SETTORE TECNICO URBANISTICO. UFFICIO EDILIZIA ed URBANISTICA OGGETTO:

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1 COMUNE DI ISOLA D'ASTI Provincia di Asti P.zza Merlino, 1 - C.a.p Tel Fax sito internet: urbanistica@comuneisoladasti.it p.e.c.: urbanistica.isoladasti.at@legalmail.it SETTORE TECNICO URBANISTICO UFFICIO EDILIZIA ed URBANISTICA OGGETTO: schede operative ed esplicative dell iter procedurale delle principali pratiche edilizie gestite dallo Sportello Unico comunale per l Edilizia aggiornamento: agosto 2013

2 OPERE SOGGETTE A RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE (art. 10 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s. m. ed i.) Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a Permesso di Costruire (PC): 1. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Con qualsiasi destinazione d uso: residenziale, commerciale, turistico ricettiva, artigianale, produttiva, servizi, terziaria, ad esempio: costruzione di nuovi edifici entro o fuori terra, ampliamento di edifici esistenti all esterno della sagoma esistente (inf. o sup. 20% dell esistente), realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria a scomputo totale o parziale degli Oneri di Urbanizzazione dovuti (quanto la realizzazione avviene da parte di soggetti diversi dal Comune), realizzazione di infrastrutture ed impianti anche per pubblici servizi che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato, installazione di torri e tralicci per impianti radio ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazioni, installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere es camper, roulottes, case mobili, imbarcazioni che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo, realizzazione di pertinenze di edifici esistenti, depositi di merci o di materiali, realizzazione di impianti per attività produttive all aperto ove comportino l esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. L art. 4 Tipi di intervento delle NTA del vigente PRGC elenca tutti i tipi di intervento previsti e, per quanto concerne gli interventi di nuova costruzione, alla lettera g) vengono definiti gli interventi di completamento come: interventi rivolti alla realizzazione di nuove volumetrie su lotti interclusi secondo le definizioni parametriche specificate dalle presenti norme nonché interventi in ampliamento di edifici preesistenti che potranno avvenire attraverso le seguenti modalità: 1. Con una nuova costruzione orizzontale e/o verticale nel limite della densità fondiaria di area, oppure, in assenza di tale possibilità, a mezzo di ampliamenti della superficie utile, ammessi una tantum, nelle seguenti quantità: a) per le aree destinate ad uso residenziale o agricolo sino ad un massimo del 20% della S.U.L. esistente; 25 mq. o 75 mc. sono sempre consentiti; b) per le aree destinate ad attività produttive del 50% della S.U.L. esistente fino ad un massimo di 300 mq. nel rispetto di un rapporto di copertura max del 60%; c) per le aree destinate ad attività turistico-ricettive sino ad un massimo del 50% della S.U.L. esistente nel rispetto di un rapporto di copertura max del 30%. Questi ampliamenti sono sempre regolati con parametri edilizi di area. 2. Con recuperi di ex strutture agricole preesistenti aggregate o distaccate dalle residenze preesistenti. mentre alla lettera j) vengono definiti come interventi di nuovo impianto: gli interventi rivolti alla utilizzazione di aree inedificate per realizzare nuove costruzioni, disciplinati con appositi indici, parametri e prescrizioni tipologiche. 2. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA Sono quelli rivolti a sostituire l esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 3. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CHE PORTINO AD UN ORGANISMO EDILIZIO IN TUTTO O IN PARTE DIVERSO DAL PRECEDENTE E CHE PORTINO AUMENTO DI UNITA IMMOBILIARI, MODIFICHE DEL VOLUME, DEI PROSPETTI O DELLE SUPERFICI, OVVERO CHE, limitatamente agli immobili compresi all interno del Centro Storico zone A, COMPORTINO MUTAMENTI DELLA DESTINAZIONE D USO NONCHE GLI INTERVENTI CHE COMPORTINO MODIFICAZIONI DELLA SAGOMA DI IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLI AI SENSI DEL D.Lgs. n. 42/04 smi Sono quegli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono: il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costruttivi dell edificio, l eliminazione, la modifica e l inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello precedente (salve le sole innovazioni necesarie per l adeguamento alla normativa antisismica). L art. 4 Tipi di intervento delle NTA del vigente PRGC elenca tutti i tipi di intervento previsti e gli interventi di ristrutturazione edilizia, alle lettere e1), e2) ed e3), vengono suddivisi in tre tipologie:

