MARCONDIRO. Premessa. Legge Potrà. - Esso. categorie di o. partecipando

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1 MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE Regolamento Interno Premessa 1. Il presente Regolamento Interno - E stato approvato dall Assemblea della Cooperativaa in data 18/ 12/2004 ai sensi dell articolo 6 della Legge n. 142 ed entra in vigore dal giorno 01/01/ Potrà essere modificato con delibera dell Assemblea ordinaria deii soci. - Esso verrà depositato, nei termini previsti dalle normative di legge in vigore, presso la l Direzionee Provinciale del Lavoro. Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all articoloo 1. Per i soci volontari è prevista una specificaa normativa ripresa dallo Statuto Sociale e dall apposito o regolamentoo interno della cooperativa. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizionii di legge applicabili. Il presente Regolamento tiene conto dei principi di solidarietà tra soci propri delle società cooperativee nonché degli scopi indicati nell art. 3 dello Statuto Sociale. Si ispira allee linee portanti espresse in i materia di lavoro associato, svoltoo mediante la formula cooperativistica, dalle strutture sociali e dagli enti ai quali la Cooperativaa Sociale Marcondiro aderisce per scelta volontaria e consapevole. I soci lavoratori della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e allaa definizione della struttura di direzione e conduzione dell impresa; b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle a decisioni concernenti le sceltee strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale economici e le decisioni sulla loro destinazione; e condividono il rischio d impresa, i risultatii d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell attività svolta, nonché allaa quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. 1

2 Il rapporto di lavoro dei soci unitamente a quello sociale costituiscono la sintesi delle basi fondanti della Cooperativa, in quanto essa ha tra i suoi scopi la ricerca della continuità di lavoro alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali possibili a favore dei propri soci e, in generale, l ampliamento dell offerta di occupazione nei territori dove opera. Articolo 1 tipologie di soci lavoratori Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro: - subordinato, nelle varie tipologie possibili, compatibili con lo stato di socio; - speciale o formativo; - autonomo o libero professionale; - di collaborazione alla realizzazione di un progetto; E inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio. La cooperativa provvederà, entro 30 giorni dall approvazione del presente regolamento, a confermare al socio il tipo di contratto in essere se non si verificano variazioni, ovvero a definire un nuovo contratto di lavoro. Articolo 2 modalità di individuazione del tipo di contratto L individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto: - del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata; - del possesso da parte del socio delle professionalità richieste; - del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini ecc.; - delle caratteristiche, delle modalità e dell organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro; - del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa. E possibile modificare il rapporto di lavoro instaurato, previa sottoscrizione di un nuovo contratto individuale, a condizione che siano rispettate le condizioni sopra indicate. Qualora sia il socio a richiedere la modifica, attraverso una comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, la trasformazione potrà avvenire a condizione che la Cooperativa abbia la possibilità di adibire il socio a lavori compatibili con la tipologia richiesta. Articolo 3 Compatibilità con altra attività I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono svolgere la loro attività anche al di fuori della Cooperativa purché il consiglio di amministrazione ne sia stato preavvisato per iscritto. Tali attività non possono essere concorrenziali a quelle della Cooperativa e non devono essere in contrasto con le sue finalità mutualistiche. Il mancato rispetto di questa regola può costituire causa di risoluzione del rapporto di lavoro e di quello associativo. Articolo 4 ammissione al lavoro L'ammissione al lavoro verrà comunicata al socio, che vi dovrà aderire a norma dell'articolo 1 della Legge 142/2001, in forma scritta, attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento. Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. Il consiglio di amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto l elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali. Per le prestazioni di natura non subordinata sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro, contenente tutti gli elementi necessari per il regolare svolgimento dell attività lavorativa. 2

