N.2. Autunno Detenzione di partecipazioni attraverso società svizzere alla luce degli accordi UE
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- Veronica Ventura
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1 Servizi di consulenza fiscale e di amministrazione ewslet News letter Autunno 2007 N.2 Detenzione di partecipazioni attraverso società svizzere alla luce degli accordi UE Con l Accordo del tra la Confederazione Svizzera e l Unione Europea (AfisR) che introduce misure equivalenti della direttiva europea in materia di tassazione dei redditi da risparmio, la Svizzera è divenuta un paese più interessante per la costituzione di società Holding e di partecipazione nel contesto di strutture internazionali, ponendosi quale valido concorrente rispetto a paesi come il Lussemburgo e l Olanda. Infatti, oltre alla attrattiva fiscalità svizzera dell imposizione dei redditi da partecipazioni determinanti che illustreremo in seguito, con l entrata in vigore il 1 luglio 2005 dell accordo sopraccitato, i dividendi, gli interessi ed i canoni di licenza (royalties) tra società associate non sono più soggetti ad imposizione alla fonte nello stato d origine. Fiscalità italiana del trust : finalmente un po di chiarezza Le disposizioni introdotte con la legge Finanziaria 2007, pubblicate il 27 dicembre 2006, avevano generato molte incertezze sulla tassazione del trust in Italia : convegni, conferenze, pareri avevano lasciato aperte molte questioni. Finalmente la tanto attesa Circolare dell Agenzia Generale delle Entrate 48/E del 6 agosto 2007 che ha portato chiarezza perlomeno sul trust creato all estero da un residente italiano o del quale è beneficiario un residente italiano.
2 Detenzione di partecipazioni attraverso società svizzere alla luce degli accordi UE autore: Michele Clerici, L articolo 15 paragrafo 1 dell AfisR ha quindi introdotto nei rapporti tra la Confederazione e l Unione Europea la cosiddetta direttiva Madre-Figlia anche se parzialmente modificata rispetto alla più conosciuta direttiva da tempo in vigore tra gli Stati membri dell UE. In particolare due sono le differenze con la direttiva UE: Non è prevista, come invece è il caso per la direttiva UE, una scaletta temporale di riduzione della quota di detenzione minima che qualifica una partecipazione come determinante ai fini dell applicazione dell accordo. L applicazione della direttiva madre-figlia è comunque subordinata al diritto interno di ciascuno degli stati coinvolti, in particolare alle norme e alle disposizione volte a prevenire il verificarsi di frodi fiscali o abusi nell applicazione della direttiva stessa. E come volevasi dimostrare, è proprio quest ultimo aspetto che, a distanza di poco più di due anni dall entrata in vigore dell accordo, unitamente alla discussione sullo scambio d informazioni, viene utilizzato da alcuni stati membri dell UE (vedi la recente risoluzione n. 93/E del 10 maggio 2007 dell Agenzia delle Entrate in Italia) per non applicare la suddetta direttiva in presenza delle cosiddette holding pure, cioè di quelle società holding che beneficiano dell esenzione fiscale a livello di imposte cantonali e comunali. In quasi tutti i cantoni della Confederazione le società holding pure che adempiono determinate condizioni sono esentate dal pagamento dell imposta sull utile. Queste tassazioni speciali (previste dalle leggi cantonali) sono, per l appunto da qualche mese, fonte di profonde e accese divergenze a livello di relazioni internazionali tra la Svizzera e l Unione Europea. Bruxelles ha apertamente criticato tali regimi di agevolazione fiscale in quanto li ritiene lesivi dell accordo di libero scambio tra la Svizzera e L UE del 1972 e pertanto fiscalmente dannose. Mettendo con ciò in discussione l applicabilità dell articolo 15 dell Accordo sulla fiscalità del risparmio in presenza di holding pure svizzere. Dal canto suo, la Svizzera, importante investitore nei paesi dell Unione Europea, si è dichiarata aperta al dialogo ma non intenzionata a negoziare con l UE in merito a questo tema.
