Nota sintetica sul Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti SISTRI

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1 Nota sintetica sul Sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti Introduzione SISTRI Il SISTRI rappresenta una grande iniziativa di dematerializzazione avviata dal Governo in quanto impatta su una moltitudine di soggetti (in un primo momento circa che potrebbero diventare in prospettiva ) molti dei quali ancora non utilizzano procedure informatiche e di comunicazioni elettroniche nei loro rapporti con la Pubblica Amministrazione (tutti gli interessati dovranno utilizzare un PC ed avere una connessione ad Internet). Per questo motivo Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici è da tempo impegnata sulla materia ed interagisce con il Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare che porta avanti l iniziativa. Molti sono i profili che hanno richiesto una notevole attività della Federazione in stretto coordinamento con le realtà associative dell Information Technology aderenti (Assosoftware ed Assinform) per affrontare gli aspetti dell interoperabilità del SISTRI con i sistemi informativi in uso presso le imprese. La Federazione è intervenuta anche ai massimi livelli sui principali collaboratori del Ministro (Capo di Gabinetto e Capo della Segreteria tecnica del Ministro) e sia nei confronti dei vertici di Confindustria (Galli, Kraus) per risolvere problemi e preoccupazioni e lo stesso Presidente Pileri ne ha fatto oggetto comunicazioni al Ministro Prestigiacomo. L impegno profuso e gli sforzi prodotti fino ad oggi dovrebbero permettere ai fornitori di applicazioni software di poter integrare i loro prodotti con il SISTRI ed a tutti i soggetti utilizzatori di avere uno strumento che semplifica le procedure e riduce oneri, adempimenti e costi. Il SISTRI in breve Il SISTRI intende garantire una maggiore efficacia nel controllo della movimentazione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, e semplificare gli adempimenti di tipo cartaceo, basati sul Registro di Carico e Scarico, sul Formulario di Identificazione dei rifiuti (FIR) e sul Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), con un sistema innovativo basato su tecnologie informatiche e di comunicazioni elettroniche. Nell Allegato 1 viene riportato l iter normativo che ha portato alla definizione dei provvedimenti vigenti sulla base anche della direttiva comunitaria di riferimento.

2 Il SISTRI comporta una revisione degli adempimenti documentali di gestione del ciclo dei rifiuti dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, realizzando a regime una semplificazione delle procedure e una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese con indubbie garanzie in termini di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità. La gestione del sistema SISTRI, che per quanto riguarda il trasporto marittimo e ferroviario sarà interconnesso con i sistemi informativi della Guardia Costiera e delle Imprese ferroviarie, è affidato al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell Ambiente. Le Camere di commercio sono chiamate a svolgere attività di verifica oltre che di informazione, sensibilizzazione e assistenza alle imprese per gli aspetti relativi alla distribuzione dei dispositivi elettronici 1. I soggetti tenuti obbligatoriamente ad aderire al SISTRI sono: PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI (le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi) PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all articolo 184 2,comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152 del 2006, con più di dieci dipendenti) REGIONE CAMPANIA (i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nella territorio della Regione Campania) COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI (i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione) CONSORZI (i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati) TRASPORTATORI PROFESSIONALI (le imprese di cui all articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali) OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE il terminalista concessionario dell area portuale di cui all articolo 18 della legge n. 84/1994 e l impresa portuale di cui all articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto, nonché i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in 1 I dispositivi indicati all articolo 3 del Decreto e cioè: il dispositivo per l accesso in sicurezza al SISTRI (dispositivo USB), il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto (black box) e i dispositivi di sorveglianza che saranno installati presso gli impianti di discarica. 2 Ar t.184, co m m a 3: let t er a c) i r if iut i d a lavo r azion i in d ust r iali; let t er a d ) i r if iut i d a lavo r azion i art igian ali; let t er a g) i r if iut i d er ivant i d alla at t ivit à d i r ecup ero e sm alt im en t o d i r if iut i, i f an gh i p ro d ot t i d alla p o t ab ilizzazion e e d a alt r i t r at t am ent i d ella acq ue e d alla d ep ur azio ne d elle acq ue r ef lue e d a ab b at t im en t o.

