COMUNE DI SESTU. Ambiente - Servizi Tecnologici SETTORE : Scarteddu Ugo. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 26/11/2014. in data

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1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Responsabile: Ambiente - Servizi Tecnologici Scarteddu Ugo DETERMINAZIONE N. in data /11/2014 OGGETTO: Adesione alla convenzione CONSIP EE11 - Lotto 10 - Fornitura di energia elettrica per le varie utenze comunali e per l'illuminazione pubblica per il periodo dal 1 Marzo 2015 al 29 febbraio Società Edison Energia s.p.a. di Milano CIG EED. C O P I A

2 Premesso che: IL RESPONSABILE DEL SETTORE Con decreto del Sindaco n. 1 in data 13 gennaio 2009 è stata attribuita la responsabilità del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici; Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 228 del 30 dicembre 2013, con la quale è stato approvato il PEG provvisorio per l'anno 2014, e contestualmente è stata disposta l'assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie ai responsabili dei settori; Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 30/07/2014, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale per il periodo 2014/2016; Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio n del 31/12/2012 si è proceduto all'adesione alla convenzione CONSIP EE10 con la Società EDISON Energia Spa per la fornitura di energia elettrica per le utenze varie e l'illuminazione pubblica in capo all'ente; Considerato che suddetta convenzione è in scadenza il 28/02/2015, si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di fornitura dell'energia elettrica delle varie utenze comunali e dell'illuminazione pubblica a far data dal 01/03/2015; Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n 95, convertito con modifica zioni dalla legge 7 agosto 2012, n 135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede: l obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni CONSIP ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n 488/1999 e art. 1, comm a 449, legge n 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del D.L. n 95/2012 (L. n 135/2012) e dell articolo 11, comma 6, del D.L. n 98/2011 (L. n 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa; l obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell art. 328 del D.P.R. n 207/2010 per gli acquisti di beni e servi zi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n 296/2006, come modificato dall articolo 7, comma 2, D.L. n 52/2012, convertito in legge n 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del citato D. L. n 95/2012; Verificato, ai fini e per gli effetti dell articolo 26 della legge n 488/1999 e dell articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n 296 che: risulta attiva la convenzione EE11 Lotto 10 (CIG ) stipulata da CONSIP la Società Edison Energia SpA indirizzo Foro Buonaparte Milano; Tenuto conto che, il funzionamento delle utenze comunali e dell'impianto di illuminazione pubblica è ritenuto un servizio essenziale per il funzionamento delle attività obbligatorie per legge in capo all'ente, per cui una interruzione del servizio determinerebbe dei gravi danni per l'ente; Ritenuto pertanto di procedere, in base alla normative vigente in materia, all acquisizione del bene e servizio di cui trattasi, mediante ricorso alla sopra citata convenzione EE11

3 CONSIP; Dato atto che ai sensi dell articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti; Atteso che alla registrazione dell'intervento in oggetto presso il sito dell'autorità di vigilanza sui contratti pubblici l'ufficio ha provveduto in data 19/11/2014, cui è conseguita l'attribuzione del C.I.G. derivato EED; Visto l art. 192 del D.Lgs , n. 267; DETERMINA 1) di affidare, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n 135 mediante adesione alla convenzione CONSIP relativa all'attività di fornitura energia elettrica, alla Edison Energia SpA indirizzo Foro Buonaparte Milano, la gestione del servizio per la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali e per l'impianto di illuminazione pubblica; 2) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto recependo le condizioni generali di contratto previste dalla convenzione CONSIP EE11 che si allegano alla presente per farne parte integrante; 3) di impegnare, ai sensi dell articolo 183, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, a favore della Edison Energia SpA indirizzo Foro Buonaparte Milano, la somma di ,00 per la gestione del servizio di acquisto di energia elettrica relativa all'illuminazione pubblica e agli edifici gestiti dall'amministrazione comunale a far data dal 01/03/2015 al 28/02/2016; 4) di imputare la spesa complessiva di ,00 per l'acquisto di energia elettrica relativa all'illuminazione pubblica ed agli edifici gestiti dall'amministrazione comunale. sui seguenti capitoli come segue: Per ,00 sul bilancio pluriennale 2014 anno 2015: per ,00 Titolo I, Funzione n. 01, Servizio n. 02, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 350/60 Prestazione di servizi per spese di riscaldam., illum.,acqua, telefonia e pulizia locali SS.GG. bilancio pluriennale 2014 anno 2015; per 3.000,00 Titolo I, Funzione n. 01, Servizio n. 06, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 821 Spese per servizi vari relativi al cantiere comunale bilancio pluriennale 2014 anno 2015; per 6.000,00 Titolo I, Funzione n. 03, Servizio n. 01, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 2190/15 Spese di manutenz.e funzionam.uff.poliz.urbana-utenza varie e

4 manutenzione automezzi bilancio pluriennale 2014 anno 2015; per ,00 Titolo I, Funzione n. 04, Servizio n. 02, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 2973 Spese per servizi per il funzionamento e manutenzione della scuola elementare (F.do Unico L.R.2/07) bilancio pluriennale 2014 anno 2015; per ,00 Titolo I, Funzione n. 04, Servizio n. 03, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 3184 Spese per i servizi per il funzionamento e manutenzione della scuola media (F.do Unico L.R.2/07) bilancio pluriennale 2014 anno 2015; per ,00 Titolo I, Funzione n. 04, Servizio n. 05, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 3551 Spese di gestione scuola materna (F.do Unico L.R.2/07) bilancio pluriennale 2014 anno 2015; per 5.800,00 Titolo I, Funzione n. 05, Servizio n. 01, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 3765 Spese per la biblioteca-utenze varie e forniture bilancio pluriennale 2014 anno 2015; per 1.000,00 Titolo I, Funzione n. 10, Servizio n. 05, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 5183 Spese manutenzione e gestione dei cimiteri (servizi vari) bilancio pluriennale 2014 anno 2015; per 3.200,00 Titolo I, Funzione n. 09, Servizio n. 04, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 5230 Manutenzione funzionamento e rete idrica e fontane bilancio pluriennale 2014 anno 2015; per 3.300,00 Titolo I, Funzione n. 09, Servizio n. 05, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 5625 Spese di gestione del nuovo ecocentro comunale bilancio pluriennale 2014 anno 2015; per 5.300,00 Titolo I, Funzione n. 09, Servizio n. 06, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 6200 Spese di mantenimento e di funzionamento parchi e giardini bilancio pluriennale 2014 anno 2015; per ,00 Titolo I, Funzione n. 06, Servizio n. 02, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 6490 Spese di mantenimento e funzionamento di impianti sportivi (Serv. rilev Iva) bilancio pluriennale 2014 anno 2015; per ,00 Titolo I, Funzione n. 08, Servizio n. 02, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 7420 Spese per il servizio della pubblica illuminazione bilancio pluriennale 2014 anno 2015; Per ,00 sul bilancio pluriennale 2014 anno 2016: per 7.000,00 Titolo I, Funzione n. 01, Servizio n. 02, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. al capitolo 350/60 Prestazione di servizi per spese di riscaldam., illum.,acqua, telefonia e pulizia

