EXPORT CONTROLS E LA RESPONSABILITÁDELLE IMPRESE

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1 EXPORT CONTROLS E LA RESPONSABILITÁDELLE IMPRESE Venerdì 13 giugno 2014 Dott. Zeno Poggi info@zenopoggi.com

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4 Don t let this happen to YOU Company Confidential 4

5 LA SICUREZZA NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI La globalizzazione degli scambi internazionali di merci La situazione politica dei Paesi chiave dell export italiano L evoluzione tecnologica dei materiali Rappresentano alcuni dei fattori che hanno portato all introduzione di regole specifiche per la circolazione dei prodotti. Ciò comporta la necessità del rispetto delle: normative comunitarie, nazionali ed internazionali che prevedono particolari regimi di controlloall esportazionedi determinati beni e tecnologie allo scopo di garantire la sicurezzainterna e il rispetto delle intese internazionali

6 SVOLGIMENTO DI SPECIFICI CONTROLLI VERIFICA DELLA NORMATIVA IN VIGORE GESTIONE DELL OPERAZIONE COMMERCIALE PIANIFICAZIONE DELLA MOVIMENTAZIONE DELLA MERCE ANALISI DEL RISCHIO

7 IMPATTO GLOBALE EMBARGHI E RESTRIZIONI Internazionali ed europei TUTELA DELLA SICUREZZA INTERNAZIONALE RISPETTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE E DEGLI ACCORDI INTERNAZIONALI TUTELA DEI DIRITTI UMANI

8 ARMI Armenia Azerbiagian Bielorussia Birmania Cina Congo Corea del Nord Costa d Avorio Eritrea Guinea Iran Iraq Libano Liberia Libia Siria Somalia Sudan Sud Sudan Zimbabwe RESTRIZIONI SULLE DESTINAZIONI FINALI: Paesi sottoposti a embargo FINANZIARIO ed ALTRO Birmania Congo Corea del Nord Costa d Avorio Egitto Eritrea Guinea Haiti Iran Iraq Libano Liberia Libia Moldavia Serbia e Montenegro Siria Somalia Sudan Sud Sudan Tunisia Ucraina Zimbabwe

9 RESTRIZIONI SUI SOGGETTI: liste di soggetti ed entità iraniane soggetti a restrizione ALLEGATO VIII REG. UE 267/2012 e successive modifiche Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 1 : Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità o organismi di cui all allegato VIII. L allegato VIII comprende le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni a norma del paragrafo 12 dell UNSCR 1737 (2006), del paragrafo 7 dell UNSCR 1803 (2008) o dei paragrafi 11, 12 o 19 dell UNSCR 1929 (2010). Esempio: A. Persone ed entità coinvolte in attivitàrelative a missili nucleari o balistici Persone fisiche 1) Fereidoun Abbasi-Davani. Altre informazioni: scienziato senior presso il Ministero della difesa e del supporto logistico alle forze armate (MODAFL) con legami con l'istituto di fisica applicata. Lavora in stretta collaborazione con Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. Data di designazione da parte dell'onu: ALLEGATO IX REG. UE 267/2012 e successive modifiche Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 2: Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi di cui all allegato IX. L allegato IX comprende le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi che, a norma dell articolo 20 ( )della decisione 2007/413/PESC del Consiglio, sono stati riconosciuti come: coinvolti in attività nucleari/altre persone, entità o organismi che forniscono sostegno, anche finanziario, logistico o materiale, al governo iraniano e entità di loro proprietà o sotto il loro controllo o persone e entità ad essi associate; ( ) Esempio: NOME: National Iranian Oil Company (NIOC) INFORMAZIONI IDENTIFICATIVE: NIOC HQ, National Iranian Oil Company Hafez Crossing, Taleghani Avenue Teheran -Iran/ First Central Building, Taleghan St., Teheran, Iran, Codice postale: P.O. Box 1863 e 2501 MOTIVI:Entità detenuta e gestita dallo Stato che fornisce risorse finanziarie al governo dell'iran. Il Ministro del petrolio èdirettore del consiglio di amministrazione della NIOC, e il viceministro del petrolio ne è amministratore delegato. DATA DI INSERIMENTO NELL ELENCO:

