Osservazioni preliminari sulle valutazioni al tempo avanzate dal dr Crescini, perito di parte convenuta, e sul successivo andamento della CTU
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- Franca Turco
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1 Osservazioni preliminari sulle valutazioni al tempo avanzate dal dr Crescini, perito di parte convenuta, e sul successivo andamento della CTU 22 ottobre 2012 Non si è presentato il perito di parte convenuta dr Crescini, per cui il collegio dei CTU ha rinviato al 13 novembre 2012 l inizio delle operazioni. 13 novembre 2012 Il dr Crescini ha proferito una serie di affermazioni, quali, testualmente: "Il collega ha usato la ventosa intanto che aspettava che arrivasse l'anestesista, ma la sala operatoria nel frattempo era stata allertata." Inoltre il dr Crescini ha ammesso il vuoto documentale dalle alle 1.30 del mattino dopo, stupendosi di tale fatto e affermando che non gli sembrava possibile e che forse mancava qualche foglio. Il dr Crescini ha poi detto che, secondo, lui l'ecografia dell'11 ottobre, in base alla quale la gravidanza doveva restare datata sulla UM, con quindi data del parto 2 maggio (1 maggio perché 2008 era bisestile) era stata fatta male. Ma il sottoscritto ha obiettato in tale sede che tale ecografia risulta agli atti, che non si può negare l'evidenza e che, in quanto effettuata nel primo trimestre, era la più idonea per la datazione della gravidanza. Tale punto è importante, come ebbe a rilevare anche il dr Agosti, perché implica che il ricovero fu oltremodo tardivo; la postmaturità conclamata (alla 42+5 settimana) si associa infatti ad una riduzione del liquido amniotico, oligoidramnios che, appunto, spiega almeno in parte la successiva sofferenza fetale nonché, per la riduzione della gelatina di Warthon, le alterazioni del funicolo facilitanti una compressione dello stesso. Per riassumere le tesi sostenute durante le operazioni peritali dal consulente di parte convenuta, il dr Crescini: 1. non escluse che l'embolia amniotica fosse la causa della sofferenza fetale, senza però spiegare come la sofferenza fetale potesse precorrere i segni clinici materni della embolia amniotica; 2. disse che bene fece l'ostetrico a fare la ventosa per tentare di salvare il salvabile ; 3. disse che parte presentata tendente all'impegno vuol dire parte presentata impegnata e che quindi la ventosa si poteva applicare; 4. disse che l'indicazione per l applicazione di ventosa ostetrica fu l'iniziale sofferenza fetale, in questo citando, a sproposito, il libro di Luigi Frigerio; 5. infine, sulla questione del ritardo con il quale la Petrone fu isterectomizzata e sul fatto che tale ritardo abbia tolto chances importanti di sopravvivenza, non seppe che cosa dire. Dopo le operazioni peritali i CTU hanno più volte rinviato il termine entro il quale presentare la loro bozza di CTU, inizialmente prevista per il 22 gennaio 2013, rinviata al 22 aprile 2013, indi al 22 giugno 2013, poi nuovamente al 22 settembre 2013, per poi essere alla fine inviata alle parti il 12 ottobre Sui motivi di tali molteplici rinvii nulla è stato comunicato; nemmeno è stato richiesto 1
2 alcun ulteriore svolgimento di operazioni peritali o vi è stato alcun ulteriore contraddittorio tra le parti, nonostante i numerosi e complessi argomenti in discussione. A fronte di questa considerevole serie subentrante di rinvii, tale da far trascorrere esattamente undici mesi dall inizio delle operazioni peritali, viene lasciato un termine di soli trenta giorni per le contestazioni alla bozza di CTU. Ciò non di meno, seguono, di seguito, le seguenti articolate contestazioni tecniche specialistiche alla bozza di CTU ricevuta. 2
