PROVINCIA DI SAVONA. Allegato "A"

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1 Allegato "A" PROVINCIA DI SAVONA Regolamento per il conseguimento dell idoneità professionale all esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto Disciplina delle modalità di accesso agli esami di idoneità professionale, requisiti e titoli per l ammissione, procedure d esame

2 Indice generale Articolo 1. Finalità...3 Articolo 2. Normativa...3 Articolo 3. Soggetti interessati...3 Articolo 4. Requisiti per l'ammissione all'esame...3 Articolo 5. Titoli per l ammissione all esame...4 Articolo 6. Modalità di presentazione delle domande...4 Articolo 7. Ammissione all'esame...5 Articolo 8. Calendario e programma degli esami...5 Articolo 9. Commissione esaminatrice...6 Articolo 10. Prova d esame...6 Articolo 11. Rilascio attestato di idoneità...7 Articolo 12. Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti...7 Articolo 13. Adeguamento normativo...7 Articolo 14. Entrata in vigore...7 Normativa di riferimento...8 2

3 Articolo 1. Finalità 1. La finalità del presente Regolamento è quella di disciplinare la materia degli esami per il conseguimento dell attestato di idoneità professionale all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. La competenza è stata attribuita alle Province dall articolo 105, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in attuazione di quanto previsto al punto 5 dell'accordo Stato, Regioni ed Enti Locali, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo Articolo 2. Normativa 1. Il presente Regolamento è redatto in osservanza della seguente normativa: Legge 8 agosto 1991, numero 264. Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto Legge 4 gennaio 1994, numero 11 Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi Decreto Ministeriale 16 aprile 1996, numero 338 Regolamento concernente i programmi di esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto Accordo Stato Regioni Enti locali del 14 febbraio 2002 Modalità organizzative e procedure per l applicazione dell art. 105, comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n.112 Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" Legge 30 luglio 2002, numero 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" Per semplicità, nel prosieguo, la legge 8 agosto 1991, numero 264, sarà detta legge 264/1991 e il Decreto Ministeriale 16 aprile 1996, numero 338 sarà detto decreto ministeriale 338/1996. Articolo 3. Soggetti interessati 1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento coloro che, in possesso dei requisiti di cui all articolo 3 della legge 264/1991, intendono acquisire l attestato di idoneità professionale al fine di svolgere l attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Articolo 4. Requisiti per l'ammissione all'esame 1. Possono partecipare agli esami per l acquisizione dell attestato di idoneità professionale per l esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, coloro che dimostrano il possesso dei requisiti di cui all articolo 3, comma 1 e all articolo 5 comma 2 della legge 264/ Non sono ammessi alle prove di esame coloro che hanno sostenuto il medesimo esame, anche presso altra Provincia, con esito negativo, nei sei mesi precedenti la data di 3

4 svolgimento dell'esame stesso. Articolo 5. Titoli per l ammissione all esame 1. Per l'ammissione all esame i candidati, alla data di scadenza del bando, devono essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato. 2. Sono, inoltre, ammessi all esame i soggetti che, alla data di scadenza del bando, hanno partecipato al corso di formazione professionale di cui all articolo 10 comma 3 della legge 264/1991 e successive modificazioni, anche se sprovvisti del diploma di istruzione superiore di secondo grado, qualora appartengano alle categorie di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 7 Legge 4 gennaio 1994, numero 11 e di seguito elencate: a) eredi o aventi causa del titolare dell impresa individuale già autorizzata ai sensi dell articolo 3 della legge 264/1991 che, in caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare, proseguono l attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi; b) soci o amministratori di società già autorizzata ai sensi dell articolo 3 della legge. 264/1991 che, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell amministratore in possesso dell attestato di idoneità professionale, proseguono l attività provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno, in presenza di giustificati motivi; c) soci e familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrano di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell impresa. Articolo 6. Modalità di presentazione delle domande 1. I soggetti che intendono conseguire il titolo professionale all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto devono presentare al competente Servizio Trasporti della Provincia di Savona domanda di ammissione all esame in bollo redatta secondo il modello predisposto e disponibile sul sito internet 2. Alla domanda deve essere allegata, quale condizione per l ammissione all esame, la seguente documentazione: a) attestazione di versamento, dell importo stabilito dalla Giunta Provinciale, per spese di istruttoria e di funzionamento della Commissione di esame da effettuarsi su conto corrente postale n intestato alla Provincia di Savona Servizio di Tesoreria - causale Esame per il conseguimento dell attestato di idoneità professionale all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Il suddetto importo potrà essere aggiornato con deliberazione della Giunta Provinciale; b) dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito al possesso del titolo di studio richiesto per l accesso all esame ovvero, in mancanza del medesimo, di trovarsi in uno dei casi previsti dall articolo 5, comma 2, del presente Regolamento. 3. I cittadini extracomunitari di cui al punto a) del precedente articolo 4 devono allegare, altresì, alla domanda la seguente documentazione: a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità; b) copia conforme del permesso di soggiorno ovvero della carta di soggiorno in corso di validità, attestante il regolare soggiorno in Italia, per motivi che ne consentano l inserimento lavorativo. 4