3 In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dalle disposizioni di legge in materia. Il nuovo socio con contratto di tipo subordinato dovrà sostenere un periodo di prova di sei mesi durante i quali avrà gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri lavoratori della Cooperativa. In questo periodo il rapporto potrà essere interrotto dalla Cooperativa con preavviso di cinque giorni. Al lavoratore verrà liquidato quanto a lui spettante in relazione alla quantità di lavoro conferito e senza alcun onere aggiuntivo per la cooperativa. La valutazione dell idoneità alla qualifica di socio lavoratore subordinato è di competenza del consiglio di amministrazione che non è tenuto a motivare le ragioni delle eventuali valutazioni di non idoneità. All aspirante socio può essere chiesto di sottoporsi ad una visita effettuata da un medico di fiducia della Cooperativa, per accertare la sua idoneità fisica al lavoro che dovrà svolgere. Articolo 5 distribuzione del lavoro La Società provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa distribuzione degli incarichi a ogni socio in base alle esigenze dei servizi da svolgere, alle richieste della committenza, alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, all esperienza eventualmente maturata in specifici settori, al grado di responsabilità acquisita ed al tipo di contratto in essere. In proposito si specifica che l anzianità di servizio ed il domicilio del lavoratore, pur essendo tenuti in considerazione dalla Cooperativa, non rientrano tra i criteri di riferimento utilizzati per effettuare tale ripartizione. La Cooperativa si adopererà per favorire il massimo di occupazione possibile per i soci. A causa di riduzione o mancanza momentanea di lavoro si può verificare il caso di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività o possono esercitarla soltanto a orario ridotto, senza che la società debba sopportare oneri aggiuntivi. Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della Cooperativa, è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito e/o di lavoro intermittente. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti retributivi e contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa. In caso di lavoro a tempo parziale la Società non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal contratto individuale senza il consenso del socio, fatto salvo quanto previsto dall articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 142/2001 (deliberazioni nell'ambito di un piano di crisi aziendale). Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione, in attesa di poter offrire allo stesso un opportunità di lavoro idonea. Qualora intervenga una situazione di insostenibilità economica riferita ad uno o più servizi o nell eventualità della conclusione di attività legate a specifici contratti con i committenti, la Cooperativa potrà cercare di mantenere l occupazione dei soci attraverso il loro trasferimento in altre sedi operative, senza che ciò le comporti alcun onere aggiuntivo. Tale norma è valida anche nel caso in cui, in sede di verifica sulla qualità del lavoro svolto, si ravvisi la necessità di sostituire personale in difficoltà a garantire un adeguato livello di prestazioni. Articolo 6 comportamento e partecipazione Tutti i soci devono collaborare tra di loro al fine di: - perseguire gli scopi sociali; - contribuire ad elevare il più possibile la qualità e l efficacia delle attività svolte; - creare un sereno e positivo ambiente di lavoro. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della Cooperativa. 3

4 Nella Società sono vietate discriminazioni tra i soci basate sulla razza, il colore, l ascendenza o l origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, politiche o sindacali. Ogni socio ha diritto di esprimere il proprio dissenso sull'operato della Cooperativa, motivandolo in modo costruttivo ed anche in forma scritta. Al di fuori degli ambiti a questo dedicati, è fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire al consiglio di amministrazione a cui spetta il compito di rispondere con solerzia. I soci possono chiedere di essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, ai lavori del consiglio di amministrazione per la trattazione di argomenti di loro interesse. Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal consiglio di amministrazione; sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della Cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e ai terzi. Chiunque opera all'interno della Cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a fornire al consiglio di amministrazione ogni informazione utile agli interessi della Società. Tutti i soci, nell espletamento dell attività lavorativa, devono: - operare con coscienza, diligenza ed educazione, mantenendo sempre e comunque il più assoluto rispetto nei confronti dei committenti e dei colleghi; - osservare scrupolosamente gli orari di lavoro; - utilizzare con attenzione i mezzi e le attrezzature della Cooperativa ed eventualmente quelle date in uso dai committenti, per evitare di procurare infortuni a se stessi e ad altre persone nonché danni alla Società, rispondendone in proprio ed in solido, in base alle decisioni del consiglio di amministrazione, mediante trattenute sulla retribuzione e previa comunicazione del relativo addebito; - rispondere in prima persona per quanto riguarda le responsabilità civili e penali dei danni eventualmente arrecati alla Cooperativa e a terzi; Qualora situazioni di carattere contingente lo impongano, non possono esimersi dal dare la loro disponibilità a sostituire i colleghi assenti dal servizio per qualsivoglia motivazione, anche se ciò comporta interventi in luoghi ed orari diversi da quelli ricorrenti. Tale disponibilità deve essere data anche in caso di emergenza, ivi compreso per lo svolgimento di lavori non abituali. Articolo 7 corresponsione delle remunerazioni La corresponsione delle remunerazioni è vincolata alle disponibilità finanziarie della Cooperativa. Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare i compensi alle scadenze previste, la Società informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione ai crediti dei soci. Il protrarsi di tale situazione obbliga il consiglio di amministrazione ad attivare le procedure previste dall articolo 9. Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato di norma saranno erogate con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di lavoro. I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale. Articolo 8 ristorno In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi di cui agli articoli 13 (soci subordinati) e 30 (soci non subordinati). L erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell assemblea, mediante: - integrazioni dei compensi; - aumento gratuito del capitale sociale; - distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell'articolo 4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente. 4

5 Articolo 9 situazione di crisi aziendale Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il consiglio di amministrazione convocherà tempestivamente l assemblea ordinaria dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione. L assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali, utilizzando in primo luogo gli eventuali strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione. Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all articolo 8 e non potranno essere distribuiti eventuali utili. Il piano di intervento potrà prevedere, con l obiettivo di salvaguardare nella misura massima possibile i livelli occupazionali, forme di apporto anche economiche, quali, in via esemplificativa e non esaustiva: a) deroghe, ai sensi dell articolo 6, comma 2, della Legge 142, ai trattamenti retributivi previsti dal CCNL di cui all articolo 10 del presente regolamento; b) riduzione dell orario di lavoro; c) forme di prestazione lavorativa aggiuntiva non retribuita. Ai fini di cui al presente articolo, il consiglio di amministrazione potrà comunque tenere presenti comprovate situazioni individuali di grave difficoltà economica. Norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro subordinato Articolo 10 CCNL di riferimento per i soci con rapporto di lavoro subordinato La cooperativa corrisponde ai soci lavoratori con i quali è instaurato un rapporto di lavoro di tipo subordinato un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dal C.C.N.L. per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Per il trattamento economico dei soci svantaggiati potranno essere definiti contratti di inserimento lavorativo come previsto dal CCNL di settore. Articolo 11 organizzazione del lavoro Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato. I soci dovranno essere informati circa l assetto organizzativo, l organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della Cooperativa. Il lavoro dei soci con contratto subordinato viene organizzato dai responsabili con funzioni di coordinamento e direzione che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra socio e direzione. Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a rispettare le disposizioni impartite. La Cooperativa potrà, per far fronte a proprie esigenze, distaccare propri soci presso un altro datore di lavoro. Il distacco avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento. Il distacco non comporterà per i soci interessati la riduzione della retribuzione percepita o l adibizione a mansioni inferiori a quelle svolte in precedenza. Articolo 12 orario di lavoro L orario settimanale di lavoro, di norma, è pari a 38 ore da svolgersi in base alle esigenze funzionali delle attività, individuate dai responsabili della Cooperativa. Tale orario è distribuito nel corso della settimana in modo da concedere ai lavoratori almeno una giornata di riposo in occasione della domenica. Qualora per esigenze particolari di servizio ciò non fosse possibile, il riposo settimanale sarà fruito in un giorno feriale, senza che la Cooperativa debba sopportare costi aggiuntivi. 5