3 Contestazioni tecniche specialistiche alla bozza di CTU del 12 ottobre 2013 Nella bozza di CTU si afferma che 1. Sulla Solare Evidenza Thomas è deceduto a causa delle conseguenze dell asfissia insorta durante il travaglio di parto e che le cause di tale asfissia sono da ricondurre all embolia amniotica materna e al conseguente apporto di sangue inadeguatamente ossigenato al feto: in realtà su questi specifici argomenti non vengono sollevate questioni essendo dati di solare evidenza. Tale affermazione è semplicemente apodittica e completamente soggettiva, in nulla suffragata dalla seppur minima evidenza documentale. Il Perito settore dr Scola accertò a suo tempo che la causa iniziale di morte della sig.ra Petrone fu l embolia amniotica, alla quale seguirono emoperitoneo, coagulopatia e gravi danni ischemici. Egli scrive che l autopsia non può fornire i termini di giudizio indispensabili a stabilire se, al momento in cui il feto manifestò sofferenza, l embolia [materna, ndd] fosse già in atto o meno. Però il dr Scola, in questo contraddicendosi, prosegue nella sua relazione scrivendo: Si ritiene pertanto che il decesso [di Thomas, ndd] rappresenti una conseguenza diretta della distocia di un parto, attuatosi inizialmente per via naturale, ma che richiese successivamente intervento chirurgico, come estremo tentativo di mantenere in vita il feto, che versava in stato ipossico responsabile della necrosi globale dell encefalo, a causa dello shock materno, probabilmente insorto a seguito di embolia amniotica Quindi il dr G. Scola ipotizza, senza alcun fondamento, come del resto ammesso nel paragrafo precedente, e cautelandosi solo con un probabilmente la seguente concatenazione di fatti: Embolia amniotica materna >> shock materno >> ipossia fetale >> necrosi globale encefalo fetale >> morte del neonato Ma il collegamento tra lo shock materno da embolia amniotica e l ipossia fetale è semplicemente impossibile, perché lo shock materno, conseguenza dell embolia amniotica, è sicuramente successivo alla nascita di Thomas. Si tratta di un errore macroscopico da parte sia del perito settore che dei CTU, i quali, nonostante le note inviate subito dopo le operazioni peritali, nonostante l accesa discussione in merito con il dr Crescini in sede di operazioni peritali, sono inspiegabilmente caduti in questa trappola logica, giungendo addirittura a dichiarare che sia di solare evidenza che l embolia amniotica sia stata la causa di morte di Thomas. Si ribadisce che di solare evidenza c è solamente il fatto che Thomas non può, nel modo più assoluto, essere stato danneggiato dall embolia amniotica materna, poiché tale embolia amniotica insorse DOPO la sua nascita. Infatti la madre URLAVA a squarciagola il suo disappunto all applicazione di ventosa ostetrica (ore 2.25), dimostrando in modo estremamente evidente di non avere alcuna insufficienza respiratoria, e presentava un quadro emodinamico del tutto normale, con addirittura una lieve ipertensione arteriosa, almeno 38 minuti dopo che fu documentatamente dimostrata l ipossia di Thomas (alle ore 1.47 del 20 maggio). E stato inoltre minuziosamente dimostrato che i segni clinici di embolia amniotica comparvero dopo la sutura dell utero, almeno 97 minuti dopo la documentata ipossia fetale e addirittura dopo l estrazione cesarea di Thomas. Tale minuziosa dimostrazione è stata tra l altro fornita al CTU di seguito alle operazioni peritali e ben prima quindi del più volte procrastinato invio della bozza di CTU. Riaffermare apoditticamente che esista una solare evidenza (????) in base alla quale la causa prima della morte di Thomas fu l embolia amniotica, che di seguito provocò asfissia fetale è, come già scritto, inaccettabile e teso evidentemente ad escludere, aprioristicamente e contro ogni evidenza, 3