3 e1) Ristrutturazione edilizia di tipo A Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: copertura); Opere ammesse: rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio. B. Elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto); Opere ammesse: consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Non sono ammesse la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile, la modificazione delle quote degli orizzontamenti esistenti, nonché delle quote di imposta e di colmo delle coperture. E' consentita la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni. Deve essere assicurata la valorizzazione dell impianto strutturale originario, se di pregio. C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne; Opere ammesse: conservazione e valorizzazione dei prospetti. Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti. D. Tramezzi e aperture interne; Opere ammesse: sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari. decorativi); Opere ammesse: rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari; Opere ammesse: realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienicosanitari. G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici; Opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati preferibilmente anche all'interno dell edificio; qualora sia necessario realizzarli all esterno non devono comunque comportare aumento della superficie utile di calpestio. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale è ammessa l installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all esterno dell edificio, purché non configurino un incremento della superficie utile destinata all attività produttiva o commerciale. e2) Ristrutturazione edilizia di tipo B Elenco analitico delle opere ammesse riferite ai principali elementi costitutivi degli edifici: copertura); Opere ammesse: rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio. B. Elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto); Opere ammesse: consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti della quota di imposta dei tetti, con un massimo di m. 0,5 (al fine di migliorare la condizione igienico sanitaria e funzionale) e delle scale. E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili. Per mutate esigenze distributive o d uso, o al fine di conservare l impianto strutturale originario, è consentita la realizzazione di collegamenti verticali all esterno dei fabbricati. C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne; Opere ammesse: valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o l eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni. D. Tramezzi e aperture interne; Opere ammesse: sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari. decorativi); Opere ammesse: rifacimento e nuova formazione delle finiture, con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari; Opere ammesse: realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienicosanitari. G. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici; Opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all'esterno dell edificio, purché non configurino un incremento della superficie utile di calpestio. e3) Ristrutturazione edilizia di tipo C Interventi di demolizione e successiva ricostruzione dei fabbricati a condizione che non vengano modificate la conformazione planovolumetrica e le distanze preesistenti secondo le definizioni dei parametri edilizi riportate nel regolamento edilizio tipo regionale e secondo modalità eventualmente specificate dallo strumento urbanistico. L intervento di ristrutturazione edilizia di tipo C non è ammesso per gli edifici di pregio e per gli edifici di impianto rurale da valorizzare nonché sul patrimonio edilizio esistente all interno delle zone agricole fatta eccezione per gli edifici degradati. Il ricorso all intervento di ristrutturazione edilizia di tipo C non è ammesso per gli edifici esistenti nelle aree di Centro storico.

4 Alla lettera f) dello stesso articolo 4 vengono definiti interventi di sostituzione edilizia quelli che prevedono la demolizione dei fabbricati oltre i limiti e le condizioni della ristrutturazione edilizia accompagnata da contestuale riedificazione. La successiva riedificazione del nuovo organismo edilizio, anche diverso da quello originario, potrà avvenire per le aree residenziali entro i limiti delle volumetrie preesistenti, entro i limiti della S.U.L. preesistente per le aree produttive, commerciali e turistiche e comunque sempre nel rispetto delle prescrizioni derivanti dai restanti parametri edilizi ed urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi, previa un attenta individuazione dei valori ambientali, sia di ordine architettonico che naturale, entro cui il nuovo fabbricato andrà a collocarsi, sempre che si realizzi una destinazione funzionale omogenea o compatibile con le previsioni del PRGC relative alla zona. L intervento di sostituzione non è ammesso per gli edifici di pregio e per gli edifici di impianto rurale da valorizzare nonché sul patrimonio edilizio esistente all interno delle zone agricole. Gli interventi di recupero all uso abitativo di strutture rustiche non più utilizzate ai fini agricoli di cui alla L.R. n. 9 del 08/05/2003 e gli interventi di recupero ai fini abitativi di sottotetto per la creazione di locali di abitazione di cui alla L.R. n. 21 del 06/08/1998, sono considerati interventi di ristrutturazione edilizia e sono disciplinati secondo le modalità esecutive indicate nella normativa regionale propria di riferimento.