10 RESTRIZIONI RELATIVE AI PRODOTTI: I materiali d armamento prodotti che, per requisiti e caratteristiche tecnico-costruttive, risultino predisposti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. La destinazione d uso del materiale deve essere accompagnata dalla contestuale valutazione dei requisiti e caratteristiche tecniche costruttive o di progettazione. AUTORITÁ DI RIFERIMENTO: PREFETTURAcompetente territorialmente per delega del MINISTERO DELL INTERNO. MINISTERO DELLA DIFESA - Segretariato Generale e Direzione Nazionale degli Armamenti Servizio Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese. MINISTERO DELLA DIFESA Stato Maggiore della Difesa -II Reparto Informazioni e Sicurezza MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI -Unitàper le autorizzazioni di materiali d'armamento (U.A.M.A) Divisione esportazioni

11 MATERIALI D ARMAMENTO il regime autorizzativo RICHIESTA RILASCIO LICENZA EX ART. 28 TULPS per autorizzazione produzione materiale d armamento Iscrizione al REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEGLI ARMAMENTI presso il Ministero della Difesa COMUNICAZIONE INIZIO TRATTATIVE CONTRATTUALI per transazioni commerciali verso Paesi non NATO non UE presso Ufficio UAMA Ministero Affari Esteri / Stato Maggiore - Ministero della Difesa ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL ESPORTAZIONE per transazioni commerciali verso tutte le destinazioni presso Ufficio UAMA Ministero Affari Esteri

12 RESTRIZIONI RELATIVE AI PRODOTTI: I prodotti a duplice uso Beni a duplice uso: tutti i prodotti, compresi i software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che militare; comprendendo tutti i beni che possono sia essere utilizzati a fini non esplosivi che entrare in qualche modo nella fabbricazione di armi o altri dispositivi nucleari. Fonti normative: Regolamento 428/2009, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Elenco dei prodotti Reg.UE 388/2012 che modifica all. I Reg. CE 428/2009 Vietati verso talune destinazioni (es. Iran) Sottoposti ad autorizzazione verso tutte le altre destinazioni

13 IL REGIME DEI PRODOTTI A DUPLICE USO Regimi multilaterali di non proliferazione Wassenaar Agreement Missile Technology Control Regime Nuclear Suppliers Group Gruppo Australia Convenzione sulle armi chimiche Categorie di suddivisione materiali a duplice utilizzo categoria 0 materiali nucleari, impianti ed apparecchiature categoria 1 materiali speciali e relative apparecchiature categoria 2 trattamento e lavorazione dei materiali categoria 3 materiali elettronici categoria 4 calcolatori categoria 5 telecomunicazioni(parte 1) e sicurezza dell informazione(parte 2) categoria 6 sensori e laser categoria 7 materiale avionico e di navigazione categoria 8 materiale navale categoria 9 materiale aerospaziale e propulsione

14 RESTRIZIONI FINANZIARIE: Gestione pagamenti relativi a materiali d armamento Ai fini dell incasso del pagamento della merce, sarà necessario comunicare alla banca che la transazione finanziaria èconnessa a materiale d armamento. Gli istituti di credito e gli intermediari finanziari devono infatti comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ogni attività di finanziamento connessa a questa tipologia di materiale. Il MEF ha la responsabilità di autorizzare le aziende nazionali, per il tramite degli istituti di credito, allo svolgimento di transazioni bancarie attinenti a operazioni di importazione, esportazione e transito di materialidi armamento, che siano state preventivamente autorizzate dai ministeri degli Affari esteri o della Difesa.

15 RESTRIZIONI FINANZIARIE: Gestione pagamenti relativi a operazioni commerciali con soggetti iraniani ART REGOLAMENTO (UE) n. 267/2012 e successive modifiche PARAGRAFO 1. Èvietato trasferire fondi tra, da un lato, enti finanziari e creditizi a cui si applica il presente regolamento e, dall'altro: enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; succursali e controllate, rientranti nell ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran; succursali e controllate, non rientranti nell ambito di applicazione del presente regolamento, di enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute con sede in Iran, e enti finanziari e creditizi e uffici dei cambiavalute non aventisede in Iran ma controllati da persone, entità o organismi con sede in Iran a meno che tali trasferimenti ricadano nell'ambito di applicazione del paragrafo 2 e siano stati trattati in conformitàdel paragrafo 3.

16 RESTRIZIONI FINANZIARIE: Gestione pagamenti relativi a operazioni commerciali con soggetti iraniani ART REGOLAMENTO (UE) n. 267/2012 e successive modifiche PARAGRAFO 2 : c) trasferimenti connessi a uno specifico contratto commerciale purchénon vietati ai sensi del presente regolamento; PARAGRAFO 3 : c) per qualsiasi altro trasferimento pari o superiore a EUR o equivalente occorre l autorizzazione preliminare dell autoritàcompetente dello Stato membro interessato a norma del paragrafo 2.

