Piano finanziato con l Avviso n.5/2013 di Fondimpresa

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Piano finanziato con l Avviso n.5/2013 di Fondimpresa"

Transcript

1 Piano finanziato con l Avviso n.5/2013 di Fondimpresa AVS/59/13 ID TITOLO PIANO: PER.S.O.N.E. PER.corsi a Sostegno dell Occupazione nelle Nuove Economie ID Titolo Azione formativa: INTERNET LE NUOVE TECNOLOGIE NEI LUOGHI DILAVORO: LE NUOVE REGOLE DEL GARANTE PER LA PRIVACY E DELLA GIURISPRUDENZA Formazione a cura di Ial Sardegna Srl- Impresa sociale Via Perucca, Elmas (CA) Docente:

2 Struttura del Codice della Privacy D.lgs. 196/03 si compone di 3 parti: I Disposizioni Generali II Disposizioni Relative a Settori Specifici III Tutela dell'interessato e Sanzioni. e di 3 allegati A Codici Deontologici (storici, statistici, giornalisti) B Disciplinare Tecnico C Trattamenti in ambito giudiziario...

3 DATI PERSONALI qualunque informazione relativa a persona fisica [persona giuridica, ente od associazione] identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale DATI SENSIBILI i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale DATI GIUDIZIARI i dati personali idonei a rivelare [ ] informazioni in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale [ ] Tipologia di Dati

4 Tipologia di dati e trattamento Dati personali (o comuni) Dati sensibili Dati giudiziari

5 TRATTAMENTO DEI DATI qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati

6 I Soggetti Titolare (del trattamento) Responsabile (del trattamento) Incaricati (del trattamento) la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile Interessato (al trattamento) la persona fisica [la persona giuridica, l'ente o l'associazione] cui si riferiscono i dati personali

7 TITOLARE (del trattamento) RESPONSABILE (del trattamento) INCARICATO (del trattamento) TIPICA ORGANIZZAZIONE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

8 BREVE APPROFONDIMENTO SUGLI AMMINISTRATORI DI SISTEMA Provv. Gen. 27 novembre 2008 (G.U. n. 300 del 24 dicembre modificato il 25 giugno 2009) AMMINISTRATORI DI SISTEMA Soggetti che vigilano sul corretto utilizzo dei sistemi informatici di un'azienda o di una pubblica amministrazione. L amministratore di sistema non è semplicemente il manutentore della struttura informatica ma è il garante informatico della protezione delle informazioni personali unitamente al titolare.

9 AMMINISTRATORE DI SISTEMA Non è una figura nuova nell ordinamento italiano. Esisteva già nel Regolamento attuativo (DPR 318/1999) della legge 675/1996. Esistevano due figure: 1. il preposto alla custodia della parola chiave 2. l amministratore di sistema. (abrogato dall'art. 183, D.Lgs. n. 196/03)

10 AMMINISTRATORE DI SISTEMA 1. Deve trattarsi di un soggetto affidabile..a. Valutazione delle caratteristiche soggettive. L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite solo nel quadro di una designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, il titolare e il responsabile devono attenersi comunque a criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi dell'art. 29". 2. Si deve procedere alla designazione individuale ovvero occorre predisporre apposita nomina scritta con il profilo di operatività corrispondente al profilo di autorizzazione assegnato.

11 AMMINISTRATORE DI SISTEMA 1. Deve trattarsi di un soggetto affidabile..a. Valutazione delle caratteristiche soggettive. L'attribuzione delle funzioni di amministratore di sistema deve avvenire previa valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto designato, il quale deve fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite solo nel quadro di una designazione quale incaricato del trattamento ai sensi dell'art. 30 del Codice, il titolare e il responsabile devono attenersi comunque a criteri di valutazione equipollenti a quelli richiesti per la designazione dei responsabili ai sensi dell'art. 29". 2. Si deve procedere alla designazione individuale ovvero occorre predisporre apposita nomina scritta con il profilo di operatività corrispondente al profilo di autorizzazione assegnato.

12 AMMINISTRATORE DISISTEMA 3. Devono essere resi noti al pubblico e ai lavoratori gli estremi identificativi dell amministratore di sistema tramite menzione nel DPS..c. Elenco degli amministratori di sistema. Gli estremi identificativi delle persone fisiche amministratori di sistema, con l'elenco delle funzioni ad essi attribuite, devono essere riportati nel documento programmatico sulla sicurezza oppure, nei casi in cui il titolare non è tenuto a redigerlo, annotati comunque in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti da parte del Garante. Qualora l'attività degli amministratori di sistema riguardi anche indirettamente servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori, i titolari pubblici e privati sono tenuti a rendere nota o conoscibile l'identità degli amministratori di sistema nell'ambito delle proprie organizzazioni, secondo le caratteristiche dell'azienda o del servizio, in relazione ai diversi servizi informatici cui questi sono preposti. Ciò, avvalendosi dell'informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice nell'ambito del rapporto di lavoro che li lega al titolare, oppure tramite il disciplinare tecnico di cui al provvedimento del Garante n. 13 del 1 marzo 2007 (in G.U. 10 marzo 2007, n. 58) o, in alternativa, mediante altri strumenti di comunicazione interna (ad es., intranet aziendale, ordini di servizio a circolazione interna o bollettini). Ciò, salvi i casi in cui tali forme di pubblicità o di conoscibilità siano incompatibili con diverse previsioni dell'ordinamento che disciplinino uno specifico settore.

13 AMMINISTRATORE DISISTEMA 4 Si deve procedere alla verifica delle relative attività mediante controllo almeno annuale. 5 Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi..f. Registrazione degli accessi. Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema. Le registrazioni (access log) devono avere caratteristiche di completezza, inalterabilità e possibilità di verifica della loro integrità adeguate al raggiungimento dello scopo per cui sono richieste. Le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione dell'evento che le ha generate e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.

14 RICAPITOLANDO Il Provvedimento prevede che il Titolare sia obbligato a conservare ed tenere aggiornato costantemente un elenco degli Amministratori di Sistema. La lista con gli elementi identificativi, insieme alla nomina con la specifica delle responsabilità e compiti demandati, deve essere documentato; Il Titolare è tenuto ad esibire prontamente l'elenco in caso di ispezione, ma anche di pubblicare in un luogo (es. bacheca) visibile a tutti e ai dipendenti. Il Titolare deve ricordarsi di menzionare in un documento interno da mantenere aggiornato e disponibile in caso di accertamenti anche da parte del Garante, gli estremi identificativi delle persone fisiche nominate Amministratori di Sistema, con l'elenco delle funzioni a ciascuno assegnate. Per quanto concerne i servizi in outsourcing, il Titolare deve conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche alle quali sono demandati i compiti specifici di Amministratore di Sistema.

