Transfer Pricing Perugia 9 LUGLIO 2015 Dott. Antonio Telesca
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1 Direzione Regionale dell Umbria Transfer Pricing Perugia 9 LUGLIO 2015
2 RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI Art. 110 comma 7 del T.U.I.R.; Circ. Ministeriale 22 settembre 1980, n.32/9/2267; Art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (oneri documentali); Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 (oneri documentali); Circolare 58/E del 15 dicembre 2010; Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Irap).
3 RIFERIMENTI NORMATIVI E PRASSI Linee guida OCSE 2010; Modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni; Convenzione arbitrale (90/436/CEE); Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 23 luglio 2004 (Ruling); Bollettino del Ruling di standard internazionale ( b/nsi/documentazione/ruling+internazionale/)
4 ART.110 C. 7 T.U.I.R. «I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, determinato a norma del comma 2, se ne deriva aumento del reddito; la stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, ma soltanto in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle speciali «procedure amichevoli» previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi»
5 La nozione di controllo non si limita alla definizione dell art del Codice Civile ma si estende a qualsiasi ipotesi di influenza economica sia attuale che potenziale come ad esempio i seguenti casi previsti dalla Circolare 32/1980: a)vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa; b)impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa (fattispecie comprensiva delle joint ventures); c)diritto di nomina dei membri del consiglio di amministrazione o degli organi direttivi della società; d)membri comuni del consiglio di amministrazione; e)relazioni di famiglia tra le parti;
6 f) concessione di ingenti crediti o prevalente dipendenza finanziaria; g) partecipazione da parte delle imprese a centrali di approvvigionamento o vendita; h) partecipazione delle imprese a cartelli o consorzi, in particolare se finalizzati alla fissazione di prezzi; i) controllo di approvvigionamento o di sbocchi; j) serie di contratti che modellino una situazione monopolistica; k) in generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un'influenza sulle decisioni imprenditoriali.
7 ART. 9: «per valore normale, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione».
8 In base all art. 110 del T.U.I.R sono soggetti alla disciplina del transfer pricing tutti i componenti positivi e negativi che derivano dai rapporti intrattenuti tra società appartenenti allo stesso gruppo: Cessione di beni; Prestazioni di servizi; Royalties, canoni, etc; Rapporti di finanziamento (cfr. Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010)
9 I FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO E CLAUSOLA DI NON FRUTTUOSITA Art. 45 comma 2 del TUIR: «per i capitali dati a mutuo gli interessi, salvo prova contraria, si presumono percepiti alle scadenze e nelle misure pattuite per iscritto» La disciplina del TP costituisce norma speciale pertanto prevale sulle norme afferenti la determinazione del reddito da capitale. Non sono valide le pattuizioni contrattuali di infruttuosità eventualmente stipulate tra le parti
10 I FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO E MERCATO DI RIFERIMENTO Ai fini della determinazione del giusto tasso di interesse da applicare ai finanziamenti infragruppo occorre stabilire il metodo da utilizzare ed il mercato di riferimento. Metodo preferenziale: CUP (si vedano anche alcuni esempi presenti nelle Linee guide Ocse 2010 al paragrafo 7) Mercato di riferimento: mercato del mutuante poiché è rilevante il mercato di reperimento dei fondi.
