A.C Ratifica dell'accordo tra Italia e Giappone sulla previdenza sociale

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1 A.C Ratifica dell'accordo tra Italia e Giappone sulla previdenza sociale N dicembre 2014

2 Camera dei deputati XVII LEGISLATURA Verifica delle quantificazioni A.C Ratifica dell'accordo tra Italia e Giappone sulla previdenza sociale N dicembre 2014

3 La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

4 Estremi del provvedimento A.C Titolo breve: Iniziativa: Commissione di merito: Relatore per la Commissione di merito: Gruppo: Ratifica ed esecuzione dell Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio governativa III Commissione Marco Fedi PD Relazione tecnica: presente verificata dalla Ragioneria generale riferita al testo presentato alla Camera Parere richiesto Destinatario: alla III Commissione in sede referente Oggetto: testo del provvedimento

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6 INDICE ARTICOLI 1-24 DELL ACCORDO CONTENUTO DELL ACCORDO ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA COPERTURA FINANZIARIA E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA I

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8 PREMESSA Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio Il provvedimento è costituito di 4 articoli ed è corredato di relazione tecnica, vidimata positivamente dalla Ragioneria dello Stato. L Accordo è formato da 24 articoli. Si esaminano di seguito le norme dell Accordo considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario. La relazione illustrativa afferma che l Accordo tra Italia e Giappone in materia di sicurezza sociale intende regolare i rapporti tra i due Paesi, membri del G8/G20, per quanto attiene a taluni aspetti previdenziali relativi alla legislazione applicabile, sottolineando altresì che al momento l Italia è l unico Paese del G8 con il quale il Governo nipponico non ha un vigente accordo di sicurezza sociale. VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI ARTICOLI 1-24 dell Accordo Contenuto dell Accordo Le norme dell Accordo disciplinano le relazioni tra Italia e Giappone in materia di previdenza sociale. In particolare, le norme introdotte dall Accordo, tra l altro, dispongono quanto segue: viene definito il campo di applicazione dell Accordo che riguarda, in particolare, la legislazione in materia di prestazioni 1 relative all assicurazione sull invalidità, vecchiaia e superstiti. In particolare per quanto riguarda il Giappone, l Accordo si applicherà: ai sistemi pensionistici giapponesi; alla pensione nazionale; all assicurazione pensionistica per i lavoratori subordinati; al Mutual Aid Pension per i dipendenti statali, i dipendenti degli enti locali e i dipendenti delle scuole private; al sistema assicurativo giapponese per l impiego, comprendente le prestazioni di disoccupazione. Ai fini dell Accordo, la pensione nazionale non include la pensione di vecchiaia o qualsiasi altro trattamento previdenziale concesso su basi transitorie o complementari per fini assicurativi e liquidabile - interamente o principalmente a carico delle risorse pubbliche di bilancio. Con riferimento all Italia l ambito di applicazione oggettivo riguarda: l assicurazione generale obbligatoria (AGO) sull invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS); le relative gestioni speciali; la gestione separata dell AGO; i sistemi sostitutivi ed esclusivi dell AGO; l assicurazione contro la 1 L articolo 1 dell Accordo definisce la prestazione come pensione o qualsiasi pagamento in denaro o beneficio ai sensi della legge di ciascuno Stato contraente in materia

9 disoccupazione involontaria. L Accordo non si applica alle prestazioni non-contributive finanziate completamente o parzialmente con le risorse del bilancio nazionale. L Accordo si applica alle persone che siano state o siano soggette alla legislazione di una delle Parti, nonché ad altre persone i cui diritti derivino da queste. Le persone residenti nel territorio di una delle due Parti ricevono lo stesso trattamento dei cittadini di quello Stato, ad eccezione delle norme complementari per i cittadini giapponesi sulla base del domicilio al di fuori del territorio del Giappone ai sensi della legislazione giapponese. L Accordo dispone altresì che non siano applicabili previsioni che limitano la titolarità o il pagamento di prestazioni a persone che risiedono nell altro Stato (articoli 1-5 e articolo 21 dell Accordo); la legislazione applicabile è individuata sulla base del principio generale secondo il quale una persona che svolge attività subordinata nel territorio di una delle Parti sarà soggetta solo alla legislazione di tale Parte contraente (lex loci laboris). Quando tuttavia una persona soggetta alla legislazione di uno Stato, che lavora per un datore di lavoro soggetto alla legislazione del medesimo Stato, viene inviata a lavorare nell altro Stato, la stessa sarà soggetta alla legislazione del primo Stato a condizione che il periodo di distacco non vada oltre i cinque anni. Se il distacco continua oltre i cinque anni, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che il dipendente interessato rimanga comunque assoggettato solo alla legislazione del primo Stato. Analoghe previsioni riguardano i lavoratori autonomi (articoli 6-10, articolo 12 e articolo 22 dell Accordo); le autorità degli Stati si accordano sulle misure amministrative da applicare all Accordo, comunicando le modifiche intervenute alle rispettive legislazioni e fornendo gratuitamente assistenza (articolo 14 dell Accordo); nella misura in cui la legislazione di uno Stato preveda clausole di esenzione o riduzione di costi amministrativi o dei diritti consolari per documenti da presentare, dette clausole si applicano anche ai documenti presentati ai sensi dell Accordo in esame (articolo 15 dell Accordo); l Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al mese in cui le Parti contraenti avranno completato uno scambio di note volte a comunicare il completamento delle procedure costituzionalmente (articolo 23 dell Accordo). La relazione tecnica afferma preliminarmente che la quantificazione è effettuata ipotizzando la decorrenza degli effetti dell Accordo a partire dal 1 gennaio Riguardo al numero dei beneficiari, la RT tiene conto: della comunità giapponese soggiornante in Italia, censita presso il centro elaborazione dati del Ministero dell interno, la cui consistenza numerica al 1 gennaio 2012 era pari a individui; - 4 -

