37.ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
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- Aniella Tucci
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1 01. Il lavoro implica la realizzazione di mansioni brevi e ripetitive La durata del ciclo di lavoro è superiore a 15 minuti Le mansioni sono sufficientemente variegate e prevedono un ciclo di lavoro sufficientemente ampio 02. La preparazione dei lavoratori è in consonanza con la natura del lavoro da svolgere 03. Il lavoratore è a conoscenza dell'insieme del processo produttivo Il lavoratore è a conoscenza del ruolo del suo lavoro nell'insieme delle attività aziendali 04. L'organizzazione del lavoro dipende da cause esterne al lavoratore Il lavoratore è in grado di prendere iniziative per la risoluzione di problemi Il lavoratore può sospendere il lavoro o assentarsi quando ha necessità Il lavoratore può intervenire nella scelta dei metodi di lavoro Il lavoratore può controllare i risultati del proprio lavoro 05. Le funzioni che devono essere svolte in ogni posto di lavoro sono scarsamente definite Le consegne per l'esecuzione sono chiare ed adeguate alla realizzazione delle mansioni Il lavoratore è a conoscenza delle mansioni dei suoi colleghi di reparto Si informa il lavoratore sulla qualità del lavoro svolto 06. L'opinione dei lavoratori su aspetti inerenti il loro lavoro è tenuta in scarsa considerazione Evitare la ripetizione di mansioni elementari ampliando il ciclo o dando la possibilità di alternare con altre mansioni Ampliare il ciclo di lavoro o alternare con altre mansioni Se è insufficiente, fornire informazioni. Se è troppo elevata, ampliare il contenuto della mansione Informare i lavoratori sul funzionamento globale dell'impresa e sui suoi obiettivi Informare il lavoratore sull'importanza della mansione svolta Dare la possibilità ai lavoratori di intervenire Provvedere affinché il lavoratore abbia la possibilità di assentarsi dal posto di lavoro quando ne abbia la necessità Dare la possibilità al lavoratore di partecipare all'organizzazione del proprio lavoro e di controllare i risultati dello stesso Dare la possibilità al lavoratore di controllare i risultati del proprio lavoro Definire con chiarezza le definizioni e le responsabilità di ogni posto di lavoro Informare con chiarezza il lavoratore su funzioni e responsabilità dei colleghi di reparto Informare il lavoratore sul risultato qualitativo raggiunto in modo che possa correggersi e migliorarlo, se necessario
2 Si tengono in considerazione eventuali suggerimenti dei lavoratori Per l'assegnazione delle mansioni si tiene in considerazione l'opinione degli interessati L'introduzione di nuovi metodi e di nuove apparecchiature è discussa con i lavoratori interessati Esiste una attitudine aziendale favorevole a lasciare libertà di azione ai lavoratori 07. L'organizzazione del lavoro comporta turnazione Il calendario dei turni è conosciuto in anticipo I lavoratori partecipano nella composizione delle squadre di lavoro 08. Il lavoro implica lo svolgimento di turni notturni Viene data priorità assoluta per lo svolgimento di turni notturni ai lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non supera le otto ore nelle ventiquattro ore I lavoratori notturni vengono sottoposti a visite periodiche, condotte dal medico competente, a spese del datore di lavoro Predisporre strumenti di partecipazione, indire apposite riunioni, istituire gruppi di lavoro Predisporre strumenti di partecipazione, indire apposite riunioni, istituire gruppi di lavoro Predisporre meccanismi di consultazione Assegnare compiti e lasciare ai lavoratori la possibilità di organizzarne lo svolgimento in modo partecipativo e parzialmente autonomo Informare gli interessati con sufficiente preavviso in modo che possano organizzare le proprie attività extralavorative Definire le squadre di lavoro tenendo conto delle necessità dei lavoratori Devono essere adibiti al lavoro notturno con priorita' assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta, tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non deve supera le otto ore nelle ventiquattro ore salvo particolari individuazioni da parte dei contratti collettivi I lavoratori notturni devono essere sottoposti a cure che comprendono: accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti; accertamenti periodici almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute; accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno art.3 art.4 1 Si definisce come lavoratore notturno () qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero
3 08.04 Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno, iol lavoratore è spostato ad altra mansione Il datore di lavoro informa i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno, ove presenti Il datore di lavoro informa per iscritto l Ispettorato del lavoro, con periodicita' annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno Esiste la disponibilità di ottenere un pasto caldo durante i turni di notte Il numero di notti di lavoro consecutive è minimo 9. Attualmente tra i lavoratori sono presenti donne gestanti 9.01 Le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi dopo il parto sono soggette ad astensione obbligatoria dal lavoro Le lavoratici sono a conoscenza del fatto che il periodo di astensione può essere fatto slittare di un mese (un mese prima e quattro dopo) 9.03 Le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto non svolgono mansioni quali il trasporto e il sollevamento di pesi, e altri lavori pericolosi, faticosi e insalubri tra cui l esposizione agli agenti e le condizioni di lavoro di cui all All.II D.Lgs 645/96 In caso di inidoneita' alla prestazione di lavoro notturno accertata tramite il medico competente, e' garantita al lavoratore l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni. Il datore di lavoro deve informare i lavoratori notturni e il rappresentante della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro notturno Il datore di lavoro deve informare per iscritto l Ispettorato del lavoro, con periodicita' annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando esso non sia previsto dal contratto collettivo Prevedere adeguate installazioni Ridefinire l'organizzazione dei turni Informare le lavoratici gestanti a tal riguardo Le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto non devono svolgere mansioni quali il trasporto e il sollevamento di pesi, e altri lavori pericolosi, faticosi ed insalubri art.6 art.9 art.10 L.1204/71 art.4 L.53/2000 art.12 art. 3
4 9.04 Le lavoratrici gestanti, abitualmente esposte a radiazioni ionizzanti o soggete ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza, sono adibite ad altra attività 9.05 Il Datore di lavoro ha valutato i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare Il Datore di lavoro informa le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate 9.07 Se l attività lavorativa non è soggetta all obbligo di sorveglianza sanitaria, viene tenuto in considerazione il parere del medico specialista sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice 9.08 Qualora i risultati della valutazione lo rendano necessario le lavoratrici gestanti e fino a sette mesi dopo il parto saranno addette ad altre mansioni 9.09 Le lavoratrici che vengono adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. 10. Tra i lavoratori vi sono minori (minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni e che hanno assolto agli obblighi scolastici) E vietato alle lavoratrici gestanti svolgere attività che le espongano a radiazioni ionizzanti o che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert Il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'all.i D.Lgs 645/96, e deve individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare Il Datore di lavoro deve informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle misure di protezione e di prevenzione adottate Ascoltare il parere del medico specialista circa la compatibiltà della mansione svolta e delle relative modalità di svolgimento Le lavoratrici che svolgono mansioni che la valutazione dei rischi evidenzia come pericolose, devono essere addette ad altra mansione. Le lavoratrici devono percepire una retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte. 230/95 art. 49, come modificato dal 241/200 0 art.16 art.4 art.4 Min.Lav. n.43/2000 L.1204/71
5 10.01 Tra i lavoratori non vi sono minori che non abbiano ancora concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque che abbiano un età inferiore ai 15 anni compiuti I minori non vengono adibiti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'allegato I 2 del D.Lgs 345/ Ai minori esposti a livelli di rumore superiore a 80 decibel LEP-d vengono forniti adeguati DPI I minori esposti a livelli di rumore compresi tra 80 e 85 decibel LEP-d sono sottoposti a visita medica almeno ogni due anni I minori esposti a livelli di rumore compresi tra 85 e 90 decibel LEP-d sono sottoposti a visita medica almeno ogni anno I minori addetti a lavorazioni non soggette a sorveglianza sanitaria, sono sottoposti a una visita medica preassuntiva e a visite mediche periodiche da effettuare, a cura del datore di lavoro, presso la ASL territorialmente competente. Rispettare l età minima per l ammissione al lavoro fissata dalla legge. Fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, è necessario fornire ai minori mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. Anche se addetti a lavorazioni non soggette a sorveglianza sanitaria, I minori devono essere sottoposti a visite mediche periodiche (almeno una volta all anno) a carico del datore di lavoro e una visita preassuntiva n. 1 art. 2 art.7 n. 1 art /2000 artt.3 e 1 comma 2 262/2000 art. 1 comma 5 262/2000 art. 2 comma 9 262/2000 art. 2 comma 10 Art.8 legge 977/67, come modificato dal art.9 n. 1 art. 6 2 In deroga al divieto previsto, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attività formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purché siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. ( 262/2000 art.1 comma 2)
6 10.07 I minori addetti a lavorazioni soggette a sorveglianza sanitaria, sono sottoposti a una visita medica preassuntiva e a visite mediche periodiche effettuata dal medico competente I minori hanno diritto a un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Nel caso di minori addetti a lavorazioni soggette a sorveglianza sanitaria, le visite mediche vanno effettuate a cura del medico competente Ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Art.8 legge 977/67, come modificato dal art.9 n. 1 art. 6 art.13 n. 1 art. 8
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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