15 SANZIONI In caso di inadempimenti o di mancata applicazione del Provvedimento, il Titolare ricade nelle fattispecie descritte negli artt. 162, 167 e 169 del Codice sulla Privacy, rischiando una multa fino a Euro. In particolare: art. 162, 2 bis: Violazione di adempimenti sulle misure minime di sicurezza (art. 33) e violazione della normativa in tema corretto trattamento dei dati (trattamento illecito art 167). La multa comminata potrebbe oscilla re tra i e i Euro. art. 162, 2 ter: Inosservanza di provvedimenti del Garante. Sanzione amministrativa variabile da a Euro. art. 169: Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati: il Titolare rischia l'arresto sino a due anni oltre il pagamento di un'ammenda da a Euro.

16 I Principi del Codice Privacy

17 PRINCIPIO DI FINALITA' (ART. 11, COMMA 1, LETTERA B) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO DEVONO ESSERE RACCOLTI E REGISTRATI PER DETERMINATI SCOPI. CIÒ VUOL DIRE CHE OGNI ATTIVITÀ È CONSENTITA SOLO SE È ANCORATA AD UNA FINALITÀ OVVERO SE INERENTE CON L ATTIVITÀ PRESTATA

18 PRINCIPIO DI NECESSITA' (ART. 3) I SISTEMI INFORMATIVI E I PROGRAMMI INFORMATICI SONO CONFIGURATI RIDUCENDO AL MINIMO L UTILIZZAZIONE DEI DATI PERSONALI E DEI DATI IDENTIFICATIVI, IN MODO DA ESCLUDERNE IL TRATTAMENTO QUANDO LE FINALITÀ PERSEGUITE NEI SINGOLI CASI POSSONO ESSERE REALIZZATE MEDIANTE, RISPETTIVAMENTE, DATI ANONIMI OD OPPORTUNE MODALITÀ CHE PERMETTANO DI IDENTIFICARE L INTERESSATO SOLO IN CASO DI NECESSITÀ.

19 PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' (ART. 11, COMMA 1, LETTERA D) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO DEVONO ESSERE PERTINENTI, COMPLETI E NON ECCEDENTI RISPETTO ALLE FINALITÀ PER LE QUALI SONO RACCOLTI O SUCCESSIVAMENTE TRATTATI

20 PRINCIPIO DI INDISPENSABILITA' (ART. 22, COMMA 3) I SOGGETTI PUBBLICI POSSONO TRATTARE SOLO I DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI INDISPENSABILI PER SVOLGERE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI CHE NON POSSONO ESSERE ADEMPIUTE, CASO PER CASO, MEDIANTE IL TRATTAMENTO DI DATI ANONIMI O DI DATI PERSONALI DI NATURA DIVERSA

21 I principali adempimenti ADEMPIMENTI VERSO L AUTORITÀ GARANTE Notificazione Autorizzazione ADEMPIMENTI VERSO GLI INTERESSATI I Informativa Consenso ADEMPIMENTI INTERNI (ORGANIZZATIVI) Misure minime di sicurezza

22 Notificazione Quando si notifica? Nei casi elencati nell art. 37 Codice della Privacy a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica; b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria; c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale; [ ]

23 Notificazione [.] d) dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti; e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie; f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti. 1-bis. La notificazione relativa al trattamento dei dati di cui al comma 1 non è dovuta se relativa all'attività dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta, in quanto tale funzione è tipica del loro rapporto professionale con il Servizio sanitario nazionale. [.]

24 Notificazione [.] 2. Il Garante può individuare altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei dati personali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo 17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione. 3. La notificazione è effettuata con unico atto anche quando il trattamento comporta il trasferimento all'estero dei dati. 4. Il Garante inserisce le notificazioni ricevute in un registro dei trattamenti accessibile a chiunque e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio. Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. [.] 24

25 Notificazione Come si notifica? Art. 38. Modalità di notificazione [II] La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questi impartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma digitale e di conferma del ricevimento della notificazione. [Tramite il sito 25

26 Notificazione Quante volte si notifica? Art. 38. Modalità di notificazione [IV] Una nuova notificazione è richiesta solo anteriormente alla cessazione del trattamento o al mutamento di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima. Sanzione per omessa notificazione? Art Omessa o incompleta notificazione [ ] sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione. (Sanzione oggi raddoppiata ex D.L. 207/2008 Decreto Milleproroghe ) 26

27 Autorizzazione previsto per tutti i titolari che trattano dati sensibili e giudiziari Art. 26. Garanzie per i dati sensibili. 1. I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti. 2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

28 Tenuto conto dell altissimo numero di soggetti interessati, il legislatore ha previsto le Autorizzazioni Generali concesse a determinate categorie di titolari o di trattamenti Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro Autorizzazione generale n. 2/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale Autorizzazione generale n. 3/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni Autorizzazione generale n. 4/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti Autorizzazione generale n. 5/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari Autorizzazione generale n. 6/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati Autorizzazione generale n. 7/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici Autorizzazione generale n. 8/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati genetici Autorizzazione generale n. 9/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica 28

29 Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AUTORIZZA il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate. Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice. 10) Efficacia temporale. La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2014, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

30 Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) 1) Ambito di applicazione. Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro La presente autorizzazione è rilasciata: a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lettere b) e c); b) ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali; l'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta: c) dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate; d) dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito; e) da associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire le finalità di cui al punto 3), lettera h).

31 Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono (1/2). Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti: a) a lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, o di lavoro occasionale ovvero prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi; b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari; c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative, anche nella modalità di lavoro a progetto, o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio, con i soggetti di cui al punto 1)

32 Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono (2/2). Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti: d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti, [ ], relativamente ai dati sensibili indispensabili contenuti in curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro; d) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1); d) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.

33 Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro 3) Finalità del trattamento (1/3). Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile: a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché del riconoscimento di agevolazioni ovvero dell'erogazione di contributi, dell'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica; b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori; c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica del lavoratore o di un terzo;

34 Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro 3) Finalità del trattamento (2/3). Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile: d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile; e) per esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;

35 Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro 3) Finalità del trattamento (3/3). Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile: f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale; g) per garantire le pari opportunità nel lavoro; h) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.

36 Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) 4) Categorie di dati (1/2). Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e in particolare: a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza; b) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali (sempre che il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;

37 Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro 4) Categorie di dati (2/2). c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni, all'appartenenza a determinate categorie protette, nonché i dati contenuti nella certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia, anche professionale dell'interessato, o comunque relativi anche all'indicazione della malattia come specifica causa diassenza del lavoratore.

