POLIZZA DEL CACCIATORE

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1 Generali Italia S.p.A. Impresa autorizzata all esercizio delle Assicurazioni e della Riassicurazione nei rami Vita, Capitalizzazione e Danni con decreto del Ministero dell Industria del Commercio e dell Artigianato del 2/12/1927 (G.U. del 15/12/1927 n 289). Società iscritta all Albo Imprese IVASS n , soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell Azionista unico Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell Albo dei gruppi assicurativi CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE E DEGLI INFORTUNI POLIZZA DEL CACCIATORE Il presente Fascicolo Informativo, contenente: la Nota informativa, comprensiva del glossario; le ; deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA Fascicolo Informativo Mod Ultimo aggiornamento

2 Pagina lasciata intenzionalmente in bianco. Fascicolo Informativo Mod Ultimo aggiornamento

3 NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE POLIZZA DEL CACCIATORE La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. GLOSSARIO ASSICURATO ASSICURAZIONE CONTRAENTE DANNO FRANCHIGIA INDENNIZZO INFORTUNIO MASSIMALE POLIZZA PREMIO RISCHIO SINISTRO SOCIETÀ il soggetto il cui interesse è protetto dall assicurazione il contratto di assicurazione il soggetto che stipula l assicurazione morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose la parte di danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell Assicurato Ia somma dovuta dalla Società in caso di sinistro evento dovuto a causa fortutita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche, obiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte o l invalidità permanente la massima esposizione della Società per ciascun sinistro e per periodo assicurativo annuo il documento che prova l assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società la probabilità che si verifichi il sinistro il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione Generali Italia S.p.A. A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali a) Società Generali Italia S.p.A.; b) sede legale Mogliano Veneto (TV) Via Marocchesa, 14 CAP Italia; c) recapito telefonico , sito internet: info@inaassitalia.generali.it; d) autorizzata all esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni contro i danni con decreto del Ministero dell Industria Commercio e Artigianato del 2 dicembre 1927, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1927 n Si rinvia al sito Internet dell Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative. Pagina 1 di 6 Nota informativa ed

4 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa Patrimonio netto ,00; Capitale Sociale Euro ,00; Totale riserve patrimoniali ,00. L indice di solvibilità gestione danni è pari a 1,43 l indice rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno. Avvertenze Se il contratto è poliennale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all assicuratore almeno sessanta giorni prima della scadenza. Se il contratto è annuale, la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza. In caso di mancata disdetta il contratto si rinnova di anno in anno. Si rinvia all art. 9 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni ll contratto è destinato alla copertura dei danni arrecati a terzi derivanti dall esercizio dell attività venatoria e degli infortuni subiti dall Assicurato nell esercizio dell attività venatoria (svolta in conformità delle disposizioni di legge). Si rinvia agli artt. 13 e 18 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Avvertenze Il contratto di assicurazione prevede esclusioni e limitazioni, ovvero condizioni di sospensione della garanzia. Si rinvia agli artt. 16 e 19 per gli aspetti di dettaglio; Il contratto di assicurazione prevede in relazione ad alcuni eventi franchigie, scoperti e massimali, Si rinvia agli all art. 13 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio Per la copertura infortuni l indennizzo spettante viene determinato, sulla base dei criteri stabiliti agli artt. 23, 24 e 25 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 4. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità Avvertenze le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell Impresa di assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all art. 1 delle condizioni di assicurazione. 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Pagina 2 di 6 Nota informativa ed

5 L assicurato deve dare comunicazione scritta all impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia all art. 5, 6 delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione e all art. 20. Esempio di aggravamento del rischio: il manifestarsi nel corso del contratto di disturbi paranoidi. 6. Premi Il premio è annuo. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l ammontare del premio annuo non superi l importo di Euro 750,00. Non è possibile frazionare il premio in rate. Avvertenze La Società o l intermediario possono applicare sconti di premio con le seguenti modalità: concordando con il contraente una durata del contratto pari o superiore a due anni; sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale. 7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate Non sono previsti adeguamenti del premio e delle somme assicurate. 8. Diritto di recesso Avvertenze È facoltà della Società di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo. Si rinvia all art. 8 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. Se la durata del contratto supera i cinque anni, il contraente trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata, senza oneri. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. Nell assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all assicurato o ha promosso contro questo l azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. 10. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la legge italiana. 11. Regime fiscale Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n e successive modifiche ed integrazioni. Pagina 3 di 6 Nota informativa ed