4 una qualsiasi responsabilità in capo all equipe ostetrica, anche a costo di affermare che l agnello inquina l acqua del lupo che gli sta a monte, preconfezionando in tal modo un teorema in base al quale la morte di Thomas dipenderebbe sostanzialmente solo dal fato avverso, sotto le vesti dell embolia amniotica. Si invitano pertanto i CTU a) A fornire la prova documentale che la Signora Petrone abbia avuto un embolia amniotica PRIMA delle ore 1.47 del giorno 20 maggio 2008, illustrando le fonti documentali in loro possesso (e ignote a parte attrice) dalle quali si evinca la sussistenza di tale sintomatologia (dispnea, tachicardia, ipotensione). b) In alternativa, a spiegare, con i relativi riferimenti scientifici, se possa esistere una embolia amniotica materna, asintomatica nella madre ma tale da provocare, attraverso una drastica riduzione degli scambi gassosi materni, grave asfissia nel feto. c) In ulteriore alternativa, dimostrare che possa esistere un tipo di embolia amniotica in grado di provocare uno stato asfittico al feto senza prima dare alcuna sintomatologia clinica alla madre. d) In assenza di tali precedenti spiegazioni, vogliano i CTU illustrare quali altre cause possano avere determinato la grave sofferenza asfittica di Thomas. In particolare dicano se i due giri di funicolo e l oligoidramnios non siano state cause possibili (e verosimili) di tale grave sofferenza. 2. Sulla Adeguatezza del Monitoraggio in Corso di Induzione con Prostaglandine Si legge nella CTU che all arrivo in Ospedale la situazione della sig.ra Petrone: si caratterizzava per alcuni fattori di rischio per complicanze correlate al travaglio di parto; in particolare l età avanzata, il superamento del termine di gravidanza, la condizione di ipertensione arteriosa borderline. I CTU proseguono scrivendo che il ricovero fu opportuno, come pure l induzione farmacologica del travaglio e che: tale procedura richiede l ospedalizzazione della gestante, per un opportuno monitoraggio delle condizioni sia materne sia fetali, dato che l impiego di prostaglandine può provocare tachisistolia uterina e/o ipertono: tali condizioni di iperattività uterina possono determinare riduzione degli scambi diaplacentari, con conseguente ipossia fetale. Nel caso in esame non vi è alcuna evidenza che si sia realizzata tachicardia o ipertonia uterina, che non possono, quindi, essere invocate quali cause della sofferenza fetale del piccolo Thomas. I CTU quindi affermano che, mancando l evidenza di tachicardia fetale o di ipertonia uterina (evidenza che solo la registrazione cardiotocografica o quantomeno l auscultazione intermittente con lo stetoscopio avrebbe potuto evidenziare), allora tali fenomeni non ebbero sicuramente luogo e che la sofferenza ischemica di Thomas non poteva dipendere dalla applicazione di Prostaglandine. Ma è appunto sulla colpevole mancata sorveglianza in corso della terza somministrazione di Prostaglandine che le note dello scrivente avevano doverosamente insistito con l invio delle considerazioni al CTU. Inoltre, quand anche non fossero state le Prostaglandine la causa prima della grave ipossia fetale, non di questo si tratta, bensì della mancata sorveglianza durante il parto e della mancata diagnosi in tempi utili di tale grave sofferenza fetale. Invece il CTU scrive che: 4