38 Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) 5) Modalità di trattamento. Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro Fermi restando gli obblighi previsti dagli artt. 11 e 14 del Codice, nonché dagli artt. 31 e seguenti del Codice e dall'allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità. I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato. La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato ( ), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia. Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l'interessato e, ove necessario, di acquisirne il consenso scritto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13, 23 e 26 del Codice.

39 Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) 6) Conservazione dei dati. Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lettera e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

40 Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro 7) Comunicazione e diffusione dei dati. I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario, diffusi nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, istituti di patronato e di assistenza sociale, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, associazioni ed organizzazioni sindacali di datori di lavoro e di prestatori di lavoro, liberi professionisti, società esterne titolari di un autonomo trattamento di dati e familiari dell'interessato. Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

41 Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro 8) Richieste di autorizzazione. I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette. Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo. Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità dalle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, [ ] il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

42 Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) 9) Norme finali (1/2). Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute: a) nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore; b) nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività;

43 Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) 9) Norme finali (2/2). Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro c) nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni; d) fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute e ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, nonché di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

44 Autorizzazione generale n. 1/2013 del 12 dicembre 2012 (scad. 31 dicembre 2014) 9) Norme finali (2/2). Trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro c) nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni; d) fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, allo stato di salute e ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, nonché di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

45 INFORMATIVA Art. 13. Informativa. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: I soggetti che effettueranno il trattamento La finalità del trattamento La modalità del trattamento I diritti dell interessato 45

46 La Forma dell Informativa L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto [ ] (art. 13 D.lgs. 196/03) LA FORMA E LIBERA E tuttavia consigliabile la forma scritta quale prova dell avvenuta comunicazione 46

47 Consenso dell interessato DEFINIZIONE: libera manifestazione della volontà dell'interessato con cui egli accetta espressamente un determinato trattamento dei propri dati personali, previa informativa da chi gestisce i dati. INFORMATO: è invalido il consenso non preceduto da informativa (Garante Provv. 28 maggio 1997) ESPRESSO: non può essere implicito, né per comportamenti concludenti (Garante Provv. 25 dicembre 1998) I REQUISITI DEL CONSENSO LIBERO: non costretto e non condizionato (Garante Provv. 28 maggio 1997) SPECIFICO: è invalido se generico DOCUMENTATO PER ISCRITTO: annotato, trascritto, riportato dal titolare o dal responsabile o da un incaricato del trattamento su un registro o un atto o un verbale. In caso di dati sensibili occorre il consenso rilasciato per iscritto dall'interessato 47

48 Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso (art. 24) a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato [ ]; c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati; d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale; e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo; f) [ ] è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria [ ] 48

49 Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso (art. 24) g) [ ] è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo; h) [ ] è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo; i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all'articolo 13, comma 5- bis; i-ter) [ ] riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate [ ] ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili,[ ], e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa di cui all'articolo

50 Disciplinare Tecnico Misure Minime di Sicurezza MISURE MINIME DI SICUREZZA MISURE IDONEE DI SICUREZZA 50

51 CARATTERISTICHE DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE 1. Lunghezza minima della password di 8 caratteri, 2. non riconducibile al soggetto GESTIONE DELLE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE 1. Modifica dopo il primo utilizzo, ogni 6 o 3 mesi a seconda dei dati trattati 2. Disattivazione in caso di non uso per almeno 6 mesi o di perdita della qualità che permette l accesso ai dati 3. Garanzia della disponibilità dei dati o degli strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell incaricato che goda delle credenziali di autenticazione 51

52 SISTEMA DI AUTORIZZAZIONE Verifica almeno annuale delle condizioni per l autorizzazione PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI INTRUSIONE Attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale. AGGIORNAMENTI PERIODICI DEI PROGRAMMI PER ELABORATORE Almeno annuale per dati comuni Almeno semestrale per dati sensibili e/o giudiziari 52

53 BACK UP salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale DISASTER RECOVERY Ripristino entro il termine massimo di una settimana 53

54 Misure minime di sicurezza VS Misure idonee di sicurezza È NECESSARIO PRESTARE ATTENZIONE ALLA DISTINZIONE TRA MISURE MINIME DI SICUREZZA E MISURE IDONEE DI SICUREZZA art. 4 comma 3 del D.Lgs.196/03: Il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31. MISURE MINIME MISURE IDONEE NESSUNA DEFINIZIONE NORMATIVA: sono individuabili sulla base delle soluzioni tecniche concretamente disponibili sul mercato, mentre le misure minime sono puntualmente individuate dalla legge (in particolare dall'allegato B). 54

55 Misure minime di sicurezza VS Misure idonee di sicurezza CONSEGUENZE DIVERSE PER IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA E DELLE MISURE IDONEE DI SICUREZZA Responsabilità di tipo amministrativo e penale MISURE MINIME MISURE IDONEE Responsabilità Civile ex art c.c.

56 LA PRIVACY NEL RAPPORTO DI LAVORO Influenza del codice privacy nel rapporto di lavoro Principali interventi dell Autorità Garante per la privacy Settore Pubblico Settore Privato Videosorveglianza in azienda Trattamento dati dei dipendenti Regole per la navigazione su internet Regole per la posta elettronica

57 Il codice della privacy ha notevolmente influenzato il rapporto di lavoro pubblico e privato IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI è intervenuto più volte per delimitare le linee guida riferite ai rapporti di lavoro SETTORE PRIVATO Linee guida per il trattamento di dati dei dipendenti privati 23 novembre 2006 (G.U. 7 dicembre 2006, n. 285) SETTORE PUBBLICO Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico 14 giugno 2007 (G.U. 13 luglio 2007, n. 161)

58 In questa sede sarà dedicata attenzione agli interventi per il settore privato 23 novembre 2006 Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati 10 marzo 2007 Linee guida del Garante per posta elettronica e internet

59 Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati (Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006) SCOPO DELLE LINEE GUIDA Fornire indicazioni e raccomandazioni con riguardo alle operazioni di trattamento effettuate con dati personali (anche sensibili) di lavoratori operanti alle dipendenze di datori di lavoro privati il Garante ravvisa l esigenza di adottare le presenti linee guida, suscettibili di periodico aggiornamento, nelle quali si tiene conto, altresì, di precedenti decisioni dell Autorità AREE DI INTERESSE -comunicazione e diffusione dei dati - informativa che il datore di lavoro deve rendere ai lavoratori (art. 13 del Codice), ai dati idonei a rivelare lo stato di salute - diritto d accesso