3 La Svizzera contesta apertamente l opinione dell UE di considerare la tassazione speciale concessa alle holding quale favore discriminante, e contesta il paragone con gli aiuti statali che ostacolano la concorrenza e il buon funzionamento dell accordo di libero scambio del In sua difesa la Svizzera ha precisato che gli ordinamenti fiscali dei diversi cantoni applicano lo stesso trattamento fiscale, sia per le cosiddette holding straniere che per quelle svizzere, escludendo così un trattamento discriminante, e ha rammentato le diverse agevolazioni fiscali di alcuni paesi all interno della stessa UE. In aggiunta osserviamo che l UE sino ad ora non aveva mai sollevato tale eccezione (i regimi holding sono noti da decenni) e tanto meno lo aveva fatto in occasione dei due round di accordi bilaterali firmati con la Svizzera. Ma nell attesa che si faccia chiarezza, qual è una possibile soluzione al problema e quali i suoi vantaggi? L ordinamento fiscale svizzero oltre alle già citate e contestate holding pure, prevede anche la cosiddetta riduzione per partecipazione che si applica ai redditi da partecipazioni qualificate detenute da una qualsiasi società svizzera (quindi anche da società che svolgono un effettiva attività commerciale). Con la riduzione per partecipazione i dividendi ed i capital gains qualificati possono beneficiare di una riduzione delle imposte federali, cantonali e comunali sull utile, che può arrivare sino al 95% delle imposte stesse. Tale riduzione dell imposizione corrisponde, infatti, alla proporzione esistente fra il reddito netto da partecipazioni determinanti ed il reddito netto totale. Precisiamo che il reddito netto da partecipazioni determinanti corrisponde al reddito delle medesime dedotti i relativi costi di finanziamento ed un contributo fisso del 5% per la copertura dei costi amministrativi. Attualmente, le partecipazioni vengono fiscalmente qualificate quali determinanti, per il calcolo della riduzione dei ricavi da partecipazioni, se si possiede almeno il 20% del capitale azionario/sociale oppure la partecipazione ha un valore di almeno 2 milioni di CHF, mentre per i capital gain vengono tenute in considerazione solamente le partecipazioni equivalenti almeno al 20% del capitale azionario e detenute da almeno un anno. La legge federale del 23 marzo 2007 sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (legge sulla riforma II dell imposizione delle imprese), che sarà oggetto di votazione popolare il prossimo 24 febbraio 2008, prevede di modificare la
4 qualifica fiscale delle partecipazioni determinanti, considerandole tali già a partire dal possesso di almeno il 10% del capitale azionario o sociale e già a partire da un valore venale di almeno 1 milione di CHF. Tale legge, una volta approvata dal popolo, entrerà probabilmente in vigore il 1 gennaio 2008, e contribuirà a migliorare la concorrenzialità a livello internazionale della Svizzera. Infatti, l ordinamento fiscale svizzero, in materia di tassazione dei redditi da partecipazioni qualificate, presenta i seguenti due vantaggi: Non è previsto il requisito dell assoggettamento della partecipata ad una fiscalità almeno equivalente a quella Svizzera. Non è richiesto che la partecipata svolga un effettiva attività commerciale. Condizioni invece di regola previste negli Stati membri dell UE. Attraverso quindi una società di partecipazioni svizzera si può strutturare e pianificare la detenzione di partecipazioni in stati a bassa fiscalità, i cui dividendi, o utili in capitale in caso di vendita, non beneficerebbero di alcuna esenzione qualora fossero detenute attraverso holding europee. La Svizzera malgrado l atteggiamento ostile dell Unione Europea nei confronti dei regimi cantonali holding, offre quindi la valida alternativa della società di partecipazioni che merita di essere esplorate. Guardian SA e North Atlantic Sam sono liete di assistere nella pianificazione fiscale di strutture holding di partecipazione con sede in Svizzera nonché nella consulenza in materia di applicazione del nuovo l articolo 15 Paragrafo 1 dell AFIsR.
