COMUNE DI VIGODARZERE ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E ALL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI
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- Sibilla Fabiani
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1 COMUNE DI VIGODARZERE ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E ALL ASSOCIAZIONISMO REGOLAMENTO DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 Principi ispiratori Art. 2 - Scopi e finalità Art. 3 Criteri e modalità di adesione alla Consulta Art. 4 - Cancellazione dalla Consulta Art. 5 Organi della Consulta Art. 6 Costituzione e funzionamento Consulta Art. 7 Ufficio di supporto Art. 8 Informazioni sull attività Art. 9 Entrata in vigore, abrogazione ed attivi
2 Art 1. PRINCIPI ISPIRATORI Nello spirito di quanto espresso nell art. 18 della Costituzione, nel proprio Statuto comunale, nelle norme relative agli Enti del Terzo settore, di cui alla L. 106 del e del Codice del Terzo Settore di cui al D. legisl , n. 117, riconoscendo il valore sociale, formativo, educativo e di aggregazione delle Associazioni liberamente costituite e l importanza delle loro attività volte alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile, culturale, educativa e sportiva, il Comune di Vigodarzere riconosce e promuove il pluralismo associativo quale espressione della partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica per il perseguimento dell interesse generale della comunità locale, costituendo la Consulta delle Associazioni (in seguito Consulta) Art 2. SCOPI E FINALITA La Consulta: è un organismo autonomo, indipendente, non ha scopi politici e non si prefigge scopi di lucro; è un organismo di interscambio e consultazione permanente tra le istituzioni, gli Enti e le associazioni del territorio comunale di Vigodarzere, impegnate in attività di solidarietà sociale, impegno culturale, promozione dello sport e del tempo libero e della qualità ambientale e di ogni altra forma che, anche attraverso l incentivazione del commercio e delle attività produttive concorra alla coesione territoriale; è un organismo consultivo e propositivo, attraverso il quale il Comune valorizza e promuove la partecipazione di libere Associazioni impegnate in attività destinate a tutte le fasce d'età; fa propri i principi della solidarietà sociale, promuovendo l aggregazione dei cittadini in associazioni libere e democratiche e la loro partecipazione alla vita istituzionale pubblica; promuove un appartenenza sociale fondata sui principi della solidarietà sociale, del lavoro e del rispetto della dignità dell uomo; opera nel rispetto dell autonomia e dell indipendenza delle Associazioni e degli Enti aderenti che conservano la piena e totale autonomia operativa, organizzativa, gestionale e di scopo; propone e collabora alla realizzazione di iniziative intese a favorire l integrazione e il raccordo tra le altre istituzioni del territorio, la scuola e gli altri organismi consultivi a diffondere l informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni. La Consulta adotta le seguenti linee di intervento: - programma, promuove e sviluppa iniziative culturali, sociali e ricreative; - promuove la collaborazione e lo scambio di esperienza tra le associazioni; - promuove l integrazione delle realtà associative locali nel contesto provinciale, regionale, nazionale ed internazionale; - svolge azione di tutela delle singole associazioni nei rapporti con gli enti pubblici; - supporta l Assessore competente quale referente istituzionale dell Amministrazione, il quale svolge funzioni di raccordo al fine di coordinare ed omogeneizzare le attività della Consulta; - propone all Amministrazione comunale, annualmente entro il 30 novembre, un piano annuale d intervento in materia di programmazione delle attività sociali, assistenziali, culturali e di promozione del tempo libero - propone e coordina, anche tramite commissioni di lavoro, il calendario delle iniziative da svolgersi sul territorio, predisponendo una relazione annuale sullo stato di realizzazione del
3 programma e delle attività promosse e realizzate e ne trasmette copia all'amministrazione comunale - esamina la proposta di provvedimenti sottoposti alla Giunta ed al Consiglio che abbiamo per oggetto la concessione di sovvenzioni, vantaggi economici e contributi, sotto qualsiasi forma, diretti alle associazioni - esamina la proposta di concessione a titolo permanente di locali e strutture alle associazioni - esamina la proposta di convenzioni per l affidamento in convenzione di servizi ed attività di pubblico interesse. Art 3. CRITERI E MODALITA DI ADESIONE ALLA CONSULTA Possono aderire alla Consulta gli Enti del Terzo Settore, come definiti dall art. 4) del Decreto Legislativo n.117/2017 che recita: Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi che siano regolarmente costituiti ed iscritti all Albo Comunale delle Associazioni, istituito a sensi della DCC n. 39 del Le predette associazioni cureranno l adempimento di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore, cosi come previsto dal citato Codice del Terzo Settore. La partecipazione all attività della Consulta avviene attraverso apposita convocazione rivolta a tutte le associazioni iscritte all Albo comunale, in base all ultimo elenco approvato. Le