60 Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006 AMBITI CONSIDERATI LE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO RIGUARDANO PER LO PIÙ dati anagrafici di lavoratori (assunti o cessati dal servizio), dati biometrici, fotografie e dati sensibili riferiti anche a terzi, idonei in particolare a rivelare il credo religioso o l adesione a sindacati (SENSIBILI) dati idonei a rivelare lo stato di salute, di regola contenuti in certificati medici o in altra documentazione prodotta per giustificare le assenze dal lavoro o per fruire di particolari permessi e benefici previsti anche nei contratti collettivi (SENSIBILI) - informazioni più strettamente connesse allo svolgimento dell attività lavorativa, quali la tipologia del contratto (a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o parziale, etc.); la qualifica e il livello professionale, la retribuzione individuale corrisposta anche in virtù di provvedimenti ad personam ; l ammontare di premi; il tempo di lavoro anche straordinario; ferie e permessi individuali (fruiti o residui); l assenza dal servizio nei casi previsti dalla legge o dai contratti anche collettivi di lavoro; trasferimenti ad altra sede di lavoro; procedimenti e provvedimenti disciplinari (COMUNI)

61 Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006 AMBITI CONSIDERATI UBICAZIONE DEI DATI INTERESSATI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO I dati sono: -contenuti in atti e documenti prodotti dai lavoratori in sede di assunzione (rispetto ai quali, con riferimento alle informazioni raccolte mediante annunci contenenti offerte di lavoro, questa Autorità si è già pronunciata o nel corso del rapporto di lavoro; -contenuti in documenti e/o file elaborati dal (o per conto del) datore di lavoro in pendenza del rapporto di lavoro per finalità di esecuzione del contratto e successivamente raccolti e conservati in fascicoli personali, archivi cartacei o elettronici aziendali; - resi disponibili in albi e bacheche o, ancora, nelle intranet aziendali.

62 Deliberazione n. 53 del 23 novembre 2006 AMBITI CONSIDERATI UBICAZIONE DEI DATI INTERESSATI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO I dati sono contenuti in: -atti e documenti prodotti dai lavoratori in sede di assunzione - in documenti e/o file elaborati dal (o per conto del) datore di lavoro in pendenza del rapporto di lavoro per finalità di esecuzione del contratto e successivamente raccolti e conservati in fascicoli personali, archivi cartacei o elettronici aziendali - resi disponibili in albi e bacheche o, ancora, nelle intranet aziendali

63 Comunicazione e diffusione di dati personali REGOLA GENERALE La conoscenza dei dati personali relativi ad un lavoratore da parte di terzi è ammessa se l'interessato vi acconsente. MODALITA DI COMUNICAZIONE il datore di lavoro deve utilizzare forme di comunicazione individualizzata con il lavoratore, adottando le misure più opportune per prevenire un'indebita comunicazione di dati personali. DIFFUSIONE Il datore di lavoro ha facoltà di comunicare a terzi in forma anonima dati ricavati dalle informazioni relative a singoli o gruppi di lavoratori: ESEMPIO: numero complessivo di ore di lavoro straordinario prestate o di ore non lavorate a livello aziendale o all'interno di singole unità produttive.

64 Comunicazione e diffusione di dati personali ATTIVITA CONSENTITE INTRANET AZIENDALE Necessario il consenso del lavoratore per pubblicare informazioni personali (quali fotografia, informazioni anagrafiche o curricula) nella intranet aziendale aziendale. Le stesse regole si applicano alla pubblicazione su rete internet. BACHECA AZIENDALE La diffusione di dati personali del lavoratore tramite la bacheca aziendale può avvenire solo se necessaria per dare esecuzione a obblighi derivanti dal contratto di lavoro DIVIETI - affissione relativa ad emolumenti percepiti o che fanno riferimento a particolari condizioni personali ; - sanzioni disciplinari irrogate o informazioni relative a controversie giudiziarie; - assenze dal lavoro per malattia; - iscrizione e/o adesione dei singoli lavoratori ad associazioni. CARTELLINI IDENTIFICATI VI L indicazione sul cartellino di dati personali identificativi (generalità o dati anagrafici) non può essere imposta. Per soddisfare le esigenze dell utenza è sufficiente riportare altre informazioni (codici identificativi, il solo nome o il ruolo professionale svolto). PRECISAZIONE L'obbligo del cartellino può trovare fondamento negli accordi sindacali aziendali, il cui rispetto può essere ricondotto alle prescrizioni del contratto di lavoro.

65 MISURE DI SICUREZZA PER I DATI SENSIBILI DEL DIPENDENTE I dati sensibili (in part. sanitari) devono essere conservati separatamente da ogni altro dato personale dell'interessato FASCICOLO PERSONALE Se il lavoratore produce spontaneamente certificati medici recanti anche la diagnosi il datore di lavoro e deve adottare gli opportuni accorgimenti per non renderla visibile (ad I fascicoli personali cartacei dei dipendenti devono contenere sezioni appositamente dedicate alla custodia dei dati sensibili (p. es. sanitari) in modo da non consentirne una indistinta consultazione nel corso delle ordinarie attività amministrative esempio, prescrivendone la circolazione in busta chiusa previo oscuramento di tali informazioni) Per la custodia dei dati personali dei lavoratori il personale deve ricevere uno specifico incarico e ricevere una formazione adeguata. In assenza di un'adeguata formazione il rispetto della riservatezza dei lavoratori sul luogo di lavoro non potrà mai essere garantito

66 MISURE FISICHE ED ORGANIZZATIVE Il datore di lavoro deve adottare le seguenti misure organizzative e fisiche idonee a garantire che: 1) i luoghi ove si svolge il trattamento di dati personali dei lavoratori siano opportunamente protetti da indebite intrusioni; 2) le comunicazioni personali riferibili esclusivamente a singoli lavoratori avvengano con modalità tali da escluderne l'indebita presa di conoscenza da parte di terzi o di soggetti non designati quali incaricati; 3) siano impartite chiare istruzioni agli incaricati in ordine alla scrupolosa osservanza del segreto d'ufficio, anche con riguardo a dipendenti del medesimo datore di lavoro che non abbiano titolo per venire a conoscenza di particolari informazioni personali; 4) sia prevenuta l'acquisizione e riproduzione di dati personali trattati elettronicamente, in assenza di adeguati sistemi di autenticazione o autorizzazione e/o di documenti contenenti informazioni personali da parte di soggetti non autorizzati; 5) sia prevenuta l'involontaria acquisizione di informazioni personali da parte di terzi o di altri dipendenti: opportuni accorgimenti, ad esempio, devono essere presi in presenza di una particolare conformazione o dislocazione degli uffici, in assenza di misure idonee volte a prevenire la diffusione delle informazioni (si pensi al mancato rispetto di distanze di sicurezza o alla trattazione di informazioni riservate in spazi aperti, anziché all'interno di locali chiusi).