11 I FINANZIAMENTI INFRAGRUPPO E TASSO DI RIFERIMENTO Tasso di riferimento: Società italiana mutuante: Bollettino statistico pubblicato dalla Banca d Italia sezione E Tassi d interesse attivi e passivi; Società italiana mutuataria: bollettini statistici emesse dalla Banca centrale del Paese di riferimento, Statistiche dell Eurosistema pubblicate dalla BCE, etc
12 TRANSFER PRICING E PROVA DELL ELUSIONE Nell ambito di applicazione della normativa sul transfer pricing rientrano pertanto tutte le operazioni con società non residenti appartenenti allo stesso gruppo della società domestica. Si deve notare come l uso della locuzione società non residenti fa sì che sia del tutto ininfluente la localizzazione della società purché sia ad di fuori del territorio dello Stato. E inoltre irrilevante l eventuale risparmio d imposta che potrebbe derivare al gruppo dalle operazioni poste in essere. L amministrazione non è tenuta a provare il risparmio d imposta (cfr. Cassazione sentenza 25 settembre 2013 n )
13 TRANSFER PRICING E PROVA DELL ELUSIONE IL CASO SOCIETA ALFA: Controllante tedesca SOCIETA BETA: Controllata italiana ALFA Finanziamento fruttifero Interessi BETA L Amministrazione finanziaria recupera a tassazione gli interessi passivi in quanto il tasso applicato è sproporzionato rispetto a quelli mediamente praticati sul mercato tedesco
14 TRANSFER PRICING E PROVA DELL ELUSIONE SENTENZA 25 SETTEMBRE 2013 N (sintesi) L Amministrazione finanziaria non deve dimostrare la natura elusiva dell operazione, né l eventuale risparmio d imposta conseguito per via del trattamento di favore in merito alla tassazione degli interessi di cui usufruisce la controllante tedesca. Deve soltanto provare che la transazione non è avvenuta a valori di mercato. La Cassazione ha inoltre ritenuto valido il metodo adottato (CUP con tasso di interesse medio del mercato creditizio in Germania ovvero paese di residenza del mutuante).
15 TRANSFER PRICING E IRAP L. 27 DICEMBRE 2013, N. 147 ART. 21 COMMI DA 281 A 284 C.281:«La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.»
16 TRANSFER PRICING E IRAP C.282: «La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche del valore della produzione netta di cui al comma 281. C.283: «La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 è limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione. C.283: «Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
17 TRANSFER PRICING E IRAP Le norme in materia di Transfer Pricing, pertanto, sono applicabili nella determinazione del valore della produzione netta anche per i periodi successivi a quelli in corso al 31/12/2007. NORMA RETROATTIVA? NO, NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA E comunque esclusa l applicazione delle sanzioni ai fini fino al periodo d imposta 2012 anche in assenza della documentazione nazionale (tranne il caso in cui le sanzioni siano già state irrogate prima dell entrata in vigore della norma in esame).
18 Modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni Art. 9: ASSOCIATED ENTERPRISES 1. Where a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.
19 Segue Modello di Convenzione OCSE Principio dell arms lenght Se le condizioni imposte o accettate tra due imprese associate nei loro rapporti commerciali o finanziari differiscono da quelle che sarebbero state stabilite tra entità indipendenti Gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati conseguiti da una delle imprese possono essere inclusi tra gli utili di quest ultima e di conseguenza essere tassati
20 Principio dell arms lenght Nessuna rettifica della contabilità delle imprese associate è ammessa se le operazioni tra le imprese sono state effettuate in normali condizioni di libero mercato (Commentario art. 9 par. 1) Per stabilire il rispetto del principio dell arm s lenght ANALISI DI COMPARABILITA
21 ANALISI DI COMPARABILITA I fattori determinanti ai fini dell analisi di comparabilità sono: 1) Caratteristiche dei beni/servizi oggetto delle transazioni; 2) Analisi funzionale; 3) Condizioni contrattuali; 4) Contesto economico; 5) Strategie commerciali perseguite.
22 SEGUE ANALISI DI COMPARABILITA 1.CARATTERISTICHE BENI E SERVIZI Le caratteristiche dei beni/servizi oggetto delle transazioni devono essere simili o comunque comparabili: BENI: qualità, volumi di vendita, disponibilità, etc SERVIZI: qualità, natura del servizio, tipo di negozio giuridico, durata, etc
23 SEGUE ANALISI DI COMPARABILITA 2.ANALISI FUNZIONALE Per stabilire se le transazioni sono comparabili è necessario stabilire le funzioni svolte, le risorse impiegate, obblighi e rischi assunti dalle parti. In particolare stabilire chi si assume i vari rischi legati alle transazioni (insolvenza, di mercato, etc ) è fondamentale per stabilire il grado di remunerazione della prestazione effettuata.
