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- Evelina Cavaliere
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2 Il Relatore riferisce quanto segue: Le attività di estetista e le attività di acconciatore trovano ad oggi la propria disciplina rispettivamente nella legge 4 gennaio 1990, n. 1 e nella legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 (attività di estetista), nella legge 17 agosto 2005, n. 174 e nella recente legge regionale 23 ottobre 2009, n. 28 (attività di acconciatore). Ai sensi dell art. 6 della legge regionale n. 29/91 Disciplina dell attività di estetista e dell art. 4 della legge regionale 28/2009 Disciplina dell attività di acconciatore la normazione di dettaglio viene affidata ai Comuni, chiamati ad approvare un regolamento di attuazione delle disposizioni in esse contenute, sulla base di uno schema di regolamento tipo la cui predisposizione è demandata alla Giunta Regionale. Le attività in oggetto sono attualmente disciplinate in ambito comunale dal Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista approvato con deliberazione di C.C. n. 21 del 07/03/1996 e successive modifiche apportate con deliberazioni di C.C. n. 92 del 09/10/1997 e n. 19 del 07/06/2007. Le disposizioni del vigente regolamento, approvato nel 1996 e modificato da ultimo nel 2007, non risultano aggiornate con i provvedimenti normativi che negli ultimi anni hanno interessato il settore delle attività commerciali, a partire dalla legge regionale n. 28/2009 Disciplina dell attività di acconciatore, che non trova riferimento alcuno all interno del regolamento, ed a seguire con le riforme amministrative intervenute a livello nazionale (D.Lgs. n. 59 del 26/03/2010 di attuazione della Direttiva Servizi come successivamente modificato dal D.Lgs. n. 147 del 06/08/2012; Leggi 122/2010, n. 111 del 15/7/2011, n. 148 del 14/9/2011, n. 214 del 22/12/2011, n. 27 del 24/3/2012 e n. 35 del 4/4/2012) che hanno recepito i nuovi principi di liberalizzazione e semplificazione nel settore del commercio sanciti in ambito comunitario. Emerge pertanto la necessità di adeguare il Regolamento vigente alle modifiche della normativa commerciale e di settore recentemente intervenute. La Giunta regionale, in applicazione dell art. 6 della legge regionale n. 29/91 e dell art. 4 della legge regionale 28/2009, con deliberazione n. 440 del 23/2/2010 ha approvato lo schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, di tatuaggio e piercing, il quale rappresenta la cornice entro la quale i comuni devono predisporre i propri regolamenti alla luce dei principi fondamentali dettati dalla normativa nazionale e regionale in materia. La Giunta Regionale ha ritenuto opportuno includere nello schema tipo di regolamento, al fine di assicurarne una disciplina uniforme sul territorio regionale in assenza di una normativa nazionale specifica che ne individui la relativa figura professionale, anche le attività di tatuaggio e piercing, ad oggi disciplinate dalla Circolare del Presidente della Regione Veneto 1 giugno 2001, n. 9 approvata con D.G.R. n del 17/05/2000 Linee - guida del Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing. Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing e dalla D.G.R. n. 11 del 09/01/2013 Revisione della Dgr n del 14/10/2010 in materia di tatuaggio e piercing. Nuovi indirizzi regionali per tutelare la salute della popolazione in connessione alle attività di tatuaggio e piercing. Il Regolamento all esame odierno di questo Consiglio comunale, predisposto in attuazione della normativa regionale e sulla base dello schema tipo di regolamento deliberato dalla Giunta Regionale, si adegua pienamente ai principi comunitari volti da un lato alla tutela della salute e della sicurezza pubblica e dall altro alla semplificazione di procedimenti amministrativi ponendo particolare attenzione all esigenza di recepire nel testo del medesimo quei principi di semplificazione da ultimo intervenuti (il testo dello schema tipo regionale di regolamento è stato adeguato con l introduzione dell istituto della