5 il dott. Marzi ritiene che si sarebbe dovuto procedere con una registrazione in continuo del tracciato e che tale omissione avrebbe impedito al personale sanitario di accorgersi in tempo dei segni di sofferenza fetale: Per meglio chiarire il concetto, il CTU scrive poi che non si deve incorrere nell equivoco che il tracciato cardiotocografico debba essere continuamente registrato prima che inizi la fase attiva del travaglio: perché tale comportamento non ha motivo di essere. Né si deve accogliere l ipotesi che poiché erano state impiegate prostaglandine ciò richiedesse il monitoraggio continuo. Davvero si stenta a credere ai propri occhi nel leggere queste note: infatti, per stessa ammissione del CTU, la paziente era stata sottoposta a induzione con prostaglandine per indicazione (età avanzata, gravidanza post-termine che in base alla datazione ecografica era alla 42+5 settimana, pregressa macrosomia, ipertensione arteriosa) e le Linee Guida prescrivono precisamente che in tali casi (induzione con prostaglandine su indicazione) vi debba essere un rapporto operatore-paziente di 1:1, con la registrazione continua del tracciato CTG e che la paziente debba essere in sala parto. Inoltre, come già scritto nelle note inviate al CTU dopo le operazioni peritali, alle ore 20.45, la situazione locale era: collo posteriore, rammollato, pervio al dito, parte pelvi disabitata, presentazione mal valutabile, membrane integre. In base ai criteri contenuti nelle Linee Guida del 1999 della Regione Lazio, e sulla base di quanto avviene per esempio presso l Ospedale S. Gerardo di Monza (vedi AL. Regalia*, 1997) si pone diagnosi di travaglio di parto attivo in presenza delle seguenti condizioni: o o o contrazioni regolari riferite dalla donna, di durata superiore o uguale a 40 e ad intervalli inferiori a 10 minuti; collo appianato; dilatazione 2-3 cm. *Regalia AL, Tampieri A, Scian A, Zanini A, Siliprandi N, Abbiati L, Borroni C, Ventura ML. Attività di sala parto e assistenza neonatale. Rapporto annuale 1996 e linee guida di assistenza Ospedale San Gerardo Monza. Monza: Ospedale San Gerardo, La visita delle non segnala la lunghezza del collo, che però era di 1 cm alle e che quindi non è possibile che potesse essersi di nuovo allungato, in una sorta di parto all incontrario, come pure per la dilatazione, appare impossibile che da ampiamente pervio al dito come era alle 14.30, possa essere divenuto solo pervio al dito, visto che il dito era sempre lo stesso e che il fenomeno del travaglio di parto può solo essere progressivo. Quindi o le contrazioni erano di durata superiore ai 40 e ad intervalli inferiori ai 10 minuti l una dall altra. La registrazione CTG dalle ore alle ore (segmenti da 032 a 043) per complessivi 125 minuti, registra infatti almeno 7 contrazioni uterine valide, tutte concentrate negli ultimi 20 minuti di registrazione, ovvero dalle ore alle ore 21.55, quando venne inopinatamente sospesa la registrazione CTG. o il collo era appianato, o la dilatazione era di almeno 2-3 cm e Ø Ma anche nella denegata ipotesi che nel caso in esame ci si trovasse in presenza di una induzione con prostaglandine in elezione (quindi senza indicazione), le Linee Guida prescrivono che la sorveglianza con CTG vada effettuata ogni 4 ore, quindi nel caso in esame (terza induzione iniziata alle ore 20.45) il tracciato CTG avrebbe dovuto essere applicato alle ore e successivamente alle ore 0.45 del giorno dopo. 5
6 Ø Inoltre le Linee Guida prescrivono altresì che, a parte la registrazione CTG, la paziente debba essere controllata e auscultata almeno ogni 1-2 ore. Invece tale registrazione CTG fu applicata soltanto alle ore 1.47, quindi con oltre un ora di ritardo. Ø Inoltre la paziente alle ore 1.30 comunicava al personale che da circa 30 minuti, quindi dalle ore 1.00, aveva contrazioni. Tale circostanza, oltre a rivelarci che solo dopo mezz ora di contrazioni la paziente aveva potuto avvisare del suo stato di travaglio e che quindi era sostanzialmente abbandonata