24 SEGUE ANALISI DI COMPARABILITA 3.CONDIZIONI CONTRATTUALI Le condizioni contrattuali (causale, condizioni di consegna, condizioni di trasporto, termini di pagamento, etc ) possono influenzare in modo significativo le transazioni. Se non ci sono contratti scritti? Comportamenti concludenti (analisi degli ordini, transazioni passate, etc )
25 SEGUE ANALISI DI COMPARABILITA 4.CONTESTO ECONOMICO Il mercato in cui operano le imprese oggetto di comparazione può influenzare la determinazione del risultato E opportuno, pertanto, che i mercati siano similari o comunque che le eventuali differenze siano poco rilevanti nella determinazione del prezzo o che siano «prezzabili» ovvero misurabili nella determinazione dei prezzi praticati in modo da poter effettuare opportune correzioni.
26 SEGUE ANALISI DI COMPARABILITA 5.STRATEGIE COMMERCIALI PERSEGUITE Anche le strategie commerciali possono influenzare notevolmente la comparabilità delle transazioni (dumping, grado di concorrenza ed innovazione dei concorrenti, etc ) per cui occorre considerare eventuali differenze nella comparazione delle transazioni.
27 LE 9 FASI DELL ANALISI DI COMPARABILITA 1.Scelta degli anni da analizzare; 2.Broad-based analysis (analisi ad ampio raggio) sulle caratteristiche dei soggetti; 3.Analisi funzionale (per scegliere la tested-party, il metodo più appropriato per il caso in esame ed i fattori di comparabilità più significativi; 4. Ricerca dei comparabili interni, se presenti; 5.Determinazione delle fonti di informazione disponibile sui comparabili esterni e sul loro grado di affidabilità;
28 LE 9 FASI DELL ANALISI DI COMPARABILITA 6. Scelta del metodo più appropriato al caso concreto affrontato; 7. Identificazione dei potenziali comparabili; 8. Determinazione degli eventuali aggiustamenti, qualora siano necessari; 9. Utilizzo dei dati raccolti e determinazione della remunerazione in condizioni di libera concorrenza (arm s lenght remuneration).
29 I METODI DI PRICING METODI TRADIZIONALI: Comparable Uncontrolled Price (CUP) ovvero metodo del confronto del prezzo; Cost-Plus Method ovvero metodo del costo maggiorato; Resale Price Method ovvero metodo del prezzo di rivendita METODI REDDITUALI: Transactional Net Margin Method (TNMM) ovvero metodo del margine netto delle transazioni; Profit Split ovvero metodo della ripartizione degli utili
30 METODO CUP Confronto tra il prezzo applicato a beni e servizi in una transazione tra imprese associate e prezzo che sarebbe applicato in transazioni comparabili in circostanze comparabili. Il confronto può essere INTERNO Tra una delle due imprese associate ed una parte indipendente ESTERNO Tra imprese indipendenti
31 METODO CUP PUNTI DI FORZA: E un metodo diretto in quanto confronta direttamente i prezzi ed evidenzia immediatamente le eventuali divergenze; E il metodo preferito sia dall Amministrazione Finanziaria (Circolare 32 del 1980) sia dall OCSE; Elimina in partenza il problema della scelta della tested party in quanto il prezzo è frutto della contrattazione tra le parti (in pratica è espressione delle caratteristiche di entrambe le parti) PUNTI DEBOLI: Richiede una elevata comparabilità delle transazioni; Nel caso del CUP esterno può essere difficile reperire le informazioni necessarie.
