PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN TEMPORANEA CRISI DI LIQUIDITÀ

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1 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN TEMPORANEA CRISI DI LIQUIDITÀ Presentata dai Consiglieri regionali Angelo BURZI (1 firmatario) Torino, 18 settembre 2009

2 RELAZIONE PREMESSA Il provvedimento in esame si rende necessario rispetto alla critica situazione che stanno attraversando le imprese piemontesi di ogni dimensione, settore e realtà locale. L urgenza, anzi ormai emergenza che costringe ad un intervento correttivo delle politiche regionali in materia di incentivi economici alle imprese, è motivata dalla necessità di ridurre gli impatti negativi della crisi che si teme vedrà il proprio apice nelle settimane che porteranno verso la chiusura dell esercizio in corso e, ancor più in modo non preventivabile, nella graduale ma costante possibilità di chiusura di un numero sempre crescente di imprese nell arco dell intero anno STRAORDINARIETÀ DEL PROVVEDIMENTO Da questo la temporaneità e straordinarietà del provvedimento normativo proposto che, coerentemente con le premesse, viene ipotizzato con validità immediata e scadenza al 31 dicembre del 2010 (periodo di presunto esaurimento della crisi). Sarà poi nelle facoltà delle Istituzioni decidere, in quella data, un eventuale prolungamento dell operatività. CARATTERISTICHE Analizzando i fabbisogni delle imprese, oltre che i limiti strutturali in esse presenti, viene ipotizzato un intervento che, pur con il risultato finale di generare liquidità nelle casse delle imprese, persegue obiettivi che le precedenti politiche in materia non hanno consentito di raggiungere: rafforzamento della struttura patrimoniale (o capitalizzazione ) delle imprese e il riequilibrio dell indebitamento finanziario delle stesse mediante un operazione di consolidamento debiti dal breve al mediolungo termine. TIPOLOGIA DI INTERVENTI Il provvedimento consente alle imprese di migliorare la propria situazione economico-finanziaria andando ad intervenire sulle principali voci di gestione che concorrono a creare la tensione attuale: - il riequilibrio dei debiti dell impresa nel rapporto dal breve e il medio-lungo termine, con il fine di raggiungere la corretta proporzione degli stessi (35% sul breve e 65% sul mediolungo); - il rifinanziamento degli investimenti sostenuti negli ultimi due anni con proprie risorse, appesantendo l attuale situazione di liquidità; - un aiuto a sostenere con puntualità gli adempimenti fiscali, mediante un anticipo delle tasse dovute dall impresa nel brevissimo periodo (i 3 mesi seguenti); - un intervento per sostenere gli oneri contributivi dovuti; - un intervento a ripristino della riduzione dei tempi di pagamento delle fatture, mediante anticipo di quanto già prelevato dalle apposite linee di credito, ed oggi in forte tensione a causa del mancato pagamento da parte dei clienti; - un incentivo a reintegrare nell organico aziendale i dipendenti esclusi dal processo produttivo in conseguenza alla crisi, andato così ad impattare positivamente anche sul problema delle già scarse risorse a sostegno di chi perde il posto di lavoro; - un riconoscimento sulle spese sostenute a titolo promozionale/commerciale a quelle imprese che, nonostante la crisi, hanno ritenuto di proseguire nell esportazione del Made in Piemonte. A detti interventi viene inoltre affiancato dal provvedimento un vincolo che, portando gli imprenditori a capitalizzare la propria impresa per almeno il 20% delle risorse concesse, centra il risultato di sopperire a una delle tipiche problematiche delle imprese piemontesi: la debolezza strutturale e finanziaria.