6 Come riportato all art 5, è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito e/o di lavoro intermittente e/o di qualsiasi altra tipologia prevista dalle leggi in vigore, purché compatibili con lo stato di socio. Eventuali prestazioni eccedenti l orario settimanale stabilito nei contratti di tipo subordinato, a tempo pieno e non, dovranno essere preventivamente concordate tra i soci ed i responsabili della Cooperativa. Articolo 13 trattamento economico dei soci con contratto di lavoro subordinato Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa. Mensilmente sarà calcolato in base alla retribuzione oraria prevista dal CCNL di cui all art. 10 moltiplicata per il numero di ore di lavoro effettivamente prestato. Per ciò che attiene al numero delle mensilità annualmente riconosciute, al trattamento di fine rapporto ed agli scatti d anzianità, si rimanda a quanto previsto dal CCNL di riferimento. L attribuzione dei livelli riportati dal CCNL avverrà in base all effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste ed in relazione alle prestazioni professionali per cui è stato assunto. L assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite da accordi collettivi che saranno sottoscritti dalle associazioni di rappresentanza e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Costituisce inoltre parte del trattamento economico la retribuzione integrativa attribuita dal consiglio di amministrazione a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, eventualmente riassorbibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all impegno dimostrati. Articolo 14 lavoro notturno Per lavoro notturno si intende quello prestato dalle ore 22 alle ore 6 del giorno dopo. I lavoratori che per esigenze di servizio saranno impiegati nel periodo notturno percepiranno una maggiorazione del 10% sulla paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta in detto periodo. Articolo 15 reperibilità Per esigenze strettamente connesse a particolari attività, la Cooperativa può richiedere ai lavoratori di essere disponibili a raggiungere il luogo di lavoro in breve tempo su chiamata e, quindi, di essere reperibili al di fuori del normale orario di servizio. L organizzazione della reperibilità sarà di volta in volta stabilita d intesa tra i soci ed i responsabili della Cooperativa. Per le prestazioni di questo tipo, ai lavoratori sarà corrisposta un indennità oraria lorda pari ad Euro 1,50. Articolo 16 - ferie Il periodo annuale di ferie è fissato in n 26 giorni calcolati su di una settimana lavorativa di 6 giorni. Il Consiglio di Amministrazione potrà adottare disposizioni diverse solo in senso migliorativo, anche a beneficio di singoli lavoratori. Il socio che all'epoca delle ferie non le avesse maturate per intero, avrà diritto per ogni mese di servizio prestato ad 1/12 delle ferie annuali. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata mese intero. Il lavoratore durante i periodi di assenza superiori ad un mese, se dovuti a malattia o infortunio extraprofessionali, non maturerà ferie. Le ferie verranno effettuate seguendo turni tesi a garantire la prosecuzione delle attività, secondo la pianificazione concordata con i responsabili della Cooperativa e sulla base delle esigenze di servizio. Per causa di forza maggiore il consiglio di amministrazione potrà interrompere o rinviare il turno prestabilito di ferie. Al socio che non abbia usufruito interamente delle ferie a lui spettanti non verrà riconosciuto alcun risarcimento economico in caso di risoluzione del rapporto associativo. 6