5 Fiscalità italiana del trust : finalmente un po di chiarez za autore: Diego Lissi, d.lissi@northatlanticsam.com 1. Trust italiano e trust estero L elemento determinante, ma non l unico, per determinare la nazionalità del trust è la residenza fiscale del trustee, cioè dell entità che riceve in proprietà i beni nell interesse dei beneficiari. Un trustee italiano comporta automaticamente la residenza fiscale italiana del trust, con la conseguente tassazione piena e illimitata dei redditi del trust e la sottoposizione a regole di rendiconto formali e stringenti. Quando invece il trustee ha la propria residenza fiscale non in Italia, il trust è considerato residente in Italia soltanto se: il trust è amministrato in Italia oppure l oggetto principale del trust si trova in Italia oppure il trustee pur non essendo residente in Italia, è però domiciliato in un paese non white list e uno dei settlor e uno dei beneficiari sono residenti in Italia. Questo principio pone in una situazione di imponibilità italiana un gran numero di strutture realizzate dagli operatori nei paesi off-shore più noti quali le Isole del Canale, le Bahamas, le BVI, il Panama, il Liechtenstein, le Cayman! Va ricordato che anche la Svizzera, che dallo scorso 1. luglio ha approvato la Convenzione dell Aja sul riconoscimento del trust, non è un paese white list e pertanto un trust con un trustee svizzero o un trust amministrato in Svizzera nell interesse di residenti italiani corre il rischio di essere pienamente tassabile in Italia.
6 2. Parziale imponibilità italiana del trust estero 2.1. Il conferimento dei beni al trust estero, cioè il trasferimento della loro proprietà al trustee, effettuato in modo definitivo e irrevocabile da parte di un residente italiano, sembra ora pienamente assoggettata alla reintrodotta imposta italiana sulle donazioni L aliquota applicabile è del 8% se i beneficiari non sono determinati, cosa che avviene frequentemente se il trust ha natura discrezionale; con beneficiari determinati invece si applica l aliquota in funzione del rapporto di parentela esistente fra il settlor, cioè il conferente, e il beneficiario: quindi il 4% in favore di beneficiari discendenti, addirittura 0% se il bene è costituito di un azienda. Regna invece incertezza sulle procedure e le modalità di applicazione dell imposta di donazione in caso di trust estero. Debitore dell imposta è il donatario, quindi il trustee, senza alcuna responsabilità solidale del donante, cioè del settlor; il trustee estero dovrebbe quindi assolvere alle formalità connesse all imposta di donazione. Quid in caso di inadempienza? Termini di prescrizione? Aspettiamo chiarezza I redditi del trust estero sono fiscalmente rilevanti in Italia innanzitutto allorché vi sia un beneficiario residente in Italia. In tal caso se il beneficiario ha il diritto e non una semplice aspettativa a ricevere dei redditi e la sua quota di reddito è individuata, vi è tassazione di tale quota di reddito anche se non distribuita, che è considerato reddito di capitale e quindi, a seconda dei casi, colpito da ritenuta di imposta o dall imposta sul reddito delle persone fisiche con le aliquote personali. Un caso particolare è la percezione di redditi prodotti in Italia direttamente da parte del trust che comporta l applicazione della IRES (imposta sul reddito della società) : situazione assai rara nella pratica visto che abitualmente il trust detiene i suoi attivi tramite strumenti societari.
7 3. Come sanare situazioni offshore La problematica del trust estero divenuto italiano per effetto delle nuove regole riguarda quelle situazioni, già prima citate, in cui il trustee di un trust istituito da un residente italiano per il beneficio di residenti italiani sia domiciliato in un paese non White list. Già per la sua natura offshore tali situazioni non sono di facile conoscenza per l autorità fiscale italiana ; ma un trust irregolare, cioè non in regola con gli obblighi fiscali italiani, vanifica le ragioni che spesso sono all origine della sua creazione, e cioè di regolarizzare la situazione fiscale e di prevenire le rovinose conseguenze di non improbabili litigi fra i futuri aventi diritto. Che fare quindi con un trust divenuto italiano? Ove previsto dall atto di trust, il primo passo è sostituire il trustee con un entità di un paese white list. Ma non basta. Occorre fare in modo che l amministrazione effettiva del trust non sia in Italia, che il trust non sia sotto il controllo del settlor né dei beneficiari, che non vi sia una prevalenza di attivi diretti ubicati in Italia. Occorre fare cioè un attenta verifica dell organizzazione del trust alla luce delle nuove regole fiscali italiane. In questo, Guardian SA e North Atlantic Sam sono in grado di dare una valida assistenza con soluzioni innovative.
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