3 carico degli stessi da parte dell impresa ferroviaria o dell impresa che effettua il successivo trasporto. TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI (le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006. RECUPERATORI E SMALTITORI (le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti) Le categorie di soggetti con iscrizione facoltativa al SISTRI sono: PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti, gli imprenditori agricoli di cui all art del codice civile che producono rifiuti non pericolosi e le imprese ed gli Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006 TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all articolo 212, co m m a 8, d el d ecret o legislat ivo n. 152/2006. Gli utenti al SISTRI dovranno utilizzare un dispositivo elettronico per l accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema informatico, definito dispositivo USB, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite ed a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB può contenere fino ad un massimo di tre certificati elettronici associati alle persone fisiche individuate durante la procedura di iscrizione come delegati per le procedure di gestione dei rifiuti. Tali certificati consentono l identificazione univoca delle persone fisiche delegate e la generazione delle loro firme elettroniche ai sensi dell articolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per ciascun dispositivo USB, l identificativo utente (username), la password per l accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK). I trasportatori dovranno utilizzare un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito black box. La consegna e l installazione della black box avviene presso le officine autorizzate, il cui elenco è fornito contestualmente alla consegna del dispositivo USB e disponibile sul Portale del SISTRI. Il sistema SISTRI ha previsto una servizio di assistenza in caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi dei dispositivi stessi, che risponde al numero telefonico: L uso di tali dispositivi avviene in collegamento alla piattaforma informatica web SISTRI che risiede interamente su server remoti accessibili tramite una connessione internet. Per

4 utilizzare il sistema è quindi necessario dotarsi di un Personal Computer dotato di porte USB, di una stampante e di una connessione ad Internet (è consigliata una connessione a banda larga o UMTS). All interno dei dispositivi USB è presente il programma di navigazione Internet (browser) da utilizzare per l accesso al SISTRI. Il dispositivo USB viene utilizzato: da parte dei delegati della sede legale o delle unità locali dei soggetti iscritti: per effettuare l accesso al SISTRI; per firmare le schede del registro cronologico e le schede area movimentazione; da parte dei conducenti: per effettuare l accesso al SISTRI; per segnalare la presa in carico dei rifiuti presso i produttori/detentori; per dare avvio alla tracciabilità del viaggio, tramite inserimento nella black box; per segnalare la consegna del carico di rifiuti presso l Impianto di gestione rifiuti. Operatività del SISTRI Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 fissava l operatività del SISTRI al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto. Successivamente sono intervenute le seguenti proroghe: il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 luglio 2010 prorogava il termine a partire dal quale il SISTRI sarebbe stato operativo al 1 ottobre 2010; il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 settembre 2010, confermando il 1 ottobre 2010 come data per l operatività del SISTRI, introduceva tuttavia un periodo di sperimentazione. Per effetto di queste disposizioni dal 1 ottobre al 31 dicembre 2010, il nuovo sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti si è affiancato ai registri di carico e scarico e ai formulari di trasporto; il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 dicembre 2010, ha prorogato al 31 maggio 2011 il termine che il precedente decreto ministeriale 28 settembre 2010 aveva fissato per l avvio completo del SISTRI. Confindustria intende predisporre linee guida per fornire alcune indicazione alle imprese, in particolare sui seguenti temi: classificazione, sottoprodotto, cessazione della qualifica di rifiuto, terre e rocce da scavo, responsabilità, SISTRI, gestione cartacea, abrogazioni e transitorio. Il decreto ministeriale, inoltre, rinvia al 30 aprile 2011, il termine per la presentazione del MUD E stato inoltre sottoscritto un Protocollo tra Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti) con il quale i sottoscrittori dello stesso

5 confermano la validità del SISTRI quale strumento di semplificazione amministrativa e di tutela della legalità ambientale. Il protocollo individua un Comitato di indirizzo che, tra l altro, dovrà monitorare lo stato di avanzamento del SISTRI e dovrà presentare suggerimenti per il migliore funzionamento del sistema e sensibilizzare gli operatori ancora inadempienti ad attenersi alle disposizioni normative. Per ulteriori informazioni sul SISTRI è possibile accedere al sito creato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e consultare la documentazione messa a disposizione, in particolare le LINEE GUIDA e il MANUALE UTENTE.