6 C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri Liquidazione dell indennizzo Avvertenze In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità. Si rinvia all art. 7 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 13. Reclami Eventuali reclami nei confronti dell Impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: Generali Italia S.p.A. - Customer Service - Via Leonida Bissolati, Roma Tel.: Fax: reclami.assitalia@inaassitalia.generali.it. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale 21, Roma. I reclami indirizzati all IVASS dovranno contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo della lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa di assicurazione e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. Per la risoluzione delle liti transfontaliere è possibile presentare reclamo all IVASS o attivare il sistema estero competente, tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet Resta salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. * * * Generali Italia S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. Pagina 4 di 6 Nota informativa ed

7 INDICE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI... 2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE... 3 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 3 Art. 2 Altre assicurazioni... 3 Art. 3 Pagamento del premio... 3 Art. 4 Modifiche dell assicurazione... 3 Art. 5 Aggravamento del rischio... 3 Art. 6 Diminuzione del rischio... 3 Art. 7 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro... 4 Art. 8 Disdetta in caso di sinistro... 4 Art. 9 Proroga e periodo dell'assicurazione... 4 Art. 10 Oneri fiscali... 4 Art. 11 Foro competente... 4 Art. 12 Rinvio alle norme di legge... 4 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI.. 5 Art. 13 Oggetto dell'assicurazione... 5 Art. 14 Estensione territoriale... 5 Art. 15 Persone non considerate terzi... 5 Art. 16 Esclusioni... 5 Art. 17 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali... 5 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI... 7 Art. 18 Oggetto dell'assicurazione... 7 Art. 19 Esclusioni... 7 Art. 20 Persone non assicurabili... 7 Art. 21 Estensione territoriale... 8 Art. 22 Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi (v. anche art. 7)... 8 Art. 23 Criteri di indennizzabilità... 8 Art. 24 Morte... 8 Art. 25 Invalidità permanente... 8 Art. 26 Modalità di valutazione del danno Art. 27 Diritto di surrogazione Pagina 1 di 10

8 DEFINIZIONI Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato: ASSICURATO ASSICURAZIONE CONTRAENTE COSE INDENNIZZO INFORTUNIO MASSIMALE POLIZZA PREMIO SCOPERTO SINISTRO SOCIETÀ il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione il contratto di assicurazione il soggetto che stipula l'assicurazione sia gli oggetti materiali sia gli animali la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente. la massima esposizione della Società per ciascun sinistro e per periodo assicurativo annuo il documento che prova l'assicurazione la somma dovuta dal Contraente alla Società la parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell Assicurato verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Generali Italia S.p.A. Pagina 2 di 10

9 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.). Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall Assicurato per iscritto nel questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Art. 2 Altre assicurazioni Il Contraente e l Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente e l Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art Codice Civile). Art. 3 Pagamento del premio L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art Codice Civile). I premi devono essere pagati all agenzia alla quale é assegnata la polizza, oppure alla Società. Il pagamento può essere effettuato in contanti, assegno bancario o circolare, bonifico bancario, conto corrente postale, assegno postale, vaglia postale, POS, rimessa interbancaria diretta (RID). Art. 4 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modificazioni dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (art Codice Civile). Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio, la Società é tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato (art Codice Civile ) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Pagina 3 di 10

10 Art. 7 Obblighi dell Assicurato in caso di sinistro In caso di sinistro, il Contraente o l Assicurato deve darne avviso scritto all agenzia alla quale é assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art Codice Civile). L inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo (art Codice Civile). Art. 8 Disdetta in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e sino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso, la Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa la quota di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. Art. 9 Proroga e periodo dell'assicurazione Per i contratti poliennali sottoscritti ai sensi della Legge numero 99 del 23 luglio 2009, la cui clausola si intende qui integralmente richiamata, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata pari ad un anno e così successivamente. Per tutti i contratti di durata annuale con tacito rinnovo, in mancanza di disdetta comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente. Art. 10 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 Foro competente Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza. Art. 12 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Pagina 4 di 10

11 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI Art. 13 Oggetto dell'assicurazione La Società risponde delle somme che il Contraente sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità delle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1992 n 157. Sono compresi in garanzia i danni provocati dai cani impiegati dall'assicurato durante l'esercizio della caccia, con una franchigia assoluta di Euro 60,00 per sinistro. L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'assicurato. Art. 14 Estensione territoriale L'Assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei paesi già facenti parte dell'ex URSS. Per i sinistri R.C.T. verificatisi nei citati Paesi Europei, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui all'articolo 17, l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'assicurato in Euro delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione. Art. 15 Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. Art. 16 Esclusioni La garanzia non è operante: a) se l'assicurato non sia in possesso dell abilitazione all'esercizio dell'attività venatoria previsti per legge; b) se l'assicurato non sia in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia; c) se l'attività venatoria venga svolta con mezzi non consentiti dalla legge, nonché in luoghi e periodi vietati e comunque non in conformità alle vigenti disposizioni di legge; d) per danni da incendio; e) per danni, anche da furto, a cose ed animali che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo; f) per danni inerenti alla proprietà ed all'uso di mezzi di trasporto e di locomozione in genere. Art. 17 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si Pagina 5 di 10