5 OPERE SOGGETTE AD ATTIVITA EDILIZIA LIBERA (art. 6 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s. m. ed i.) Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attivita' edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. n. 42/04 smi, i seguenti interventi possono essere eseguiti: 1. SENZA ALCUN TITOLO ABILITATIVO (semplice comunicazione): a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola; f) l installazione di depositi di gas di petrolio liquefatti a capacità complessiva non superiore a 13 mc (art. 17 D.Lgs. 128/06. L art. 4 Tipi di intervento delle NTA del vigente PRGC elenca tutti i tipi di intervento previsti e gli interventi di manutenzione ordinaria, alla lettera a), vengono definiti: A. Finiture esterne (intonaci, rivestimenti, tinteggiatura, infissi elementi architettonici e decorativi, pavimentazioni, manto di copertura); Opere ammesse: riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture degli edifici purché ne siano conservati i caratteri originari, e precisamente: pulitura delle facciate, riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere, ripristino parziale della tinteggiatura, di intonaci e di rivestimenti, riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura. B. Elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto); Opere ammesse: riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimenti dei caratteri originari. C. Finiture interne (tinteggiatura, intonaci e rivestimenti, controsoffitti, pavimenti, infissi, elementi architettonici e decorativi); Opere ammesse: riparazione e sostituzione delle finiture, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari (scale, androni, portici, ecc.) siano mantenuti i caratteri originari. D. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari; Opere ammesse: riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti ed apparecchi igienico-sanitari. E. Impianti tecnologici e relative strutture e volumi tecnici (impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento, del gas, idrici, di scarico, di sollevamento, allontanamento e depurazione di rifiuti liquidi, solidi ed aeriformi); Opere ammesse: riparazione, sostituzione e parziale adeguamento degli impianti e delle relative reti, nonché installazione di impianti telefonici e televisivi, purché tali interventi non comportino alterazione dei locali, aperture nelle facciate, modificazione o realizzazione di volumi tecnici. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva e commerciale, sono ammesse la riparazione e la sostituzione parziale di impianti tecnologici, sempre che non comportino modifiche dei locali, né aumento delle superfici utili. 2. PREVIA COMUNICAZIONE, anche per via telematica, DELL INIZIO DEI LAVORI da parte dell interessato all Amministrazione Comunale: a) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; b) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; c) i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; d) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. 3. PREVIA COMUNICAZIONE, anche per via telematica, DELL INIZIO DEI LAVORI da parte dell interessato all Amministrazione Comunale con allegati: i. i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori; ii. una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti

6 urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. L art. 4 Tipi di intervento delle NTA del vigente PRGC elenca tutti i tipi di intervento previsti e gli interventi di manutenzione straordinaria, alla lettera b) vengono definiti: copertura); Opere ammesse: rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura. B. Elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti orizzontali e verticali, scale e rampe, tetto); Opere ammesse: consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne; Opere ammesse: rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degrate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti né l'eliminazione o la realizzazione di aperture. D. Tramezzi e aperture interne; Opere ammesse: realizzazione o eliminazione aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari. Sono ammesse limitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all'installazione degli impianti di cui al punto G. e alla realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonché sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni. decorativi); Opere ammesse: riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari; Opere ammesse: installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienicosanitari. solidi ed aeriformi); Opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione d impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva e commerciale. 4. PREVIA COMUNICAZIONE, anche per via telematica, DELL INIZIO DEI LAVORI da parte dell interessato all Amministrazione Comunale con allegati: i. i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori; ii. una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale assevera, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo; iii. dichiarazioni di conformità da parte dell Agenzia per le imprese di cui all art. 38, c. 3, lett. c) del D.L. n. 112/08 conv nella L. n. 133/08, relative alla sussistanze dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 4 dell art. 6 del DPR n. 380/01 sm.i. a) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, ovvero le modifiche della destinazione d uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa.