6 ALLEGATO 1 LA NORMATIVA SULLA TRACCIABILITA DEI RIFIUTI Le norme che disciplinano il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti sono contenute in leggi, atti aventi forza di legge (decreti-legge e decreti legislativi) e nella direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti (in fase di recepimento) ed in decreti ministeriali che hanno istituito e disciplinato il SISTRI. Il quadro normativo di riferimento L articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ha stabilito la realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, sia per la alla sicurezza nazionale, sia per la prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata in ambito di smaltimento illecito dei rifiuti. L articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172 (Misure straordinarie l'emergenza dello smaltimento dei rifiuti in Campania), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, ha previsto la realizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti urbani per la Regione Campania, denominato SITRA. Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (correttivo del c.d. codice dell ambiente), all articolo 2, comma 24, introducendo il comma 3-bis, all articolo 189 (catasto dei rifiuti), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, c.d. codice dell ambiente), stabilisce l obbligo per alcune categorie di soggetti di installazione ed utilizzo di apparecchiature elettroniche, ai fini della trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti. L articolo 14-bis (Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affida al Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare la realizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti speciali e di quelli urbani limitatamente alla Regione Campania, attraverso uno o più decreti per definire, tra l altro: tempi, modalità di attivazione e data di operatività del sistema; informazioni da fornire; modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati;

7 modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, tra cui il SITRA; modalità di elaborazione dei dati; modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo; entità dei contributi da porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione e funzionamento del sistema. I decreti ministeriali di istituzione e di disciplina del SISTRI I decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che, ai sensi dell articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno istituito e disciplinato il SISTRI sono stati emanati il 17 dicembre 2009, il 15 febbraio 2010, 9 luglio 2010, 28 settembre 2010 e 22 dicembre Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9, Supplemento ordinario n. 10. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 fissa l operatività del SISTRI al centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto. Il decreto individua le categorie di soggetti che obbligatoriamente debbono iscriversi al SISTRI e che sono tenuti a versare un canone annuale di utilizzo del servizio, a ritirare una chiavetta USB che contiene il software necessario al funzionamento del sistema e una firma digitale e, nel caso dei trasportatori, a installare sui mezzi una black box, un dispositivo di localizzazione satellitare che garantisce la tracciabilità del carico. Il decreto individua: le categorie di soggetti tenuti a comunicare, secondo un ordine di gradualità temporale, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività attraverso il SISTRI, utilizzando i dispositivi elettronici indicati; le categorie di soggetti esonerate da tale obbligo; le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI. Il decreto ministeriale è composto anche da alcuni allegati. L Allegato IA definisce la procedura di iscrizione al sistema la dotazione dei dispositivi elettronici per il suo funzionamento. L Allegato IB concerne l installazione delle black box sugli autoveicoli adibiti al trasporto dei rifiuti per il controllo dei rifiuti effettuati dai medesimi. L Allegato II concerne l importo dei contributi annuali richiesti agli operatori per coprire i costi di costruzione e funzionamento del sistema. L Allegato III indica i dati da fornire al SISTRI ed il funzionamento delle diverse schede.

8 Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 febbraio 2010, Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48. Il decreto 15 febbraio 2010: proroga di trenta giorni (ossia al 30 marzo 2010) del termine di cui all articolo 3, comma 1, del decreto 17 dicembre 2009 per iscrizione al SISTRI dei soggetti individuati al predetto articolo introduce importanti precisazioni circa le modalità di pagamento dei contributi distinguendo i vari soggetti; cambia le tempistiche dei carichi; in caso di rifiuti pericolosi il produttore e il trasportatore dovranno accedere al sistema, rispettivamente, quattro ore e due ore prima dell'operazione; per i rifiuti non pericolosi il termine di otto ore viene soppresso, stabilendo che la relativa scheda SISTRI Area Movimentazione dovrà essere compilata prima della movimentazione; corregge la definizione di delegato referente solo per la gestione dei dati; prevede l iscrizione anche dei soggetti non rientranti nella definizione di enti o impresa produttori di rifiuti non pericolosi e quelli che effettuano il transfrontaliero; introduce anche la videosorveglianza per gli impianti di incenerimento; modifica anche parte della modulistica per l'iscrizione. Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 9 luglio 2010, Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2010, n Il decreto dispone lo slittamento della entrata in funzione del Sistema Sistri: l operatività - per tutte le fasce di imprese - è prorogata al 1 ottobre 2010; le operazioni di distribuzione delle apparecchiature elettroniche (USB e black box) devono completarsi entro il 12 settembre Nell ambito di norme riguardanti i controlli, si afferma che i dispositivi USB devono rimanere nella sede dell impresa titolare: ciò non inficia l eventuale servizio associativo, in quanto quest ultimo utilizzerà un proprio e distinto dispositivo, abilitato a "contabilizzare" i dati sui rifiuti dell azienda delegante. Il decreto apporta modifiche alle procedure di registrazione: la più significativa riguarda la cosiddetta "micro-raccolta" per facilitare i piccoli trasportatori. Sono disposte riduzioni dei contributi annuali per piccole imprese, agricoltori e piccoli comuni. Vengono inoltre fatte alcune precisazioni dei termini di "dipendenti", di "circuito organizzato di raccolta" e di "associazioni imprenditoriali" contenuti nei precedenti decreti ministeriali 17 dicembre 2009 e 15 febbraio 2010, per una loro corretta interpretazione.