7 Articolo 17 - festivita' I soci lavoratori subordinati fruiranno di un giorno di riposo retribuito in occasione delle seguenti festività: 1) Capodanno, 2) Epifania, 3) Anniversario della Liberazione, 4) Lunedì di Pasqua, 5) Festa del Lavoro, 6) Assunzione della Madonna, 7) Ogni Santi, 8) Immacolata Concezione, 9) S. Natale, 10) S. Stefano, 11) S. Patrono. Il socio che per ragioni di servizio sia impegnato nello svolgimento di un turno di lavoro durante le festività sopra menzionate, avrà diritto ad un compenso orario lordo maggiorato del 30%. In occasione delle 4 festività soppresse dalla L. 54/77 la Cooperativa corrisponderà ai soci in servizio un importo pari al doppio del normale compenso giornaliero lordo. Qualora i turni di lavoro prevedano la presenza domenicale, al lavoratore non spetterà alcun compenso aggiuntivo. Articolo 18 permessi e recuperi I soci lavoratori hanno la facoltà di richiedere permessi retribuiti per gravi o comprovati motivi familiari. L'accoglimento della richiesta deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione il quale decide anche in merito alla concessione di ogni altro tipo di permesso richiesto, sia esso retribuito o meno, ed in merito agli eventuali recuperi che i soci interessati dovranno effettuare. Articolo 19 - licenza matrimoniale Il socio ha diritto ad un periodo di permesso retribuito al 100% e della durata di 15 giorni di calendario decorrenti dal giorno del matrimonio. Articolo 20 - aspettativa Il consiglio di amministrazione può deliberare, a sua completa discrezione, la concessione di un periodo di aspettativa, non retribuita e con diritto di conservazione del posto di lavoro, al socio che ne faccia richiesta scritta e motivata. Durante l aspettativa il lavoratore non matura anzianità di servizio e ferie. Qualora la Cooperativa accerti il venir meno delle motivazioni che hanno prodotto la concessione dell aspettativa, può chiedere al socio di rientrare in servizio entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata in proposito. Il lavoratore che non rientri al termine dell aspettativa concessagli decade automaticamente da socio. Articolo 21 - diritto allo studio I lavoratori possono chiedere di usufruire di permessi retribuiti per motivi di studio fino ad un massimo del 2% del personale in servizio a tempo pieno e, comunque, di almeno una unità. I soci iscritti alle scuole statali o a quelle legalmente riconosciute hanno diritto individualmente a permessi non eccedenti le 150 ore annue, purché documentino adeguatamente i loro impegni scolastici. Gli studenti universitari non potranno chiedere permessi per sostenere lo stesso esame per più di 2 volte. In caso di più richieste, il consiglio di amministrazione può decidere di ripartire i benefici previsti dal presente articolo tra i richiedenti, avendo anche la facoltà di modificare provvedimenti già adottati. Per agevolare i soci studenti, possono essere concessi ulteriori permessi non retribuiti, compatibilmente alle esigenze di servizio. Articolo 22 - malattie professionali e infortuni sul lavoro In presenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali, al socio verrà integrato fino al 100% del suo normale compenso quanto erogato dall'istituto Nazionale Assicurazioni sul Lavoro. Tale trattamento assistenziale avrà una durata massima di 180 giorni a partire dal primo giorno di assenza. Articolo 23 - assenza per malattie o infortuni extra professionali L'impossibilità di riprendere il lavoro a causa di malattia e infortunio dovrà essere tempestivamente comunicata all'ufficio amministrativo almeno un'ora prima dell'inizio del turno, salvo il caso di accertato 7

8 impedimento. L'assenza dovrà essere giustificata dal relativo certificato medico entro e non oltre le 48 ore successive all'inizio del turno di servizio. La mancata comunicazione nei termini sopra indicati farà considerare l'assenza come ingiustificata. Il rapporto societario permane in caso di un'assenza della durata massima di 12 mesi anche non continuativi nell'arco dell'ultimo triennio. Oltre i limiti di cui sopra la Cooperativa potrà ritenere il socio decaduto. Durante i periodi di malattia o di infortunio extraprofessionale, al socio sarà corrisposto esclusivamente quanto erogato dagli Enti Previdenziali ed Assistenziali Pubblici. Nulla sarà a carico della Cooperativa salvo diverse disposizioni deliberate dal consiglio di amministrazione Durante i primi tre giorni di malattia considerati "carenza", i lavoratori soci non percepiranno dalla Cooperativa alcun compenso. Articolo 24 - maternita' Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di legge. La cooperativa ritiene particolarmente importante e qualificante una efficace applicazione della legge 53/00 sui congedi parentali. Articolo 25 codice disciplinare e provvedimenti disciplinari L'inosservanza da parte del socio delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento interno può dar luogo, secondo la gravità dell'inflazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti: a) richiamo verbale; b) ammonizione scritta; c) multa non superiore alle 10 ore di compenso; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni; e) risoluzione del rapporto associativo e di lavoro per mancanze. Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere applicati prima che siano trascorsi 7 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. In questo periodo il socio può presentare le sue giustificazioni per iscritto. Sono ammesse deroghe ai commi precedenti in caso di particolari situazioni di urgenza, per cui il provvedimento disciplinare può essere provvisoriamente adottato con il richiamo scritto dell'inadempienza. Successivamente sarà confermato definitivamente o revocato in base alle giustificazioni per iscritto da parte del socio entro trenta giorni dal provvedimento. La comunicazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. Le delibere dei provvedimenti di cui alle lettere c), d) ed e) dovranno essere ratificate dal consiglio di amministrazione. Il socio, in ogni caso, potrà ricorrere in arbitrato secondo le disposizioni contenute nello Statuto Sociale. Per qualunque controversia non ricomposta all'interno della Cooperativa, viene eletto Foro competente a tutti gli effetti quello di Alessandria. Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione il socio che, a titolo di esempio: a) non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo oppure non giustifichi l'assenza entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza stessa, salvo il caso di impedimento oggettivo; b) ritardi l'inizio del lavoro senza giustificato motivo o lo sospenda o ne anticipi la cessazione; c) compia lieve insubordinazione nei confronti dei preposti alla direzione dei lavori; d) mantenga comportamenti sconvenienti nei confronti dei soci e dei colleghi di lavoro; e) esegua negligentemente il lavoro affidatogli; f) danneggi il materiale della Cooperativa o del committente per disattenzione o negligenza; g) fuori dall'azienda compia per conto terzi lavori di pertinenza della Cooperativa stessa; h) compia azioni lesive dell'immagine della Cooperativa; i) trasgredisca l'osservanza dello Statuto e Regolamento interno o commetta qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza della Cooperativa. L'ammonizione verrà applicata per mancanza di minor rilievo; le multe e le sospensioni per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento danni è devoluto alle esistenti istituzioni 8

9 assistenziali e previdenziali di carattere aziendale. Rientrano in questo articolo i punti g), h), i), qualora le infrazioni in essi previste siano commesse in forma estremamente lieve. In caso contrario, tali mancanze potranno essere sanzionabili secondo le modalità di seguito riportate. Incorre nel provvedimento di esclusione con preavviso il socio che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoratore di maggior rilievo di quelle contemplate in precedenza. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) comportamenti lesivi della dignità di altre persone; b) mancato rispetto del segreto professionale; c) azioni in grave contrasto con i principi della Cooperativa; d) abuso di alcolici ed uso di sostanze stupefacenti o psicotrope o di psicofarmaci non per uso terapeutico durante i turni di lavoro; e) insubordinazione ai soci preposti alla direzione della Cooperativa; f) gravi litigi o ingiurie nella Cooperativa e nei posti di lavoro; g) sensibile danneggiamento colposo al materiale della Cooperativa o del committente; h) esecuzione senza permesso di lavori nella Cooperativa per conto terzi o per conto proprio; i) assenza ingiustificata prolungata oltre due giorni consecutivi o assenza ingiustificata ripetuta per tre volte all'anno; j) recidiva in qualunque tipo di mancanza. Il provvedimento di esclusione senza preavviso viene adottato per il socio che incorre in grave nocumento morale o materiale o che compia in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro azioni che costituiscono delitto a termine di legge. A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra: a) abbandono del posto di lavoro da cui possano derivare conseguenze ad altre persone o comunque compimento di azioni che possano comportare gravi ripercussioni sulla Cooperativa; b) rissa all'interno della Cooperativa o nei posti di lavoro presso i quali opera la Società; c) grave insubordinazione ai soci preposti alla direzione della Cooperativa; d) furto nella Cooperativa; e) furto o trafugamento di qualsiasi oggetto appartenente al committente del servizio; f) danneggiamento volontario al materiale della Cooperativa o del committente; g) attività svolta in concorrenza alla Cooperativa; In caso venissero riscontrati gli estremi per l'esclusione da socio, la Società potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un massimo di 20 giorni. In questo periodo il socio non avrà diritto alla retribuzione fino alla conclusione del procedimento disciplinare. La Cooperativa comunicherà per iscritto al socio lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali controdeduzioni. Ove l'esclusione venga determinata e comunicata, essa avrà effetto dal momento