5 locali SS.GG. bilancio pluriennale 2014 anno 2016; per 1.000,00 Titolo I, Funzione n. 01, Servizio n. 06, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 821 Spese per servizi vari relativi al cantiere comunale bilancio pluriennale 2014 anno 2016; per 2.000,00 Titolo I, Funzione n. 03, Servizio n. 01, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 2190/15 Spese di manutenz.e funzionam.uff.poliz.urbana-utenza varie e manutenzione automezzi bilancio pluriennale 2014 anno 2016; per 5.000,00 Titolo I, Funzione n. 04, Servizio n. 02, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 2973 Spese per servizi per il funzionamento e manutenzione della scuola elementare (F.do Unico L.R.2/07) bilancio pluriennale 2014 anno 2016; per 2.500,00 Titolo I, Funzione n. 04, Servizio n. 03, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 3184 Spese per i servizi per il funzionamento e manutenzione della scuola media (F.do Unico L.R.2/07) bilancio pluriennale 2014 anno 2016; per 6.000,00 Titolo I, Funzione n. 04, Servizio n. 05, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 3551 Spese di gestione scuola materna (F.do Unico L.R.2/07) bilancio pluriennale 2014 anno 2016; per 1.700,00 Titolo I, Funzione n. 05, Servizio n. 01, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 3765 Spese per la biblioteca-utenze varie e forniture bilancio pluriennale 2014 anno 2016; per 500,00 Titolo I, Funzione n. 10, Servizio n. 05, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 5183 Spese manutenzione e gestione dei cimiteri (servizi vari) bilancio pluriennale 2014 anno 2016; per 800,00 Titolo I, Funzione n. 09, Servizio n. 04, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 5230 Manutenzione funzionamento e rete idrica e fontane bilancio pluriennale 2014 anno 2016; per 700,00 Titolo I, Funzione n. 09, Servizio n. 05, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 5625 Spese di gestione del nuovo ecocentro comunale bilancio pluriennale 2014 anno 2016; per 700,00 Titolo I, Funzione n. 09, Servizio n. 06, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 6200 Spese di mantenimento e di funzionamento parchi e giardini bilancio pluriennale 2014 anno 2016; per 8.000,00 Titolo I, Funzione n. 06, Servizio n. 02, Intervento n. 03. Ai fini della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 6490 Spese di mantenimento e funzionamento di impianti sportivi (Serv. rilev Iva) bilancio pluriennale 2014 anno 2016; per ,00 Titolo I, Funzione n. 08, Servizio n. 02, Intervento n. 03. Ai fini

6 della gestione interna l'intervento trova riferimento nel P.E.G. sul capitolo 7420 Spese per il servizio della pubblica illuminazione bilancio pluriennale 2014 anno 2016; IL RESPONSABILE DEL SETTORE (Ugo Scarteddu)

7 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari ATTESTATO DI COPERTURA Determina N del Oggetto: Adesione alla convenzione CONSIP EE11 - Lotto 10 - Fornitura di energia elettrica per le varie utenze comunali e per l'illuminazione pubblica per il periodo dal 1 Marzo 2015 al 29 febbraio Società Edison Energia s.p.a. di Milano CIG EED.

8 Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Beneficiario Importo D EDISON Fornitura di energia EDISON ,00 elettrica da 01/03/15-31/12/2015. ENERGIA S.P.A. - SERVIZI GENERALI D EDISON Fornitura di energia EDISON 7.000,00 elettrica da 01/01/2016 ENERGIA S.P.A. 29/02/ SS.GG D EDISON Fornitura di energia elettrica da 01/01/ /02/ CANTIERE COMUNALE EDISON ENERGIA S.P.A , D EDISON Fornitura di energia EDISON 3.000,00 elettrica da 01/03/15-31/12/2015. ENERGIA S.P.A. - CANTIERE COMUNALE D EDISON Fornitura di energia EDISON 6.000,00 elettrica da 01/03/15-31/12/2015. ENERGIA S.P.A. - POLIZIA URBANA D EDISON Fornitura di energia EDISON 2.000,00 elettrica da 01/01/2016 ENERGIA S.P.A. 29/02/ POLIZIA URBANA D EDISON Fornitura di energia elettrica da 01/01/ /02/ SCUOLA ELEMENTARE EDISON ENERGIA S.P.A , D EDISON Fornitura di energia EDISON ,00 elettrica da 01/03/15-31/12/2015. ENERGIA S.P.A. - SCUOLA ELEMENTARE D EDISON Fornitura di energia EDISON ,00 elettrica da 01/03/15-31/12/2015. ENERGIA S.P.A. - SCUOLA MEDIA D EDISON Fornitura di energia EDISON 2.500,00 elettrica da 01/01/2016 ENERGIA S.P.A. 29/02/ SCUOLA MEDIA D EDISON Fornitura di energia EDISON 6.000,00 elettrica da 01/01/2016 ENERGIA S.P.A. 29/02/ SCUOLA MATERNA D EDISON Fornitura di energia EDISON ,00 elettrica da 01/03/15-31/12/2015. ENERGIA S.P.A. - SCUOLA MATERNA D EDISON Fornitura di energia EDISON 5.800,00 elettrica da 01/03/15-31/12/2015. ENERGIA S.P.A. - BIBLIOTECA D EDISON Fornitura di energia EDISON 1.700,00 elettrica da 01/01/2016 ENERGIA S.P.A. 29/02/ BIBLIOTECA D EDISON Fornitura di energia EDISON 500,00 elettrica da 01/01/2016 ENERGIA S.P.A. 29/02/ CIMITERO D EDISON Fornitura di energia EDISON 1.000,00 elettrica da 01/03/15-31/12/2015. ENERGIA S.P.A. - CIMITERO D EDISON Fornitura di energia EDISON 3.200,00 elettrica da 01/03/15-31/12/2015. ENERGIA S.P.A. - RETE IDRICA E FONTANE D EDISON Fornitura di energia elettrica da 01/01/ /02/ RETE IDRICA E FONTANE EDISON ENERGIA S.P.A. 800, D EDISON Fornitura di energia EDISON 700,00 elettrica da 01/01/2016 ENERGIA S.P.A. 29/02/ ECOCENTRO

9 D EDISON Fornitura di energia EDISON 3.300,00 elettrica da 01/03/15-31/12/2015. ENERGIA S.P.A. - ECOCENTRO D EDISON Fornitura di energia EDISON 5.300,00 elettrica da 01/03/15-31/12/2015. ENERGIA S.P.A. - PARCHI E GIARDINI D EDISON Fornitura di energia EDISON 700,00 elettrica da 01/01/2016 ENERGIA S.P.A. 29/02/ PARCHI E GIARDINI D EDISON Fornitura di energia EDISON 8.000,00 elettrica da 01/01/2016 ENERGIA S.P.A. 29/02/ IMPIANTI SPORTIVI D EDISON Fornitura di energia EDISON ,00 elettrica da 01/03/15-31/12/2015. ENERGIA S.P.A. - IMPIANTI SPORTIVI D EDISON Fornitura di energia EDISON ,00 elettrica da 01/03/15-31/12/2015. ENERGIA S.P.A. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA D EDISON Fornitura di energia elettrica da 01/01/ /02/ ILLUMINAZIONE PUBBLICA EDISON ENERGIA S.P.A ,00 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Sestu, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Maria Laura Saba Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato

10 Condizioni Generali di Contratto Business per la fornitura di energia elettrica MERCATO LIBERO ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO EDISON ENERGIA S.p.A., (di seguito EDISON ENERGIA o il Fornitore ), società a socio unico - soggetta all attività di direzione e coordinamento di EDISON S.p.A. - sede legale Foro Buonaparte 31, Milano - si impegna a somministrare al CLIENTE l energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno dei Punti di Prelievo indicati nel modello Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica per clienti finali non domestici (di seguito denominato Proposta di Contratto ) che unitamente alle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito Condizioni Generali ) nonché alle Condizioni Particolari di fornitura di energia elettrica (di seguito Condizioni Particolari ) costituiscono il CONTRATTO. EDISON ENERGIA si impegna altresì a prestare i servizi eventualmente richiesti dal CLIENTE ed indicati nell apposito modello Proposta di contratto per la somministrazione di servizi aggiuntivi alla fornitura di energia elettrica. EDISON ENERGIA e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente PARTE e congiuntamente PARTI. ART. 2 - CONDIZIONI CONTRATTUALI 2.1 In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle Condizioni Particolari, nelle presenti Condizioni Generali e nella Proposta di Contratto, prevalgono le prime. 2.2 Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, conferisce mandato con rappresentanza a EDISON ENERGIA perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito. ART. 3 - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - CONDIZIONI PER L ESECUZIONE 3.1 Il CLIENTE richiede a EDISON ENERGIA la somministrazione di energia elettrica mediante la sottoscrizione della Proposta di Contratto. 3.2 EDISON ENERGIA si riserva il diritto di aderire o rifiutare la Proposta di Contratto avanzata dal CLIENTE. Limitatamente ai clienti alimentati in media tensione (MT), il CONTRATTO si intende concluso qualora il CLIENTE non riceva alcuna comunicazione di diniego da parte di EDISON ENERGIA entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta di Contratto. Qualora il CLIENTE sia alimentato in bassa tensione (BT), il CONTRATTO si intende concluso con la ricezione dell accettazione scritta da parte di EDISON ENERGIA, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, a mezzo raccomandata A/R, tramite SMS ovvero tramite qualunque altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione. 3.3 EDISON ENERGIA inoltre si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica anche nelle seguenti ipotesi: a. iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; b. sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali; c. mancato ottenimento da parte di EDISON ENERGIA di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale EDISON ENERGIA ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale; d. mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi; e. inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili ad EDISON ENERGIA; f. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell attivazione RID di cui al punto che segue. 3.4 Inoltre, ai sensi dell art. 6 della Del. ARG/elt 4/08 dell Autorità per l Energia Elettrica e il Gas (di seguito AEEG ), l esecuzione del CONTRATTO resta subordinata al fatto che, al momento in cui EDISON ENERGIA richiede al Distributore locale l attivazione dei Punti di prelievo, il CLIENTE, relativamente ai predetti Punti di prelievo, non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore locale una richiesta di sospensione o che non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo. ART. 4 - DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE 4.1 Il CONTRATTO ha durata annuale a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica, indipendentemente da quella indicata nella sezione Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura della Proposta di Contratto e dell Allegato - Dati tecnici di fornitura nel caso di CLIENTE con più Punti di Prelievo. Successivamente, la durata si intende tacitamente prorogata di anno in anno salvo disdetta inviata da una delle PARTI all altra mediante raccomanda a.r. e con un preavviso di 45 (quarantacinque) giorni rispetto alla scadenza iniziale e/o prorogata. Il predetto diritto di recesso può essere esercitato dalle PARTI anche limitatamente a uno o più servizi opzionali. 4.2 Qualora la data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica per ciascun punto di prelievo non coincidesse con la data indicata nella sezione Dati tecnici e condizioni economiche di fornitura della Proposta di Contratto e dell Allegato - Dati tecnici di fornitura nel caso di CLIENTE con più Punti di Prelievo o, per cause non imputabili ad EDISON ENERGIA, la decorrenza della fornitura per ciascun Punto di Prelievo non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto dell energia presso i medesimi Punti di Prelievo, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva. EDISON ENERGIA provvederà a informare tempestivamente il CLIENTE dell eventuale nuova data di avvio e delle cause dell avvenuto ritardo mediante idonea comunicazione. 4.3 EDISON ENERGIA avrà, inoltre, la facoltà di variare le condizioni economiche applicabili alla fornitura di energia elettrica e/o ai servizi opzionali per l anno successivo comunicandole al CLIENTE entro il termine di 90 (novanta) giorni antecedenti la scadenza annuale del CONTRATTO, mediante lettera raccomandata a.r.. Qualora il CLIENTE non dia disdetta nei termini e con le modalità previste al punto 4.1, il presente CONTRATTO si intenderà tacitamente rinnovato per un ulteriore anno alle condizioni economiche indicate nella suddetta comunicazione che, in deroga a quanto previsto al successivo art. 19, si intenderanno inserite automaticamente nel presente CONTRATTO. ART. 5 - CONDIZIONI DI FORNITURA 5.1 Modalità della somministrazione. L energia elettrica, oggetto del CONTRATTO, è immessa nella rete nazionale dai fornitori di EDISON ENERGIA, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo Art. 12 e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi fra le PARTI, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell uso delle reti, ed attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il Distributore locale al quale ogni Punto di Prelievo del CLIENTE è collegato. In particolare sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l avvio ed in corso della fornitura. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna S.p.A. (di seguito Terna ) e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del CONTRATTO. La fornitura di EDISON ENERGIA ai Punti di Prelievo del CLIENTE non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal CONTRATTO, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto di EDISON ENERGIA. 5.2 Responsabilità. Per quanto espressamente previsto al precedente punto 5.1, EDISON ENERGIA quale cliente grossista ai sensi dell Art. 2 comma 5 del D. Lgs. 79/99, non risponde dei danni causati dall energia somministrata, essendo la stessa EDISON ENERGIA, persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione. 5.3 Complessi di misura. EDISON ENERGIA, su richiesta del CLIENTE o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i Punti di Prelievo del CLIENTE, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente, dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI). Il CLIENTE sarà tenuto altresì a comunicare ad EDISON ENERGIA, entro 10 (dieci) giorni lavorativi, ogni variazione delle caratteristiche del gruppo di misura (cambio contatore, variazione K di trasformazione) e ad inviare ad EDISON ENERGIA stessa copia dei verbali di intervento rilasciati dal Distributore locale. Eventuali oneri derivanti da una mancata comunicazione tempestiva verranno addebitati al CLIENTE. ART. 6 - DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI 6.1 EDISON ENERGIA applicherà, ai quantitativi di energia attiva mensilmente prelevati da ciascun Punto di Prelievo, il Prezzo accettato dal CLIENTE tramite sottoscrizione delle Condizioni Particolari di Fornitura, corrispondenti all offerta acquistata dal CLIENTE e riportata nella sezione Dati tecnici e condizioni economiche di Fornitura della Proposta di Contratto. 6.2 Il prezzo di cui sopra tiene conto di eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto. A tal fine il CLIENTE si impegna, sin d ora, a sottoscrivere e fornire a EDISON ENERGIA tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentirle di partecipare alle assegnazioni sopra citate. 