17 RESTRIZIONI FINANZIARIE: Gestione pagamenti relativi a operazioni commerciali con soggetti iraniani ART. 30 BIS -REGOLAMENTO (UE) n. 267/2012 e successive modifiche I trasferimenti di fondi da e verso una persona, un entità o un organismo iraniani che non rientrano nell'ambito di applicazione dell articolo 30, paragrafo 1, sono trattati come segue: notificaper le transazioni di importo compreso tra i e i euro; autorizzazionepreventiva per le transazioni di importo pari o superiore a euro. fino al 20 luglio 2014!!!

18 RESTRIZIONI FINANZIARIE: Gestione pagamenti relativi a operazioni commerciali con soggetti iraniani Autorità competente COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA (CSF) del Dipartimento del Tesoro L intermediario bancarioèl unico soggetto abilitato a presentare istanza di autorizzazione. Pochi istituti italiani operano con l Iran.

19 GARANTIRE LA SICUREZZA NEGLI SCAMBI COMMERCIALI La sicurezza passa attraverso una corretta gestione dell esportazione in ogni sua fase ed in particolar modo nella sua fase preliminare. Attivitàdi verifica organizzata internamente all azienda

20 EXPORT CONTROLS: GESTIONE AZIENDALE CONFORMITÁALLA POLICY AZIENDALE: verifica dell esistenza di procedure giàin atto all interno del gruppo aziendale GESTIONE DOCUMENTALE: predisposizione di tutta la documentazione relativa all operazione commerciale ARCHIVIAZIONE DATI: organizzazione archivio interno aziendale OBIETTIVI INDIVIDUAZIONE RESPONSABILITÁ: Coinvolgimento di tutti gli uffici per gli aspetti di competenza ORGANIZZAZIONE SUPPLY CHAIN: coinvolgimento dei fornitori per la verifica dei prodotti

21 VERIFICHE PREVENTIVE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO CONCLUSIONE DEL CONTRATTO VERIFICA DELLA NECESSITÁDI LICENZE DI ESPORTAZIONE CONSEGNA MERCE GESTIONE AZIENDALE DELL EXPORT CONTROLS QUAL ÈLA DESTINAZIONE FINALE DELLA MERCE? POSSO ESPORTARE LA MIA MERCE IN QUEL PAESE? QUALI SONO LE CLAUSOLE CHE POSSONO TUTELARMI? QUALI DOCUMENTI INTEGRATIVI POSSO CHIEDERE AL CLIENTE? ALL UTILIZZATOR E FINALE? HO BISOGNO DI UN AUTORIZZAZIONE ALL ESPORTAZIONE? QUAL È L AUTORITÁ COMPETENTE? QUALI DOCUMENTI DOVRANNO ACCOMPAGNARE LA MERCE DURANTE L ESPORTAZIONE? COME POSSO PREPARARE AL MEGLIO I DOCUMENTI NECESSARI? FASI DI VERIFICA CHI ÈIL DESTINATARIO DELLA MERCE? CHI È L UTILIZZATORE FINALE? COME GESTIRE CORRETTAMENT E LA TRANSAZIONE FINANZIARIA? COME POTREI GESTIRE UN EVENTUALE BLOCCO DELLA MERCE IN DOGANA?

22 PROCEDURA DI EXPORT CONTROLS Èpertanto necessario che l azienda preveda al suo interno una procedura di export controls che comporti la verifica organizzata dei seguenti aspetti : - VERIFICA ASPETTO OGGETTIVO (prodotti, tecnologie, componenti) - VERIFICA DESTINAZIONE FINALE (embarghi, restrizioni) - VERIFICA ASPETTO SOGGETTIVO (soggetti coinvolti nella transazione commerciale: destinatario merce; utilizzatore finale) - VERIFICA EVENTUALI RESTRIZIONI FINANZIARIE

23 LA RESPONSABILITÀ DELLE IMPRESE L impresa detiene precise responsabilità in merito al controllo: dei prodottivenduti, esportati e riesportati (articoli militari, beni a duplice uso) dei Paesi di destinazione (sanzioni, embarghi) dellecontroparti e dei destinatari (soggetti ed entità) coinvolti

24 POSSIBILI CONSEGUENZE Qualora l azienda non effettui i necessari controlli, la stessa potrebbe incorrere nella: VIOLAZIONE DELL A NORMATIVA NAZIONALE VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONE NORMATIVE DEI SINGOLI PAESI DI DESTINAZIONE DELLA MERCI SANZIONI PENALI ED AMMINISTRATIVE A CARICO DELL AZIENDA VENDITRICE ED ESPORTATRICE