67 LINEE GUIDA DEL GARANTE PER POSTA ELETTRONICA E INTERNET NEI LUOGHI DI LAVORO Il datore di lavoro deve istruire i propri collaboratori sulle modalità di utilizzo della posta elettronica e della rete Internet da parte dei lavoratori. Il datore di lavoro deve attenersi alle linee guida che l Autorità Garante ha dettato al fine di tutela dei diritti degli interessati: a) l'adozione e la pubblicizzazione di un disciplinare interno; b) l'adozione di misure di tipo organizzativo affinché: - si proceda ad un'attenta valutazione dell'impatto sui diritti dei lavoratori; - si individui preventivamente (anche per tipologie) a quali lavoratori è accordato l'utilizzo della posta elettronica e dell'accesso a Internet; - si individui quale ubicazione è riservata alle postazioni di lavoro per ridurre il rischio di impieghi abusivi. Continua

L adempimento della notificazione al Garante per la Privacy

L adempimento della notificazione al Garante per la Privacy L adempimento della notificazione al Garante per la Privacy Una delle principali semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 riguarda l adempimento della notificazione al Garante, ovvero

Dettagli

Strumenti digitali e privacy. Avv. Gloria Galli

Strumenti digitali e privacy. Avv. Gloria Galli Strumenti digitali e privacy Avv. Gloria Galli Codice in materia di protezione dei dati personali: Decreto legislativo n. 196 del 30/06/2003 Art. 4. Definizioni trattamento, qualunque operazione o complesso

Dettagli

Trattamento dei dati personali

Trattamento dei dati personali Trattamento dei dati personali CODICE DELLA PRIVACY II 1 GENNAIO 2004 E ENTRATO IN VIGORE IL D.Lgs. N.196 DEL 30 GIUGNO 2003. TALE DECRETO E IL NUOVO TESTO UNICO PER LA PRIVACY. IL NUOVO CODICE IN MATERIA

Dettagli

Autorizzazione n. 1/2013 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013)

Autorizzazione n. 1/2013 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013) [english version] [doc. web n. 2818394] Autorizzazione n. 1/2013 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013) Registro dei

Dettagli

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, relativo alla individuazione dei tipi di dati e delle operazioni eseguibili in tema di trattamento

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Adottato dalla Giunta Comunale nella seduta del 26.3.2003 con provvedimento n. 330/11512 P.G. Modificato

Dettagli

atf - federfarma brescia associazione dei titolari di farmacia della provincia di brescia

atf - federfarma brescia associazione dei titolari di farmacia della provincia di brescia Brescia, 29 aprile 2004 atf - federfarma brescia associazione dei titolari di farmacia della provincia di brescia Circ. n. 151 A tutti i Signori Titolari e Direttori di farmacia Loro Sedi Oggetto: Privacy:

Dettagli

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA I REGOLAMENTI PROVINCIALI: N. 72 PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI MEDIANTE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con D.G.P. in data 17.10.2005 n. 610 reg. SOMMARIO

Dettagli

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Privacy - Ordinamento degli uffici e dei servizi comunali: indirizzi in materia di trattamento dei dati personali esistenti nelle banche dati del Comune. (Delibera G.C. n. 919 del 28.12.2006) Disposizioni

Dettagli

La tutela della Privacy. Annoiatore: Stefano Pelacchi

La tutela della Privacy. Annoiatore: Stefano Pelacchi La tutela della Privacy Annoiatore: Stefano Pelacchi 1 Appunti Le organizzazioni del volontariato possono assumere qualsiasi forma giuridica prevista dal Libro I del Codice Civile compatibile con il proprio

Dettagli

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT)

Roma,.. Spett.le. Società Cooperativa EDP La Traccia. Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Roma,.. Spett.le Società Cooperativa EDP La Traccia Recinto II Fiorentini, n.10-75100 Matera (MT) Oggetto : Contratto per la fornitura di servizi relativi alla Survey Registro Italiano delle Biopsie Renali.

Dettagli

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA ANNO 2015

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA ANNO 2015 DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA ANNO 2015 Approvato dall Amministratore Unico di Metro con determina n. 5 del 9 marzo 2015 1 Disciplinare tecnico 2015 in materia di misure

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Art.1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento è adottato in attuazione

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza

COMUNE DI RENATE Provincia di Monza e Brianza REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E LA TENUTA DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 50 del 25/11/2009 versione 3 03/11/2009 REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE

Dettagli

TABELLA SINOTTICA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI. D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196

TABELLA SINOTTICA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI. D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196 TABELLA SINOTTICA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196 TABELLA SINOTTICA DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 30 giugno 2003, n. 196 (il "Codice") ART. ADEMPIMENTO (destinatari

Dettagli

Procedura automatizzata per la gestione del prestito - FLUXUS

Procedura automatizzata per la gestione del prestito - FLUXUS Procedura automatizzata per la gestione del prestito - FLUXUS corso di formazione per il personale dell Università e degli Enti convenzionati con il Servizio Catalogo Unico TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dettagli

La nuova disciplina in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196) Principali novità

La nuova disciplina in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196) Principali novità La nuova disciplina in materia di tutela della privacy (D.Lgs. 30.6.2003 n. 196) Principali novità INDICE 1 Il nuovo Codice sulla privacy... 2 2 Ambito di applicazione... 2 3 Soggetti coinvolti dal trattamento

Dettagli

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI PARTE I - Disposizioni generali... 2 ART. 1 - Ambito di applicazione... 2 ART. 2 - Circolazione dei dati all'interno dell'università...

Dettagli

AVIS COMUNALE MILAZZO

AVIS COMUNALE MILAZZO Con l introduzione del D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, che dal lontano 2004 è diventato operativo sostituendo la L. 675/1996, molte sono le domande sulla necessità di una nuova legge

Dettagli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Garante per la protezione dei dati personali AUTORIZZAZIONE 13 dicembre 2012 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti. (Autorizzazione n. 4/2012). (GU n.3 del

Dettagli

Manuale Informativo. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali

Manuale Informativo. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali Manuale Informativo Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali INDEX Il D.Lgs. 196/2003 Termini e Fondamenti Gli attori Organizzazione e Responsabilità

Dettagli

Provvedimenti a carattere generale 27 novembre 2008 Bollettino del n. 0/novembre 2008, pag. 0

Provvedimenti a carattere generale 27 novembre 2008 Bollettino del n. 0/novembre 2008, pag. 0 Provvedimenti a carattere generale 27 novembre 2008 Bollettino del n. 0/novembre 2008, pag. 0 Devono essere adottati sistemi idonei alla registrazione logici (autenticazione informatica) ai sistemi di

Dettagli

Enti non profit: rinnovate le autorizzazioni generali da parte del Garante della Privacy. a cura dell avv. Massimiliano Cané.