a se stessa dalla sera prima, ci indica che in ogni caso la fase attiva del parto ebbe inizio attorno alle ore 1.00 e che pertanto, anche secondo tale indicatore, vi fu ritardo di almeno 45 minuti nell inizio della registrazione CTG. Quindi i CTU scrivono cose non condivisibili: infatti, il monitoraggio continuo era mandatorio sulla base delle Linee Guida esistenti, in quanto l induzione avvenne per indicazione; ma anche nella denegata ipotesi che l induzione fosse da considerarsi elettiva, era da attuarsi dall inizio della fase attiva del parto. Pertanto si chiede che i CTU rispondano alle seguenti domande: a. La paziente fu sottoposta a induzione su indicazione? Se sì, perché la paziente non fu sottoposta a monitoraggio CTG continuo? b. Se la risposta alla precedente è no, quindi se i CTU ritengono che quella del caso in esame fosse un induzione con prostaglandine in elezione, come avrebbe dovuto essere monitorata la paziente, sia dal punto di vista di un monitoraggio CTG che da quello del controllo clinico intermittente? c. E vero che le Linee Guida prescrivono che il monitoraggio, in caso di induzione in elezione, sia effettuato per almeno 30 minuti ogni 4 ore e che il monitoraggio clinico debba comunque avvenire ogni 1-2 ore? d. E vero che tale monitoraggio non fu applicato dopo 4 ore, ovvero alle 0.45 del 20 maggio 2008, bensì solo alle 1.47, quindi con un ritardo di 62 minuti? e. E vero che, comunque, tale monitoraggio avrebbe dovuto essere attuato dall inizio del travaglio attivo, ovvero già dalle ore del 19 maggio? f. Se non si accetta da parte dei CTU che la paziente fosse in travaglio attivo già dalle ore del 19 maggio, se ne spieghino i motivi. Inoltre spieghino perché, in tal caso, non si ebbe un monitoraggio continuo a partire dalle ore 1,00 del giorno successivo. g. Spieghino i CTU perché la paziente non fosse comunque sorvegliata adeguatamente ogni 1-2 ore e perché trascorsero trenta minuti (dalle ore 1.00 alle ore 1.30 del 20 maggio 2008) prima che il personale ostetrico si accorgesse che la sig.ra Petrone aveva contrazioni subentranti. h. Dicano i CTU se non è forse vero che il travaglio attivo, se non dalle ore del 19 maggio, ebbe comunque inizio alle ore 1.00 del 20 maggio. i. Dicano i CTU se comunque non vi fu un ritardo di 47 minuti nell inizio della registrazione del CTG, che in ogni caso avrebbe dovuto iniziare alle ore 1.00 del 20 maggio, anche ammettendo una deroga nella registrazione comunque dovuta ogni 4 ore e quindi già dalle ore
7 3. Sul Mancato Nesso di Causa tra il Ritardo nel Taglio Cesareo e la Morte di Thomas Il CTU non arriva al punto di approvare la condotta dell equipe ostetrica anche per la scelta di effettuare l applicazione di ventosa ostetrica in presenza di controindicazioni assolute, come peraltro affermato dai precedenti periti nel corso della precedente vicenda penale e come anche esternato dal dr Crescini in sede di operazioni peritali. Però scrive che pur ammettendo che la condotta ginecologica non sia scevra da comportamenti poco adeguati risulta piuttosto difficile dimostrare il nesso di causa tra tali condotte e la gravità della sofferenza asfittica e quindi la morte di Thomas. Quindi, un anticipo del parto cesareo di minuti (che per le stesse parole del CTU è di per sé un intervallo non trascurabile) non può essere detto con certezza se avrebbe determinato una significativamente minore sofferenza asfittica e quindi, in ipotesi, una sopravvivenza di Thomas. Ma, di nuovo, per sostenere l impossibilità di dimostrare l esistenza di un nesso di causalità tra il ritardo nell effettuare il taglio cesareo e gli esiti di Thomas, i CTU invocano la mancanza di una documentazione atta a stabilire