6.3 EDISON ENERGIA, qualora il CLIENTE non rispetti gli impegni di cui al punto 6.2, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all altra PARTE. 6.4 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si verificasse una sostituzione e/o modifica, da parte del Distributore, del gruppo di misura del CLIENTE, da misuratore non orario a misuratore trattato orario/ trattato per fasce orarie, EDISON ENERGIA provvederà automaticamente ad applicare, con riferimento ai prelievi effettuati dal primo mese successivo a quello dell avvenuta modifica o sostituzione del contatore, i prezzi riportati nelle Condizioni Particolari di Fornitura per i misuratori trattati orari/trattati per fasce orarie. 6.5 EDISON ENERGIA si farà carico per conto del CLIENTE dei corrispettivi per l uso delle reti come disciplinato dalla Del. 348/07 e successive modifiche ed integrazioni, e dei corrispettivi a copertura degli Oneri di Dispacciamento disciplinati dalle Dell. 111/06 e 48/04 e successive modifiche ed integrazioni. 6.6 A copertura dei costi per il servizio di trasporto EDISON ENERGIA applicherà mensilmente, ai quantitativi di energia e potenza prelevati presso ciascun Punto di Prelievo del CLIENTE, il corrispettivo per il servizio di trasporto risultante dall applicazione dell Opzione tariffaria prevista dal Distributore locale, comprensivo dei corrispettivi per il prelievo di energia reattiva, le maggiorazioni (oneri A1,.An), le componenti UC, nonché eventuali maggiorazioni e/o voci aggiuntive stabilite e/o approvate dall AEEG o definite dal distributore. 6.7 Il valore mensile del fattore di potenza per ogni Punto di Prelievo non deve essere inferiore a 0,9 induttivo (ossia il prelievo di energia reattiva deve essere inferiore al 50% dell energia attiva consumata nel mese da ciascun punto di prelievo). Eventuali scostamenti saranno regolati secondo quanto previsto nella tariffa del Distributore locale. ART. 7 - TRASPORTO - GESTIONE DELLA CONNESSIONE - DISPACCIAMENTO 7.1 EDISON ENERGIA con riferimento al/i Punto/i di Prelievo oggetto del contratto provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell energia elettrica. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d ora ad EDISON ENERGIA, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex. art c.c.. EDISON ENERGIA si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell interesse di quest ultimo, a richiedere al Distributore locale l esecuzione di attività relative alla gestione dei Punti di prelievo quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura ecc. 7.2 Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall Allegato B della Del. 348/07 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre Il CLIENTE riconoscerà a EDISON ENERGIA, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite la stessa EDISON ENERGIA, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall art. 7bis dell Allegato A della Del. 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo. 7.3 Il CLIENTE conferisce altresì ad EDISON ENERGIA, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica, denominato anche Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto, allegato al contratto di trasporto. 7.4 EDISON ENERGIA non sarà ritenuta responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore Locale dovesse fatturare ad Edison Energia. ART. 8 - ONERI DI SISTEMA E IMPOSTE 8.1 Le imposte erariali e addizionali, gravanti sui consumi di energia elettrica, si intendono a carico del CLIENTE e sono esposte in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia, salvo che il CLIENTE, come previsto nel successivo punto 8.3, richieda l applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa. 8.2 Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni e previa espressa dichiarazione del CLIENTE da rendersi, alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, compilando nella Proposta di Contratto la parte relativa alle Imposte, EDISON ENERGIA si impegna ad effettuare le dichiarazioni all Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge. 8.3 Il CLIENTE che è nelle condizioni per richiedere l applicazione di particolari agevolazioni previste dalla citata normativa, deve farne espressa richiesta, alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, compilando nella Proposta di Contratto la parte relativa alle Imposte e, successivamente, dovrà rilasciare idonea dichiarazione, che formerà parte essenziale e integrante del CONTRATTO, secondo i termini e le modalità che gli verranno opportunamente indicati da EDISON ENERGIA. 8.4 Il CLIENTE ha l obbligo di comunicare per iscritto a EDISON ENERGIA, con riferimento ad ogni singolo Punto di Prelievo, qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di energia elettrica e relativi dichiarazioni e pagamenti. 8.5 Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti da EDISON ENERGIA all Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete che il CLIENTE è tenuto a rendere a EDISON ENERGIA ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest ultima nei confronti del CLIENTE stesso. 8.6 Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del CLIENTE o di EDISON ENERGIA, ovvero di entrambe, secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge. ART. 9 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO 9.1 La fatturazione dell energia elettrica, delle potenze (di seguito consumi ) prelevate dal CLIENTE, dei servizi di dispacciamento e di trasporto avrà periodicità mensile. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell art La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore. 9.3 Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, EDISON ENERGIA si riserva la possibilità di fatturare mensilmente in acconto i corrispettivi di cui sopra. 9.4 L acconto di cui all art. 9.3 sarà calcolato con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati l acconto sarà calcolato con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore. 9.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore per il servizio di trasporto, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 9.6 Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 6.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell Opzione tariffaria di trasporto. 9.7 Applicazione di regimi IVA specifici Il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l applicazione dell IVA ridotta 10% in relazione alla somministrazione di energia elettrica, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, o comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di inizio della somministrazione, come da fac-simile allegato. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga ad EDISON ENERGIA entro il termine di cui sopra, la fatturazione avverrà con applicazione dell IVA nella misura ordinaria. Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l applicazione dell IVA ridotta Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l emissione di fatture senza applicazione dell IVA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d Intento dovrà essere prodotta all atto della sottoscrizione del CONTRATTO per l anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. Per i contratti con durata diversa dall anno solare o con durata ultrannuale, la Dichiarazione d Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di dicembre con validità per l anno solare successivo. Eventuali revoche delle predette Dichiarazioni d Intento dovranno essere fatte pervenire a EDISON ENERGIA entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse. 9.8 Modalità e termine di pagamento Il pagamento delle fatture dovrà essere effettuato a mezzo RID con valuta fissa per il beneficiario coincidente con il quindicesimo giorno dalla data di emissione delle stesse Ai sensi dell art c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo. ART RITARDO NEI PAGAMENTI - PROCEDURA PER LA SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE 10.1 In caso di ritardato pagamento di una o più delle fatture emesse da EDISON ENERGIA, il CLIENTE dovrà corrispondere, oltre all ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi di mora calcolati nella misura del Tasso di Mora ex D. Lgs. 231/02 - in vigore alla data dell inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità da parte di EDISON ENERGIA di messa in mora del CLIENTE Conformemente a quanto previsto dal Titolo II della Del. ARG/elt 04/08 e successive modifiche ed integrazioni, decorso il termine di 10 (dieci) giorni, calcolato dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all art , EDISON ENERGIA avrà diritto di chiedere al Distributore locale

