VODAFONE OMNITEL XXXX

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1 PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DELIBERAZIONE N. 2 del 5 FEBBRAIO 2014 OGGETTO N. 4 Definizione della controversia contro VODAFONE OMNITEL Pres. Ass. Presidente: Mario Capanna Membro: Giuseppe Bolognini Membro:Oliviero Faramelli Membro: Matteo Fortunati Membro: Margherita Vagaggini Presidente:Mario Capanna Estensore: Sabrina Di Cola Il Verbalizzante: Laura Maria Milleri

2 Definizione della controversia Definizione della controversia contro VODAFONE OMNITEL VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni; VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale e il successivo regolamento di organizzazione attuativo della stessa; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ; VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità ; VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle Telecomunicazioni e radiotelevisivo e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14 e il comma 13 dello stesso art. 1; VISTO l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante Codice delle comunicazioni elettroniche ; VISTE la legge regione dell'umbria 11 gennaio 2000 n.3 recante norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni e la Deliberazione del Consiglio regionale 25 settembre 2000 n.18 recante regolamento per il funzionamento e l'organizzazione e codice etico del Comitato regionale per le comunicazioni ; VISTA la legge regionale 16 settembre 2011 n.8 semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali ; VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/CONS e successive modificazioni e integrazioni recante Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti (di seguito Regolamento); VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n.276/13/cons recante approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai corecom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; VISTO l'accordo quadro sottoscritto il 4 dicembre 2008 tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome ; VISTA la convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria, sottoscritta il 16 dicembre 2009;

3 VISTA la Delibera dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera b), numero 2, della L. 31 luglio 1997, n. 249 ; VISTA la Delibera n.73/11/cons approvazione del regolamento in materia d'indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori ed individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett.g) della legge 14 novembre 1995 n.481 (di seguito Regolamento Indennizzi); VISTA l'istanza e la documentazione alla medesima allegata pervenuta il 11/07/2012-prot. n con la quale, corrente in (), Via, ha chiesto l'intervento del Comitato regionale per le comunicazioni dell'umbria (di seguito CORECOM) per la definizione della controversia in essere con l'operatore Vodafone Omnitel, ora Vodafone Omnitel ; VISTA la nota datata 23/08/2012 -prot.n con la quale il Responsabile del procedimento, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato alle parti l'avvio dell'istruttoria assegnando nel contempo termini istruttori perentori per il deposito di memorie e documenti; VISTA la nota difensiva dell'operatore pervenuta in data 02/10/2012, nonché la documentazione alla medesima allegata; VISTA la relazione del responsabile del procedimento del 16 gennaio 2014 e la proposta del Dirigente del Servizio; UDITA la relazione del Consigliere Matteo Fortunati; CONSIDERATO quanto segue: 1. OGGETTO DELLA CONTROVERSIA 1.1-L'istante, corrente in (), Via, relativamente all'utenza privata mobile rappresenta quanto segue: a)-di avere stipulato nel gennaio 2011 un contratto con Vodafone; b)-detto contratto prevedeva l'utilizzo di un I Phone 4 con tariffa tutto compreso (traffico telefonico e internet) di 100,00 a bimestre; c)-vodafone sin dal primo bimestre fatturava importi superiori a quanto previsto nel detto piano tariffario; d)-a fine agosto l'apparato telefonico veniva bloccato dall'operatore per eccessivo traffico internet; e)-di avere pagato, a mezzo carta di credito, tutte le fatture emesse dall'operatore, per complessivi euro 1.112,60 salvo quella emessa il 06/10/2011 di euro 4.371,06;