10 dei cittadini giapponesi che, nel corso del 2010, hanno effettuato versamenti contributivi all INPS. La consistenza numerica è risultata pari a unità con un reddito medio pro capite pari a circa euro; dei cittadini giapponesi che sono alle dipendenze di un impresa giapponese e che, nel 2010, hanno versato contributi previdenziali all INPS. La consistenza numerica di questa comunità è risultata pari a 696 individui, con una retribuzione media annua, nel 2010, di poco inferiore agli euro; delle indicazioni relative alla comunità italiana residente in Giappone iscritta all anagrafe italiana dei residenti all estero (AIRE), indicazioni rilevate dal MAE nel novembre In base a tale rilevazione la numerosità della comunità italiana è risultata pari a unità. In base ai dati dell Annuario statistico del MAE la numerosità della popolazione, nel periodo , è passata da a unità, con un incremento complessivo del 70% e un incremento medio annuo del 4,5%; delle basi tecniche utilizzate nel Modello previsionale INPS (anno 2004), nonché della tavola di mortalità ISTAT 2009; dei requisiti per il pensionamento di cui all articolo 24 del DL 201/2011; degli effetti della sentenza della Corte di Cassazione (n. 366/1995) in materia di efficacia dei contributi da riscatto per lavoro all estero; degli effetti della L. 189/2002 (cosiddetta Bossi/Fini) in materia di concessione agli extracomunitari rimpatriati di una rendita calcolata con il sistema contributivo al compimento dell età prevista per il pensionamento di vecchiaia. La RT ha altresì ipotizzato quanto segue: per i soggetti iscritti all AIRE, una frequenza pari al 25% di cittadini italiani che risiedono in Giappone lavorando alle dipendenze di un impresa italiana. Per tali soggetti si è ipotizzata una retribuzione media annua, nel 2012, pari a euro, analoga a quella dei cittadini giapponesi in Italia; la continuità di iscrizione all ente di previdenza obbligatoria per entrambe le collettività per tutto il periodo in esame; un andamento dell inflazione e delle retribuzioni in linea con le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del DEF In base allo schema proposto, i cittadini giapponesi che svolgono un attività lavorativa sul territorio italiano alle dipendenze di imprese giapponesi verseranno i loro contributi previdenziali all ente di previdenza giapponese, causando - in tal modo una diminuzione delle entrate contributive dell INPS

11 Minori entrate contributive per l INPS nel periodo per effetto dell Accordo Anno Lavoratori giapponesi Minori entrate attivi in Italia alle contributive dipendenze di imprese (milioni di euro) giapponesi , , , , , , , , , ,2 D altro canto, l INPS riceverà i contributi dei lavoratori italiani che svolgono la loro attività in Giappone alle dipendenze di un impresa italiana. Sulla base dei dati AIRE e delle ipotesi esposte in precedenza, la RT stima questa voce come segue: Maggiori entrate contributive per l INPS nel periodo derivanti dai contributi previdenziali versati dai lavoratori italiani che svolgono la loro attività in Giappone alle dipendenze di imprese italiane Anno Lavoratori italiani attivi in Giappone alle dipendenze di imprese italiane Maggiori entrate contributive (milioni di euro) , , , , , , , , , ,1-6 -

12 Per l Inps l onere è costituito dal saldo negativo delle due quantità: Valutazione nel periodo dell onere per l INPS determinato dalla stipula dell Accordo previdenziale italo-giapponese Anno Minori entrate contributive annue complessive per l INPS (milioni di euro) , , , , , , , , , ,1 Benché il numero dei lavoratori giapponesi alle dipendenze di un impresa dello stesso Paese sia il 21,4% dei lavoratori giapponesi che versano contributi all INPS, i contributi dagli stessi versati costituiscono circa la metà del monte contributivo dei lavoratori nipponici in Italia. Ciò si spiega con il fatto che i lavoratori giapponesi alle dipendenze di un impresa nipponica percepiscono retribuzioni molto elevate, essendo spesso inquadrati con qualifiche di dirigenti d azienda. La rimanente parte dei lavoratori giapponesi, circa 2.500, è impiegata soprattutto nel settore dei servizi e percepisce retribuzioni di importo decisamente inferiore a quelle dei loro concittadini dipendenti da imprese nipponiche. La RT ha ritenuto inoltre opportuno inserire una valutazione dell impatto che la ratifica dell Accordo italo-giapponese determinerebbe sull onere della L. 189/2002 (legge Bossi/Fini) la quale prevede, per il cittadino giapponese, la corresponsione di una pensione contributiva al compimento dell età di vecchiaia al rientro in Giappone. Ovviamente, la prosecuzione dei versamenti contributivi all INPS determinerebbe, all età del pensionamento di vecchiaia, l erogazione di una pensione di importo maggiore di quella che si avrebbe con la sospensione dei versamenti contributivi prevista in caso di approvazione dell Accordo