della disposta sospensione. Il socio che commetta più di tre infrazioni e che sia già stato preventivamente ammonito potrà essere considerato decaduto. Tutte le decisioni relative all'applicazione del presente articolo sono di pertinenza del consiglio di amministrazione. Articolo 26 risoluzione del rapporto di lavoro I contratti di lavoro subordinato si risolvono in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa. L interruzione del contratto di lavoro subordinato è causa di esclusione da socio salvo che il consiglio di amministrazione, previa domanda del socio, non provveda all iscrizione del socio stesso in altra sezione del libro soci. Il rapporto di lavoro non può essere risolto da alcuna delle parti senza l'invio di comunicazione scritta e l'osservanza di un periodo di preavviso della durata di 40 giorni, fatto salvo quanto riportato al precedente art. 4 (periodo di prova). La parte che riceve detta comunicazione può troncare il rapporto sia all'inizio che nel corso del preavviso senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Al contrario, qualora una delle parti non rispetti i termini stabiliti per il preavviso, dovrà indennizzare l'altra 9

10 attraverso la corresponsione di un importo pari alla retribuzione del periodo di mancato preavviso. Inoltre, cessano il rapporto con la Cooperativa i lavoratori per i quali il consiglio di amministrazione non è in grado di mantenere l'occupazione, anche saltuaria, per un periodo superiore ai 90 giorni. Articolo 27 esercizio dei diritti sindacali L esercizio dei diritti sindacali, in quanto compatibile con lo stato di socio lavoratore, sarà disciplinato esclusivamene in base a specifici accordi stipulati a livello nazionale dalle associazioni cooperative e dalle organizzazioni sindacali in base alla vigente normativa. In attesa della stipula degli accordi di cui al comma 1, il consiglio di amministrazione favorirà la partecipazione dei soci alla vita e alle scelte della Cooperativa anche attraverso il rafforzamento dei momenti di dibatto interno previsti all articolo 6 del presente regolamento. Norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato Articolo 28 normativa applicabile ai soci non subordinati Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa riconducibile a uno a più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, ai sensi degli articoli da 61 a 69 del DLGS n. 276/2003, si applicano le seguenti disposizioni di legge: - ai fini fiscali l articolo 47 comma 1 lettera c) e 48 bis comma 1 DPR 917/86; - ai fini previdenziali e assistenziali, l articolo 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche; - ai fini dell'assicurazione INAIL, l articolo 5 DLGS 38/2000, se l attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l emanazione del presente regolamento. Rispetto al rapporto instaurato con i soci che conferiscono prestazioni di lavoro libero professionale, la Cooperativa si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni di legge in materia e ad assumersi gli oneri economici sotto l aspetto fiscale, previdenziale ed assicurativo. Articolo 29 organizzazione del lavoro Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato. I soci dovranno essere informati circa l assetto organizzativo, l organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa. Il lavoro dei soci con rapporto di tipo non subordinato si svolgerà con le modalità idonee a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal contratto individuale in collaborazione con le strutture della Cooperativa. Articolo 30 trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto delle entrate, dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla Società, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso. Articolo 31 norme generali I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato e dal contratto individuale stipulato al momento dell ammissione al lavoro. L'attività deve essere svolta senza alcun vincolo di subordinazione. La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l obbligo di coordinare la propria attività con quella della Cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della Cooperativa per il buon svolgimento dell attività lavorativa. 10