3 Segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA da inviare telematicamente allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), nei modi previsti dal DPR 160/2010). Il regolamento all odierno esame del Consiglio è stato sottoposto con Nota in data 30/01/2014 prot. n per il parere di competenza al Dipartimento di Prevenzione dell ULSS n. 3 ed alle rappresentanze locali delle organizzazioni di categoria, come previsto dalle normative regionali di settore. In merito sono pervenuti i pareri da parte del Dipartimento di prevenzione dell ULSS n. 3 (mail del 3/03/2014), della Confartigianato di Vicenza (mail del 14/02/2014) e della Confcommercio Mandamento di Bassano del Grappa (pec prot. n del 18/02/2014), pareri versati in atti. Le osservazioni presentate sono state parzialmente accolte nel testo del regolamento sottoposto in data odierna all esame del Consiglio. La disamina delle osservazioni ha condotto all esclusione delle seguenti proposte che non hanno trovato accoglimento: 1. con riferimento alla definizione di attività di estetista ed alla fattispecie del massaggio estetico di cui all art. 4, lett. c) del regolamento è stato richiesto di inserire la citazione dell Ordinanza del Cons. Stato n. 5355/08 riportata nello schema tipo di regolamento approvato dalla Regione del Veneto. L osservazione non ha trovato accoglimento poiché non si ritiene formalmente corretto inserire in un testo regolamentare pronunce giurisprudenziali cui non è riconosciuto dal nostro ordinamento rango di fonte costitutiva di diritto; 2. con riferimento all utilizzo dell imbustatrice menzionata all art. 17, comma 4, lett. f) del regolamento è stata richiesta l introduzione dell obbligo di etichettare le confezioni con l indicazione della relativa data di sterilizzazione. L osservazione non ha trovato accoglimento poiché le disposizioni igienico sanitarie dettate dal regolamento, con particolare riguardo agli articoli 16 e 17, sono già state oggetto di approfondito confronto tra l ULSS n. 3 e le Associazioni di categoria. A seguito del confronto sono state elaborate le disposizioni attualmente inserite nel regolamento, comunicate ufficialmente dal Dipartimento di Prevenzione ai Sindaci dei comuni dell ULSS n. 3; 3. con riferimento all esercizio dell attività di acconciatura ed estetica in occasione di manifestazioni o altri spettacoli temporanei di cui all art. 16, comma 8, del regolamento che disciplina i requisiti igienico - sanitari minimi per lo svolgimento di tali attività temporanee - è stata richiesta una rimodulazione delle previsioni in esso contenute in senso meno restrittivo. L osservazione non ha trovato accoglimento poiché nella DGRV n. 440 del 23/02/2014 con la quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento comunale per la disciplina delle attività in oggetto, la Regione ha evidenziato che le disposizioni di cui al Capo III (requisiti igienico sanitari) sono inderogabili in senso limitativo ad opera dei futuri regolamenti comunali che potranno contenere soltanto disposizioni in materia igienico sanitaria più restrittive. Modifiche in senso migliorativo delle disposizioni igienico sanitarie pertanto non possono essere apportate da parte dei Comuni; 4. con riferimento alla tematica degli orari di apertura delle attività disciplinate dal presente regolamento è stata proposta la liberalizzazione degli stessi, dando applicazione alla liberalizzazione degli orari introdotta dai decreti Monti. L osservazione non ha trovato accoglimento poiché per disposto normativo la liberalizzazione degli orari riguarda le attività commerciali come individuate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e le attività di somministrazione di alimenti e bevande, mentre gli orari delle attività di servizio alla persona rimangono disciplinati dalla normativa di settore.