4 Sulla base di detta rappresentazione l'istante richiede nei confronti di Vodafone: -l'annullamento della posizione debitoria; -il rimborso delle somme corrisposte a saldo delle fatture emesse il 06/04/2011 per euro 229,93, il 08/06/2011 per euro 421,49 ed il 06/08/2011 per euro 461, L'operatore Vodafone nei propri scritti difensivi, in sintesi, rappresenta quanto segue: a)-le fatturazioni del 06/04/2011, del 08/06/2011 e del 06/08/2011 sono corrette in quanto l'utente ha attivato due contratti, uno il 25/07/2009 e uno il 22/01/2011 e nelle tariffazioni sono compresi i costi di entrambi gli abbonamenti; b)-il contratto del 22 gennaio 2011 prevede anche l'acquisto rateale di un telefono IPhone, un canone mensile di 50,00 e che oltre i 200,00 di traffico le eccedenze sono a carico dell'utente, secondo le tariffe descritte nel piano tariffario; inoltre, è a carico dell'utente la tassa di concessione governativa; c)-la fattura del 06/10/2011 ha dei costi superiori alla media a causa dell'utilizzo del servizio internet all'estero (). d)-l'istante in data 22/04/2011 ha disattivato il servizio Soglia Dati Estero attraverso il portale internet Vodafone Fai da Te;. e)-l'istante non ha contestato di avere effettuato il traffico dati all'estero, limitandosi a contestare l'importo addebitato in fattura; f)-vodafone per venire incontro alle esigenze della cliente ha proposto il riaccredito di metà del traffico internet effettuato; g)-a carico dell'istante risulta un insoluto di 323,50 con riferimento alla fattura emessa il 07/08/2012. Sulla base di tale rappresentazione Vodafone Omnitel respinge gli addebiti di responsabilità, chiede il rigetto delle domande dell'istante e la condanna alle spese di procedura nei confronti dello stesso. 2. RISULTANZE ISTRUTTORIE E VALUTAZIONI IN ORDINE AL CASO IN ESAME 2.1-Le domande formulate dall'istante risultano solo in parte fondate per i motivi che seguono. In atti risulta che in data 22 gennaio 2011 l'istante ha richiesto l'attivazione, sul numero telefonico, del piano tariffario tutto facile medium. Risulta, inoltre, che l'istante è titolare di altra sim sulla quale è stato attivato un diverso piano tariffario e che entrambe le sim fanno capo ad un unico codice cliente e confluiscono in un'unica fatturazione. Contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, per quanto indicato nelle fatture in atti, nonché sul sito web dell'operatore, il piano tariffario tutto facile medium comprende quanto segue: il pagamento di un contributo mensile di euro 50,00 (iva inclusa) a fronte di un traffico mensile

5 pari ad euro 100,00 di chiamate e SMS nazionali, internazionali e dall'estero. In tale contributo mensile non risulta compreso alcun traffico dati. Ne consegue che il piano tariffario prescelto dall'istante non prevede un traffico voce e/o dati illimitato e non prevede neanche un plafond di traffico dati tariffario a forfait (di tempo o di volume). Per quanto riguarda il traffico voce le copie delle fatture in atti (cioè quelle emesse il 06 ottobre 2011, il 06/04/11 ed il 08/06/11) contabilizzano correttamente il traffico mensile forfettario di euro 200,00 mensili (inclusa iva). Relativamente al traffico dati Italia, per quanto specificato nella fattura emessa il 06 ottobre 2011, risulta attivata, per il periodo 28 aprile settembre 2011, la promozione Mobile internetabb09 e nessun addebito con riferimento a tale tipologia di traffico. Relativamente al traffico dati estero nella fattura emessa il 06 ottobre 2011 risulta addebitato l'importo di euro 3.912,92 (iva esclusa). Con riferimento alle altre fatture, non è possibile, stabilire il quantum addebitato (eventualmente) a titolo di traffico dati Italia e a titolo di traffico dati estero, in quanto le parti non hanno prodotto i prospetti analitici delle fatture emesse il 06/04/11 ed il 08/06/11 e hanno omesso di produrre copia della fattura emessa il 06/08/11. In via generale, in ordine alla nota problematica della trasparenza dei prezzi di trasmissione di dati sulle reti mobili pubbliche e dei sistemi a disposizione dell'utenza per il controllo della relativa spesa, la regolamentazione di settore (si vedano Regolamento CE n.544/2009, le linee guida dell'erg -Gruppo dei Regolatori Indipendenti- e la delibera Agcom n.326/10/cons entrata in vigore il 20 agosto 2010) prevede quanto appresso: -con riferimento a piani tariffari che prevedono un plafond di traffico dati tariffario a forfait (di tempo o di volume), rendere disponibili gratuitamente sistemi di allerta efficaci che, al raggiungimento di una determinata soglia di consumo informino l'utente su : a)raggiungimento della soglia; b)traffico residuo disponibile; c)prossimo passaggio ad eventuale altra tariffa e del relativo prezzo al superamento del plafond; -qualora il cliente non abbia dato indicazioni diverse in forma scritta, gli operatori provvedono a far cessare il collegamento dati non appena il credito o il traffico disponibile residuo (di tempo o di volume) sia stato interamente esaurito dal cliente, senza ulteriori addebiti o oneri per quest'ultimo, avvisandolo di tale circostanza; -gli operatori mobili offrono gratuitamente anche agli utenti con piani tariffari a consumo la possibilità di predefinire una soglia massima di consumo mensile per traffico dati scelta dall'utente tra le diverse opzioni proposte dall'operatore. A tutti gli utenti che, entro il 31 dicembre 2010, non abbiano provveduto a scegliere tale soglia o a dichiarare di non volersene