32 METODO DEL COST PLUS E il metodo che determina il prezzo di libera concorrenza applicando una adeguata percentuale di ricarico (mark-up) sui costi di produzione. Il mark-up (margine di utile lordo) viene determinato attraverso il confronto con transazioni comparabili. Anche in questo caso il confronto può essere: INTERNO Mark up realizzato dall impresa associata con operatori indipendenti ESTERNO Mark up realizzato da imprese indipendenti in transazioni comparabili
33 METODO COST PLUS PUNTI DI FORZA: E il metodo più utilizzato dalle imprese indipendenti per la determinazione dei prezzi da praticare; Basandosi sui costi interni l azienda ha tutte le informazioni necessarie; E un metodo tradizionale; PUNTI DEBOLI: Le informazioni sul mark up praticato da terzi indipendenti potrebbero essere difficilmente reperibili; Ci possono essere difficoltà nella determinazione dei costi; Analizza soltanto una delle due parti in gioco (il produttore)
34 METODO DEL PREZZO DI RIVENDITA Tale metodo determina il prezzo di libera concorrenza partendo dal prezzo di rivendita del bene ad una impresa indipendente riducendolo di un adeguato margine di utile lordo (gross margin) che rappresenta la remunerazione dei costi sostenuti dal rivenditore e dei rischi assunti. Il confronto in questo caso è sul gross margin produttore distributore terzo Punto di partenza è il prezzo di vendita tra il distributore ed il soggetto terzo a cui viene sottratta la percentuale di gross margin considerata at arm s lenght
35 METODO DEL PREZZO DI RIVENDITA PUNTI DI FORZA: Si basa sul prezzo di rivendita che è a tutti gli effetti un prezzo di mercato; E un metodo tradizionale; PUNTI DEBOLI: Difficoltà di confronto tra gross profit in presenza di informazioni non dettagliate o di sistemi contabili difformi
36 METODO DEL TNMM Tale metodo mette a confronto i margini netti delle transazioni Il margine netto è inteso come EBIT o Risultato Operativo GROSS PROFIT COSTI COMMERCIALI COSTI AMMINISTRATIVI = EBIT O RISULTATO OPERATIVO
37 METODO DEL TNMM PUNTI DI FORZA: Metodo applicabile quando non sono applicabili i metodi tradizionali in quanto i margini netti sono meno influenzati da differenze nelle funzioni svolte dalle parti e nelle condizioni delle transazioni; E sufficiente l analisi di una sola impresa; PUNTI DEBOLI: Difficoltà di reperimento delle informazioni necessarie per la sua applicazione; L analisi di una sola delle imprese di un gruppo potrebbe portare ad una allocazione distorta degli utili.
38 METODO DEL PROFIT SPLIT Consiste nella ripartizione del profitto globale di una o più transazioni controllate tra le imprese associate che lo hanno generato. La ripartizione può avvenire attraverso: 1. L ANALISI DEL CONTRIBUTO: la ripartizione avviene attraverso criteri che valorizzino l apporto di ciascuna delle imprese associate ala realizzazione del profitto. La determinazione dell apporto di ciascuna impresa al risultato avviene sulla base dell analisi funzionale che deve stabilire le funzioni svolte dalle parti, i rischi assunti, i beni (soprattutto immateriali) impiegati. 2. ANALISI DEL RESIDUO: ad ogni associata viene attribuito un utile «routinario» per lo svolgimento delle funzioni ordinarie. La parte residuale dell utile globale viene attribuito in base a funzioni straordinarie svolte ed ai beni immateriali posseduti.
39 METODO DEL PROFIT SPLIT PUNTI DI FORZA: Valutazione plurilaterale: è un metodo che analizza tutte le imprese associate che partecipano alle transazioni controllate; Elasticità: è utilizzabile anche nel caso in cui non siano disponibili transazioni strettamente comparabili. PUNTI DEBOLI: Rischio di una ripartizione non oggettiva dell utile tra le imprese associate; Difficoltà nella rilevazione di ricavi e costi delle imprese associate anche a causa di asimmetrie nei sistemi contabili adottati.