9 Il decreto stabilisce i nuovi contributi che enti ed imprese produttori di rifiuti pericolosi devono versare per l'iscrizione al SISTRI. I nuovi livelli di contributi sono dovuti dai soggetti che rispondono a due requisiti: quello della dimensione aziendale (trattasi di enti ed imprese aventi un numero di addetti inferiore a 10 unità) e quello della produzione di modesti quantitativi di rifiuti/anno. Tali contributi sostituiscono quelli parallelamente previsti per le stesse categorie di operatori dal decreto ministeriale 17 dicembre Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 settembre 2010 Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1 ottobre 2010, contenente disposizioni relative all operatività del SISTRI, ha introdotto il doppio regime per gli adempimenti sui rifiuti, prevedendo che dal 1 ottobre al 31 dicembre 2010, il nuovo sistema telematico per la tracciabilità dei rifiuti si affianchi ai registri di carico e scarico e ai formulari di trasporto, tradizionali strumenti per documentare la corretta gestione degli scarti di produzione e di consumo. Le imprese e gli enti già dotati dei dispositivi elettronici sono tenuti a utilizzarli, sia pure in via sperimentale, mentre dal 1 gennaio 2011 i soggetti obbligati a impiegare il SISTRI non potranno più servirsi di registri e formulari. Il decreto è composto da due soli articoli. L articolo 1 dispone che, ferma restando la data di avvio dell'operatività del SISTRI (1 ottobre 2010), la consegna dei dispositivi informatici alle imprese si concluda entro il 30 novembre 2010 e che l'obbligo del doppio regime SISTRI/Registri cartacei si protragga fino al 31 dicembre 2010, mentre l articolo 2 fissa la data dell'entrata in vigore del provvedimento (1 ottobre 2010). Il quadro normativo istituito dal nuovo decreto risulta quindi il seguente: l operatività del SISTRI rimane fissata al 1 ottobre 2010; il periodo che va dal 1 ottobre al 31 dicembre 2010 costituisce la fase di avvio e di verifica della piena funzionalità del SISTRI, durante la quale è mantenuto l obbligo di rispettare la normativa vigente in materia di registri cartacei e formulari. In questa fase le imprese che dispongono dei dispositivi informatici hanno l'obbligo (oltre che l'interesse a farlo) di testare la piena funzionalità del SISTRI, fermo restando che fino al 1 gennaio 2011 le fattispecie sanzionabili restano esclusivamente quelle relative alla violazione delle norme vigenti su registri e formulari. Nessuna sanzione sarà applicata per violazioni agli obblighi SISTRI in questa fase di verifica (il decreto legislativo che prevede le sanzioni per le violazioni relative al sistema SISTRI deve ancora essere definito); la consegna dei dispositivi informatici alle aziende dovrà essere completata entro il 30 novembre In questo modo, anche l azienda che riceverà il 30 novembre 2010 i dispositivi in questione avrà un mese di tempo per testare il nuovo sistema, senza rischiare di incorrere in sanzioni. Il provvedimento determina che "sotto il profilo formale, il sistema sia partito il 1 ottobre 2010 ma, sotto quello sostanziale, decorrerà dal 1 gennaio 2011.