Enti non profit: rinnovate le autorizzazioni generali da parte del Garante della Privacy. a cura dell avv. Massimiliano Cané. Enti non profit: rinnovate le autorizzazioni generali da parte del Garante della Privacy. a cura dell avv. Massimiliano Cané. Come è noto la Legge n. 675/96 in materia di tutela dei dati personali, con

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA NELLE STRUTTURE DELL A.S.L. DI NUORO PREMESSA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA NELLE STRUTTURE DELL A.S.L. DI NUORO PREMESSA REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA NELLE STRUTTURE DELL A.S.L. DI NUORO PREMESSA L'Azienda Sanitaria Locale di Nuoro (di seguito Azienda ) adotta il presente Regolamento per

Dettagli

REGOLAMENTO PER LE PUBBLICAZIONI DI ATTI E DOCUMENTI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE

REGOLAMENTO PER LE PUBBLICAZIONI DI ATTI E DOCUMENTI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE REGOLAMENTO PER LE PUBBLICAZIONI DI ATTI E DOCUMENTI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE Approvato con deliberazione di C.C. n. 3 del 29.01.2010 INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2. Diffusione di dati

Dettagli

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona

Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona Comune di San Martino Buon Albergo Provincia di Verona REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 12/05/2009) Sommario Art. 1.

Dettagli

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare

ALLEGATO D. Roma lì, / / Equitalia S.p.A. il Titolare 1 Premessa e quadro normativo Il Contratto sottoscritto da Equitalia S.p.A. e ha ad oggetto l affidamento dei servizi di implementazione e manutenzione del nuovo Sistema Informativo Corporate - Sistema

Dettagli

L amministratore di sistema. di Michele Iaselli

L amministratore di sistema. di Michele Iaselli L amministratore di sistema di Michele Iaselli Definizione L Amministratore di sistema viene definito dal provvedimento dell Autorità Garante del 27 novembre 2008 come una figura professionale destinata

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA Scheda n 2 DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO: GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE ASSEGNATO

Dettagli

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali CITTA DI RONCADE Provincia di Treviso Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-846223 Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali Approvato con delibera di Consiglio

Dettagli

Ci si riferisce, in particolare, all'abuso della qualità di operatore di

Ci si riferisce, in particolare, all'abuso della qualità di operatore di Con il presente provvedimento il Garante intende richiamare tutti i titolari di trattamenti effettuati, anche in parte, mediante strumenti elettronici alla necessità di prestare massima attenzione ai rischi

Dettagli

CARTA INTESTATA PREMESSA

CARTA INTESTATA PREMESSA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEO SORVEGLIANZA AI FINI DI SICUREZZA, TUTELA DEL PATRIMONIO, CONTROLLO E MONITORAGGIO DEGLI ACCESSI, AI FINI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI

Dettagli

Comune di Bracciano. Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale

Comune di Bracciano. Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale Comune di Bracciano Regolamento per la pubblicazione di atti e documenti amministrativi sul sito Internet Istituzionale (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. del ) Indice Art. 1 Oggetto...

Dettagli

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA

Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA Circolare n.9 / 2010 del 13 ottobre 2010 CONTROLLO SUL LAVORO E PRIVACY: LE ULTIME NOVITA La tutela della riservatezza nella gestione del rapporto di lavoro è una tematica particolarmente complessa e delicata

Dettagli

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N.262 DEL 28 DICEMBRE 2005 CONCERNENTE I PROCEDIMENTI PER L ADOZIONE DI ATTI DI REGOLAZIONE Il presente documento, recante lo schema di

Dettagli

ART.1 OGGETTO ART.2 PRINCIPI

ART.1 OGGETTO ART.2 PRINCIPI REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITA DI PUBBLICAZIONE NEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, DELLA GIUNTA COMUNALE E DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI. ART.1 OGGETTO 1.

Dettagli

Regolamento per la disciplina di accesso e riutilizzo delle banche dati

Regolamento per la disciplina di accesso e riutilizzo delle banche dati COMUNE DI LUSIANA Provincia di Vicenza Progetto: Regolamento Regolamento per la disciplina di accesso e riutilizzo delle banche dati Redatto ai sensi dell art. 52, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 e successive

Dettagli

2015/Mod. Prev. 1 Adesione al Fondo

2015/Mod. Prev. 1 Adesione al Fondo Spett.le FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. DIVENUTI TALI DALL 1.1.1991. Via Aldo Moro, 11/15 53100 SIENA Io sottoscritto/a (cognome)... (nome)...

Dettagli

Comune di Olgiate Molgora (Provincia di Lecco)

Comune di Olgiate Molgora (Provincia di Lecco) Comune di Olgiate Molgora (Provincia di Lecco) via Stazione 20 23887 tel 0399911211 - fax 039508609 www.comune.olgiatemolgora.lc.it info@comune.olgiatemolgora.lc.it Regolamento comunale per la gestione

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

PRIVACY. Federica Savio M2 Informatica

PRIVACY. Federica Savio M2 Informatica PRIVACY Federica Savio M2 Informatica Adempimenti tecnici obbligatori e corretta salvaguardia dei dati e dei sistemi Normativa di riferimento - oggi D.LGS 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati

Dettagli

DOMANDA DI ADESIONE allegata alla nota informativa

DOMANDA DI ADESIONE allegata alla nota informativa COPIA PER IL FONDO Per il contributo a mio carico, DELEGO il mio datore di lavoro a:.. L AZIENDA DICHIARA DI APPLICARE IL SEGUENTE CCNL..... DI INOLTRO DELLA DOMANDA A D ARTIFOND TIMBRO E COPIA PER IL

Dettagli

COMUNE DI ROBASSOMERO

COMUNE DI ROBASSOMERO COMUNE DI ROBASSOMERO PROVINCIA DI TORINO tel. 011 9234400 - Fax 011 9234422 E-mail: comune@comune.robassomero.to.it - www.comune.robassomero.to.it REGOLAMENTO PER L INSTALLAZIONE E L UTILIZZO DI IMPIANTI

Dettagli

2. Il trat (Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.) FAC-SIMILE

2. Il trat (Indicare le modalità del trattamento: manuale / informatizzato / altro.) FAC-SIMILE B1 Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 dati comuni Gentile Signore/a, Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ) prevede la

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA (INRIM) REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI (decreto del Presidente dell INRIM n 332/2006, del 28 dicembre 2006) INRIM_Regol_dati_sensibili_e_giudiziari_28.12.06

Dettagli

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino

COMUNE DI BONITO Provincia di Avellino REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE E LORO DIFFUSIONE Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale

Dettagli

La normativa italiana

La normativa italiana La normativa italiana Qual è la normativa italiana riguardo a questi fenomeni? D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy); D.Lgs 9 aprile 2003, n. 70 (Commercio elettronico); D.Lgs 6 settembre