5 4. La domanda vale per una sola sessione d esame. 5. La mancata presentazione alle prove non comporta la restituzione del versamento effettuato. 6. Non verranno prese in considerazione le domande presentate fuori termine; farà fede il timbro e la data dell ufficio postale accettante. 2. Il candidato deve dimostrare il possesso dei requisiti e dei titoli di ammissione all esame entro la data di scadenza per la presentazione della domanda. Articolo 7. Ammissione all'esame 1. Le domande di ammissione all'esame sono valutate dal Servizio Trasporti della Provincia che svolge le funzioni di segreteria della Commissione d'esame, ai fini della regolarità delle stesse e del possesso dei requisiti. 2. In caso di documentazione insufficiente o di dichiarazioni incomplete, il suddetto Servizio ne chiederà tempestivamente l integrazione, in ottemperanza di quanto stabilito dall articolo 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, attraverso apposita richiesta, determinando altresì la data entro la quale la documentazione mancante deve essere prodotta, pena la non ammissione all'esame. 3. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Trasporti della Provincia la variazione dell indirizzo indicato all atto della presentazione della domanda. 4. In caso di accertata insussistenza di uno o più requisiti o dei titoli per l ammissione il Servizio Trasporti provvede a comunicare la non ammissione all'esame, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all'indirizzo indicato dall'interessato nella domanda, almeno venti giorni prima degli esami. 5. La segreteria della Commissione d'esame comunica, agli ammessi all'esame, la data, l'ora di inizio degli esami e la sede degli stessi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso l indirizzo indicato dall interessato nella domanda, almeno venti giorni prima. 6. Per essere ammesso a sostenere l'esame ciascun candidato dovrà presentarsi alle prove munito di un documento di identità in corso di validità. Articolo 8. Calendario e programma degli esami 1. Ogni anno, e comunque entro il mese di ottobre, la Provincia di Savona, con atto del Dirigente del Servizio Trasporti, provvede a stabilire il calendario delle sessioni di esame. La sede di svolgimento delle prove sarà comunicata con la convocazione di ammissione all esame. 2. Ai sensi dell'allegato I del Decreto Ministeriale 338/1996, l esame riguarderà le seguenti discipline : a) la circolazione stradale; b) il trasporto di merci; c) navigazione; d) il Pubblico Registro Automobilistico; e) il regime tributario. 3. In ottemperanza a quanto previsto dall articolo 5 comma 3 della legge 264/1991 l elenco completo dei quesiti e delle risposte sarà messo a disposizione degli interessati almeno 5

6 sessanta giorni prima della data della prova di esame. I quiz saranno pubblicati sul sito internet della Provincia o ritirabili presso lo sportello del Servizio Trasporti ubicato al 4 piano del Palazzo della Provincia Via Sormano, 12. L orario del suddetto sportello è dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00. E inoltre possibile contattare il personale addetto ai seguenti recapiti telefono: 019/ / fax: 019/ trasporti@provincia.savona.it. Articolo 9. Commissione esaminatrice 1. La Commissione ha il compito di curare lo svolgimento degli esami accertando l'idoneità al conseguimento della qualifica dei candidati. 2. La Commissione di esame è nominata con decreto del Presidente della Provincia e dura in carica tre anni. 3. La Commissione è composta dai seguenti soggetti: a) il Dirigente del Servizio Trasporti o suo delegato, con funzioni di Presidente; b) un rappresentante del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, esperto nelle materie d'esame; c) un rappresentante dell Automobile Club Italiano, designato dall'istituto del Pubblico Registro Automobilistico, esperto nelle materie d'esame; d) un rappresentante della Capitaneria di Porto di Savona, esperto nelle materie d'esame; e) un esperto di gestione nel trasporto merci, individuato dalla Provincia sulla base delle segnalazioni delle Associazioni di categoria competenti in materia, con particolare competenza sugli argomenti specifici del programma di esame di cui all allegato I del Decreto Ministeriale 338/1996. Qualora le suddette Associazioni non proponessero un nominativo entro il termine stabilito dalla Provincia, l esperto sarà individuato dalla Provincia stessa; f) un esperto in materia di tributi, designato dall'agenzia delle Entrate. 4. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute della Commissione in assenza del titolare. 5. Ai componenti della commissione spetta un gettone di presenza per ogni seduta a cui hanno partecipato, nella misura stabilita con apposita deliberazione della Giunta Provinciale, oltre alle spese sostenute per raggiungere la sede d'esame. Il gettone di presenza comprende sia la fase preparatoria che quella di correzione delle prove. 6. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio Trasporti della Provincia di Savona di categoria non inferiore alla C, il quale sarà presente alle prove. 7. Il segretario ha il compito di: a) redigere i verbali delle riunioni; b) predisporre e raccogliere la documentazione relativa alla presenza dei componenti al fine della corresponsione dei gettoni di presenza ovvero al procedimento di decadenza; c) curare gli adempimenti necessari al funzionamento della Commissione. Articolo 10. Prova d esame 1. L esame si svolge sugli argomenti di cui all allegato I del Decreto Ministeriale 338/1996 e 6