3 Le imprese potranno attingere al finanziamento nel limite massimo di ,00 di euro per le micro e piccole imprese e di ,00 di euro per le medie. CONDIZIONI FINANZIARIE Nel provvedimento viene prevista la concessione di finanziamenti bancari, sia a tasso fisso che variabile, della durata di 5,6 oppure 7 anni (lasciando la definizione ovviamente alla libera contrattazione banca-impresa) a tassi di interesse agevolati e nel contempo estremamente remunerativi per il sistema bancario. Lo spread applicabile oltre il tasso di riferimento viene infatti elasticamente compreso tra lo 0,5% e il 2,5%. L entità del contributo concesso a favore delle imprese ammonta al 50% del tasso bancario. Per operazioni di importo inferiore a ,00 euro viene accordata la possibilità di ridurre a 3 anni la durata dell operazione, sempre alle stesse condizioni finanziarie. LE GARANZIE L aspetto delle garanzie assume fondamentale importanza in una fase nella quale alla debolezza emersa dei cosiddetti confidi si aggiunge l impossibilità delle imprese di rilasciare nuove ed ulteriori garanzie reali a sostegno delle proprie richieste, oltre quelle già attualmente concesse. Per risolvere questo problema, fondamentale per l efficacia del provvedimento proposto, si introducono due elementi fondamentali: - il ricorso in via prioritaria alle risorse pubbliche destinate al rilascio di garanzie bancarie, oggi gestite dal Fondo Centrale di Garanzia del Mediocredito centrale. Risorse che risultano ampiamente sufficienti a garantire una larga applicazione del provvedimento - la richiesta (o meglio lo stimolo ) agli enti coinvolti di valutare, oltre la magari negativa situazione attuale dell azienda, anche e soprattutto la situazione aziendale a seguito dell ottenimento del finanziamento proposto. Tale aspetto risulta di assoluta predominanza per la positiva riuscita del provvedimento proposto, alla luce dei mancati risultati precedentemente registrati su altri provvedimenti analoghi. Risolvere il problema delle garanzie è strettamente e direttamente connesso alla buona riuscita dell intero provvedimento. CONTRIBUTI ALL IMPRESA Oltre al contributo in conto interessi nell ordine del 50% di abbattimento del tasso bancario, viene inoltre previsto un concorso spese relativo ai costi direttamente connessi all ottenimento del finanziamento quali il rimborso del costo dell eventuale garanzia del confidi, i costi di stipula di polizze assicurative non necessarie ma richieste dagli istituti quali clausole non scritte determinanti per la concessione del finanziamento, eccetera. COPERTURA FINANZIARIA E RISULTATI ATTESI Le risorse necessarie a garantire una adeguata copertura finanziaria al provvedimento devo necessariamente essere quantificate in modo cospicuo, sia in considerazione delle attese del mondo delle imprese sia perché il provvedimento è proposto proprio allo scopo di sostenere e salvare il maggior numero di imprese possibile. Con una cifra oscillante tra i 180 e i 220 milioni di euro è possibile generare finanziamenti da 2 a 3 miliardi di euro, a seconda delle durate dei mutui e delle condizioni di tasso prescelte. Ipotizzando, nella peggiore delle ipotesi, che tutte le imprese optino per la durata massima (7 anni) e per il tasso fisso (più oneroso anche per l ente pubblico, oltre che per l impresa), e che le banche applichino la maggiorazione di spread più alta consentita dalla norma (2,5% oltre il tasso di riferimento) avremmo comunque oltre euro di finanziamenti bancari a fronte di circa 200 milioni di investimento regionale.

4 Il volano finanziario risulta infatti estremamente positivo in quanto consente di generare un rapporto di 1 a 9, inteso che per ogni milione di euro di risorse pubbliche investite vengono generate risorse a favore delle imprese per circa 9 milioni di euro. Relazione tecnica -generalità La proposta di legge prevede finanziamenti di parte corrente e in conto capitale per l anno finanziario 2010 finalizzati a sostenere le piccole e medie imprese che si trovano in temporanea situazione di crisi di liquidità. L art. 3 definisce le tipologie di intervento che sono finanziate. L art. 4 precisa caratteristiche e limiti degli interventi ammessi a finanziamento. La proposta di legge introduce criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti, prevedendo in particolare contributi in conto interesse (art. 9). -riferimenti al bilancio pluriennale La proposta di legge prevede esclusivamente per l anno finanziario 2010 uno stanziamento complessivo pari a ,00 euro, in termini di competenza. La quantificazione della spesa per l anno finanziario 2010, complessivamente pari a ,00, è suddivisa in spesa corrente ammontante a 50 milioni di euro e in spesa in conto capitale ammontante a 180 milioni di euro. La spesa corrente di 50 milioni di euro è da considerarsi suddivisa in 25 milioni di euro per gli oneri di cui alla lettera d) del comma 1 dell art. 3 della proposta di legge e in 25 milioni di euro per la spesa sostenuta dalle imprese nel corso del 2010 per iniziative promozionali e commerciali finalizzate all incremento delle attività di internazionalizzazione (lett. g) comma 1 art. 3). Lo stanziamento di 50 milioni di euro è iscritto nell ambito dell unità previsionale di base (UPB) DB16021 (Attività produttive Interventi per la competitività del sistema produttivo Titolo 1: spese correnti) e lo stanziamento di 180 milioni di euro è iscritto nell ambito dell UPB DB16022 (Attività produttive Interventi per la competitività del sistema produttivo Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio pluriennale per gli anni Per l anno finanziario 2010, agli oneri di parte corrente e in conto capitale si fa fronte con le modalità previste dall articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l anno 2003).