11 CGMB09_ la sospensione della fornitura. Tale richiesta potrà essere avanzata da EDISON ENERGIA decorsi 10 (dieci) giorni dall avvenuto avviso postale o dall avvenuta consegna al CLIENTE della raccomandata a/r con la quale la stessa EDISON ENERGIA gli avrà intimato di provvedere al pagamento delle fatture scadute. L eventuale pagamento da parte del CLIENTE a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso a EDISON ENERGIA mediante invio di comunicazione al numero fax indicato nella raccomandata di sollecito. EDISON ENERGIA richiederà il pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento Qualora il CLIENTE sia connesso in bassa tensione (BT) e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, il Distributore locale prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del CLIENTE per importi che singolarmente considerati siano inferiori al valore medio stimato di una fattura o al valore della garanzia eventualmente rilasciata dallo stesso CLIENTE ai sensi del CONTRATTO EDISON ENERGIA nei casi di cui sopra avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell ammontare previsto dall AEEG La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione altresì nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei clienti finali non disalimentabili prevista dalla Del. ARG/ elt 04/08 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme in materia. In tale caso EDISON ENERGIA, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo del CLIENTE interessati dall inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i Punti di prelievo del CLIENTE nel contratto di dispacciamento dell Acquirente unico, per i clienti finali aventi diritto al servizio di maggior tutela, o dell esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto al servizio di salvaguardia. ART RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 11.1 Cliente finale alimentato in Bassa Tensione:. Fatto salvo quanto previsto all art. 3.2 delle presenti Condizioni Generali di Contratto, ai sensi dell art. 4.2 della Del. 144/07 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica e/o gas ai clienti finali, il CLIENTE può avvalersi del diritto di recesso, al fine di cambiare fornitore, senza oneri, ed in qualsiasi momento, a mezzo raccomandata A/R, e con preavviso di 3 (tre) mesi, che decorreranno a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso Cliente finale alimentato in Bassa o in Media Tensione: Il CLIENTE che intenda recedere dal Contratto senza il fine di cambiare Fornitore, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, ai sensi dell art. 4.3 della suddetta Delibera, può esercitare tale diritto con termine di preavviso pari a 1 (uno) mese e decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell esercente Ai sensi dell art. 5.2 bis, della suddetta Delibera, Il CLIENTE che esercita il diritto di recesso al fine di cambiare Fornitore, si può avvalere del nuovo fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente. Nel caso in cui il cliente non si avvalga del nuovo Fornitore per inoltrare la comunicazione al Precedente Fornitore, tale comunicazione dovrà specificare che lo stesso viene esercitato per cambio esercente. Qualora, invece, il CLIENTE eserciti il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, ai sensi dell art. 5.3 della citata Delibera, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio Fornitore Ciascuna delle PARTI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R all altra PARTE, qualora, relativamente a quest ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni: a. inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b. interruzione o sospensione dell attività produttiva; c. istanza od inizio di una procedura concorsuale, ad esclusione del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa; d. insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; e. ricevimento da parte di EDISON ENERGIA della comunicazione della compagnia di assicurazione o della istituzione finanziaria specializzata, con le quali queste segnalino il venir meno, anche parziale, della copertura assicurativa o del plafond di credito di cui al punto 3.3 lettera c) del CONTRATTO, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del CLIENTE, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del CLIENTE; f. inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili a EDISON ENERGIA; g. mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell attivazione RID, prevista dal CONTRATTO come modalità di pagamento; h. impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili a EDISON ENERGIA, senza che ciò implichi alcuna responsabilità di EDISON ENERGIA nei confronti del CLIENTE; i. parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE superiore a 25 (venticinque) giorni. In tale ipotesi EDISON ENERGIA avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno; j. mancato pagamento di fatture relative ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il CLIENTE e la stessa EDISON ENERGIA ovvero, tra il CLIENTE e una qualunque altra società controllata da Edison S.p.A., compresa la stessa Edison S.p.A., o a quest ultima collegata; 11.5 Ciascuna PARTE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, come previsto al successivo art. 12.5, fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le PARTI compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione Fermo restando l impegno di EDISON ENERGIA di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale o Terna dovessero pretendere da EDISON ENERGIA a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento, il CONTRATTO si risolve di diritto. ART FORZA MAGGIORE 12.1 Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad EDISON ENERGIA, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, come sopra detto, tale PARTE ne deve dare comunicazione all altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore La PARTE i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all altra PARTE Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell art ART CESSIONE 13.1 Il presente CONTRATTO potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle PARTI. Tale divieto troverà applicazione anche nell ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal CLIENTE. Al contrario, tale limitazione non troverà applicazione alle cessioni del CONTRATTO realizzate dal Fornitore a favore di una qualsiasi società: (i) da questo controllata; (ii) di questo controllante; (iii) che unitamente al Fornitore sia controllata da una medesima altra società; o (iv) controllante o partecipante al capitale sociale della società controllante il Fornitore Resta fin d ora inteso che a seguito della cessione del presente CONTRATTO da parte del CLIENTE ai sensi del comma precedente, il CLIENTE medesimo sarà liberato dalle obbligazioni da questo assunte nei confronti del Fornitore ai sensi del presente CONTRATTO, solo se (i) il terzo cessionario abbia prestato a favore del Fornitore le necessarie garanzie eventualmente richieste da quest ultimo, e (ii) le obbligazioni di pagamento facenti capo al CLIENTE siano state da questo integralmente soddisfatte. ART INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI 14.1 Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto, mediante automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regolamentazioni definite dall AEEG o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente, non fossero suscettibili di inserimento automatico nel CONTRATTO, le PARTI provvedono di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra. ART MODIFICA DELLA NORMATIVA E DEI PARAMETRI ECONOMICI Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall AEEG ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti emanati che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico (anche per effetto dei decreti attuativi del D.Lgs. 79/99) ovvero i relativi provvedimenti tariffari o i principali parametri di riferimento su cui si basa il CONTRATTO, dovessero subire degli emendamenti tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali le PARTI si sono impegnate a stipulare il CONTRATTO, le PARTI stesse provvederanno a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, entro 45 (quarantacinque) giorni dall emanazione dei suddetti provvedimenti. Il mancato accordo entro i termini sopra indicati circa le nuove condizioni applicabili dà facoltà a ciascuna delle PARTI di risolvere di diritto il CONTRATTO, da esercitarsi mediante invio di lettera entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni e con effetto dal 60 (sessantesimo) giorno dalla data di emanazione dei provvedimenti sopramenzionati. ART REGISTRAZIONE Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli Art. 5, secondo comma e 40 del D.P.R. n 131 del , e successive modifiche ed integrazioni, il CONTRATTO è soggetto a registrazione a tassa fissa e in caso d uso. ART RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI 17.1 Durante il periodo di durata del CONTRATTO e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare informazioni relative al CONTRATTO stesso se non con espresso consenso dell altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del CONTRATTO Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, in tema di trattamento dei dati personali, EDISON ENERGIA e il CLIENTE dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informati circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l esecuzione del CONTRATTO e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione. ART RINVIO NORMATIVO Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell AEEG e alle norme del Cod. Civ., laddove applicabili. ART MODIFICHE 19.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto Durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo, EDISON ENERGIA si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta inviata con preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall invio effettuato da parte dell esercente la vendita. La predetta comunicazione, denominata Proposta di modifica unilaterale del contratto, conterrà: 1) il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, 2) l illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, 3) la decorrenza della variazione proposta, 4) i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dalla Del. ARG/com 104/10 e successive modificazioni e/o integrazioni. ART COMUNICAZIONI 20.1 Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto Deve altresì essere trasmessa per iscritto ad EDISON ENERGIA, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punti di Prelievo Qualsiasi comunicazione del CLIENTE inerente al CONTRATTO dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi: Professionisti e imprese: Edison Energia SpA, Servizio Clienti, Casella Postale 100, Ciampino (RM) - Numero Verde Fax Verde Clienti aventi titolarità di enti pubblici: Edison Energia SpA, Servizio Clienti, Casella Postale 93, Basiglio (MI) - Telefono Fax Verde Clienti aventi titolarità di condomini: Edison Energia SpA, Servizio Clienti, Casella Postale 93, Basiglio (MI) - Numero Verde Fax Verde ART PROCEDURA DI RECLAMO Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a: Professionisti e imprese: Edison Energia SpA, Servizio Clienti, Casella Postale 100, Ciampino (RM); Clienti aventi titolarità di enti pubblici: Edison Energia SpA, Servizio Clienti, Casella Postale 93, Basiglio (MI); Clienti aventi titolarità di condomini: Edison Energia SpA, Servizio Clienti, Casella Postale 93, Basiglio (MI). Per la comunicazione del reclamo può essere utilizzato l apposito modulo disponibile nell Area Clienti sul sito Nel caso non si utilizzi l apposito modulo, nella comunicazione dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: Ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall indirizzo di fornitura) o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo (elettrico, gas, o entrambi). ART ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE Il CLIENTE e EDISON ENERGIA eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO, presso la propria sede legale. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi Allegati, è competente in via esclusiva il Foro di Milano. ART ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI ACCORDI Il presente CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto. ART SERVIZI a) SERVIZI ON LINE ( Con il CLIENTE potrà accedere, registrandosi on line, a tutti i dati relativi alla propria fornitura (contratto, guida navigabile alla fattura, pubblicazione della fattura in pdf entro 2 giorni dalla data di emissione), resi disponibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Per rendere valida la registrazione è necessario inviare il Modulo di autorizzazione alla visualizzazione dei dati di fornitura, che il CLIENTE può scaricare dal sito al fax gratuito b) NUMERO VERDE E RIVISTA Per richiedere aggiornamenti, nuovi servizi o informazioni sui contratti è inoltre disponibile, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 ed il sabato dalle 9 alle 13, il numero gratuito , integrato con il servizio web. Infine, con la sottoscrizione del presente CONTRATTO il CLIENTE riceverà la rivista SWITCH. ART CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E OBBLIGHI CONNESSI EDISON ENERGIA ha reso disponibile copia del Codice Etico e la parte Generale del Modello di Organizzazione ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla stessa mediante la pubblicazione degli stessi sul proprio sito al seguente indirizzo: zip Il CLIENTE si impegna ad attenersi ai principi indicati nei predetti documenti, nonché, qualora applicabile, alla normativa internazionale e nazionale di prevenzione dei rischi che possano determinare la responsabilità di EDISON ENERGIA conseguente alla commissione di reati. ART RIFERIMENTI NORMATIVI Nell ambito del presente contratto si fa riferimento ai seguenti riferimenti normativi: Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2009 e s.m.i. (D. Lgs. 79/99) Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e s.m.i. (D. Lgs. 231/01) Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 e s.m.i. (D. Lgs. 231/02) Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e s.m.i. (D. Lgs. 196/03) Delibera AEEG n. 48 del 27 marzo 2004, pubblicata sul sito AEEG in data 27 marzo 2004 e s.m.i. (Del. 48/04) Delibera AEEG n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito AEEG in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06) Delibera AEEG n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito AEEG in data 4 agosto 2006 e s.m.i. (Del. 181/06) Delibera AEEG n. 144 del 25 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 26 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 144/07) Delibera AEEG n. 156 del 27 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 27 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 156/07), che ha introdotto il Testo integrato per i servizi di vendita dell energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (TIV) Delibera AEEG n. 333 del 19 dicembre 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 21 dicembre 2007 e s.m.i. (Del. 333/07) Delibera AEEG n. 348 del 29 dicembre 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 29 dicembre 2007 e s.m.i. (Del. 348/07) Delibera AEEG n. 352 del 29 dicembre 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 29 dicembre 2007 e s.m.i. (Del. 352/07) Delibera AEEG n. 4 del 25 gennaio 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 30 gennaio 2008 e s.m.i. (Del. ARG/elt 4/08) Delibera AEEG ARG/com 164 del 18 novembre 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 20 novembre 2008 e s.m.i. (Del. ARG/com 164/08), che ha introdotto il Testo integrato della qualità della vendita (TIQV) Decreto Min. Svil. Economico n. 196 del 25 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e s.m.i. (D. Min. Svi. Eco. 196/09) Delibera AEEG ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito AEEG in data 12 luglio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 104/10), che ha introdotto il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale) Per una più efficace risposta alle tue domande, ti ricordiamo di inserire nella comunicazione verso Edison la Ragione Sociale e i dati di fornitura. SERVIZIO CLIENTI Professionisti e Imprese servizioclientiaziende@edison.it Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti CP Ciampino (RM) edisonenergia.it Condomini condomini@servizioclientiedison.it Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti CP Basiglio (MI) edisonenergia.it Pubbliche Amministrazioni pa@servizioclientiedison.it Edison Energia S.p.A. - Servizio Clienti CP Basiglio (MI) (h.9-16) edisonenergia.it