7 consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata. 2. La prova scritta consiste in venticinque quesiti a risposta multipla predeterminata. 3. I quesiti predisposti dalla Commissione esaminatrice sono suddivisi in cinque gruppi di cinque domande per ciascuna delle discipline oggetto d esame. 4. La prova d'esame è superata dai candidati che avranno risposto in maniera esatta ad almeno quattro quesiti per ciascuna disciplina oggetto d esame e quindi che avranno ottenuto un punteggio non inferiore a 20/25 (venti/venticinquesimi). 5. Il risultato della suddetta prova sarà comunicato ai candidati al termine della correzione della prova stessa. 6. E prevista una sessione d esame all anno. Articolo 11. Rilascio attestato di idoneità 1. A seguito del superamento dell esame il Dirigente del Servizio Trasporti della Provincia rilascia al candidato l'attestato di idoneità professionale all esercizio dell attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 2. L attestato è rilasciato in unico esemplare in osservanza della normativa sul bollo. 3. Il candidato, qualora avesse la necessità del rilascio di un duplicato, deve presentare apposita istanza, dichiarando la motivazione della perdita dell originale. Anche il duplicato sarà rilasciato in osservanza della normativa sul bollo. Articolo 12. Trasparenza amministrativa ed accesso agli atti 1. I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, con le modalità ivi previste e nel rispetto della normativa vigente in tema di tutela della riservatezza. 2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela immediata di posizioni giuridicamente rilevanti. Articolo 13. Adeguamento normativo 1. L'entrata in vigore di nuove norme europee, statali, regionali, statutarie e di nuove circolari ministeriali, comporta l immediata abrogazione e/o modificazione delle norme del presente regolamento che risultino con le stesse incompatibili. 2. Nei casi di cui al precedente comma la Provincia adegua periodicamente il proprio regolamento alle norme suddette. Articolo 14. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione consiliare di approvazione. 7

8 Normativa di riferimento (dalla banca dati della De Agostini) Indice Decreto Legislativo 31 marzo 1998, numero 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dell Stato alla Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, numero 59. Articolo 105. Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti Locali. Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalita' organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14 febbraio Punto 5. Gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada e dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuole. Legge 8 agosto 1991, numero 264 Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Articolo 3. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Articolo 5. Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Decreto Ministeriale 16 aprile 1996, numero 338 Regolamento concernente i programmi d'esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Allegato I. Discipline d'esame. Legge 4 gennaio 1994, numero 11 Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi Articolo 4. Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Art. 10 bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. 8

9 Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. Art Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali. 1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono, in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative: a) al rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di propria competenza; b) al rifornimento idrico delle isole; c) all'estimo navale; d) alla disciplina della navigazione interna; e) alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale; f) al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali; g) alla gestione del sistema idroviario padano-veneto; h) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale; i) alla programmazione degli interporti e delle intermodalità con esclusione di quelli indicati alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 104 del presente decreto legislativo; l) al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; tale conferimento non opera nei porti finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti di rilevanza economica internazionale e nazionale, nonché nelle aree di preminente interesse nazionale individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e successive modificazioni. Nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale il conferimento decorre dal 1 gennaio Sono attribuite alle province, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative: a) alla autorizzazione e vigilanza tecnica sull'attività svolta dalle autoscuole e dalle scuole nautiche; b) al riconoscimento dei consorzi di scuole per conducenti di veicoli a motore; c) agli esami per il riconoscimento dell'idoneità degli insegnanti e istruttori di autoscuola; d) al rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate; e) al controllo sull'osservanza delle tariffe obbligatorie a forcella nel settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi; f) al rilascio di licenze per l'autotrasporto di merci per conto proprio; g) agli esami per il conseguimento dei titoli professionali di autotrasportatore di merci per conto terzi e di autotrasporto di persone su strada e dell'idoneità ad attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada; h) alla tenuta degli albi provinciali, quali articolazioni dell'albo nazionale degli autotrasportatori. 4. Sono, inoltre, delegate alle regioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture di trasporto, escluse le strade e le autostrade. 9