4 La proposta è stata esaminata in seduta congiunta il giorno 20 gennaio 2015 dalla I Commissione Consiliare Affari istituzionali e dalla II Commissione Consiliare Risorse Umane e Finanziarie, Bilancio, Attività economiche, Lavoro e Partecipazioni Comunali. Le Commissioni come riportato nel verbale in atti hanno condiviso all unanimità di integrare il testo del regolamento aggiungendo un ulteriore comma all art. 14 del seguente tenore letterale: Il Comune di Bassano del Grappa richiede annualmente alla Azienda Sanitaria Locale gli esiti dell attività di controllo e di accertamento dei requisiti igienico sanitari svolte a norma del presente regolamento. In tal senso le Commissioni hanno dato mandato di modificare il testo all esame dell odierno Consiglio senza necessità di un emendamento. Si ritiene di proporre all approvazione del Consiglio Comunale il nuovo regolamento, organico ed aggiornato, in considerazione alla sua competenza a deliberare ai sensi dell art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 Per quanto sopra premesso IL CONSIGLIO COMUNALE UDITA la relazione; VISTE le leggi regionali 27 novembre 1991, n. 29 Disciplina dell attività di estetista e 23 ottobre 2009, n. 28 Disciplina dell attività di acconciatore ; VISTO l art. 42 del D.Lgs. 267/2000; VISTO il vigente Statuto comunale; VISTO il verbale delle competenti Commissioni Consiliari nella seduta congiunta del 20 gennaio 2015; VISTI i pareri rilasciati dalle associazioni di categoria e dall Ulss 3 ai sensi della vigente normativa regionale; VISTI i pareri resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 35, comma 7, dello Statuto comunale Udito l intervento: ASSESSORE CUNICO GIOVANNI B. Presento brevemente il regolamento come è stato presentato nella Commissione congiunta affari istituzionali e attività economiche. Si tratta di un regolamento che recepiamo dalla Regione Veneto, che ne ha elaborato una bozza nel 2010, con l'intento di uniformare i regolamenti, le modalità per espletare l'attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuatore e piercing nel territorio regionale in maniera uniforme, quindi con il giusto obiettivo di uniformare il più possibile la regolamentazione per questo tipo di attività. Noi l'abbiamo recepito facendo due passaggi prima di passare in Commissione e questa sera in Consiglio. Prima c è stato un passaggio di confronto con le categorie economiche, cui abbiamo chiesto un parere su delle osservazioni sul regolamento, le abbiamo ricevute e quasi tutte accolte. Abbiamo fatto un passaggio anche con i Comuni contermini che avevano già recepito il regolamento per uniformare il più possibile anche qui e semplificare la vita delle aziende stesse che decidono di aprire le attività, trovando regole simili e conformi in tutto il territorio bassanese. Abbiamo fatto un passaggio dovuto con l'asl locale per tutto quello che riguarda la regolamentazione igienico sanitaria. In Commissione consiliare congiunta siamo entrati nel tecnico del regolamento, ma abbiamo avuto due osservazioni che ci terrei a citare questa sera, una del Consigliere Zonta, che aveva chiesto un parere al dirigente dell'area 5^ per chiedere se c'era conformità anche con il
5 nostro piano per l'edilizia. Non sono stati riscontrati elementi di contraddittorietà, quindi confermiamo questo. Il Consigliere Bernardi aveva chiesto di inserire un'integrazione in cui il Comune richiede all'asl che annualmente vengano riportati gli esiti delle verifiche, dei controlli, dei requisiti igienico sanitari al Sindaco, quindi al Comune. Non abbiamo riscontrato nessun motivo di diniego a questo inserimento, anche se questo tema è un tema da conferenza dei Sindaci e in altre sedi verranno ribaditi gli indirizzi, però non fa male inserirlo anche qui. Mi sembra di avere detto tutto. Con voti favorevoli nr. 12, espressi dai nr. 12 consiglieri votanti con l ausilio del sistema elettronico di cui all art. 71 del vigente regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, su nr. 21 consiglieri presenti, essendosi astenuti nr. 9 consiglieri (Bernardi Dario, Bizzotto Tamara, Conte Annamaria, Finco Maria Federica, Marin Roberto, Monegato Stefano, Savona Alessio, Scotton Mariano, Zonta Andrea); DELIBERA 1. di approvare il Regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing nel testo allegato sub A) alla presente deliberazione, della quale forma parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che, a far data dall entrata in vigore del predetto testo normativo, cessano di avere applicazione tutte le disposizioni comunali riguardanti la materia ed in particolare il Regolamento Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna, estetista approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 07/03/1996 e successive modifiche apportate con deliberazioni di C.C. n. 92 del 09/10/1997 e n. 19 del 07/06/2007; 3. di dare atto che i pareri di cui agli artt. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e 35, comma 7, dello Statuto Comunale risultano espressi nel frontespizio della presente deliberazione; 4. di dare atto che il nuovo testo regolamentare, ai sensi dell art. 81 dello Statuto, è soggetto ad una duplice pubblicazione di quindici giorni.
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