associazioni iscritte alla Consulta, hanno il dovere di: a. informare e comunicare alla Segreteria Comunale, entro 30 giorni, qualunque modifica dei dati fondamentali (statuto, legale rappresentante, informazioni di contatto...) anche ai fini della regolare continuità di inclusione nell Albo; b. presentare in ogni momento dell anno progetti, proposte, iniziative di interesse generale per lo sviluppo del territorio da sottoporre al successivo momento di confronto all interno del consesso. In ogni momento, l Ufficio comunale preposto può richiedere alle Associazioni partecipanti alla Consulta idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l iscrizione Art 4. CANCELLAZIONE DALLA CONSULTA La cancellazione dalla Consulta avviene: in qualunque momento su richiesta del legale rappresentante dell Associazione; per scioglimento dell Associazione; per mancata iscrizione o conferma di iscrizione all Albo comunale delle Associazioni per gravi condotte che, opportunamente accertate e rese oggetto di istruttoria, comportino effetti gravemente dannosi al nome, alla reputazione e all immagine dell Ente e delle altre associazioni della Consulta, in caso di perdita di requisiti di qualificazione come Ente del Terzo Settore, ecc Il preavviso di cancellazione è comunicato dal Presidente della Consulta all Associazione interessata in forma scritta entro il termine massimo di trenta giorni dall accertamento delle condizioni che integrino le cause di cancellazione. Entro 20 giorni dalla comunicazione del preavviso il presidente dell Associazione destinataria potrà presentare per iscritto memorie e giustificazioni per l istruttoria. La cancellazione è deliberata dalla Consulta a maggioranza dei
4 soggetti componenti in prima convocazione e dei soggetti presenti in seconda convocazione e comunicata dal Presidente. Art 5. - ORGANI DELLA CONSULTA Sono organi della Consulta: l Assemblea delle associazioni aderenti, il Presidente e il Vicepresidente Art 6. - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA La Consulta si riunisce all interno dei locali del Comune. Sono membri di diritto della Consulta, il sindaco e all Assessore proposto all Associazionismo, che svolge, su delega del sindaco, il ruolo di Presidente. Partecipano in qualità di membri i presidenti o legali rappresentanti delle Associazioni iscritte all albo comunale. In caso di impedimento il presidente o legale rappresentante delle Associazioni aderenti potranno occasionalmente delegare un socio componente per le sedute. Ogni membro può rappresentare una sola Associazione. La Consulta elegge nel proprio seno un Vicepresidente, che rappresenterà il consesso nei confronti dell Amministrazione. Su richiesta dell Amministrazione comunale il Vice Presidente potrà essere invitato per essere consultato in merito ad ogni questione attinente iniziative, attività e argomenti che siano di comune interesse delle associazioni locali. L Assemblea è convocata: - su iniziativa del Presidente; - su iniziativa di almeno un terzo delle associazioni componenti con preavviso di almeno 10 giorni rispetto alla data della seduta. Le sedute dell Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del Presidente. Le votazioni, se non riguardano persone, devono essere effettuate per alzata di mano. Ogni seduta è verbalizzata su apposito registro dal Segretario che sottoscrive insieme al Presidente. Il libro dei verbali è conservato presso la segreteria comunale. Funge da Segretario il funzionario comunale preposto alle politiche associative o, in alternativa, un membro della Consulta occasionalmente nominato dal Presidente prima della seduta. Art. 7 UFFICIO DI SUPPORTO 1. La Consulta si avvale, per le proprie attività amministrative, delle competenze specifiche dei vari assessorati, mentre per le convocazioni si avvale dell'ufficio della segreteria comunale, presso il Settore Affari Generali. Qualora richiesto e per mere ragioni di carattere tecnico possono prendere parte della Consulta i funzionari comunali preposti ai servizi connessi alle materie di competenza della Consulta stessa. Su invito del Sindaco o dell Assessore alle Associazioni possono prendere parte alle sedute altri componenti della Giunta, del Consiglio comunale nonché tecnici ed esperti in attività determinate o per argomenti di interesse delle associazioni
5 Art.8 INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA 1. La Consulta dispone dei seguenti mezzi forniti dal Comune: - albo informatico; - sito internet e pagina facebook del comune; - spazio sul Notiziario del Comune;. 2. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del presente Regolamento, con deliberazione approvata a maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei componenti la Consulta stessa. Art. 9 ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICITA' 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione consiliare d approvazione. 2. Sono abrogate tutte le norme regolamentari di questo Ente che siano in contrasto con la costituzione della Consulta di cui al presente provvedimento e, specificamente, la DCC n. 9 del , con la quale si approvare il Regolamento della Consulta allo Sport. 3. Il presente è pubblicato sul sito internet del Comune a tempo indeterminato.
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