da quanto tempo fosse presente la bradicardia prima delle 1.47, mancanza che è appunto frutto della negligenza nella sorveglianza del benessere fetale, come già espresso al punto precedente. Questo corto-circuito logico permea in modo inaccettabile la dissertazione dei CTU, che di nuovo assumono un inaccettabile mancanza di oggettività, tesa allo scopo evidente di ascrivere al fato avverso (l embolia amniotica) eventi che hanno in tutta evidenza una responsabilità umana. Come già argomentato, non è possibile ritenere che la grave sofferenza asfittica, desumibile dal tracciato CTG solo dalle ore 1.47, sia iniziata esattamente quando si provvide a registrarla, ma è evidente che fosse già presente prima. Anche i CTU lo scrivono, ma solo per scagionare l equipe, sostenendo che, in assenza di tale dato precedente, non si può affermare con certezza di quanto sarebbe stata migliore la prognosi. Ma è invece evidente che, già alle ore 1.00, quando iniziarono le contrazioni, se non addirittura dalle 00.45, quando comunque sarebbe dovuta iniziare la registrazione CTG, tali alterazioni sul CTG sarebbero state presenti e che quindi il parto avrebbe potuto essere anticipato non di minuti, ma di almeno un ora. Di tali mancanze diagnostiche la responsabilità è evidentemente degli operatori. Si chiede quindi in particolare ai CTU: a. Di chi è la responsabilità di non avere adeguatamente sorvegliato la partoriente, in particolare la mancanza di ogni e qualsiasi documentazione in cartella clinica sulla condizione di madre e figlio dalle ore del 19 maggio 2008 alle ore 1.30 del mattino successivo? b. In sede di operazioni peritali il dr Crescini ebbe a dire che non era possibile che mancasse tale documentazione e che doveva essersi perso qualche foglio. I CTU hanno forse trovato altri fogli dai quali si possa documentatamente affermare che la sig.ra Petrone fu monitorata dalle ore del 19 maggio 2008 alle ore 1.30 del giorno dopo? c. E vero che, in presenza di una maggiore e adeguata sorveglianza clinica, l anticipazione del parto avrebbe potuto essere ben maggiore dei minuti ipotizzati dai CTU? E di quanti minuti sarebbe stata tale anticipazione? d. Su quale base scientifica i CTU affermano che anticipare anche solo di minuti la nascita non avrebbe cambiato gli esiti? e. Perché si possa dimostrare il nesso causa-effetto tra la condotta ostetrica e la gravità della sofferenza asfittica e quindi la morte di Thomas Montanino, che cosa sarebbe dovuto accadere? Un ritardo nell espletare il parto di 1 ora, di due ore? Oppure i CTU ritengono che in nessun caso vi sarebbe la possibilità di dimostrare un nesso causa-effetto tra l operato del personale sanitario e gli esiti infausti? 7
8 4. Sulla Morte per Cause Esclusivamente Naturali della Madre Scrivono i CTU: subito dopo [la fine dell intervento di taglio cesareo, ndd] si rendeva necessario un secondo intervento chirurgico nel tentativo di arrestare il sanguinamento addominale. Ma in realtà passarono 5 ore tra la fine del TC e l inizio dell isterectomia e fu solo una ecografia urgente, richiesta alle ore 7.30 non dal ginecologo ma dall anestesista, a rivelare la presenza di un emoperitoneo massivo. Non si comprende pertanto come il CTU possa scrivere che nessun elemento di censura emerge nella gestione della Sig.ra Petrone il cui decesso è da ascriversi esclusivamente a cause naturali Infatti, nella genesi dell embolia amniotica un ruolo riconosciuto in letteratura lo gioca sicuramente il ricorso a ripetute manovre ostetriche: se l induzione con Prostaglandine può essere indubbiamente accettabile, in quanto può rientrare nelle Linee Guida per la gestione delle gravidanze oltre il termine e se il TC era