Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo. Settore Logistica e fornitori Ufficio Gare e contenzioso
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1 Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo Settore Logistica e fornitori Ufficio Gare e contenzioso Contratto per l affidamento del servizio di biglietteria ed occasionalmente di prenotazione alberghiera per i viaggi di missione del personale delle Direzioni Centrali dell Agenzia delle Entrate Il giorno in Roma alla Via Giorgione n. 159, l Agenzia delle Entrate, (di seguito denominata Agenzia) con sede legale in Roma, Via C. Colombo n. 426 c/d, codice fiscale e partita IVA n , in persona del Dott. Santi Marino, Responsabile del Settore Logistica e fornitori, elettivamente domiciliato per la carica alla Via Giorgione n. 159, Roma; e la (di seguito denominata Società), con sede legale in, alla Via n. codice fiscale e Partita IVA, matricola INPS/INAIL n. nella persona del Sig. in qualità di elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto presso la sede della Società premesso che: - l Agenzia delle Entrate ha la necessità di avvalersi di un intermediario per l acquisto di titoli di viaggio e di prenotazioni alberghiere per i dipendenti dell Agenzia che si spostano per incarichi di missione su tutto il territorio nazionale ed internazionale; - per l acquisizione di tale servizio è stato fatto ricorso allo strumento della procedura ex art. 27, comma 1 del D. Lgs. 163/2006; - la Società, avendo presentato l offerta al prezzo più basso, è risultata aggiudicataria della gara sulla base della graduatoria di cui al verbale di commissione del / / - le Parti convengono che gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto e nell avviso del / / costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e vengono riconosciute da entrambe le Parti come aventi valore essenziale ai fini della sua validità; convengono e stipulano quanto segue. 1
2 Art. 1 - Oggetto del contratto L Agenzia affida alla Società, che accetta, alle condizioni, termini e modalità di cui al presente contratto, i sottoindicati servizi per il personale delle Direzioni Centrali e degli Uffici di Staff dell Agenzia delle Entrate inviato in missione in Italia ed all estero: - emissione e consegna, presso le sedi di Roma in via C. Colombo n. 426 c/d, via Giorgione n. 159 e Largo G. Leopardi, 5, dei titoli di viaggio; - effettuazione di prenotazioni alberghiere ed anticipazione dei corrispettivi nei casi in cui sia necessario utilizzare strutture in località non coperte dalle convenzioni stipulate dall Agenzia con le catene alberghiere o in caso di mancanza di recettività; - assistenza e consulenza all Agenzia nelle richieste di titoli di viaggi e prestazioni alberghiere. Il presente Contratto non attribuisce alla Società il diritto di esclusiva per la fornitura all Agenzia dei servizi in oggetto. Art. 2 - Durata del contratto Il presente contratto ha durata biennale a decorrere dalla stipula e fino alla concorrenza della massimale contrattuale di ,00 oltre IVA se dovuta. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; il Fornitore avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese. I predetti corrispettivi coprono e compensano tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione dei servizi richiesti. Art. 3 - Obblighi a carico della società La Società si impegna a dedicare ai servizi oggetto della presente convenzione proprio personale qualificato e strumenti telematici, in misura idonea e commisurata all entità del servizio stesso e comunque atta a garantire uno svolgimento rapido ed efficiente di tutte le operazioni. Resta inoltre inteso che l Agenzia è estranea ai rapporti contrattuali tra la Società ed i fornitori dei servizi in oggetto e che la Società si obbliga a tenere indenne l Agenzia da qualsivoglia pretesa azione e/o diritto dagli stessi avanzati con riferimento ai servizi resi all Agenzia medesima. Art. 4 - Modalità di esecuzione del servizio L Agenzia si impegna a far pervenire alla Società, a mezzo fax, di volta in volta, i dati del personale in missione, la destinazione, il mezzo di trasporto e l autorizzazione che lo stesso viaggia per servizio, eventualmente la categoria dell albergo spettante. La Società, a garanzia della prenotazione ed a copertura del soggiorno, rilascerà, sempre a mezzo fax, un documento, denominato voucher, che dovrà essere presentato all albergo al momento dell arrivo. 2