5 PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN TEMPORANEA CRISI DI LIQUIDITÀ Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Piemonte sostiene le imprese in situazione temporanea di crisi di liquidità dovuta alla situazione del settore e mercato di riferimento, al fine di preservare il volume d affari, ripristinare il livello occupazionale e capitalizzare l impresa. 2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente comma la presente legge prevede la concessione di finanziamenti agevolati con concorso spese a titolo di rimborso dei costi connessi al perfezionamento delle operazioni. Art. 2 (Soggetti beneficiari) 1. Sono ammesse ai finanziamenti agevolati le micro, piccole e medie imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistico-alberghiere e i professionisti che manifestino, alla data di entrata in vigore della presente legge, la necessità di consolidare la propria esposizione bancaria dal breve al medio-lungo termine, con l obiettivo di ripristinare una situazione di liquidità aziendale equilibrata per il proseguimento e il rilancio dell attività e la tutela del livello occupazionale. Art. 3 (Tipologie di intervento) 1. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 100% delle spese ammissibili, al netto di I.V.A., nei limiti di cui al successivo art. 5, e possono ricomprendere: a) una quota non superiore al 65% del debito bancario con scadenza a breve termine; b) gli investimenti sostenuti dall impresa con risorse proprie negli ultimi 24 mesi; c) le imposte dirette e indirette dovute nel trimestre seguente la presentazione della domanda; d) gli oneri contributivi dovuti nell ultimo trimestre antecedente e successivo alla presentazione della domanda o ancora dovuti, come conseguenza del mancato versamento, a decorrere dal 1 settembre 2008 e fino alla data della presentazione della domanda; e) l imponibile relativo alle fatture emesse da almeno 60 giorni, anticipate su apposite linee bancarie a breve nelle modalità attualmente operative (sconto o anticipo fattura, anticipo Ri.ba, factoring, altre), e non ancora quietanzate dai clienti; f) una quota pari a 3 mensilità di retribuzione per ogni dipendente escluso nell anno 2009 dal processo produttivo aziendale che si intende reintegrare; g) le spese sostenute dall impresa negli ultimi 24 mesi afferenti a iniziative promozionali e commerciali finalizzate all incremento delle attività di internazionalizzazione della stessa; h) una quota pari almeno al 20% del finanziamento richiesto da destinarsi alla ricapitalizzazione dell impresa. 2. La destinazione della quota di cui alla lettera h) è vincolante ai fini della concessione del finanziamento. Art. 4 (Caratteristiche degli interventi)

