dei titolari del pagamento degli oneri fiscali nei termini prescritti. 3. I titolari devono esibire all ufficio le ricevute dei predetti pagamenti ai fini della annotazione di rinnovo nel registro. 4. Ai sensi dell art.31 del D.M. 28/04/1976, la rinnovazione annuale delle licenze per la somministrazione di alimenti e bevande avviene su domanda del richiedente nella quale devono essere indicati il numero e la data di iscrizione al registro delle ditte nonché la superficie di somministrazione utilizzata all atto della presentazione della domanda. Art.-14- Licenze stagionali Ai sensi dell art.2 della legge 14/10/1964, n. 524,il rilascio delle licenze per esercizi pubblici di somministrazione le alimenti e bevande a carattere stagionale è assimilato a quello per le licenze aventi carattere di continuità. La riattivazione delle licenze temporanee già rilascioate nell anno precedente è subordinata al solo accertamento dell esistenza dei prescritti registri. Art.-15- Revoca dei provvedimenti 1. Ai sensi dell art.10 del T.U. delle leggi di P.S. le licenze e le autorizzazioni di polizia amministrativa possono essere revocate in qualsiasi momento per abuso della persona autorizzata oppure, per l art.11, quando nella persona autorizzata vengono a mancare in tutto o in parte- le condizioni alle quali le autorizzazioni erano subordinate ovvero sopravvengano circostanze che avrebbero imposto il diniego del provvedimento. 2. Per l art.8 della legge 01/06/1971,n. 425, sulla chiusura settimanale degli esercizi pubblici è prevista la sospensione o la revoca della licenza nei casi di infrazione all obbligo della chiusura settimanale dell esercizio. 3. La licenza per gli esercizi pubblici di vendita e consumo di alimenti e bevande è revocata ai sensi dell art.6 della legge 14/10/1974, n. 524, nei casi previsti dalla legge 11/06/1971, n. 426, e precisamente allorché: 4. Non si attivi l esercizio entro sei mesi dal rilascio della licenza, salvo casi di comprovata impossibilità; 5. Si sospenda per un periodo superiore ad un anno l attività dell esercizio; 6. Il titolare venga cancellato dal registro delle ditte di cui all art. 1 della legge 426 del Art Dichiarazioni e avvisi preventivi. Presa d atto. C:\Users\finico.REG-BAS\Desktop\statuto regolamenti\regolamenti\regolamento PolAmm.doc CP /6

6 1. Quando al legge subordini l esercizio di una attività alla preventiva comunicazione all Autorità, l interessato dovrà presentare la dichiarazione o l avviso in duplice copia, di cui una su carta legale, all ufficio comunale di polizia urbana. 2. Il Sindaco accerta la legittimità della richiesta,verificata la sussistenza dei requisiti di legge e sentiti eventualmente i pareri del caso, rilascia la copia in bollo della domanda con annotazione di PRESA D ATTO prescrivendo, se occorre, particolari normative. Del rilascio di PRESA D ATTO della dichiarazione o dell avviso del l ufficio prende nota nell apposito registro. Art.-17- Iscrizione nel registro degli esercenti dei mestieri girovaghi e ambulanti 1. Gli esercenti dei mestieri girovaghi e ambulanti devono fare domanda all ufficio di polizia urbana per essere iscritti nel registro previsto dall art.121 del T.U. di P.S. 2. Non è consentita l iscrizione a persone pericolose per la sicurezza e per l ordine pubblico. 3. Accertata la legalità della richiesta ed i requisiti morali del richiedente, il Sindaco rilascia il certificato di iscrizione nel registro. Art.-18- Rilascio duplicati 1. In caso di smarrimento della licenza, autorizzazione, o altro documento di polizia amministrativa, i titolari possono ottenere il rilascio di duplicati, facendone richiesta all ufficio comunale di polizia urbana che provvederà al rilascio di copia del provvedimento richiesto annotando il rilascio del duplicato nel registro in cui è stato iscritto il provvedimento originale. Art.-19- Regolamento per la sicurezza dei locali di pubblico spettacolo 1. Con separato atto il Consiglio comunale approverà il Regolamento per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo di cui all 84 del T.U. delle leggi di P.S. Art.-20- Entrata in vigore del presente regolamento 1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la seconda pubblicazione che sarà effettuata ad avvenuto controllo regionale. 2. Esso fa parte integrante del vigente regolamento di polizia urbana che assume il nome di Regolamento di Polizia Urbana e Polizia Amministrativa. C:\Users\finico.REG-BAS\Desktop\statuto regolamenti\regolamenti\regolamento PolAmm.doc CP /6

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