12 CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388, 11 a ED. ID 1331 LOTTO 1 [CIG D8B] LOTTO 2 [CIG CE] LOTTO 3 [CIG C66] LOTTO 4 [CIG ] LOTTO 5 [CIG ] LOTTO 8 [CIG F3D] LOTTO 10 [CIG ] TRA Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro ,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n /97, REA di Roma, P. IVA , in persona dell Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Domenico Casalino, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data 18 settembre 2013 (nel seguito per brevità anche Consip S.p.A. ); E Edison Energia S.p.A., sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, capitale sociale Euro ,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n , REA di Milano, P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Foro Buonaparte n. 31, in persona dell Amministratore Delegato e legale rappresentante, Ing. Alessandro Zunino, giusta poteri allo stesso conferiti con verbale del Consiglio di Amministrazione in data 24 luglio 2013 (nel seguito per brevità anche Fornitore ); PREMESSO a) che l articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell Economia e delle Finanze già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica (nel seguito per brevità anche Ministero ), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all articolo 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Pag. 1 di 21

13 Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l applicazione di quanto stabilito all articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l altro, l assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l acquisto di beni e servizi di cui all articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di Information Technology ; c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 7 febbraio 2013 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest ultima ha il compito, tra l altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi; d) che il sistema introdotto dall articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni; e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia; f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione; g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all individuazione dei fornitori per la prestazione di forniture di Energia Pag. 2 di 21