6 1. Gli interventi previsti di cui all articolo 3 sono da destinarsi al fine per il quale vengono concessi e risultano ammissibili sulla base delle seguenti caratteristiche e limiti: a) debiti a breve: la quota concessa è finalizzata alla riduzione del debito bancario esistente sul breve termine e vincola l impresa alla riduzione e/o estinzione delle linee di credito in essere entro il termine di 60 giorni dall erogazione del finanziamento, pena la revoca della corrispondente quota del medesimo; b) investimenti sostenuti: la quota di finanziamento copre gli investimenti sostenuti dall impresa nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda con risorse proprie e/o indebitamento bancario. Sono ammessi tutti gli investimenti regolarmente documentati, compresi i leasing, purché non già agevolati da contributi pubblici; c) imposte: la quota è corrisposta a titolo di concorso nel pagamento delle imposte dirette e indirette dovute nei 90 giorni successivi la presentazione della domanda, così come successivamente documentabili mediante presentazione del relativo modello F24 regolarmente quietanzato; d) oneri contributivi: la quota può comprendere quanto dovuto nell ultimo trimestre antecedente e successivo alla presentazione della domanda o ancora dovuti, come conseguenza del mancato versamento, a decorrere dal 1 settembre 2008 e fino alla data della presentazione della domanda; e) fatture emesse e non incassate: la quota ricomprende l imponibile relativo alle fatture emesse da almeno 60 giorni e non ancora quietanzate, solo qualora già anticipate dall impresa sulle apposite linee bancarie a breve. L importo concesso vincola l impresa a destinare le cifra al reintegro delle disponibilità sulle medesime linee di credito o all estinzione delle stesse; f) livello occupazionale: la quota è concessa allo scopo di reintegrare in azienda dipendenti precedentemente in organico esclusi dal processo produttivo nell anno 2009 a causa del deteriorarsi della situazione aziendale purché l impresa si impegni a non fare ricorso agli ammortizzatori sociali per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi per i medesimi soggetti oggetto di reintegro. La quota, non superiore a tre mensilità lorde massime per singolo dipendente, è concessa per un massimo del 20% dei dipendenti dell organico aziendale che l impresa si impegna a reinserire in organico entro 90 giorni dalla data di erogazione del finanziamento; g) internazionalizzazione: la quota ricomprende le spese di carattere promozionale e commerciale sostenute dall impresa nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda finalizzate a sviluppare e/o consolidare la propria presenza sui mercati esteri; h) ricapitalizzazione: una quota pari al 20% del finanziamento è concessa allo scopo di un adeguata politica di ricapitalizzazione posta in essere dall impresa con conferimenti di pari importo, da parte dei soci, atti ad aumentare il patrimonio aziendale. I conferimenti possono essere effettuati sia mediante versamenti in denaro da parte della compagine societaria sia mediante rinuncia di crediti da essa vantati nei confronti della società medesima. L effettuazione dell operazione di ricapitalizzazione è vincolante ai fini della concessione del finanziamento, a tal fine, all atto di presentazione della domanda, i soci sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione impegnativa che vincola l impresa ad effettuare, entro sei mesi dall erogazione del finanziamento, un operazione di aumento di capitale sociale. Art. 5 (Caratteristiche, importo e durata del finanziamento) 1. Il finanziamento, che può essere concesso dalla banca anche su eventuali quote non agevolate, copre fino al 100% delle spese ammissibili, con un massimo di ,00 euro per le piccole imprese e ,00 euro per le medie imprese, ed è erogato con le seguenti modalità: a) 50% fondi regionali a tasso zero; b) 50% fondi bancari al tasso indicato al successivo art. 7. E BENEFICIA DELL AGEVOLAZIONE SUL TASSO DI INTERESSE DI CUI AL SUCCESSIVO ART. 9

7 2. La durata del finanziamento, il cui rimborso è previsto a rate trimestrali posticipate può essere compresa tra i cinque e i sette anni e non prevede la concessione di un periodo di preammortamento. 3. Nel caso di finanziamenti inferiori a ,00 di euro può essere concordata con la banca la durata di 36 mesi a rate trimestrali posticipate, senza periodo di preammortamento. Art. 6 (Banche finanziatrici) 1. Possono concedere i finanziamenti le banche iscritte all albo di cui all articolo 13 del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia Bancaria e creditizia) operanti nel territorio della Regione Piemonte. Art. 7 (Tasso di finanziamento praticato dalle banche) 1. Il tasso d interesse praticato dalla banca finanziatrice, calcolato sul 50% del finanziamento concesso, può essere fisso (parametrato al tasso risultante sull indice IRS rapportato agli anni di durata del finanziamento) o variabile (parametrato all Euribor a 6 mesi) relativi al mese precedente quello di stipula del contratto (arrotondato ai cinque centesimi superiori), maggiorato di uno spread compreso tra un minimo di 0,5% e un massimo del 2,5% a seconda del rating aziendale. Art. 8 (Tasso di interesse a carico dei beneficiari) 1. Il tasso di interesse a carico dell impresa è pari al tasso applicato dalla banca dedotto del contributo spettante ai sensi del successivo art. 9. Art. 9 (Contributo in conto interessi) 1. La Regione Piemonte, nei limiti delle disponibilità residue assegnate, corrisponde al beneficiario, per il tramite della banca che eroga il finanziamento, un contributo agli interessi pari all intero interesse dovuto alla banca sul 50% del finanziamento nei limiti di cui alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato ammontanti al 20% ESL per le piccole imprese e al 15% ESL per le medie. UN CONTRIBUTO PARI AL 50% DEL TASSO D INTERESSE PATTUITO AI SENSI DI QUANTO STABILITO AL PRECEDENTE ART.7. Art. 10 (Concorso spese di concessione del finanziamento) 1. La Regione Piemonte, nei limiti delle disponibilità residue assegnate, corrisponde al beneficiario, un contributo in conto capitale a titolo di concorso spese relativamente a: a) costi sostenuti per l ottenimento della garanzia di un confidi; b) costi accessori richiesti dalla banca finanziatrice a titolo di rimborso spese per l istruttoria della pratica, stipula di polizze assicurative e altri oneri e clausole direttamente connessi alla concessione del finanziamento; c) altri costi direttamente connessi al finanziamento. Art. 11 (Garanzie richieste)