13 Valutazione dell onere ex L. 189/2002 in assenza e in previsione dell applicazione dell Accordo italo-giapponese Anno Numero Onere in assenza Onere in caso di beneficiari dell Accordo Accordo giapponesi (migliaia di euro) (migliaia di euro) La RT pertanto valuta l impatto finanziario complessivo determinato dall approvazione dell Accordo italo-giapponese in materia previdenziale, considerando sia i minori contributi previsti per l INPS, sia le minori spese future per la corresponsione della pensione prevista dalla L. 189/2002. Valutazione dell impatto complessivo dell Accordo italo-giapponese nel periodo Anno Onere Minor onere ex Onere totale previdenziale L. 189/2002 (milioni di euro) dell Accordo (milioni di euro) (milioni di euro) ,7 0,015 9, ,9 0,038 9, ,2 0,130 10, ,6 0,198 10, ,0 0,260 10, ,9 0,375 10, ,1 0,580 10, ,2 0,645 10, ,2 0,855 10, ,1 0,860 10,

14 Al riguardo, si rileva preliminarmente che l Accordo sulla sicurezza sociale stipulato tra Italia e Giappone è sostanzialmente volto ad escludere il versamento dei contributi al sistema previdenziale del Paese straniero in cui lavorano temporaneamente i cittadini dei due Stati, qualora gli stessi siano autonomi o alle dipendenze di un datore di lavoro dello stesso Paese di origine. Da tale esclusione derivano tenuto conto della diversa consistenza dei due gruppi dei lavoratori - minori entrate contributive complessive per il sistema previdenziale italiano, come evidenziato nella RT. Ciò premesso, per quanto riguarda i profili di quantificazione, la RT ipotizza un trend decrescente nel numero di soggetti (sia italiani che lavorano in Giappone, sia giapponesi che lavorano in Italia) interessati nonostante la stessa RT indichi un andamento crescente dei lavoratori italiani in Giappone. In proposito, appare necessario acquisire gli elementi sottostanti tali differenti andamenti. Per quanto riguarda la componente italiana, si segnala che secondo la RT la numerosità della popolazione di italiani che lavorano in Giappone, nel periodo , ha avuto un incremento complessivo del 70% e un incremento medio annuo del 4,5%. Inoltre, si rileva un trend crescente delle minori entrate contributive previste, pur in presenza di un minor numero di soggetti interessati. Andrebbe chiarito se tale andamento sia riferibile alla dinamica dei prezzi e delle retribuzioni, sia italiane che giapponesi, e se inoltre risulti compatibile con il quadro macroeconomico aggiornato rispetto alle previsioni utilizzate dalla relazione tecnica (per la componente italiana, infatti, sono state utilizzate le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento al Documento di finanza pubblica 2012). Appare infine utile una conferma che l applicazione di esenzioni o riduzioni di costi amministrativi o dei diritti consolari ai sensi dell articolo 15 dell Accordo non produca effetti finanziari di ammontare apprezzabile. ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica Copertura finanziaria e clausola di salvaguardia La norma dispone che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro per l'anno 2014, in euro per l'anno 2015 e in euro a - 9 -

15 decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale , nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il comma 2 reca una esplicita clausola di salvaguardia, secondo cui, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al medesimo comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 28 gennaio 2009, n. 2. Il comma 3 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2. Il comma 4 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, si ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica ad esso allegata, alle modifiche previste alla disciplina in materia di totalizzazione dei periodi di lavoro svolti in Giappone previste dall Accordo. In merito alla norma di copertura finanziaria si fa presente che l accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l utilizzo, reca le necessarie disponibilità. Il riferimento ai fondi speciali appare idoneo nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre

16 Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, appare opportuno che il Governo chiarisca, se l utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali, in via prioritaria, ed eventualmente del Fondo sociale per l occupazione e la formazione, possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi fondi. Tale chiarimento appare necessario, con particolare riguardo al Fondo sociale per l occupazione e la formazione (capitolo 2230 stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), in considerazione della natura non rimodulabile del relativo capitolo. Con riferimento alla formulazione dell autorizzazione di spesa si segnala l opportunità di specificare che l onere paria a 10,740 milioni di euro a decorrere dal 2016 ha carattere annuo. Infine, si dovrebbe valutare l opportunità di modificare la decorrenza degli oneri del provvedimento e della relativa copertura finanziaria dal 2014 al 2015, giacché, ai sensi dell articolo 23, l Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui gli Stati Contraenti avranno completato uno scambio di note diplomatiche con cui si informi l altra Parte che le necessarie procedure costituzionali per l entrata in vigore di questo accordo sono state completate

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