25 ESPORTAZIONE PRODOTTI E TECNOLOGIE A DUPLICE USO (Reg. UE 428/2009) -D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 96 POSSIBILI SANZIONI PENALI / AMMINISTRATIVE esempi ESPORTAZIONE PRODOTTI E TECNOLOGIE A DUPLICE USO VERSO IRAN (reg. UE ex 423/2007, ora 961/2010) - D.LGS , N. 64 ART. 483, C.P. FALSO IN ATTO PUBBLICO MISURE PER IL CONTRASTO E LA REPRESSIONE DEL TERRORISMO E DEI PAESI CHE MINACCIANO LA PACE E LA SICUREZZA INTERNAZIONALE D.LGS , N. 109

26 ESPORTAZIONE DI PRODOTTI E TECNOLOGIE A DUPLICE USO esempi Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 96 ART. 16 SANZIONI PENALI SANZIONI AMMINISTRATIVE

27 PRINCIPALI SANZIONI PENALI D.LGS. 96/2003 (art. 16) - esempi ESPORTAZIONE SENZA AUTORIZZAZIONE ESPORTAZIONE OTTENUTA FORNENDO DICHIARAZIONI O DOCUMENTI FALSI RECLUSIONE DA DUE A SEI ANNI OPPURE MULTA DA A CONFISCA ESPORTAZIONE IN DIFFORMITA DAGLI OBBLIGHI PRESCRITTI CON LE AUTORIZZAZIONI RECLUSIONE DA DUE A QUATTRO ANNI OPPURE MULTA DA A

28 PRINCIPALI SANZIONI PENALI D.LGS. 96/2003 (art. 16) - esempi OMESSA COMUNICAZIONE ALL AUTORITA COMPETENTE DELLE VARIAZIONI DI INFORMAZIONI E DATI, INTERVENUTE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA OMISSIONE DELLE INDICAZIONI SU DOCUMENTI E REGISTRI COMMERCIALI PREVISTE DALL ART. 16, COMMA 1, DEL REG. 428/2009 MANCATA CONSERVAZIONE PER TRE ANNI SUCCESSIVI ALLE ESPORTAZIONI DELLA DOCUMENTAZIONE DI LEGGE MANCATA COMUNICAZIONE DATI O TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI SANZIONE AMMINISTRATIVA DA A EURO

29 PRINCIPALI SANZIONI PENALI D.LGS. 96/2003 (art. 16) - esempi TRASMISSIONE VIA INTERNET, FAX O TELEFONO, DI PROGETTI, FORMULE, DESIGN, SOFTWARE E TECNOOGIE A QUALSIASI TITOLO RIFERIBILI ALLO SVILUPPO, PRODUZIONE O UTILIZZAZIONE DI BENI D.U. (All. I e IV),SENZA AUTORIZZAZIONE RECLUSIONE FINO A 2 ANNI OPPURE MULTA DA A (sequestro del sito)

30 SANZIONI PER ESPORTAZIONEDI PRODOTTI E TECNOLOGIE SOGGETTE A RESTRIZIONI VERSO L IRAN D.LGS. 14 MAGGIO 2009, N. 64 (Rif. formale a Reg. UE 423/2007) ART. 2, COMMA 1 VENDERE, FORNIRE, TRASFERIRE O ESPORTARE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, I BENI INDICATI NEGLI ALLEGATI I, II, III ; CONCORRERE VOLONTARIAMENTE AD ATTIVITA ELUSIVE DEI DIVIETI ACQUISTARE, IMPORTARE O TRASPORTARE DALL IRAN, INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO ORIGINE, I BENI COME SOPRA FORNIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, ASSISTENZA TECNICA O SERVIZI DI INTERMEDIAZIONE RELATIVAMENTE AI BENI DI CUI SOPRA O CONCORRERE VOLONTARIAMENTE AD ATTIVITA ELUSIVE DEL DIVIETO RECLUSIONE DA TRE A OTTO ANNI

31 OBIETTIVO FINALE RISPETTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE CORRETTA ESECUZIONE DELL OPERAZIONE COMMERCIALE E DELLA TRANSAZIONE FINANZIARIAAD ESSA CONNESSA GARANZIA DELLA TUTELA DELLA SICUREZZA DEL PRODOTTO E DEL PAESE DI DESTINAZIONE FINALE TUTELA GENERALE DELL IMPRESA

32 BE MORE PROACTIVE AND LESS REACTIVE in altre parole PREVENIRE É MEGLIO CHE CURARE!

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