8 1. La banca richiede prioritariamente l intervento di garanzia del Fondo Centrale del Mediocredito Centrale, successivamente l intervento di un confidi e in subordine le eventuali garanzie reali quali fideiussioni, titoli o pegni. 2. L Istituto di Credito, qualora decida di non avvalersi unicamente della garanzia del Fondo Centrale, è tenuto a fornire adeguata motivazione scritta sia alla Regione Piemonte che all impresa beneficiaria. Art. 12 (Parametri di valutazione per la concessione dei finanziamenti, delle agevolazioni e delle garanzie) 1. In considerazione della straordinarietà della presente legge, finalizzata a concedere un sostegno alle imprese in crisi di liquidità in conseguenza della attuale crisi economica, gli Enti coinvolti sono tenuti a valutare la concessione delle provvidenze in oggetto con il fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all articolo Le banche, in considerazione della concessione della garanzia prevista dal Fondo Centrale di Garanzia del Mediocredito Centrale, nonché il Gestore del Fondo stesso, tengono conto, in sede di attività valutativa, dei rating che l impresa sarà in grado di raggiungere in conseguenza del perfezionamento dell operazione in oggetto. Art. 13 (Presentazione della domanda di agevolazione alla Regione Piemonte) 1. La domanda di agevolazione deve essere presentata entro il 31 dicembre 2010 alla Regione Piemonte e deve essere corredata dalla seguente documentazione: a) copia della richiesta di finanziamento presentata alla banca; b) documentazione bancaria comprovante i fidi a breve per i quali è richiesto l intervento di consolidamento del debito con la situazione aggiornata non antecedentemente a 30 giorni; c) copia di ogni documento relativo agli investimenti sostenuti per i quali si richiede il finanziamento; d) prospetto redatto da un professionista abilitato relativo alle imposte in scadenza a carico dell impresa nei successivi 90 giorni; e) prospetto redatto da un professionista abilitato relativo agli oneri contributi di cui al precedente art. 4 comma d); f) elenco riportante le fatture emesse da almeno 60 giorni e non ancora quietanzate che, alla data di presentazione della domanda, risultano anticipate sulle apposite linee di credito a breve dell impresa, con specificazione degli istituti bancari di appoggio e delle rispettive scadenze; g) documentazione relativa al personale escluso dal processo produttivo aziendale e che si intende reintegrare, ai sensi dei requisiti indicati all art. 3, comma 1, lettera f); h) copia di tutta la documentazione della spesa sostenuta afferente le attività a carattere promozionale e commerciale svolte sui mercati esteri; i) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta da tutti i soci relativa all impegno per la capitalizzazione dell impresa da effettuarsi entro i termini di cui all art. 4, comma 1, lettera g); 2. Alla domanda di agevolazione deve inoltre essere allegato quanto necessario ai sensi della vigente normativa antimafia ove acquisita, ovvero, ove non acquisita, la copia della relativa richiesta presentata. Art. 14 (Istruttoria della Regione Piemonte) 1. L istruttoria della Regione Piemonte è effettuata secondo l ordine cronologico di arrivo delle domande. 2. In caso di provvisoria carenza di cassa a valere sul fondo stanziato, conseguente l avvenuta presentazione di un numero di domande superiore alle risorse disponibili, sono esaminate prioritariamente le domande presentate dalle micro imprese, a seguire dalle piccole e in conclusione