14 Elettrica e dei servizi connessi, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 10 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 74 del 26 giugno 2013 e nella Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea n. S 121 del 25 giugno 2013; h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario dei della procedura di cui sopra a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. e, per l effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali; i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell offerta; j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive rilasciate dalla Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, aventi: per il Lotto 1, n. KITEU00665 ed importo pari a Euro ,00= (unmilionecentoquarantottomila/00) a garanzia dell adempimento delle obbligazioni contrattuali e n. KITEU00672 ed importo pari ad Euro ,00 (dodicimilaquattrocentoventicinque/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive; per il Lotto 2, n. KITEU00666 ed importo pari a Euro ,00= (tremilionisettantamilacinquecento/00) a garanzia dell adempimento delle obbligazioni contrattuali e n. KITEU00673 ed importo pari ad Euro ,00 (trentatremiladuecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive; per il Lotto 3, n. KITEU00667 ed importo pari a Euro ,00= (unmilioneseicentotrentasettemilacinquecento/00) a garanzia dell adempimento delle obbligazioni contrattuali e n. KITEU00674 ed importo pari ad Euro ,00 (diciassettemilasettecentoventicinque/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive; per il Lotto 4, n. KITEU00668 ed importo pari a Euro ,00= (duemilioniduecentonovantatremilacinquecento/00) a garanzia dell adempimento delle obbligazioni contrattuali e n. KITEU00675 ed importo pari ad Euro ,00 (ventiquattromilaottocentoventicinque/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive; per il Lotto 5, n. KITEU00669 ed importo pari a Euro ,00= (duemilioniottocentosessantanovemila/00) a garanzia dell adempimento delle obbligazioni contrattuali e n. KITEU00676 ed importo pari ad Euro ,00 (trentunomilaventicinque/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive; Pag. 3 di 21

15 per il Lotto 8, n. KITEU00670 ed importo pari a Euro ,00= (unmilionequattrocentosettantanovemila/00) a garanzia dell adempimento delle obbligazioni contrattuali e n. KITEU00677 ed importo pari ad Euro ,00 (quindicimilanovecentocinquanta/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive; per il Lotto 10, n. KITEU00671 ed importo pari a Euro ,00= (unmilioneventiseimila/00) a garanzia dell adempimento delle obbligazioni contrattuali e n. KITEU00678 ed importo pari ad Euro ,00 (undicimilasettantacinque/00) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive. k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l emissione dell Ordinativo di Fornitura; l) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione; m) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione. 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l Allegato A (Capitolato Tecnico), l Allegato B (Offerta Economica del Fornitore), l Allegato C (Modello di Ordinativo di Fornitura), l Allegato D (Corrispettivi e tariffe), l Allegato E (Condizioni Generali), l Allegato F (Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione Parte I), l Allegato G (Mod. richiesta di proroga di un mese per le sole tenze attivate 01/01/2014), l Allegato H (Flusso dati per le commissioni a carico del Fornitore), l Allegato I (Risposte ai chiarimenti). ARTICOLO 2 ALTRE DEFINIZIONI 1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell ambito Pag. 4 di 21

16 della Convenzione, si intende per: a) Capitolato Tecnico: il documento di cui all Allegato A ; b) Offerta Economica: il documento di cui all Allegato B ; c) Condizioni Generali: il documento di cui all Allegato E ; d) Data di Attivazione: data di inizio di erogazione dell energia elettrica; e) Fornitore: l impresa risultata aggiudicataria dei Lotti di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto; f) Lotto: il territorio geografico delimitato dai confini delle seguenti Regioni: Valle d Aosta, Piemonte per il Lotto n. 1; Lombardia, Liguria per il Lotto n. 2; Trentino Alto Adige, Emilia Romagna per il Lotto n. 3; Veneto, Friuli Venezia Giulia per il Lotto n. 4; Toscana, Umbria, Marche per il Lotto n. 5; Puglia, Molise per il Lotto n. 8; Sardegna per il Lotto n. 10; all interno del quale il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali nel limite del Quantitativo Massimo del Lotto; g) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo): il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive. h) Quantitativo Massimo del Lotto: il quantitativo massimo della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi - ivi compresa la quota di cui verrà eventualmente certificata l origine/produzione Verde ai sensi dell art. 6 del Capitolato Tecnico - pari a: 280 GWh per il Lotto n. 1; 750 GWh per il Lotto n. 2; 400 GWh per il Lotto n. 3; 560 GWh per il Lotto n GWh per il Lotto n. 5; 360 GWh per il Lotto n. 8; 250 GWh per il Lotto n Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente. ARTICOLO 3 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA 1. La presente Convenzione è regolata: a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati; b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati. 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione. Pag. 5 di 21

17 3. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di fornitura, Consip e/o le Amministrazioni contraenti da un lato e il Fornitore dall altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara. ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di energia elettrica, nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di Information Technology. 2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al precedente comma 1, tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del Quantitativo Massimo del Lotto pari a: 280 GWh per il Lotto n. 1; 750 GWh per il Lotto n. 2; 400 GWh per il Lotto n. 3; 560 GWh per il Lotto n GWh per il Lotto n. 5; 360 GWh per il Lotto n. 8; 250 GWh per il Lotto n Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione (d ora innanzi anche Sistema ), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna i) ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione di cui all Allegato F; ii) ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione. 4. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali e nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole di cui all Allegato F. 5. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in Pag. 6 di 21