Dettagli

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI [doc. web n. 3620014] Autorizzazione n. 3/2014 - Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni - 12 dicembre 2014 (Pubblicato sulla Gazzetta

Dettagli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli COMUNE DI MELITO DI NAPOLI Provincia di Napoli REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON- LINE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 154 del 28/10/2010

Dettagli

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara Istituto Nazionale Previdenza Sociale ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara ALLEGATO AL CONTRATTO ATTO DI

Dettagli

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI

MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI MODULO DI DESIGNAZIONE/REVOCA DEI BENEFICIARI (Da inviare ad Arca SGR S.p.A. in originale, per posta, unitamente a copia dei documenti di identità dell Iscritto e dei beneficiari) Spett.le ARCA SGR S.p.A.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014)

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) REGOLAMENTO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI ALL ALBO CAMERALE. (Adottato con delibera della Giunta Camerale n.72, del 17 ottobre 2014) Art.1 - Oggetto Il presente Regolamento disciplina, ai

Dettagli

Comune di Padova. Regolamento per il direct email marketing da parte del Comune di Padova

Comune di Padova. Regolamento per il direct email marketing da parte del Comune di Padova Comune di Padova Regolamento per il direct email marketing da parte del Comune di Padova Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 315 del 17 giugno 2011 Indice CAPO I PRINCIPI GENERALI...2 Articolo

Dettagli

LA PRIVACY POLICY DI WEDDINGART

LA PRIVACY POLICY DI WEDDINGART LA PRIVACY POLICY DI WEDDINGART PERCHÈ QUESTA PAGINA? In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.weddingart.it (creato da Sabdesign s.n.c. di seguito Sabdesign ) in riferimento

Dettagli

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

TRATTAMENTO DATI PERSONALI INFORMATIVA EX ART.13 D.LGS. 196/2003 Gentile signore/a, desideriamo informarla che il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA C O M U N E D I B R U I N O PROVINCIA DI TORINO - C. A. P. 10090 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO DIGITALE Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 14/4/2011 Depositato

Dettagli

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

D. LGS 81/2008. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza D. LGS 81/2008 I RAPPORTI CON I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO ALBO PRETORIO ON LINE REGOLAMENTO ALBO PRETORIO ON LINE Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 500 del 9.6.2011 INDICE Art. 1 Oggetto Art. 2 Albo Pretorio on line Art. 3 Modalità di pubblicazione e accesso Art.

Dettagli

La Privacy nelle Associazioni di Promozione Sociale

La Privacy nelle Associazioni di Promozione Sociale La Privacy nelle Associazioni di Promozione Sociale Forlì, 25 gennaio 2007 1 Adempimenti previsti dal Codice della Privacy per le APS 2 Codice della Privacy Nel 1996 la legge n. 675 regolamentò la tutela

Dettagli

REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA

REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO OPERATIVO PER L UTILIZZO DELL IMPIANTO ESTERNO DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con delibera consiglio comunale n. 175 del 22/11/2006 Modificato con delibera consiglio comunale n. 36 DEL 14/03/2013

Dettagli

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;

a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; Art. 13. Informativa 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa: a) le finalità e le modalità del trattamento

Dettagli

Art.1 (Oggetto) Art.2 (Definizioni)

Art.1 (Oggetto) Art.2 (Definizioni) REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI emanato con decreto direttoriale n.220 dell'8 giugno 2000 pubblicato all'albo Ufficiale della Scuola

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ONLINE (appendice al regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi) Approvato con delibera di G.C. n. 6 del 27.01.2011

Dettagli

C O M U N E D I S I D E R N O REGOLAMENTO

C O M U N E D I S I D E R N O REGOLAMENTO C O M U N E D I S I D E R N O ( P r o v i n c i a d i R e g g i o C a l a b r i a ) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL INFORMAZIONE SULL ATTIVITA COMUNALE. Approvato con delibera Commissario Straordinario

Dettagli

COMUNE DI MOZZECANE PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO DOMINI INTERNET COMUNALI

COMUNE DI MOZZECANE PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO DOMINI INTERNET COMUNALI COMUNE DI MOZZECANE PROVINCIA DI VERONA REGOLAMENTO DOMINI INTERNET COMUNALI Approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 29.12.2009 ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO I domini www.comune.mozzecane.vr.it

Dettagli

Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio

Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio Regolamento per l installazione e l utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio ARTICOLO 1 FINALITA Le finalità che la Città di Desio intende perseguire con il progetto di videosorveglianza

Dettagli

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA RELATIVI ALL ORGANIZZAZIONE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL

REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA RELATIVI ALL ORGANIZZAZIONE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL REGOLAMENTO SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITA E TRASPARENZA RELATIVI ALL ORGANIZZAZIONE DELLA GE.SE.CO. ARZACHENA SRL Approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 15 del 07.08.2014 INDICE

Dettagli

SOMMARIO. Presentazione... Note sugli autori... Parte Prima IL NUOVO CODICE E GLI ADEMPIMENTI Antonio Ciccia

SOMMARIO. Presentazione... Note sugli autori... Parte Prima IL NUOVO CODICE E GLI ADEMPIMENTI Antonio Ciccia SOMMARIO Presentazione... Note sugli autori... XI XIII Parte Prima IL NUOVO CODICE E GLI ADEMPIMENTI Antonio Ciccia Capitolo 1 - Contesto normativo e sua evoluzione... 3 Capitolo 2 - Gli adempimenti nei

Dettagli

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

COMUNE DI CAVERNAGO REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA REGOLAMENTO PER L UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale il 24 febbraio 2015 Pagina 1 di 7 ARTICOLO 1 OGGETTO Il presente Regolamento disciplina

Dettagli

Roma, ottobre 2013. Ai Responsabili Regionali pro tempore Ai Responsabili di Zona pro tempore

Roma, ottobre 2013. Ai Responsabili Regionali pro tempore Ai Responsabili di Zona pro tempore Roma, ottobre 2013 Ai Responsabili Regionali pro tempore Ai Responsabili di Zona pro tempore OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI L AGESCI Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani,

Dettagli

Tutela della privacy

Tutela della privacy Tutela della privacy Le scuole pubbliche non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Gli unici trattamenti permessi sono quelli necessari al perseguimento

Dettagli

REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI

REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI REGOLAMENTO SULLA FACOLTÀ DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI REGOLAMENTO SULLA FACOLTA DI ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI Sommario Art. 1 - Principi, finalità, e oggetto...3 Art. 2 -

Dettagli

Garante per la protezione dei dati personali

Garante per la protezione dei dati personali Garante per la protezione dei dati personali Autorizzazione n. 3/2000 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni In data odierna, con la partecipazione

Dettagli

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli;