7 NB: per quanto concerne in precedenti punti n. 2, 3 e 4 qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell intervento edilizio, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell art. 23bis del DPR n. 380/01 smi, ovvero: - richiesta dell interessato, direttamente allo SPUN, di provvedere all acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l intervento edilizio oppure - presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla comunicazione ed i relativi lavori edilizi potranno essere iniziati solamente a seguito della comunicazione da parte dello SPUN dell avvenuta acquisizione dei medesimi atti di assenso o dell esito positivo della Conferenza dei Servizi.

8 OPERE SOGGETTE A DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA (art. 22 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s. m. ed i.) Sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività: 1. INTERVENTI NON RICONDUCIBILI agli elenchi di cui sopra che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente QUALORA SUSSISTANO VINCOLI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI O CULTURALI E SALVO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) che riguardano le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari ed non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) gli interventi di restauro e/o risanamento conservativo. L art. 4 Tipi di intervento delle NTA del vigente PRGC elenca tutti i tipi di intervento previsti e gli interventi di manutenzione straordinaria, alla lettera b) vengono definiti: copertura); Opere ammesse: rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura. B. Elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti orizzontali e verticali, scale e rampe, tetto); Opere ammesse: consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne; Opere ammesse: rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degrate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti né l'eliminazione o la realizzazione di aperture. D. Tramezzi e aperture interne; Opere ammesse: realizzazione o eliminazione aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari. Sono ammesse limitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all'installazione degli impianti di cui al punto G. e alla realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonché sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni. decorativi); Opere ammesse: riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari; Opere ammesse: installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienicosanitari. solidi ed aeriformi); Opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione d impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva e commerciale. L art. 4 Tipi di intervento delle NTA del vigente PRGC elenca tutti i tipi di intervento previsti e gli interventi di restauro conservativo, alla lettera c) vengono definiti: copertura); Opere ammesse: restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie e ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo. B. Elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, tetto); Opere ammesse: ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Ricostruzione di parti di elementi

9 strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri. Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti comuni dell'edificio. C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne; Opere ammesse: restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti; tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte. D. Tramezzi e aperture interne; Opere ammesse: restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Tuttavia per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni. decorativi); Opere ammesse: restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di tecniche e materiali originari (o ad essi affini), tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari; Opere ammesse: realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienicosanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai punti precedenti B. e D. solidi ed aeriformi); Opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distribuiti, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni. L art. 4 Tipi di intervento delle NTA del vigente PRGC elenca tutti i tipi di intervento previsti e gli interventi di risanamento conservativo, alla lettera d) vengono definiti: copertura); Opere ammesse: ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo. B. Elementi strutturali (fondazioni, strutture portati verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto); Opere ammesse: ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali, purché impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio. E' esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'installazione degli impianti tecnologici di cui al punto G., né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterni; Opere ammesse: ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. D. Tramezzi ed aperture interne; Opere ammesse: ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali volte, soffitti, pavimenti. Tuttavia per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni. decorativi); Opere ammesse: ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari; Opere ammesse: realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienicosanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D. solidi ed aeriformi); Opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I Volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione

10 di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio purché non configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale. 2. VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire QUALORA SUSSISTANO VINCOLI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI O CULTURALI E SALVO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE. In alternativa al Permesso di Costruire, possono essere realizzati mediante Denuncia di Inizio Attività (in presenza o meno di vincoli ambientali, paesaggistici o culturali): 1. INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); 2. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE O DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. 3. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. NB: E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui copra.