12 riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartire fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Pagina 6 di 10

13 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI Art. 18 Oggetto dell'assicurazione L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'assicurato subisca durante l'esercizio dell'attività venatoria, così come definita all'art. 12, n. 2 e 3, della legge 11 febbraio 1992, n La garanzia è operante a condizione che l'assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12 della legge richiamata al comma precedente e che l'attività venatoria si svolga nei periodi stabiliti dall'art. 18 e seguenti della legge stessa. Sono compresi in garanzia: l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore; l'azione del fulmine; le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture tendine e sottocutanee; gli infortuni subiti in stato di malore o incoscienza; gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza gravi; gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva. Art. 19 Esclusioni Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti: a) dall'uso di qualsiasi mezzo di locomozione, fatta eccezione di piccole imbarcazioni a remi per la caccia in paludi, laghi e corsi d'acqua; b) dal confezionamento di munizioni ovunque effettuato; c) da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni; d) da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato; f) da guerre o insurrezioni; g) da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche; h) da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Sono inoltre esclusi gli infarti e le ernie di qualsiasi tipo, nonché le rotture tendine e sottocutanee. Art. 20 Persone non assicurabili Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni. Pagina 7 di 10

14 Art. 21 Estensione territoriale L'assicurazione vale in tutti i Paesi Europei, compresi i territori asiatici dei paesi già facenti parte dell'ex URSS. Art. 22 Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi (v. anche art. 7) La denuncia dell'infortunio indicherà luogo, giorno, ora e causa dell'evento e sarà corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni dovrà essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'assicurazione. L'assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari. Art. 23 Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'articolo 26 sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Art. 24 Morte L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato in parti uguali. L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell'assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. Art. 25 Invalidità permanente L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio. L'indennizzo per invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, i n proporzione al grado di invalidità accertato secondo i criteri e le percentuali seguenti: Perdita totale, anatomica o funzionale di: un arto superiore 70% una mano o un avambraccio 60% un pollice 18% un indice 14% un medio 8% un anulare 8% un mignolo 12% la falange ungueale del pollice 9% Pagina 8 di 10

15 una falange di altro tipo della mano 1/3 del dito anchilosi dell'articolazione scapolo omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola 25% anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120' e 700, con prono - supinazione libera 20% anchilosi del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera 10% paralisi completa del nervo radiale 32% paralisi completa del nervo uinare 20% amputazione di un arto inferiore: al di sopra della metà della coscia 70% al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% un piede 40% ambedue i piedi 100% un alluce 5% un altro dito del piede 1% la falange ungueale dell'alluce 2,5% anchilosi dell'anca in posizione favorevole 35% anchilosi del ginocchio in estensione 25% anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica 15% paralisi completa dello SPE 15% un occhio 25% ambedue gli occhi 100% sordità completa di un orecchio 10% sordità completa di ambedue gli orecchi 40% perdita totale della voce 30% stenosi nasale assoluta monolaterale 4% stenosi nasale assoluta bilaterale 10% esiti di frattura scomposta di una costa 1% esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: una vertebra cervicale 12% una vertebra dorsale 5% 12A dorsale 10% Pagina 9 di 10

16 una vertebra lombare 10% esiti di frattura di un metamero sacrale 3% esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme 5% postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% perdita anatomica di un rene 15% perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Nel caso di perdita totale di un occhio che colpisca l'assicurato già mancante dell'altro occhio, la Società liquida un indennizzo pari al 75% della somma assicurata per invalidità permanente totale. Nel caso di sordità completa di un orecchio che colpisca l'assicurato già affetto da sordità completa dell'altro orecchio, la Società liquida un indennizzo pari al 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito, con riferimento a il e percentuali dei casi indicati, tenendo conto della diminuita capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell'assicurato. La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. Art. 26 Modalità di valutazione del danno Le divergenze sulla natura, causa ed entità delle lesioni, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità prevista dall'articolo 23 sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo a te o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. L arbitrato avrà luogo nel comune, sede di istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell Assicurato. Ciascuna delle due parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da esse designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale. Art. 27 Diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio. Pagina 10 di 10

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