40 Bollettino del Ruling di standard internazionale II edizione
41 I SERVIZI INFRAGRUPPO Linee guida OCSE Cap. VII «Special considerations for Intra-Group Services» Rientrano nell ambito applicativo dell art. 110 c. 7 del T.U.I.R.; Rientrano nell ambito applicativo dell art. 109 del TUIR;
42 I SERVIZI INFRAGRUPPO Occorre innanzi tutto stabilire se hanno i requisiti per la deducibilità previsti dall art. 109: Principio di competenza (art. 109 c. 1): concorrono a formare il reddito nell esercizio a condizione che sia certa l esistenza e determinabile in modo obiettivo l ammontare; Principio di inerenza (art. 109 c. 5): presenza di una stretta correlazione tra costi sostenuti ed attività esercitata dall impresa. Se i costi per servizi infragruppo soddisfano i requisiti di cui sopra verifica TP
43 I SERVIZI INFRAGRUPPO Servizi prestati da un membro del gruppo multinazinale: Amministrativi, Tecnici, Finanziari, Commerciali, Management e coordinamento, etc ; Il punto fondamentale è stabilire se la società appartenente al gruppo trae vantaggio dal servizio ricevuto : il vantaggio deve essere diretto ed effettivo per il membro del gruppo che riceve il servizio. Il punto di riferimento è sempre il comportamento di imprese indipendenti in condizioni similari: si è in presenza di un servizio infragruppo (suscettibile di essere remunerato) se un impresa indipendente sarebbe disposta a pagare per lo stesso servizio in condizioni comparabili.
44 I SERVIZI INFRAGRUPPO Non sono servizi infragruppo: Servizi duplicati: ovvero quei servizi prodotti da un membro del gruppo e che sono una mera duplicazione di servizi che un altro membro del gruppo ha prodotto per se stesso; Servizi da cui un membro del gruppo ottiene solo benefici incidentali e che sono dovuti al fatto di appartenere al gruppo e che non derivano da una specifica attività effettuata (es. vantaggio di usufruire del rating creditizio del gruppo in assenza di garanzie a favore prestate da un altro membro); Servizi «on call»» ovvero su richiesta qualora prevedano un pagamento di canoni annuali;
45 I SERVIZI INFRAGRUPPO Quando invece i servizi rispettano i requisiti per essere considerati infragruppo: Occorre verificare il rispetto del principio dell arm s lenght e quindi se il quantum stabilito è in linea con quello che sarebbe contrattato tra imprese indipendenti. Metodi raccomandati (Par. 7.31): CUP; COST-PLUS.
46 CASO PRATICO Fattispecie 1: società italiana A produce tubi in acciaio e li cede ad una società controllata B tedesca al prezzo unitario di 300 e ad una società terza C al prezzo di 400 Analisi di comparabilità delle transazioni tra A e B e tra A e C Se le transazioni sono comparabili il metodo preferibile è il CUP INTERNO
47 CASO PRATICO Fattispecie 2: società italiana A produce tubi in acciaio e li cede ad una società controllata B tedesca al prezzo unitario di 300 e tubi di alluminio ad una società terza C al prezzo di 400 Analisi di comparabilità delle transazioni tra A e B e tra A e C I beni venduti hanno caratteristiche diverse per cui non è applicabile il CUP. Il processo produttivo però è lo stesso quindi c è comparabilità funzionale tra le transazioni METODO DEL COST-PLUS
48 CASO PRATICO TUBI ACCIAIO TUBI ALLUMINIO PREZZI VENDITA COSTI PRODUZIONE DIRETTI COSTI PRODUZIONE INDIRETTI TOTALE COSTI PRODUZIONE MARGINE LORDO MARK UP 64,84% 86,92% MARGINE LORDO RETTIFICATO 182*86,92% = 158,19 PREZZO VENDITA RETTIFICATO ,19 = 340,19
49 CASO PRATICO Fattispecie 3: società italiana A produce tubi in acciaio e li cede ad una società controllata B tedesca (GROSSISTA) al prezzo unitario di 300 e ad altri indipendenti (dettaglianti) Analisi funzionale: difficile il confronto tra prezzi perché è diverso il segmento di mercato in cui sono ceduti i beni. METODO DEL TNMM Il confronto avviene sui margini netti delle transazioni che tengono conto delle funzioni svolte dalle parti e sono meno influenzati da differenze nelle transazioni.
50 CASO PRATICO TUBI ACCIAIO TUBI ALLUMINIO VENDITE TOTALI COSTI PRODUZIONE (DIR + IND) SPESE OPERATIVE TOTALE COSTI RISULTATO OPERATIVO MARK UP 38,89% 46,79% RISULTATO OPERATIVO RETT. 3600*46,79% = 1684,40 VENDITE TOTALI RETTIFICATE ,40 = 5284,40
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