ovviamente doveroso viste le condizioni fetali, l applicazione di ventosa ostetrica, per stessa ammissione del CTU, fu inopportuna oltre che dilatoria. Quindi non si comprende perché tale dato venga omesso nelle conclusioni e perché si ascriva il decesso ESCLUSIVAMENTE a cause naturali. Inoltre, come già scritto, la paziente venne lasciata in cura ai soli anestesisti dalle ore 3.45 del 20 maggio Tale circostanza pure giocò un ruolo nella assai tardiva correzione chirurgica mediante isterectomia, dopo la parimenti assai tardiva diagnosi ecografica di emoperitoneo massivo. Si chiede pertanto la risposta ai seguenti quesiti. a. Che ruolo ebbe nella genesi dell embolia amniotica il traumatismo aggiuntivo, controindicato in modo assoluto, espressamente rifiutato dalla paziente, dilatorio e afinalistico dell applicazione di ventosa ostetrica? b. E rispondente alle buone pratiche dell arte ostetrica avere affidato (a partire dalle ore 3.45 del 20 maggio 2008) ai soli anestesisti la conduzione clinica del post-parto della sig.ra Petrone? c. Quale migliore chance di sopravvivenza avrebbe avuto la sig.ra Petrone se fosse stato effettuato un TC demolitore? d. Quale migliore chance di sopravvivenza avrebbe avuto la sig.ra Petrone se fosse stata monitorata con maggiore intensità dal punto di vista ostetrico, anticipando l isterectomia di alcune ore rispetto alle cinque ore che intercorsero nel caso in esame? 8
9 Riassunto delle critiche alla bozza di CTU A. Si confuta in toto che Thomas possa avere avuto una sofferenza asfittica innescata dall embolia amniotica materna, in quanto la sofferenza fetale è documentata dalle ore 1.47 (ma con altissima probabilità era antecedente) mentre i segni patognomonici dell embolia ebbero luogo in fase di risveglio dal Taglio cesareo alle ore 3.30 e quindi addirittura dopo la nascita di Thomas. B. Si confuta che la sorveglianza fetale sia stata adeguata; in particolare, anche in corso di induzione con prostaglandine in elezione, è prescritta la registrazione CTG all inizio e almeno ogni 4 ore e comunque in fase di travaglio attivo. Inoltre, a parte il monitoraggio continuo CTG, le Linee Guida prescrivono un controllo clinico almeno ogni 1-2 ore. Nel caso in esame la CTG avrebbe dovuto iniziare alle 0.45 (4 ore dopo le 20.45) o comunque alle ore 1.00 (inizio del travaglio) e non alle ore Rimane poi molto grave la mancanza di qualsiasi documentazione clinica sullo stato di madre e feto dalle del 19 maggio 2008 alle 1.30 del giorno successivo. C. Si confuta che un anticipo di minuti nell espletare il TC sarebbe stato ininfluente sulle sorti di Thomas e che, non potendosi quantificare con accuratezza tale nesso causa-effetto, l operato dei curanti sia da ritenersi adeguato. D. Si confuta che tale ritardo sia stato di soli minuti, in quanto il tracciato CTG, se già applicato dalle ore 0.45 o al massimo dalle ore 1.00, avrebbe in tutta probabilità già evidenziato alterazioni tali da suggerire una anticipazione del parto di almeno 1 ora. Analoghe considerazioni valgono anche per il ruolo che avrebbe avuto sull anticipazione del parto la semplice auscultazione intermittente con controllo delle contrazioni uterine. E. Si confuta che la gestione della puerpera sia stata adeguata, essendovi stato un abbandono della stessa nelle mani degli anestesisti nella fase del post-parto, a partire dalle ore 3.45 del 20 maggio 2008, con, di conseguenza, un considerevole ritardo nella diagnosi dell emoperitoneo massivo. Manca, da parte dei CTU, una valutazione della perdita di chance causata da tale grave negligenza. Milano 2 novembre 2013 Il perito Ostetrico Ginecologo dr Marco MEG Marzi 9
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