9 dalle medie imprese. Le domande approvate in assenza di cassa, vengono ammesse all agevolazione con riserva, ed erogate secondo l ordine cronologico delle stesse proporzionalmente all eventuale reintegro del fondo. 3. La Regione Piemonte, verificata la completezza della documentazione si pronuncia in ordine all accoglimento della domanda, delibera anche qualora non ancora pervenuta la necessaria attestazione prevista ai sensi della normativa antimafia. L erogazione del finanziamento è tuttavia subordinata alla pervenuta certificazione antimafia. 4. Il provvedimento di concessione dell agevolazione è trasmesso all impresa richiedente e alla banca indicata dal soggetto beneficiario in sede di presentazione della domanda. Art. 15 (Istruttoria della Banca ed erogazione del finanziamento) 1. La banca, ricevuta la comunicazione del provvedimento di concessione dell agevolazione effettua, entro il termine perentorio di 60 giorni, la propria attività istruttoria e invia alla Regione Piemonte copia della delibera di concessione del finanziamento. 2. L erogazione del finanziamento avviene in un unica soluzione, una volta effettuata la stipula del contratto con l impresa, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla di delibera del finanziamento stesso. 3. L impresa deve rendicontare alla Regione Piemonte, per il tramite della banca finanziatrice, la destinazione del finanziamento agli scopi previsti fornendo tutta la documentazione necessaria entro i 12 mesi successivi la data di erogazione dello stesso. Art. 16 (Contratto di finanziamento) 1. Il contratto di finanziamento può prevedere che l erogazione del medesimo sia antecedente rispetto all ottenimento dell agevolazione, purché lo stesso sia interamente finalizzato a quanto stabilito nella presente legge in particolare per quanto attiene le spese ammissibili e i relativi vincoli di cui ai precedenti articoli 3 e Il contratto deve contenere l indicazione che i pagamenti a carico del mutuatario siano quelli derivanti da un piano di ammortamento al tasso, determinato ai sensi degli articoli precedenti, nominale annuo corrisposto in via trimestrale posticipata a rata costante di capitale e interessi indicandone il relativo importo e le date di scadenza. 3. Il contratto deve, altresì, indicare l importo della rata calcolata al tasso agevolato. Per il calcolo dei giorni è utilizzato l anno commerciale prendendo in considerazione sia il giorno di erogazione del finanziamento sia quello di scadenza delle rate. Le scadenze trimestrali sono fissate nei giorni 4 o 19 del mese, con valuta rispettivamente al 5 o al 20 del mese. Il contratto deve, infine, contenere l impegno del beneficiario ad applicare l articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di lavoro e norme sul collocamento). 4. Gli atti aggiuntivi conseguenti ad eventuali riduzioni d importo dei finanziamenti dovranno essere inviati alla Regione Piemonte per il ricalcolo dei contributi assegnati sul finanziamento. Art. 17 (Controlli) 1. Annualmente le banche comunicano alla Regione Piemonte di aver accertato, anche mediante dichiarazione dei beneficiari, che gli stessi continuino a svolgere la loro attività. Eventuali variazioni del piano di ammortamento originario, comunque sempre contenute nei limiti stabiliti dalla legge, dovranno essere tempestivamente comunicate. 2. La Regione Piemonte, sulla base della documentazione di spesa ricevuta, effettua controlli su un campione estratto a sorte non inferiore al 15 per cento delle imprese che hanno beneficiato del contributo, al fine di verificare che non esistano i presupposti per revocare il contributo medesimo.

10 Art. 18 (Revoca e cessazione dei contributi) 1. In caso di mancata destinazione delle somme da parte dei soggetti finanziati agli scopi previsti la Regione provvede alla revoca del contributo, nonché alla richiesta di restituzione del concorso spese di cui all art. 10. In caso di revoca parziale del contributo per parziale mancata destinazione delle somme, la risoluzione del contratto potrà essere limitata alla parte di finanziamento non destinata agli scopi di legge, ai fini dell eventuale operatività su di essa della garanzia. 2. I contributi già erogati e non più dovuti a seguito di revoca o cessazione sono restituiti alla Regione Piemonte, per il tramite della banca finanziatrice, maggiorati degli interessi legali decorrenti dalla data della revoca o della cessazione dei contributi stessi. Art. 19 (Norma transitoria) 1. Le imprese, che successivamente alla data del 1 gennaio 2009, hanno effettuato una operazione di ricapitalizzazione con risorse proprie dei soci, destinata alle operazioni di cui agli articoli 3 e 4 possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge. Art. 20 (Norma finanziaria) 1. Per l attuazione della presente legge nell anno finanziario 2010, è autorizzata la spesa complessiva di ,00 euro, in termini di competenza. 2. Alla spesa corrente, pari a 50 milioni di euro e iscritta nell ambito dell UPB DB16021 (Attività produttive Interventi per la competitività del sistema produttivo Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale , e alla spesa in conto capitale, pari a 180 milioni di euro e iscritta nell ambito dell UPB DB16022 (Attività produttive Interventi per la competitività del sistema produttivo Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio pluriennale si fa fronte con le modalità previste dall articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l anno 2003). Art. 21 (Dichiarazione d urgenza) 1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

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