11 La Cooperativa provvederà a segnalare al socio l eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale, concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni. Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, il consiglio di amministrazione, o in caso di urgenza la direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti. In ogni caso l interruzione del contratto di lavoro è causa di esclusione da socio e l esclusione da socio è causa di interruzione del rapporto di lavoro. Il socio deve garantire che nello svolgimento dell'attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla Cooperativa nei confronti di terzi. Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare ad altri, in tutto o in parte, l'esecuzione di quanto affidatogli. Il socio impossibilitato a portare a termine l incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla direzione della Cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro. I contratti stipulati potranno prevedere sanzioni pecuniarie da applicare ai soci lavoratori non subordinati in caso di mancato compimento dell incarico affidato senza che questo sia stato causato da gravi e comprovati motivi. L entità delle sanzioni andrà stabilita di volta in volta e sarà riportata nei contratti. Le sanzioni potranno essere riscosse mediante detrazioni sui compensi pattuiti. Articolo 32 assenze I soci sono tenuti a comunicare alla Cooperativa le assenze o la mancata prestazione lavorativa che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti. In caso di assenza per malattia o infortunio, il rapporto contrattuale con il socio collaboratore a progetto rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo, per non più di 1/6 della durata del contratto, se tale durata è determinata, o di 30 giorni, negli altri casi. Il contratto si estingue comunque alla scadenza prevista o al compimento del programma di lavoro pattuito. In caso di gravidanza la collaboratrice potrà chiedere che il contratto sia sospeso per un massimo di 180 giorni. Tale richiesta dovrà essere accompagnata da idonea documentazione attestante lo stato di gravidanza. Articolo 33 norme sulla sicurezza sul lavoro e indumenti di lavoro I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla Cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto, dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell attività lavorativa concordata. Quando è previsto che i soci operino all interno delle strutture della Cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza. Nei casi previsti dalla vigente normativa, la Cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria. I soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento del lavoro, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza. Qualora se ne ravvisi la necessità a tali soci verranno forniti gli stessi indumenti utilizzati dai soci con rapporto subordinato. Qualora si verifichino inadempienze, se il caso è di particolare gravità, potrà essere risolto il contratto di lavoro con automatica esclusione dalla base sociale. Articolo 34 infortunio I soci con contratto di collaborazione a progetto, se soggetti all iscrizione all INAIL, sono obbligati - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia alla Cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso alla Cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio. 11

12 La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa. I soci con un contratto di tipo non subordinato diverso da quello di cui al punto precedente sono comunque tenuti ad informare la direzione degli infortuni occorsi loro all interno della Cooperativa anche al fine di attivare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti dei confronti dell INAIL o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei soci stessi. Fermo restando quanto previsto all articolo 32 in merito alle assenze, durante il periodo di infortunio al socio spetterà l intero trattamento economico pattuito se la prestazione prevista dal contratto individuale sarà svolta completamente. Qualora questo non fosse possibile, ovvero in caso di prestazioni correlate in tutto o in parte al tempo di lavoro, al socio spetterà la sola, eventuale, indennità economica di invalidità temporanea a carico INAIL. Articolo 35 - malattia Fermo restando quanto previsto all articolo 32 in merito alle assenze, durante il periodo di malattia al socio spetterà l intero trattamento economico pattuito se la prestazione prevista dal contratto individuale sarà svolta completamente. Qualora questo non fosse possibile, ovvero in caso di prestazioni correlate in tutto o in parte al tempo di lavoro, al socio spetterà la sola eventuale indennità economica a carico INPS, richiesta direttamente dallo stesso socio. Articolo 35 risoluzione del rapporto di lavoro I contratti di lavoro si risolvono alla data stabilita dal contratto individuale. La risoluzione può essere anticipata nei casi e con le modalità previste dal contratto individuale ovvero in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa. L interruzione del contratto di lavoro è causa di esclusione da socio salvo che il consiglio di amministrazione, previa domanda del socio, non provveda all iscrizione del socio stesso in altra sezione del libro soci. Il Presidente Valentino Balestrero 12

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