10 5. In materia di trasporto pubblico locale, le regioni e gli enti locali conservano le funzioni ad essi conferite o delegate dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto. 7. L'attività di escavazione dei fondali dei porti è svolta dalle autorità portuali o, in mancanza, è conferita alle regioni. Alla predetta attività si provvede mediante affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedura di gara pubblica. Accordo Stato-regioni-enti locali, recante modalita' organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approvato dalla Conferenza Unificata in data 14 febbraio Punto 5. Gestione degli esami per l'accertamento dell'idoneità all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto su strada e dell'idoneità degli insegnanti ed istruttori di autoscuole. Le Province istituiscono, con proprio regolamento, le Commissioni d'esame per lo svolgimento degli esami previsti dall'art. 5 della legge 264/91 e dall'art. 123, comma 7, del D. lgs 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). Nelle Commissioni deve essere garantita almeno la partecipazione di un rappresentante del Dipartimento Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, designato dal Direttore del Dipartimento Trasporti Terrestri della Provincia di riferimento, nonché di un esperto nelle materie d'esame, anche su designazione della Regione. Per la disciplina del funzionamento delle rispettive Commissioni d'esame vale quanto prescritto al punto 4) del presente accordo. Nelle more di approvazione del regolamento provinciale di istituzione delle Commissioni, l'espletamento degli esami viene assicurato dalle Commissioni esistenti. Legge 8 agosto 1991, numero 264 Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Articolo 3. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 1. Nel riquadro dello sviluppo programmato del settore di cui all'articolo 2, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata, dalla provincia, al titolare dell'impresa che sia in possesso dei seguenti requisiti: a) sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea stabilito in Italia; b) abbia raggiunto la maggiore età; c) non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione 10

11 della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione; d) non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione; e) non sia stato interdetto o inabilitato; f) sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5; g)disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria valutati alla stregua di criteri definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dei trasporti con proprio decreto, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 devono essere posseduti: a) da tutti i soci, quando trattasi di società di persone; b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni; c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società. 3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera g) del comma 1 deve essere posseduto dalla società. 4. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato al versamento del contributo una tantum, di cui al comma 4 dell'articolo 8. 4bis. L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge. Articolo 5. Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. 1. L'attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciato, dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti, previo superamento di un esame di idoneità svolto davanti ad apposite commissioni istituite, su base regionale, con decreto del presidente della giunta regionale e composte da: a) un rappresentante del Ministero dei trasporti, con funzioni di presidente, designato dal Ministro dei trasporti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; b) un rappresentante del Ministero della marina mercantile ed un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai Ministri competenti fra i dirigenti o i funzionari con qualifiche equiparate delle rispettive amministrazioni; c) un rappresentante del comitato regionale per l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni e integrazioni, designato dal presidente del comitato fra i componenti; d) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale; d-bis) un rappresentante designato dagli automobile club. 2. Possono essere ammessi all'esame di idoneità di cui al comma 1, previo pagamento di un diritto di segreteria il cui importo è annualmente stabilito con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze, coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere 11