10 Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 dicembre 2010 Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302, del 28 dicembre 2010, proroga: al 31 maggio 2011 il periodo transitorio in cui, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei rifiuti stessi, i soggetti in possesso dei dispositivi elettronici, oltre all'utilizzo del SISTRI, devono continuare a tenere il registro di carico e scarico e i formulari di identificazione dei rifiuti; al 30 aprile 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2010, ed al 31 dicembre 2011, con riferimento alle informazioni relative all'anno 2011, l'obbligo per i produttori iniziali di rifiuti e le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti di comunicare al SISTRI l'apposita scheda contenente le informazioni, sulla base dei dati inseriti nel registro di carico e scarico di cui al decreto legislativo n. 152/2006. Con decreto dirigenziale interministeriale del 17 giugno 2010, è stato fissato, fra l altro, per i dispositivi USB SISTRI, il diritto fisso di importo pari ad euro 16 per la prima "chiavetta"; per la stessa unità locale le chiavette aggiuntive - dalla seconda in poi - costeranno alle imprese euro 6. La direttiva 2008/98/CE La direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, prescrive che sia assicurata la tracciabilità dei rifiuti pericolosi. Nulla dice in merito per i rifiuti non pericolosi. La direttiva, tra l altro: stabilisce l obiettivo di ridurre al minimo le conseguenze della produzione e della gestione di rifiuti per la salute umana e per l ambiente (articolo 1); riconosce il principio chi inquina paga (articolo 14); obbliga gli Stati ad adottare misure affinché produzione, raccolta, trasporto, stoccaggio e trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni da garantire protezione dell ambiente e della salute umana; a tal fine prevede, tra l altro, l adozione di misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi, per soddisfare i requisiti informativi su quantità e qualità di rifiuti pericolosi prodotti o gestiti (articolo 17); stabilisce che le sanzioni debbano essere efficaci, proporzionate e dissuasive (articolo 36). L articolo 32 dello schema di decreto legislativo, introducendo l articolo 260-bis al

11 decreto legislativo n. 152 del 2006, dispone pesanti sanzioni penali per la mancata iscrizione al SISTRI, oltre a rilevanti sanzioni amministrative per altre omissioni. Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, di recepimento della direttiva 2008/98/CE Il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre supplemento ordinario n Il decreto legislativo introduce novità volte a rafforzare i principi della precauzione e prevenzione nella gestione dei rifiuti, a massimizzare il riciclaggio/recupero ed a garantire che tutte le operazioni di gestione dei rifiuti, a partire dalla raccolta, avvengano nel rispetto di rigorosi standard ambientali. Come considerazione di carattere generale è stato osservato da diverse parti che il recepimento della direttiva per alcune parti, probabilmente, è andato oltre alle disposizioni comunitarie. Le disposizioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), introdotte dallo schema di decreto legislativo, sono solo parzialmente riconducibili alle disposizioni comunitarie. Esse infatti si estendono ai rifiuti non pericolosi, ipotesi questa non disciplinata dalla direttiva. Confindustria intende predisporre linee guida per fornire alcune indicazione alle imprese, in particolare sui seguenti temi: classificazione, sottoprodotto, cessazione della qualifica di rifiuto, terre e rocce da scavo, responsabilità, SISTRI, gestione cartacea, abrogazioni e transitorio. Il decreto legislativo n. 205 del 2010, che modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale), conferma (articolo 188-bis Controllo della tracciabilità dei rifiuti ed articolo 188-ter Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ), quanto disposto sulla tracciabilità dei rifiuti dal decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009 e successive modificazioni. Vengono sistematizzati, in considerazione delle modifiche intervenute con i vari correttivi al decreto del Ministro dell ambiente 17 dicembre 2009, i soggetti obbligati ad aderire al SISTRI e quelli che possono aderire su base volontaria. Il decreto legislativo stabilisce il sistema sanzionatorio alle nuove regole in tema di tracciabilità dei rifiuti. Per quanto riguarda l aspetto sanzionatorio va osservato che, contrariamente a quanto disposto dallo schema inviato alle Camere per il parere, il decreto legislativo prevede solo sanzioni di carattere amministrativo pecuniarie per: omissione di iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) nei termini previsti

12 l omissione, nei termini previsti, del pagamento del contributo per l iscrizione al sistema SISTRI; l omissione della compilazione del registro cronologico o la scheda SISTRI - Area Movimentazione, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema Sistri ovvero ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento. Pene previste dal codice penale sono indicate solamente per talune limitate fattispecie (per esempio l articolo 483 del codice penale si applica a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, ecc.). Per talune fattispecie è prevista la sanzione amministrativa accessoria della confisca. Il decreto legislativo per le sanzioni prevede inoltre una disciplina transitoria. Le sanzioni relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti si applicano a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, e successive modificazioni. Al fine di graduare la responsabilità, inoltre, nel primo periodo di applicazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti è prevista una disciplina transitoria con una graduazione delle sanzioni.

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