18 vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il predetto Quantitativo Massimo del Lotto complessivo fino a concorrenza di due quinti ai sensi dell art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/ Qualora prima della scadenza del termine della durata della Convenzione, anche eventualmente prorogato, si esaurisca il Quantitativo Massimo del Lotto comprensivo degli incrementi di cui al precedente comma, al fine di soddisfare le richieste di adesione da parte delle Pubbliche Amministrazioni, Consip S.p.A. si riserva, per ciascun Lotto, la facoltà di richiedere al Fornitore l aumento delle prestazioni contrattuali di un ulteriore quantitativo aggiuntivo (di seguito Plafond) pari al 10% del Quantitativo Massimo del Lotto. 7. Il Fornitore, successivamente all attivazione dei due quinti e del Plafond di cui ai precedenti commi 5 e 6, qualora un lotto sia in prossimità dell esaurimento, ha facoltà di aumentare ulteriormente il quantitativo di fornitura del medesimo (di seguito Lotto/i Beneficiario/i ) attingendo dal Plafond dei restanti lotti allo stesso aggiudicati (di seguito Lotto/i Cedente/i ). Il quantitativo verrà prelevato a partire dal Lotto Cedente che, alla data di esercizio di tale facoltà, presenta il rapporto più basso tra il quantitativo complessivo degli Ordinativi di Fornitura accettati ed il Quantitativo Massimo del Lotto. La richiesta di attivazione del Plafond dovrà essere comunicata con raccomandata a.r., anticipata a mezzo fax, alla Consip S.p.A. ed autorizzata da quest ultima. ARTICOLO 5 DURATA 1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dal 11 novembre 2013 (11/11/2013) per i Lotti nn. 5, 8 e 10 e a decorrere dal 4 dicembre 2013 (04/12/2013) per i Lotti nn. 1, 2, 3 e 4. Con esclusivo riferimento ai Lotti nn. 1, 2, 3 e 4, in caso di esaurimento anticipato del quantitativo massimo dei corrispondenti lotti della precedente edizione della convenzione per la fornitura di energia elettrica (EE10), Consip si riserva di comunicare a mezzo fax una data di attivazione anticipata. La durata della presente Convenzione potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori n. 6 (sei) mesi, previa comunicazione scritta di Consip S.p.A., nell ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il Quantitativo Massimo del Lotto, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti del quantitativo/importo massimo stabilito. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il Quantitativo Massimo del Lotto, anche eventualmente incrementato. 2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata n. 12 (dodici) mesi a partire dalla Data di Attivazione della Fornitura. 3. Le Amministrazioni contraenti, con esclusivo riferimento alle utenze (punti di Pag. 7 di 21

19 prelievo) che verranno eventualmente attivate a far data dal 1 gennaio 2014, hanno facoltà, all esclusivo fine di consentire la facoltativa adesione alla successiva Convenzione per la fornitura di energia elettrica, ove disponibile, di prorogare la fornitura delle medesime utenze, alle stesse condizioni, per un ulteriore mese. Tale proroga, potrà essere richiesta dall'amministrazione al Fornitore utilizzando esclusivamente il modulo allegato alla presente convenzione sub lett. G, secondo le modalità e nei termini indicati all art. 3 dell Allegato A - Capitolato Tecnico. ARTICOLO 6 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE 1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a: a) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all utilizzo della Convenzione; b) stipulare, in conformità con la normativa vigente, per proprio nome o per conto dell Amministrazione il contratto relativo al servizio di trasporto (inteso come trasmissione, distribuzione e misura) e di dispacciamento dell energia elettrica con i competenti esercenti e comunque a predisporre tutti gli atti necessari all attivazione della fornitura; c) garantire che le forniture di energia elettrica siano erogate in conformità a quanto indicato nel presente documento e nei relativi Allegati. 2. Il Fornitore s impegna ad erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione e relativi Allegati. 3. Il Fornitore s impegna altresì, secondo i termini e le modalità di cui all Articolo 6 del Capitolato Tecnico, a certificare la produzione di Energia Verde per le Amministrazioni che attivano l Opzione Verde nell Ordinativo di Fornitura per un ammontare non inferiore al consumo totale effettivo della fornitura dei Punti di Prelievo per i quali sia stata attivata la suddetta opzione e comunque fino al raggiungimento di un quantitativo pari al 20% del massimale del Lotto. 4. Nell ipotesi di cui al precedente comma, ove la Consip abbia accettato il Logo o Marchio proposto dal Fornitore, il Fornitore medesimo dovrà mettere a disposizione dell Amministrazione che abbia attivato l Opzione Verde nell Ordinativo di Fornitura il Logo o Marchio proposto, secondo i termini della licenza d uso proposta. Resta inteso che è facoltà delle Amministrazioni non accettare il Logo o Marchio proposto dal Fornitore ed è, altresì, facoltà delle Amministrazioni chiedere al Fornitore di modificare il suddetto Logo o Marchio e/o la relativa licenza d uso, restando inteso che nel caso in cui il Fornitore non acconsenta alle modifiche proposte dalle Amministrazioni, queste saranno libere, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare il Logo o Marchio proposto. 5. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ogni Amministrazione contraente, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza della presente Convenzione, eventualmente anche nel documento di fatturazione, la data di scadenza della relativa Convenzione. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip S.p.A., due mesi prima della Pag. 8 di 21

20 scadenza della Convenzione (anche se eventualmente prorogata), un file in formato concordato, contenente l anagrafica completa di tutti i Punti di Prelievo attivati nel corso della Convenzione con i relativi riferimenti delle Amministrazioni contraenti e l indicazione della scadenza dei singoli contratti attuativi. L anagrafica dovrà contenere le informazioni necessarie al buon fine di un attivazione, a titolo indicativo e non esaustivo, le informazioni presenti nell Allegato 1 all Ordinativo di fornitura - Elenco punti di prelievo. 7. Posto che la lex specialis di gara non richiede al Fornitore apposita polizza assicurativa ex art. 17, comma 2 dell Allegato E - Condizioni Generali, le Parti, ferme le responsabilità del Fornitore medesimo ex art. 17, comma 1 del citato Allegato E, prendono atto che, in considerazione della natura dell oggetto del presente appalto, il quale non prevede prestazioni tecnico esecutive, ad eccezione di quelle di natura eminentemente commerciale, i commi nn. 2, 3, 4 e 5 del suddetto articolo 17 non trovano applicazione. 8. A parziale deroga dell art. 3, Allegato E - Condizioni Generali, il Fornitore dovrà inviare: le comunicazioni di cui ai commi 8 e 9 del predetto articolo, nel termine di n. 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento dell Ordinativo di Fornitura; la comunicazione di cui al comma 11 del predetto articolo, nel termine di n. 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento dell Ordinativo di Fornitura. 9. A parziale deroga dell art. 16, comma 5, Allegato E - Condizioni Generali, fermo restando quanto prescritto dalla deliberazione AEEG m. 144/07 e s.m.i., esclusivamente in caso di cambio del fornitore, le Amministrazioni Contraenti non hanno facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto di Fornitura, fatto salvo un diverso accordo fra le Parti. ARTICOLO 7 ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA 1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell Ordinativo di Fornitura. 2. Per l esecuzione della fornitura di energia elettrica oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell offerta del Fornitore, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l applicazione delle penali di cui oltre. 3. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Procedimento dell'amministrazione contraente e/o di Consip S.p.A. emetterà/nno il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente. Pag. 9 di 21

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