3 Per comprovare l avvenuto pernottamento il dipendente richiede all albergatore di apporre un timbro sul voucher. I relativi oneri saranno regolati esclusivamente tra la Società ed i fornitori alberghieri. L emissione dei biglietti aerei, ferroviari e marittimi dovrà avvenire entro 24 ore dalla ricezione della richiesta inoltrata dall Agenzia. Il biglietto aereo sarà emesso alla tariffa più conveniente ed in modalità elettronica (ticketless) mentre il biglietto ferroviario sarà emesso in modalità cartacea solo nel caso di tratte regionali per cui non è possibile ottenere il biglietto elettronico. I titoli di viaggio verranno quindi emessi e consegnati secondo le seguenti modalità: biglietti aerei: si farà ricorso al biglietto elettronico (c.d. ticketless). biglietti ferroviari e marittimi: se richiesti con un anticipo di 48 ore rispetto all orario di partenza, nel caso di biglietti per tratte regionali, verranno consegnati presso la segreteria della Direzione Centrale cui fa capo l ufficio richiedente, a cura e spese della Società, o si farà ricorso al biglietto elettronico (c.d. ticketless); se richiesti con anticipo minore di 48 ore rispetto all orario di partenza, potranno essere ritirati presso la sede della Società o, se possibile, si farà ricorso al biglietto elettronico (c.d. ticketless). La Società si obbliga ad effettuare le consegne presso le sedi degli uffici indicati nel Capitolato, senza alcun onere aggiuntivo per l Agenzia. Art. 5 Tariffe La Società si impegna a fornire la biglietteria aerea, ferroviaria, marittima, i pernottamenti alle tariffe più vantaggiose accordate alla stessa Società in forza degli accordi dalla stessa stipulati. Per quanto riguarda la biglietteria aerea, la Società ha l obbligo di individuare la soluzione più vantaggiosa per l Agenzia. In caso di esistenza sul mercato di tariffe scontate, la società ha l obbligo di utilizzarle, salva diversa istanza scritta inoltrata dal richiedente. Art. 6 Corrispettivi A titolo di corrispettivo, oltre al prezzo di ogni singolo biglietto emesso e di ogni singola prenotazione alberghiera, la società, in conformità all offerta economica presentata in gara, percepirà i seguenti importi di commissione: 1) Emissione singolo biglietto aereo o marittimo (Ticketless): NON COMPILARE 2) Emissione singolo biglietto ferroviario elettronico (Ticketless): NON COMPILARE 3) Singola prenotazione alberghiera: NON COMPILARE 3
4 In caso emissione di biglietti ferroviari cartacei nulla sarà dovuto oltre il prezzo dei servizi acquistati. La Società dovrà provvedere ad anticipare le spese di viaggio e soggiorno del personale che si reca in missione. Resta inteso che l Agenzia non assume alcun obbligo al raggiungimento di quantitativi minimi, sia in termini di biglietti che di spesa. Art. 7 Cauzione A garanzia dell esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la Società presta cauzione definitiva pari ad NON COMPILARE, mediante presentazione di polizza fideiussoria n. rilasciata dalla In data / / La stessa verrà svincolata dall Agenzia dopo l avvenuta esecuzione degli obblighi contrattuali e su richiesta scritta della Società. Art. 8 - Fatturazione e modalità di pagamento L Agenzia provvederà al rimborso delle spese anticipate e delle commissioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle fatture emesse dalla Società in numero massimo di due per ciascun mese. Per facilitare le attività di liquidazione, la società dovrà allegare a corredo di tali fatture, complete dei requisiti minimi indicati nel punto 5 del Capitolato tecnico, i fax di richiesta dei vari servizi provenienti dall Ufficio ordinante. La fattura dovrà essere intestata a: Agenzia delle Entrate, Via C. Colombo n. 426 c/d Roma, C.F. e P. IVA e spedita, in busta chiusa su cui dovrà essere apposta la dicitura Fattura Commerciale, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo Settore Logistica e Fornitori Ufficio Fornitori - Via Giorgione n Roma. Nella fattura dovrà essere specificato che essa è a valere sul presente contratto. La Società prende atto che la suddetta indicazione costituisce requisito essenziale per procedere al pagamento delle fatture. Si precisa che, come stabilito dall art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (cd. Legge Finanziaria per l anno 2008) ed in attuazione del disposto di cui all art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, a far data dal 6 giugno 2014, le fatture dovranno essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio di cui al Decreto MEF 7 marzo 2008; a decorrere da tale data l Agenzia non potrà accettare fatture che non siano state trasmesse in forma elettronica. A far data dal mese di settembre 2014, inoltre, l Agenzia non potrà più procedere ad alcun pagamento sino all invio delle fatture in formato elettronico. La Società prende, inoltre, atto che presupposto indispensabili per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all ufficio di destinazione è l indicazione dei codici IPA nella compilazione delle fatture elettroniche. 4
5 In ossequio a quanto disposto dall art. 3 del D.M. 55/2013, l Agenzia delle entrate ha, infatti, identificato le unità organizzative deputate alla ricezione delle fatture elettroniche da parte del Sistema di Interscambio, curandone l inserimento nell Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) pubblicato sul sito In caso di ritardo nell effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società si impegna a rendere note all Agenzia, con apposita comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente, rimanendo pertanto esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo; fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione i pagamenti effettuati avranno effetto liberatorio. Art. 9 Obblighi nei confronti del personale dipendente La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale, infortunistica e in generale di lavoro e di assicurazioni sociali derivanti da disposizioni normative e regolamentari, inclusi contratti collettivi, circolari ed atti amministrativi, manlevando l Agenzia da ogni responsabilità in materia. Art. 10 Subappalto Essendo stato dichiarato in gara, è consentito il subappalto, nei termini di cui all art.118 D.lgs. n.163/06. È fatta, comunque, salva la responsabilità diretta della Società nei confronti dell Agenzia. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell Agenzia di quanto subappaltato. I pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore della Società subappaltatrice, previo benestare dell appaltatore, e andranno a defalco delle somme dovute dall Agenzia all appaltatore stesso Non costituisce subappalto l attività di consegna dei biglietti. Art Divieto di cessione È fatto divieto alla Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, il presente contratto nonché i crediti da esso derivanti. In caso di inadempimento degli obblighi di cui sopra, fermo restando il diritto da parte dell Agenzia al risarcimento di ogni danno e spesa, il presente contratto si risolverà di diritto. 5
6 Art. 12 Cessione del credito Ai sensi dell art. 117 del D.lgs. 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all Agenzia; b) l Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l esercizio dell attività di acquisto di crediti di impresa. L Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell art. 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno ,00, l Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti. L opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla società. Art. 13 Responsabilità Civile La Società dovrà adottare ogni precauzione ed ogni mezzo necessario ad evitare danni alle persone ed alle cose, restando a suo completo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni arrecati. La Società dovrà inoltre provvedere al risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale all Agenzia o a terzi, ed è tenuta altresì a far osservare ai suoi dipendenti le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall Agenzia medesima. Art Vigilanza e controlli L esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto si svolgerà sotto il controllo e la vigilanza dei soggetti incaricati dall Agenzia. Nel corso dell attività saranno effettuate verifiche periodiche per il monitoraggio dell'imputazione dei costi a carico dell Agenzia e delle relative commissioni applicate. Art. 15 Recesso L Agenzia si riserva la facoltà di recedere dal contratto mediante semplice comunicazione scritta, senza che da ciò in deroga a quanto previsto dall art c.c. possa derivare ad essa alcun onere aggiuntivo. 6
7 È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso. Art. 16 Penali Per ogni giorno feriale di ritardo rispetto al termine previsto per l emissione del biglietto la società dovrà corrispondere una penale pari all 1 (uno per mille) dell ammontare netto del contratto. Per ogni richiesta inevasa la Società dovrà corrispondere una penale di 100,00. Resta ferma la risarcibilità dell ulteriore danno ai sensi dell art del c.c. Art Clausola Risolutiva espressa Ai sensi dell art c.c., nel caso in cui per un numero di tre volte le richieste dell Agenzia resteranno inevase o nel caso in cui per un numero di 5 volte l emissione dei biglietti aerei, ferroviari e marittimi non avverrà entro 24 ore dalla ricezione della richiesta, l Agenzia ha facoltà di risolvere il presente contratto. Art Tracciabilità dei flussi finanziari La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell art. 3, comma 7, della citata legge, la Società dichiara che il conto dedicato è il seguente: NON COMPILARE. I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono: nome NON COMPILARE cognome NON COMPILARE codice fiscale NON COMPILARE La Società si impegna a comunicare all Agenzia, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all Agenzia, stante l obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all Agenzia delle Entrate ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Art Disposizioni antimafia La Società prende atto che l affidamento dell attività oggetto del presente contratto è subordinata all integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la citata Legge 136/2010 e s.m.i.. In particolare, la Società garantisce che nei propri confronti non siano stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l applicazione delle medesime disposizioni, ovvero 7
8 condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. La Società si impegna a comunicare immediatamente all Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi successivamente alla stipula del contratto, nei riguardi della Società stessa, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione; - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto. Art. 20 Foro Competente Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma. Art Oneri fiscali e spese contrattuali Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. La Società L Agenzia delle Entrate Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 c.c., la Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, le clausole e le condizioni di seguito elencate: artt. 2, 3, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. La Società 8
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