6 avvalere, si applica automaticamente, a decorrere dal 01 gennaio 2011, il limite massimo di consumo per traffico dati nazionale pari a 50 euro per mese per utenze private e pari ad euro 150 per utenze affari oltre ad un limite di 50 euro per il traffico dati nei Paesi esteri diversi da quelli dell'unione europea, fatto salvo il limite di 50 euro previsto dal regolamento europeo per il traffico dati in roaming nei Paesi dell'unione europea. Nella specie l'operatore sostiene che l'istante, in data 22 aprile 2011, attraverso il portale internet vodafone 190 fai da te ha disattivato il servizio soglia dati estero, così impedendo all'operatore di sospendere/cessare il collegamento dati. Tale affermazione è rimasta sprovvista di prova, non avendo l'istante confermato tale circostanza, né l'operatore prodotto documentazione a supporto. In difetto di prova deve considerarsi non prestato il consenso al superamento delle soglie predette. Ne consegue che il traffico dati generato dall'istante oltre il superamento di dette soglie di consumo deve essere annullato con obbligo di ricalcolo e di regolarizzare la relativa posizione contabile/amministrativa dell'istante, nonché di rimborsare all'istante quanto pagato indebitamente. Le somme da rimborsare dovranno essere maggiorate degli interessi legali dalla presentazione della domanda al saldo ai sensi dell'art del codice civile. 2.2-Le spese di procedura, considerata l'accertata responsabilità dell'operatore, vengono poste a carico di quest'ultimo e determinate ai sensi del par.iii.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. D E L I B E R A in parziale accoglimento dell'istanza presentata il 11 luglio 2012-prot. n da, corrente in (), Via, l'operatore VODAFONE OMNITEL in persona del legale rappresentante pro-tempore, per i motivi sopra esposti, è tenuto a: -annullare gli importi addebitati all'istante, con riferimento all'utenza mobile, nelle fatture emesse in data 06 aprile 2011, 08 giugno 2011 e 06 agosto 2011 a titolo di traffico dati in misura superiore all'importo del plafond mensile di euro 50,00 per traffico dati nazionale e, con riferimento anche alla fattura emessa in data 06 ottobre 2011, di euro 50,00 per il traffico dati estero, con conseguente obbligo di ricalcolare il dovuto dall'istante, di regolarizzare la posizione contabile/amministrativa dello stesso, nonché corrispondere quanto dalla stessa pagato in misura superiore, maggiorato degli interessi legali dal 11 luglio 2012 al saldo;

7 -corrispondere all' istante la somma di euro 50 a titolo di spese di procedura, ai sensi del par. III.4.4 della delibera Agcom n. 529/09/CONS. Salva la facoltà per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 19, comma 5 del Regolamento. L'operatore sopra indicato è tenuto ad effettuare i sopra indicati pagamenti a mezzo assegno circolare non trasferibile intestato all'istante e a comunicare a questo CO.RE.COM. l'avvenuto adempimento della presente deliberazione entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. In forza dell'art.19, 3 comma del Regolamento il p resente provvedimento costituisce un ordine dell'autorità ai sensi dell'art.98, comma 11 del D.Lgs.01 agosto 2003 n.259. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, let. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d. l.vo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. A cura dell'ufficio la comunicazione alle parti del presente provvedimento. IL PRESIDENTE (Mario Capanna) IL CONSIGLIERE RELATORE (Matteo Fortunati) per attestazione di conformità a quanto deliberato Il Dirigente (Simonetta Silvestri) Y:\GU14 FASE DECISORIA\DETERMINAZIONI E DELIBERE\DECISIONI 2014\Versioni pubblicazione\ \deliberazione n. 2 del 5 febbraio 2014.odt

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