11 OPERE SOGGETTE A SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (art. 19 della Legge 07/08/1990 n. 241 e s. m. ed i.) Sono realizzabili mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività QUALORA NON SUSSISTANO VINCOLI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI O CULTURALI E SALVO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE: 1. INTERVENTI NON RICONDUCIBILI agli elenchi di cui sopra che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) che riguardano le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) gli interventi di restauro e/o risanamento conservativo. L art. 4 Tipi di intervento delle NTA del vigente PRGC elenca tutti i tipi di intervento previsti e gli interventi di manutenzione straordinaria, alla lettera b) vengono definiti: copertura); Opere ammesse: rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura. B. Elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti orizzontali e verticali, scale e rampe, tetto); Opere ammesse: consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradati, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne; Opere ammesse: rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degrate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti né l'eliminazione o la realizzazione di aperture. D. Tramezzi e aperture interne; Opere ammesse: realizzazione o eliminazione aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unità immobiliare, né venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari. Sono ammesse limitate modificazioni distributive purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti o insufficienti, nonché dei relativi disimpegni. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale sono ammesse le modificazioni distributive conseguenti all'installazione degli impianti di cui al punto G. e alla realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti, nonché sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni. decorativi); Opere ammesse: riparazione e sostituzione delle finiture delle parti comuni. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari; Opere ammesse: installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienicosanitari. solidi ed aeriformi); Opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale e agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione d impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici di calpestio, né mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva e commerciale. L art. 4 Tipi di intervento delle NTA del vigente PRGC elenca tutti i tipi di intervento previsti e gli interventi di restauro conservativo, alla lettera c) vengono definiti: copertura); Opere ammesse: restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie e ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo. B. Elementi strutturali (fondazioni, strutture portanti verticali ed orizzontali, scale e rampe, tetto); Opere ammesse: ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, è ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e dei prospetti, né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. Ricostruzione di parti di elementi

12 strutturali crollate, in osservanza dei suddetti criteri. Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali e orizzontali e di parti comuni dell'edificio. C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterne; Opere ammesse: restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non è ammessa l'alterazione dei prospetti; tuttavia è consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte. D. Tramezzi e aperture interne; Opere ammesse: restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Tuttavia per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi nonché l'apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, né modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni. decorativi); Opere ammesse: restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di tecniche e materiali originari (o ad essi affini), tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari; Opere ammesse: realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienicosanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai punti precedenti B. e D. solidi ed aeriformi); Opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distribuiti, compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni. L art. 4 Tipi di intervento delle NTA del vigente PRGC elenca tutti i tipi di intervento previsti e gli interventi di risanamento conservativo, alla lettera d) vengono definiti: copertura); Opere ammesse: ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non è ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo. B. Elementi strutturali (fondazioni, strutture portati verticali e orizzontali, scale e rampe, tetto); Opere ammesse: ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse integrazioni degli elementi strutturali, purché impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio. E' esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile. Non sono ammesse alterazioni volumetriche planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'installazione degli impianti tecnologici di cui al punto G., né alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. C. Murature perimetrali, tamponamenti e aperture esterni; Opere ammesse: ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. 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Qualora ciò non sia possibile, è ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non è comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo. F. Impianti ed apparecchi igienico-sanitari; Opere ammesse: realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienicosanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B. e D. solidi ed aeriformi); Opere ammesse: installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I Volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, è ammessa l'installazione

13 di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sulla igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio purché non configurino un incremento della superficie utile destinata all'attività produttiva o commerciale. 2. VARIANTI A PERMESSI DI COSTRUIRE che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. NB: E' comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui copra.

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