12 a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 3 nonché di un diploma di istruzione superiore di secondo grado o equiparato. 3. Le sessioni di esame sono annuali e si svolgono in ogni capoluogo di regione secondo modalità e programmi stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri della marina mercantile e delle finanze. L'esame consiste in una prova scritta basata su quesiti a risposta multipla predeterminata vertenti su nozioni di disciplina della circolazione stradale, di legislazione sull'autotrasporto, di disciplina della navigazione e legislazione complementare, di legislazione sul pubblico registro automobilistico e di legislazione tributaria afferente al settore. L'elenco completo dei quesiti e delle risposte deve essere messo a disposizione degli interessati almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'esame. 4. L'esame di idoneità di cui al comma 1 non è richiesto per i dirigenti preposti agli uffici di assistenza automobilistica degli automobile club che siano in servizio da almeno quindici anni Decreto Ministeriale 16 aprile 1996, numero 338 Regolamento concernente i programmi d'esame e le modalità di svolgimento degli esami di idoneità all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. Allegato I. Discipline d'esame. A) La circolazione stradale. - Veicoli eccezionali e trasporti in condizione di eccezionalità. - Nozione di veicolo. - Classificazione e caratteristiche dei veicoli. - Masse e sagome limiti. - Traino di veicoli. - Norme costruttive e di equipaggiamento. - Accertamenti tecnici per la circolazione. - Destinazione ed uso dei veicoli. - Documenti di circolazione ed immatricolazione. - Estratto dei documenti di circolazione e di guida. - Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici. - Guida dei veicoli. - Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi. Formalità necessarie per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario. B) Il trasporto di merci. - Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi. - Comitati dell'albo e loro attribuzioni. - Iscrizioni nell'albo, requisiti e condizioni. - Iscrizioni delle imprese estere. - Fusioni e trasformazioni. - Abilitazioni per trasporti speciali. - Variazioni dell'albo. - Sospensioni dall'albo. - Cancellazione dall'albo. - Sanzioni disciplinari. - Effetti delle condanne penali. - Reiscrizioni, decisioni, competenze, ricorsi. 12

13 - Omissione di comunicazioni all'albo. - Autorizzazioni. - Tariffe a forcella per i trasporti di merci. - Documentazione obbligatoria per il trasporto di cose per conto di terzi. - Trasporto merci in conto proprio. - Licenze. - Commissione per le licenze, esame e parere. - Elencazione delle cose trasportabili. - Revoca delle licenze. - Ricorsi. - Servizi di piazza e di noleggio. - Esenzioni dal disciplinamento del trasporto merci. Trasporti internazionali. C) Navigazione. - Accenni sulle norme che regolano la navigazione in generale. - Acque marittime entro ed oltre sei miglia dalla costa. - Navi e galleggianti. - Unità da diporto. - Costruzione delle imbarcazioni da diporto. - Accertamenti e stazzatura delle imbarcazioni e delle navi. - Iscrizione ed abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. - Rilascio, rinnovo ed aggiornamento delle licenze. - Visite periodiche ed occasionali delle imbarcazioni e delle navi. - Collaudo e rilascio certificato d'uso dei motori. - Competenze del R.I.Na. - Iscrizione nei registri di imbarcazioni e navi (per dichiarazione di costruzione, prima iscrizione, trasferimento). Cancellazione dai registri. - Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprietà e di altri atti e documenti per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto matricolare o copia di documenti. - Autorizzazione per la navigazione temporanea di prova e licenza provvisoria di navigazione. - Noleggio e locazione. - Importazione ed esportazione delle imbarcazioni, delle navi e dei motori. - Regime fiscale ed assicurativo. - Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando ed alla condotta di imbarcazioni. - Esami per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi. - Esami per il conseguimento dell'abilitazione alla condotta di motori. - Validità e revisione delle patenti nautiche. Norme per l'esercizio dello sci nautico. D) Il P.R.A. - Legge del P.R.A. - Legge istitutiva I.E.T. - Compilazione delle note. - Iscrizioni. - Trascrizioni. - Annotazioni. - Cancellazioni. E) Il regime tributario. - Le imposte dirette ed indirette in generale. - L'IVA: classificazione delle operazioni, momento impositivo. - Fatturazione delle operazioni. - Fatturazione delle prestazioni professionali. - Ricevuta fiscale: forma e contenuti. 13

14 - Il principio di territorialità dell'imposta: operazioni internazionali e intercomunitarie. - Registri contabilità IVA. - Dichiarazione annuale IVA. - Regimi speciali per la determinazione del reddito d'impresa e dell'iva. - Imposte indirette relative alla circolazione dei veicoli. Legge 4 gennaio 1994, numero 11 Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi. Articolo 4, commi 4, 5 e In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del titolare dell'impresa individuale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 della citata legge n. 264 del Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale, l'attività può essere proseguita provvisoriamente per lo stesso periodo di cui al comma 4, entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 circa l'ammissione all'esame ai fini del conseguimento dell'attestato di idoneità professionale si applicano anche al socio e ai familiari del titolare che, con atti certi e documenti probanti, dimostrino, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di aver coadiuvato, alla data del 5 settembre 1991, il titolare stesso nella conduzione dell'impresa. Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Art. 10 bis. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. 14

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