4. Essere informati sui rischi e le misure necessarie per ridurli o eliminarli; Lezione 3 Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Il diritto alla salute Abbiamo già sottolineato che il beneficiario ultimo del testo unico è la figura del lavoratore. La cui

Dettagli

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS Definizione di RLS (Art 2, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

Dettagli

Privacy e lavoro. Le regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte di soggetti pubblici e privati

Privacy e lavoro. Le regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte di soggetti pubblici e privati Privacy e lavoro Le regole per il corretto trattamento dei dati personali dei lavoratori da parte di soggetti pubblici e privati A cura dell Unione Industriale Pisana 1 DISCIPLINA GENERALE INDICE 1. Cartellini

Dettagli

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE

N O M I N A INCARICATI DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE DESIGNAZIONE DEI LAVORATORI INCARICATI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO, DI EVACUAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO IN CASO DI PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO, DI SALVATAGGIO

Dettagli

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE

Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A. Iscritto all Albo tenuto dalla Covip con il n. 1056 MODULO DI ADESIONE Il sottoscritto conferma di aver preso visione dello Statuto e della Nota

Dettagli

SCHEMA DI DELIBERAZIONE

SCHEMA DI DELIBERAZIONE Allegato al verbale dell'adunanza AIPA del 17 ottobre 2001 SCHEMA DI DELIBERAZIONE Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei

Dettagli

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE

REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE REGOLAMENTO INTERNO PER LA GESTIONE E LA COMUNICAZIONE ALL ESTERNO DI INFORMAZIONI RISERVATE E PRIVILEGIATE GIUGNO 2015 Articolo 1 - Ambito di applicazione 1.1 Il presente regolamento interno (di seguito

Dettagli

Autorizzazione n. 6/2007 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati

Autorizzazione n. 6/2007 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati Autorizzazione n. 6/2007 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati (Pubblicata sulla G.U. n. 196 del 24 agosto 2007 - supp. ord. n. 186) Registro delle Deliberazioni Del. n.

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA TUTELA DELLA PRIVACY

REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA TUTELA DELLA PRIVACY REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA TUTELA DELLA PRIVACY Art. 1 Oggetto Il presente regolamento disciplina gli interventi diretti alla tutela della privacy in ambito sanitario. Esso si attiene alle disposizioni

Dettagli

Allegato n. 19. Regolamento sulla gestione dell'albo on-line

Allegato n. 19. Regolamento sulla gestione dell'albo on-line LICEO GINNASIO JACOPO STELLINI piazza I Maggio, 26-33100 Udine - Tel. 0432 504577 Fax. 0432 511490 Codice fiscale: 80023240304 e-mail: info@liceostellini.it - Indirizzo Internet: www.stelliniudine.gov.it

Dettagli

Il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali

Il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali Il nuovo codice in materia di protezione dei dati personali Si chiude il capitolo, dopo sette anni dalla sua emanazione, della legge 675 sulla privacy. Questa viene sostituita da un testo di legge unico

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALL ALBO PRETORIO ON LINE LICEO SCIENTIFICO STATALE Galileo Galilei Via Anzio, 2 85100 Potenza Tel. 0971/441910 Fax 0971/443752 Sito web: www.lsgalileipz.gov.it - e-mail pzps040007@istruzione.it Casella PEC Liceo: pzps040007@pec.istruzione.it

Dettagli

FORMAZIONE PRIVACY 2015

FORMAZIONE PRIVACY 2015 Intervento formativo per rendere edotti gli incaricati del trattamento di dati personali dei rischi che incombono sui dati e delle relative misure di sicurezza ai sensi dell art. 130 del D.Lgs. 196/2003

Dettagli

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4

REGOLAMENTO ALBO ON LINE Allegato n. 4 ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO MASSA 6 Cod. fiscale 80002800458 P.zza Albania, 7 54100 Massa tel. 0585/833924 fax 0585/832559 e-mail: msic81200d@istruzione.it

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30.6.2010

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA. Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30.6.2010 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 36 del 30.6.2010 Art. 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si

Dettagli

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza

Comune di Spilamberto Provincia di Modena. Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza Comune di Spilamberto Provincia di Modena Regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n 8 del 18 gennaio 2005 INDICE ART. 1: ART. 2:

Dettagli

FASCICOLO INFORMATIVO PER INSEGNANTI E PERSONALE AMMINISTRATIVO

FASCICOLO INFORMATIVO PER INSEGNANTI E PERSONALE AMMINISTRATIVO www.ictramonti.org Autonomia Scolastica n. 24 Istituto Comprensivo Statale G. Pascoli Via Orsini - 84010 Polvica - Tramonti (SA)Tel e Fax. 089876220 - C.M. SAIC81100T - C.F. 80025250657 Email :saic81100t@istruzione.it-

Dettagli

FAC SIMILE INFORMATIVA AI CONDOMINI

FAC SIMILE INFORMATIVA AI CONDOMINI MODELLO N. 1 INFORMATIVA AI CONDOMINI Ai sensi dell'articolo 13 del Codice in materia di dati personali si informa che il trattamento dei dati personali, anche sensibili, forniti in sede di prestazioni

Dettagli

Privacy semplice per le PMI

Privacy semplice per le PMI Privacy semplice per le PMI A cura di: Francesca Scarazzai Dottore Commercialista Politecnico di Torino 25 novembre 2011 Semplificazioni nel tempo - 1 Maggio 2007: Guida pratica per le PMI Novembre 2007:

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE COMUNE DI GALLICANO (Provincia di Lucca) REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL ALBO PRETORIO ON LINE 1 INDICE 1. Oggetto.3 2. Accesso al servizio...3 3. Finalità della pubblicazione...3 4. Atti da pubblicare....3

Dettagli

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova)

COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) COMUNE DI CARASCO (Provincia di Genova) REGOLAMENTO PER LA TENUTA DELL ALBO PRETORIO ON-LINE Approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 3 maggio 2011 ARTICOLO 1 Ambito di applicazione Il presente regolamento

Dettagli

INPS - Messaggio 21 luglio 2014, n. 6182

INPS - Messaggio 21 luglio 2014, n. 6182 INPS - Messaggio 21 luglio 2014, n. 6182 Adempimenti contributivi/previdenziali su compensi liquidati a medici esterni, convenzionati con l Istituto ovvero di categoria. Si comunica che, a seguito di approfondimenti

Dettagli

Parte generale. Titolare. Prima notificazione Modifica alla precedente notificazione Cessazione del trattamento

Parte generale. Titolare. Prima notificazione Modifica alla precedente notificazione Cessazione del trattamento Parte generale Tipo notificazione N. Iscrizione al Registro dei trattamenti Prima notificazione Modifica alla precedente notificazione Cessazione del trattamento Titolare Tipo Soggetto Descrizione Soggetto

Dettagli